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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/10/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2290/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINTIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2290/2018
PROMOSSA DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MONS. Parte_1 C.F._1
VENTIMIGLIA 228, CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIO SALVATORE FIUME, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in C.SO MESSINA Controparte_1 C.F._2
20/M, GIARRE;
rappresentato e difeso dall'avv. ROSARIO GAROZZO, giusta procura in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 15 E CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
), (C.F. ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 CP_3
(C.F. ); (C.F. ); C.F._6 CP_5 C.F._7
APPELLATI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
1. – Con atto di citazione notificato in data 17 giugno 2008, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Catania, , (classe 1958), Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_5
, e (classe 1976), per sentire dichiarare aperta la successione di
[...] Controparte_4 CP_3
e ottenere il conseguente scioglimento della comunione ereditaria e CP_5 Persona_1 la divisione degli immobili caduti in successione, mediante determinazione ed attribuzione delle quote o, in caso di indivisibilità, con la vendita e la ripartizione del ricavato.
A fondamento della domanda, l'attore esponeva che, in data 11 aprile 1992, era deceduto "ab intestato" il genitore , lasciando a sé superstiti la moglie e i figli CP_5 Persona_1 [...]
, , , e In data 12 febbraio 1993, era deceduta anche la Parte_1 CP_1 CP_6 CP_2 CP_3 moglie Con atto del 15/03/1993 a rogito del Notaio il legittimario Persona_1 Persona_2
rinunziava all'eredità di entrambi i genitori, consentendo così ai propri figli, Persona_3 CP_5
, e di subentrargli per rappresentazione.
[...] Per_1 CP_3
L'attore inoltre rappresentava che, nel mese di aprile 1999, la convenuta aveva CP_2 instaurato, dinanzi al Tribunale di Catania, un giudizio volto allo scioglimento della comunione ereditaria, successivamente abbandonato e dichiarato estinto dal giudice adito, senza che ne fosse mai disposta la riassunzione.
Rilevava altresì che, a decorrere dall'apertura della successione, tutti i convenuti - ad eccezione di e - avevano goduto in via esclusiva dei beni relitti, privando gli altri coeredi CP_2 CP_3 della possibilità di esercitare il proprio diritto di comproprietà.
Sulla base di tali circostanze, l'attore chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti, escluse le sorelle e , al pagamento della fruttificazione dei beni ereditari, quale corrispettivo CP_2 CP_3 per il godimento esclusivo degli stessi. Chiedeva infine la cancellazione della trascrizione della pagina 2 di 15 precedente domanda giudiziale di divisione, in considerazione dell'intervenuta estinzione del relativo procedimento.
1.1. - Nella resistenza del solo , e dopo l'espletamento di due consulenze tecniche Controparte_1
d'ufficio, il Tribunale di Catania - con sentenza n. 3270/2018 del 31 luglio 2018 (resa nel procedimento n. 90600585/2008) - rigettava l'eccezione del convenuto relativa alla non integrità del contraddittorio per omessa citazione di vedova di , e rigettava le domande attoree CP_7 Persona_3 condannando l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto costituito e delle spese delle consulenze tecniche d'ufficio.
Il Tribunale rilevava che non era possibile addivenire a una pronuncia di scioglimento della comunione ereditaria in quanto sui terreni caduti in successione insisteva un immobile abusivo, ostativo alla divisione dell'intero asse. Escludeva la possibilità di una divisione parziale, in assenza di un accordo tra le parti. Di conseguenza, rigettava anche la domanda di fruttificazione, ritenendola generica e comunque inammissibile, stante la permanenza della comunione. Il Giudice rigettava inoltre la domanda di cancellazione della trascrizione del precedente giudizio di divisione, ritenendo che tale istanza dovesse essere proposta nell'ambito del medesimo procedimento, non potendo essere accolta in un processo distinto.
2. - Per l'integrale riforma di tale sentenza ha proposto appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a il 10/12/2018, a il 6/12/2018, a (classe 1976) Controparte_1 Controparte_4 CP_3 il 7/1/2019, a il 18/1/2019 e a (classe 1958) in data 1 marzo 2019. CP_2 CP_3
2.1. - Si è costituito solo e ha dedotto l'infondatezza dell'appello, chiedendone il Controparte_1 rigetto.
