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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/10/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 74/25 n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO Presidente dott. Valeria ALBINO Consigliere dott. Lorenzo FABRIS Consigliere rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 3298, pronunciata il 16.12.2024 dal
Tribunale di Genova, nella causa RG 7677/22, promossa da:
in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Danilo Noli e Francesco del Foro di
Genova, con domicilio eletto come in atti
-APPELLANTE PRINCIPALE-
c o n t r o
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Controparte_1
Diotti del Foro di Savona, con domicilio eletto come in atti
-APPELLATO, APPELLANTE INCIDENTALE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con citazione 20.1.25 è stato proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe;
Rilevato che Parte appellata si è costituita con comparsa 29.5.25, proponendo appello incidentale;
Rilevato che, formulata dal C.I. proposta ex art.185bis c.p.c., in esito all'udienza cartolare del 30.9.25, le Parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione
1 conciliativa della lite, chiedendo concordemente pronuncia di estinzione del giudizio ex art.306 c.p.c., a spese compensate, previa rinuncia all'appello principale ed incidentale;
Rilevato che detto articolo di legge trova sicura applicazione nel giudizio di appello, tenuto conto della norma di chiusura di cui all'art.359 c.p.c.;
Rilevato che, preso atto di quanto chiesto dalle Parti, va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., con esclusione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002, atteso che le impugnazioni non sono state respinte integralmente, né dichiarate inammissibili o improcedibili.
P. Q. M.
visti gli artt. 306 c.p.c. e 359 c.p.c., definitivamente pronunciando,
DICHIARA ESTINTO il giudizio, per rinuncia all'appello principale e incidentale, a spese integralmente compensate fra le Parti.
Genova, lì 7.10.2025
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO Presidente dott. Valeria ALBINO Consigliere dott. Lorenzo FABRIS Consigliere rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 3298, pronunciata il 16.12.2024 dal
Tribunale di Genova, nella causa RG 7677/22, promossa da:
in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Danilo Noli e Francesco del Foro di
Genova, con domicilio eletto come in atti
-APPELLANTE PRINCIPALE-
c o n t r o
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Controparte_1
Diotti del Foro di Savona, con domicilio eletto come in atti
-APPELLATO, APPELLANTE INCIDENTALE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con citazione 20.1.25 è stato proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe;
Rilevato che Parte appellata si è costituita con comparsa 29.5.25, proponendo appello incidentale;
Rilevato che, formulata dal C.I. proposta ex art.185bis c.p.c., in esito all'udienza cartolare del 30.9.25, le Parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione
1 conciliativa della lite, chiedendo concordemente pronuncia di estinzione del giudizio ex art.306 c.p.c., a spese compensate, previa rinuncia all'appello principale ed incidentale;
Rilevato che detto articolo di legge trova sicura applicazione nel giudizio di appello, tenuto conto della norma di chiusura di cui all'art.359 c.p.c.;
Rilevato che, preso atto di quanto chiesto dalle Parti, va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., con esclusione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002, atteso che le impugnazioni non sono state respinte integralmente, né dichiarate inammissibili o improcedibili.
P. Q. M.
visti gli artt. 306 c.p.c. e 359 c.p.c., definitivamente pronunciando,
DICHIARA ESTINTO il giudizio, per rinuncia all'appello principale e incidentale, a spese integralmente compensate fra le Parti.
Genova, lì 7.10.2025
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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