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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: SANTINI LUIGI, Presidente
POLITI FABRIZIO, Relatore
SANTINI SILVANO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 320/2024 depositato il 25/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2-CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-DINIEGO RIMBORSO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti: "la spettanza ai ricorrenti del richiesto rimborso VA per l'anno 2004, con condanna dei resistenti a corrispondere la somma di € 6.532,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge al soddisfo. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari".
Resistente: come in atti: "la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_2(c.f. CF_Ricorrente_2), residente a [...](Aq), quale rappresentante legale e socio del "Società_2 s.a.s. di Ricorrente_2 & C." (c.f./p.iva P.IVA_1) e la Sig.ra
Ricorrente 1 (c.f. CF_Ricorrente_1), residente in [...](Aq), quale socia del predetto "
Società 2 s.a.s. di Ricorrente_2 & C.", come rappresentati e difesi, impugnano il silenzio-rifiuto tenuto dall'
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale dell'Aquila, sull'Istanza di rimborso IVA per l'anno 2004, dell'importo di €.6.532,00, avanzata dalla predetta Società "Società 2 s.a.s. di Ricorrente_2 & C.", società sciolta con atto notarile del 23 dicembre 2004 e per la quale agiscono i soci Ricorrente_2 e Ricorrente_1.
I ricorrenti affermano che in data 30.10.2005 la Società "Società_2s.a.s. di Ricorrente_2 & C." presentava il Modello di dichiarazione IVA 2005 (periodo d'imposta 2004), nel quale veniva correttamente compilato il quadro VX4 con richiesta di rimborso IVA per euro 6.532,00. Ma, per un errore di compilazione, non veniva presentato il modello VR.
In data 3.4.2015 il Ricorrente_2 chiedeva il rimborso IVA, con Domanda prot. n.15210, presentata all'Agenzia delle Entrate di Avezzano. Rilevata l'assenza di risposta, dopo solleciti inviati all'Ufficio Territoriale di
Avezzano, il Ricorrente_2 incaricava legale di inviare richiesta di rimborso che veniva trasmessa all'Agenzia delle Entrate dell'Aquila e all'Ufficio Territoriale di Avezzano in data 18 maggio 2021. Neppure a tale istanza veniva fornita risposta.
Sulla fondatezza del ricorso e sulla tempestività della richiesta, i ricorrenti richiamano la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sez. V, ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5938: "In tema di rimborsi IVA, è sufficiente la manifestazione di volontà esercitata dal contribuente mediante compilazione nella dichiarazione annuale del quadro RX4, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello VR. Quando la volontà di ottenere il rimborso è già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente, è sufficiente attendere solo l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria del potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, ovvero attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Non è necessario predisporre una specifica istanza di rimborso che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del procedimento, non rilevando quindi il termine biennale di prescrizione previsto dall'art. 21, comma 2, D.lgs.
546 del 1992, ma solo quel-lo di prescrizione decennale ex art. 2946 del Codice Civile").
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di L'Aquila, come rappresentata e difesa si costituisce in giudizio chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese legali.
Afferma che la dichiarazione VA anno imposta 2004, veniva presentata e regolarmente liquidata ma il quadro VR non veniva compilato dall'istante. E solo le recenti ordinanze della Cassazione (n. 17495 del 21/8/2020, n.26371 del 17/10/2019), affermano che, in caso di cessazione dell'attività, vige il termine decennale sia per la decadenza che per la prescrizione del credito IVA da dichiarazione e, che non è necessario compilare il quadro VR in quanto, il fatto stesso di esporre il credito IVA finale nella dichiarazione annuale dell'anno di cessazione dell'attività, costituisce già istanza di rimborso, a prescindere che questo sia effettivamente chiesto a rimborso o meno.
Afferma che l'Ufficio ha provveduto al pagamento del rimborso VA richiesto.
Chiede che sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese, in quanto l'Ufficio ha provveduto prontamente ad esaminare l'atto impugnato e, riconoscendo l'errore, ha richiesto all'Ufficio territoriale di convalidare il rimborso VA. Aggiunge che soltanto dalle più recenti pronunce della Cassazione, si è ritenuto di poter riconoscere, in caso di cessazione attività, una decadenza decennale ed un accoglimento della richiesta di rimborso, anche in caso di mancata presentazione del quadro VR in dichiarazione.
