Sentenza 15 novembre 2023
Massime • 2
In tema di recupero di spese di giustizia penali, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora - senza mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, pronunziata dal giudice penale – il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale decisione, come liquidato dagli organi competenti (inclusa la riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), perché tali determinazioni non trovano direttamente titolo nella sentenza penale trattandosi, invece, di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via amministrativa.
In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/11/2023, n. 31774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31774 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2023 |
Testo completo
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI BATTISTA DE, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ambedue i ricorsi, con assorbimento dei restanti;
udito l’Avv. ANDREA ALBERTI per il controricorrente RO PI. FATTI DI CAUSA 1. RO PI propose opposizione avverso una cartella esattoriale notificatagli ad istanza di EQ servizi di riscossione r.g. n. 20225/2021 + 20587/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 3 S.p.A. (cui, nelle more del giudizio, è succeduta ope legis Agenzia delle Entrate Riscossione) su ruolo formato da EQ giustizia S.p.A. (affidataria del servizio di riscossione dei crediti di giustizia) in forza di sentenza pronunciata all’esito di processo penale celebrato (anche) nei confronti del PI, cartella recante intimazione di pagamento del complessivo importo di euro 551.302.01. In parziale accoglimento dell’opposizione, l’adito Tribunale di Como, all’esito del giudizio di prime cure, rideterminò la somma dovuta da RO PI nel minor importo di euro 71.903. 2. Sui contrapposti gravami interposti da parte opponente - in via principale - e dal Ministero della TI e dall’Agenzia delle Entrate riscossione - in via incidentale - la decisione in epigrafe indicata, in parziale riforma della sentenza appellata: ha rideterminato in euro 1.112,50 il credito per spese di giustizia e, per l’effetto, dichiarato l’inefficacia della cartella di pagamento per gli importi eccedenti tale cifra;
ha rigettato l’appello incidentale delle parti pubbliche. 3. Avverso detta sentenza, hanno uno actu proposto ricorso per cassazione (notificato il 26 luglio 2021) il Ministero della TI e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, articolato in tre motivi ed iscritto al R.G. n. 20225 dell’anno 2021; con controricorso notificato il 31 agosto 2021, ha resistito RO PI, mentre non ha svolto difese su questo ricorso EQ TI S.p.A.. 4. Avverso la medesima sentenza ha altresì proposto ricorso per cassazione (notificato il 23 luglio 2021) EQ TI S.p.A., articolato in due motivi ed iscritto separatamente a R.G., al n. 20587 dell’anno 2021; ha resistito, con controricorso notificato il 31 agosto 2021, RO PI;
non hanno svolto difese in ordine a questo ricorso il Ministero della TI e l’Agenzia delle Entrate Riscossione. 5. EQ TI S.p.A. e RO PI hanno depositato memorie illustrative. r.g. n. 20225/2021 + 20587/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 4 6. Pronunciate ordinanze interlocutorie (n. 11411/2023 e n. 16914/2023) per consentire la trattazione contestuale dei ricorsi, all’udienza del 13 settembre 2023 è stata disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. e, di seguito, discussa la controversia. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di EQ TI S.p.A. denuncia, per «violazione e falsa applicazione degli artt. 615-617 cod. proc. civ. e degli artt. 227-bis e ss. del d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115» in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per aver ritenuto competente sulla controversia il giudice dell’esecuzione civile in luogo del giudice dell’esecuzione penale. Si sostiene, breviter, che le ragioni di opposizione - attinenti alla presunta indeterminatezza del credito, alla nullità della cartella per difetto di requisiti formali ed alla erroneità della quantificazione delle somme dovute - sono devolute alle attribuzioni funzionali del giudice dell’esecuzione penale, in quanto, attesa la condanna solidale degli imputati al pagamento delle spese processuali, le questioni sollevate attengono al perimetro della condanna penale. 