TRIB
Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 19/07/2024, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
n. r.g. 2756/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2756 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
[...]
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Monfalcone (GO), alla via Duca d'Aosta n. 97 presso lo studio dell'avv. PRINCIC
DAMIANA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Monfalcone (GO), alla via Duca d'Aosta n. 97 presso lo studio dell'avv. PRINCIC
DAMIANA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate in data 3/7/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex. art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 11/06/2024, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in
Ronchi dei Legionari (GO) il 09/09/2017, nel corso del quale, in data 13/11/2019,
è nato il figlio , alle condizioni di seguito riportate: Per_1
1) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, conseguentemente, nulla pretendono l'uno dall'altra;
1 2) le parti si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni altro rapporto di carattere patrimoniale e di null'altro pretendere a tale titolo;
3) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
con collocamento prevalente presso la madre nell'immobile di Ronchi dei
Legionari, via San Vito n. 13 già di proprietà della signora;
Parte_1
4) la responsabilità genitoriale viene esercitata separatamente dai genitori per quanto concerne le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio ciascuno per il tempo di permanenza del minore presso la propria abitazione;
5) in relazione al diritto di visita, anche tenendo conto del lavoro turnario delle parti, si prevede un regime a settimane alterne secondo il seguente scherma:
a) settimana in cui il padre ha il turno 6-14 e la madre quello 14-22.
Nel periodo scolastico, viene accompagnato alla scuola dell'infanzia Per_1
(orario di entrata dalle 7.45 alle 8.30) dalla mamma e ripreso dal papà all'uscita alle 15.30 ed è il papà ad occuparsi del bambino fino a sera dopo cena quando riporterà il bambino dalla mamma per il pernotto.
trascorre il fine settimana dal venerdì sera fino a domenica sera con Per_1
la mamma.
Nel periodo feriale/non scolastico sta con la mamma fino al primo Per_1
pomeriggio quando il papà (o i nonni paterni) lo vanno a prendere per tenerlo con sé fino a sera quando viene riportato all'abitazione materna per il pernotto.
b) settimana in cui il padre ha il turno 14-22 e la madre quello 8-14.
viene accompagnato alla scuola dell'infanzia dal papà e ripreso a Per_1
scuola dalla mamma che si occupa di lui fino a dopo cena quando riaccompagna il bambino presso l'abitazione paterna per il pernotto. Per_1
trascorre il fine settimana, dal venerdì sera alla domenica sera con il papà.
Nel periodo feriale/non scolastico sta con il papà fino al primo Per_1
pomeriggio quando la mamma (o i nonni materni) lo vanno a prendere per tenerlo con sé fino a sera quando viene riportato all'abitazione paterna per il pernotto.
6) I coniugi potranno concordare anche giornate diverse di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore, tenendo conto della necessità di
2 collaborazione in ragione anche del loro impegno lavorativo nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici di;
Per_1
7) nel periodo estivo ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con due Per_1
settimane anche non consecutive nelle quali il regime di permanenza sopra descritto sarà sospeso, comunicando tali periodi all'altro genitore con un anticipo di almeno 15 giorni e, solo in caso di disaccordo, la priorità della scelta delle settimane spetterà a ciascun genitore ad anni alternati;
8) durante le festività natalizie trascorrerà il periodo dal 24/12 al 30/12 Per_1
con un genitore e quello dal 21/12 al 06/12 con l'altro ad anni alternati;
9) considerato il tempo paritario di permanenza di presso ciascun Per_1
genitore, le parti provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario del figlio, mentre le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori.
Le parti intendono osservare, per quanto concerne la determinazione delle spese straordinarie, la necessità di accordo ed i tempi di rimborso, il protocollo d'intesa tra avvocati e magistrati vigente presso l'intestato
Tribunale;
10) l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla signora
[...]
; Parte_1
11) i genitori prestano reciprocamente il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
12) le parti rinunciano ai termini per l'impugnazione.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito delle note scritte, le parti, con dichiarazione da loro personalmente sottoscritta, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale omologata dal Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 178/2023, pubblicata in data del 21/7/2023, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015, e
3 d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, i quali non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi all'interesse del minore.
Si dà atto di non aver provveduto all'ascolto del minore, tenuto conto della sua tenera età e dei contenuti dell'accordo.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Stante la natura del presente procedimento, su domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni riportate in parte motiva, di cui prende atto, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Ronchi dei Legionari (GO) il 09/09/2017 (atto n. 20, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2017);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari (GO) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
c) compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Gorizia in camera di consiglio il 16/07/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2756 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
[...]
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Monfalcone (GO), alla via Duca d'Aosta n. 97 presso lo studio dell'avv. PRINCIC
DAMIANA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Monfalcone (GO), alla via Duca d'Aosta n. 97 presso lo studio dell'avv. PRINCIC
DAMIANA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate in data 3/7/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex. art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 11/06/2024, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in
Ronchi dei Legionari (GO) il 09/09/2017, nel corso del quale, in data 13/11/2019,
è nato il figlio , alle condizioni di seguito riportate: Per_1
1) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, conseguentemente, nulla pretendono l'uno dall'altra;
1 2) le parti si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni altro rapporto di carattere patrimoniale e di null'altro pretendere a tale titolo;
3) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
con collocamento prevalente presso la madre nell'immobile di Ronchi dei
Legionari, via San Vito n. 13 già di proprietà della signora;
Parte_1
4) la responsabilità genitoriale viene esercitata separatamente dai genitori per quanto concerne le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio ciascuno per il tempo di permanenza del minore presso la propria abitazione;
5) in relazione al diritto di visita, anche tenendo conto del lavoro turnario delle parti, si prevede un regime a settimane alterne secondo il seguente scherma:
a) settimana in cui il padre ha il turno 6-14 e la madre quello 14-22.
Nel periodo scolastico, viene accompagnato alla scuola dell'infanzia Per_1
(orario di entrata dalle 7.45 alle 8.30) dalla mamma e ripreso dal papà all'uscita alle 15.30 ed è il papà ad occuparsi del bambino fino a sera dopo cena quando riporterà il bambino dalla mamma per il pernotto.
trascorre il fine settimana dal venerdì sera fino a domenica sera con Per_1
la mamma.
Nel periodo feriale/non scolastico sta con la mamma fino al primo Per_1
pomeriggio quando il papà (o i nonni paterni) lo vanno a prendere per tenerlo con sé fino a sera quando viene riportato all'abitazione materna per il pernotto.
b) settimana in cui il padre ha il turno 14-22 e la madre quello 8-14.
viene accompagnato alla scuola dell'infanzia dal papà e ripreso a Per_1
scuola dalla mamma che si occupa di lui fino a dopo cena quando riaccompagna il bambino presso l'abitazione paterna per il pernotto. Per_1
trascorre il fine settimana, dal venerdì sera alla domenica sera con il papà.
Nel periodo feriale/non scolastico sta con il papà fino al primo Per_1
pomeriggio quando la mamma (o i nonni materni) lo vanno a prendere per tenerlo con sé fino a sera quando viene riportato all'abitazione paterna per il pernotto.
6) I coniugi potranno concordare anche giornate diverse di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore, tenendo conto della necessità di
2 collaborazione in ragione anche del loro impegno lavorativo nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici di;
Per_1
7) nel periodo estivo ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con due Per_1
settimane anche non consecutive nelle quali il regime di permanenza sopra descritto sarà sospeso, comunicando tali periodi all'altro genitore con un anticipo di almeno 15 giorni e, solo in caso di disaccordo, la priorità della scelta delle settimane spetterà a ciascun genitore ad anni alternati;
8) durante le festività natalizie trascorrerà il periodo dal 24/12 al 30/12 Per_1
con un genitore e quello dal 21/12 al 06/12 con l'altro ad anni alternati;
9) considerato il tempo paritario di permanenza di presso ciascun Per_1
genitore, le parti provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario del figlio, mentre le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori.
Le parti intendono osservare, per quanto concerne la determinazione delle spese straordinarie, la necessità di accordo ed i tempi di rimborso, il protocollo d'intesa tra avvocati e magistrati vigente presso l'intestato
Tribunale;
10) l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla signora
[...]
; Parte_1
11) i genitori prestano reciprocamente il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
12) le parti rinunciano ai termini per l'impugnazione.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito delle note scritte, le parti, con dichiarazione da loro personalmente sottoscritta, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale omologata dal Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 178/2023, pubblicata in data del 21/7/2023, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015, e
3 d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, i quali non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi all'interesse del minore.
Si dà atto di non aver provveduto all'ascolto del minore, tenuto conto della sua tenera età e dei contenuti dell'accordo.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Stante la natura del presente procedimento, su domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni riportate in parte motiva, di cui prende atto, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Ronchi dei Legionari (GO) il 09/09/2017 (atto n. 20, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2017);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari (GO) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
c) compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Gorizia in camera di consiglio il 16/07/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Dott. Riccardo Merluzzi
4