2.2. - Con ordinanza del 22 ottobre 2020, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede , residente in [...], ai sensi dell'art. 331 c.p.c. La CP_5 notificazione a – dopo un primo tentativo non andato a buon fine, effettuato ai sensi CP_5 dell'art. 7 del Reg. CE 1393/2007 – è stata rinnovata, entro il termine perentorio assegnato, nelle forme dell'art. 14 del Reg. CE 1393/2007 con plico racc. n. RC 105599796IT spedito in data 12 luglio 2021 e ricevuto il 14 luglio 2021, come attestato da ricevuta dell'operatore postale danese firmata dal destinatario prodotta in atti.
pagina 3 di 15 2.3. - Con sentenza non definitiva n. 41/2023, pubblicata il 14 gennaio 2023, questa Corte ha preliminarmente rilevato che l'appello proposto da è composto di sei motivi. Parte_1
Segnatamente, il primo e il secondo motivo sono afferenti al mancato accoglimento, rispettivamente, della domanda di scioglimento della comunione ereditaria e della domanda di condanna dei convenuti al pagamento della fruttificazione, il terzo contiene ulteriori censure relative alle medesime domande, il quarto attiene al rigetto della domanda di cancellazione della trascrizione della precedente domanda di divisione, il quinto riguarda le spese processuali del giudizio di primo grado riconosciute al convenuto e, infine, il sesto motivo concerne la pretesa irragionevole durata del processo. Controparte_1
Quindi, la Corte ha esaminato in via preliminare il sesto motivo, concernente la dedotta irragionevole durata del processo, dichiarandolo inammissibile.
Successivamente, ha preso in considerazione il quarto motivo, ritenuto infondato, e ha confermato la decisione del Tribunale che aveva rigettato la domanda di cancellazione della trascrizione della precedente domanda di divisione.
Nel procedere poi congiuntamente all'esame del primo motivo di gravame e della prima parte del terzo, concernenti la statuizione di indivisibilità dell'asse ereditario, in quanto strettamente connessi, questa
Corte - superate le eccezioni preliminari sollevate dall'appellato nella comparsa conclusionale del
7/09/2020 e nella memoria di replica del 28/09/2020 - ha ribadito che, in relazione alle successioni ab intestato di (deceduto in data 11/04/1992) e di (deceduta in data CP_5 Persona_1
12/02/1993), gli unici eredi sono le parti: i quattro figli - l'appellante e gli appellati Parte_1
, e - nonché, per rappresentazione del rinunciante Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, i suoi figli, ossia gli altri appellati , (classe 1976) e Per_3 CP_5 CP_8 [...]
CP_4
Conseguentemente, ha ritenuto che le quote ereditarie, ai sensi degli artt. 581 e 566 c.c., in combinato disposto con l'art. 726 c.c., devono essere individuate in cinque quote uguali, per i quattro figli e per la stirpe di . Persona_3
In ordine alla composizione dell'asse ereditario, la sentenza non definitiva ha richiamato quanto già accertato con la sentenza di primo grado, sul punto non contestata.
Si rileva pertanto che il compendio ereditario, morendo dismesso dai coniugi e CP_5 Per_1
è così composto:
[...]
pagina 4 di 15 1) appezzamento di terreno sito nel Comune di NO, contrada Quadararo, comprensivo di magazzino abusivo non catastato, esteso nell'intero are 42.00, nel Catasto Terreni del detto Comune al foglio 27, particella 62, agrumeto cl. 1, are 15.20, R.D. € 93,81, R.A. € 28,65; particella 183, agrumeto cl. 1, are 23.40, R.D. € 144,42, R.A. € 44,11; particella 377 fabbricato urbano da accertare (già agrumeto cl. 1) are 3,40);
2) locale garage sito nel Comune di NO, via Francesco Petrarca n. 4A, piano terra, nel Catasto
Fabbricati del detto Comune al foglio 15, particella 917, sub. 1, cat. C/6, cl. 2, mq. 30, R.C. € 55,78;
3) unità immobiliare sita nel Comune di NO, via Francesco Petrarca n. 4, piano primo e secondo, nel Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 15, particella 917, sub. 2, cat. A/3, cl. 2, vani 4, 5, R.C. € 169,66;
4) unità immobiliare sita nel Comune di NO, via Francesco Petrarca n. 8, piano terra, nel
Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 15, particella 434, cat. A/5, cl. 1, vani 3, R.C. € 58,88;
5) 5/6 indivisi di un'unità immobiliare sita nel Comune di NO, via Francesco Petrarca n. 1, piano terra, nel Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 15, particella 457, sub. 1, cat. A/6, cl. 1, vani 3, 5, R.C. € 52,42.