2. Analogo è il contenuto del primo motivo del ricorso dispiegato dal Ministero della TI e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, rubricato «incompetenza funzionale del giudice civile nei confronti del giudice penale in relazione alle censure formulate da RO PI» e riferito all’art. 360, primo comma, num. 2, del codice di rito. 3. Le doglianze – da scrutinare unitariamente, per la (pressoché totale) identità delle questioni sollevate – sono infondate. In tema di esecuzione delle sentenze penali di condanna al pagamento delle spese processuali, il Collegio intende confermare il principio di diritto enunciato da Cass., Sezioni Unite Penali, sentenza n. 491 del 29/09/2011 (depositata il 12/01/2012), secondo cui «la r.g. n. 20225/2021 + 20587/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 5 domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l’errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.» (conf. Cass. pen., sentenza n. 2955 del 27/11/2013, depositata il 22/01/2014; Cass. pen., sentenza n. 50974 del 29/10/2019, depositata il 17/12/2019). In questo ordine di idee, con specifico riferimento all’impugnazione di cartelle di pagamento per spese di giustizia, ferma la devoluzione agli organi della giurisdizione ordinaria e non tributaria (Cass., Sez. U, 31/07/2017, n. 18979), il riparto di attribuzioni tra giudice civile e giudice penale è stato così precisamente delimitato: «sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione;
qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale» (così Cass. 09/07/2020, n. 14598; analogamente, Cass. 27/07/2022, n. 23504). Ancora, più di recente, è stato affermato che «in tema di recupero di spese di giustizia penali, nel caso in cui il debitore, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti legali della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui rimborso sia stato condannato, il giudice civile adito ex art. 615 cod. proc. civ. non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell’esecuzione penale, ma deve semplicemente respingere l’opposizione rilevandone l’inammissibilità, potendo egli r.g. n. 20225/2021 + 20587/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 6 conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione delle spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa dal giudice penale» (Cass. 19/12/2022, n. 37138). Con valenza definitivamente chiarificatrice, proprio la pronuncia da ultimo citato ha operato la distinzione, condivisa e qui riaffermata, tra: «a) le contestazioni attinenti al “perimetro” della condanna al pagamento delle spese del processo penale oggetto della condanna pronunziata dallo stesso giudice penale – ovvero quelle attinenti alla sussistenza, all’estensione e ai caratteri di detta condanna, che mettono quindi in discussione la sua effettiva portata – le quali vanno fatte esclusivamente valere in sede penale (e, quindi, eventualmente, davanti al giudice della relativa esecuzione, laddove ne sussistano i presupposti), avendo ad oggetto direttamente il contenuto del “titolo giudiziale”; b) le contestazioni relative alla concreta determinazione dell’importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell’imputato in sede penale), le quali possono essere oggetto di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva». Nella fattispecie in esame, la Corte di appello ha scrutinato la domanda dell’opponente – ricostruita e sub specie iuris qualificata con giudizio suo proprio, neppure sindacato sull’unico piano motivazionale possibile in questa sede (Cass. 03/12/2019, n. 31546) – intesa come r.g. n. 20225/2021 + 20587/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 7 critica alla corretta quantificazione degli importi ascritti (per l’addebito di spese non sostenute) ed all’inerenza degli stessi ai reati ascritti ed accertati con la pronuncia di condanna. Il tema controverso rientra nei limiti del perimetro di applicabilità della condanna penale, discutendosi soltanto della concreta osservanza dello stesso in sede di riscossione: corretta dunque si profila l’affermata devoluzione al giudice civile della opposizione in discorso. 4. Il secondo motivo dell’impugnazione proposta da EQ TI S.p.A. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 227- bis e ss. del d.P.R. n. 115 del 2002 nonché degli artt.
