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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 119/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Gaetano
Sole, ha pronunciato, a seguito della discussione orale svoltasi ex art. 281-sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 119 dell'anno 2022
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cinzia Mazzella e Parte_1
Maria Grazia Broiera, ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Torino, nel Corso Francia n. 333/6
Attrice-opponente
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Savalli, ed CP_1
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Trapani, nel Corso
Italia n. 63
Convenuto-opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha introdotto la presente fase di merito in seguito Parte_1
all'esaurimento della fase cautelare del procedimento recante R.G. Es.
n. 292-1/2021, conclusasi con ordinanza del 23.11.2021, resa dal G.E.
di questo Tribunale, con la quale veniva rigettata la richiesta di sospensione della procedura esecutiva incoata dal convenuto.
Per una migliore comprensione dei fatti di causa, giova premettere che l'avv. ha curato la rappresentanza processuale della in tre CP_1 Pt_1
distinti procedimenti: uno, rubricato al n. R.G. V.G. n. 27/2019, avente ad oggetto la fissazione del termine per accettazione di eredità ex art. 481 c.c.; uno, rubricato al n. R.G. 2135/2019, in materia di divisione ereditaria;
un altro relativo alla mediazione introdotta in corso di causa nell'ambito del procedimento R.G. n. 2135/2019.
Ciò posto, parte attrice ha contestato, in primo luogo, l'occorsa condanna alle spese di lite disposta in sede esecutiva, nonché
l'assenza di un valido titolo per procedere ad esecuzione forzata. Nel
merito, la ha dedotto: l'insussistenza dei presupposti per Pt_1
l'emissione del d.i. provvisoriamente esecutivo;
che il parere di congruità del COA non sarebbe vincolante per il giudice;
la mancata costituzione in mora da parte del convenuto, costituente altresì un illecito deontologico;
la quantificazione del credito maturato in ragione dell'attività prestata da parte dell' anche al netto dei CP_1
pagamenti già effettuati;
l'inadempimento professionale dell'avv.
che il convenuto avrebbe tenuto una condotta, giudiziale e CP_1
stragiudiziale, tale da legittimarne una condanna ex art. 96 cpc.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale, in via preliminare, Parte_1
dichiarare nullo e revocare l'efficacia del titolo esecutivo in quanto illegittimo, anche nella parte relativa alla concessione della provvisoria esecutorietà e, in via preliminare subordinata, sospendere
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Giudice dott. Gaetano Sole l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo. Nel merito, in via principale,
dichiarare legittima ed accoglibile la domanda spiegata dalla Pt_1
condannando l'avv. alla refusione delle spese di lite e di ogni CP_1
altro onere derivante dalla concessione della provvisoria esecutorietà
del d.i. n. 333/2021, anche ex art. 96 cpc. In via subordinata, parte attrice ha chiesto di poter eccepire in compensazione il maggior credito che potrebbe derivare dalla errata quantificazione dei compensi richiesti e dalla quantificazione di tutti i danni subiti e subendi in seguito all'emissione del decreto ingiuntivo e della procedura esecutiva, ovvero di ridurre l'eventuale credito vantato dall'avv. CP_1
In seno alle note scritte depositate in data 2.7.2024, parte attrice – in ragione dell'intervenuta emissione dell'ordinanza n. 1232, del
17.02.20223, resa da questo Tribunale – ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo al Tribunale:
NEL MERITO - in via principale
Dichiarare definitivamente legittima ed accoglibile la domanda della
sig.ra stante la disposta revoca del decreto ingiuntivo n. Pt_1
333/2021; - Condannare l'Avv. alla refusione delle spese di lite CP_1
e di ogni altro onere derivante dall'avvenuta revoca del decreto
ingiuntivo n. 333/2021; - Condannare l'Avv. anche ai sensi CP_1
dell'art. 96, 2° e 3° co., c.p.c. per responsabilità aggravata per aver
agito o resistito in giudizio nella consapevolezza della illegittima
concessione della provvisoria esecutorietà in forza di un titolo viziato
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Giudice dott. Gaetano Sole ed per aver azionato una esecuzione in forza del suddetto titolo;
NEL
MERITO - in via subordinata - Dare atto che il credito azionato
dall'Avv. pari a € 8.639,26 è già stato interamente pagato CP_1
sebbene sia stato revocato e ridotto con ordinanza definitiva del
17.02.2023 alla minor somma pari a € 3.524,08; - Dichiarare tenuto e
condannare l'Avv. alla restituzione della somma di € 5.515,18 CP_1
corrispondente alla differenza tra l'importo portato in precetto ed
anche assegnato dal G.E., pari a € 8.639,26, ed il minor importo di €
3.524,08, così rideterminato con ordinanza Collegiale, del
17.02.2023, che ha revocato il suddetto D.I. emesso dal Tribunale di
Trapani il 22.04.2021; - Dichiarare tenuto e condannare l'Avv. CP_1
alla restituzione di tutte le ulteriori somme percepite a titolo di
rifusione di spese legali, esborsi vari pari a € 5.856,32 comprese
quelle pagate per la registrazione dei provvedimenti e per contributi
unificati.
IN OGNI CASO con il favore delle spese, diritti e compensi di causa.
Costituendosi in giudizio, l'avv. ha partitamente CP_1
avversato, in fatto e in diritto, le deduzioni spiegate da parte attrice,
chiedendone il rigetto, con consequenziale conferma dell'ordinanza del 23.11.2021.
Falliti i tentativi di bonario componimento della controversia, la causa
è stata istruita documentalmente;
indi, rinviata dapprima per la precisazione delle conclusioni, e poi per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc.
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Giudice dott. Gaetano Sole Da ultimo, mette conto evidenziare che, con ordinanza del 17.02.2023
(divenuta definitiva), il Tribunale di Trapani ha parzialmente accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 333/2021(che costituisce il titolo esecutivo da cui promana l'esecuzione forzata spiegata dall' avverso la , riducendo l'importo dovuto dalla CP_1 Pt_1
all' nella misura di € 3.524,09. Pt_1 CP_1
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, vanno preliminarmente rigettate, perché infondate, le ragioni di opposizione originariamente spiegate da parte attrice.
Segnatamente, quanto alla condanna al pagamento delle spese per la fase cautelare contenuta nell'ordinanza resa dal G.E. il 23.11.2021, si osserva che, per consolidato orientamento pretorio, il provvedimento di liquidazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione deve essere contenuto nell'ordinanza che decide in merito alla sospensione dell'esecuzione stessa ai sensi dell'art. 624
c.p.c. ed è riesaminabile esclusivamente nel giudizio di merito dell'opposizione, che l'interessato può a tal fine sempre instaurare,
anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell'esecuzione (cfr., ex multis, Cass. Civ., ord. n.
37572/2021). Donde, a differenza di quanto dedotto da parte attrice,
non sussiste alcun divieto per il giudice dell'esecuzione di provvedere sulle spese della fase cautelare, dacché – in assenza di contestazioni sul quantum della liquidazione – la doglianza deve ritenersi infondata.
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Giudice dott. Gaetano Sole Parimenti infondata è la doglianza relativa all'assenza di un valido titolo esecutivo per procedere all'esecuzione forzata. Ed invero, è del tutto evidente che l'esecuzione forzata sia stata del tutto legittimamente portata avanti sulla scorta di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso da questo Tribunale: né il G.E.
avrebbe in alcun modo potuto sindacare la sussistenza di eventuali vizi
(formali o sostanziali) del titolo dovendosi adeguare (così come correttamente fatto in sede endoesecutiva) all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale è precluso al giudice dell'esecuzione, di conoscere i vizi del decreto ingiuntivo deducibili innanzi al giudice della opposizione monitoria (cfr., ex multis, Cass.
Civ., sent. n. 29810 del 12.12.2017).
Né può ritenersi, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, che l'emissione dell' ordinanza del 17.02.2023 (pacificamente divenuta definitiva), con la quale il Tribunale di Trapani ha parzialmente accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 333/2021,
rideterminando l'importo dovuto dalla all' nella misura di € Pt_1 CP_1
3.524,09 abbia determinato il venir meno del titolo esecutivo, essendo del tutto evidente che l'efficacia esecutiva dell'ordinanza in parola sia seguita a quella del decreto senza alcuna soluzione di continuità.
Per la medesima ragione, deve ritenersi inammissibile, anche in questa sede, qualsiasi vaglio sulle doglianze intorno alle quali l'intera difesa dell'opponente è incentrata: ed invero mette appena conto evidenziare che ogni questione inerente al corretto svolgimento dell'attività
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Giudice dott. Gaetano Sole professionale da parte dell'odierno opposto, ed alla congruità delle somme richieste dal professionista, è stata risolta con ordinanza del
17.02.2023 (pacificamente divenuta definitiva), con la quale il
Tribunale di Trapani ha parzialmente accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 333/2021, rideterminando l'importo dovuto dalla all' nella misura di € 3.524,09. Pt_1 CP_1
Orbene, essendo incontestato dal convenuto che parte attrice gli abbia versato – in dipendenza della notifica dell'atto di precetto, ed a seguito di ordinanza di assegnazione del 22/03/2022 – la somma di €
8.639,26, il convenuto va condannato a rifondere, in favore dell'attrice, la differenza tra la somma versata e quella effettivamente dovuta in ragione del provvedimento giudiziale testé citato: differenza pari a € 5.515,18, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo.
È, peraltro, del tutto evidente che dovendosi ritenere pienamente legittima l'azione esecutiva spiegata (essendo parimenti pacifico che l'odierna opponente non abbia spontaneamente versato nemmeno la minor somma rideterminata dal Tribunale, essendo state versate le somme solo a seguito dell'ordinanza di assegnazione), non può che rigettarsi qualsiasi richiesta di restituzione di somme inerenti alle spese legali sopportate.
Deve essere, infine, respinta la domanda di condanna avanzata, ex art. 96 c.p.c., da parte attrice, non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale – nel disciplinare come figura di danno
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Giudice dott. Gaetano Sole extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione –
non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum,
ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza.
Nel caso di specie, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda spiegata da parte attrice e del comportamento processuale tenuto dalle parti, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale,
ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda spiegata nel merito, in via subordinata, da condanna Parte_1 CP_2
alla restituzione, in favore di parte attrice, della somma di
[...]
€ 5.515,18, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da
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Giudice dott. Gaetano Sole Vece Angelica;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Trapani, 18 aprile 2025
Il Giudice
Gaetano Sole
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Giudice dott. Gaetano Sole