Ancora, la sentenza non definitiva ha statuito che
• il deposito attrezzi ubicato sull'appezzamento di terreno sito in contrada Quadararo (29,25 mq)
è stato realizzato in assenza di titolo edilizio e non è catastato, risultando quindi non divisibile;
• gli altri immobili (casa diroccata in via F. Petrarca n. 1, appartamento su due elevazioni in via
Petrarca n. 4, garage in via Petrarca 4/A) sono stati costruiti anteriormente al 1° settembre 1967,
e pertanto non presentano ostacoli alla commerciabilità giuridica sotto il profilo edilizio;
• la casa terrana in via F. Petrarca n. 8 presenta interventi edilizi non regolarizzati, ma trattandosi di abusi non primari, non ne compromettono la commerciabilità giuridica.
Dunque, discostandosi dalla valutazione del primo Giudice, la Corte ha ritenuto che la presenza di un immobile abusivo sul terreno facente parte della massa non escludesse la possibilità di addivenire a uno scioglimento degli altri beni dell'asse. Come affermato da Cass. Sez. Un. n. 25021/2019, ogni coerede ha diritto di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria limitatamente ai beni divisibili, anche pagina 5 di 15 senza il consenso degli altri condividenti, e che tale riduzione dell'originaria domanda di divisione non integra una domanda nuova.
Tuttavia, come eccepito dall'appellato, questo Giudice di appello ha riscontrato la presenza in più unità immobiliari urbane facenti parte della massa di irregolarità catastali ostative alla divisione giudiziale ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985, come modificato dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla L.
n. 122/2010, ritenendo necessaria l'interlocuzione con le parti.
Da ultimo, nella sentenza non definitiva la Corte d'appello ha statuito in merito alla domanda di fruttificazione, oggetto del secondo motivo e della seconda parte del terzo, ritenendo che, essendo autonoma rispetto alla domanda di divisione, essa andava comunque esaminata e, in particolare, accolta nei confronti di , dovendo ritenersi incontestato che egli si trovava nel possesso Controparte_1 esclusivo sia della casa di via F. Petrarca n. 8 sia del terreno di via Quadararo sin dal tempo dell'apertura della successione.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di appello, non definitivamente pronunciando, così ha provveduto:
“dichiara la contumacia di , (classe 1958), , CP_2 CP_3 CP_5 Controparte_4
e (classe 1976); CP_3
in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 3278/2018 Parte_1 del 31 luglio 2018 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento civile n. 90600585/2008 R.G.), accoglie la domanda di fruttificazione proposta dall'appellante nei confronti di;
Controparte_1
rigetta il motivo dell'appello relativo alla cancellazione della trascrizione della precedente domanda giudiziale di divisione ereditaria”.
Ha rimesso quindi la causa sul ruolo per l'ulteriore istruzione in ordine alle domande di divisione e di fruttificazione, riservando all'esito ogni decisione anche sul profilo delle spese di entrambi i gradi di giudizio, attinto dal quinto motivo di appello.
All'udienza del 13 febbraio 2023, la parte appellante si è dichiarata disponibile a farsi carico delle spese per la regolarizzazione catastale degli immobili di via Petrarca n.4, mentre l'appellato, a mezzo del suo difensore, si offriva di regolarizzare catastalmente l'immobile di via Petrarca n. 8, facendosi carico delle spese. Inoltre, , personalmente comparso, ha dato il consenso affinché l'appellante Controparte_1 potesse entrare nel terreno per demolire e/o catastare il deposito abusivo, a sue cure e spese.
pagina 6 di 15 Successivamente, con ordinanza depositata il 16 febbraio 2023, è stato nominato come consulente tecnico d'ufficio il geometra al fine di “descrivere e stimare gli immobili in Persona_4 comunione (indicati nei punti da 1 a 5 dell'elenco di cui alle pagine 9-10 della sentenza non definitiva
n. 41/2023), nonché verificare la regolarità e conformità catastale oggettiva (ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto), di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, degli immobili urbani per cui è causa (v. punti 2, 3, 4 e 5 del citato elenco); in caso di accertata difformità, proceda il C.T.U. (con anticipazione delle relative spese da parte dell'appellante e, nei limiti della disponibilità manifestata nel verbale d'udienza del
13/02/2023, anche da parte dell'appellato ) al compimento delle operazioni di Controparte_1 regolarizzazione catastale atte a rendere i beni conformi alle prescrizioni della suddetta norma”.
