TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella cause di lavoro riunite NN 105/2025 E 133/2025 promosse da:
e rappresentate e difese dagli Avv.ti W Miceli, N. Parte_1 Parte_2
Zampieri, F.Ganci e G Rinaldi ed elettivamente domiciliate presso lo Studio di quest'ultimo sito in
Biella come da mandato in atti
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
sede in Roma,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: carta docenti
CONCLUSIONI PER LE RICORRENTI: si chiede previa eventuale disapplicazione dell'art. 1,
commi 121, 122 e 124, dalla Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrente di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nei ricorsi o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale risultante Controparte_1
oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente, in via subordinata a titolo risarcitorio, con vittoria di spese e distrazione in favore dei difensori antistatari e con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati e successivamente riuniti, le ricorrenti e Parte_1 [...]
hanno dedotto di aver lavorato quali insegnanti non di ruolo per il con vari Pt_2 CP_2
contratti a tempo determinato, in particolare, la
2024/2025 e la nell'anno scolastico 2024/2025 evidenziando di aver svolto mansioni di Pt_2
docente del tutto equiparabili a quelle di un docente di ruolo. Le ricorrenti hanno lamentato di non aver ricevuto, in quanto dal riservata ai soli docenti di ruolo, con riferimento ai predetti CP_1
anni scolastici, la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (cd. Carta del docente, di importo pari ad € 500 annui) istituita dall'art 1 comma 121 della L 107/2015 a far data dall'a.s. 2015/2016, carta, come noto che conferisce ai docenti un bonus di 500 euro annui da utilizzare per l'acquisto di strumenti culturali e per la partecipazioni a corsi ed eventi o comunque con riferimento alla formazione o alla capacità di accesso alla formazione ed ottenibile mediante accesso ad una pagine web sul sito del , con possibilità di cumulo, nell'anno successivo, di CP_1
quanto non speso l'anno precedente. Contestando l'impossibilità dell'accesso alla Carta, i ricorrenti hanno richiamato, oltre ai principi costituzionali rilevanti nella materia per cui è causa, giurisprudenza a sostegno della propria tesi, nel senso del loro pieno diritto ad ottenerla, del Consiglio di Stato e della
Corte di Giustizia Europea, nella quale si sono richiamate le esigenze di non discriminazione del trattamento dei docenti a tempo determinato rispetto a quelli di ruolo, con riferimento al contrasto che si verrebbe a creare con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18
marzo 1999 allegato alla Direttiva n° 1999/70/CE, riportandone le argomentazioni principali ed evidenziando come, per tutti gli anni in discussione avessero dovuto provvedere al loro aggiornamento e formazione con fondi personali. Richiamando anche giurisprudenza di merito a favore i ricorrenti hanno quindi concluso come in epigrafe.
Le controversie, riunite sono state brevemente trattate e all'udienza del 17.3.2025 definite con lettura del dispositivo
Alla luce della trattazione e dell'istruttoria solo documentale svolta, il ricorso proposto dalle due docenti è risultato fondato e merita quindi accoglimento, in ciò aderendo integralmente all'orientamento già espresso, in particolare, da questo Tribunale in più pronunce, le cui argomentazioni, ritenute pienamente condivisibili, per quanto non espressamente riportato, devono ritenersi integralmente richiamate.
