Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 58
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Altro
    Silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso IVA

    La Corte rileva la cessazione della materia del contendere in quanto l'Ufficio ha provveduto al pagamento della somma richiesta a titolo di rimborso IVA.

  • Rigettato
    Richiesta interessi moratori

    La Corte rigetta la richiesta di interessi moratori poiché la società sciolta non è stata esposta a rischio finanziario, non è stata mai messa in mora l'Ufficio e le istanze di rimborso sono state presentate tardivamente.

  • Altro
    Richiesta interessi ex art. 38-bis D.P.R. 633/1972

    La Corte rileva che l'Ufficio ha corrisposto una somma maggiore a titolo di interessi legali, pertanto tale richiesta è superata.

  • Altro
    Richiesta interessi legali

    La Corte rileva la cessazione della materia del contendere poiché gli interessi legali sono stati corrisposti dall'Ufficio in corso di causa.

  • Accolto
    Condanna alle spese legali

    La Corte condanna l'Ufficio alle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale, poiché l'Ufficio ha corrisposto le somme dovute solo dopo l'instaurazione del giudizio.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di rimborso IVA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 58
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila
    Numero : 58
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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