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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4541 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre , all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il 17.03.2025 – ha pronunciato in data 16.04.2025 , previo esame delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4541 /2022 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] l' 8/5/1962 ed ivi residente in [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. RISICA FRANCA C.F._1
- ricorrente –
CONTRO
avente sede in Messina, Galleria Vittorio Emanuele, Controparte_1
3, partita IVA in persona del Legale rappresentante signor nato a P.IVA_1 Controparte_1
UR (RC) il 26 dicembre 1974, rappresentata e difesa dall'Avv. SOTTILE GABRIELE
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, del 04.05.22, ritualmente notificato, la Sig.ra intimava Parte_1
alla . in persona del legale rappresentante CP_2 Controparte_3 [...]
sfratto per morosità in relazione all'immobile sito in Messina, Galleria Vittorio Emanuele CP_1
3, con contestuale richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 664 c.p.c..
L'intimato, costituendosi, si opponeva all'intimato sfratto deducendo che il mancato adempimento nel pagamento dei canoni era stato incolpevole in quanto determinato dalle difficoltà connesse alla pandemia.
In data 07.10.2022, veniva emessa ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c. e disposto il mutamento del rito con la concessione alle parti del termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione.
La procedura di mediazione si concludeva con esito negativo. L'immobile veniva rilasciato in data 23.06.2023 e, susseguitesi le fasi processuali, la causa veniva rinviata per la decisione.
°°°°°°°°°
pagina1 di 3 La Suprema Corte ha chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cass. civ., Sez.un., 30/10/2001, n.13533, Cass. Civ.
26593/2008).
Nel caso di specie l'intimante ha provato la fonte negoziale del suo credito producendo in giudizio il contratto di locazione ritualmente registrato da cui si evincono le obbligazioni sussistenti in capo alle parti e il relativo termine di scadenza.
Parte convenuta dal canto suo non ha provato, neppure in corso di causa, di aver adempiuto interamente all'obbligazione di pagamento del canone.
Nel caso di specie deve rilevarsi come il conduttore, costituendosi in giudizio, non ha contestato la morosità, ma ha dedotto che la stessa sarebbe stata determinata dal periodo di crisi derivante dalla pandemia da COVID 19 e, quindi, da evento non imputabile all'intimato.
La locatrice ha contestato il superiore assunto deducendo che la società intimata non ha mai espressamente fatto richiesta di una rinegoziazione del canone locatizio o di un piano di rientro e, soprattutto, che la situazione di morosità risultava già preesistere all'emergenza pandemica.
Non risulta, inoltre, che la parte conduttrice abbia ripreso a corrispondere il canone nel periodo successivo al venir meno delle restrizioni covid.
Per quanto sopra, deve dichiararsi l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e, posto che l'immobile risulta essere già stato rilasciato in data 23.06.2023, deve condannarsi la conduttrice medesima al pagamento della somma di Euro € 10.800,00 per canoni scaduti e non pagati fino alla data del rilascio, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014 e successivi aggiornamenti in considerazione del valore della controversia della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Dichiara la risoluzione del contratto di locazione oggetto dell'odierno giudizio per inadempimento della parte conduttrice pagina2 di 3 Co
Condanna la . al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
della somma di Euro 10.800 per canoni scaduti e non pagati fino alla data del rilascio oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo.
Co
Condanna la . a rimborsare a le spese Controparte_3 Parte_1 processuali che liquida in € 120,00 per spese, Euro 1.700,00 per compensi di giudizio, oltre Iva e cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge.
Si comunichi ai procuratori costituiti.
Messina lì 16.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Carolina La Torre
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre , all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il 17.03.2025 – ha pronunciato in data 16.04.2025 , previo esame delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4541 /2022 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] l' 8/5/1962 ed ivi residente in [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. RISICA FRANCA C.F._1
- ricorrente –
CONTRO
avente sede in Messina, Galleria Vittorio Emanuele, Controparte_1
3, partita IVA in persona del Legale rappresentante signor nato a P.IVA_1 Controparte_1
UR (RC) il 26 dicembre 1974, rappresentata e difesa dall'Avv. SOTTILE GABRIELE
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, del 04.05.22, ritualmente notificato, la Sig.ra intimava Parte_1
alla . in persona del legale rappresentante CP_2 Controparte_3 [...]
sfratto per morosità in relazione all'immobile sito in Messina, Galleria Vittorio Emanuele CP_1
3, con contestuale richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 664 c.p.c..
L'intimato, costituendosi, si opponeva all'intimato sfratto deducendo che il mancato adempimento nel pagamento dei canoni era stato incolpevole in quanto determinato dalle difficoltà connesse alla pandemia.
In data 07.10.2022, veniva emessa ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c. e disposto il mutamento del rito con la concessione alle parti del termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione.
La procedura di mediazione si concludeva con esito negativo. L'immobile veniva rilasciato in data 23.06.2023 e, susseguitesi le fasi processuali, la causa veniva rinviata per la decisione.
°°°°°°°°°
pagina1 di 3 La Suprema Corte ha chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cass. civ., Sez.un., 30/10/2001, n.13533, Cass. Civ.
26593/2008).
Nel caso di specie l'intimante ha provato la fonte negoziale del suo credito producendo in giudizio il contratto di locazione ritualmente registrato da cui si evincono le obbligazioni sussistenti in capo alle parti e il relativo termine di scadenza.
Parte convenuta dal canto suo non ha provato, neppure in corso di causa, di aver adempiuto interamente all'obbligazione di pagamento del canone.
Nel caso di specie deve rilevarsi come il conduttore, costituendosi in giudizio, non ha contestato la morosità, ma ha dedotto che la stessa sarebbe stata determinata dal periodo di crisi derivante dalla pandemia da COVID 19 e, quindi, da evento non imputabile all'intimato.
La locatrice ha contestato il superiore assunto deducendo che la società intimata non ha mai espressamente fatto richiesta di una rinegoziazione del canone locatizio o di un piano di rientro e, soprattutto, che la situazione di morosità risultava già preesistere all'emergenza pandemica.
Non risulta, inoltre, che la parte conduttrice abbia ripreso a corrispondere il canone nel periodo successivo al venir meno delle restrizioni covid.
Per quanto sopra, deve dichiararsi l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e, posto che l'immobile risulta essere già stato rilasciato in data 23.06.2023, deve condannarsi la conduttrice medesima al pagamento della somma di Euro € 10.800,00 per canoni scaduti e non pagati fino alla data del rilascio, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014 e successivi aggiornamenti in considerazione del valore della controversia della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Dichiara la risoluzione del contratto di locazione oggetto dell'odierno giudizio per inadempimento della parte conduttrice pagina2 di 3 Co
Condanna la . al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
della somma di Euro 10.800 per canoni scaduti e non pagati fino alla data del rilascio oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo.
Co
Condanna la . a rimborsare a le spese Controparte_3 Parte_1 processuali che liquida in € 120,00 per spese, Euro 1.700,00 per compensi di giudizio, oltre Iva e cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge.
Si comunichi ai procuratori costituiti.
Messina lì 16.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Carolina La Torre
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina3 di 3