4-5 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la gravata sentenza dichiarato la illegittimità della cartella di pagamento e della iscrizione a ruolo delle somme a titolo di spese di giustizia così come quantificate nei c.d. fogli-notizie. Si contesta, in particolare, l’affermata non debenza delle spese di indagine (in dettaglio: per perizie tecniche, intercettazioni telefoniche, traduzione e trascrizione) quantificate dai funzionari giudiziari nei c.d. fogli-notizie trasmessi all’agente della riscossione, assumendo che, in ragione della condanna solidale di vari imputati in sede penale, «le spese anticipate dallo Stato […] vanno poste a carico dell’imputato che riporta condanna definitiva anche se le indagini hanno riguardato un sodalizio di persone» poiché «ogni atto di indagine è strumentale all’intero processo» e si riferisce «anche all’accertamento del reato per il quale l’indagato è stato condannato». 5. Il secondo motivo del ricorso del Ministero della TI e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione lamenta violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 280 del d.P.R. n. 115 del 2002, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Gli impugnanti deducono, in sintesi, l’inosservanza dei criteri in tema di riparto dell’onere della prova: assumono che gravi sulla P.A. r.g. n. 20225/2021 + 20587/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 8 unicamente la produzione in giudizio del foglio-notizie, documento idoneo ad asseverare la debenza delle spese, fatto costitutivo della pretesa, senza necessità di ulteriori elementi di quantificazione. 6. I motivi – meritevoli di congiunta disamina, in ragione della stretta connessione che li avvince – sono in parte infondati ed in parte inammissibili. 6.1. Destituita di pregio giuridico è l’asserita violazione dei criteri di distribuzione dell’onus probandi. Sul punto, vale la pena rammentare – onde convintamente dare continuità all’indirizzo – quanto enunciato nel richiamato precedente di questa Corte (Cass. n. 37138 del 2022): «nel giudizio di opposizione, sarà onere dell’ente creditore (ovvero dell’agente della riscossione), in quanto titolare della pretesa sostanziale, non discutibile nell’an, ma pienamente contestabile nel quantum, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell’ente creditore stesso, non solo specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l’attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all’intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna». A questo principio si è conformato il giudice territoriale, ponendo a carico delle parti opposte «l’onere di spiegare la riferibilità delle spese iscritte ai reati per cui il PI ha subito condanna» e poi sindacando l’assolvimento di detto onere sulla scorta dei documenti acquisiti al fascicolo, giustificativi delle voci riportate nel foglio notizie. 6.2. Del pari infondato è l’argomentare dell’impugnante EQ TI S.p.A. laddove pretende di porre a carico dell’opponente in maniera integrale le spese del procedimento penale «senza necessità r.g. n. 20225/2021 + 20587/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 9 di distinguere tra le varie imputazioni» sul presupposto che «ogni atto d’indagine si riferisce complessivamente alla posizione dell’indagato». Secondo i princìpi di diritto enunciati in modo oramai consolidato dalla giurisprudenza in materia penale di questa Corte, all’imputato devono, di regola, ritenersi addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale (ed eventualmente quelle relative a reati che con i primi presentano una connessione qualificata, in base alla formulazione ormai abrogata dell’art. 535 cod. proc. pen. ma tuttora valida per le sentenze anteriori alla riforma), dal momento che l’obbligo di pagamento delle spese processuali penali deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o – nel regime antecedente alle modifiche dell’art. 535 cod. proc. pen. intervenute nel 2009 – per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata, mai invece da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale, onde siffatto obbligo va comunque rapportato alle sole spese affrontate per il reato od i reati per cui è stata inflitta la pena (cfr. Cass. pen., sentenza n. 32979 del 03/06/2010, depositata il 08/09/2010; Cass. pen., sentenza n. 2955 del 2014 del 27/11/2013, depositata il 22/01/2014; Cass. pen., sentenza n. 17410 del 28/03/2019, depositata il 23/04/2019; per ulteriori richiami si veda la più volte citata Cass. n. 37138 del 2022). Nel caso de quo, il motivo di opposizione investe proprio la pertinenza delle spese di giustizia intimate con la cartella opposta ai reati per i quali l’opponente ha subito la condanna penale. 