Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01075/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04954/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4954 del 2022, proposto da
G. ZE e C. s.a.s. di LO LU, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cristallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pozzuoli, via Celle n.2;
contro
Asl 107 - Napoli 2 - Nord, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota ASL NA 2 Nord del 29/08/2022 avente ad oggetto “ Richiesta nota di credito Risonanza magnetica Nucleare Luglio 2022 ”;
- della nota ASL NA 2 Nord del 13/09/2022 avente ad oggetto “ Richiesta Nota di Credito Risonanza Magnetica Nucleare Agosto 2022 ”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente e comunque lesivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa NA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente gestisce una struttura sanitaria autorizzata e accreditata presso il S.S.R. per le prestazioni di risonanza magnetica rese mediante un’apparecchiatura modello PROFILE Open , con intensità di campo magnetico pari a 0,23 Tesla.
Con il presente mezzo di tutela, la ricorrente insorge avverso le note indicate in epigrafe con le quali l’A.S.L., premesso che va esclusa “ la possibilità per RMN “basso campo c.d. dedicate o “open di nuova generazione” di erogare con oneri a carico del S.S.N. indagini a carico dei distretti corporei encefalo, cuore addome mammella vasi ”, ha richiesto l’emissione di note di credito a storno per le prestazioni poste a carico del S.S.R.; note di credito pari a 1.694,69 euro per le prestazioni erogate a luglio 2022 e a 1.200,00 euro per quelle erogate nel mese di agosto.
Deduce la parte ricorrente che erronea sarebbe l’interpretazione data alla normativa di riferimento che, come diffusamente esaminata nella sentenza del Consiglio di Stato sez. III 31 ottobre 2014, n. 5390, invece consentirebbe lo svolgimento delle prestazioni contestare, come peraltro confermato dalla successiva pronuncia del Consiglio di Stato n. 3140 del 2017.
L’A.S.L. intimata, ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Previo avviso alla parte ricorrente ex art. 73, comma 3, c.p.a. di un possibile profilo di difetto di giurisdizione, la causa viene ritenuta per la decisone all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 25 novembre 2025.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in quanto il petitum attiene a pretese debitorie tra le parti in giudizio.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto già affermato da questo Tribunale con sentenza n. 3813 del 16 maggio 2025 resa in un sovrapponibile giudizio instaurato dalla medesima ricorrente in relazione ad analoghe a note di credito emesse dall’Azienda sanitaria per il diverso periodo gennaio-ottobre 2021.
La su indicata sentenza n. 3813 del 2025, che si richiama anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., ha osservato quanto segue.
“ La controversia ha ad oggetto la contestazione del quantum dovuto dalla ricorrente all’ASL in relazione alle prestazioni erogate dalla prima rispetto alle quali la p.a. ha richiesto l’emissione di “Nota di credito Risonanza Magnetica Nucleare”.
Relativamente a tali controversie, quando il petitum è individuato nella sola contestazione del corrispettivo dovuto alla ricorrente, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario viene individuato ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo […] le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.
E a tal proposito, quando è in contestazione l'effettiva debenza dei corrispettivi corrisposti o da corrispondere da parte del concessionario, senza che ciò coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della PA, il petitum travalica i limiti della giurisdizione del giudice amministrativo e la controversia deve essere decisa dal giudice ordinario, avendo questa ad oggetto diritti soggettivi di credito e non interessi legittimi.
Sul punto se veda sul punto Consiglio di Stato sez. III, 20/03/2019, n.1839: “Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie, nell’ambito di quelle relative a concessioni di pubblici servizi, concernenti "indennità, canoni o altri corrispettivi" nelle quali venga in rilievo non l’esistenza od il contenuto della concessione o l’esercizio di poteri autoritativi della p.a. sul rapporto concessionario o sulla determinazione delle suddette controprestazioni (nel qual caso la giurisdizione spetterebbe al giudice amministrativo), ma solo l’effettiva debenza dei corrispettivi stessi in favore del concessionario, secondo un rapporto paritario di contenuto meramente patrimoniale, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa.”; Corte di Cassazione civile sez. un. - 29/10/2015, n. 22094 “Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie, concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, nelle quali sia contestata l'applicazione della cosiddetta regressione tariffaria nei rapporti, qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le Ausl e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, laddove la controversia abbia a oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della Pa, posto che, nell'attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuata nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato. (Nella specie la Suprema corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, preso atto che l'attore aveva chiesto esclusivamente il corrispettivo di prestazioni che assumeva di avere reso in esecuzione del contratto per la erogazione e acquisto di prestazioni di ricovero da parte di strutture della spedalità privata operanti in regime di accreditamento provvisorio/ istituzionale per l'anno 2011, pacificamente stipulato ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992) ”.
Nel caso di specie il petitum sostanziale, a dispetto di quanto affermato da parte ricorrente, non attiene all’esercizio di un potere autoritativo da parte della p.a. ma di un contegno contrattuale rispetto al quale questa si determina su un piano paritario rispetto al privato ricorrente ” .
Nel caso di specie il petitum sostanziale, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non attiene all’esercizio di un potere autoritativo da parte della p.a. ma di un contegno contrattuale rispetto al quale questa si determina su un piano paritario rispetto al privato ricorrente.
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, salvi gli effetti dell’art. 11 c.p.a., ove la parte ricorrente conservi interesse ad una decisione di merito.
4. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva dell’A.S.L. intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda può essere riproposta ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA ER, Presidente
NA IN, Consigliere, Estensore
LA Ciconte, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA IN | PA ER |
IL SEGRETARIO