Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 04/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9269 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
nato a [...] in data [...] Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Giglio e Girolamo C.F._1
Ceci
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Danila Villasmunta
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.10.2023, – premesso che l' gli Parte_1 CP_1
aveva già riconosciuto un grado di menomazione del 3%, siccome affetto da “tendinite epicondiloidei ed epitrocleite gomito dx” – adiva l'intestato Tribunale, esponendo di aver contratto, a causa delle lavorazioni cui era stato adibito (operaio addetto ai servizi di mensa, nel periodo compreso tra luglio 2001 e settembre 2020, alle dipendenze di una Cooperativa di ristorazione), la malattia ivi descritta (“ernie discali lombari”) e chiedendo che l'Istituto assicuratore, inutilmente compulsato in via amministrativa con istanza del 25.5.2022, previo accertamento della natura professionale di detta infermità, fosse condannato alla costituzione di un indennizzo in capitale commisurato al grado d'inabilità riscontrato, “anche con un danno biologico inferiore al 6%”, previa unificazione con i postumi per tendinite.
Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza del 4.6.2025 - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o, come nella fattispecie, ad eziologia multifattoriale, “la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 17438/2012).
2.2. Nel caso di specie, le risultanze dell'espletata istruttoria orale asseverano la prospettazione attorea circa la prolungata esposizione del ricorrente al concreto rischio patogeno dedotto in ricorso.
Più in dettaglio, il teste , dopo aver riferito di avere intrattenuto rapporti di Testimone_1 lavoro con la Cooperativa “CIR FOOD” dal 2001 al 2022, con mansioni di cuoco, ha reso una deposizione del seguente tenore: “ADR: Il ricorrente ha lavorato con me alle dipendenze della medesima azienda dal 2001, ma è andato in pensione, se non ricordo male, a settembre del 2021. ADR: Il sig. svolgeva, come me, mansioni di cuoco. ADR: Lavoravamo 6 Pt_1
giorni alla settimana, mediamente dalle 5:00 alle 15:00, il sabato invece dalle 6:30 alle
13:30/14:00. ADR: Sia io che il ricorrente ci occupavamo anche di caricare e scaricare la merce occorrente per la somministrazione dei pasti. ADR: Il giovedì arrivava la merce MAR, ovvero salumi e scatolame. Il martedì e il venerdì arrivava invece la frutta. ADR: Agli inizi del rapporto di lavoro con la CIR ci siamo occupati anche del lavaggio di stoviglie, successivamente sono stati assunti dipendenti addetti a tale specifica mansione. ADR:
Talvolta, quando mancava personale, provvedeva anche alla consegna dei pasti a clienti
2 esterni. ADR: Poiché vi era una mensa sul posto, provvedevamo anche a dispensare i pasti dalle 12:00 alle 14:00 circa” (cfr. verbale di udienza del 12.6.2024).
Di segno sostanzialmente conforme, con particolare riferimento alle specifiche modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, s'appalesa la testimonianza di Testimone_2
(fratello del ricorrente), il quale ha dichiarato quanto segue: “ADR: Confermo il capitolo a) del ricorso introduttivo. Preciso che anche io ho lavorato alle dipendenze della Cooperativa di Ristorazione SO, dal 1975 al 2018, quando sono stato collocato in pensione. Ero il responsabile di struttura. ADR: Mio fratello svolgeva attività di cuoco, occupandosi altresì della pulizia dei tavoli in sala, del lavaggio delle stoviglie ed anche della somministrazione dei pasti. Provvedeva al carico e allo scarico delle merci da sistemare in magazzino, occupandosi anche del trasporto dei pasti presso strutture esterne (strutture sanitarie ed istituti scolastici), con un mezzo aziendale guidato da lui. Preciso che mio fratello si alternava con altri dipendenti. ADR: I turni andavano dalle 6:00 alle 15:00 oppure dalle
08:00 alle 17:00, sei giorni a settimana e con un giorno di riposo. I turni erano variabili, nel senso che, per esigenze aziendali, il monte orario settimanale, pari a 40 ore, poteva essere coperto in cinque o sei giorni. ADR: Sul capitolo c), quanto alla merce caricata, si trattava di cartoni di latte, frutta, verdura, scatolame, succhi, il cui peso era variabile dai 2/3 Kg fino ai
20 Kg. I pasti d'asporto venivano invece consegnati in gastro in acciaio, ovvero dei contenitori termici il cui peso poteva anche superare i 20 Kg.” (cfr. verbale di udienza del
9.10.2024).
Com'è evidente, risulta adeguatamente dimostrato, in estrema sintesi, il continuativo espletamento di mansioni implicanti la movimentazione manuale di carichi e l'esposizione a posture incongrue.
2.3. Alla luce di quanto appena evidenziato, s'è resa indispensabile la nomina di un C.T.U., al fine di accertare la sussistenza di un valido nesso eziologico tra la lavorazione patogena e la malattia denunciata.
A tal fine, il dott. quale ausiliario officiato dal Giudice, espletata la visita Persona_1
peritale e scrutinata la documentazione sanitaria ritualmente acquisita, ha riferito che “Il signor presenta una lombalgia per spondilosi e discopatie multiple al rachide lombo Pt_1 sacrale ed epicondilite destra così come denunciato all' (pag. 10 della relazione CP_1
depositata in data 29.3.2025).
Ha, quindi, svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Nel caso specifico riteniamo che durante l'attività lavorativa svolta dal signor il rachide lombare sia stato Pt_1
costantemente esposto a sovraccarichi sia in pozioni congrue che incongrue, sia in flessione
3 che in estensione, sia in rotazioni sia in lateroflessioni oltre le sollecitazioni derivanti dalla guida del furgone per oltre 2 ore di seguito (come riferito), ciò costituendo motivo preponderante nella genesi dell'ernia discali e delle protrusioni. Pertanto possiamo ritenere che sulla scorta dell'anamnesi, della visita medica e della documentazione sanitaria presente agli atti e in virtù delle peculiari attività svolte dall'assicurato nonché dei fattori di rischio cui è stato esposto nel corso delle giornate lavorative, si ritiene plausibile che la patologia denunciata sia correlata all'attività professionale svolta” (pag. 12 dell'elaborato).
Il C.T.U. ha, infine, quantificato un danno biologico complessivamente pari al 9%, tenuto conto della già riconosciuta “percentuale di invalidità per malattia professionale del 3%, per epicondilite destra”.
2.4. Tali conclusioni risultano congruamente motivate ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise, anche alla luce della risposta fornita dal consulente alle osservazioni critiche formulate dall' CP_1
A quest'ultimo riguardo, l'ausiliario – dopo aver opportunamente richiamato le deposizioni testimoniali, nonché la denuncia di malattia professionale e la scheda dei comportamenti da tenere in caso di movimentazione dei carichi – ha sviluppato le seguenti considerazioni: “…si fa presente che il medico competente aveva prescritto al signor un limite alla Pt_1 movimentazione carichi di pesi fino a Kg.15. E' prassi prendere tali provvedimenti quando è già presente una patologia al fine di evitare un suo aggravamento, (dalla documentazione agli atti non è possibile sapere il motivo del provvedimento). Comunque dall'esame della documentazione medica si evidenzia che il signor era affetto anche da scoliosi e esiti Pt_1 di osteocondrite tali situazioni creano una maggiore suscettibilità dell'organismo alla formazione di ernie discali E PER TALI MOTIVI IL SIG.RINALDI PUO' ESSERE
CONSIDERATO UN SOGGETTO VULNERABILE. Le limitazioni funzionali non hanno riguardato tutti i movimenti cui il rachide era sottoposto per gli spostamenti di pesi con le mani anche a distanza di cm.80 dal corpo (vedi ROLL braccia, senza limitazione di movimenti rotatori ed angolari). Inoltre il signor riferisce che spesso serviva anche Pt_1
nella mensa aziendale per cui si presume che si sporgeva in avanti per porgere i vassoi, piatti e quant'altro. Ha svolto anche senza limitazione i lavaggi dei piani di lavoro. Inoltre il signor ha anche effettuato (come riferito in sede di udienza) la consegna della merce in Pt_1
polibox termici del peso di Kg. 15-18 anche all'esterno della ditta, raggiungendo l'ente cliente con un furgone compiendo percorsi tipo tratta (Manfredonia - Monte Sant'angelo) e come si legge dalle dichiarazioni dei testi rese in udienza, tale mansione la svolgeva da solo
4 guidando anche il mezzo, pertanto è poco verosimile che avesse potuto giovarsi dell'aiuto di colleghi per lo spostamento della merce e nella consegna” (pagg. 20-21 della relazione).
2.5. Giova pure soggiungere - in ordine al nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata - che la connessione non è esclusa dal contributo causale di fattori preesistenti o contestuali, aventi origine extra-lavorativa, alla luce del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui “le preesistenti condizioni patologiche non escludono la connessione causale fra attività lavorativa e lesione, anche in base al principio di equivalenza previsto dall'art. 41 cod. pen. (ex plurimis, Cass. 6 novembre 1995 n. 11559); principio secondo il quale deve essere riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, e per cui un ruolo di concausa deve essere attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (e plurimis, Cass. 5 febbraio 1998 n. 1196)” (Cass. Sez. Lav. n. 14085/2000).
2.6. Da ultimo, è appena il caso di evidenziare che non sussiste la prescrizione eccepita dall' CP_1
Si rammenta, in proposito, che “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del
1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n.
1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato” (Cass. Sez. Lav. n. 2285/2013).
Nella specie, non si rinviene in atti documentazione medica dalla quale inferire la conoscenza
(o la conoscibilità) dell'eziologia professionale della malattia sin da epoca antecedente all'istanza amministrativa, né, d'altro canto, l' ha offerto elementi in tal senso. CP_2
Ne consegue che, avendo riguardo alla data di presentazione della denuncia di malattia professionale (25.5.2022) ed a quella di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (26.10.2023), alcuna prescrizione è in concreto maturata.
2.7. Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono, deve affermarsi il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi dell'art. 13 co. 2 D.lgs. n. 38/2000, l'indennizzo in
5 capitale commisurato ad un grado di menomazione del 9%, con condanna dell' al relativo CP_1
pagamento, nonché alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate secondo CP_2
dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00, tenuto conto dell'importo liquidabile in favore del ricorrente), con distrazione in favore degli Avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Ceci, dichiaratisi antistatari ex art. 93, comma
1, c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico del predetto . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9269/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere, CP_1
in favore di , un indennizzo in capitale commisurato ad un grado di Parte_1
menomazione del 9%, oltre accessori, come per legge;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre CP_1
contributo unificato per euro 43,00, nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente;
c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 04/06/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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