Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
nella persona del dott. Francesco Notaro, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale n. 1045/2025 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, promossi da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/3/1962, res.te in Torre del Greco alla via Purgatorio, n. 17 nonché da
[...]
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
res.te in Torre del Greco alla via Cefalonia, n. 12, C.F. Parte_3
nato a [...] il [...], e res.te in Torre del C.F._3
Greco alla via Cefalonia, n. 25, C.F. Parte_4
, nata a [...] il [...], res.te in Via Magna C.F._4
Grecia, 81 Z/2 - BARI (BA) 70126 questi ultimi in proprio e quali eredi del sig.
, C.F. , nato a [...] il [...] e Persona_1 C.F._5
deceduto in Napoli il 13/04/2019, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio Sanguigno (CF:
, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito CodiceFiscale_6
in Torre del Greco (NA) al Corso Vittorio Emanuele 146,in virtù delle procure in calce su foglio separato allegato al ricorso
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, c.f.: Controparte_1
, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e P.IVA_1
con essa domiciliato in Napoli alla via Diaz n. 11
RESISTENTE
***
La Corte, visti i ricorsi presentati dai ricorrenti indicati in epigrafe, con il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare (avente ad oggetto il fallimento della Deiulemar Compagnia di
Navigazione S.p.A.) innanzi al tribunale di Torre Annunziata, iniziata con istanze di ammissione al passivo depositate, rispettivamente, dal sig. Pt_1
in data 19.09.2012 e dal sig. in data 20.9.12 (poi
[...] Persona_1
19/10/2019 di , e approvato Parte_2 Parte_3 Parte_4
dalla curatela in data 10/12/2019) ed ammesse in data 30.10.2013, definita in data 14.07.2024 presso il tribunale di Torre Annunziata;
- vista la documentazione allegata;
- ritenuto che, in ragione dell'assoluta complessità del procedimento e dell'elevato numero dei creditori, il termine ragionevole di durata del processo può essere determinato in anni 7 (cfr. Cass. Civ. n. 1286/2024 del 12.01.2024,
Cass. Civ. Sez. II n. 22340/2024 del 25.07.2023);
- rilevato che il giudizio per il ricorrente , ha avuto una durata di Parte_1
11 anni, 9 mesi e 24 giorni, di cui, pertanto, 4 più frazione superiore a sei mesi indennizzabili;
- considerata la complessità del caso, l'oggetto della causa, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione, dati tutti che inducono a ritenere meritevole di accoglimento la richiesta;
- ritenuto che, in assenza di più compiute allegazioni, se non attraverso formule stereotipate, che posso portare ad una personalizzazione dell'indennizzo, avuto riguardo all'oggetto del processo e agli interessi coinvolti con particolare riferimento alla somma oggetto del credito ammesso al passivo (se superiore ad euro 100.000,00 o ad euro 30.000,00), possono essere riconosciuti in favore di euro 400,00, per ogni anno di irragionevole durata processuale;
Parte_1
- considerato che le spese, in analogia con i procedimenti a contraddittorio eventuale, non trovandoci nella fase di opposizione, vanno liquidate ex d.m. n.
55/2014 nei parametri aggiornati ex d.m. n. 147/2022 (senza maggiorazione per la difesa di più parti, in considerazione di quanto si sta per esporre);
- per quanto concerne, invece, i ricorrenti , e Parte_2 Parte_3
, ritenuto, altresì, che gli eredi di una parte deceduta hanno il Parte_4
diritto di conseguire iure successionis l'indennizzo maturato dal de cuius per l'irragionevole durata del processo in relazione al periodo in cui questi è stato parte e cioè sino alla data del suo decesso (cfr. Cass. n. 20155/11, n. 1360/11 e n. 2752/10) e iure proprio l'indennizzo dal momento della loro costituzione nel giudizio presupposto (cfr. Cass. n. 4003/14 che richiama la pronuncia Cedu del
18 giugno 2013 “ ”); Parte_5
- ritenuto in particolare che, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo, l'erede ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo, iure proprio, soltanto per il superamento della predetta durata verificatasi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall'art. 110 c.p.c., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla l. n. 89
del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello
Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conclusione
(Corte di cassazione, Sez. VI civile, Sentenza 14.09.2016 n. 17991, v. anche
Cass. n. 23416 del 2009; Cass. n. 2983 del 2008);
- rilevato la procedura fallimentare de qua, dalla data di deposito da parte di della istanza di ammissione al passivo alla data del suo Persona_1
decesso ha avuto una durata di 6 anni, 6 mesi e 23 giorni e, quindi, non superiore a quella ritenuta ragionevole;
- rilevato anche che dalla data del deposito della istanza di subentro di Parte_2
e quali eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
nella procedura fallimentare fino alla data della sua definizione sono decorsi 4
anni, 8 mesi e 25 giorni e, quindi, un termine non superiore alla durata ritenuta ragionevole;
- rilevato, quindi, che la domanda proposta iure proprio e iure successionis da
, e , non è fondata in quanto Parte_2 Parte_3 Parte_4
non è stato superato il termine ragionevole di durata della procedura fallimentare;
P.Q.M.
La corte d'appello di Napoli, VI sezione civile, così provvede: a) accoglie parzialmente il ricorso ovvero solo in ordine alla domanda indennitaria formulata da , per quanto di ragione e nei sensi di Parte_1 cui in motivazione, e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1
persona del pro-tempore, al pagamento, senza dilazione, in favore di CP_2
la somma di euro 2.000,00, oltre interessi legali ex art. Parte_1
1284 comma 1 c.c. dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
b) condanna, altresì, il suddetto al pagamento delle spese processuali, CP_1
con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente, che liquida in euro 27,00 per spese, ed euro 473,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
c) rigetta il ricorso proposto da , e Parte_2 Parte_3 [...]
in proprio e nella qualità di eredi di;
Parte_4 Persona_1
Così deciso in Napoli il 10 marzo 2025.
Il giudice designato
Dott. Francesco Notaro