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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/10/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 894/2018
C O R T E D'A P P E L L O
DI EG CA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Bova Rosa Maria consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 894/2018 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra p. iva , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Gioia Tauro, via
Mascagni I trav. n. 18; c.f. ,nato a Parte_1 C.F._1
Cinquefrondi il 21/3/1957 e , c.f. , Parte_1 C.F._2
nata a [...] il [...], il primo in proprio ed entrambi nella qualità di eredi di , c.f. , Parte_1 Parte_2 C.F._3
nata a [...] il [...], p. iva , in Parte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Gioia Tauro, rappresentati e difesi dagli avv.ti Scalfari Domenico e Gagliostro Giuseppa, elettivamente domiciliati in Palmi, via Roma n. 2
nei confronti di
1 Corte d'Appello
c.f. , con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_3
viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Arturi Emilia Francesca, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Panebianco n. 326
p. iva , con sede legale in Brescia, via Corfù Controparte_2 P.IVA_4
102, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di procuratrice speciale di rappresentata e difesa dall'avv. Parte_4
NA DI, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
Email_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
Parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 334/2018, pronunciata dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 10/04/2018, a definizione del proc.
330/2011 R.G., con la quale è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, è stato revocato il decreto opposto n. 21/2011.
Il procedimento trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto Contr dalla per il pagamento delle somme risultanti dallo scoperto di due conti anticipi nn. 280067 e 280149 e dall'inadempimento del contratto di finanziamento del 4 febbraio 2009. In sede di opposizione, in via riconvenzionale, la domanda è stata estesa anche al conto corrente principale
2 Corte d'Appello
n. 43460, al fine di accertare le irregolarità perpetrate dalla nella CP_1
determinazione delle somme richieste.
Con la sentenza appellata è stata parzialmente accolta la domanda in opposizione al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, sono stati rideterminati i saldi dei conti anticipi n. 280067 e 280149 in, rispettivamente, € - 494.663,23 e € -
105.436,80 entrambi a debito per il correntista con condanna degli attori, ognuno nella propria qualità ed entro i limiti delle garanzie prestate, al pagamento di queste somme, nonché di € 349.089,53 relativi al contratto di finanziamento.
È stata, infine, accolta la domanda riconvenzionale, con accertamento di un saldo del rapporto di conto corrente recante il n. 43460 pari a € 201.861,77 in favore del correntista.
- Domanda di parte appellante
Gli appellanti preliminarmente eccepiscono la nullità delle fidejussioni sottoscritte poiché stipulate in conformità allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, dichiarato nullo per violazione dell'art. 2 l. 287/1990.
Con i primi tre motivi d'appello vengono contestate le statuizioni raggiunte sul c/c n. 43460.
Con il primo motivo gli appellanti deducono la nullità della clausola relativa al tasso di interesse perché indeterminato o indeterminabile, chiedendo l'applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c.
Con il secondo motivo gli appellanti contestano la capitalizzazione degli interessi. Deducono, in proposito, che la mancata indicazione della periodicità della capitalizzazione la rende indeterminata e indeterminabile e che, comunque, difetta il requisito della reciprocità tra interessi creditori e debitori.
Con il terzo motivo gli appellanti contestano l'assenza di prove della corretta comunicazione delle variazioni contrattuali relative ai tassi d'interesse.
Il quarto ed il quinto motivo dell'appello principale afferiscono, invece, ai conti anticipi nn. 280067 e 280149.
Con il quarto motivo gli appellanti contestano la dichiarata validità della capitalizzazione degli interessi deducendo il difetto di reciprocità tra interessi passivi ed attivi.
3 Corte d'Appello
Con il quinto motivo gli appellanti contestano l'assenza di prove della corretta comunicazione delle variazioni contrattuali relative ai tassi d'interesse.
Con il sesto motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha statuito la genericità della domanda relativa al contratto di finanziamento, deducendo di aver puntualmente contestato la violazione dell'art. 1283 c.c. in relazione al sistema di ammortamento, il mancato adeguamento del tasso,
l'illegittimità degli interessi corrispettivi e di mora nonché l'anatocismo.
Infine, con il settimo motivo deducono che, l'accoglimento dell'appello, dovrebbe comportare la riforma della sentenza nella parte in cui ha statuito la liceità della segnalazione alla centrale dei rischi.
- Difese della parte appellata
Contr
La chiede il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e propone appello incidentale avverso la parte della sentenza che riconosce l'esistenza di un credito sul c/c n. 43460.
Con il primo motivo deduce l'ammissibilità della domanda riconvenzionale con cui è stato introdotto in giudizio il conto corrente ordinario n. 43460. Osserva in proposito che la dichiarata autonomia tra i conti avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda riconvenzionale afferente ad altro e diverso rapporto che non era stato oggetto di ingiunzione.
Con il secondo motivo la banca critica il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Deduce in proposito che, una volta eccepita la prescrizione, era onere degli attori provare che le rimesse avevano mera natura ripristinatoria.
Contr Con il terzo motivo la critica la dichiarazione della nullità della clausola di
Commissione di , deducendo che l'indicazione “%0,750” Persona_1
quantifica la misura di questa commissione, non potendo riguardare nessuna altra voce gravante sul rapporto.
Con il quarto motivo l'istituto di credito critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato l'usurarietà, deducendo che il CTU lo aveva individuato computando CMS e spese senza specificare se queste ultime fossero collegate all'erogazione del credito. Contr Infine la chiede che, in caso di rigetto dell'appello incidentale, si disponga la compensazione delle somme tra le parti.
4 Corte d'Appello
Nel corso del giudizio è intervenuta la procuratrice della Controparte_2
Contr
, cessionaria del credito della in forza di contratto concluso in Pt_4
data 6/12/2022. Con la sua comparsa, la si riporta agli Controparte_2
Contr atti e alle produzioni documentali già depositati dalla e fa altresì proprie le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze dalla stessa formulate, ivi compreso l'appello incidentale.
Nella comparsa conclusionale del 22 settembre 2025 la fa CP_2 presente di avere rappresentato che, a seguito dell'escussione della garanzia Contr consortile di MCC, la cedente aveva incassato l'importo di € 283.492,04 in data 20 aprile 2012 e che pertanto, alla data di cessione il credito vantato da per la linea di credito del finanziamento ammonta ad € Parte_4
150.459,38, credito – aggiunge la – che andrà a sommarsi al CP_2
saldo positivo delle tre linee (conto corrente e due conti anticipi).
Pertanto chiede la condanna degli appellati al pagamento del complessivo credito risultante dalle reciproche compensazioni, in favore della cessionaria del credito Parte_4
***
1.- Sentenza non definitiva
Con la sentenza non definitiva n. 116/2024 del 22 febbraio 2024, questa Corte ha dichiarato inammissibile il motivo d'appello principale riguardante lo ius variandi siccome dedotto per la prima volta in questo grado di giudizio.
È stata, inoltre, dichiarata l'inammissibilità delle censure relative agli interessi ultra-legali e la capitalizzazione, in ragione della accertata usurarietà dei tassi applicati dalla banca.
Infine, è stato dichiarato inammissibile anche il motivo relativo al contratto di finanziamento perché non conforme ai requisiti dell'articolo 342 c.p.c.
È stato rigettato l'appello incidentale nella parte in cui è stata contestata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale perché il collegamento tra i conti anticipi oggetto di ingiunzione ed il conto corrente ordinario oggetto di riconvenzionale rende opportuno il simultaneus processus.
È stato rigettato il motivo relativo all'usurarietà del tasso d'interesse nel conto ordinario in considerazione delle risultanze della CTU espletata in primo grado.
5 Corte d'Appello
Infine, è stato rigettato per infondatezza il motivo relativo alla commissione di massimo scoperto perché nulla per indeterminatezza.
Rinviando all'esito dell'istruttoria la decisione del motivo d'appello principale relativo alla segnalazione presso la Centrale rischi, è stato disposto un supplemento di ctu, al fine di rideterminare il rapporto tra dare e avere escludendo, per il conto corrente n. 43460, tutte le rimesse solutorie risalenti a oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di interruzione della prescrizione, nonché gli interessi e la commissione di massimo scoperto.
Mentre, in riferimento ai conti anticipi n. 280067 e n. 280149, è stato dato incarico al CTU di escludere gli interessi e la commissione di massimo scoperto.
2.- Rideterminazione del saldo
1. Dalla ctu – le cui risultanze, siccome tratte all'esito di diligente indagine, questo giudice ritiene di far proprie ed alle quali integralmente rinvia – è emerso, una volta accertata l'inesistenza di rimesse solutorie, esclusi interessi passivi e CMS nonché tenendo conto degli interessi attivi ricalcolati sui nuovi saldi, un saldo finale a credito di parte appellante pari ad € 245.837,39, per quanto riguarda il c/c principale n. 43460.
Mentre, per quanto riguarda i conti correnti anticipi nn. 280067 e 280149, una volta esclusi qualsiasi interesse e CMS, sono risultati saldi finali a debito di parte appellante rispettivamente pari ad € - 494.663,23 ed € - 105.436,80.
2. Parte appellante contesta le risultanze della consulenza espletata in secondo grado deducendo che il CTU ha ricalcolato il saldo del c/c n. 43460 escludendo esclusivamente gli interessi e le commissioni di massimo scoperto proventi dai conti anticipi nn. 280067 e 280149, omettendo tuttavia di escludere ulteriori interessi e commissioni girocontati da altri conti anticipi che pure dovevano essere esclusi ai sensi dell'art. 1815 c.c.
2.1. La doglianza è priva di pregio, in considerazione del fatto che l'usurarietà del tasso di interesse è stata dichiarata esclusivamente rispetto al c/c n. 43460
e, pertanto, correttamente il CTU ha escluso i soli interessi del conto stesso.
6 Corte d'Appello
3. Pertanto il ctu ha risposto in modo completo ed esatto ai quesiti indicati nell'ordinanza contestuale alla sentenza non definitiva.
Quindi questa Corte ritiene di far proprie e integralmente rinvia alle risultanze della CTU, siccome tratte all'esito di diligente indagine dalla quale non sono emerse lacune o vizi logici o giuridici.
In particolare, è condivisa l'ipotesi C prevista a pag. 49 dell'elaborato peritale, atteso che l'art. 1815 co. 2 c.c. comporta l'esclusione dei soli interessi passivi e non anche quelli attivi, che, invece, devono essere ricalcolati alla luce dei saldi effettivi, risultanti all'esito dell'esclusione delle somme illegittimamente applicate dalla Banca.
Conseguentemente, in parziale accoglimento dell'appello, va dichiarato che il saldo relativo al c/c n. 43460 è di € 245.837,39 a credito del correntista;
il saldo relativo al conto anticipi n. 280067 è pari ad € - 494.663,23 a debito del correntista;
il saldo relativo al conto anticipi n. 280149 è pari a € - 105.436,80
a debito del correntista.
4. Parte appellante chiede un'integrazione di CTU al fine di verificare l'esatto dare-avere in relazione al contratto di finanziamento e la legittima applicazione degli interessi, in considerazione dell'avvenuta escussione da
Contr parte di della garanzia da Medio Credito Centrale per € 283.492,04; circostanza, questa, che ha ridotto il credito da € 349.089,53 a € 150.459,38.
4.1. L'inammissibilità del motivo d'appello relativo al contratto di finanziamento, dichiarata con la sentenza non definitiva n. 116/2024 di questa
Corte, non consente di assumere ulteriori statuizioni in merito, essendosi esaurito il potere decisionale sul punto.
Tuttavia, occorre considerare che, nella comparsa conclusionale del 22 settembre 2025, la ha fatto presente di avere rappresentato che, CP_2
Contr a seguito dell'escussione della garanzia consortile di MCC, la cedente aveva incassato l'importo di € 283.492,04 in data 20 aprile 2012 e che, pertanto, alla data di cessione il credito vantato da per la linea Parte_4 di credito del finanziamento ammontava ad € 150.459,38. Credito – aggiunge la – che andrà a sommarsi al saldo positivo delle tre linee (conto CP_2
corrente e due conti anticipi).
7 Corte d'Appello
Quindi la ha chiesto la condanna degli appellati al pagamento CP_2
del complessivo credito risultante dalle reciproche compensazioni, in favore della cessionaria del credito Parte_4
Tali conclusioni sono ribadite dalla nella memoria di replica del CP_2
13 ottobre 2025.
Tale richiesta configura una rinuncia implicita parziale alla domanda avente ad oggetto il credito relativo al contratto di finanziamento, accertato dalla sentenza impugnata;
accertamento non modificabile in questa sede, a seguito della dichiarata inammissibilità dell'appello riguardante il contratto stesso. Il che però non preclude la successiva rinuncia parziale alla domanda riguardante il credito stesso.
Come chiarito dalla S.C., la rinuncia alla domanda può essere formulata anche in comparsa conclusionale (Cass. n. 8737/2014; Cass. n. 7977/1997).
La consumazione del potere decisorio in ordine al contratto di finanziamento non preclude che si tenga conto della rinuncia alla domanda avente ad oggetto il credito relativo al contratto stesso nella determinazione del saldo complessivo (ossia riguardante i quattro contratti), posto che la stessa cessionaria del credito ha chiesto di tener conto del credito risultante dalla rinuncia, unitamente al credito e al debito relativi agli altri contratti, nella determinazione del saldo complessivo, riguardante cioè tutti i (quattro) contratti per cui è causa.
In questo senso è inequivoca la richiesta – formulata nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica – di sommare il credito di €
150.459,38, relativo al contratto di finanziamento, “al saldo positivo delle tre linea
(conto corrente e due conti anticipi)”, con conseguente condanna degli appellati “al pagamento del complessivo credito risultante dalle reciproche compensazioni”.
5. Conseguentemente va dichiarato che, al 20 aprile 2012, il saldo complessivo (tenendo conto cioè, oltre al conto corrente e ai due conti-anticipi, anche del contratto di finanziamento) era pari ad € 504.722,02, importo che risulta sommando € 150.459,38, relativi al contratto di finanziamento, con l'importo di € 354.262,64, che costituisce il saldo ricalcolato dal ctu degli altri tre contratti (conti anticipi e conto corrente).
8 Corte d'Appello
2.- Sul danno per iscrizione alla Centrale Rischi
1. Con il settimo motivo, gli appellanti deducono che l'accoglimento dell'appello dovrebbe comportare la riforma della sentenza nella parte in cui ha statuito la liceità della segnalazione alla centrale dei rischi.
2. La domanda è infondata, non essendo ravvisabile il presupposto da cui muove la domanda, ossia l'inesistenza di un debito dell'appellante nei confronti della banca. Anche all'esito della ctu disposta in secondo grado è stato confermato la sussistenza di un ingente debito del correntista.
Il motivo d'appello va, dunque, rigettato.
3.- Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
1. Parte appellante formula domanda di condanna per responsabilità
Contr aggravata, ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., della e della n.q. di procuratrice speciale di Controparte_2 Parte_4
La domanda è inammissibile, siccome formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, essendo invece la domanda proponibile al più tardi all'udienza di precisazione delle conclusioni (da ultimo, Cass. civ. n.
14911/2018).
Comunque la domanda è infondata, in ragione della rinuncia alla domanda – nella parte corrispondente alla somma percepita da MCC – formulata dalla
, la quale non si è avvalsa della immodificabilità della pronuncia CP_2
non definitiva. In tal modo la ha evitato la produzione del danno CP_2
a carico dell'appellante.
Pertanto la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata va rigettata.
4.- Spese processuali
1. In considerazione della soccombenza reciproca – data anche dal rigetta della domanda di risarcimento per segnalazione alla Centrale Rischi – si reputa equo compensare interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Nei rapporti interni tra le parti, le spese di ctu, già liquidate con precedenti provvedimenti, vanno ripartite in misura uguale tra le parti.
9 Corte d'Appello
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e , il primo in proprio ed
[...] Parte_1 Parte_1
entrambi nella qualità di eredi di ed Parte_1 Parte_2
nei confronti della e della Parte_3 Parte_3 Controparte_1
nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 Parte_4
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara che, alla data dell'1 aprile 2011, il saldo relativo al c/c n.
43460 era di € 245.837,39 a credito del correntista;
il saldo relativo al conto anticipi n. 280067 era pari ad € - 494.663,23 a debito del correntista;
il saldo relativo al conto anticipi n. 280149 era pari a € - 105.436,80 a debito del correntista;
- dichiara che, al 20 aprile 2012, il saldo complessivo (considerati il conto corrente, i due conti-anticipi e il contratto di finanziamento) era pari ad €
504.722,02;
- rigetta l'appello relativo alla domanda di risarcimento per segnalazione alla
Centrale rischi;
- dichiara inammissibile la domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- dispone, nei rapporti interni tra le parti, la ripartizione delle spese di ctu, già liquidate con precedenti provvedimenti, in misura uguale tra le parti.
Reggio Calabria, 21.10.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
10
n. 894/2018
C O R T E D'A P P E L L O
DI EG CA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Bova Rosa Maria consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 894/2018 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra p. iva , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Gioia Tauro, via
Mascagni I trav. n. 18; c.f. ,nato a Parte_1 C.F._1
Cinquefrondi il 21/3/1957 e , c.f. , Parte_1 C.F._2
nata a [...] il [...], il primo in proprio ed entrambi nella qualità di eredi di , c.f. , Parte_1 Parte_2 C.F._3
nata a [...] il [...], p. iva , in Parte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Gioia Tauro, rappresentati e difesi dagli avv.ti Scalfari Domenico e Gagliostro Giuseppa, elettivamente domiciliati in Palmi, via Roma n. 2
nei confronti di
1 Corte d'Appello
c.f. , con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_3
viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Arturi Emilia Francesca, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Panebianco n. 326
p. iva , con sede legale in Brescia, via Corfù Controparte_2 P.IVA_4
102, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di procuratrice speciale di rappresentata e difesa dall'avv. Parte_4
NA DI, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
Email_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
Parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 334/2018, pronunciata dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 10/04/2018, a definizione del proc.
330/2011 R.G., con la quale è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, è stato revocato il decreto opposto n. 21/2011.
Il procedimento trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto Contr dalla per il pagamento delle somme risultanti dallo scoperto di due conti anticipi nn. 280067 e 280149 e dall'inadempimento del contratto di finanziamento del 4 febbraio 2009. In sede di opposizione, in via riconvenzionale, la domanda è stata estesa anche al conto corrente principale
2 Corte d'Appello
n. 43460, al fine di accertare le irregolarità perpetrate dalla nella CP_1
determinazione delle somme richieste.
Con la sentenza appellata è stata parzialmente accolta la domanda in opposizione al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, sono stati rideterminati i saldi dei conti anticipi n. 280067 e 280149 in, rispettivamente, € - 494.663,23 e € -
105.436,80 entrambi a debito per il correntista con condanna degli attori, ognuno nella propria qualità ed entro i limiti delle garanzie prestate, al pagamento di queste somme, nonché di € 349.089,53 relativi al contratto di finanziamento.
È stata, infine, accolta la domanda riconvenzionale, con accertamento di un saldo del rapporto di conto corrente recante il n. 43460 pari a € 201.861,77 in favore del correntista.
- Domanda di parte appellante
Gli appellanti preliminarmente eccepiscono la nullità delle fidejussioni sottoscritte poiché stipulate in conformità allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, dichiarato nullo per violazione dell'art. 2 l. 287/1990.
Con i primi tre motivi d'appello vengono contestate le statuizioni raggiunte sul c/c n. 43460.
Con il primo motivo gli appellanti deducono la nullità della clausola relativa al tasso di interesse perché indeterminato o indeterminabile, chiedendo l'applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c.
Con il secondo motivo gli appellanti contestano la capitalizzazione degli interessi. Deducono, in proposito, che la mancata indicazione della periodicità della capitalizzazione la rende indeterminata e indeterminabile e che, comunque, difetta il requisito della reciprocità tra interessi creditori e debitori.
Con il terzo motivo gli appellanti contestano l'assenza di prove della corretta comunicazione delle variazioni contrattuali relative ai tassi d'interesse.
Il quarto ed il quinto motivo dell'appello principale afferiscono, invece, ai conti anticipi nn. 280067 e 280149.
Con il quarto motivo gli appellanti contestano la dichiarata validità della capitalizzazione degli interessi deducendo il difetto di reciprocità tra interessi passivi ed attivi.
3 Corte d'Appello
Con il quinto motivo gli appellanti contestano l'assenza di prove della corretta comunicazione delle variazioni contrattuali relative ai tassi d'interesse.
Con il sesto motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha statuito la genericità della domanda relativa al contratto di finanziamento, deducendo di aver puntualmente contestato la violazione dell'art. 1283 c.c. in relazione al sistema di ammortamento, il mancato adeguamento del tasso,
l'illegittimità degli interessi corrispettivi e di mora nonché l'anatocismo.
Infine, con il settimo motivo deducono che, l'accoglimento dell'appello, dovrebbe comportare la riforma della sentenza nella parte in cui ha statuito la liceità della segnalazione alla centrale dei rischi.
- Difese della parte appellata
Contr
La chiede il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e propone appello incidentale avverso la parte della sentenza che riconosce l'esistenza di un credito sul c/c n. 43460.
Con il primo motivo deduce l'ammissibilità della domanda riconvenzionale con cui è stato introdotto in giudizio il conto corrente ordinario n. 43460. Osserva in proposito che la dichiarata autonomia tra i conti avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda riconvenzionale afferente ad altro e diverso rapporto che non era stato oggetto di ingiunzione.
Con il secondo motivo la banca critica il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Deduce in proposito che, una volta eccepita la prescrizione, era onere degli attori provare che le rimesse avevano mera natura ripristinatoria.
Contr Con il terzo motivo la critica la dichiarazione della nullità della clausola di
Commissione di , deducendo che l'indicazione “%0,750” Persona_1
quantifica la misura di questa commissione, non potendo riguardare nessuna altra voce gravante sul rapporto.
Con il quarto motivo l'istituto di credito critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato l'usurarietà, deducendo che il CTU lo aveva individuato computando CMS e spese senza specificare se queste ultime fossero collegate all'erogazione del credito. Contr Infine la chiede che, in caso di rigetto dell'appello incidentale, si disponga la compensazione delle somme tra le parti.
4 Corte d'Appello
Nel corso del giudizio è intervenuta la procuratrice della Controparte_2
Contr
, cessionaria del credito della in forza di contratto concluso in Pt_4
data 6/12/2022. Con la sua comparsa, la si riporta agli Controparte_2
Contr atti e alle produzioni documentali già depositati dalla e fa altresì proprie le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze dalla stessa formulate, ivi compreso l'appello incidentale.
Nella comparsa conclusionale del 22 settembre 2025 la fa CP_2 presente di avere rappresentato che, a seguito dell'escussione della garanzia Contr consortile di MCC, la cedente aveva incassato l'importo di € 283.492,04 in data 20 aprile 2012 e che pertanto, alla data di cessione il credito vantato da per la linea di credito del finanziamento ammonta ad € Parte_4
150.459,38, credito – aggiunge la – che andrà a sommarsi al CP_2
saldo positivo delle tre linee (conto corrente e due conti anticipi).
Pertanto chiede la condanna degli appellati al pagamento del complessivo credito risultante dalle reciproche compensazioni, in favore della cessionaria del credito Parte_4
***
1.- Sentenza non definitiva
Con la sentenza non definitiva n. 116/2024 del 22 febbraio 2024, questa Corte ha dichiarato inammissibile il motivo d'appello principale riguardante lo ius variandi siccome dedotto per la prima volta in questo grado di giudizio.
È stata, inoltre, dichiarata l'inammissibilità delle censure relative agli interessi ultra-legali e la capitalizzazione, in ragione della accertata usurarietà dei tassi applicati dalla banca.
Infine, è stato dichiarato inammissibile anche il motivo relativo al contratto di finanziamento perché non conforme ai requisiti dell'articolo 342 c.p.c.
È stato rigettato l'appello incidentale nella parte in cui è stata contestata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale perché il collegamento tra i conti anticipi oggetto di ingiunzione ed il conto corrente ordinario oggetto di riconvenzionale rende opportuno il simultaneus processus.
È stato rigettato il motivo relativo all'usurarietà del tasso d'interesse nel conto ordinario in considerazione delle risultanze della CTU espletata in primo grado.
5 Corte d'Appello
Infine, è stato rigettato per infondatezza il motivo relativo alla commissione di massimo scoperto perché nulla per indeterminatezza.
Rinviando all'esito dell'istruttoria la decisione del motivo d'appello principale relativo alla segnalazione presso la Centrale rischi, è stato disposto un supplemento di ctu, al fine di rideterminare il rapporto tra dare e avere escludendo, per il conto corrente n. 43460, tutte le rimesse solutorie risalenti a oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di interruzione della prescrizione, nonché gli interessi e la commissione di massimo scoperto.
Mentre, in riferimento ai conti anticipi n. 280067 e n. 280149, è stato dato incarico al CTU di escludere gli interessi e la commissione di massimo scoperto.
2.- Rideterminazione del saldo
1. Dalla ctu – le cui risultanze, siccome tratte all'esito di diligente indagine, questo giudice ritiene di far proprie ed alle quali integralmente rinvia – è emerso, una volta accertata l'inesistenza di rimesse solutorie, esclusi interessi passivi e CMS nonché tenendo conto degli interessi attivi ricalcolati sui nuovi saldi, un saldo finale a credito di parte appellante pari ad € 245.837,39, per quanto riguarda il c/c principale n. 43460.
Mentre, per quanto riguarda i conti correnti anticipi nn. 280067 e 280149, una volta esclusi qualsiasi interesse e CMS, sono risultati saldi finali a debito di parte appellante rispettivamente pari ad € - 494.663,23 ed € - 105.436,80.
2. Parte appellante contesta le risultanze della consulenza espletata in secondo grado deducendo che il CTU ha ricalcolato il saldo del c/c n. 43460 escludendo esclusivamente gli interessi e le commissioni di massimo scoperto proventi dai conti anticipi nn. 280067 e 280149, omettendo tuttavia di escludere ulteriori interessi e commissioni girocontati da altri conti anticipi che pure dovevano essere esclusi ai sensi dell'art. 1815 c.c.
2.1. La doglianza è priva di pregio, in considerazione del fatto che l'usurarietà del tasso di interesse è stata dichiarata esclusivamente rispetto al c/c n. 43460
e, pertanto, correttamente il CTU ha escluso i soli interessi del conto stesso.
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3. Pertanto il ctu ha risposto in modo completo ed esatto ai quesiti indicati nell'ordinanza contestuale alla sentenza non definitiva.
Quindi questa Corte ritiene di far proprie e integralmente rinvia alle risultanze della CTU, siccome tratte all'esito di diligente indagine dalla quale non sono emerse lacune o vizi logici o giuridici.
In particolare, è condivisa l'ipotesi C prevista a pag. 49 dell'elaborato peritale, atteso che l'art. 1815 co. 2 c.c. comporta l'esclusione dei soli interessi passivi e non anche quelli attivi, che, invece, devono essere ricalcolati alla luce dei saldi effettivi, risultanti all'esito dell'esclusione delle somme illegittimamente applicate dalla Banca.
Conseguentemente, in parziale accoglimento dell'appello, va dichiarato che il saldo relativo al c/c n. 43460 è di € 245.837,39 a credito del correntista;
il saldo relativo al conto anticipi n. 280067 è pari ad € - 494.663,23 a debito del correntista;
il saldo relativo al conto anticipi n. 280149 è pari a € - 105.436,80
a debito del correntista.
4. Parte appellante chiede un'integrazione di CTU al fine di verificare l'esatto dare-avere in relazione al contratto di finanziamento e la legittima applicazione degli interessi, in considerazione dell'avvenuta escussione da
Contr parte di della garanzia da Medio Credito Centrale per € 283.492,04; circostanza, questa, che ha ridotto il credito da € 349.089,53 a € 150.459,38.
4.1. L'inammissibilità del motivo d'appello relativo al contratto di finanziamento, dichiarata con la sentenza non definitiva n. 116/2024 di questa
Corte, non consente di assumere ulteriori statuizioni in merito, essendosi esaurito il potere decisionale sul punto.
Tuttavia, occorre considerare che, nella comparsa conclusionale del 22 settembre 2025, la ha fatto presente di avere rappresentato che, CP_2
Contr a seguito dell'escussione della garanzia consortile di MCC, la cedente aveva incassato l'importo di € 283.492,04 in data 20 aprile 2012 e che, pertanto, alla data di cessione il credito vantato da per la linea Parte_4 di credito del finanziamento ammontava ad € 150.459,38. Credito – aggiunge la – che andrà a sommarsi al saldo positivo delle tre linee (conto CP_2
corrente e due conti anticipi).
7 Corte d'Appello
Quindi la ha chiesto la condanna degli appellati al pagamento CP_2
del complessivo credito risultante dalle reciproche compensazioni, in favore della cessionaria del credito Parte_4
Tali conclusioni sono ribadite dalla nella memoria di replica del CP_2
13 ottobre 2025.
Tale richiesta configura una rinuncia implicita parziale alla domanda avente ad oggetto il credito relativo al contratto di finanziamento, accertato dalla sentenza impugnata;
accertamento non modificabile in questa sede, a seguito della dichiarata inammissibilità dell'appello riguardante il contratto stesso. Il che però non preclude la successiva rinuncia parziale alla domanda riguardante il credito stesso.
