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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5851 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9853 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, nella causa iscritta al n. 9853/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato da elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Vito Mazzella Parte_1
Opponente
E
., in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Opposta contumace
Ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Uditi il procuratore della parte presente all'udienza del 16.05.2025, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il proprio difetto di Giurisdizione a favore della Commissione Tributaria /Corte di Giustizia Tributaria di Napoli;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite. opponente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione – ex art. 281decies c.p.c. - avverso l'iscrizione Parte_1 ipotecaria avvenuta in data 03/02/2017, iscritta da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, per il valore totale di € 50.854,2826.11.2003, dovuta per crediti aventi ad oggetto – per indicazione dello stesso opponente - tasse auto.
Il giudizio viene definito ex art. 281sexies c.p.c., con il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
1 In primis, occorre dichiarare la contumacia dell' nonostante regolare vocatio in ius. CP_2
Sempre, in via preliminare, deve qualificarsi la domanda in atti, al fine di valutare in via preliminare la giurisdizione del giudice adito.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con l'ordinanza 22 luglio 2015 n. 15354, hanno affermato che l'opposizione a (preavviso di) fermo amministrativo/o di iscrizione ipotecaria costituisce
“un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo (o l'ipoteca).(cfr. sul punto anche Cass. 24234/2015).
La qualificazione in termini di azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione di iscrivere il fermo o l'ipoteca resta ferma pertanto sia che l'accertamento si estenda, come detto, al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alle iscrizioni sia che - come è nel caso di specie, e come è l'ipotesi più frequente nella casistica giurisprudenziale- si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto.
In tale ultima ipotesi, va altresì escluso che sia qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma primo o comma secondo, cod. proc. civ. e pertanto è inapplicabile il regime processuale speciale dettato dagli artt. 617 e 618 cod. proc. civ. per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi. In particolare (v. in proposito Cass 24234/2015 III sezione che ripercorre Cass. SU. 15354/15).
Ciò, dunque vuol dire che la deduzione della illegittimità dell'iscrizione per mancata notifica dell'atto considerato prodromico non soggiace (come invece vorrebbe parte opposta) al termine di decadenza di 20 gg dalla conoscenza dell'atto successivo, come prevedrebbe l'art. 617 cpc.
A questo fine occorre verificare quali siano dei crediti portati dalle cartelle esattoriali alla base dell'iscrizione ipotecaria.
La materia delle tasse automobilistiche, per giurisprudenza univoca, rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice Tributario (cfr, tra le altre, in motivazione, Ordinanza n. 37259 del
29/11/2021), i cui confini si estendono alla cognizione "di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie", con la sola esclusione degli atti dell'esecuzione tributaria,
Risulta conseguenziale a questo punto che, trattandosi di impugnazione di un atto non rientrante nell'esecuzione esattoriale, non possa Farsi applicazione delle norme di cui agli artt. 57 e ss del DPR. 1973 n. 602, avente ad oggetto le contestazioni proposte contro gli atti dell'esecuzione.
Trova applicazione, invece, quanto disposto dagli artt. 2 e 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, che prevedono l'esclusione della giurisdizione tributaria (a prescindere dall'oggetto della controversia) solo per gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella.
Nel nostro caso è indubbio che ci si trovi, nell'ambito potenziale della giurisdizione tributaria, a detta del contenuto esplicito di cui agli articoli citati, secondo cui la giurisdizione
2 tributaria si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientra l'iscrizione di ipoteca quale atto conservativo non esecutivo, tra l'altro autonomamente impugnabile ex le per espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19 (Sez. Un., 15 maggio 2007, n. 11077; v. anche Sez. Un., 19 novembre 2007, n. 23832 e sulla questione specifica, per tutte Cass. S.U. 2014 n. 19668).
Pertanto, deve dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a favore della
Commissione/Corte di Giustizia Tributaria.
