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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2247/ 2025
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. BIONDI PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in VIA ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente svolgeva le domande di cui al ricorso. L' si costituiva deducendo come nella memoria CP_2 difensiva.
1 La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Nel merito in via preliminare questo giudicante dichiara cessata la materia del contendere, in relazione alla sorte capitale oggetto del giudizio, dato che appunto l' ha provveduto al relativo pagamento. CP_2
In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. In relazione al pagamento degli accessori non può che rilevarsi che l'onere della prova del pagamento dei medesimi gravava sull' in base al generale CP_2 principio di cui all'art. 2697 c.c.. Al riguardo l' non solo non prova ma nemmeno allega chiaramente di aver CP_2 provveduto al pagamento degli stessi. Risultano, quindi, ancora dovuti gli accessori costituiti dagli interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria, secondo indici ISTAT, maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L.n. 412 /91.
2 In relazione alla determinazione del quantum, che appare poter essere compiuta in base ad un mero calcolo matematico conformemente ai criteri sopra indicati, la stessa potrà avvenire, in caso di contestazioni, anche in sede esecutiva.
Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Quanto allora alla fattispecie per cui è causa in considerazione della data dello intervenuto pagamento e del criterio della soccombenza le spese devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento degli CP_2 accessori sulla sorte capitale erogata;
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle altre domande;
2) pone le spese di giudizio a carico dell' , liquidando le stesse in CP_2 complessivi € 650,00, comprensivi di spese generali al 15% e oneri di legge, con attribuzione per distrazione;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 22/12/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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