I ricorrenti, nelle more del giudizio, preso atto che l'Ufficio aveva provveduto al richiesto rimborso VA, chiedevano la liquidazione anche degli interessi sulla somma oggetto di rimborso.
Al riguardo, chiedono l'applicazione di quanto affermato dalla Cassazione nell'Ordinanza n.9111 del 7.4.2025. Affermano che la somma da riconoscere ai ricorrenti, a titolo di interessi di mora, è dunque di €.11.483,02.
In subordine, chiedono che vengano applicati interessi nella misura prevista dall'art. 38-bis del D.P.R. n.633 del 1972, calcolati a decorrere dal 1° febbraio 2006 (90esimo giorno dalla presentazione della dichiarazione),
e quindi nella misura di €.2.563,41. In ulteriore subordine, chiedono l'applicazione di interessi in misura legale, a far data dal 30.10.2005.
Chiedono inoltre che venga pronunciata condanna al pagamento delle spese legali.
In replica, l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che, dopo aver erogato alla ricorrente la quota capitale del rimborso VA richiesto (pari ad €.6.532,00), ha proceduto al rimborso degli interessi legali, quantificati in €.2.593,44.
Quanto agli interessi di mora, afferma che l'Ufficio non è stato mai messo in mora da parte ricorrente;
l'istanza presentata dal ricorrente in data 03.4.2015 non è una messa in mora dell'Ufficio, ma semplicemente un atto interruttivo volto ad interrompere i termini decadenziali/prescrizionali decennali per il rimborso VA. Rileva che parte ricorrente, dopo aver presentato (in data 30.10.2005) la dichiarazione per l'anno d'imposta 2004 (nella quale non veniva compilato il quadro VR), si è attivata con l'istanza di rimborso solo in data 03.4.2015. Aggiunge che soltanto dalle più recenti pronunce della Cassazione, si è affermata la sussistenza, in caso di cessazione attività, di una decadenza decennale e l'accoglimento della richiesta di rimborso, anche in caso di mancata presentazione del quadro VR in dichiarazione. In subordine aggiunge che gli interessi moratori andrebbero comunque calcolati dalla data dell'istanza di rimborso.
Richiede la compensazione delle spese del giudizio in quanto l'Ufficio ha provveduto prontamente ad esaminare l'atto impugnato e, riconoscendo l'errore, ha richiesto all'Ufficio territoriale di convalidare il rimborso VA e ad emettere la disposizione di pagamento relativamente agli interessi legali. Aggiunge che soltanto dalle più recenti pronunce della Cassazione si è riconosciuto, in caso di cessazione attività, una decadenza decennale ed un accoglimento della richiesta di rimborso, anche in caso di mancata presentazione del quadro VR in dichiarazione.
All'udienza del 21 gennaio 2026, sentito il relatore e le parti, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — I ricorrenti, quali rappresentante legale e soci della società "Società_2 s.a.s. di Ricorrente_2 & C." (società sciolta il 23 dicembre 2004), impugnano il silenzio-rifiuto tenuto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale dell'Aquila, sull'Istanza di rimborso IVA (avanzata dalla predetta Società) per l'anno 2004, dell'importo di € 6.532,00.
Affermano che nel Modello di dichiarazione IVA 2005 (periodo d'imposta 2004), veniva compilato il quadro VX4 (con richiesta di rimborso IVA per €.6.532,00), ma ("per un mero errore di compilazione") non veniva presentato il modello VR.
In data 3.4.2015 il Ricorrente 2 chiedeva il rimborso IVA ed ulteriore istanza veniva trasmessa in data 18 maggio 2021.
Nelle more del giudizio, l'Ufficio provvedeva a corrispondere sia la somma richiesta a titolo di rimborso VA
(€.6.532,00) sia gli interessi legali (€.2.593,44).
-2. Va dunque rilevata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla richiesta di rimborso
VA 2004.
Permane invece, tra le parti, contrasto in merito alla misura degli interessi da corrispondere ed in merito alle spese di lite.
I ricorrenti (che nell'atto introduttivo avevano chiesto la corresponsione degli interessi legali) chiedono che siano corrisposti gli interessi moratori e chiedono dunque - a tale titolo - la somma di €.11.483,02; in subordine chiedono che gli interessi siano calcolati al 2% annuo (in base a quanto disposto dall'art. 38-bis del D.P.R.
n.633 del 1972) e dunque €.2.563,41; in ulteriore subordine chiedono la corresponsione degli interessi legali
(come poi concretamente avvenuto ad opera dell'Ufficio).
3.- La richiesta di corresponsione degli interessi moratori non può trovare accoglimento.
I ricorrenti citano l'Ordinanza della Cassazione n.9111 del 2025, in cui si afferma che "il sistema di rimborso adottato non deve esporre il soggetto passivo a rischio finanziario alcuno ... Di conseguenza, qualora il rimborso dell'eccedenza di IVA non avvenga entro un termine ragionevole, il soggetto passivo ha diritto agli interessi di mora, perché altrimenti la sua situazione risulterebbe pregiudicata, in violazione del principio di neutralità". La stessa pronuncia riconosce che "l'art. 183 Dir. 2006/112/CE non prevede l'obbligo di corresponsione di interessi sull'eccedenza di IVA da rimborsare, né specifichi il dies a quo ai fini della determinazione relativa" e che "il principio in questione comunque comporta che le perdite finanziarie generate da un rimborso eseguito oltre un termine ragionevole siano compensate dal pagamento di interessi di mora".
Nel caso di specie va rilevato che la società:
a) in quanto sciolta già nel dicembre 2004 non è stata esposta a rischio finanziario alcuno;
b) non ha compilato il quadro RV e tale mancata compilazione - quantunque riconosciuta dalla giurisprudenza come una mera irregolarità che non fa venire meno il diritto del contribuente al rimborso ha inciso
-
sull'andamento della vicenda determinando una responsabilità anche dei ricorrenti proprio perché non veniva compilato il modulo all'epoca ritenuto necessario per ottenere il rimborso e che determinava l'applicazione di una prescrizione biennale del diritto al rimborso (e va aggiunto che nella giurisprudenza di legittimità il riconoscimento del valore di istanza alla somma riportata nel quadro RX è funzionale all'applicazione della prescrizione decennale) e solo successivamente la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente per la richiesta di rimborso la compilazione del solo quadro RX;
c) non ha mai messo in mora l'Ufficio ma, nel 2015 ha solo avanzato (per la prima volta) un'esplicita istanza di rimborso (mai presentata prima) poi rinnovata nel 2021. Va pertanto ritenuta infondata, nel caso di specie, la richiesta di interessi moratori.
4. - I ricorrenti, in subordine, chiedono l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'art. 38-bis del
D.P.R. n.633 del 1972 ("I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni), calcolati a decorrere dal 1° febbraio 2006 (90esimo giorno dalla presentazione della dichiarazione), e quindi nella misura di €.2.563,41.
Ma va rilevato che (seguendo il computo degli interessi legali a far data dal 30.10.2005) l'Ufficio ha corrisposto somma maggiore e pertanto tale richiesta può ritenersi superata.
5. - Va invece riconosciuto il computo degli interessi nella misura legale, come previsto dalla legge, e va rilevato che tale trattamento - che assicura inoltre un eguale trattamento fra tutti i contribuenti - risponde alla peculiarità del credito tributario, giacché (come da sempre riconosciuto dalla giurisprudenza) il diritto al rimborso di un tributo non dovuto non può essere parificato all'indebito di diritto comune.
Rilevato inoltre che gli interessi nella misura legale sono stati, in corso di causa, corrisposti dall'Ufficio, anche a questo proposito va rilevata la cessazione della materia del contendere.
6. Rimane infine da pronunciarsi sulle spese legali.
-
I ricorrenti chiedono che venga pronunciata condanna al pagamento delle spese legali.
La richiesta è fondata.
E' indubbio che l'Ufficio abbia provveduto a corrispondere le somme spettanti ai ricorrenti solo successivamente all'instaurazione del giudizio e pertanto va rilevata la c.d. "soccombenza virtuale", con la conseguente condanna dell'ufficio alle spese di lite.
7. - Per le sopra esposte ragioni va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Per il principio della soccombenza virtuale, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale dell'Aquila, viene condannata a rifondere ai ricorrenti, in solido fra loro, le spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
-
- condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi
€.1.950,00 (millenovecentocinquanta/00), oltre oneri di legge e rimborso contributo unificato.
L'Aquila, 21 gennaio 2026
Il giudice estensore (Fabrizio Politi) Il Presidente (Luigi Santini)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: SANTINI LUIGI, Presidente
POLITI FABRIZIO, Relatore
SANTINI SILVANO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 320/2024 depositato il 25/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2-CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-DINIEGO RIMBORSO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti: "la spettanza ai ricorrenti del richiesto rimborso VA per l'anno 2004, con condanna dei resistenti a corrispondere la somma di € 6.532,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge al soddisfo. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari".
Resistente: come in atti: "la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_2(c.f. CF_Ricorrente_2), residente a [...](Aq), quale rappresentante legale e socio del "Società_2 s.a.s. di Ricorrente_2 & C." (c.f./p.iva P.IVA_1) e la Sig.ra
Ricorrente 1 (c.f. CF_Ricorrente_1), residente in [...](Aq), quale socia del predetto "
Società 2 s.a.s. di Ricorrente_2 & C.", come rappresentati e difesi, impugnano il silenzio-rifiuto tenuto dall'
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale dell'Aquila, sull'Istanza di rimborso IVA per l'anno 2004, dell'importo di €.6.532,00, avanzata dalla predetta Società "Società 2 s.a.s. di Ricorrente_2 & C.", società sciolta con atto notarile del 23 dicembre 2004 e per la quale agiscono i soci Ricorrente_2 e Ricorrente_1.
I ricorrenti affermano che in data 30.10.2005 la Società "Società_2s.a.s. di Ricorrente_2 & C." presentava il Modello di dichiarazione IVA 2005 (periodo d'imposta 2004), nel quale veniva correttamente compilato il quadro VX4 con richiesta di rimborso IVA per euro 6.532,00. Ma, per un errore di compilazione, non veniva presentato il modello VR.
In data 3.4.2015 il Ricorrente_2 chiedeva il rimborso IVA, con Domanda prot. n.15210, presentata all'Agenzia delle Entrate di Avezzano. Rilevata l'assenza di risposta, dopo solleciti inviati all'Ufficio Territoriale di
Avezzano, il Ricorrente_2 incaricava legale di inviare richiesta di rimborso che veniva trasmessa all'Agenzia delle Entrate dell'Aquila e all'Ufficio Territoriale di Avezzano in data 18 maggio 2021. Neppure a tale istanza veniva fornita risposta.
Sulla fondatezza del ricorso e sulla tempestività della richiesta, i ricorrenti richiamano la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sez. V, ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5938: "In tema di rimborsi IVA, è sufficiente la manifestazione di volontà esercitata dal contribuente mediante compilazione nella dichiarazione annuale del quadro RX4, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello VR. Quando la volontà di ottenere il rimborso è già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente, è sufficiente attendere solo l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria del potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, ovvero attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Non è necessario predisporre una specifica istanza di rimborso che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del procedimento, non rilevando quindi il termine biennale di prescrizione previsto dall'art. 21, comma 2, D.lgs.
546 del 1992, ma solo quel-lo di prescrizione decennale ex art. 2946 del Codice Civile").
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di L'Aquila, come rappresentata e difesa si costituisce in giudizio chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese legali.
Afferma che la dichiarazione VA anno imposta 2004, veniva presentata e regolarmente liquidata ma il quadro VR non veniva compilato dall'istante. E solo le recenti ordinanze della Cassazione (n. 17495 del 21/8/2020, n.26371 del 17/10/2019), affermano che, in caso di cessazione dell'attività, vige il termine decennale sia per la decadenza che per la prescrizione del credito IVA da dichiarazione e, che non è necessario compilare il quadro VR in quanto, il fatto stesso di esporre il credito IVA finale nella dichiarazione annuale dell'anno di cessazione dell'attività, costituisce già istanza di rimborso, a prescindere che questo sia effettivamente chiesto a rimborso o meno.
Afferma che l'Ufficio ha provveduto al pagamento del rimborso VA richiesto.
Chiede che sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese, in quanto l'Ufficio ha provveduto prontamente ad esaminare l'atto impugnato e, riconoscendo l'errore, ha richiesto all'Ufficio territoriale di convalidare il rimborso VA. Aggiunge che soltanto dalle più recenti pronunce della Cassazione, si è ritenuto di poter riconoscere, in caso di cessazione attività, una decadenza decennale ed un accoglimento della richiesta di rimborso, anche in caso di mancata presentazione del quadro VR in dichiarazione.
I ricorrenti, nelle more del giudizio, preso atto che l'Ufficio aveva provveduto al richiesto rimborso VA, chiedevano la liquidazione anche degli interessi sulla somma oggetto di rimborso.
Al riguardo, chiedono l'applicazione di quanto affermato dalla Cassazione nell'Ordinanza n.9111 del 7.4.2025. Affermano che la somma da riconoscere ai ricorrenti, a titolo di interessi di mora, è dunque di €.11.483,02.
In subordine, chiedono che vengano applicati interessi nella misura prevista dall'art. 38-bis del D.P.R. n.633 del 1972, calcolati a decorrere dal 1° febbraio 2006 (90esimo giorno dalla presentazione della dichiarazione),
e quindi nella misura di €.2.563,41. In ulteriore subordine, chiedono l'applicazione di interessi in misura legale, a far data dal 30.10.2005.
Chiedono inoltre che venga pronunciata condanna al pagamento delle spese legali.
In replica, l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che, dopo aver erogato alla ricorrente la quota capitale del rimborso VA richiesto (pari ad €.6.532,00), ha proceduto al rimborso degli interessi legali, quantificati in €.2.593,44.
Quanto agli interessi di mora, afferma che l'Ufficio non è stato mai messo in mora da parte ricorrente;
l'istanza presentata dal ricorrente in data 03.4.2015 non è una messa in mora dell'Ufficio, ma semplicemente un atto interruttivo volto ad interrompere i termini decadenziali/prescrizionali decennali per il rimborso VA. Rileva che parte ricorrente, dopo aver presentato (in data 30.10.2005) la dichiarazione per l'anno d'imposta 2004 (nella quale non veniva compilato il quadro VR), si è attivata con l'istanza di rimborso solo in data 03.4.2015. Aggiunge che soltanto dalle più recenti pronunce della Cassazione, si è affermata la sussistenza, in caso di cessazione attività, di una decadenza decennale e l'accoglimento della richiesta di rimborso, anche in caso di mancata presentazione del quadro VR in dichiarazione. In subordine aggiunge che gli interessi moratori andrebbero comunque calcolati dalla data dell'istanza di rimborso.
Richiede la compensazione delle spese del giudizio in quanto l'Ufficio ha provveduto prontamente ad esaminare l'atto impugnato e, riconoscendo l'errore, ha richiesto all'Ufficio territoriale di convalidare il rimborso VA e ad emettere la disposizione di pagamento relativamente agli interessi legali. Aggiunge che soltanto dalle più recenti pronunce della Cassazione si è riconosciuto, in caso di cessazione attività, una decadenza decennale ed un accoglimento della richiesta di rimborso, anche in caso di mancata presentazione del quadro VR in dichiarazione.
All'udienza del 21 gennaio 2026, sentito il relatore e le parti, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — I ricorrenti, quali rappresentante legale e soci della società "Società_2 s.a.s. di Ricorrente_2 & C." (società sciolta il 23 dicembre 2004), impugnano il silenzio-rifiuto tenuto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale dell'Aquila, sull'Istanza di rimborso IVA (avanzata dalla predetta Società) per l'anno 2004, dell'importo di € 6.532,00.
Affermano che nel Modello di dichiarazione IVA 2005 (periodo d'imposta 2004), veniva compilato il quadro VX4 (con richiesta di rimborso IVA per €.6.532,00), ma ("per un mero errore di compilazione") non veniva presentato il modello VR.
In data 3.4.2015 il Ricorrente 2 chiedeva il rimborso IVA ed ulteriore istanza veniva trasmessa in data 18 maggio 2021.
Nelle more del giudizio, l'Ufficio provvedeva a corrispondere sia la somma richiesta a titolo di rimborso VA
(€.6.532,00) sia gli interessi legali (€.2.593,44).
-2. Va dunque rilevata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla richiesta di rimborso
VA 2004.
Permane invece, tra le parti, contrasto in merito alla misura degli interessi da corrispondere ed in merito alle spese di lite.
I ricorrenti (che nell'atto introduttivo avevano chiesto la corresponsione degli interessi legali) chiedono che siano corrisposti gli interessi moratori e chiedono dunque - a tale titolo - la somma di €.11.483,02; in subordine chiedono che gli interessi siano calcolati al 2% annuo (in base a quanto disposto dall'art. 38-bis del D.P.R.
n.633 del 1972) e dunque €.2.563,41; in ulteriore subordine chiedono la corresponsione degli interessi legali
(come poi concretamente avvenuto ad opera dell'Ufficio).
3.- La richiesta di corresponsione degli interessi moratori non può trovare accoglimento.
I ricorrenti citano l'Ordinanza della Cassazione n.9111 del 2025, in cui si afferma che "il sistema di rimborso adottato non deve esporre il soggetto passivo a rischio finanziario alcuno ... Di conseguenza, qualora il rimborso dell'eccedenza di IVA non avvenga entro un termine ragionevole, il soggetto passivo ha diritto agli interessi di mora, perché altrimenti la sua situazione risulterebbe pregiudicata, in violazione del principio di neutralità". La stessa pronuncia riconosce che "l'art. 183 Dir. 2006/112/CE non prevede l'obbligo di corresponsione di interessi sull'eccedenza di IVA da rimborsare, né specifichi il dies a quo ai fini della determinazione relativa" e che "il principio in questione comunque comporta che le perdite finanziarie generate da un rimborso eseguito oltre un termine ragionevole siano compensate dal pagamento di interessi di mora".
Nel caso di specie va rilevato che la società:
a) in quanto sciolta già nel dicembre 2004 non è stata esposta a rischio finanziario alcuno;
b) non ha compilato il quadro RV e tale mancata compilazione - quantunque riconosciuta dalla giurisprudenza come una mera irregolarità che non fa venire meno il diritto del contribuente al rimborso ha inciso
-
sull'andamento della vicenda determinando una responsabilità anche dei ricorrenti proprio perché non veniva compilato il modulo all'epoca ritenuto necessario per ottenere il rimborso e che determinava l'applicazione di una prescrizione biennale del diritto al rimborso (e va aggiunto che nella giurisprudenza di legittimità il riconoscimento del valore di istanza alla somma riportata nel quadro RX è funzionale all'applicazione della prescrizione decennale) e solo successivamente la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente per la richiesta di rimborso la compilazione del solo quadro RX;
c) non ha mai messo in mora l'Ufficio ma, nel 2015 ha solo avanzato (per la prima volta) un'esplicita istanza di rimborso (mai presentata prima) poi rinnovata nel 2021. Va pertanto ritenuta infondata, nel caso di specie, la richiesta di interessi moratori.
4. - I ricorrenti, in subordine, chiedono l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'art. 38-bis del
D.P.R. n.633 del 1972 ("I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni), calcolati a decorrere dal 1° febbraio 2006 (90esimo giorno dalla presentazione della dichiarazione), e quindi nella misura di €.2.563,41.
Ma va rilevato che (seguendo il computo degli interessi legali a far data dal 30.10.2005) l'Ufficio ha corrisposto somma maggiore e pertanto tale richiesta può ritenersi superata.
5. - Va invece riconosciuto il computo degli interessi nella misura legale, come previsto dalla legge, e va rilevato che tale trattamento - che assicura inoltre un eguale trattamento fra tutti i contribuenti - risponde alla peculiarità del credito tributario, giacché (come da sempre riconosciuto dalla giurisprudenza) il diritto al rimborso di un tributo non dovuto non può essere parificato all'indebito di diritto comune.
Rilevato inoltre che gli interessi nella misura legale sono stati, in corso di causa, corrisposti dall'Ufficio, anche a questo proposito va rilevata la cessazione della materia del contendere.
6. Rimane infine da pronunciarsi sulle spese legali.
-
I ricorrenti chiedono che venga pronunciata condanna al pagamento delle spese legali.
La richiesta è fondata.
E' indubbio che l'Ufficio abbia provveduto a corrispondere le somme spettanti ai ricorrenti solo successivamente all'instaurazione del giudizio e pertanto va rilevata la c.d. "soccombenza virtuale", con la conseguente condanna dell'ufficio alle spese di lite.
7. - Per le sopra esposte ragioni va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Per il principio della soccombenza virtuale, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale dell'Aquila, viene condannata a rifondere ai ricorrenti, in solido fra loro, le spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
-
- condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi
€.1.950,00 (millenovecentocinquanta/00), oltre oneri di legge e rimborso contributo unificato.
L'Aquila, 21 gennaio 2026
Il giudice estensore (Fabrizio Politi) Il Presidente (Luigi Santini)