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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6856/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6856/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 20/02/2025, preceduta dalla assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. (nella formulazione risultante a seguito della novella apportata dal D.Lgs. 149/2022)
TRA (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Ottaviano (NA) alla via Della Seta n. 3, presso lo studio dell'Avv. D'Avino Pierluigi (c.f.: , dal quale è rappresentata e C.F._1 difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere alla via
Albana n. 72, presso lo studio dell'Avv. Di Simone Vincenzo (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
(c.f.: ); CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'attrice, Parte_1
conveniva in giudizio il — in via surrogatoria ex art.
[...] Controparte_1
2900 c.c. — e — in via principale quale funzionario responsabile CP_2 dell'Ufficio LL. PP. del predetto nonché in qualità di debitore surrogato — CP_1 al fine di ottenere dagli stessi il pagamento dell'importo di euro 116.445,24 da essa asseritamente maturato a titolo di corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti dalla istante svolto negli anni dal 2010 al 2015.
A sostegno della domanda proposta l'attrice deduceva: — di aver svolto dal 2010 al
2015 il servizio di recupero e smaltimento rifiuti per conto del
[...]
; — che, tuttavia, solo nel 2013 le parti stipulavano un regolare contratto CP_1 di appalto, giusta determina del Responsabile del Servizio, geom. , n. CP_2
257 del 20/12/2013, per un impegno di spesa pari a euro 43.890,00; — che, a fronte dei servizi resi e per tutta la durata del rapporto, la non riceveva alcun Parte_1 pagamento, maturando nei confronti del un credito complessivo di euro CP_1
160.335/24; — che l'attrice si vedeva quindi costretta ad agire in via monitoria innanzi al Tribunale di Napoli, il quale, all'esito del giudizio di opposizione instaurato dal
Comune ingiunto, con sentenza n. 8834/2019 emessa nel giudizio iscritto al n.
13036/2016 R.G.A.C., riconosceva il diritto della al pagamento Parte_1 delle sole prestazioni eseguite nell'anno 2013 (e sorrette da valido contratto e impegno di spesa), non essendo sorto alcun valido rapporto contrattuale tra le parti in relazione alle altre annualità pretese (sia per carenza di contratto che di impegno di spesa); — che, dunque, al netto delle somme già ottenute all'esito del menzionato precedente giudizio civile, la sarebbe creditrice della residua Parte_1 somma di euro 116.445,24 nei confronti del funzionario responsabile dell'affidamento del servizio, geom. (quale funzionari che ha consentito l'erogazione CP_2 della prestazione in assenza di un contratto scritto ad substantiam e di un preventivo impegno di spesa in contabilità), nonché nei confronti dello stesso
[...]
, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., rispetto all'azione ex art. 2041 c.c. che CP_1 il potrebbe esercitare nei confronti dello stesso Ente Comunale. CP_2
Tanto premesso, parte attrice, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di:
“A. In via principale, accertare e dichiarare il diritto della ad Parte_1 ottenere il pagamento della somma di € 116.445,24, per l'effetto condannare il
Geom. ai sensi dell'art. 191 TUEL, al pagamento della somma per CP_2 gli importi così come quantificati, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi in sede istruttoria oppure, ove occorra anche tramite
CTU, il tutto oltre interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria.
B. Contestualmente e/o in subordine: accertare e dichiarare il diritto spettante al
Geom. nei confronti del volto ad ottenere CP_2 Controparte_1
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
la somma di € 116.445,24, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento ex art.
2041 c.c. per tutti i motivi esposti in narrativa e accertare e dichiarare il vantaggio/utilitas conseguito dal a seguito delle Controparte_1 prestazioni rese dalla società attrice e, per l'effetto condannare, Parte_1 in virtù della spiegata azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., il
[...]
nella persona del Sindaco p.t., al pagamento dell'importo di € CP_1
116.445,24, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi in sede istruttoria oppure, ove occorra anche tramite CTU, il tutto oltre interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria, in favore della società attrice.
C. Condannare in ogni caso chi di dovere al pagamento in favore della Parte_1 delle spese e compensi del presente giudizio, oltre le maggiorazioni di legge
[...] sui compensi per manifesta fondatezza della domanda, redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, spese generali e accessori di legge con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente il 06/11/2023, si costituiva in giudizio il convenuto il quale, di contro, Controparte_3 impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, deduceva ed eccepiva: — l'inammissibilità dell'avversa domanda per ingiustificato arricchimento, in quanto parte attrice avrebbe dovuto impugnare la precedente sentenza (n.
8834/2019) ormai passata in giudicato, anziché tentare di aggirarla con un nuovo procedimento finalizzato ad ottenere dal un pagamento Controparte_1 diretto che equivarrebbe ad un'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. non consentita dalla legge;
— l'inammissibilità dell'azione surrogatoria esercitata dalla attrice nei propri confronti rispetto non avendo il funzionario Parte_2 titolo ad agire per arricchimento senza causa nei confronti del poiché tale CP_1 azione richiederebbe che l'Ente abbia espresso un giudizio positivo sull'utilità della prestazione ricevuta;
— l'infondatezza della esercitata azione surrogatoria anche per assenza dei requisiti del pericolo di danno e dell'inerzia del debitore surrogato;
—
l'intervenuta prescrizione decennale per i crediti relativi agli anni 2010-2012; — nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto qualora l'accertamento del
Tribunale di Napoli avesse efficacia di giudicato, la stessa non potrebbe essere riproposta, oppure, ove l'accertamento non avesse efficacia di giudicato, la
[...] dovrebbe provare i fatti costitutivi della domanda di indennizzo per Parte_1 arricchimento indebito, incluso il riconoscimento esplicito da parte dell'Ente dell'utilità delle prestazioni ricevute;
— l'infondatezza della domanda anche nel quantum, dovendo essere riconosciuto un eventuale indennizzo da giustificato arricchimento solo sui costi sostenuti per la prestazione dei servizi, escludendo il margine di profitto;
— da ultimo, l'inopponibilità di eventuali crediti vantati dalla
[...] nei confronti di esso Ente Comunale, per l'intervenuta dichiarazione Parte_1
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
di dissesto del , dovendo i relativi crediti essere gestiti dalla Controparte_1 commissione di liquidazione.
Tutto ciò premesso, la predetta parte convenuta insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I) dichiari l'inammissibilità della domanda di pagamento proposta dalla
[...] nei confronti di esso comparente per i motivi sub A), ovvero sub B) Parte_1 in premessa;
in linea gradata
II) accerti l'infondatezza della domanda di pagamento proposta dalla Parte_1 nei confronti di esso comparente per i motivi sub D), ovvero sub E) in
[...] premessa;
in linea ancora più gradata
III) dichiari l'inopponibilità della domanda di pagamento proposta dalla
[...] nei confronti di esso comparente per i motivi sub F) in premessa;
Parte_1 in linea estremamente gradata
IV) accerti, in caso di accoglimento della domanda di pagamento proposta dalla
[...] nei confronti di esso comparente, la sopravvenuta prescrizione, per Parte_1 le ragioni sub C) in premessa, dei crediti in ipotesi maturati per gli anni 2010,
2011 e 2012, rideterminando i restanti crediti in ipotesi maturati per gli anni
2014 e 2015 nel minor importo, che sarebbe dovuto a titolo di mero indennizzo, secondo legge, anche a mezzo di c.t.u.”.
[…]
Vinte le spese di giudizio.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione eseguita nei suoi confronti, non si costituiva nell'ambito del presente giudizio l'ulteriore convenuto
, e dello stesso ne veniva dichiarata la contumacia con decreto ex art. CP_2
171-bis c.p.c. emesso in data 16/11/2023.
Nel prosieguo del giudizio, disposta ed espletata una C.T.U. tecnico-contabile, sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 189 c.p.c., la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 20/02/2025.
Le domande proposte da parte attrice si sono rivelate solo parzialmente fondate nei confronti di entrambi i convenuti e possono trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
La Società istante ha esercitato nei confronti del convenuto l'azione CP_2 prevista dall'art. 191, comma 4, D.Lgs. 167/2000 per ottenere direttamente da quest'ultimo, in qualità di funzionario del Settore LL.PP. Settore Ambiente del
Comune di , la remunerazione delle prestazioni da essa svolte in favore CP_1 del predetto Ente Comunale e aventi ad oggetto l'espletamento del servizio di n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
recupero e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi per il periodo 2010-2015;
l'espletamento di tale servizio, infatti — secondo quanto dedotto e documentato in atti dalla stessa parte attrice — risultava coperto solo per l'anno 2013 dalla stipula di un regolare contratto di affidamento con correlato impegno di spesa contabile, essendo, invece, proseguito sino all'anno 2015 in assenza sia di valido titolo contrattuale che di impegno contabile registrato sul bilancio di previsione del menzionato Ente Locale.
Di contro, nei confronti dell'ulteriore convenuto l'attrice ha Controparte_1 espressamente agito in via surrogatoria, ai sensi dell'art. 2900 c.p.c., rispetto al proprio debitore principale, , con riguardo all'azione ex art. 2041 c.c. CP_2 che quest'ultimo potrebbe esercitare nei confronti del , quale Controparte_1 beneficiario della prestazione incamerata senza il necessario rispetto delle regole sancite dagli artt. 191 e ss. D.Lgs. 267/2000.
Le azioni esercitate differiscono profondamente per elementi costituivi e presupposti applicativi e andranno, dunque, di seguito separatamente esaminate.
Appare, tuttavia, opportuno — quale necessaria premessa comune ad entrambe le azioni esercitate dall'istante — muovere le mosse dall'esame di un precedente giudicato formatosi tra le parti (quantomeno tra l'odierna attrice e il convenuto
), richiamato dalla stessa istante sin dal proprio atto di Controparte_1 citazione introduttivo (da essa anche documentalmente prodotto in atti) e concordemente confermato anche dal costituito Ente Comunale.
Il riferimento è alla sentenza n. 8834/2019, pubblicata in data 08/10/2019, resa dal
Tribunale di Napoli - XI Sezione Civile.
Tale pronuncia veniva resa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ambito del quale l'odierna istante (in qualità di convenuta-opposta e, dunque, di attrice in senso sostanziale) aveva azionato nei confronti del
[...]
il credito asseritamente maturato per la remunerazione del su CP_1 menzionato servizio di raccolta e smaltimento rifiuti espletato in favore del predetto per gli anni dal 2011 al 2016 (così come indicato nella relativa sentenza CP_1 allegata al n. 6 della produzione telematica di parte attrice); il Giudice ivi adito, in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata dal predetto Ente Comunale, ha accertato e dichiarato che solo per l'anno 2013 il menzionato servizio poteva dirsi coperto dalla stipula tra le parti di un regolare contratto avente la forma scritta ad substantiam prevista per legge, nonché da valido e regolare impegno di spesa sul bilancio di previsione dell'Ente Locale contraente (in ossequio alla normativa prevista in tema di assunzione di spese da parte degli ex artt. 191 e Parte_3 ss. D.Lgs. 267/2000 — c.d. T.U.E.L. — ); di contro — è dato testualmente leggere nella medesima pronuncia in atti — : “Tale contratto [id est quello del 2013] non specifica la durata del rapporto ma è evidentemente riferito all'anno 2013 e solo a tale anno, non
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
prevedendo impegni di spesa per gli anni successivi. Per il periodo precedente esistono solo impegni di spesa che non costituiscono, ai sensi della norma citata, un valido rapporto contrattuale” (cfr. pag. 4 della richiamata sentenza in atti).