6.3. Inammissibile è invece la censura relativa all’apprezzamento del giudice territoriale circa la teleologica ascrivibilità delle spese intimate all’accertamento della condotta delittuosa dell’opponente. Sul punto, la sentenza impugnata, ricostruita la genesi e lo sviluppo del procedimento penale concluso con la condanna di RO PI r.g. n. 20225/2021 + 20587/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 10 (esito di plurimi procedimenti, separatamente in origine intrapresi, a carico di un numero consistente di soggetti e per plurime fattispecie criminose), ha ritenuto non assolto dagli enti convenuti l’onere della prova della riferibilità all’opponente delle spese richieste. In base alle indicazioni, ritenute confuse o non chiare ed anzi contraddittorie, desumibili dagli atti del processo penale e dai c.d. fogli notizie stilati dai funzionari dell’ufficio giudiziario (con riferimento, soprattutto, alle varie perizie espletate nel corso delle indagini), il giudice territoriale ha concluso nel senso che «in assenza di alcuna illustrazione delle voci riportate nel foglio notizie, risulta impossibile comprendere quali siano state le spese sostenute dallo Stato, non solo con riferimento a quelle comuni agli altri reati, ma anche a quelle sborsate per l’accertamento dei reati riferibili al PI». La doglianza di parte ricorrente, articolata peraltro in maniera priva di specificità, si risolve, al fondo, nel sollecitare questa Corte ad una nuova valutazione ed una differente lettura delle emergenze istruttorie, attività tipicamente riservate al giudice di merito e del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità. 7. Il terzo motivo del ricorso del Ministero della TI e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, per violazione dell’art. 81 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate Riscossione, sul rilievo che i motivi di opposizione attenevano (anche) alla regolarità formale della cartella ed al quomodo del recupero del credito. Si adduce, di contro, che i crediti erariali originati da provvedimento giurisdizionali di condanna sono gestiti, a mente dell’art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da EQ TI S.p.A. e che l’Agenzia delle Entrate Riscossione svolge mera attività di riscossione, «le cui modalità non sono contestate». r.g. n. 20225/2021 + 20587/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 11 8. Il motivo è inammissibile. Esso si compendia - e, al contempo, si esaurisce - nell’assunto secondo cui la Corte d’appello ha errato «nel ritenere che siano state formulate contestazioni sulle modalità di recupero quanto invece le censure avversarie afferiscono al solo an debeatur»: affermazione generica ed anapodittica, che non prospetta un error iuris propriamente detto, ma si limita a negare il presupposto dell’affermata legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate Riscossione, ovvero la qualificazione sub specie iuris dei motivi di opposizione operata dal giudice di merito. Siffatta contestazione non è ulteriormente e più specificamente articolata: manca, in specie, una compiuta (o, quantomeno, adeguata) illustrazione del contenuto di tutte le doglianze poste dall’opponente a suffragio dell’azione de qua;
difetta, anche e soprattutto, l’esplicazione delle ragioni per le quali sarebbe erronea la sussunzione in diritto dei motivi di opposizione compiuta nella sentenza impugnata. Priva di significatività a tal fine risulta, infine, l’allegazione delle disposizioni normative che assegnano alla società EQ TI S.p.A. il servizio di riscossione dei crediti di giustizia: vuoi perché la deduzione è eccentrica rispetto alla ratio decidendi della pronuncia (centrata sulla qualificazione dei motivi di opposizione), vuoi perché la circostanza non esclude, in linea di principio, la legittimazione passiva (quantomeno in via concorrente) di Agenzia delle Entrate Riscossione, nella qualità di ente da cui promana l’atto di riscossione opposto. In definitiva, risulta non assolto l’onere di specificità del motivo, prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il quale impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di esprimere le ragioni del dissenso rispetto alla decisione gravata, da formulare in termini tali da soddisfare i caratteri di specificità, completezza e riferibilità a quanto pronunciato propri della natura di rimedio a critica vincolata del ricorso per cassazione e da costituire una censura precisa, puntuale e r.g. n. 20225/2021 + 20587/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 12 pertinente della ratio decidendi dell’impugnata sentenza (Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905). Resta impregiudicata, quindi, la questione dell’identificazione del passivo legittimato nelle opposizioni esattoriali per il recupero di crediti di giustizia penale. 9. In conclusione: ambedue i ricorsi sono rigettati. 10. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza, con distinte condanne delle varie parti ricorrenti alla refusione in favore della parte controricorrente. 11. Atteso l’esito del ricorso proposto da EQ TI S.p.A., va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte di detto ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13. 12. In ordine al ricorso proposto dal Ministero della giustizia e da Agenzia delle Entrate Riscossione non trova invece applicazione il disposto del citato art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002: ed infatti, il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (ex plurimis, Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315; Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass. 14/03/2014, n. 5955). r.g. n. 20225/2021 + 20587/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 13
p. q. m.
Rigetta il ricorso proposto dal Ministero della giustizia e da Agenzia delle Entrate Riscossione. Rigetta il ricorso proposto da EQ TI S.p.A.. Condanna le parti ricorrenti, Ministero della giustizia e Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido tra loro, alla refusione in favore della parte controricorrente, RO PI, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Condanna parte ricorrente, EQ TI S.p.A. alla refusione in favore della parte controricorrente, RO PI, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente EQ TI S.p.A. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione