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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/06/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 999/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. FRANCESCA TRAVERSO Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- Pt_1 sentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Giorgio Montale, presso il cui studio in OV, V. Cairoli 11/21, è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE contro
in persona dei titolari, rappresenta- Controparte_1 to e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Umberto Zerba Pagella, pres- so il cui studio in OV, c.so Aurelio Saffi 7/8, è elettivamente domi- ciliato,
APPELLATO
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E contro
Ing. rappresentato e difeso, per mandato in atti, CP_2 dall'avv. Umberto Zerba Pagella, presso il cui studio in OV, c.so
Aurelio Saffi 7/8, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E contro
1 , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Ste- fano Maffi, presso il cui studio in OV, V. XII Ottobre 10/13, è eletti- vamente domiciliata,
APPELLATA
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello;
Ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta;
Previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
Previa ammissione – occorrendo e senza inversione alcuna dell'onere probatorio – di tutti i mezzi di prova dedotti da n primo grado;
Dichiarare Pt_1 inammissibili e comunque infondate e respingere tutte le domande proposte av- verso a e tutte le domande e gli appelli in- Pt_1 Controparte_3 cidentali proposti dallo e dall'ing. di- Controparte_1 CP_2 chiarando, in particolare, l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle domande nn. 2,
6, 7, 8 e 11 dello e di quelle nn. 1, 7, 8 e 11 dell'ing. Controparte_1 CP_2 sulle quali on ha accettato il contraddittorio;
In accoglimento del presen- Pt_1 te gravame ed in riforma della appellata sentenza: Dichiarare che gli accertati vizi e/o difformità (indicati in primo grado in citazione e nel punto I della memoria auto- rizzata 26 giugno 2015) della progettazione effettuata dallo Controparte_1
e per esso dall'ing. hanno reso l'impianto termico
[...] CP_2 dell'immobile in OV Bolzaneto, Lungotorrente Secca del tutto inadatto alla sua destinazione e ne hanno cagionato il mancato funzionamento, che l'inadempimento dello stesso non ha avuto scarsa Controparte_1 importanza, anche per non aver consentito a i ottenere il risultato previ- Pt_1 sto e, conseguentemente, dichiarare risolto per inadempimento dello
[...] il contratto con cui l'esponente ha commissionato la progetta- Controparte_4 zione dell'impianto medesimo o, in via subordinata, dichiarare che il prezzo richie- sto a titolo di corrispettivo di tale progettazione deve essere diminuito, nella misura che verrà determinata in corso di causa, per inadempimento del medesimo
[...]
e dichiarare comunque che on è tenuta a versare Controparte_1 Pt_1
– in tutto o in parte – il corrispettivo medesimo e condannare lo
[...]
in persona dei titolari e legali rappresentanti, a rimborsare a Controparte_1 Pt_1 le somme dalla stessa versate a titolo di acconto, oltre rivalutazione e interessi
[...] sulle somme rivalutate dalla data del pagamento alla data del rimborso;
Dato atto delle accertate responsabilità di progettista e D.L., dichiarare tenuti e condannare lo in persona dei titolari e legali rappresentanti ing. Controparte_1
e ing. e l'ing. nelle suindicate Controparte_5 CP_2 CP_2
2 qualità a corrispondere alla in solido tra loro, ovvero in subordine ciascu- Pt_1 no in ragione del suo grado di responsabilità sia contrattuale che extracontrattua- le, per gli errori progettuali e di esecuzione (indicati da n primo grado in Pt_1 citazione e, rispettivamente, nei punti I e II della sua memoria autorizzata 26 giu- gno 2015) dell'impianto medesimo, l'importo di euro 1.802.644,17, o quello diver- so che verrà determinato in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa,
a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa subiti, meglio descritti ai punti B IV e
B V dell'atto di appello (pagg. da 21 a 41), per il mancato funzionamento e co- munque per l'inadeguatezza/inidoneità e per i vizi e difetti e malfunzionamento dell'impianto, il tutto maggiorato da rivalutazione e interessi legali e moratori sulle somme rivalutate, con ricapitalizzazione ex art. 1283 c.c., dalla data del danneg- giamento a quella del pagamento;
In via subordinata, disporre la compensazione tra le somme dovute dallo e dall'ing. Controparte_1 CP_2
e le somme che dovessero risultare agli stessi dovute quale corrispettivo delle at- tività di progettazione e di direzione lavori;
In ogni caso, porre a carico dei conve- nuti le spese tutte del giudizio di primo grado, ivi compresi i compensi di avvocato, oltre spese generali, CPA e IVA e le spese di CTU oltre accessori di legge, non- ché tutte le spese, ivi compresi i compensi di avvocato, oltre spese generali, CPA
e IVA, del presente grado di giudizio;
Adottare ogni altro opportuno e consequen- ziale provvedimento”.
Per la parte Appellata e Appellante in via incidentale Controparte_6
[
“Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello di OV , contrariis reiectis , in parziale modifica della sentenza n. 2076 resa dal Tribunale di OV in data 1 settembre
2022 nella vertenza R.g. 10362/14: In via preliminare e/o pregiudiziale 1) Accerta- re e dichiarare che dopo la dichiarazione di nullità della citazione 26 Giugno 2014 la successiva memoria integrativa controparte non ha fornito elementi atti a supe- rare la dichiarazione di nullità degli atti introduttivi e pertanto dichiararne la nullità di cui all'art. 164 V comma Cod. Proc. Civ. degli atti di citazione del Primo Grado;
2) Rimettere la causa in istruttoria al fine di rinnovare la C.t.u. con un nuovo esper- to ed espletare le prove orali da “a” ad “o” come chiesto in memoria di 183 Cod.
Proc. Civ. seconda e come meglio trascritte nell'atto di costituzione in appello;
Nel merito 3) Respingere le domande tutte svolte da controparte in quanto infondate e non provate;
4) Confermare la parte della sentenza n. 2076 resa dal Tribunale di
OV in data 1 settembre 2022 relativa alla statuizione dei provvedimenti av- verso la soc. ; In via di appello incidentale 5) Accer- Controparte_7 tare e dichiarare la prescrizione e/o decadenza delle domande tutte di controparte per le motivazioni meglio descritte in narrativa di primo e secondo grado;
6) Re-
3 spingere le tutte di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate , anche in merito a tutte le doglianze relative all'acquisto dei nuovi macchinari e della riduzione della locazione , domande non proposte nelle conclu- sioni dell'originale atto di citazione;
7) Accertare e dichiarare che la soc.
[...] ha svolto l'incarico di progettazione con la diligenza del Parte_2 buon padre di famiglia;
In subordine 8) Limitare la domanda di danno sull'effettivo danno computato sul capitolato nelle parti da sostituire;
In estremo subordi- Per_1 ne 9) Confermare la sentenza di primo grado;
10) In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di avvocato di entrambi i gradi del giudizio per le quali il sot- toscritto procuratore si dichiara antistatario;
11) Con condanna dell'attore al risar- cimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 Cod. Proc. Civ. nel caso di condanna della conchiudente ad una somma inferiore ad € 50.000,00 oltre iva di legge;
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande nuove delle controparti.”.
Per la parte Appellata e Appellante in via incidentale ing. “Piaccia alla Ill.ma CP_2
Corte di Appello di OV , contrariis reiectis , in parziale modifica della sentenza n. 2076 resa dal Tribunale di OV in data 1 settembre 2022 nella vertenza R.g.
10362/14: In via preliminare e/o pregiudiziale 1) Rimettere la causa in istruttoria al fine di rinnovare la C.t.u. con un nuovo esperto;
2) Accertare e dichiarare che do- po la dichiarazione di nullità della citazione 26 Giugno 2014 la successiva memo- ria integrativa controparte non ha fornito elementi atti a superare la dichiarazione di nullità degli atti introduttivi e pertanto dichiararne la nullità di cui all'art. 164 V comma Cod. Proc. Civ. degli atti di citazione del Primo Grado;
3) Accertare e di- chiarare la carenza di legittimazione attiva della soc. relativamente al Parte_1 contraddittorio con l'ing. e la conseguente carenza di legittimazio- CP_2 ne passiva dell'ing. ella presente controversia;
Nel merito 4) Re- CP_2 spingere le domande tutte svolte da controparte in quanto infondate e non prova- te;
5) Confermare la parte della sentenza n. 2076 resa dal Tribunale di OV in data 1 settembre 2022 relativa alla statuizione dei provvedimenti avverso la soc. ; In via di appello incidentale 6) Accertare e di- Controparte_7 chiarare che nell'atto introduttivo del giudizio non è stata svolta alcuna domanda, argomentazione e/o doglianza nei confronti dell'ing. 7) Respinge- CP_2 re le domande tutte di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e co- munque non provate , anche in merito a tutte le doglianze relative all'acquisto dei nuovi macchinari e della riduzione della locazione , domande non proposte nelle conclusioni dell'originale atto di citazione;
8) Accertare e dichiarare che l'ing.
[...] ha svolto l'incarico di Direttore dei Lavori con la diligenza del buon pa- Parte_3
4 dre di famiglia;
In estremo subordine 9) In estremo subordine Confermare la sen- tenza di primo grado;
10) In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di avvocato di entrambi i gradi del giudizio per le quali il sottoscritto procuratore si di- chiara antistatario;
11) Con condanna dell'attore al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cod. proc. Civ.; Si dichiara di non accettare il con- traddittorio su eventuali domande nuove”.
Per la parte Appellata e Appellante in via incidentale : Controparte_3
“Piaccia alla Corte Ecc.ma Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
Previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista Previo richiamo ex art. 346 cpc delle eccezioni di polizza menzionate dall'esponente e di cui il Tribunale non si è occupato, con conseguente loro assorbimento 1) Respingere il proposto appello.
2) Respingere comunque le domande proposte nei confronti di 3) In via CP_3 di appello incidentale, riformare la sentenza nel punto in cui ha respinto le ecce- zioni di polizza di cui al punto III della narrativa art 3 lettera n della polizza e 2 del- le condizioni speciali 4) Con vittoria dei compensi professionali, oltre accessori e spese generali.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
evocava in giudizio e Pt_1 Controparte_8
l'ing. deducendo che un impianto a vapore per uso ali- CP_2 mentare e termico realizzato su progetto dello Studio e sotto la direzione la- vori dell'ing. aveva presentato numerosi vizi e difetti, di talché aveva CP_2 dovuto essere realizzato un nuovo impianto.
Chiedeva la pronuncia di risoluzione per inadempimento del contratto e il ri- sarcimento dei danni, parametrati ai costi per la realizzazione del nuovo im- pianto e ai danni che aveva a propria volta dovuto risarcire a Parte_4 sublocatore dell'immobile ove ì'impianto difettoso era installato.
Le parti convenute si costituivano in giudizio, preliminarmente ecce- pendo la nullità dell'atto di citazione, la decadenza e la prescrizione e, in su- bordine, proponendo domanda di manleva nei confronti di Controparte_9 che chiedevano e ottenevano di essere autorizzati a chiamare in causa. si costituiva eccependo la mancanza di copertura per i Controparte_10 danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alla necessi- tà cui sono destinate.
5 Istruita la causa attraverso l'assunzione di prove testimoniali e licenziamento di CTU, con sentenza n. 2076 del 1 settembre 2022 il Tribunale di Geno- va così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezio- ne disattesa o assorbita, così dispone: condanna e l'ing. Controparte_8 Parte_5
[
, in solido tra loro, a corrispondere a a titolo di risarcimento dei Pt_1 danni, la somma di euro 50.622,75 oltre IVA, maggiorata della rivalutazione monetaria dalla data del fatto e degli interessi, nella misura legale, dalla data della domanda sulla somma come rivalutata;
respinge la domanda di risoluzione del contratto;
condanna a tenere indenne Controparte_3 [...]
e l'ing. da quanto dovranno corrispondere a Controparte_8 CP_2 parte attrice per i titoli per cui è causa, nei limiti del massimale e delle condi- zioni di polizza;
pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate come da separato decre- to, a carico di parte attrice, del convenuto e dell'ing. n solido tra CP_11 CP_2 loro, e di nella misura di un terzo ciascuno;
CP_3 compensa le spese di lite nella misura di metà nei rapporti tra parte attrice da un lato e e Ing. dall'altro, e Controparte_8 CP_2 condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice la residua metà, frazione che si liquida in euro 300,00 per spese esenti, euro 5.172,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per rimborso forfetario spese generali; condanna a rifondere a Controparte_3 Controparte_8
e all'ing. e spese di lite, che si liquidano, per ciascuno
[...] CP_2 di essi, in euro 10.343,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per rimborso forfetario spese generali.”.
Con ordinanza 21 settembre 2022, in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale formulata dallo Studio Tecnico e dall'ing. CP_1
Il Tribunale statuiva che l'ultimo punto del dispositivo dovesse essere CP_2 emendato come segue: “condanna a rifondere Controparte_3
a e all'ing. e per essi al suo Controparte_8 CP_2 procuratore Umberto Zerba Pagella, che se ne dichiara antistatario, le spese di lite, che si liquidano, per ciascuno di essi, in euro 10.343,00 per compensi
6 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese genera- li”.
In estrema sintesi, il Tribunale riteneva:
- Che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione dovesse essere ri- gettata in quanto superata dal deposito di memoria autorizzata da parte dell'attrice;
- Che le eccezioni di prescrizione e decadenza fossero infondate, non applicandosi a progettista e direttore lavori la disposizione di cui all'art. 1667 c.c., bensì l'ordinaria prescrizione decennale;
CP_1
- Che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'ing.
[.. fondata sulla circostanza che l'incarico di direzione dei lavori fosse Parte stato conferito da e non da dovesse essere di- CP_13 sattesa poiché risultava il conferimento di incarico di direzione lavori Parte da a perché all'utilizzatore del bene spettano, in via di- CP_14 retta, le azioni attribuite al concedente in virtù del contratto dal me- desimo stipulato quale mandatario;
- Che quanto a vizi e difetti dell'impianto di produzione del vapore dovessero essere recepite le conclusioni della CTU licenziata, che ne aveva accertato sussistenza e entità;
- Che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dovesse essere rigettata difettando il presupposto della non scarsa importanza con riguardo all'interesse che l'altra parte aveva all'adempimento (progettazione e direzione lavori dell'impianto a va- pore facevano parte di un più ampio incarico, unico anche quanto al corrispettivo, che aveva in larga parte avuto regolare esecuzione e, in ogni caso, difettava la prova che vizi e difetti fossero tali da rende- re l'impianto del tutto inadeguato e privo di utilità per il committente);
- Che la domanda di risarcimento del danno potesse essere accolta limitatamente alla rifusione delle spese sostenute per il ripristino dell'impianto ma non relativamente ai costi del nuovo impianto (in ciò discostandosi dalle conclusioni cui era pervenuto il CTU);
- Che non potesse trovare accoglimento, per mancanza di prova, la domanda di risarcimento dei danni che l'attrice aveva a propria volta dovuto risarcire al subconduttore;
7 - Che dovesse essere accolta la domanda di manleva da parte dell'assicurazione, poiché i danni riconosciuti non attenevano a ipo- tesi per cui operava la mancanza di copertura. Parte Avverso tale decisione interponeva appello con atto di citazione ri- tualmente notificato in data 12 ottobre 2022, chiedendo, per i motivi di cui in-
fra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituivano in giudizio:
e l'ing. con distinte com- Controparte_1 CP_2 parse di costituzione depositate in data 10 gennaio 2023, entrambi chieden- do la reiezione del gravame principale e proponendo appello incidentale.
, con comparsa di costituzione depositata in data 10 Controparte_15 gennaio 2023, chiedendo la reiezione del gravame principale e proponendo appello incidentale condizionato.
Con ordinanza 1 febbraio 2023, la Corte autorizzava lo scambio di memorie difensive e rinviava la controversia al 10 maggio 2023, successivamente rin- viandola al 3 luglio 2024 per precisazione delle conclusioni, incombente poi rinviato al 22 gennaio 2025, stante la necessità di mutare relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 28 gennaio 2025, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
Parte L'appello principale di
Primo motivo – Omessa e/o erronea valutazione delle prove e viola- zione o erronea applicazione degli artt. 1453, 1455, 1218 e 2697 c.c. che ha portato il Tribunale ad affermare che non sarebbe stato provato che l'inadempimento “è di non scarsa importanza” e che i vizi del pro- getto sono stati “tali da renderlo del tutto inadeguato e privo di utilità” e alla reiezione della domanda di risoluzione del contratto e omessa pronuncia sulle domande subordinate di i riduzione del prez- Pt_1 zo e rimborso delle somme versate.
Evidenzia PP che l'interesse perseguito era quello di realizzare un
“centro produttivo in OV – Bolzaneto” idoneo per l'attività di pro- duzione di generi alimentari e l'accertata inadeguatezza dell'impianto a vapore le ha impedito di conseguirlo perché l'attività produttiva ha
8 potuto essere svolta soltanto dopo molti anni e creando l'impianto pa- rallelo (con un esborso di € 1.853.266,92), che ha consentito di supe- rare l'inadeguatezza di quello progettato dallo Studio tecnico convenu- to: ciò configurava inadempimento di non scarsa importanza perché ha impedito di realizzare l'interesse oggetto dell'incarico. Parte La domanda, prosegue è stata rigettata anche perché l'attrice non avrebbe, ad avviso del Tribunale, provato la totale inadeguatezza del progetto e che l'impianto avrebbe continuato a essere utilizzato anche dopo la realizzazione di quello nuovo ma le prove testimoniali smentiscono tali assunti, perché l'impianto progettato dall'ing. è CP_2 stato “tenuto in vita” solo per il tempo necessario alla completa elimi- nazione dei vizi e al solo fine di evitare la totale cessazione dell'attività produttiva di Parte_4
Il Tribunale, infine, non si è pronunciato sulla domanda subordinata di riduzione del corrispettivo e sulle domande di rimborso delle somme pagate a titolo di corrispettivo dell'appalto.
Il motivo è ai limiti dell'ammissibilità e, comunque, infondato.
Il Tribunale ha fondato la reiezione della dimanda di risoluzione in pri- mis sulla circostanza che: “... la redazione del progetto dell'impianto termico si pone all'interno di un ben più vasto incarico conferito a
. Dal documento n. 3 prodotto da parte attrice, che rinvia al di- CP_11 Parte sciplinare di incarico di cui al doc. n. 2 sempre di si evince che lo
è stato incaricato della redazione del progetto relativo agli im- CP_11 pianti termici, idrico-sanitari e fognari, elettrici e antincendio. L'incarico
è unico e unico il corrispettivo pattuito. Va dunque innanzitutto consi- derato che, anche laddove venisse provata la totale inadeguatezza dell'impianto di produzione di vapore, non vi sarebbe prova che tale inadempimento progettuale sia stato tale da far venir meno l'interesse del committente all'adempimento della complessiva prestazione affida- ta allo convenuto”. (così l'impugnata decisione a pag. 3). CP_1 Parte non censura questa argomentazione, da sola sufficiente a fonda- re la decisione ma, in ogni caso, la reiezione della domanda di risolu- zione per inadempimento è anche diretta conseguenza dell'aver il pri- mo Giudice ritenuto (condivisibilmente, come si vedrà nel prosieguo) progettista e Direttore Lavori responsabili limitatamente a vizi e difetti emendabili con una spesa di € 50.622,00 oltre IVA, importo che,
9 nell'economia di un progetto il costo della cui realizzazione è stimata in complessivi € 4.450.000,00 (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado attrice – piano finanziario di cui all'art. 7 contratto di locazione finanziaria), è di per sé indice di un inadempimento di importanza non così significativa.
Quanto alla supposta omessa pronuncia, è sufficiente osservare come la reiezione, implicita, della domanda di riduzione del corrispettivo e di rimborso delle somme pagate è diretta e condivisibile conseguenza della reiezione della domanda di risoluzione del contratto, tenuto conto del fatto che per costante orientamento della giurisprudenza di legitti- mità (cfr. tra le molte, Sez. II, Ordinanza n. 27042 del 18 ottobre 2024;
Sez. 2, Ordinanza n. 29218 del 6 dicembre 2017; Sez. II, Sentenza n.
6886 del 24 marzo 2014), qualora, come nel caso di specie, l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inuti- lizzabilità, ed il committente non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore, limitandosi, invece, a chiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, i detti vizi non escludono il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata, in quanto la domanda risarcitoria non presup- pone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.
Secondo motivo – Erronea valutazione delle circostanze di fatto e Parte degli elementi probatori in merito alle spese sopportate da per la definitiva eliminazione dei vizi e violazione o erronea applicazione de- gli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il primo Giudice ha rigettato la domanda di rimborso dell'importo di €
570.144,17 (fatture da 52 a 107) sborsato per la definitiva eliminazione dei vizi, assumendo che non fosse emersa la necessità di realizzare un nuovo impianto, peraltro con caratteristiche diverse rispetto a quello commissionato allo Studio tecnico convenuto.
Così argomentando, il Tribunale ha disatteso gli elementi probatori ac- quisiti nel corso del processo poiché la realizzazione del nuovo impian- to era stata concordata tra le parti quale soluzione più economica per risolvere i gravi problemi dell'impianto progettato dal convenuto, circo- stanza che emergerebbe dai verbali di sopralluogo in contraddittorio tra le parti (in particolare 13 novembre 2007), dal riconoscimento dei vizi da parte dello Studio Tecnico, dalla riunione presso lo studio del
10 Parte legale di (7 novembre 2008) nel corso della quale l'ing. ri- CP_2 conobbe l'erroneità del progetto e della scelta dei materiali, comunicò che la pratica sarebbe stata seguita da quale assicuratrice CP_16 dello Studio e si dichiarò d'accordo con la soluzione proposta dall'ing. di realizzare un impianto parallelo (circostanze confermate dai CP_17 testi e avv. Cravenna), dal successivo incontro del 23 giugno Tes_1
2009 in cui il liquidatore della disse di avere effettuato un so- CP_16 pralluogo e di avere visionato il dettaglio dei costi da sostenere e gli ing. onvennero sull'esigenza di creare un impianto ter- CP_17 CP_2 mico parallelo.
Il Tribunale, ad avviso dell'appellante, avrebbe pertanto dovuto dichia- rare che la creazione del nuovo impianto era stata concordata e che la spesa per la sua realizzazione costituisce un costo che i convenuti devono risarcire.
Terzo motivo – Omessa o erronea valutazione delle conclusioni del Parte CTU in merito alle spese sopportate da per la definitiva elimina- zione dei vizi e violazione o erronea applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c.
Il Tribunale ha ritenuto che non fossero risarcibili i danni consistenti nei costi dell'impianto nuovo, perché parevano frutto di una libera scelta di
PP di avvalersi di un impianto con caratteristiche diverse da quello commissionato allo disattendendo sul punto le Controparte_1 conclusioni del CTU, secondo cui il nuovo progetto non risultava diver- so per principio progettuale da quello a firma e (pagg. 37, 38, CP_2
42) era completo e funzionale rispetto alla regola dell'arte e le spese effettuate per realizzarlo erano state necessarie per ovviare a vizi e di- fetti accertati.
Il primo Giudice non ha adeguatamente motivato circa le ragioni che lo hanno indotto a disattendere le conclusioni del CTU e non ha esa- minato la controversia con la dovuta attenzione, visto che la realizza- zione del nuovo impianto era quella che le parti avevano già convenu- to come soluzione più conveniente per evitare di eliminare completa- mente l'impianto viziato e al tempo stesso la totale cessazione dell'attività produttiva di Parte_4
Ha errato il Tribunale nel ritenere che le spese sostenute per il ripristi- no dell'impianto fossero soltanto quelle di € 50.622,75, perché si trat-
11 tava di spese riferite a riparazioni provvisorie, necessarie a “tenere in vita” l'impianto, del tutto inidoneo a causa dei vizi progettuali, per non sospendere l'attività produttiva, mentre avrebbe dovuto riconoscere anche la successiva spesa di € 570.144,17 oltre IVA che si riferisce al ripristino del medesimo impianto (con il concordato affiancamento di altro impianto parallelo).
Quarto motivo – Erroneità della mancata condanna dei convenuti a risarcire il danno costituito dalle spese sopportate da PP per la defi- nitiva eliminazione dei vizi ed erroneità della mancata quantificazione del danno.
I danni, prosegue l'appellante, erano provati nel loro ammontare poi- ché erano state prodotte le fatture ed erano stati dedotti capi di prova volti a provare i pagamenti effettuati per la realizzazione degli interven- ti di ripristino già concordati tra le parti.
Anche i motivi dal secondo al quarto, che per ragioni di connes- sione è opportuno esaminare congiuntamente, sono infondati.
Si osserva in primo luogo che nessuna assunzione di responsabilità da parte dell'ing. uò essere desunta dal verbale di sopralluogo del CP_2
13 novembre 2007 (in cui al punto 2 si menziona unicamente l'accertata assenza di scarico condense, senza nulla precisare in or- dine alle ragioni di tale originaria mancanza – cfr. doc. 15 fascicolo Parte primo grado e tanto meno dalla e.mail da a CP_2 Tes_1 Pt_6
e in data 3 marzo 2008 (doc. 16 fascicolo primo grado
[...] Pt_7 Parte
in cui, lungi dal riconoscere proprie inadempienze e concordare alcunché, si limita a dichiarare la disponibilità dello Studio tecni- CP_2 co all'elaborazione di un progetto, “una volta che verranno saldati i ns. crediti e a fronte del riconoscimento di una cifra aggiuntiva di €
3.500,00 al netto di IVA e contributi previdenziali ...”.
Anche con riguardo ai motivi di gravame in esame, poi, l'appellante non censura con la dovuta specificità le argomentazioni sulle quali il primo Giudice ha fondato la propria decisione, ovverosia (cfr. la sen- tenza impugnata a pag. 3, terz'ultimo capoverso), che: “ ... la prova della totale inidoneità dell'impianto originario non può essere tratta dal- la realizzazione del nuovo impianto, del quale non è emersa la neces- sità. Del resto, quest'ultimo ha caratteristiche tecniche del tutto diffe- renti rispetto a quello originario, come emerge chiaramente dalla sem-
12 Parte plice lettura del contratto stipulato da con e Controparte_18 dall'esame visivo degli elaborati di progetto, e un costo assai superio- re”.
Aggiungasi che l'odierna appellante ha più volte ammesso che l'impianto originario è stato mantenuto in funzione, quanto meno du- rante la costruzione di quello nuovo e che a pag. 18 dell'atto di citazio- ne in appello scrive che la soluzione della realizzazione “del nuovo impianto parallelo che già le parti (prima della conferma ad opera del
CTU) avevano convenuto essere la soluzione più conveniente (ndr: si
è anzi detto che di tale accordo non vi è in realtà prova) per evitare di eliminare completamente l'impianto viziato (ndr: del quale è quindi ri- conosciuta una perdurante utilità) ed al contempo evitare una totale cessazione dell'attività produttiva di ...”. Parte_4
E' comunque soprattutto la diversità tra l'impianto originariamente pro- gettato dallo Studio Tecnico e quello costruito ex novo a CP_1 persuadere della correttezza della decisione di primo grado, laddove ha escluso che all'attrice odierna appellante dovesse essere ricono- sciuto il ristoro delle spese sostenute per la costruzione del secondo, disattendendo la CTU che, sul punto, aveva sì concluso nel senso che l'impianto “parallelo” fosse conforme alle regole dell'arte e della best practice (così l'elaborato peritale a pag. 38), ma non aveva compiuta- mente considerato la circostanza che l'impianto precedente, con in- terventi di ripristino del costo di € 50.622,75, era comunque stato in grado di offrire prestazioni tali per cui l'attività della subconduttrice non aveva subito interruzioni.
Quinto motivo – Erronea valutazione degli elementi probatori e delle relative circostanze di fatto in merito alle somme versate da l Pt_1 suo conduttore o dallo stesso non incassate, Parte_8 erroneo mancato riconoscimento delle stesse quale danno conseguen- te ai vizi e problemi di funzionamento dell'impianto e violazione ed er- ronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1223, 2727, 2729,
2697 cod. civ.
A) Sulle prove acquisite nel corso dell'istruttoria Parte Evidenzia l'appellante che nel corso del giudizio di primo grado aveva fornito prova della condotta gravemente colposa e, quindi, della responsabilità dei convenuti per i vizi e l'inidoneità dell'impianto a va-
13 pore progettato dallo studio e realizzato con la direzione CP_1 lavori dell'ing. provando altresì che il subconduttore CP_2 [...] le aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa Parte_8 del malfunzionamento dell'impianto medesimo (testi Tes_1 Tes_2
. Tes_3 Parte aveva inoltre provato documentalmente di avere raggiunto con un accordo transattivo e ha provato di avere dovuto ridurre Parte_4 di 180.000 euro il canone di sublocazione per il 2008 e 2009 e di €
242.500 quello dovuto per il 2010 (doc. 124, scrittura privata 30 aprile
2009, prospetto canoni docc. da 111 a 123 - doc. 125 scrittura privata
30 dicembre 2009, docc. da 127 a 138 fatture canoni ridotti), nonché di aver versato a in data 30 aprile 2009 la somma di € Parte_4
305.00,00, sempre a definizione delle richieste di risarcimento danni, ed € 325.00,00 in data 30 dicembre 2009, circostanze confermate an- che dai testi e Tes_2 Tes_4
B) Sull'erronea reiezione della domanda di risarcimento.
Il Tribunale ha affermato non esserci prova che le somme versate a e le riduzioni di canoni fossero conseguenza dei disservizi Parte_4 cagionati dall'impianto e che in ogni caso il versamento di somme e la riduzione di canoni, in assenza di prova dell'effettiva verificazione dei disservizi, delle caratteristiche dei medesimi e degli effettivi danni subi- ti da e della loro derivazione causale dall'impianto, impedi- Parte_4 vano di concludere che si trattasse di esborsi causalmente collegati all'inadempimento dello avendo i testi confermato Controparte_1 le richieste avanzate dalla subconduttrice, le doglianze della medesi- ma e il versamento delle somme ma non l'effettiva sussistenza delle problematiche e la loro derivazione causale dai vizi dell'impianto.
Evidenzia l'appellante che, in ambito civile, vige la regola del “più pro- babile che non” e che la prova può essere raggiunta anche con pre- Parte sunzioni: pacifico che ha fornito prova dell'inidoneità e dei gravi vizi dell'impianto imputabili ai convenuti, si può presumere che essi abbiano cagionato problemi e disservizi all'attività produttiva di
[...]
e che le denunce da questa effettuate fossero conseguenza Pt_9 di tali problemi e disservizi.
14 Si tratta, anche, prosegue l'appellante, di nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza e inoltre che on aveva eccepito nulla CP_2 nè contestato la richiesta di risarcimento dei danni.
La risarcibilità, prosegue l'appellante, è confermata anche dall'applicazione del principio della regolarità causale in tema di danno risarcibile per inadempimento contrattuale.
Infine, si duole l'appellante che il Tribunale le abbia imputato di avere definito transattivamente la controversia con per evitare un Parte_4 contenzioso che: “... sebbene avrebbe potuto procurarle esborsi mag- giori, avrebbe consentito di appurare l'effettiva sussistenza di tali danni
e la loro derivazione causale dalle problematiche dell'impianto”, poiché in caso di processo la domanda sarebbe stata certamente accolta e le conseguenze sarebbero state disastrose.
Anche sotto questo profilo le doglianze dell'appellante non col- gono nel segno, in primo luogo perché, ancora una volta, non sotto- pongono a censure sufficientemente specifiche le argomentazioni che sostengono la decisione di primo grado, ovverosia il difetto di prova dell'effettiva sussistenza delle problematiche lamentate dalla sub con- duttrice e della loro derivazione causale dai vizi dell'impianto (cfr. sen- tenza di primo grado a pagina 4 in fine e pag. 5).
Come per i costi relativi alla realizzazione dell'impianto c.d. “parallelo”, anche per le somme corrisposte alla subconduttrice a seguito di ac- cordi transattivi raggiunti il primo Giudice ha valorizzato la circostanza che si sia trattato, sostanzialmente, di una libera scelta dell'attrice odierna appellante, scelta che finisce per elidere il nesso causale tra i Parte danni asseritamente patiti da e l'inadempimento dello Studio
Tecnico e dell'ing. CP_2
L'appellante insiste nell'affermare che le richieste risarcitorie della subconduttrice e gli accordi transattivi raggiunti sono stati confermati dai testi escussi e risultano dai documenti prodotti, ma circa la prova dell'effettiva sussistenza delle problematiche lamentate da Parte_4
e della loro derivazione causale dai vizi dell'impianto nulla dice se non un generico riferimento alla teoria del “più probabile che non” e alle nozioni di comune esperienza.
Entrambe le tesi, peraltro, collidono con ciò che risulta dal doc. 13 fa- scicolo primo grado PP, ovverosia la lettera con cui de- Parte_4
15 nuncia alla locatrice, in data 18 settembre 2007, “Problemi opere e im- pianti stabilimento”, la maggior parte dei quali (a titolo esemplificativo, mancanza di ricambio dell'aria nei locali lavaggio e scarsissimo in cu- cina, infiltrazioni d'acqua nel locale tecnico, in quello deposito cartoni e in quello produzione pasta, infiltrazioni d'acqua a pavimento, forma- zioni di condense e muffe, mancanza di aspirazione e di ricambio d'aria nel locale pastorizzazioni, allagamento del locale pompe per an- tincendio) nulla ha a che vedere con l'errata progettazione dell'impianto di cui si discute.
Sesto motivo - Sull'erroneità delle determinazioni in punto spese le- gali e di CTU.
La responsabilità dei convenuti era stata accertata ed è pertanto errata la compensazione delle spese del giudizio per metà e il riparto della
CTU per un terzo ciascuna.
Il Tribunale ha applicato lo scaglione di valore della domanda accolta e ha ciò nonostante compensato, ma avrebbe se mai dovuto operare la compensazione applicando lo scaglione della domanda.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte, con l'arresto a SSUU n. 32061 del 31 ottobre 2022, ha chiarito che: “In tema di spese processuali, il giudice, in caso di ac- coglimento parziale della domanda, può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, non solo compensare in tutto o in parte le spese tra le parti, ma anche condannare la parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle stesse in favore della controparte, in applicazione del principio di causalità, che consente di porre le spese a carico della parte che, agendo in giudizio per ottenere il riconoscimento di una pretesa di enti- tà superiore a quella effettivamente dovuta, abbia dato causa alla lite ed al suo protrarsi”.
Nel caso che ci occupa, non soltanto la domanda di PP relativa al ri- sarcimento del danno è stata accolta in misura sensibilmente inferiore alla pretesa azionata, ma l'attrice ha anche visto rigettare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ragion per cui la par- ziale compensazione delle spese di lite è stata correttamente disposta.
L'appello incidentale di Controparte_1
Primo motivo - Mancata dichiarazione di nullità degli atti di citazione avversari. Nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti del com-
16 binato disposto di cui agli art. 163 III comma nn.3 e 4 e art. 164 IV comma Cod. Proc. Civ. sulle domande di risarcimento danni e per lo sconto effettuato alla sub conduttrice.
Dall'atto di citazione, evidenzia non si riesce ad CP_1 CP_1 evincere quale sia la relazione fra causa ed effetto nel comportamento
(presunto) del conchiudente ed il danno (sempre presunto) patito dalla Parte in conseguenza del comportamento asseritamente tenuto dall'ing. CP_2
Il primo Giudice ha dichiarato la nullità autorizzando l'integrazione con nuova citazione e PP ha depositato memoria autorizzata 26 giugno
2015 senza tuttavia nulla argomentare circa i danni da lucro cessante e i rapporti con il sub conduttore e senza fare cenno alle modifiche eseguite unilateralmente nel capitolato d'appalto proposto all'impresa
. Per_1
La parte dell'atto di citazione non integrata dovrebbe pertanto essere dichiarata nulla.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura della memoria autorizzata 26 giugno 2015 depositata da Parte in ottemperanza al provvedimento 11 maggio 2015 con la quale il
Giudice, rilevato che l'atto di citazione non consentiva di enucleare le condotte addebitate ai convenuti, aveva ordinato l'integrazione della domanda “mediante chiara esposizione dei fatti causalmente ricondu- cibili alle parti convenute rispetto ai danni lamentati da parte attrice”, si Parte evince che ha indicato le condotte addebitate allo Studio Tecnico
(pagg. da 2 a 7) e quelle addebitate al direttore dei lavori (pagg. da 7 a
9), individuando con precisione le presunte responsabilità di tali sog- getti per i danni dei quali chiedeva il risarcimento (pag. 10 punto IV), così sanando le carenze dell'originario atto di citazione.
Secondo motivo - Violazione o falsa applicazione degli artt. 1667 e
2226 Cod. Civ. in merito all'avvenuta prescrizione e/o decadenza delle domande di PP.
Il Giudice di Prime Cure ha respinto tali eccezioni sul presupposto che a progettista e direttore lavori non si applichi la normativa prevista per l'appalto.
La Suprema Corte (15781/2005) ha ritenuto che sia da escludere l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2226 c.c. nel caso in cui la
17 redazione del progetto sia affidata a società di ingegneri (art. 2238
c.c.), in considerazione della natura del rapporto contrattuale, della sua fonte (appalto, privato o pubblico, di opera e/o di servizi) e dell'orga- nizzazione imprenditoriale e che le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto d'ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori.
Da questo passaggio, che enuncia un principio di legge, si deduce, ad avviso dell'appellante, che se il rapporto contrattuale avviene fra un committente ed una società di progettazione la natura di tale rapporto
è riconducibile all'appalto. Parte Ne consegue che era decaduta dalla garanzia ex art. 1667 c.c., poiché aveva scoperto i vizi almeno alla data del settembre 2007 (let- Parte tera avv. Montale prodotta da in primo grado) e il termine di 60 giorni decorreva da tale data e si era altresì determinata la prescrizio- ne ai sensi dell'art. 1667 c.c. e degli art. 2943, 2944 e 2945 c.c..
Il motivo è infondato, intendendo il Collegio uniformarsi al chiaro principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con l'arresto n. 15781 del 28 luglio 2005 (su cui si è basato anche il Tribu- nale nella decisione oggetto del presente gravame), secondo cui: “le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi non sono applicabili alla prestazione
d'opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto
d'ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e diret- tore dei lavori”, principio che ha trovato conferma nelle successiva pronuncia sez. II n. 28575 del 20 dicembre 2013, nella cui motivazio- ne si legge: “Le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di deca- denza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della progettazione e della direzione dei lavori di un fabbricato, attesa l'ete-
18 rogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce
l'art. 2226 cod. civ., norma che non è da considerare tra quelle richia- mate dall'art. 2230 dello stesso codice;
pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell'applicabilità delle predette disposizioni al- le prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione -
priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista - fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risulta- to, e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in ca- po al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe in- giustificata”.
Terzo motivo - Sui limiti della responsabilità eventuale dello
[...]
omessa pronuncia sul limite di responsabilità. CP_1
Il Primo Giudice non ha potuto quantificare l'asserito danno e, secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte (16323/2018 ), il ragionamento che il Giudicante deve porre alla base della sua decisio- ne deve riguardare esclusivamente il danno effettivamente subito dall'attore “… In definitiva, il progettista, in conseguenza della sua er- rata progettazione, può essere chiamato a rispondere dei costi della progettazione e della realizzazione dell'opera che ha effettivamente progettato, del risarcimento dei danni a terzi eventualmente provocati dall'opera realizzata non a regola d'arte in conformità dell'errore nella progettazione (siano essi terzi estranei o, come in questo caso, lo stesso committente che ha dovuto rimuovere il muro inidoneo alla fun- zione di contenimento), ma non anche dei diversi costi di esecuzione dell'opera a regola d'arte, perché ciò non costituisce oggetto della pre- stazione pattuita, nè è un danno conseguente all'illecito...”.
Prosegue l'appellante con l'evidenziare che nel capitolato di appalto all'impresa per l'esecuzione delle opere sono dettagliatamente Per_1 elencate tutte le opere necessarie per la costruzione dell'impianto de quo ma non tutte le parti del capitolato sono coinvolte nel presunto er- rore di progettazione effettuato da ragion per cui, per una CP_1 corretta decisione sulla determinazione del danno, sarebbe ad avviso dello Studio Tecnico necessario il licenziamento di una nuova consu- lenza per l'indicazione delle eventuali opere da rimborsare a PP ed
19 anche di quelle da non rimborsare ( in quanto funzionanti o non ogget- to di contestazione ) e per la quantificazione dei relativi importi di risar- cimento.
Il motivo è privo di correlazione con la motivazione della decisio- ne impugnata e comunque infondato.
E' noto a questa Corte l'orientamento giurisprudenziale invocato dall'appellante in via incidentale.
L'arresto menzionato dallo ha trovato con- Controparte_8 ferma nella successiva Ordinanza sez. VI , n. 33537 del 15 novembre
2022, che ha escluso che il danno risarcibile possa avere funzione
"ultracompensativa”, in quanto l'ordinamento non consente l'arricchi- mento ove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro, tale essendo, del resto, la lo- gica sottesa alla stessa configurazione della c.d. "compensatio lucri cum damno" , sicché il danno derivante dalla condotta illecita di un professionista, che erri nella progettazione e realizzazione di un'opera, del quale sia necessario il rifacimento ex novo, consiste nei costi sop- portati per la realizzazione dello stesso e nella sua eliminazione, ma non pure in quelli che sarebbero occorsi, e occorreranno, per la sua esecuzione a regola d'arte.
Il caso concreto era quello di un professionista che aveva curato la progettazione e la messa in opera di un impianto di riscaldamento per lo stabilimento di una società. La CTU aveva ritenuto l'impianto irrecu- perabile e la decisione poi cassata aveva condannato il convenuto a risarcire danni quantificati sulla base dei costi di smantellamento e di totale rifacimento dell'impianto, senza considerare, appunto, che in tal modo si finiva per riconoscere a titolo di danno anche la spesa che la società avrebbe comunque dovuto sostenere per garantirsi un impian- to di riscaldamento confacente alle caratteristiche del suo stabilimento industriale.
Nel caso di specie, tuttavia, come visto scrutinando l'appello principa- le, non si versa in ipotesi di impianto che debba essere rifatto ex novo
e, con il parametrare il risarcimento dovuto da progettista e Direttore
Lavori convenuti ai soli costi necessari per riparare l'impianto mal pro- gettato, il Tribunale si è pianamente conformato agli insegnamenti del
Supremo Collegio.
20 Quarto motivo - Sulla omessa ripetizione della consulenza tecnica e/o omessa pronuncia sulla relativa conclusione di causa.
Lo studio aveva chiesto la rinnovazione della CTU o in CP_1 subordine che il CTU incaricato venisse sentito a chiarimenti e l'impugnata decisione nulla ha statuito sul punto.
La consulenza andava, ad avviso dell'appellante in via incidentale, rin- novata perché era stato violato il principio del contraddittorio (PP aveva prodotto una memoria non autorizzata nel corso della operazio- ni peritali e il CTU lo aveva reso noto solo al momento della consegna della bozza di memoria), perché la risposta al quesito era incompleta e non veritiera (il CTU non ha trattato l'ultima parte del quesito, inserita in corso di udienza: “...accerti se era compito di PP fornire tutti i dati tecnici relativi all'apparecchiatura del ciclo produttivo e se PP abbia ottemperato a tale impegno”), perché era inspiegabile il computo dell'asserito danno patito da PP, perché, infine, il CTU non aveva verificato la corrispondenza tra il progetto e le fatture prodotte.
Il primo Giudice, prosegue l'appellante in via incidentale, non si è pro- nunciato sul punto nonostante la domanda di rinnovazione, appunto, della CTU fosse stata espressamente formulata in sede di precisazio- ne delle conclusione.
Anche questo motivo si palesa infondato.
Giova osservare che, in generale, l'onere di adeguatezza della motiva- zione "non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni delle parti, né che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da queste svolte", essendo sufficiente che il Giudice esponga, anche in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i ri- lievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (così, da ultimo, Cass. Sez. I, Ordinanza n. 15181 del 30 maggio 2024 e prece- denti conformi ivi citati, sez. VI – 2 , n. 6759 del 8 marzo 2019; 20 no- vembre 2009, n. 24542; 12 gennaio 2006, n. 407; 2 agosto 2001, n.
10569).
Nel caso di specie, il Tribunale ha dettagliatamente motivato circa le ragioni per cui ha, per alcuni aspetti, aderito alle conclusioni del CTU
21 e, per altri, le ha disattese (facendo riferimento alle risultanze docu- mentali e alle deposizioni testimoniali) ma, a monte, l'appellante in via Parte incidentale non illustra le ragioni per cui il deposito, da parte di di una memoria non autorizzata in corso di operazioni peritali avrebbe leso il contraddittorio, dal momento che lo stesso appellante incidenta-
le deduce che di ciò il CTU ha dato atto al momento del deposito della bozza di elaborato, con il che i CT di parte ben avrebbero potuto svol- gere osservazioni in ordine al contenuto di detta memoria, che lo Stu- dio Tecnico non censura quanto al contenuto (né chiarisce le ragioni per cui il suo diritto di difesa sarebbe stato leso), ma unicamente ri- spetto al dato formale di essere stata depositata senza autorizzazione.
Quanto alle rimanenti doglianze, il CTU ha compiutamente ed esausti- vamente replicato alle osservazioni del CT di parte Studio Tecnico osì come a quelle degli altri CT di parte (cfr. allegati da 9 CP_1
a 12 elaborato peritale) ed è costante insegnamento del Supremo Col- legio (tra le molte, cfr. Cass. Sez. II, Ordinanza n, 10747 del 17 aprile
2019, confermata da Sez. I, Ordinanza n. 33742 del 16 novembre
2022 e da Sez. III, Ordinanza n. 12195 del 6 maggio 2024) quello se- condo cui, il giudice del merito, ove il consulente d'ufficio abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte (come è avvenuto nella specie), esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente di- sattese perché incompatibili con le conclusioni del consulente d'ufficio.
Quinto motivo - Omessa spiegazione per l'ordinanza che ha respinto le prove orali ed istanza per la riammissione delle istanze istruttorie contenute nella memoria ex art. 183 Cod. Proc. Civ. seconda ed escussione dei relativi testi.
Il primo Giudice non ha ammesso le prove dedotte da CP_1 itenendo che i capitoli fossero volti a provare circostanze nuove
[...] tardivamente dedotte e fossero inoltre formulati “in termini negati- vi/valutativi/generici” (cfr. ordinanza 15 marzo 2019).
L'appellante in via incidentale evidenzia che non si trattava, invece, di circostanze nuove e che esse erano rilevanti (a titolo di esempio, il primo e il secondo capo era volto a provare che, nella prima stesura
22 del progetto, lo Studio Tecnico aveva previsto che le linee vapore fos- Parte sero costruite in acciaio inox e che aveva invece optato per una soluzione meno dispendiosa e si trattava di circostanze rilevanti e de- dotte in maniera specifica).
Le doglianze dell'appellante in via incidentale non colgono nel segno.
Lo censura unicamente l'ordinanza istrut- Controparte_8 toria del marzo 2019 ma omette di considerare che nella decisione im- pugnata, a pag. 2 in fine, il Tribunale ha ripreso e precisato le ragioni per cui le prove testimoniali dedotte dal convenuto e odierno appellan- te in via incidentale erano inammissibili e irrilevanti, esprimendosi, in particolare, proprio sui capi di prova che lo utilizza per CP_8 esemplificare la pretesa rilevanza e ammissibilità di quanto dedotto.
Sull'aspetto relativo alle caratteristiche della progettazione iniziale scri- ve, infatti, il primo Giudice: “... non contesta di aver progettato CP_11
l'impianto e che esso si stato realizzato secondo la progettazione ela- borata, materiali compresi, ma si limita ad affermare di aver redatto inizialmente un diverso progetto, con materiali idonei, e di averlo dovu- to modificare su richiesta e secondo le indicazioni fornite dal commit- tente. Tale affermazione non è stata dimostrata: i capitoli di prova all'uopo dedotti da si appalesano generici, poiché non precisano CP_11 le circostanze di tempo e di luogo nelle quali le modifiche progettuali sarebbero state richieste, né i soggetti che avrebbero avanzato tali ri- chieste, e sono dunque inammissibili. In ogni caso, anche se provata, la circostanza non è idonea ad esonerare il progettista da responsabili- tà: avrebbe dovuto infatti dimostrare non solo che la modifica CP_11 progettuale era stata richiesta, ma di aver rappresentato al committen- te i rischi connessi alla soluzione tecnica richiesta dal PP e che, ciò nonostante, il committente aveva insistito per la soluzione tecnica poi realizzata. Solo un professionista del settore può infatti essere a cono- scenza delle implicazioni che una scelta tecnica comporta. Tuttavia, i capitoli di prova dedotti sul punto da scontano la medesima ge- CP_11 nericità già ravvisata per i precedenti: non si precisa quali avvertimenti sarebbero stati dati dal progettista, chi e a quali soggetti per PP sa- rebbero stati resi, né dove ciò sarebbe avvenuto e chi era presente in
23 dette occasioni. Motivo per il quale la prova orale su tale circostanza è ugualmente inammissibile.”.
L'attenta lettura dei capi di prova dedotti per la cui ammissione l'appellante in via incidentale insiste in questa sede induce il Collegio a condividere appieno la valutazione di inammissibilità operata dal Tri-
bunale, sia nella citata ordinanza istruttoria che in sentenza: per quasi nessuna delle circostanze dedotte sono specificati tempo e luogo in cui si sarebbero verificate e le poche in relazione alle quali dette speci- ficazioni vi sono (capi l - Vero che successivamente, nel Febbraio Parte 2006 ha approvato lo schema vapore a linee unificate - si ram- mostra al teste i documenti n.9 e n.10 prodotti da controparte ed m)
Vero che l'impianto è stato realizzato e messo in servizio così come da Parte
“variante di progetto” approvata da nel marzo-aprile 2006 e og- getto di variante commissionata alla ditta a dicembre dello stes- Per_1 so anno), sono comunque inammissibili, l'una (capo l) perché non accompagnata dalla deduzione di “quali avvertimenti sarebbero stati dati dal progettista, chi e a quali soggetti per PP sarebbero stati resi, né dove ciò sarebbe avvenuto e chi era presente in dette occasioni”,
l'altra (capo m) perché non è contestato il periodo in cui venne messo in servizio l'impianto, mentre non esonera da responsabilità il Direttore dei Lavori l'eventuale approvazione da parte del committente di una variante progettuale inidonea.
L'appello incidentale dell'ing. CP_2
Il primo e il terzo motivo d'appello dell'ing. sono del tutto CP_2 sovrapponibili identici, rispettivamente, al primo e al quarto moti- vo d'appello dello e sono infondati per le ragioni Controparte_1 già esposte.
Occorre pertanto scrutinare unicamente il secondo motivo d'appello incidentale, che è rubricato “Violazione o falsa applicazione degli artt.
183 e 112 Cod. Proc. Civ. in merito alla parte della sentenza di primo grado che non ha accolto la richiesta di carenza di legittimazione attiva Parte di e carenza di legittimazione passiva dell'ing. . CP_2
L'appellante in via incidentale evidenzia che il contratto di Direzione
Lavori è un rapporto bilaterale intercorso tra Banca CA PA e l'ing.
e non si comprenderebbe pertanto quale possa essere la legit- CP_2 timazione attiva dell'attrice a chiedere alcunché in relazione a un con-
24 tratto stipulato da un terzo e al quale essa appare totalmente estra- nea. Parte ha eccepito di essere legittimata all'azione in quanto la costante giurisprudenza sosterrebbe tale possibilità e ha all'uopo citato Cass. sez. III, 27/07/2006, n. 17145, secondo cui “.... Il leasing finanziario realizza non già un rapporto trilaterale o plurilaterale bensì un colle- gamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, in quanto l'acquisto compiuto dalla società di leasing è volto allo scopo di soddisfare l'interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, interesse che costituisce la causa concreta dell'intera ope- razione negoziale. Ne consegue che, come nel mandato senza rap- presentanza, deve riconoscersi la legittimazione dell'utilizzatore a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura o al risarci- mento del danno conseguente all'inadempimento, mentre la questione relativa alla possibilità per l'utilizzatore di chiedere la risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore e la società di leasing, cui esso è estraneo, va risolta caso per caso in ragione della sussistenza o meno nel contratto di leasing di una specifica previsione con la quale le parti trasferiscano all'utilizzatore la posizione sostanziale originariamente propria della società di leasing acquirente. “.
Questo precedente giurisprudenziale non è tuttavia, ad avviso di Bac- ci, applicabile alla fattispecie in quanto regolamenta il rapporto fra uti- lizzatore e fornitore (ovverosia tra PP e chi ha venduto l'immobile) mentre nella vicenda che ci occupa si discute di un rapporto fra l'utiliz- zatore e un soggetto estraneo al contratto di leasing.
Il rapporto ing. e è del tutto estraneo al rapporto trilatera- CP_2 CP_13 le del contratto di leasing de quo ( concedente – , utilizzatore – CP_13 Parte
venditore) ed è un rapporto autonomo nel quale il proprietario del bene (concedente nel rapporto di leasing ) per sua legittima CP_13 garanzia nomina un sorvegliante dell'esecuzione dei lavori di appalto Parte (il direttore dei lavori ing. disposti dall'utilizzatore . CP_2
Se avesse voluto demandare a PP l'onere della sor- CP_13 veglianza dei lavori e la conseguente legittimazione attiva a chiamare in causa il Direttore dei Lavori, non avrebbe stipulato un contratto diret- tamente con l'ing. ma avrebbe demandato l'onere (le relative CP_2 spese) a PP.
25 In ogni caso nell'ambito della propria attività professionale, ha CP_2 svolto diligentemente l'incarico ricevuto portando a compimento lo stesso e non ha a che vedere con la supposta errata progettazione dell'impianto (prestazione estranea al compito professionale del Diret- tore dei Lavori).
Recentemente le Sezioni Unite, con pronuncia n. 19785 del 2015, hanno statuito che: “Per effetto di questa evoluzione giurisprudenziale
s'è, dunque, ammesso che l'utilizzatore possa agire contro il fornitore per l'adempimento o per il risarcimento, ma s'è escluso categorica- mente che possa agire anche per la risoluzione, tenuto, appunto, con- to che a questa conseguono necessariamente effetti sulla sfera giuri- dica del concedente.”.
Nel contratto di leasing di cui si discute, non esiste nessuna clausola che autorizzi PP ad intraprendere azioni contro i terzi estranei al con- tratto, né esistono autorizzazioni a posteriori, da parte di a CP_13
PP, che la autorizzino ad un simile iniziativa processuale.
Il Giudice di Prime Cure ha scritto che: “Va innanzitutto considerato che la lettera di conferimento dell'incarico di direttore dei lavori a CP_2
(doc. n. 3 parte convenuta) comprova che gli accordi economici e tec- nici per l'espletamento dell'incarico sono di fatto intervenuti, pur se non Parte formalizzati per iscritto, tra Inoltre, deve evidenziarsi che CP_2
PP è l'utilizzatore del bene, cui spettano in via diretta le azioni attri- buite al concedente in virtù del contratto dal medesimo stipulato quale mandatario “ ( pag. 5 sentenza appellata).
Questa parte della pronuncia è, ad avviso dell'appellante in via inci- dentale, inesatta in fatto ed errata in diritto perché:
a) Non corrisponde al vero che nella lettera di incarico (doc. n. 3 e n. 4
Parte fascicolo primo grado si riscontri un conferimento di incarico da
Parte parte di all'ing. poiché si fa solo cenno al fatto che il nomi- CP_2
Parte nativo dell'ing. ia stato “indicato“ da;
CP_2
Parte b) non ha eccepito tale circostanza negli atti iniziali del processo di primo grado.
Nel primo atto utile (memoria autorizzata avv. Montale delli 26 giugno
2015 e/o successivo verbale) mentre si replica alla comparsa di costi- tuzione del conchiudente su altri punti, nulla è detto circa l'eccezione di carenza di legittimazione né è assunta conclusione in merito.
26 Il motivo è infondato. Parte Il primo Giudice ha chiarito che, in generale, a in qualità di utiliz- zatore spettano in via diretta le azioni attribuite al concedente in virtù del contratto dal medesimo stipulato quale mandatario e che ciò rap- presenta applicazione della norma di cui all'art. 1705 c.c. (Mandato senza rappresentanza) che, al II comma, espressamente prevede che il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di cre- dito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pre- giudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono (possibile pregiudizio che non ha neppure allega- CP_2 to).
Il Tribunale ha altresì dato conto del fatto che il precedente giurispru- denziale citato (Cass. 23794/2007), pur non essendo direttamente ap- plicabile alla fattispecie poiché riguarda le azioni esperibili nei confronti del fornitore, è tuttavia “espressione del generale principio sul mandato senza rappresentanza sopra richiamato ed è dunque applicabile anche alle azioni contrattuali che spettano al concedente rispetto ad un con- tratto – qual è quello di conferimento dell'incarico di direzione lavori per la costruzione di un impianto a servizio dell'immobile- stipulato al fine di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore al godimento della cosa.
Non vi è dubbio, inoltre, che il DL risponda solidalmente con il progetti- sta” (così l'impugnata decisione a pag. 5).
Tale ratio decidendi non è censurata dall'appellante in via incidentale, che omette altresì di confrontarsi con le ulteriori argomentazioni che il
Tribunale ha tratto dall'essere pacificamente tutti gli accordi economici e tecnici relativi all'incarico di Direzione lavori intervenuti direttamente Parte tra e CP_2
Tale circostanza, desumibile ad avviso del primo Giudice dal conferi- mento formale dell'incarico da parte di (doc. 3 fascicolo di pri- CP_13 mo grado , risulta, osserva la Corte, anche dalla lettera e dal di- CP_2 Parte sciplinare di incarico prodotti da ub. 2, in cui conferiva allo CP_2
Studio Tecnico il duplice incarico di progettazione e dire- CP_1 zione lavori e le parti concordavano nel dettaglio il contenuto di en- trambe le prestazioni.
Quanto al non avere PP preso posizione sulla carenza di legittima- zione attiva e passiva eccepite da va evidenziato che nella me- CP_2
27 moria autorizzata 26 giugno 2015 e nelle memorie successive PP ha tuttavia precisato di agire nei confronti di quale Direttore Lavori CP_2 anche a titolo di responsabilità extracontrattuale, prescindendo, quindi, dalla circostanza che l'incarico fosse stato formalmente conferito da
. CP_13
In conclusione, la decisione di primo grado deve essere integral- mente confermata e la reiezione dell'appello principale esime la
Corte dallo scrutinare l'appello incidentale condizionato di
[...]
con cui la Compagnia di Assicurazioni evidenzia che, CP_19 nell'ipotesi in cui fosse accolta la tesi dei secondo cui Pt_1
l'impianto non era rispondente all'uso per cui è stato pro- CP_1 gettato, risulterebbe applicabile la sezione I della polizza, che riguarda l'attività di progettista e di direttore dei lavori il cui articolo 3 lettera n) stabilisce che l'assicurazione non vale “per i danni derivanti dalla man- cata rispondenza delle opere all'uso o alla necessità cui sono destina- te” e se il nuovo impianto avesse comportato un “miglioramento dell'impianto rispetto a quello progettato dallo studio tecnico CP_1
sarebbe in tal caso applicabile l'art. 2 delle condizioni speciali
[...] che esclude dalla garanzia assicurativa “ogni costo per eventuali mi- gliorie” e, quindi, tutti i costi conseguenti alla nuova progettazione ed esecuzione.
Quanto alle spese di lite del presente grado, la reiezione dell'appello Parte principale di e di quello incidentale dello Controparte_1
e dell'ing. ne legittima l'integrale compensazione tra tali parti, CP_2 mentre la rifusione delle spese sostenute da devono, in ba- CP_7 se ai principi di soccombenza e di causalità, essere poste a carico dell'appellante principale.
Dette spese si liquidano come segue, in base ai parametri di cui al DM
147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da €
26.000,01 ad € 52.000,00) e della natura della controversia:
1. fase di studio € 2.058,00
2. fase introduttiva € 1.418,00
3. fase di trattazione € 3.045,00
4. fase decisionale € 3.470,00
Totale complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
P.Q.M.
28 LA CORTE D'APPELLO
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'appello principale formulato da gli appelli inci- Pt_1 dentali formulati da e ing. Controparte_1 CP_2
[...]
2) Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato formulato da
; Controparte_3
3) Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio i nei rapporti tra e ing. Pt_1 Controparte_1
CP_2
4) Dichiara tenuta e condanna a rifondere a Pt_1 CP_20
le spese del presente grado di giudizio, che liquida
[...] in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%,
CPA e IVA ove dovuta;
5) Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale di gli appelli incidentali di Pt_1 [...]
e ing. ono rigettati;
Controparte_4 CP_2
6) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 23 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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