In conclusione, è stato definitivamente accertato tra le parti (con pronuncia giudiziale che ha pacificamente acquisito efficacia di cosa giudicata tra loro — ovvero, quantomeno tra l'odierna istante e il convenuto — ) che per Controparte_1 gli anni antecedenti al 2013 il servizio è stato reso sulla sola base di impegni di spesa, ma in assenza della stipula di un contratto scritto;
di contro, per gli anni successivi al
2013 (ovvero per gli anni 2014 e 2015 — anno fino al quale l'attrice ha espressamente limitato la propria domanda nell'ambito del presente giudizio, così come evincibile dal libello introduttivo, dai successivi atti di causa e nelle conclusioni rassegnate in atti — ) il servizio sarebbe stato espletato in assenza tanto del contratto quanto dei relativi impegni di spesa.
Appare, pertanto, evidente che la domanda ex art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000 esercitata da parte attrice nei confronti del convenuto (in qualità di CP_2 funzionario che avrebbe consentito l'acquisizione del servizio in violazione degli obblighi indicati dai commi 1, 2 e 3, dell'art. 191, D.Lgs. cit.) non può che riguardare proprio le annualità per le quali il servizio risulta essere stato espletato in totale assenza del contratto e/o dell'impegno di spesa, ovvero per le annualità 2010, 2011,
2012, 2014 e 2015.
Non merita, infatti, adesione la prospettazione dell'attrice secondo cui una tale domanda dovrebbe avere ad oggetto anche le prestazioni rese per lo stesso anno 2013
(unico anno dotato di copertura sia contrattuale che contabile), quantomeno per la sola parte del corrispettivo eccedente quello regolarmente impegnato sul competente capitolo del bilancio di previsione dell'Ente Locale.
Ed invero, per l'annualità in discorso (peraltro già oggetto del giudicato innanzi richiamato), la presenza tanto di un regolare e formale contratto di regolamentazione negoziale del rapporto tra le parti, quanto dell'assunzione di un regolare impegno contabile sul competente capitolo del bilancio comunale, nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati commi 1, 2 e 3, dell'art. 191, D.Lgs. 267/2000, non consente di individuare alcuna responsabilità in capo al funzionario preposto.
Anzi, la fatturazione, da parte dell'attrice e in danno dell'Ente Locale, di somme eccedenti rispetto a quelle contrattualmente sancite e contabilmente impegnate (sulla scorta di atti negoziali e amministrativi di cui la stessa attrice aveva certamente piena contezza), lungi dal poter essere richieste dalla istante ai sensi dell'art. 191, comma 4,
D.Lgs. 267/2000 nei confronti del funzionario preposto (che, sotto tale punto di vista, non può dirsi averle “consentite” o “autorizzate” in violazione delle regole contabili, data l'effettiva esistenza, per tale annualità, di un contratto e di un impegno di spesa che chiaramente delimitavano, anche quantitativamente, la prestazione acquistata n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
dall'Ente Comunale, e nei cui limiti, pertanto, il contraente privato era tenuto ad attenersi), concretizza, di contro, una sorta di ipotesi di arricchimento unilaterale e imposto da parte del privato contraente nei confronti della Pubblica
Amministrazione che, dunque, non può essere oggetto né di remunerazione né di indennizzo alcuno.
Ne consegue che, per quanto riguarda l'anno 2013 (per il quale anno trovava piena applicazione tra le parti — anche per la delimitazione quantitativa delle prestazioni acquisite — il titolo negoziale tra loro concluso e il correlato impegno di spesa registrato dall'Ente Locale nel proprio bilancio di previsione), null'altro può essere riconosciuto in favore dell'attrice (se non quanto già stabilito nella richiamata sentenza n. 8834/2019), neppure ex art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000. In altri termini, la sussistenza — per l'annualità in discorso — sia del contratto che dell'impegno di spesa, nei cui limiti evidentemente la P.A. e il pubblico funzionario preposto avevano autorizzato espressamente la prestazione, preclude l'attivazione dell'azione prevista dall'art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Così delimitato, dunque, l'oggetto della domanda esercitabile dall'attrice nei confronti del pubblico funzionario ai sensi dell'art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000, appare opportuno innanzitutto inquadrare, dal punto di vista normativo e giurisprudenziale, la particolare azione esercitata nel presente giudizio da parte attrice.
Rappresenta ius receptum il principio per cui la P.A. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, in base ai quali i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono la forma scritta
"ad substantiam", con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi. Tale regola può dirsi espressione diretta dei principi di buon andamento ed imparzialità nell'agire della P.A., posti dall'art. 97 Cost., assolvendo una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria (cfr. Cass., 1.4.2010, n. 8000; Cass., 22537 del 26/10/2007, n. 22537; cfr. anche
R.D. n. 2440/1923, art. 17 e art. 1350 cod. civ.).
A ciò si aggiunga, inoltre, che secondo il disposto di cui al D.L 66/1989, art. 23, commi 3 e 4, convertito con modificazione in L. 24 aprile 1989, n. 144, art. 1, comma 1,
(abrogato dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett. n), e sostituito dall'art. 35 del medesimo decreto, poi modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4 e, quindi, abrogato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274, lett. h), e sostituito dall'attuale art. 191 del medesimo decreto), l'effettuazione di qualsiasi spesa da parte di un ente pubblico territoriale richiede, non solo la sussistenza di una delibera autorizzativa in tal senso, bensì anche la registrazione del relativo impegno contabile sul competente capitolo del bilancio di previsione. Ebbene, una tale omessa n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
indicazione, si ritiene, comporti l'illegittimità (dal punto di vista amministrativo) della deliberazione in questione, la quale non potrà che ripercuotersi anche sull'atto privatistico che sia scaturito dalla detta deliberazione (ossia la convenzione conclusa col privato contraente), comportandone la nullità. E' proprio in tali casistiche che il richiamato art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000 prevede che il rapporto obbligatorio intercorra tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura senza la sussistenza dei necessari presupposti previsti per legge (cfr. Cass. 6.2.1999, n. 1045; Cass. 2.9.1996, n. 8025; Cass. 22.11.2000, n. 15096).
Sul punto è stato autorevolmente osservato che “La normativa all'esame ha inciso in maniera significativa sulla disciplina del rapporto tra gli enti locali suindicati e il loro funzionari, nonchè nei rapporti tra questi ultimi e i privati contraenti, delineando un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore
o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, in relazione al quale questa Corte ha profilato (sia pure solo in senso figurato) una sorta di novazione soggettiva di fonte normativa;
e ciò per la considerazione che le obbligazioni sorgono a carico non già dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali rispondono con il proprio patrimonio, senza che sia esperibile l'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., atteso che difetta il requisito della sussidiarietà (art. 2042 cod. civ.), che va escluso quando esista altra azione esperibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di persona diverso da esso (Cass. 22 maggio 2007, n. 11854; conformi: Cass. 30 ottobre 2013, n. 24478;
Cass. 14 ottobre 2010, n. 21242; Cass. 26 maggio 2010, n. 12880 (rv. 613213). Mentre la
Corte Costituzionale ha avvertito la necessità di sottolineare l'improprietà del riferimento alla categoria della novazione soggettiva nella titolarità del rapporto obbligatorio ed ha, altresì, escluso che la disposizione costituisca una sanzione a carico dell'amministratore o del funzionano che abbia consentito la fornitura (cfr. ordinanza n. 26 del 2001 sopra cit.), giacchè la norma si limita a stabilire le condizioni formali (registrazione dell'impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria, o, nel caso di lavori di somma urgenza, regolarizzazione contabile nel termine di trenta giorni) alle quali è subordinata l'efficacia del contratto nei confronti della P.A., in coerenza con il principio tradizionale secondo cui il contratto stipulato diviene obbligatorio nei confronti della P.A. contraente solo a seguito della prescritta approvazione (R.D. n. 2440 del 1923, art. 19), prevedendo che, in mancanza, e per la parte di debito non riconoscibile a posteriori, esso produca effetti obbligatori a carico della persona fisica che ha consentito la fornitura. Invero il tratto saliente della disciplina va individuato nell'avere operato una sorta di frattura (o scissione) ope legis nel rapporto organico tra i funzionari o l'amministratore che consentirono la spesa e l'Amministrazione -
e, quindi, escludendo la riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto - allo scopo di garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione, di assicurare che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, e, al tempo stesso, di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti, mediante la previsione che ad ogni obbligazione assunta faccia riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
bilancio.”, cosicché, “[…] il peculiare sistema di imputazione giuridica dell'atto previsto dall'art. 23 ha costituito la risposta legislativa a siffatte problematiche, giacchè - ponendo ex lege l'obbligazione di pagamento esclusivamente a carico dell'amministratore o del funzionario che abbia consentito la fornitura senza la preventiva registrazione dell'impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria - realizza una frattura del nesso di immedesimazione organica, impedendo di configurare una corresponsabilità dell'amministrazione secondo il parametro costituzionale dell'art. 28 Cost. che, nel contemplare la responsabilità dell'amministrazione accanto a quella degli agenti pubblici, necessariamente postula che l'attività sia riferibile all'ente.”; in definitiva, “[…] la norma di cui al D.L. n. 66 del 1989, art. 23 nel dare applicazione al disposto dell'art. 97 Cost., ha dettato, al comma 4, una disciplina che, rendendo estraneo l'ente pubblico all'attività posta in essere dal suo funzionario o amministratore senza le modalità procedimentali previste dal comma 3, viene ad incidere sull'efficacia del contratto (art. 1372 cod. civ.), facendo intercorrere il rapporto obbligatorio "ai Fini della controprestazione e a ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura”.” (cfr. in tal senso Cass., SS.UU., 26657/2014).
Per quanto, poi, ulteriormente attiene alla condotta atta a far scattare la responsabilità personale del funzionario o dell'amministratore pubblico nelle casistiche de qua, è stato osservato che “In tema di spese fuori bilancio dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali), ai fini dell'interpretazione del disposto dall'art. 23, quarto comma, del d.l 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n.
144), che stabilisce 1'insorgenza del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, va escluso che l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale.” (cfr. Cass. 21340/2014).
In particolare, è stato chiarito che “[…] L'uso del verbo "consentire" descrive infatti il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell'incarico o
l'acquisizione del bene, nell'esercizio delle sue funzioni permetta che avvenga l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni. Il disposto normativo è volto a far sì che un contratto non perfezionatosi secondo legge non pervenga alla fase esecutiva. A questo fine viene responsabilizzato l'amministratore
o il funzionario che, chiamato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e
l'attuazione del contratto, cooperi, lasci che la prestazione venga eseguita. Il legislatore vuole invece, lo si desume dalla scelta dell'espressione verbale, che il funzionario neghi il suo consenso e comunque non presti, per quanto possibile, l'opera che sarebbe suo dovere compiere se il contratto fosse stato formato a norma di legge. Lasciar fare in luogo di ostacolare;
assecondare; cooperare: sono manifestazioni di quel comportamento consenziente che il legislatore ha voluto vietare e dal quale fa scaturire conseguenze a carico del funzionario o dell'amministratore. 3.2) Ha dunque errato la Corte di appello nel descrivere il
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 9 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
comportamento configurato dal legislatore, cioè il "consentire", alla stregua di un ruolo di
"iniziativa o determinante intervento” (cfr. Cass. 21340/2014 cit., in motivazione).
Ciò chiarito in diritto, nel caso di specie è risultato assolutamente pacifico (come, peraltro, già accertato nel su richiamato precedente giudiziale reso dal Tribunale di
Napoli con riguardo alla medesima prestazione anche qui dedotta in lite), che, quantomeno per gli anni 2010, 2011, 2012, 2014 e 2015, l'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad opera della attrice in favore del convenuto sia avvenuto in totale assenza di contratto (per le prestazioni Controparte_1 rese negli anni dal 2010 al 2012) e anche di impegno di spesa (per gli anni 2014 e
2015).
E' altresì documentalmente emerso in atti (cfr. contratto stipulato per il solo anno
2013 e allegato al n. 04 della produzione telematica di parte attrice) che per tale periodo il Responsabile dell'Area LL.PP.-Ambiente del Comune di sia CP_1 stato proprio il geometra (odierno convenuto contumace). CP_2
Ebbene, per effetto di tutto quanto innanzi osservato, deve ritenersi definitivamente acquisito alla verità processuale che il menzionato pubblico funzionario abbia
“consentito” (ovvero — nell'ampia accezione fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte innanzi citata — non abbia fatto quanto in suo potere per opporsi all'acquisizione del servizio in discorso in spregio alle norme sancite in materia di assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese da parte dell
[...]
, per il settore di propria competenza); tanto basta per affermare Parte_4 la responsabilità ex art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000 del menzionato convenuto.
Per quanto riguarda, invece, il quantum, della prestazione cui il predetto convenuto va condannato nei confronti dell'attrice, occorre far riferimento alla Consulenza
Tecnica d'Ufficio contabile espletata nel corso del processo, con la quale si è demandato al nominato Ausiliario, sulla scorta delle fatture e dei FFIIR prodotti in atti dall'attrice, il compito di determinare il compenso da quest'ultima maturato in esecuzione del prestato servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per le annualità che non risultano coperte dalla stipula di un valido contratto e/o di impegni di spesa, ovvero per il periodo dal 2010 al 2015, con la sola esclusione della annualità 2013 (per le ragioni già in precedenza illustrato sul punto).
Va subito chiarito in merito che le conclusioni cui è giunto il nominato CTU risultano essere state tutte adeguatamente e congruamente motivate, sia dal punto di vista strettamente logico, che da quello tecnico-scientifico (con la chiara esplicitazione della metodologia contabile utilizzata, che si è strettamente attenuta alla documentazione prodotta in atti dalle parti) e meritano, pertanto, integrale adesione da parte del giudicante, anche sulla scorta del principio di diritto secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 10 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del
02/02/2015).
Del resto, in merito parte attrice risulta aver sollevato solo un duplice ordine di doglianze, relative, in primo luogo, alla lamentata esclusione dell'anno 2013 dal calcolo dei corrispettivi maturati e, in secondo luogo, alla lamentata esclusione, da parte del Consulente, dal computo elaborato dei corrispettivi documentati in atti solo tramite fatture e non anche con i rispettivi FFIIR.
Entrambe le contestazioni non meritano adesione.
Già si è detto con riguardo alla esclusione dall'oggetto della domanda attorea ex art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000 dei corrispettivi relativi all'annualità 2013, ovvero all'unica annualità assistita da valido contratto e da valido impegno di spesa (al qual precedente punto di motivazione si rimanda).
Quanto, invece, alla esclusione dal computo demandato al CTU dei corrispettivi risultanti solo nelle prodotte fatture e che non hanno trovato, invece, puntuale corrispondenza anche nei relativi FFIIR in atti (così come, del resto, espressamente richiesto al nominato Consulente d'Ufficio nei quesiti a lui devoluti), non può che predicarsene la sostanziale correttezza.
Ed invero — peraltro utilizzando argomentazioni sostenute dalla stessa parte attrice
— si deve osservare che, ai sensi dell'art. 193, comma 1, D.Lgs. 152/2006, il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.
Appare evidente, pertanto, che non può esservi regolare e lecita raccolta e trasporto di rifiuti in assenza di tale fondamentale documento, il quale, dunque, attesta, allo stesso tempo, sia il tracciamento del rifiuto raccolto (di centrale importanza per il sistema di tracciabilità delineato dal c.d. Codice dell'Ambiente — D.Lgs. 152/2006 — agli artt. 188-bis e ss.), che l'effettivo espletamento del corrispondente servizio di trasporto da parte dell'impresa a ciò deputata.
Non merita adesione, pertanto, la pretesa della istante che vorrebbe computato nel calcolo demandato al CTU anche il corrispettivo per la raccolta e il trasporto di rifiuti n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 11 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
che, ancorché unilateralmente fatturati, non hanno trovato puntuale corrispondenza nei c.d. FFIIR prodotti in atti.
La peculiarità del servizio svolto, infatti, non consente di considerare regolarmente espletata e adempiuta la prestazione di raccolta e trasporto riguardante rifiuti non univocamente identificati e tracciati tramite l'apposito formulario di identificazione, dato che — per ipotesi — pure qualora la detta attività volesse considerarsi effettivamente svolta, ma in assenza dei necessari formulari di tracciamento del rifiuto raccolto e trasportato, essa, lungi dal costituire regolare adempimento della relativa prestazione contrattuale, integrerebbe, di contro, una vera e propria attività illecita, soggetta a sanzione amministrativa, salvo il fatto costituisca più grave reato
(giusto il disposto di cui all'art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006 — c.d. Codice dell'Ambiente — ).
Contrariamente a quanto dedotto dalla attrice, poi, non le gioverebbe, ai fini qui in esame, neppure invocare l'applicazione del c.d. principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..
Come, infatti, osservato dalla dottrina e dalla giurisprudenza più attente sul punto, infatti, il predetto principio va valutato sia in un'ottica di proporzionalità (nel senso che esso trova il suo limite nel corrispondente grado di specificità che assume il fatto oggetto di contestazione), sia in ragione della diversa relazione che sussiste tra il fatto da provare e la parte nei confronti della quale l'allegazione è diretta (c.d. principio di vicinanza della prova). Ne consegue che, in presenza di fatti del tutto estranei alla sfera di conoscenza o astratta conoscibilità della parte avversa, anche la semplice dichiarazione di non esserne a conoscenza o una contestazione del tutto generica potrebbero essere considerate bastevoli al fine di far ritenere non automaticamente dimostrato il fatto;
di contro, di fronte a fatti specificamente dedotti dall'attore e nella piena sfera di conoscenza o conoscibilità del convenuto, questi risulta onerato di un penetrante onere di contestazione, non assolvendo il quale porterà il medesimo a subire l'applicazione della regola di cui al richiamato art. 115, comma 1, c.p.c..
Ora, nel caso di specie, non vi sono dubbi che, proprio in virtù del richiamato principio di vicinanza della prova, il regolare espletamento, da parte dell'attrice, del particolare servizio in oggetto, vieppiù connotato dalla necessaria sussistenza (per legge) di pregnanti documenti di tracciabilità, avrebbe dovuto essere dimostrata da quest'ultima proprio tramite la compiuta prova documentale della quantità e qualità dei rifiuti effettivamente trattati (raccolti, trasportati e portati a smaltimento); tali dati potevano (e dovevano) essere, evidentemente, in possesso della sola stessa attrice, obbligata per legge alla tenuta e all'aggiornamento dei registri normativamente previsti (cfr. le più volte richiamate disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006), da operarsi sulla scorta dei medesimi formulari in discussione, onde non potrebbe quest'ultima liberarsi dal relativo onere probatorio semplicemente invocando il c.d. principio di non contestazione, rispetto ad un dato che, da un lato, doveva n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 12 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
necessariamente emergere documentalmente (tramite i più volte richiamati FFIIR) e, dall'altro lato, non poteva essere a priori conosciuto dallo stesso convenuto.
Deve, dunque, ritenersi certamente condivisibile la metodologia di calcolo utilizzata dal Consulente d'Ufficio nominato, il quale — peraltro in ossequio alle specifiche indicazioni contenute nel mandato a lui conferito — ha rappresentato di non aver considerato “[…] i trasporti indicati in fattura sprovvisti del formulario identificativo del rifiuto” (cfr. pag. 3 della relazione tecnica d'ufficio depositata in atti dal menzionato
Consulente).
All'esito, dunque, dei conteggi operati dal CTU sulla scorta della documentazione in atti — correttamente valutata con la specificazione che precede — è emerso che per gli anni in esame parte attrice ha dimostrato di aver maturato i seguenti corrispettivi:
cfr. Tabella A allegata alla relazione tecnica d'ufficio (pag. 6)
Anno Importi IVA Totale
2011 € 4.054,40 € 405,44 € 4.459,84
2012 € 2.553,60 € 255,36 € 2.808,96
2014 € 23.768,00 € 2.376,80 € 26.144,80
TOTALE € 30.376,00 € 3.037,60 € 33.413,60
Per effetto di tutto quanto precede, pertanto, va accertato che il convenuto CP_2
è tenuto alla corresponsione, in favore della attrice, per le
[...] Parte_1 casuali innanzi indicate ed ex art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000, della somma complessiva di euro 33.413,60 (trentatremilaquattrocentotredici/60), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Occorre a questo punto esaminare l'ulteriore domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'ulteriore convenuto in surrogazione, ex art. Controparte_1
2900 c.c., rispetto all'azione ex art. 2041 c.c. che competerebbe allo stesso CP_2 nei confronti del predetto Ente Locale.
Anche tale domanda merita accoglimento, seppure (e necessariamente) negli stessi limiti entro cui ha trovato accoglimento la domanda proposta dall'istante nei confronti del CP_2
Ed invero, risulta oramai acquisito nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, mentre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'amministrazione locale è preclusa al fornitore, il quale può proporre in via principale l'azione contrattuale nei confronti dell'amministratore, in ragione della costituzione ope legis del rapporto obbligatorio tra il primo (fornitore) e il secondo n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 13 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
(amministratore), secondo il meccanismo previsto dall'art. 191, comma 4, D.Lgs.
267/2000 (che priverebbe, dunque, di sussidiarietà l'azione ex art. 2041 c.c.), cionondimeno il fornitore ha il potere di agire verso l'ente pubblico utendo iuribus debitoris nella eventualità che il patrimonio del debitore (amministratore o funzionario) non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento del credito, al fine di evitare gli effetti negativi che possano derivare alle proprie ragioni dall'inerzia del debitore.
E' stato, infatti, affermato che “In tema di forniture e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla legge n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995, poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997, e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà (stante la proponibilità dell'azione contrattuale verso l'amministratore), ma è legittimato ad esercitare
l'azione ex art. 2041 c.c. contro l'ente pubblico utendo iuribus dell'amministratore suo debitore, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., contestualmente alla (e indipendentemente dalla) proposizione della domanda di pagamento del prezzo nei confronti dell'amministratore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie;
in tal caso, il contraente privato ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, in correlazione al depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento dell'utilitas, salva la possibilità per l'ente stesso di dimostrare che
l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto.” (cfr. Cass.
5665/2021).
Ora, nella specie, per tutto quanto innanzi già osservato, risulta pressoché pacifico tra le parti che l'attrice abbia reso in favore dell'Amministrazione convenuta in surrogatoria le prestazioni per l'espletamento del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti, per l'ammontare innanzi indicato (peraltro non fatto oggetto di contestazione alcuna da parte dello stesso convenuto). CP_1
Per tale ammontare, dunque, non vi sono dubbi che sia configurabile un depauperamento in capo all'amministratore convenuto ex art. 191, comma 4, D.Lgs.
267/2000, cui corrisponde un esattamente identico arricchimento dell'Amministrazione parimenti qui convenuta, per l'incameramento di tali prestazioni irregolarmente acquisite (non avendo, peraltro, quest'ultima mai eccepito né dimostrato il contrario, oppure che si sia trattato di arricchimento non voluto, non consapevole o imposto, quantomeno per le prestazioni innanzi prese in considerazione).
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 14 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
In tale ottica si sono rilevate infondate tanto l'eccezione di giudicato, quanto quelle di prescrizione e di inammissibilità dell'azione per il dichiarato dissesto finanziario dell'Ente, sollevate dal convenuto . Controparte_1
Ed invero:
– (a) il precedente giudicato prodottosi tra le parti (ed innanzi già richiamato) ineriva l'azione contrattuale espressamente proposta dalla odierna attrice, in via diretta e immediata, nei confronti del convenuto , Controparte_1 avendo, di contro, l'attrice proposto nei confronti del menzionato Ente
Comunale, nel presente giudizio, un'azione — peraltro in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. — completamente diversa (per elementi costitutivi e presupposti applicativi) rispetto a quella già coperta di giudicato;
– (b) alcuna prescrizione risulta essere maturata, poiché quivi non è venuta in discussione un'azione diretta ex art. 2041 c.c. esercitata dalla attrice, in proprio, nei confronti della convenuta Amministrazione, quanto, piuttosto, un'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. rispetto all'azione ex art. 2041 c.c. che competerebbe al funzionario pubblico (e non alla odierna attrice) nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza;
la prescrizione di tale ultima azione è decennale e decorre dal giorno dal quale può essere fatto valere il diritto all'indennizzo e cioè dal momento in cui detto diritto si matura, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte (cfr. Cass. 11439/1993); nella specie, non vi sono dubbi che la decorrenza della prescrizione del diritto ex art. 2041 c.c. esercitabile dal funzionario pubblico nei confronti dell'Amministrazione convenuta (diritto qui azionato in surrogatoria dall'attrice) non può coincidere con il momento in cui la prestazione malamente acquisita è stata resa da parte del terzo privato contraente in favore della P.A. (come dedotto genericamente dalla convenuta), quanto, piuttosto, dal momento in cui si è realizzato — non solo l'arricchimento, bensì anche e soprattutto — la diminuzione patrimoniale dell'impoverito: impoverito che, nella specie, non è l'odierna attrice, bensì lo stesso funzionario pubblico, il che porta a far coincidere l'exordium praescriptionis con l'esercizio nei confronti del funzionario pubblico, da parte della attrice, dell'azione ex art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000 oggetto del presente giudizio, solo all'esito della quale si è realizzato l'impoverimento bisognoso di ristoro ex art. 2041 c.c.;
– (c) l'attivazione di un organo straordinario di liquidazione non comporta la perdita di capacità di stare in giudizio del dissestato, che continua ad essere l'ente debitore in quanto espressione istituzionalizzata dell'autonomia locale, e nei cui confronti non sono interrotti i procedimenti cognitivi, ma solo le azioni di esecuzione, per cui lo stato di dissesto preclude nei confronti dell'ente le sole azioni esecutive per i debiti che rientrano nelle competenze dell'organo n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 15 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
straordinario ma non impedisce il decorso del termine di prescrizione dei diritti vantati nei confronti dell'ente, né l'instaurazione di azioni di accertamento dei crediti (cfr. Corte cost., 16 giugno 1994 n. 242, Cass., Sez. I, 27 gennaio 2001 n.
1191); tale principio di diritto è stato di recente riaffermato dalla Corte di
Cassazione, la quale, con sentenza n. 6692 del 10/03/2020, ha stabilito che “In caso di dichiarazione di dissesto del non si verifica alcuna perdita della sua capacità CP_1 processuale, né alcuna sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'organo straordinario di liquidazione, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, intraprendere o proseguire le azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura.”; la dichiarazione dello stato di dissesto, pertanto, alcuna conseguenza comporta per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale né alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente; va, inoltre, rilevato che alla luce delle sentenze della Corte cost. nn. 149, 155 e 242 del 1994, l'art. 21, comma 3, D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito dalla L. 19 marzo 1993 n. 68, nella parte in cui prevede che, in deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto dell'ente locale i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazione o altro, deve essere interpretato nel senso che esso non impedisce il maturare della rivalutazione, né degli interessi, né l'accertamento e la liquidazione dei relativi diritti, i quali potranno essere fatti valere esecutivamente dal creditore nei confronti dell'ente pubblico, una volta che quest'ultimo sia tornato in bonis, tenuto conto che l'ente dissestato non perde la sua capacità processuale, né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (in tal senso, da ultimo, Cassazione civile, Sez. I, 22/01/2010, n.1097). Dunque, l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (cfr. Cass. n.
1097/2010), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (cfr. Cass., SS.UU., 16059/2001; Cass. 16959/2016); in particolare, le Sezioni Unite (sent. n. 16059 del 2001 cit.) hanno da tempo chiarito che il creditore può sempre rinunziare all'inserimento del suo credito nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell'organo straordinario di liquidazione e proporre dinanzi al giudice ordinario una domanda di accertamento e liquidazione dei crediti vantati verso il comune, da far valere in via esecutiva nei confronti dell'ente pubblico tornato in bonis, restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatisi successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto (cfr. Cass. 26 novembre
1999, n. 13234).
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 16 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
Non vi sono dubbi, inoltre, che sussiste la legittimazione straordinaria, ex art. 2900
c.c., dell'odierna attrice a far valere tale azione di indebito arricchimento che competerebbe al proprio debitore (il nei confronti dell'Amministrazione CP_2 beneficiaria della prestazione (il ), dato che sono dimostrati Controparte_1 sia l'inerzia del menzionato debitore, che il verosimile pregiudizio scaturente per l'odierna attrice per la potenziale insolvenza del primo.
Ed invero, quanto al primo profilo, l'inerzia del menzionato debitore ben può essere desunta anche dalla condotta passiva dallo stesso assunta nell'ambito del presente giudizio, non essendosi egli quivi costituito (e non avendo, dunque, egli proposto alcuna azione, in via riconvenzionale trasversale, nei confronti della propria amministrazione di appartenenza), né risultando che il medesimo soggetto abbia mai neppure soltanto manifestato l'intenzione di voler agire ex art. 2041 c.c. nei confronti del convenuto. CP_1
In giurisprudenza, peraltro, si è osservato in merito che l'inerzia che giustifica l'esperimento dell'azione ex art. 2900 c.c. da parte del creditore è indifferente che sia imputabile o meno al debitore (cfr. Cass. 7145/1995), né tantomeno che essa sia volontaria o meno, essendo bastevole al riguardo un mero comportamento del tutto inerte e totalmente disinteressato nella gestione del rapporto (come appunto è avvenuto nel caso di specie).
Quanto, invece, al pregiudizio che può fondare l'interesse del creditore che agisce in surrogatoria, è stato osservato che esso sussiste ogni qual volta si delinei anche la mera eventualità che il patrimonio del debitore, in conseguenza del suo comportamento inerte e negligente, non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento del credito, non occorrendo, dunque, al fine del riconoscimento di detto interesse, l'accertamento dell'effettivo stato di insolvenza del debitore, e cioè di un pregiudizio attuale e certo per il creditore, essendo sufficiente un pericolo di insolvenza, un nocumento eventuale e possibile (cfr., in tal senso, Cass. 2761/1977;
Cass. 3448/1975; Cass. 2017/1971; Cass. 2493/1970).
Nella specie, oltre che a non essere positivamente emerso in atti che il CP_2 possa offrire adeguate garanzie patrimoniali rispetto al credito azionato nei suoi confronti dalla attrice (sia dal punto di vista quantitativo, che da quello qualitativo, anche in ragione dell'entità del credito qui accertato), l'attrice ha prodotto in atti (in allegato alla sua memoria ex art. 171-ter, n. 1), c.p.c.) report catastale attestante la totale assenza di proprietà immobiliari in capo al convenuto CP_2 risultanze che non sono state né contestate dal convenuto costituito, né sono CP_1 state fatte oggetto di prova documentale contraria da alcuna delle parti in causa.
Per tutto quanto innanzi osservato, dunque, il contemporaneo accoglimento tanto dell'azione contrattuale ex art. 192, comma 4, D.Lgs. 267/2000 proposta dall'attrice nei confronti del convenuto , quanto dell'azione ex art. 2041 dalla prima CP_2
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 17 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
proposta nei confronti dell'ulteriore convenuto , utendo Controparte_1 iuribus debitoris, ovvero in surrogazione, ex art. 2900 c.c., rispetto al debitore inerte
(ovvero lo stesso , conducono ad emettere statuizione di condanna CP_2 direttamente a carico del predetto Ente Comunale, in favore della attrice, Parte_1
per le casuali innanzi indicate, per la su indicata somma complessiva di euro
[...]
33.413,60 (trentatremilaquattrocentotredici/60), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Come chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità innanzi già richiamata, infatti,
“L'esito di tale giudizio, in caso di accoglimento della domanda, potrà essere anche di condanna diretta dell'amministrazione pubblica a favore del creditore agente in surrogazione, potendo l'azione proposta svolgere anche una funzione esecutiva (o «satisfattiva») qualora tenda al soddisfacimento di un credito in denaro che, se dal terzo (ente pubblico) fosse pagato al debitore, sarebbe da questi agevolmente sottratto all'esecuzione, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, con la conseguenza che la finalità conservativa dell'azione risulterebbe del tutto frustrata (cfr., in tema di surrogatoria «satisfattiva», Cass. n. 723 del
1995, n. 1435 del 1978, n. 72 del 1972, n. 188 del 1966).” (cfr. Cass. 5665/2021 cit.).
Orbene, nella specie, essendosi al cospetto di una condanna avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, facilmente occultabile o disperdibile da parte del debitore (peraltro privo di patrimonio immobiliare aggredibile, come innanzi già evidenziato) la finalità conservativa dell'azione ex art. 2900 c.c. esercitata dall'attrice sarebbe frustrata nel caso di emissione di statuizione di condanna del convenuto direttamente nei confronti del . CP_1 CP_2
Per tutte le ragioni che precedono, dunque, in accoglimento di entrambe le domande attoree, il convenuto va condannato al pagamento, Controparte_1 direttamente in favore dell'odierna attrice, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t.., della somma complessiva di euro 33.413,60
(trentatremilaquattrocentotredici/60), per le causali innanzi indicate, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Quanto al riparto delle spese di lite tra le parti, relative al presente giudizio, va osservato quanto segue.
Stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea (in misura quantitativamente notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto), e stante, dunque, il prodursi, in parte qua, di una soccombenza reciproca parziale tra le parti, sussistono i presupposti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., per pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra loro nella misura che il Tribunale ritiene congrua della metà, dovendosi porre la quota della residua metà ad esclusivo carico dei convenuti.
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 18 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014
(così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal
23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass.
SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dai difensori delle parti costituite (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), per la quota della metà a carico di parte attrice e per la quota della residua metà a carico dei convenuti e (in parti uguali tra CP_2 Controparte_1 loro).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6856/2023
R.G.A.C., pendente tra – attrice – e e Parte_1 CP_2
– convenuti – , ogni contraria istanza disattesa e Controparte_1 domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento tanto della domanda diretta spiegata dall'attrice nei confronti del convenuto quanto di quella ex art. 2900 c.c. CP_2 proposta dalla prima nei confronti dell'ulteriore convenuto
[...]
, per le ragioni di cui in motivazione, condanna il CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, CP_1 direttamente in favore dell'odierna attrice, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t.., della somma complessiva di euro 33.413,60
(trentatremilaquattrocentotredici/60), per le causali indicate in motivazione, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
2. compensa tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite relative al presente giudizio, contestualmente condannando i convenuti, e CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_1 di parte attrice, in persona del legale rappresentante p.t., della Parte_1 residua metà delle dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 2.900,00 (duemilanovecento/00), di cui euro n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 19 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
400,00 (quattrocento/00) per spese, ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte attrice, Avv. D'Avino Pierluigi, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in base al decreto di liquidazione emesso in data 11 novembre 2024, pone definitivamente le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, per la quota della metà a carico dell'attrice e per la quota della residua Parte_1 metà a carico dei convenuti e (in pari CP_2 Controparte_1 uguali tra loro), con il conseguente reciproco diritto delle dette parti di ripetere dall'altra quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione, in eccedenza rispetto alle quote di riparto interno quivi sancite.
Così deciso in Aversa, 11/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6856/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 20/02/2025, preceduta dalla assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. (nella formulazione risultante a seguito della novella apportata dal D.Lgs. 149/2022)
TRA (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Ottaviano (NA) alla via Della Seta n. 3, presso lo studio dell'Avv. D'Avino Pierluigi (c.f.: , dal quale è rappresentata e C.F._1 difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere alla via
Albana n. 72, presso lo studio dell'Avv. Di Simone Vincenzo (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
(c.f.: ); CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'attrice, Parte_1
conveniva in giudizio il — in via surrogatoria ex art.
[...] Controparte_1
2900 c.c. — e — in via principale quale funzionario responsabile CP_2 dell'Ufficio LL. PP. del predetto nonché in qualità di debitore surrogato — CP_1 al fine di ottenere dagli stessi il pagamento dell'importo di euro 116.445,24 da essa asseritamente maturato a titolo di corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti dalla istante svolto negli anni dal 2010 al 2015.
A sostegno della domanda proposta l'attrice deduceva: — di aver svolto dal 2010 al
2015 il servizio di recupero e smaltimento rifiuti per conto del
[...]
; — che, tuttavia, solo nel 2013 le parti stipulavano un regolare contratto CP_1 di appalto, giusta determina del Responsabile del Servizio, geom. , n. CP_2
257 del 20/12/2013, per un impegno di spesa pari a euro 43.890,00; — che, a fronte dei servizi resi e per tutta la durata del rapporto, la non riceveva alcun Parte_1 pagamento, maturando nei confronti del un credito complessivo di euro CP_1
160.335/24; — che l'attrice si vedeva quindi costretta ad agire in via monitoria innanzi al Tribunale di Napoli, il quale, all'esito del giudizio di opposizione instaurato dal
Comune ingiunto, con sentenza n. 8834/2019 emessa nel giudizio iscritto al n.
13036/2016 R.G.A.C., riconosceva il diritto della al pagamento Parte_1 delle sole prestazioni eseguite nell'anno 2013 (e sorrette da valido contratto e impegno di spesa), non essendo sorto alcun valido rapporto contrattuale tra le parti in relazione alle altre annualità pretese (sia per carenza di contratto che di impegno di spesa); — che, dunque, al netto delle somme già ottenute all'esito del menzionato precedente giudizio civile, la sarebbe creditrice della residua Parte_1 somma di euro 116.445,24 nei confronti del funzionario responsabile dell'affidamento del servizio, geom. (quale funzionari che ha consentito l'erogazione CP_2 della prestazione in assenza di un contratto scritto ad substantiam e di un preventivo impegno di spesa in contabilità), nonché nei confronti dello stesso
[...]
, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., rispetto all'azione ex art. 2041 c.c. che CP_1 il potrebbe esercitare nei confronti dello stesso Ente Comunale. CP_2
Tanto premesso, parte attrice, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di:
“A. In via principale, accertare e dichiarare il diritto della ad Parte_1 ottenere il pagamento della somma di € 116.445,24, per l'effetto condannare il
Geom. ai sensi dell'art. 191 TUEL, al pagamento della somma per CP_2 gli importi così come quantificati, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi in sede istruttoria oppure, ove occorra anche tramite
CTU, il tutto oltre interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria.
B. Contestualmente e/o in subordine: accertare e dichiarare il diritto spettante al
Geom. nei confronti del volto ad ottenere CP_2 Controparte_1
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
la somma di € 116.445,24, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento ex art.
2041 c.c. per tutti i motivi esposti in narrativa e accertare e dichiarare il vantaggio/utilitas conseguito dal a seguito delle Controparte_1 prestazioni rese dalla società attrice e, per l'effetto condannare, Parte_1 in virtù della spiegata azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., il
[...]
nella persona del Sindaco p.t., al pagamento dell'importo di € CP_1
116.445,24, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi in sede istruttoria oppure, ove occorra anche tramite CTU, il tutto oltre interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria, in favore della società attrice.
C. Condannare in ogni caso chi di dovere al pagamento in favore della Parte_1 delle spese e compensi del presente giudizio, oltre le maggiorazioni di legge
[...] sui compensi per manifesta fondatezza della domanda, redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, spese generali e accessori di legge con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente il 06/11/2023, si costituiva in giudizio il convenuto il quale, di contro, Controparte_3 impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, deduceva ed eccepiva: — l'inammissibilità dell'avversa domanda per ingiustificato arricchimento, in quanto parte attrice avrebbe dovuto impugnare la precedente sentenza (n.
8834/2019) ormai passata in giudicato, anziché tentare di aggirarla con un nuovo procedimento finalizzato ad ottenere dal un pagamento Controparte_1 diretto che equivarrebbe ad un'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. non consentita dalla legge;
— l'inammissibilità dell'azione surrogatoria esercitata dalla attrice nei propri confronti rispetto non avendo il funzionario Parte_2 titolo ad agire per arricchimento senza causa nei confronti del poiché tale CP_1 azione richiederebbe che l'Ente abbia espresso un giudizio positivo sull'utilità della prestazione ricevuta;
— l'infondatezza della esercitata azione surrogatoria anche per assenza dei requisiti del pericolo di danno e dell'inerzia del debitore surrogato;
—
l'intervenuta prescrizione decennale per i crediti relativi agli anni 2010-2012; — nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto qualora l'accertamento del
Tribunale di Napoli avesse efficacia di giudicato, la stessa non potrebbe essere riproposta, oppure, ove l'accertamento non avesse efficacia di giudicato, la
[...] dovrebbe provare i fatti costitutivi della domanda di indennizzo per Parte_1 arricchimento indebito, incluso il riconoscimento esplicito da parte dell'Ente dell'utilità delle prestazioni ricevute;
— l'infondatezza della domanda anche nel quantum, dovendo essere riconosciuto un eventuale indennizzo da giustificato arricchimento solo sui costi sostenuti per la prestazione dei servizi, escludendo il margine di profitto;
— da ultimo, l'inopponibilità di eventuali crediti vantati dalla
[...] nei confronti di esso Ente Comunale, per l'intervenuta dichiarazione Parte_1
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
di dissesto del , dovendo i relativi crediti essere gestiti dalla Controparte_1 commissione di liquidazione.
Tutto ciò premesso, la predetta parte convenuta insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I) dichiari l'inammissibilità della domanda di pagamento proposta dalla
[...] nei confronti di esso comparente per i motivi sub A), ovvero sub B) Parte_1 in premessa;
in linea gradata
II) accerti l'infondatezza della domanda di pagamento proposta dalla Parte_1 nei confronti di esso comparente per i motivi sub D), ovvero sub E) in
[...] premessa;
in linea ancora più gradata
III) dichiari l'inopponibilità della domanda di pagamento proposta dalla
[...] nei confronti di esso comparente per i motivi sub F) in premessa;
Parte_1 in linea estremamente gradata
IV) accerti, in caso di accoglimento della domanda di pagamento proposta dalla
[...] nei confronti di esso comparente, la sopravvenuta prescrizione, per Parte_1 le ragioni sub C) in premessa, dei crediti in ipotesi maturati per gli anni 2010,
2011 e 2012, rideterminando i restanti crediti in ipotesi maturati per gli anni
2014 e 2015 nel minor importo, che sarebbe dovuto a titolo di mero indennizzo, secondo legge, anche a mezzo di c.t.u.”.
[…]
Vinte le spese di giudizio.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione eseguita nei suoi confronti, non si costituiva nell'ambito del presente giudizio l'ulteriore convenuto
, e dello stesso ne veniva dichiarata la contumacia con decreto ex art. CP_2
171-bis c.p.c. emesso in data 16/11/2023.
Nel prosieguo del giudizio, disposta ed espletata una C.T.U. tecnico-contabile, sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 189 c.p.c., la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 20/02/2025.
Le domande proposte da parte attrice si sono rivelate solo parzialmente fondate nei confronti di entrambi i convenuti e possono trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
La Società istante ha esercitato nei confronti del convenuto l'azione CP_2 prevista dall'art. 191, comma 4, D.Lgs. 167/2000 per ottenere direttamente da quest'ultimo, in qualità di funzionario del Settore LL.PP. Settore Ambiente del
Comune di , la remunerazione delle prestazioni da essa svolte in favore CP_1 del predetto Ente Comunale e aventi ad oggetto l'espletamento del servizio di n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
recupero e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi per il periodo 2010-2015;
l'espletamento di tale servizio, infatti — secondo quanto dedotto e documentato in atti dalla stessa parte attrice — risultava coperto solo per l'anno 2013 dalla stipula di un regolare contratto di affidamento con correlato impegno di spesa contabile, essendo, invece, proseguito sino all'anno 2015 in assenza sia di valido titolo contrattuale che di impegno contabile registrato sul bilancio di previsione del menzionato Ente Locale.
Di contro, nei confronti dell'ulteriore convenuto l'attrice ha Controparte_1 espressamente agito in via surrogatoria, ai sensi dell'art. 2900 c.p.c., rispetto al proprio debitore principale, , con riguardo all'azione ex art. 2041 c.c. CP_2 che quest'ultimo potrebbe esercitare nei confronti del , quale Controparte_1 beneficiario della prestazione incamerata senza il necessario rispetto delle regole sancite dagli artt. 191 e ss. D.Lgs. 267/2000.
Le azioni esercitate differiscono profondamente per elementi costituivi e presupposti applicativi e andranno, dunque, di seguito separatamente esaminate.
Appare, tuttavia, opportuno — quale necessaria premessa comune ad entrambe le azioni esercitate dall'istante — muovere le mosse dall'esame di un precedente giudicato formatosi tra le parti (quantomeno tra l'odierna attrice e il convenuto
), richiamato dalla stessa istante sin dal proprio atto di Controparte_1 citazione introduttivo (da essa anche documentalmente prodotto in atti) e concordemente confermato anche dal costituito Ente Comunale.
Il riferimento è alla sentenza n. 8834/2019, pubblicata in data 08/10/2019, resa dal
Tribunale di Napoli - XI Sezione Civile.
Tale pronuncia veniva resa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ambito del quale l'odierna istante (in qualità di convenuta-opposta e, dunque, di attrice in senso sostanziale) aveva azionato nei confronti del
[...]
il credito asseritamente maturato per la remunerazione del su CP_1 menzionato servizio di raccolta e smaltimento rifiuti espletato in favore del predetto per gli anni dal 2011 al 2016 (così come indicato nella relativa sentenza CP_1 allegata al n. 6 della produzione telematica di parte attrice); il Giudice ivi adito, in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata dal predetto Ente Comunale, ha accertato e dichiarato che solo per l'anno 2013 il menzionato servizio poteva dirsi coperto dalla stipula tra le parti di un regolare contratto avente la forma scritta ad substantiam prevista per legge, nonché da valido e regolare impegno di spesa sul bilancio di previsione dell'Ente Locale contraente (in ossequio alla normativa prevista in tema di assunzione di spese da parte degli ex artt. 191 e Parte_3 ss. D.Lgs. 267/2000 — c.d. T.U.E.L. — ); di contro — è dato testualmente leggere nella medesima pronuncia in atti — : “Tale contratto [id est quello del 2013] non specifica la durata del rapporto ma è evidentemente riferito all'anno 2013 e solo a tale anno, non
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
prevedendo impegni di spesa per gli anni successivi. Per il periodo precedente esistono solo impegni di spesa che non costituiscono, ai sensi della norma citata, un valido rapporto contrattuale” (cfr. pag. 4 della richiamata sentenza in atti).
In conclusione, è stato definitivamente accertato tra le parti (con pronuncia giudiziale che ha pacificamente acquisito efficacia di cosa giudicata tra loro — ovvero, quantomeno tra l'odierna istante e il convenuto — ) che per Controparte_1 gli anni antecedenti al 2013 il servizio è stato reso sulla sola base di impegni di spesa, ma in assenza della stipula di un contratto scritto;
di contro, per gli anni successivi al
2013 (ovvero per gli anni 2014 e 2015 — anno fino al quale l'attrice ha espressamente limitato la propria domanda nell'ambito del presente giudizio, così come evincibile dal libello introduttivo, dai successivi atti di causa e nelle conclusioni rassegnate in atti — ) il servizio sarebbe stato espletato in assenza tanto del contratto quanto dei relativi impegni di spesa.
Appare, pertanto, evidente che la domanda ex art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000 esercitata da parte attrice nei confronti del convenuto (in qualità di CP_2 funzionario che avrebbe consentito l'acquisizione del servizio in violazione degli obblighi indicati dai commi 1, 2 e 3, dell'art. 191, D.Lgs. cit.) non può che riguardare proprio le annualità per le quali il servizio risulta essere stato espletato in totale assenza del contratto e/o dell'impegno di spesa, ovvero per le annualità 2010, 2011,
2012, 2014 e 2015.
Non merita, infatti, adesione la prospettazione dell'attrice secondo cui una tale domanda dovrebbe avere ad oggetto anche le prestazioni rese per lo stesso anno 2013
(unico anno dotato di copertura sia contrattuale che contabile), quantomeno per la sola parte del corrispettivo eccedente quello regolarmente impegnato sul competente capitolo del bilancio di previsione dell'Ente Locale.
Ed invero, per l'annualità in discorso (peraltro già oggetto del giudicato innanzi richiamato), la presenza tanto di un regolare e formale contratto di regolamentazione negoziale del rapporto tra le parti, quanto dell'assunzione di un regolare impegno contabile sul competente capitolo del bilancio comunale, nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati commi 1, 2 e 3, dell'art. 191, D.Lgs. 267/2000, non consente di individuare alcuna responsabilità in capo al funzionario preposto.
Anzi, la fatturazione, da parte dell'attrice e in danno dell'Ente Locale, di somme eccedenti rispetto a quelle contrattualmente sancite e contabilmente impegnate (sulla scorta di atti negoziali e amministrativi di cui la stessa attrice aveva certamente piena contezza), lungi dal poter essere richieste dalla istante ai sensi dell'art. 191, comma 4,
D.Lgs. 267/2000 nei confronti del funzionario preposto (che, sotto tale punto di vista, non può dirsi averle “consentite” o “autorizzate” in violazione delle regole contabili, data l'effettiva esistenza, per tale annualità, di un contratto e di un impegno di spesa che chiaramente delimitavano, anche quantitativamente, la prestazione acquistata n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
dall'Ente Comunale, e nei cui limiti, pertanto, il contraente privato era tenuto ad attenersi), concretizza, di contro, una sorta di ipotesi di arricchimento unilaterale e imposto da parte del privato contraente nei confronti della Pubblica
Amministrazione che, dunque, non può essere oggetto né di remunerazione né di indennizzo alcuno.
Ne consegue che, per quanto riguarda l'anno 2013 (per il quale anno trovava piena applicazione tra le parti — anche per la delimitazione quantitativa delle prestazioni acquisite — il titolo negoziale tra loro concluso e il correlato impegno di spesa registrato dall'Ente Locale nel proprio bilancio di previsione), null'altro può essere riconosciuto in favore dell'attrice (se non quanto già stabilito nella richiamata sentenza n. 8834/2019), neppure ex art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000. In altri termini, la sussistenza — per l'annualità in discorso — sia del contratto che dell'impegno di spesa, nei cui limiti evidentemente la P.A. e il pubblico funzionario preposto avevano autorizzato espressamente la prestazione, preclude l'attivazione dell'azione prevista dall'art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Così delimitato, dunque, l'oggetto della domanda esercitabile dall'attrice nei confronti del pubblico funzionario ai sensi dell'art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000, appare opportuno innanzitutto inquadrare, dal punto di vista normativo e giurisprudenziale, la particolare azione esercitata nel presente giudizio da parte attrice.
Rappresenta ius receptum il principio per cui la P.A. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, in base ai quali i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono la forma scritta
"ad substantiam", con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi. Tale regola può dirsi espressione diretta dei principi di buon andamento ed imparzialità nell'agire della P.A., posti dall'art. 97 Cost., assolvendo una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria (cfr. Cass., 1.4.2010, n. 8000; Cass., 22537 del 26/10/2007, n. 22537; cfr. anche
R.D. n. 2440/1923, art. 17 e art. 1350 cod. civ.).
A ciò si aggiunga, inoltre, che secondo il disposto di cui al D.L 66/1989, art. 23, commi 3 e 4, convertito con modificazione in L. 24 aprile 1989, n. 144, art. 1, comma 1,
(abrogato dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett. n), e sostituito dall'art. 35 del medesimo decreto, poi modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4 e, quindi, abrogato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274, lett. h), e sostituito dall'attuale art. 191 del medesimo decreto), l'effettuazione di qualsiasi spesa da parte di un ente pubblico territoriale richiede, non solo la sussistenza di una delibera autorizzativa in tal senso, bensì anche la registrazione del relativo impegno contabile sul competente capitolo del bilancio di previsione. Ebbene, una tale omessa n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
indicazione, si ritiene, comporti l'illegittimità (dal punto di vista amministrativo) della deliberazione in questione, la quale non potrà che ripercuotersi anche sull'atto privatistico che sia scaturito dalla detta deliberazione (ossia la convenzione conclusa col privato contraente), comportandone la nullità. E' proprio in tali casistiche che il richiamato art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000 prevede che il rapporto obbligatorio intercorra tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura senza la sussistenza dei necessari presupposti previsti per legge (cfr. Cass. 6.2.1999, n. 1045; Cass. 2.9.1996, n. 8025; Cass. 22.11.2000, n. 15096).
Sul punto è stato autorevolmente osservato che “La normativa all'esame ha inciso in maniera significativa sulla disciplina del rapporto tra gli enti locali suindicati e il loro funzionari, nonchè nei rapporti tra questi ultimi e i privati contraenti, delineando un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore
o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, in relazione al quale questa Corte ha profilato (sia pure solo in senso figurato) una sorta di novazione soggettiva di fonte normativa;
e ciò per la considerazione che le obbligazioni sorgono a carico non già dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali rispondono con il proprio patrimonio, senza che sia esperibile l'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., atteso che difetta il requisito della sussidiarietà (art. 2042 cod. civ.), che va escluso quando esista altra azione esperibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di persona diverso da esso (Cass. 22 maggio 2007, n. 11854; conformi: Cass. 30 ottobre 2013, n. 24478;
Cass. 14 ottobre 2010, n. 21242; Cass. 26 maggio 2010, n. 12880 (rv. 613213). Mentre la
Corte Costituzionale ha avvertito la necessità di sottolineare l'improprietà del riferimento alla categoria della novazione soggettiva nella titolarità del rapporto obbligatorio ed ha, altresì, escluso che la disposizione costituisca una sanzione a carico dell'amministratore o del funzionano che abbia consentito la fornitura (cfr. ordinanza n. 26 del 2001 sopra cit.), giacchè la norma si limita a stabilire le condizioni formali (registrazione dell'impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria, o, nel caso di lavori di somma urgenza, regolarizzazione contabile nel termine di trenta giorni) alle quali è subordinata l'efficacia del contratto nei confronti della P.A., in coerenza con il principio tradizionale secondo cui il contratto stipulato diviene obbligatorio nei confronti della P.A. contraente solo a seguito della prescritta approvazione (R.D. n. 2440 del 1923, art. 19), prevedendo che, in mancanza, e per la parte di debito non riconoscibile a posteriori, esso produca effetti obbligatori a carico della persona fisica che ha consentito la fornitura. Invero il tratto saliente della disciplina va individuato nell'avere operato una sorta di frattura (o scissione) ope legis nel rapporto organico tra i funzionari o l'amministratore che consentirono la spesa e l'Amministrazione -
e, quindi, escludendo la riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto - allo scopo di garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione, di assicurare che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, e, al tempo stesso, di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti, mediante la previsione che ad ogni obbligazione assunta faccia riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
bilancio.”, cosicché, “[…] il peculiare sistema di imputazione giuridica dell'atto previsto dall'art. 23 ha costituito la risposta legislativa a siffatte problematiche, giacchè - ponendo ex lege l'obbligazione di pagamento esclusivamente a carico dell'amministratore o del funzionario che abbia consentito la fornitura senza la preventiva registrazione dell'impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria - realizza una frattura del nesso di immedesimazione organica, impedendo di configurare una corresponsabilità dell'amministrazione secondo il parametro costituzionale dell'art. 28 Cost. che, nel contemplare la responsabilità dell'amministrazione accanto a quella degli agenti pubblici, necessariamente postula che l'attività sia riferibile all'ente.”; in definitiva, “[…] la norma di cui al D.L. n. 66 del 1989, art. 23 nel dare applicazione al disposto dell'art. 97 Cost., ha dettato, al comma 4, una disciplina che, rendendo estraneo l'ente pubblico all'attività posta in essere dal suo funzionario o amministratore senza le modalità procedimentali previste dal comma 3, viene ad incidere sull'efficacia del contratto (art. 1372 cod. civ.), facendo intercorrere il rapporto obbligatorio "ai Fini della controprestazione e a ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura”.” (cfr. in tal senso Cass., SS.UU., 26657/2014).
Per quanto, poi, ulteriormente attiene alla condotta atta a far scattare la responsabilità personale del funzionario o dell'amministratore pubblico nelle casistiche de qua, è stato osservato che “In tema di spese fuori bilancio dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali), ai fini dell'interpretazione del disposto dall'art. 23, quarto comma, del d.l 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n.
144), che stabilisce 1'insorgenza del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, va escluso che l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale.” (cfr. Cass. 21340/2014).
In particolare, è stato chiarito che “[…] L'uso del verbo "consentire" descrive infatti il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell'incarico o
l'acquisizione del bene, nell'esercizio delle sue funzioni permetta che avvenga l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni. Il disposto normativo è volto a far sì che un contratto non perfezionatosi secondo legge non pervenga alla fase esecutiva. A questo fine viene responsabilizzato l'amministratore
o il funzionario che, chiamato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e
l'attuazione del contratto, cooperi, lasci che la prestazione venga eseguita. Il legislatore vuole invece, lo si desume dalla scelta dell'espressione verbale, che il funzionario neghi il suo consenso e comunque non presti, per quanto possibile, l'opera che sarebbe suo dovere compiere se il contratto fosse stato formato a norma di legge. Lasciar fare in luogo di ostacolare;
assecondare; cooperare: sono manifestazioni di quel comportamento consenziente che il legislatore ha voluto vietare e dal quale fa scaturire conseguenze a carico del funzionario o dell'amministratore. 3.2) Ha dunque errato la Corte di appello nel descrivere il
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 9 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
comportamento configurato dal legislatore, cioè il "consentire", alla stregua di un ruolo di
"iniziativa o determinante intervento” (cfr. Cass. 21340/2014 cit., in motivazione).
Ciò chiarito in diritto, nel caso di specie è risultato assolutamente pacifico (come, peraltro, già accertato nel su richiamato precedente giudiziale reso dal Tribunale di
Napoli con riguardo alla medesima prestazione anche qui dedotta in lite), che, quantomeno per gli anni 2010, 2011, 2012, 2014 e 2015, l'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad opera della attrice in favore del convenuto sia avvenuto in totale assenza di contratto (per le prestazioni Controparte_1 rese negli anni dal 2010 al 2012) e anche di impegno di spesa (per gli anni 2014 e
2015).
E' altresì documentalmente emerso in atti (cfr. contratto stipulato per il solo anno
2013 e allegato al n. 04 della produzione telematica di parte attrice) che per tale periodo il Responsabile dell'Area LL.PP.-Ambiente del Comune di sia CP_1 stato proprio il geometra (odierno convenuto contumace). CP_2
Ebbene, per effetto di tutto quanto innanzi osservato, deve ritenersi definitivamente acquisito alla verità processuale che il menzionato pubblico funzionario abbia
“consentito” (ovvero — nell'ampia accezione fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte innanzi citata — non abbia fatto quanto in suo potere per opporsi all'acquisizione del servizio in discorso in spregio alle norme sancite in materia di assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese da parte dell
[...]
, per il settore di propria competenza); tanto basta per affermare Parte_4 la responsabilità ex art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000 del menzionato convenuto.
Per quanto riguarda, invece, il quantum, della prestazione cui il predetto convenuto va condannato nei confronti dell'attrice, occorre far riferimento alla Consulenza
Tecnica d'Ufficio contabile espletata nel corso del processo, con la quale si è demandato al nominato Ausiliario, sulla scorta delle fatture e dei FFIIR prodotti in atti dall'attrice, il compito di determinare il compenso da quest'ultima maturato in esecuzione del prestato servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per le annualità che non risultano coperte dalla stipula di un valido contratto e/o di impegni di spesa, ovvero per il periodo dal 2010 al 2015, con la sola esclusione della annualità 2013 (per le ragioni già in precedenza illustrato sul punto).
Va subito chiarito in merito che le conclusioni cui è giunto il nominato CTU risultano essere state tutte adeguatamente e congruamente motivate, sia dal punto di vista strettamente logico, che da quello tecnico-scientifico (con la chiara esplicitazione della metodologia contabile utilizzata, che si è strettamente attenuta alla documentazione prodotta in atti dalle parti) e meritano, pertanto, integrale adesione da parte del giudicante, anche sulla scorta del principio di diritto secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della
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motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del
02/02/2015).
Del resto, in merito parte attrice risulta aver sollevato solo un duplice ordine di doglianze, relative, in primo luogo, alla lamentata esclusione dell'anno 2013 dal calcolo dei corrispettivi maturati e, in secondo luogo, alla lamentata esclusione, da parte del Consulente, dal computo elaborato dei corrispettivi documentati in atti solo tramite fatture e non anche con i rispettivi FFIIR.
Entrambe le contestazioni non meritano adesione.
Già si è detto con riguardo alla esclusione dall'oggetto della domanda attorea ex art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000 dei corrispettivi relativi all'annualità 2013, ovvero all'unica annualità assistita da valido contratto e da valido impegno di spesa (al qual precedente punto di motivazione si rimanda).
Quanto, invece, alla esclusione dal computo demandato al CTU dei corrispettivi risultanti solo nelle prodotte fatture e che non hanno trovato, invece, puntuale corrispondenza anche nei relativi FFIIR in atti (così come, del resto, espressamente richiesto al nominato Consulente d'Ufficio nei quesiti a lui devoluti), non può che predicarsene la sostanziale correttezza.
Ed invero — peraltro utilizzando argomentazioni sostenute dalla stessa parte attrice
— si deve osservare che, ai sensi dell'art. 193, comma 1, D.Lgs. 152/2006, il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.
Appare evidente, pertanto, che non può esservi regolare e lecita raccolta e trasporto di rifiuti in assenza di tale fondamentale documento, il quale, dunque, attesta, allo stesso tempo, sia il tracciamento del rifiuto raccolto (di centrale importanza per il sistema di tracciabilità delineato dal c.d. Codice dell'Ambiente — D.Lgs. 152/2006 — agli artt. 188-bis e ss.), che l'effettivo espletamento del corrispondente servizio di trasporto da parte dell'impresa a ciò deputata.
Non merita adesione, pertanto, la pretesa della istante che vorrebbe computato nel calcolo demandato al CTU anche il corrispettivo per la raccolta e il trasporto di rifiuti n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 11 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
che, ancorché unilateralmente fatturati, non hanno trovato puntuale corrispondenza nei c.d. FFIIR prodotti in atti.
La peculiarità del servizio svolto, infatti, non consente di considerare regolarmente espletata e adempiuta la prestazione di raccolta e trasporto riguardante rifiuti non univocamente identificati e tracciati tramite l'apposito formulario di identificazione, dato che — per ipotesi — pure qualora la detta attività volesse considerarsi effettivamente svolta, ma in assenza dei necessari formulari di tracciamento del rifiuto raccolto e trasportato, essa, lungi dal costituire regolare adempimento della relativa prestazione contrattuale, integrerebbe, di contro, una vera e propria attività illecita, soggetta a sanzione amministrativa, salvo il fatto costituisca più grave reato
(giusto il disposto di cui all'art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006 — c.d. Codice dell'Ambiente — ).
Contrariamente a quanto dedotto dalla attrice, poi, non le gioverebbe, ai fini qui in esame, neppure invocare l'applicazione del c.d. principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..
Come, infatti, osservato dalla dottrina e dalla giurisprudenza più attente sul punto, infatti, il predetto principio va valutato sia in un'ottica di proporzionalità (nel senso che esso trova il suo limite nel corrispondente grado di specificità che assume il fatto oggetto di contestazione), sia in ragione della diversa relazione che sussiste tra il fatto da provare e la parte nei confronti della quale l'allegazione è diretta (c.d. principio di vicinanza della prova). Ne consegue che, in presenza di fatti del tutto estranei alla sfera di conoscenza o astratta conoscibilità della parte avversa, anche la semplice dichiarazione di non esserne a conoscenza o una contestazione del tutto generica potrebbero essere considerate bastevoli al fine di far ritenere non automaticamente dimostrato il fatto;
di contro, di fronte a fatti specificamente dedotti dall'attore e nella piena sfera di conoscenza o conoscibilità del convenuto, questi risulta onerato di un penetrante onere di contestazione, non assolvendo il quale porterà il medesimo a subire l'applicazione della regola di cui al richiamato art. 115, comma 1, c.p.c..
Ora, nel caso di specie, non vi sono dubbi che, proprio in virtù del richiamato principio di vicinanza della prova, il regolare espletamento, da parte dell'attrice, del particolare servizio in oggetto, vieppiù connotato dalla necessaria sussistenza (per legge) di pregnanti documenti di tracciabilità, avrebbe dovuto essere dimostrata da quest'ultima proprio tramite la compiuta prova documentale della quantità e qualità dei rifiuti effettivamente trattati (raccolti, trasportati e portati a smaltimento); tali dati potevano (e dovevano) essere, evidentemente, in possesso della sola stessa attrice, obbligata per legge alla tenuta e all'aggiornamento dei registri normativamente previsti (cfr. le più volte richiamate disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006), da operarsi sulla scorta dei medesimi formulari in discussione, onde non potrebbe quest'ultima liberarsi dal relativo onere probatorio semplicemente invocando il c.d. principio di non contestazione, rispetto ad un dato che, da un lato, doveva n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 12 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
necessariamente emergere documentalmente (tramite i più volte richiamati FFIIR) e, dall'altro lato, non poteva essere a priori conosciuto dallo stesso convenuto.
Deve, dunque, ritenersi certamente condivisibile la metodologia di calcolo utilizzata dal Consulente d'Ufficio nominato, il quale — peraltro in ossequio alle specifiche indicazioni contenute nel mandato a lui conferito — ha rappresentato di non aver considerato “[…] i trasporti indicati in fattura sprovvisti del formulario identificativo del rifiuto” (cfr. pag. 3 della relazione tecnica d'ufficio depositata in atti dal menzionato
Consulente).
All'esito, dunque, dei conteggi operati dal CTU sulla scorta della documentazione in atti — correttamente valutata con la specificazione che precede — è emerso che per gli anni in esame parte attrice ha dimostrato di aver maturato i seguenti corrispettivi:
cfr. Tabella A allegata alla relazione tecnica d'ufficio (pag. 6)
Anno Importi IVA Totale
2011 € 4.054,40 € 405,44 € 4.459,84
2012 € 2.553,60 € 255,36 € 2.808,96
2014 € 23.768,00 € 2.376,80 € 26.144,80
TOTALE € 30.376,00 € 3.037,60 € 33.413,60
Per effetto di tutto quanto precede, pertanto, va accertato che il convenuto CP_2
è tenuto alla corresponsione, in favore della attrice, per le
[...] Parte_1 casuali innanzi indicate ed ex art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000, della somma complessiva di euro 33.413,60 (trentatremilaquattrocentotredici/60), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Occorre a questo punto esaminare l'ulteriore domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'ulteriore convenuto in surrogazione, ex art. Controparte_1
2900 c.c., rispetto all'azione ex art. 2041 c.c. che competerebbe allo stesso CP_2 nei confronti del predetto Ente Locale.
Anche tale domanda merita accoglimento, seppure (e necessariamente) negli stessi limiti entro cui ha trovato accoglimento la domanda proposta dall'istante nei confronti del CP_2
Ed invero, risulta oramai acquisito nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, mentre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'amministrazione locale è preclusa al fornitore, il quale può proporre in via principale l'azione contrattuale nei confronti dell'amministratore, in ragione della costituzione ope legis del rapporto obbligatorio tra il primo (fornitore) e il secondo n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 13 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
(amministratore), secondo il meccanismo previsto dall'art. 191, comma 4, D.Lgs.
267/2000 (che priverebbe, dunque, di sussidiarietà l'azione ex art. 2041 c.c.), cionondimeno il fornitore ha il potere di agire verso l'ente pubblico utendo iuribus debitoris nella eventualità che il patrimonio del debitore (amministratore o funzionario) non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento del credito, al fine di evitare gli effetti negativi che possano derivare alle proprie ragioni dall'inerzia del debitore.
E' stato, infatti, affermato che “In tema di forniture e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla legge n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995, poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997, e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà (stante la proponibilità dell'azione contrattuale verso l'amministratore), ma è legittimato ad esercitare
l'azione ex art. 2041 c.c. contro l'ente pubblico utendo iuribus dell'amministratore suo debitore, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., contestualmente alla (e indipendentemente dalla) proposizione della domanda di pagamento del prezzo nei confronti dell'amministratore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie;
in tal caso, il contraente privato ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, in correlazione al depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento dell'utilitas, salva la possibilità per l'ente stesso di dimostrare che
l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto.” (cfr. Cass.
5665/2021).
Ora, nella specie, per tutto quanto innanzi già osservato, risulta pressoché pacifico tra le parti che l'attrice abbia reso in favore dell'Amministrazione convenuta in surrogatoria le prestazioni per l'espletamento del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti, per l'ammontare innanzi indicato (peraltro non fatto oggetto di contestazione alcuna da parte dello stesso convenuto). CP_1
Per tale ammontare, dunque, non vi sono dubbi che sia configurabile un depauperamento in capo all'amministratore convenuto ex art. 191, comma 4, D.Lgs.
267/2000, cui corrisponde un esattamente identico arricchimento dell'Amministrazione parimenti qui convenuta, per l'incameramento di tali prestazioni irregolarmente acquisite (non avendo, peraltro, quest'ultima mai eccepito né dimostrato il contrario, oppure che si sia trattato di arricchimento non voluto, non consapevole o imposto, quantomeno per le prestazioni innanzi prese in considerazione).
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 14 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
In tale ottica si sono rilevate infondate tanto l'eccezione di giudicato, quanto quelle di prescrizione e di inammissibilità dell'azione per il dichiarato dissesto finanziario dell'Ente, sollevate dal convenuto . Controparte_1
Ed invero:
– (a) il precedente giudicato prodottosi tra le parti (ed innanzi già richiamato) ineriva l'azione contrattuale espressamente proposta dalla odierna attrice, in via diretta e immediata, nei confronti del convenuto , Controparte_1 avendo, di contro, l'attrice proposto nei confronti del menzionato Ente
Comunale, nel presente giudizio, un'azione — peraltro in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. — completamente diversa (per elementi costitutivi e presupposti applicativi) rispetto a quella già coperta di giudicato;
– (b) alcuna prescrizione risulta essere maturata, poiché quivi non è venuta in discussione un'azione diretta ex art. 2041 c.c. esercitata dalla attrice, in proprio, nei confronti della convenuta Amministrazione, quanto, piuttosto, un'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. rispetto all'azione ex art. 2041 c.c. che competerebbe al funzionario pubblico (e non alla odierna attrice) nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza;
la prescrizione di tale ultima azione è decennale e decorre dal giorno dal quale può essere fatto valere il diritto all'indennizzo e cioè dal momento in cui detto diritto si matura, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte (cfr. Cass. 11439/1993); nella specie, non vi sono dubbi che la decorrenza della prescrizione del diritto ex art. 2041 c.c. esercitabile dal funzionario pubblico nei confronti dell'Amministrazione convenuta (diritto qui azionato in surrogatoria dall'attrice) non può coincidere con il momento in cui la prestazione malamente acquisita è stata resa da parte del terzo privato contraente in favore della P.A. (come dedotto genericamente dalla convenuta), quanto, piuttosto, dal momento in cui si è realizzato — non solo l'arricchimento, bensì anche e soprattutto — la diminuzione patrimoniale dell'impoverito: impoverito che, nella specie, non è l'odierna attrice, bensì lo stesso funzionario pubblico, il che porta a far coincidere l'exordium praescriptionis con l'esercizio nei confronti del funzionario pubblico, da parte della attrice, dell'azione ex art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000 oggetto del presente giudizio, solo all'esito della quale si è realizzato l'impoverimento bisognoso di ristoro ex art. 2041 c.c.;
– (c) l'attivazione di un organo straordinario di liquidazione non comporta la perdita di capacità di stare in giudizio del dissestato, che continua ad essere l'ente debitore in quanto espressione istituzionalizzata dell'autonomia locale, e nei cui confronti non sono interrotti i procedimenti cognitivi, ma solo le azioni di esecuzione, per cui lo stato di dissesto preclude nei confronti dell'ente le sole azioni esecutive per i debiti che rientrano nelle competenze dell'organo n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 15 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
straordinario ma non impedisce il decorso del termine di prescrizione dei diritti vantati nei confronti dell'ente, né l'instaurazione di azioni di accertamento dei crediti (cfr. Corte cost., 16 giugno 1994 n. 242, Cass., Sez. I, 27 gennaio 2001 n.
1191); tale principio di diritto è stato di recente riaffermato dalla Corte di
Cassazione, la quale, con sentenza n. 6692 del 10/03/2020, ha stabilito che “In caso di dichiarazione di dissesto del non si verifica alcuna perdita della sua capacità CP_1 processuale, né alcuna sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'organo straordinario di liquidazione, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, intraprendere o proseguire le azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura.”; la dichiarazione dello stato di dissesto, pertanto, alcuna conseguenza comporta per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale né alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente; va, inoltre, rilevato che alla luce delle sentenze della Corte cost. nn. 149, 155 e 242 del 1994, l'art. 21, comma 3, D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito dalla L. 19 marzo 1993 n. 68, nella parte in cui prevede che, in deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto dell'ente locale i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazione o altro, deve essere interpretato nel senso che esso non impedisce il maturare della rivalutazione, né degli interessi, né l'accertamento e la liquidazione dei relativi diritti, i quali potranno essere fatti valere esecutivamente dal creditore nei confronti dell'ente pubblico, una volta che quest'ultimo sia tornato in bonis, tenuto conto che l'ente dissestato non perde la sua capacità processuale, né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (in tal senso, da ultimo, Cassazione civile, Sez. I, 22/01/2010, n.1097). Dunque, l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (cfr. Cass. n.
1097/2010), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (cfr. Cass., SS.UU., 16059/2001; Cass. 16959/2016); in particolare, le Sezioni Unite (sent. n. 16059 del 2001 cit.) hanno da tempo chiarito che il creditore può sempre rinunziare all'inserimento del suo credito nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell'organo straordinario di liquidazione e proporre dinanzi al giudice ordinario una domanda di accertamento e liquidazione dei crediti vantati verso il comune, da far valere in via esecutiva nei confronti dell'ente pubblico tornato in bonis, restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatisi successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto (cfr. Cass. 26 novembre
1999, n. 13234).
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 16 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
Non vi sono dubbi, inoltre, che sussiste la legittimazione straordinaria, ex art. 2900
c.c., dell'odierna attrice a far valere tale azione di indebito arricchimento che competerebbe al proprio debitore (il nei confronti dell'Amministrazione CP_2 beneficiaria della prestazione (il ), dato che sono dimostrati Controparte_1 sia l'inerzia del menzionato debitore, che il verosimile pregiudizio scaturente per l'odierna attrice per la potenziale insolvenza del primo.
Ed invero, quanto al primo profilo, l'inerzia del menzionato debitore ben può essere desunta anche dalla condotta passiva dallo stesso assunta nell'ambito del presente giudizio, non essendosi egli quivi costituito (e non avendo, dunque, egli proposto alcuna azione, in via riconvenzionale trasversale, nei confronti della propria amministrazione di appartenenza), né risultando che il medesimo soggetto abbia mai neppure soltanto manifestato l'intenzione di voler agire ex art. 2041 c.c. nei confronti del convenuto. CP_1
In giurisprudenza, peraltro, si è osservato in merito che l'inerzia che giustifica l'esperimento dell'azione ex art. 2900 c.c. da parte del creditore è indifferente che sia imputabile o meno al debitore (cfr. Cass. 7145/1995), né tantomeno che essa sia volontaria o meno, essendo bastevole al riguardo un mero comportamento del tutto inerte e totalmente disinteressato nella gestione del rapporto (come appunto è avvenuto nel caso di specie).
Quanto, invece, al pregiudizio che può fondare l'interesse del creditore che agisce in surrogatoria, è stato osservato che esso sussiste ogni qual volta si delinei anche la mera eventualità che il patrimonio del debitore, in conseguenza del suo comportamento inerte e negligente, non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento del credito, non occorrendo, dunque, al fine del riconoscimento di detto interesse, l'accertamento dell'effettivo stato di insolvenza del debitore, e cioè di un pregiudizio attuale e certo per il creditore, essendo sufficiente un pericolo di insolvenza, un nocumento eventuale e possibile (cfr., in tal senso, Cass. 2761/1977;
Cass. 3448/1975; Cass. 2017/1971; Cass. 2493/1970).
Nella specie, oltre che a non essere positivamente emerso in atti che il CP_2 possa offrire adeguate garanzie patrimoniali rispetto al credito azionato nei suoi confronti dalla attrice (sia dal punto di vista quantitativo, che da quello qualitativo, anche in ragione dell'entità del credito qui accertato), l'attrice ha prodotto in atti (in allegato alla sua memoria ex art. 171-ter, n. 1), c.p.c.) report catastale attestante la totale assenza di proprietà immobiliari in capo al convenuto CP_2 risultanze che non sono state né contestate dal convenuto costituito, né sono CP_1 state fatte oggetto di prova documentale contraria da alcuna delle parti in causa.
Per tutto quanto innanzi osservato, dunque, il contemporaneo accoglimento tanto dell'azione contrattuale ex art. 192, comma 4, D.Lgs. 267/2000 proposta dall'attrice nei confronti del convenuto , quanto dell'azione ex art. 2041 dalla prima CP_2
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 17 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
proposta nei confronti dell'ulteriore convenuto , utendo Controparte_1 iuribus debitoris, ovvero in surrogazione, ex art. 2900 c.c., rispetto al debitore inerte
(ovvero lo stesso , conducono ad emettere statuizione di condanna CP_2 direttamente a carico del predetto Ente Comunale, in favore della attrice, Parte_1
per le casuali innanzi indicate, per la su indicata somma complessiva di euro
[...]
33.413,60 (trentatremilaquattrocentotredici/60), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Come chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità innanzi già richiamata, infatti,
“L'esito di tale giudizio, in caso di accoglimento della domanda, potrà essere anche di condanna diretta dell'amministrazione pubblica a favore del creditore agente in surrogazione, potendo l'azione proposta svolgere anche una funzione esecutiva (o «satisfattiva») qualora tenda al soddisfacimento di un credito in denaro che, se dal terzo (ente pubblico) fosse pagato al debitore, sarebbe da questi agevolmente sottratto all'esecuzione, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, con la conseguenza che la finalità conservativa dell'azione risulterebbe del tutto frustrata (cfr., in tema di surrogatoria «satisfattiva», Cass. n. 723 del
1995, n. 1435 del 1978, n. 72 del 1972, n. 188 del 1966).” (cfr. Cass. 5665/2021 cit.).
Orbene, nella specie, essendosi al cospetto di una condanna avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, facilmente occultabile o disperdibile da parte del debitore (peraltro privo di patrimonio immobiliare aggredibile, come innanzi già evidenziato) la finalità conservativa dell'azione ex art. 2900 c.c. esercitata dall'attrice sarebbe frustrata nel caso di emissione di statuizione di condanna del convenuto direttamente nei confronti del . CP_1 CP_2
Per tutte le ragioni che precedono, dunque, in accoglimento di entrambe le domande attoree, il convenuto va condannato al pagamento, Controparte_1 direttamente in favore dell'odierna attrice, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t.., della somma complessiva di euro 33.413,60
(trentatremilaquattrocentotredici/60), per le causali innanzi indicate, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Quanto al riparto delle spese di lite tra le parti, relative al presente giudizio, va osservato quanto segue.
Stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea (in misura quantitativamente notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto), e stante, dunque, il prodursi, in parte qua, di una soccombenza reciproca parziale tra le parti, sussistono i presupposti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., per pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra loro nella misura che il Tribunale ritiene congrua della metà, dovendosi porre la quota della residua metà ad esclusivo carico dei convenuti.
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 18 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014
(così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal
23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass.
SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dai difensori delle parti costituite (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), per la quota della metà a carico di parte attrice e per la quota della residua metà a carico dei convenuti e (in parti uguali tra CP_2 Controparte_1 loro).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6856/2023
R.G.A.C., pendente tra – attrice – e e Parte_1 CP_2
– convenuti – , ogni contraria istanza disattesa e Controparte_1 domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento tanto della domanda diretta spiegata dall'attrice nei confronti del convenuto quanto di quella ex art. 2900 c.c. CP_2 proposta dalla prima nei confronti dell'ulteriore convenuto
[...]
, per le ragioni di cui in motivazione, condanna il CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, CP_1 direttamente in favore dell'odierna attrice, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t.., della somma complessiva di euro 33.413,60
(trentatremilaquattrocentotredici/60), per le causali indicate in motivazione, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
2. compensa tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite relative al presente giudizio, contestualmente condannando i convenuti, e CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_1 di parte attrice, in persona del legale rappresentante p.t., della Parte_1 residua metà delle dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 2.900,00 (duemilanovecento/00), di cui euro n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 19 di 20 N. 6856/2023 R.G.A.C.
400,00 (quattrocento/00) per spese, ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte attrice, Avv. D'Avino Pierluigi, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in base al decreto di liquidazione emesso in data 11 novembre 2024, pone definitivamente le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, per la quota della metà a carico dell'attrice e per la quota della residua Parte_1 metà a carico dei convenuti e (in pari CP_2 Controparte_1 uguali tra loro), con il conseguente reciproco diritto delle dette parti di ripetere dall'altra quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione, in eccedenza rispetto alle quote di riparto interno quivi sancite.
Così deciso in Aversa, 11/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 6856/2023 r.g.a.c. Pag. 20 di 20