Ciò premesso, su un piano generale, in ordine alla carta elettronica del docente (prevista dall'art. 1, c
121, L. 107/2015: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.) la limitazione nel caso applicata dal resistente trova fonte nel d.p.c.m. 23.9.2015 che ha stabilito che la stessa spetti CP_1
ai docenti di ruolo a tempo indeterminato anche se nel periodo di formazione e prova, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con qualche specificazione successiva comunque non espressamente estensiva al caso dei docenti a tempo determinato. Le finalità formative e di aggiornamento che la
Carta persegue, trovano poi fonte normativa nel TU 297/94 e costanti riferimenti nella contrattazione collettiva vigente. Il dpcm sopra richiamato è stato poi annullato dalla pronuncia del Consiglio di
Stato n 1842/2022, proprio nella parte in cui lo stesso escludeva dalla erogazione della Carta i docenti non di ruolo, ravvisando un aperto contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 3, 35 e 97 della
Carta Fondamentale. Ciò per la ritenuta inammissibile sussistenza di un sistema di formazione “ a doppia trazione” che privilegerebbe la formazione dei soli docenti di ruolo, negando chances agli altri, in violazione anche dei principi di buona amministrazione scolastica, che non potrebbe che riguardare l'intero sistema di insegnamento, portato avanti da tutto il personale a tale funzione addetto e che deve essere ispirato alla qualità del servizio reso a chi vi accede ( finalità perseguita infatti dalla normativa anche con riferimento agli insegnanti part time e in prova, o non impegnati per vari motivi in attività didattica, in questo caso, senza operare distinzioni) Suggerendo quindi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente e ribadendo i principi fondamentali in materia di gerarchia delle fonti del diritto e dei loro rapporti, il Consiglio di Stato ha quindi concluso come premesso, creando un primo presupposto per l'estensione della erogazione della Carta oggetto del procedimento anche a docenti nella situazione dell'odierna parte ricorrente.
Su tali aspetti si è poi espressa anche la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza n 450/2022,
pronuncia che si colloca nel più ampio ambito del diritto interpretativo eurounitario diretto ad evitare un contrasto con le fonti comunitarie e, in particolare con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva con riferimento, nel caso, specifico, proprio alla Carta di cui si discute, ritenendo la relativa questione rientrante tra le “ condizioni di impiego” contemplate dalla predetta clausola, anche in ragione della generalizzata obbligatorietà della formazione continua da parte dei docenti.
La Corte ha ritenuto quindi e anche in questo caso, insussistenti ragioni oggettive di possibili giustificazioni della differenza di trattamento risultante fra le due tipologie di docenti, richiamando la necessità, nel contesto dei singoli ordinamenti di valutare la equiparabilità delle mansioni tra i lavoratori in comparazione, questione in concreto affrontata per più aspetti anche dalla Corte di
Cassazione, in senso del tutto favorevole alla tesi anche oggi sostenuta da parte ricorrente.
A riguardo, la presente pronuncia si conforma, in particolare, anche ai principi, più specifici, espressi nel' intervento della Suprema Corte e di cui alla sentenza n. 29961/2023, nel contesto del quale si è
chiaramente ribadita l'attinenza del diritto al rilascio della carta oggetto di causa alla formazione e all'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle dotazioni lavorative del singolo docente,
intese in senso stretto. Ciò, nell'ambito di un riconosciuto sostegno alla didattica sul piano di durata almeno annuale, da intendersi però esteso, atteso il riferimento, nella disciplina della carta, all' “anno scolastico” e proprio alla luce del diritto eurocomunitario, anche ai docenti precari il cui lavoro,
secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, in quanto rendono “una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”.
Così argomentando la Corte ha quindi ribadito, precisandola, l'assenza di qualsiasi ragione per una valida discriminazione non solo con riferimento ai precari che abbiano prestato servizio su vacanze dell'organico di diritto al 31 agosto, ma anche, su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art 4 commi 1 e 2 della L 124/99 , spettando la carta a quest'ultimi in misura piena, come agli altri, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo
quadro. Con ciò deve intendersi altresì e in tal modo superato ogni possibile dubbio interpretativo derivante dal limite posto dalla letterale previsione del dl 69/2023 (e successiva legge di conversione)
per tale anno, solo alle supplenze fino al 31 agosto, risultando altresì ed infine irrilevante, per la Corte,
l'eventuale precedente assegnazione ai docenti interessati, in corso di anno, di supplenze brevi, dal momento in cui ai medesimi sia stata in ogni caso poi assegnata una supplenza da considerarsi, per quanto detto “annuale” al 31 agosto ma anche al 30 giugno
In merito alla concreta situazione delle ricorrenti, la , nell'unico anno richiesto ( 2024/2025) Pt_2
ha prestato supplenza fino al 30 giugno così come la negli anni scolastici 2023/2024 e Pt_1
2024/2025, rientrando pienamente nei predetti parametri e non ponendosi neppure questione di interesse ad agire per entrambe, rispetto all'anno 2024/2025 per aver ottenuto supplenza in data antecedente al deposito del ricorso.
