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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2017/2023 RG promossa con ricorso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con avv.ti Laura Possiedi e Gian Luca De Biasi, come da costituzione di nuovo difensore depositata l'
11.6.2024
- ricorrente -
contro
➢
[...]
[...]
Controparte_1
- contumaci -
e nei confronti altresì di
CP_2 con l' avv.to Sergio Aprile
in punto: accertamento rapporto di lavoro + differenze retributive + risarcimento danni per infortunio e usura psico-fisica;
decisa all' udienza del 20.5.2025
FATTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data il 4.11.2023 ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio avanti il Tribunale di Venezia Sezione Lavoro nei confronti di :
(P.IVA/C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante in carica pro tempore con sede legale in Mestre (VE), Via Diaz n.1
➢ (P.IVA: ) in persona del legale rappresentante in carica pro-tempore, CP_1 P.IVA_2 con sede in Marghera (VE), in Via Rizzardi n. 60 ➢ (C.F: ) nato il [...] a [...] ivi residente in [...] C.F._2 CP_1
San Marco n.55 Co e coinvolgendo in causa anche l' - e originariamente anche l' di , costituitosi, nei CP_2 CP_1 confronti del quale ha poi rinunciato agli atti con conseguente estinzione parziale del giudizio a spese compensate (vd. verbale di udienza 24.9.202) - per ottenere l' accertamento dello svolgimento di lavoro irregolare con richiesta di regolarizzazione del rapporto e di pagamento della retribuzione e della contribuzione, e il risarcimento del danno biologico per infortunio sul lavoro dell' 1.1.2023 e usura psico-fisica.
Ha agito allegando :
- di avere prestato attività lavorativa da gennaio 2021 ad aprile 2023 non regolarizzata ininterrottamente presso trattoria /pizzeria all' insegna “Da AN” ubicata in Marghera via Rizzardi
60, formalmente gestita inizialmente dalla e poi dalla Controparte_1 CP_1
con personale nella sostanza “comandato” quale effettivo datore di lavoro da
[...] CP_1
;
[...]
- di avere svolto mansioni di jolly (lavapiatti, cameriere e aiuto cuoco) e con orario di lavoro dalle
10:00 alle 15:30 + dalle 18:30 alle 23:00 con 1 solo giorno di riposo diverso dalla domenica ogni 15 giorni, percependo per ogni giorno lavorato nei primi due mesi € 30,00 al giorno e successivamente
€ 50,00 al giorno;
Co
- di avere saputo di segnalazione all' sulla generale situazione di irregolarità dell' azienda, con successivo accertamento ispettivo;
- di avere in data 1.1.2023 verso le H 19,30/20 subìto un infortunio sul lavoro mentre si trovava all'interno del locale per eseguire le pulizie in cucina con un collega ( tale Inam del Bangladesh), occupato a montare i filtri della cappa della cucina dopo averli puliti, quando accidentalmente era scivolato finendo con un piede nel bollitore dell'acqua calda;
- di essersi il 30.4.20234, a seguito di pagamento delle giornate di lavoro con ritardo, di fatto dimessosi dal posto di lavoro.
Tanto esposto, agisce verso vecchia e nuova società e, soprattutto, nei confronti di Controparte_1 indicato quale effettivo datore di lavoro, di fatto gestore dell' esercizio commerciale (turni di lavoro, disposizioni ai dipendenti, organizzazione del lavoro, acquisto generi alimentari, collaboratore all'interno dell'esercizio sia in sala che in cucina, ed altresì alla cassa), formulando le seguenti conclusioni di merito:
1) accertarsi e dichiararsi lo svolgimento di fatto di un rapporto di lavoro dal mese di gennaio del 2021 al mese di aprile del 2023 tra le parti qui in causa;
2) accertarsi e dichiararsi per l'intera durata del rapporto di lavoro l'unicità del centro del rapporto datoriale in capo al signor , unico ed effettivo titolare del rapporto di lavoro e della Controparte_1 organizzazione del lavoro ed amministrazione delle due società e/o delle due società (Pizzeria
Ristorante Venezia srls e UV srls) per tutte le ragioni di cui sopra;
3) per l'effetto costituire/ordinare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con inquadramento del ricorrente nel VI livello del CCNL di categoria, ovvero nel differente livello di giustizia e/o di equità, per il periodo da gennaio del 2021 al mese di aprile del 2023 tra le parti qui in causa;
4) accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente al pagamento di differenze retributive e per l'effetto condannare l'effettivo datore di lavoro e/o in solido le Società (Pizzeria Ristorante Venezia srls e
UV srls) ed il Sig. al pagamento della complessiva somma di € 61.572,20 ovvero della CP_1 differenza somma di giustizia e/o di equità unitamente al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
5) accertarsi e dichiararsi il danno patito dal ricorrente per l'infortunio occorso in data 1° gennaio 2023
e/o per usura psicofisica e per l'effetto condannare l'effettivo datore di lavoro e/o in solido le Società
( e ed il Sig. al risarcimento del danno Controparte_1 Controparte_1 CP_1 rispettivamente di € 17.212,00 per l'infortunio occorso in data 1 gennaio 2023 ed € 27.835,00 per usura psicofisica, ovvero le differenti somme di giustizia e/o equità previa c.t.u. medica unitamente al pagamento degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
6) accertarsi e dichiararsi la giusta causa di dimissioni del ricorrente e per l'effetto condannare l'effettivo datore di lavoro e/o in solido le Società (Pizzeria Ristorante Venezia s.r.l.s. e UV s.r.l.s.) ed il Sig.
a corrispondere al ricorrente l'indennità di mancato preavviso. CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
CP_ Co In contumacia di tutti e tre i convenuti, con costituzione invece di e ( quanto a quest' ultimo seguita da rinuncia agli atti accettata a spese compensate, da cui la declaratoria di estinzione parziale del giudizio a verbale di udienza 24.9.2024), la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione offerta, testi e ammissione di interpello formale di , indi all' odierna Controparte_1 udienza è stata discussa e all' esito trattenuta in decisione
MOTIVI
In ottemperanza all'ordinanza resa all'udienza 23/4/2024, in allegato alla costituzione di nuovo difensore depositata l' 11.6.2024 il ricorrente ha attestato la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti e tre i soggetti convenuti, non costituitisi, ovvero:
(P.IVA/C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante in carica pro tempore con sede legale in Mestre (VE), Via Diaz n.1;
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante in carica pro-tempore, CP_1 P.IVA_2 con sede in Marghera (VE), in Via Rizzardi n. 60
➢ (C.F: ) nato il [...] a [...] ivi residente in [...] C.F._2 CP_1
San Marco n.55 depositando notifiche di ricorso-decreto fissazione udienza effettuate rispettivamente:
- a il 16.2.2024 mediante consegna a mani della figliastra (docc.5 e Controparte_1 Parte_2
6 ) presso la di lui residenza in Viale San Marco 55 di Mestre ( vd certificato di residenza doc.7);
- alla il 15.2.2024 mediante consegna alla casella pec " ( doc.8) CP_4 Email_1
- alla Pizzeria Ristorante Venezia mediante recapito alla Pec risultante dal sito INIPEC ( doc. 10 ric).
Ciò premesso quanto all' instaurazione del contraddittorio, nel merito la prospettazione attorea quanto alla sussistenza dell' azionato rapporto di lavoro, integralmente non regolarizzato, quale cd tutto-fare presso la locanda “piccola cucina” denominata “Da AN” in via Giorgio Rizzardi 60 di Marghera, è adeguatamente riscontrata, non così invece quanto alla riferibilità del rapporto personalmente a quale gestore di fatto dell' esercizio commerciale e all' infortunio dell' 1.1.2023 . Controparte_1
RAPPORTO DI LAVORO
, convocato all' udienza 7.5.2025 per rendere l' interrogatorio formale, ha dichiarato: “ Controparte_1
Ho lavorato sia per Pizzeria Ristorante Venezia che per la UV sempre come dipendente con mansioni di cuoco e responsabile acquisti;
come Pizzeria Ristorante Venezia avevo quale titolare CP_5 figlio di quest' ultimo e la sorella lavoravano entrambi nel locale come dipendenti;
la Persona_1 Per_2 società gestiva, oltre alla pizzeria, anche un altro locale (bar) in via Diaz. Ad un certo punto, mi pare a gennaio 2022 o 2023, ha consegnato la società con il bar a e ha ceduto invece la pizzeria alla CP_5 CP_6
UV con AU la . Come ho già detto la gestione della Pizzeria Ristorante Venezia faceva capo a Pt_3
poi con la UV invece alla , che però aveva problemi di alcolismo e dunque con CP_5 Pt_3
facevo un po' fronte io alla gestione come riuscivamo: tale situazione è durata in realtà Persona_3 poco in quanto l' attività è stata di lì a breve restituita al vecchio proprietario di cui ora non ricordo il nome. Io, i fratelli e la eravamo un gruppetto di colleghi da molti anni e praticamente CP_5 Pt_3 gestivamo l' attività un po' tutti assieme arrangiandoci come riuscivamo. Il ricorrente ha lavorato nella pizzeria mi pare nel 2021 fino a giugno, poi, dopo avere fatto la stagione al Lido, ha ripreso a settembre/ottobre 2021 e ha lavorato lì finchè c'è stata la cessione alla UV, svolgendo mansioni varie sia di aiuto in cucina (preparava il mangiare che poi io cucinavo) sia in sala come cameriere. Abbiamo cercato di regolarizzarlo con interessamento per lui anche di un avvocato, ma non è stato possibile, mi è stato detto in quanto aveva le “carte sporche in Questura” Quanto all' infortunio, nulla so per conoscenza diretta, non c'ero; mi è stato detto da che nella notte tra il 31/12 e l' 1/1, in cui il locale era CP_7 chiuso, all' interno si è infortunato a un piede”.
I testi si sono, d' altro canto, così espressi:
➢ ME LE AS: “ Ho lavorato come cuoco presso la pizzeria di Moretto Luciano, all' epoca con denominazione Pizzeria Venezia srl, dall' 1.11.2022 senza contratto per 20 giorni;
ho avuto il contratto, a tempo indeterminato full-time 4° livello, dal 22.11.2022; mi sono dimesso nel febbraio 2023 con l' Con assistenza della per giusta causa per mancato pagamento delle ultime retribuzioni. Lavoravo come cuoco sei giorni su sette dalle h 10 fino alle h 14,30 e poi dalle h 17,30 fino alle h 22 con giorno di riposo il venerdì. Quando ho iniziato l' 1.11.2022 il ricorrente lavorava già lì , era un po' un OL , lavorava sia in cucina che in sala dove c'era bisogno a volte saltando anche la pausa, per il resto aveva il mio stesso orario dalle 10 alle 22; aveva anche lui un giorno di riposo, non ricordo quale;
lo CP_1 usavo un po' come uno schiavo nel senso che gli faceva fare di tutto, mansioni varie or = ordinando) sempre le incombenze da svolgere a lui. Nel locale lavoravano anche il titolare ossia
, come addetta alla cassa e coordinatrice del personale, e come pizzaiolo, tra CP_1 Per_4 CP_7 Per_ loro fratelli;
inoltre due camerieri di nazionalità italiana sulla sessantina, uno di nome , l' altro non lo ricordo;
ha lavorato altresì in nero come cuoca una signora rumena chiamata che Per_6 riaccompagnavo a casa alla sera e con la mia auto. Quando io me ne sono andato a febbraio Per_7 2023 il ricorrente non stava lavor quanto era a casa per le ferite subite in un infortunio sul lavoro occorsogli la mattina di capodanno. Non vi ho assistito, la notte del 31/12 il locale era chiuso: mi è stato riferito che il ricorrente si trovava all' interno del locale per effettuare le pulizie con una signora di cui non so il nome e si è ustionato alla gamba con acqua calda che stava usando per pulire. Sono cose che in cucina possono succedere. era il titolare di fatto effettivo dell' attività, si CP_1 occupava lui di tutto come da capitoli da 37 a corso che confermo integralmente;
io sono stato da anche contattato presso il mio precedente posto di lavoro (una mensa dove veniva a fare CP_1 col assunto”.
➢ AU LI : “ Circa 3-4 anni fa - lavoravo ancora ad Oriago dunque poteva essere il 2021 - ho lavorato in nero per due mesi presso la pizzeria Da AN di come cameriera, solo a Controparte_1 pranzo con orario 11-15 circa;
ho fatto inoltre 2-3 sere;
il ri a lì in cucina, ma anche aiutava in sala, faceva un po' di tutto;
nella mia fascia oraria era sempre al lavoro;
lo stipendio ce lo dava , la gestione era un po' un caos nel senso che ci si arrangiava un po' tra di noi;
lavoravano CP_1 lì anche tale come pizzaiolo e faceva la spesa assieme a AN ( = ) e come CP_7 CP_1 Per_4 addetta cass loro fratelli;
c'era poi come cameriera per la sera una ita ui ora non ricordo il nome;
era sempre presente, ma in realtà di poco aiuto. “ CP_1
➢ ISLAM: “ Ho lavorato per in Marghera presso il Ristorante Pizzeria Venezia Persona_8 CP_1 per 4 mesi mi sembra nel 2022 come aiuto cuoco e lavapiatti in turni alternati per il pranzo 10 – 15 e per la cena dalle 18 -22/23 a secondo dei clienti su sei gg su sette con riposo fisso il lunedì. Quando io ho iniziato il ricorrente lavorava già lì e quando io ho cessato ha continuato a lavorare lì; io ho avuto il contratto invece lui lavorava in nero senza documenti : faceva un po' di tutto, sia pulizie, sia in cucina, sia fare la spesa, e nel contempo aveva una posizione di responsabilità nel senso che dava a noi colleghi disposizioni di lavoro;
come orario era praticamente sempre operativo nel locale con pause solo per sigaretta e pranzo;
quando arrivavo al mattino alle 10 lo trovavo già al lavoro e quando me ne andavo alle h 22-23 a fine giornata lui rimaneva ancora lì al lavoro assieme a e al fratello della stessa Per_2 per pulire e sistemare e predisporre anche per il giorno successivo. era sempre presente nel CP_1 locale, ma non era molto utile alla gestione dell' attività; essendo che soprattutto con i gruppi, cucinava, in particolare pesce, ma gestiva l' azienda in modo non regolare nel senso che ad esempio io sono stato pagato solo per due mesi su quattro e per questo me ne sono andato;
sono tuttora in credito di piu' di 2.000 euro. Ho saputo dell' infortunio occorso al ricorrente nella notte dell' ultimo dell' anno 2023 facendo le pulizie;
io avevo già cessato il rapporto di lavoro;
mi è stato raccontato dallo stesso MO il quale mi ha detto di essersi ustionato con l' acqua calda e di essere stato poi portato in ospedale dal fratello di ”. Per_2
➢ DI LL: “Ho lavorato presso la trattoria-pizzeria conosciuta come “Da AN” in via Rizzardi 60 a Marghera alle dipendenze della società UV, di cui era , per circa un paio d' Parte_4 anni;
piu' precisamente fino a tutto il 2021 ho lavorato in Lignano presso la Capri srl di cui ero AU;
finita la stagione estiva tale attività ha chiuso;
da lì sono stato senza lavoro per un mese o forse anche di piu' e poi dall' inverno 2022 (il giorno non lo ricordo) ho lavorato come dipendente per la UV presso la trattoria conosciuta come “Da AN” in via Rizzardi 60 a Marghera;
quando la UV ha ceduto nel dicembre 2024 circa a due bengalesi ho continuato a lavorare lì e lavoro lì tuttora. Ho sempre svolto mansioni di pizzaiolo con rapporto full time e orario dalle 10 alle 13,30/14 + dalle 18- 18,30 alle 22 per sei gg a settimana con giorno di riposo variabile. Il ricorrente all' epoca della CP_4 [... lavorava lì piu' che altro come aiuto in cucina ( aiuto nella preparazione degli ingrediente, lavaggio piatti ecc) , non so che orario avesse, nel mio orario di solito c'era, qualche volta no. Quanto all' infortunio, il locale era chiuso, non ricordo che giorno fosse;
io ero a casa e ho ricevuto la telefonata dal ricorrente che mi ha che si era fatto male al lavoro in trattoria se potevo andarlo a prendere. Sono andato e l'ho trovato presente nel locale da solo già cambiato e con un piede, mi pare il destro, ustionato. Mi ha detto che dalla stazione eretta era scivolato finendo con il piede dentro a un bollitore. Su sua richiesta l'ho portato a casa, non ha voluto che lo portassi al PS. Ho saputo poi che è andato successivamente al PS non so se chiamando l' ambulanza o portato da qualcuno. Da tale fatto poi al lavoro io non l' ho piu' visto, l' ho visto girare nei paraggi, ma in trattoria al lavoro non è piu' tornato.
era presente operativo nella trattoria come dipendente addetto a mansioni di cuoco Controparte_1 tario di ulteriori incombenze in piu' attribuitegli dall' AU quali ordinare Parte_4 la merce ai fornitori, effettuare pagamenti, coordinare il personale. La stessa era in realtà Pt_3 presente assiduamente nel locale anche lei addetta alla cucina come cuo sizioni al personale venivano date da entrambi, e , indifferentemente, praticamente gestivano il locale CP_1 Pt_3 assieme. Io sono stato assunto su colloquio don e lo stipendio mi veniva bonificato dal conto Pt_3 della società. So che il ricorrente doveva esse e lui mi ha detto che aveva un avvocato che lo stava assistendo in questo senso, ma poi non se ne è fatto nulla in quanto non era a posto con i documenti”.
➢ LL ,: “ Da aprile/maggio 2017 a tutt' oggi lavoro come tuttofare in cucina e anche in Per_2 ufficio presso la trattoria- pizzeria Capri in via Rizzardi 60 di Marghera, in un periodo conosciuta come
“ Da AN” , quindi sono stata in passato dipendente nell' ordine prima della Capri srl, poi della Pizzeria Ristorante Venezia srl e poi della , dal novembre 2023 la gestione è passata a due CP_4 bengalesi e lavoro a tutt' oggi ancora lì. esi non continuativi (le date non le ricordo) il ricorrente ha lavorato lì come tuttofare, in parte anche in cucina e come cameriere;
doveva essere assunto e aveva un avvocato che lo stava assistendo in questo senso, ma poi non se ne è fatto nulla in quanto non era a posto con i documenti. L' orario di lavoro non lo ricordo. Dell' infortunio per conoscenza diretta non so nulla;
ho sentito dire che si era ustionato un piede, non so se lavorando in Per_ pizzeria, dove mio fratello precedente testimone, mi ha detto che è andato a prenderlo trovandolo già con gli abiti cambiati, oppure altrove . Nel locale lavorava come dipendente anche Controparte_1 con mansioni di cuoco e ulteriori incarichi quali fare la spesa e coordinare il collaboratore dell' AU , che, pur presente fisicamente in trattoria, dove peraltro veniva Parte_4 giorni sì e giorni no, sciva a provvedere alla gestione personalmente per problemi di alcolismo. Quindi faceva le veci della , su delega della stessa, proprio perché lei aveva CP_1 Pt_3 questo problema. ndenti regolarizzati o pagati con bonifico dal conto delle società, me ne occupavo io tramite pc come incombenza d' ufficio;
invece, essendo in nero, veniva pagato Pt_1 in contanti da , autorizzato dalla , p n incassi dell' attività della trattoria, CP_1 Pt_3 C non so quanto ma ricordo che si faceva firmare una ricevuta. : Nelle festività del periodo natalizio il locale era in alcuni giorni aperto in altri chiuso;
di solito a ranzo dell' 1/1 era chiuso e invece la sera del 31/12 aperto”.
Sia il che tutti i testi hanno dunque confermato lo svolgimento di attività lavorativa del CP_1 ricorrente presso la trattoria pizzeria di via Rizzardi 60 quale tutto fare e le deposizioni Tes_1
e confermano altresì la dedotta ampiezza dell' orario di lavoro.
[...] Testimone_2
Va dunque accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni ascrivibili al sesto livello (operaio comune) del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
“Pubblici esercizi, ristorazione e turismo”, avendo svolto mansioni di jolly . Quanto alla, spinosa, questione della riferibilità di tale rapporto sotto il profilo della legittimazione passiva sostanziale, in base alle visure camerali allegate al ricorso docc 1 e 8 risulta che la trattoria- pizzeria oggetto di causa, ubicata in via Rizzardi 60 di Marghera, è stata gestita:
- inizialmente dalla Pizzeria Ristorante Venezia s.r.l. con proprietario e amministratore unico tale
(indicato in ricorso come malavitoso) – visura doc 8 ric;
Persona_10
- poi dalla acquirente dell' azienda per effetto di atto notarile 11.11.22 del notaio CP_4
, costituita il 20.10.22 e in concreto operativa dal 9.2.2023, con Persona_11 sede in Via Rizzardi n. 60, con proprietario e socio unico fino al 24.9.2023 tale e Persona_12 dal 25.9.2023 , nato nel 2003, e ( indicata in ricorso quale Persona_13 Controparte_10 mera prestanome) – doc 1 ric
Dunque l'attività lavorativa del ricorrente, confermata dai testi come in concreto prestata fino all' infortunio dell' 1.1.2023, è stata svolta a favore della Pizzeria Ristorante Venezia s.r.l. cui la CP_4
è subentrata il 9.2.2023, dunque dopo la cessazione del rapporto.
L' assunto attoreo di responsabilità diretta in capo a persona fisica quale asserito reale Controparte_1
(effettivo) datore di lavoro non è supportato da riscontro probatorio pieno e certo.
E' ben vero che parte dei testi lo ha indicato come “titolare” dell' impresa, ma delle deposizioni nel loro complesso risulta che lo stesso operava non già in proprio, ma quale dipendente con mansioni di cuoco Co (in effetti tale, quanto alla come da LUL allegato al verbale di accertamento ) assegnatario CP_4 al piu' di compiti di coordinamento e addetto alla consegna degli stipendi .
Lo stesso in sede di interrogatorio ha confermato di avere lavorato sia per Pizzeria Ristorante CP_1
Venezia che per la UV sempre come dipendente con mansioni di cuoco e responsabile acquisti.
L' esercizio in proprio di poteri di gestione e decisionali tali da fondarne la qualifica di effettivo datore di lavoro non è provato.
E infatti , da un lato, quanto all' ultimo periodo, di gestione dell' attività da parte della le CP_4 deposizioni comprovano che i poteri di coordinamento del personale erano esercitati dal CP_5 CP_1 su delega dell' , dall' altro per l' intero periodo mancano precisi riscontri circa la Parte_4 configurabilità in capo al medesimo della figura di imprenditore di fatto occulto. CP_1
Difetta infatti la prova circa lo svolgimento in modo effettivo e continuativo dell' attività economica, assumendo decisioni strategiche e organizzative, e quanto ai requisiti per la qualifica di datore di lavoro circa un potere di vigilanza e controllo sull'operato dei lavoratori e disciplinare, consistente nell'irrogazione di sanzioni.
QUANTUM
In base a quanto espressamente riconosciuto nell' atto introduttivo il ricorrente per l' attività svolta ha percepito nei primi 2 mesi 30 € al giorno (sulla media di 28 giorni lavorativi), dal terzo mese ha percepito € 50 al giorno e quindi: - € 840,00 netti per i primi due mesi del rapporto lavoro;
- € 1.400,00 netti dal terzo mese in poi del rapporto lavoro. In totale il ricorrente ha percepito € 38.080,00. Sulla base del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo e delle schede sintetiche doc. 6 ric , il maturato per i 28 mesi lavoro azionati ammonta a € 82.264,00, pari a complessivi € 99.652,20. Avendo il ricorrente percepito complessivamente € 38.080,00, ne deriva, per l' intero periodo azionato fino ad aprile 2023, l' importo lordo di € 61.572,20 (99.652,20 - 38.080,00), oltre accessori.
Tenuto conto che – secondo quanto riferito dal teste – il ricorrente dopo la vicenda dell' Persona_1 ustione al piede, risalente all' 1.1.2023, non ha piu' lavorato, e risultando oltretutto dalla visura da ultimo dimessa dal ricorrente, inserita in pct il 19.5.2025, che la in data 25.3.2024 è stata CP_4 cancellata dal registro delle imprese, e dunque non esiste piu' per sopravvenuta estinzione, accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro e riconoscimento delle relative differenze retributive vanno limitate al periodo fino all' 1.1.2023 a carico della Pizzeria Ristorante Venezia srl e dunque quanto alle differenze retributive per euro 55.095,17 come da conteggio da ultimo dimesso.
INFORTUNIO
Quanto all' infortunio va ricordato che secondo consolidati principi giurisprudenziali l' art. 2087 c.c. non configura un' ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro, direttamente fondata sul rapporto contrattuale ed eventualmente concorrente con la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., deriva dal mancato adempimento dell' obbligo di adottare, nell' esercizio dell' impresa, le misure che secondo la particolarità del lavoro, l' esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti.
Tale responsabilità è collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale ovvero suggeriti dalle conoscenze specifiche e tecniche del momento.
Non è dunque basata su un criterio puramente oggettivo di imputazione dell' evento lesivo collegato al rischio inerente l' attività svolta nel suo interesse, nel senso che il datore di lavoro può fornire la prova dell' avvenuto adempimento dell' obbligo previsto dall' art. 2087 c.c. e cioè di avere adottato tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi connessi all' attività lavorativa.
La previsione dell' obbligo contrattuale di sicurezza comporta - in linea con i principi generali in tema di obbligazione affermati dalle ss.uu. Cass. nella nota pronuncia 30.10.2001 n. 13533 e già in precedenza applicati nella materia specifica degli infortuni sul lavoro con orientamento consolidato dalla sezione semplice - che al lavoratore è sufficiente provare il danno ed il nesso causale;
spetta poi all' imprenditore provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno con la conseguenza che solo l' effettiva interruzione del nesso di causalità tra infortunio (o malattia) e un comportamento colpevole dell' imprenditore esclude la responsabilità di costui non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore, per condotta negligente o imprudente dello stesso, ma occorrendo o una di lui condotta dolosa (o comunque assolutamente anomala) ovvero la presenza di un rischio effettivo generato da un' attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso. Il datore di lavoro è in particolare responsabile non solo quando ometta di adottare le idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente non assumendo alcun valore esimente per l' imprenditore l' eventuale concorso di colpa del lavoratore e potendo configurarsi un esonero di responsabilità per il datore stesso soltanto quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell' abnormità e dell' assoluta inopinabilità, da valutarsi anche con riferimento al livello di esperienza del singolo lavoratore.
Dunque, fermo il regime probatorio agevolato quanto alla colpa, sul lavoratore grava, a monte, l' onere di dimostrare il danno e il nesso causale.
Ciò posto sul piano generale, quanto al caso di specie il ricorrente non ha fornito prova piena e puntuale che l' ustioni al piede di cui al dimesso certificato del PS sia effettivamente derivata da infortunio sul lavoro.
Il certificato del pronto soccorso, doc 3 ricorso, riporta infatti “incidente domestico” e nessuno dei testi ha confermato, per conoscenza diretta, l' effettiva riconducibilità delle lesioni al piede all' attività lavorativa presso la locanda, nemmeno , il quale, premesso che quel giorno il locale era chiuso, Persona_1 ha riferito di avere trovato sul posto il ricorrente da solo e già cambiato, assente qualsivoglia concreta evidenza circa la veridicità della versione fornitagli dal collega di essersi effettivamente infortunato lì lavorando.
Il ricorso va dunque accolto limitatamente all' accertamento del rapporto di lavoro con la Pizzeria
Ristorante Venezia e alla condanna della stessa al pagamento di euro 55.095,17 a titolo di differenze retributive.
Le spese di lite seguono la soccombenza - liquidazione come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigettata ogni ulteriore domanda, accerta la sussistenza tra il ricorrente e la PIZZERIA RISTORANTE
VENEZIA SRLS (P.IVA/C.F. 04577480272) dall' 1.1.2021 al 31.12.2022 di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato avente ad oggetto mansioni di operaio comune corrispondenti al VI livello del
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro “Pubblici esercizi, ristorazione e turismo”;
2. condanna per l' effetto la PIZZERIA RISTORANTE VENEZIA SRLS a corrispondere al ricorrente per differenze retributive euro 55.095,17 oltre accessori e a rifondere allo stesso le spese di lite liquidate in euro 5.850,00 oltre accessori.
Così deciso in Venezia – udienza 20 maggio 2025 .
Il Giudice