Come chiarito dalla S.C., la rinuncia alla domanda può essere formulata anche in comparsa conclusionale (Cass. n. 8737/2014; Cass. n. 7977/1997).
La consumazione del potere decisorio in ordine al contratto di finanziamento non preclude che si tenga conto della rinuncia alla domanda avente ad oggetto il credito relativo al contratto stesso nella determinazione del saldo complessivo (ossia riguardante i quattro contratti), posto che la stessa cessionaria del credito ha chiesto di tener conto del credito risultante dalla rinuncia, unitamente al credito e al debito relativi agli altri contratti, nella determinazione del saldo complessivo, riguardante cioè tutti i (quattro) contratti per cui è causa.
In questo senso è inequivoca la richiesta – formulata nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica – di sommare il credito di €
150.459,38, relativo al contratto di finanziamento, “al saldo positivo delle tre linea
(conto corrente e due conti anticipi)”, con conseguente condanna degli appellati “al pagamento del complessivo credito risultante dalle reciproche compensazioni”.
5. Conseguentemente va dichiarato che, al 20 aprile 2012, il saldo complessivo (tenendo conto cioè, oltre al conto corrente e ai due conti-anticipi, anche del contratto di finanziamento) era pari ad € 504.722,02, importo che risulta sommando € 150.459,38, relativi al contratto di finanziamento, con l'importo di € 354.262,64, che costituisce il saldo ricalcolato dal ctu degli altri tre contratti (conti anticipi e conto corrente).
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2.- Sul danno per iscrizione alla Centrale Rischi
1. Con il settimo motivo, gli appellanti deducono che l'accoglimento dell'appello dovrebbe comportare la riforma della sentenza nella parte in cui ha statuito la liceità della segnalazione alla centrale dei rischi.
2. La domanda è infondata, non essendo ravvisabile il presupposto da cui muove la domanda, ossia l'inesistenza di un debito dell'appellante nei confronti della banca. Anche all'esito della ctu disposta in secondo grado è stato confermato la sussistenza di un ingente debito del correntista.
Il motivo d'appello va, dunque, rigettato.
3.- Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
1. Parte appellante formula domanda di condanna per responsabilità
Contr aggravata, ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., della e della n.q. di procuratrice speciale di Controparte_2 Parte_4
La domanda è inammissibile, siccome formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, essendo invece la domanda proponibile al più tardi all'udienza di precisazione delle conclusioni (da ultimo, Cass. civ. n.
14911/2018).
Comunque la domanda è infondata, in ragione della rinuncia alla domanda – nella parte corrispondente alla somma percepita da MCC – formulata dalla
, la quale non si è avvalsa della immodificabilità della pronuncia CP_2
non definitiva. In tal modo la ha evitato la produzione del danno CP_2
a carico dell'appellante.
Pertanto la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata va rigettata.
4.- Spese processuali
1. In considerazione della soccombenza reciproca – data anche dal rigetta della domanda di risarcimento per segnalazione alla Centrale Rischi – si reputa equo compensare interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Nei rapporti interni tra le parti, le spese di ctu, già liquidate con precedenti provvedimenti, vanno ripartite in misura uguale tra le parti.
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p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e , il primo in proprio ed
[...] Parte_1 Parte_1
entrambi nella qualità di eredi di ed Parte_1 Parte_2
nei confronti della e della Parte_3 Parte_3 Controparte_1
nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 Parte_4
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara che, alla data dell'1 aprile 2011, il saldo relativo al c/c n.
43460 era di € 245.837,39 a credito del correntista;
il saldo relativo al conto anticipi n. 280067 era pari ad € - 494.663,23 a debito del correntista;
il saldo relativo al conto anticipi n. 280149 era pari a € - 105.436,80 a debito del correntista;
- dichiara che, al 20 aprile 2012, il saldo complessivo (considerati il conto corrente, i due conti-anticipi e il contratto di finanziamento) era pari ad €
504.722,02;
- rigetta l'appello relativo alla domanda di risarcimento per segnalazione alla
Centrale rischi;
- dichiara inammissibile la domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- dispone, nei rapporti interni tra le parti, la ripartizione delle spese di ctu, già liquidate con precedenti provvedimenti, in misura uguale tra le parti.
Reggio Calabria, 21.10.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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