Più complessa è la situazione della ricorrente con riferimento agli anni scolastici Pt_1
2020/2021 e 2022/2023, anni in cui le supplenze ottenute sono risultate cessate prima del 30 giugno ma di durata complessiva superiore ai 150 giorni.
Rispetto a tali ultime annualità, si ritiene che, sempre argomentando sulla base della pronuncia della
Suprema Corte ora in analisi, il diritto alla Carta per cui è causa debba esserle comunque riconosciuto integralmente anche se le supplenze sono cessate anticipatamente e i 180 giorni complessivi di supplenza ( termine ritenuto significativo dalla Suprema Corte) non risultano superati.
Ciò si afferma atteso che la Corte ha inoltre ritenuto, in senso che può ritenersi favorevole alla complessiva tesi della ricorrente, che neppure il termine di 180 giorni, previsto da alcune norme del sistema scolastico per specifiche e diverse situazioni, non sia, di per sé, nella tematica affrontata,
vincolante quale limite negativo, non risultando, qualora non raggiunto, automaticamente ostativo alla definizione, comunque, del senso della “annualità di una didattica”, ponendosi quindi il tema se un termine sostanzialmente analogo possa essere recuperato conteggiando tutte le supplenze temporanee, arrivando alla medesima conclusione, qualora risulti coperto un lasso temporale pari o superiore a quello che giustifica il riconoscimento della Carta Docenti in caso di supplenze ex art 4
commi 1 e 2 L 124/99, sempre se vi sia, in particolare, il rispetto del predetto requisito di una certa continuità didattica. Anche in questi casi, pertanto, qualora il susseguirsi delle supplenze temporanee copra comunque il periodo un periodo dell'anno scolastico pari 150 giorni, risultando non troppo discosto da quello di cui agli artt 489 co 1 e 527 dlgs 297/1994, pare possibile ritenere la situazione riscontrata, per durata e per continuità, non troppo dissimile da quella che darebbe diritto al beneficio richiesto in quanto, entro tali limiti, ancora comparabile con una durata della supplenza fino al 30
giugno, potendosi pertanto riconoscere un identico effetto.
Per tali motivi, si ritiene di riconoscere il diritto della ricorrente anche con riferimento Pt_1
all'anno scolastici sopra menzionati
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto deve concludersi per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente all'assegnazione della carta richiesta con l'accredito annuale previsto di € 500,00 per gli anni richiesti da entrambe le ricorrenti
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto, il resistente va condannato al loro CP_1
rimborso in favore dei ricorrenti, liquidate come da dispositivo tenendo conto della breve trattazione nel caso richiesta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a usufruire della prestazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e formazione del docente richiesta e oggetto di causa, per l'importo di € 500,00 annui, corrispondente al valore previsto per ogni anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici:
per dal 2020/2021 al 2024/2025 Parte_1
per 2024/2025 e, conseguentemente, Parte_2
dichiara tenuto e condanna il resistente ad assegnare alle ricorrenti la predetta Carta per gli CP_1
anni scolastici indicati e per gli importi risultanti, oltre accessori di legge;
condanna il resistente a rimborsare alle ricorrenti le spese del processo che liquida in € CP_1
1.030,00 in favore di ciascun ricorrente per compensi, oltre accessori di legge e con distrazione in favore del difensore antistatario;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 17/03/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito