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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 344/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ETTORE TRIOLO, giusta procura in Pt_1 atti;
- appellante
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DOMENICO MARIA LUPIS, CP_1 giusta procura in atti;
- appellato
Controparte_2
-appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, proponeva opposizione all'intimazione di CP_1 pagamento n. 0942018900663900000, limitatamente alla correlazione con l'avviso di addebito n.
39420130004033362000, articolando i seguenti motivi:
1) illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti per omessa notifica dei titoli esecutivi e degli atti successivi sottesi alla pretesa creditoria;
2) illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta e maturata decadenza e/o prescrizione del credito azionato.
3) nullità dell'intimazione di pagamento ex art. 3 legge n. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 21 septies legge n. 241/1990 – violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente – nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione dell'avviso di addebito in essa richiamato – difetto di motivazione.
4) nullità dell'intimazione di pagamento ex art. 3 legge n. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 21 septies legge n. 241/1990 – violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente – nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi – difetto di motivazione.
5) nullità dell'intimazione di pagamento per omessa sottoscrizione originale del responsabile del procedimento – presunta carenza del potere dirigenziale in capo al responsabile sottoscrittore del prodromico ed originario atto di avvio della procedura di riscossione – presunta inesistenza dell'atto originario e consequenziale nullità dell'intero iter procedimentale.
6) nullità dell'atto opposto e degli atti presupposti per inesistenza della notifica.
Il Giudice di prime cure , nella resistenza di e accoglieva il ricorso, ritenendo fondata Pt_1 CP_3
l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
In particolare, il giudicante riteneva che non fosse stata provata la notifica dell'avviso di addebito riscontrandosi in atti solo l'avviso di ricevimento del febbraio 2014, dal quale non sarebbe emersa
“la prova di avvenuta ricezione di tale avviso da parte del ricorrente (non risulta alcuna firma del contribuente)”.
Ha interposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
pur ritualmente citata non si è costituita, CP_3
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti Sono state depositate note nel termine del 14 gennaio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L censura la sentenza impugnata rilevando che l'avviso di addebito, riguardante l'omesso Pt_1 versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti, per i periodi 3-4/2012, risulta regolarmente notificato in data 17.02.2014, nel rispetto dei termini di prescrizione mediante consegna presso il domicilio della parte appellante.
In ordine alle contestazioni mosse dall'appellato in primo grado sulla validità della notifica degli avvisi di addebito in ragione della consegna a persona diversa dal destinatario, l'Ente ha rappresentato che per pacifica giurisprudenza nel caso cui “manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma)
e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è comunque valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
InoltrelL ha argomentato che anche le eventuali contestazioni, relative all'asserita necessità Pt_1 della notifica di un'ulteriore raccomandata, sarebbero da considerarsi prive di fondamento, in quanto, in questa materia, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 che prevedono l'invio della seconda raccomandata (Cass. 5, ordin. n. 12083 del 13/06/2016; conf. Cass. nn. 12083/2016 e 19877/2017 ).
L'appellante, infine, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione agli altri vizi, tutti di natura formale, eccepiti dal . CP_1
Quest'ultimo, costituendosi, eccepiva “di avere disconosciuto formalmente la cartolina di ricevimento, che costituiva la sedicente prova della notifica del richiamato avviso di addebito.
Ciò nell'assoluta assenza di istanza di verificazione e/o dichiarazione di volersi avvalere del CP_ predetto documento da parte dell' previdenziale”, aggiungendo che egli, “nel corso del giudizio di primo grado ed alla prima difesa utile, non si era solo limitato a disconoscere formalmente il documento su cui l' fonda l'odierno appello, ma aveva specificato Pt_1 dettagliatamente i termini del disconoscimento ed aveva richiesto la produzione dell'originale, ai fini della possibile querela di falso”, mentre l' a fronte del disconoscimento formale, non Pt_1 soltanto “ometteva di dichiarare di volersi avvalere del documento disconosciuto, ma ometteva altresì la produzione in giudizio dell'originale, inibendo così all'odierno appellato, ove fosse stato necessario, finanche la possibilità di proposizione della querela di falso.”
Evidenziava , inoltre, che, trattandosi di notifica effettuata a mani di un sedicente (ma inesistente) delegato e, dunque, nei confronti di persona diversa dal destinatario, ai fini della regolarità della notifica dell'atto doveva essere comunque inviata al destinatario la c.d. C.A.N. (Comunicazione di
Avvenuta Notifica), di cui alla Legge n. 31/2008 (oggi Legge n. 145/2018).
Riproponeva infine tutte le eccezioni proposte e assorbite in primo grado.
L'appello è infondato.
La stringata motivazione utilizzata dal Giudice di primo grado al fine di non ritenere provata la notifica dell'avviso di addebito impugnato si scontra con la produzione documentale dell' che Pt_1 consta di due pagine: nella seconda vi è la firma di un soggetto identificato dall'agente postale come delegato. In sintesi rsulta dagli atti che la notifica dell'avviso d'abbebito (interruttiva della prescrizione dei contributi previdenziali) è stata effettuata a mezzo del servizio postale e che l'avviso di ricevimento del plico - consegnato all'indirizzo del destinatario - è stato sottoscritto da persona - pur non identificata esattamente - che lo ha ritirato
In tale contesto, trova applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte, in numerose sentenze, secondo il quale, “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione
(Sez. 5 -, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019, Rv. 655744 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018, Rv. 650926 - 01, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico” (Ordinanza n. 946 del 17/01/2020,
Rv. 656665 - 01).” 8924/23
Le contestazioni dell'appellato derivano da una confusione tra istituti diversi: disconoscimento di scrittura privata e disconoscimento della conformità della copia all'originale.
Come più volte ribadito dalla Soprema Corte “Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719
c.c., (..), sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità. “ Nel caso di specie, vi è stato solo un disconoscimento della conformità della copia all'originale, effetuato in maniera del tutto apodittica e quindi inefficace, senza che sia stato indicato, nemmeno sommariamente, quali sarebbero “gli aspetti differenziali” tra i due documenti.
La mancata proposizione dela querela di falso – che a quanto sembra desumersi avrebbe dovuto avere ad oggetto il fatto storico della consegna da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avviso di addebito al soggetto che si era dichiarato delegato - non può certamente esser attributa alla mancata produzione del'originale da parte dell' potendo la stessa essere proposta anche Pt_1 avverso la copia prodotta in giudizio (Cass. 24029/24)
Infine, in ordine, all'eccezione relativa al mancato invio della Can, si osserva che per giurisprudenza costante:"In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982"). Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019,
Rv. 653680 – 01.
Tutti i rimanenti vizi sollevati, come sopra enucleati, integrano oposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità originaria della stessa, atteso che il ricorrente non ha, come era suo onere, indicato e provato “il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione. Cass. civ. n,. 19932/24)
In definitiva, la validità della notifica dell' avviso di addebito, come sopra accertata, determina pacificamente il rigetto dell'eccezione di prescrizione, con conseguente accoglimento dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico del , nella misura indicata in dispositivo, CP_1
sulla base del D.M. n 147/22, III scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Pt_1 CP_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 381/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in
[...] data 05/05/2022 , in accoglimento dell'appello e in totale riforma sdella sentenza impugnata, così provvede: rigetta l'originario ricorso proposto da;
CP_1 condanna a rifondere a e a le CP_1 Pt_1 Controparte_2 spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 1865,00 , oltre accessori di legge, ciascuno;
condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di giudizio, che CP_1 Pt_1 liquida in € 1.984,00 , oltre accessori di legge,
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 344/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ETTORE TRIOLO, giusta procura in Pt_1 atti;
- appellante
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DOMENICO MARIA LUPIS, CP_1 giusta procura in atti;
- appellato
Controparte_2
-appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, proponeva opposizione all'intimazione di CP_1 pagamento n. 0942018900663900000, limitatamente alla correlazione con l'avviso di addebito n.
39420130004033362000, articolando i seguenti motivi:
1) illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti per omessa notifica dei titoli esecutivi e degli atti successivi sottesi alla pretesa creditoria;
2) illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta e maturata decadenza e/o prescrizione del credito azionato.
3) nullità dell'intimazione di pagamento ex art. 3 legge n. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 21 septies legge n. 241/1990 – violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente – nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione dell'avviso di addebito in essa richiamato – difetto di motivazione.
4) nullità dell'intimazione di pagamento ex art. 3 legge n. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 21 septies legge n. 241/1990 – violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente – nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi – difetto di motivazione.
5) nullità dell'intimazione di pagamento per omessa sottoscrizione originale del responsabile del procedimento – presunta carenza del potere dirigenziale in capo al responsabile sottoscrittore del prodromico ed originario atto di avvio della procedura di riscossione – presunta inesistenza dell'atto originario e consequenziale nullità dell'intero iter procedimentale.
6) nullità dell'atto opposto e degli atti presupposti per inesistenza della notifica.
Il Giudice di prime cure , nella resistenza di e accoglieva il ricorso, ritenendo fondata Pt_1 CP_3
l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
In particolare, il giudicante riteneva che non fosse stata provata la notifica dell'avviso di addebito riscontrandosi in atti solo l'avviso di ricevimento del febbraio 2014, dal quale non sarebbe emersa
“la prova di avvenuta ricezione di tale avviso da parte del ricorrente (non risulta alcuna firma del contribuente)”.
Ha interposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
pur ritualmente citata non si è costituita, CP_3
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti Sono state depositate note nel termine del 14 gennaio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L censura la sentenza impugnata rilevando che l'avviso di addebito, riguardante l'omesso Pt_1 versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti, per i periodi 3-4/2012, risulta regolarmente notificato in data 17.02.2014, nel rispetto dei termini di prescrizione mediante consegna presso il domicilio della parte appellante.
In ordine alle contestazioni mosse dall'appellato in primo grado sulla validità della notifica degli avvisi di addebito in ragione della consegna a persona diversa dal destinatario, l'Ente ha rappresentato che per pacifica giurisprudenza nel caso cui “manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma)
e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è comunque valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
InoltrelL ha argomentato che anche le eventuali contestazioni, relative all'asserita necessità Pt_1 della notifica di un'ulteriore raccomandata, sarebbero da considerarsi prive di fondamento, in quanto, in questa materia, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 che prevedono l'invio della seconda raccomandata (Cass. 5, ordin. n. 12083 del 13/06/2016; conf. Cass. nn. 12083/2016 e 19877/2017 ).
L'appellante, infine, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione agli altri vizi, tutti di natura formale, eccepiti dal . CP_1
Quest'ultimo, costituendosi, eccepiva “di avere disconosciuto formalmente la cartolina di ricevimento, che costituiva la sedicente prova della notifica del richiamato avviso di addebito.
Ciò nell'assoluta assenza di istanza di verificazione e/o dichiarazione di volersi avvalere del CP_ predetto documento da parte dell' previdenziale”, aggiungendo che egli, “nel corso del giudizio di primo grado ed alla prima difesa utile, non si era solo limitato a disconoscere formalmente il documento su cui l' fonda l'odierno appello, ma aveva specificato Pt_1 dettagliatamente i termini del disconoscimento ed aveva richiesto la produzione dell'originale, ai fini della possibile querela di falso”, mentre l' a fronte del disconoscimento formale, non Pt_1 soltanto “ometteva di dichiarare di volersi avvalere del documento disconosciuto, ma ometteva altresì la produzione in giudizio dell'originale, inibendo così all'odierno appellato, ove fosse stato necessario, finanche la possibilità di proposizione della querela di falso.”
Evidenziava , inoltre, che, trattandosi di notifica effettuata a mani di un sedicente (ma inesistente) delegato e, dunque, nei confronti di persona diversa dal destinatario, ai fini della regolarità della notifica dell'atto doveva essere comunque inviata al destinatario la c.d. C.A.N. (Comunicazione di
Avvenuta Notifica), di cui alla Legge n. 31/2008 (oggi Legge n. 145/2018).
Riproponeva infine tutte le eccezioni proposte e assorbite in primo grado.
L'appello è infondato.
La stringata motivazione utilizzata dal Giudice di primo grado al fine di non ritenere provata la notifica dell'avviso di addebito impugnato si scontra con la produzione documentale dell' che Pt_1 consta di due pagine: nella seconda vi è la firma di un soggetto identificato dall'agente postale come delegato. In sintesi rsulta dagli atti che la notifica dell'avviso d'abbebito (interruttiva della prescrizione dei contributi previdenziali) è stata effettuata a mezzo del servizio postale e che l'avviso di ricevimento del plico - consegnato all'indirizzo del destinatario - è stato sottoscritto da persona - pur non identificata esattamente - che lo ha ritirato
In tale contesto, trova applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte, in numerose sentenze, secondo il quale, “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione
(Sez. 5 -, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019, Rv. 655744 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018, Rv. 650926 - 01, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico” (Ordinanza n. 946 del 17/01/2020,
Rv. 656665 - 01).” 8924/23
Le contestazioni dell'appellato derivano da una confusione tra istituti diversi: disconoscimento di scrittura privata e disconoscimento della conformità della copia all'originale.
Come più volte ribadito dalla Soprema Corte “Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719
c.c., (..), sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità. “ Nel caso di specie, vi è stato solo un disconoscimento della conformità della copia all'originale, effetuato in maniera del tutto apodittica e quindi inefficace, senza che sia stato indicato, nemmeno sommariamente, quali sarebbero “gli aspetti differenziali” tra i due documenti.
La mancata proposizione dela querela di falso – che a quanto sembra desumersi avrebbe dovuto avere ad oggetto il fatto storico della consegna da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avviso di addebito al soggetto che si era dichiarato delegato - non può certamente esser attributa alla mancata produzione del'originale da parte dell' potendo la stessa essere proposta anche Pt_1 avverso la copia prodotta in giudizio (Cass. 24029/24)
Infine, in ordine, all'eccezione relativa al mancato invio della Can, si osserva che per giurisprudenza costante:"In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982"). Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019,
Rv. 653680 – 01.
Tutti i rimanenti vizi sollevati, come sopra enucleati, integrano oposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità originaria della stessa, atteso che il ricorrente non ha, come era suo onere, indicato e provato “il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione. Cass. civ. n,. 19932/24)
In definitiva, la validità della notifica dell' avviso di addebito, come sopra accertata, determina pacificamente il rigetto dell'eccezione di prescrizione, con conseguente accoglimento dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico del , nella misura indicata in dispositivo, CP_1
sulla base del D.M. n 147/22, III scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Pt_1 CP_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 381/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in
[...] data 05/05/2022 , in accoglimento dell'appello e in totale riforma sdella sentenza impugnata, così provvede: rigetta l'originario ricorso proposto da;
CP_1 condanna a rifondere a e a le CP_1 Pt_1 Controparte_2 spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 1865,00 , oltre accessori di legge, ciascuno;
condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di giudizio, che CP_1 Pt_1 liquida in € 1.984,00 , oltre accessori di legge,
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)