Le spese sono irripetibili, in considerazione della contumacia dell' CP_2
Così deciso in Napoli, lì 12.06.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, nella causa iscritta al n. 9853/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato da elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Vito Mazzella Parte_1
Opponente
E
., in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Opposta contumace
Ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Uditi il procuratore della parte presente all'udienza del 16.05.2025, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il proprio difetto di Giurisdizione a favore della Commissione Tributaria /Corte di Giustizia Tributaria di Napoli;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite. opponente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione – ex art. 281decies c.p.c. - avverso l'iscrizione Parte_1 ipotecaria avvenuta in data 03/02/2017, iscritta da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, per il valore totale di € 50.854,2826.11.2003, dovuta per crediti aventi ad oggetto – per indicazione dello stesso opponente - tasse auto.
Il giudizio viene definito ex art. 281sexies c.p.c., con il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
1 In primis, occorre dichiarare la contumacia dell' nonostante regolare vocatio in ius. CP_2
Sempre, in via preliminare, deve qualificarsi la domanda in atti, al fine di valutare in via preliminare la giurisdizione del giudice adito.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con l'ordinanza 22 luglio 2015 n. 15354, hanno affermato che l'opposizione a (preavviso di) fermo amministrativo/o di iscrizione ipotecaria costituisce
“un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo (o l'ipoteca).(cfr. sul punto anche Cass. 24234/2015).
La qualificazione in termini di azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione di iscrivere il fermo o l'ipoteca resta ferma pertanto sia che l'accertamento si estenda, come detto, al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alle iscrizioni sia che - come è nel caso di specie, e come è l'ipotesi più frequente nella casistica giurisprudenziale- si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto.
In tale ultima ipotesi, va altresì escluso che sia qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma primo o comma secondo, cod. proc. civ. e pertanto è inapplicabile il regime processuale speciale dettato dagli artt. 617 e 618 cod. proc. civ. per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi. In particolare (v. in proposito Cass 24234/2015 III sezione che ripercorre Cass. SU. 15354/15).
Ciò, dunque vuol dire che la deduzione della illegittimità dell'iscrizione per mancata notifica dell'atto considerato prodromico non soggiace (come invece vorrebbe parte opposta) al termine di decadenza di 20 gg dalla conoscenza dell'atto successivo, come prevedrebbe l'art. 617 cpc.
A questo fine occorre verificare quali siano dei crediti portati dalle cartelle esattoriali alla base dell'iscrizione ipotecaria.
La materia delle tasse automobilistiche, per giurisprudenza univoca, rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice Tributario (cfr, tra le altre, in motivazione, Ordinanza n. 37259 del
29/11/2021), i cui confini si estendono alla cognizione "di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie", con la sola esclusione degli atti dell'esecuzione tributaria,
Risulta conseguenziale a questo punto che, trattandosi di impugnazione di un atto non rientrante nell'esecuzione esattoriale, non possa Farsi applicazione delle norme di cui agli artt. 57 e ss del DPR. 1973 n. 602, avente ad oggetto le contestazioni proposte contro gli atti dell'esecuzione.
Trova applicazione, invece, quanto disposto dagli artt. 2 e 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, che prevedono l'esclusione della giurisdizione tributaria (a prescindere dall'oggetto della controversia) solo per gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella.
Nel nostro caso è indubbio che ci si trovi, nell'ambito potenziale della giurisdizione tributaria, a detta del contenuto esplicito di cui agli articoli citati, secondo cui la giurisdizione
2 tributaria si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientra l'iscrizione di ipoteca quale atto conservativo non esecutivo, tra l'altro autonomamente impugnabile ex le per espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19 (Sez. Un., 15 maggio 2007, n. 11077; v. anche Sez. Un., 19 novembre 2007, n. 23832 e sulla questione specifica, per tutte Cass. S.U. 2014 n. 19668).
Pertanto, deve dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a favore della
Commissione/Corte di Giustizia Tributaria.
Le spese sono irripetibili, in considerazione della contumacia dell' CP_2
Così deciso in Napoli, lì 12.06.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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