In data 31 maggio 2023, il CTU depositava un elaborato parziale, con cui descriveva la situazione catastale-urbanistica dei cespiti indicati nei punti da 1 a 5 dell'elenco di cui alle pagine 9-10 della sentenza non definitiva n. 41/2023, confermando l'irregolarità catastale e, nello stesso tempo, la possibilità di una regolarizzazione catastale dei beni indicati ai punti 2), 3) e 4), e segnatamente:
2) del locale garage sito nel Comune di NO, via Francesco Petrarca n. 4/A, piano terra, nel
Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 15, particella 917, sub. 1, cat. C/6, cl. 2, mq. 30, R.C. €
55,78;
3) dell'unità immobiliare sita nel Comune di NO, via Francesco Petrarca n. 4, piano primo e secondo, nel Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 15, particella 917, sub. 2, cat. A/3, cl. 2, vani 4, 5, R.C. € 169,66.
4) dell'unità immobiliare sita nel Comune di NO, via Francesco Petrarca n. 8, piano terra, nel
Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 15, particella 434, cat. A/5, cl. 1, vani 3, R.C. € 58,88,
Come evidenziato dal CTU, , pur avendo inizialmente manifestato disponibilità ad Controparte_1 anticipare i costi per la regolarizzazione catastale del cespite n. 4, ha successivamente presentato osservazioni con cui ha ritenuto impossibile procedere alla regolarizzazione, evidenziando la presenza di rilevanti difformità urbanistiche. Il CTU ha confermato che, sebbene la regolarizzazione catastale sia tecnicamente possibile, essa comporta significativi inconvenienti economici e giuridici, in quanto pagina 7 di 15 l'inserimento dei dati difformi nella pratica “Docfa” può implicare responsabilità anche penali per il dichiarante.
All'udienza del 10 luglio 2023, sentite le parti, questa Corte ha invitato il CTU a riprendere le operazioni peritali come da mandato originario, ponendo a carico dell'attore, in via di anticipazione, tutti i relativi oneri economici.
Nonostante ciò, in data 14 novembre 2023, il CTU depositava un'ulteriore istanza, con cui comunicava l'impossibilità di accedere negli immobili di via Petrarca n. 4, rilevando altresì “l'illeggibilità della targhetta citofonica”.
Con ordinanza del 28 dicembre 2023, questo Giudice d'appello ha ritenuto che le operazioni di regolarizzazione catastale - finalizzate all'attestazione, da parte di un tecnico abilitato, della conformità tra dati catastali, planimetrie e stato di fatto (ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52/1985) - richiedessero necessariamente l'accesso ai luoghi. Poiché tale accesso era risultato impossibile, essendo gli immobili nella disponibilità di soggetti diversi dall'appellante, ha dichiarato conclusa la prestazione del CTU con il deposito della relazione tecnica in data 31/05/2023. Contestualmente, ha disposto un'integrazione della consulenza con riferimento alla domanda di fruttificazione, affidando al medesimo consulente tecnico d'ufficio l'incarico di determinare il valore locativo dell'immobile urbano di via F. Petrarca n. 8 e dell'appezzamento di terreno in contrada Quadararo, a decorrere dal
12/2/1993.
Depositata la relazione tecnica in data 8 marzo 2024, in esito al deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 aprile 2024, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e successivamente rimessa sul ruolo per l'intervenuta applicazione del Presidente del Collegio, in via esclusiva, a Tribunale di altro distretto.
In esito al deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
17 febbraio 2025, la causa è stata nuovamente posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruzione relativa alla domanda di divisione e a quella di fruttificazione nei confronti di . Controparte_1
pagina 8 di 15 2. - Quanto alla domanda di scioglimento della comunione (oggetto del primo motivo di appello e prima parte del terzo motivo, dei quali occorre completare la trattazione a seguito delle risultanze dell'ulteriore attività istruttoria compiuta), va, preliminarmente, rilevato che, all'udienza del 13 maggio
2024, svoltasi con modalità cartolare, il difensore dell'appellante dava atto che, nelle more del giudizio,
- ottenuto l'accesso al fondo da parte dell'appellato solo in seguito al Parte_1 Controparte_1 consenso prestato all'udienza del 13 febbraio 2023 - aveva provveduto, a proprie cure e spese, a demolire il deposito per gli attrezzi sito all'interno del terreno di via Quadararo.
L'appellante ha chiesto, quindi, che venisse disposta la riconvocazione del CTU al fine di verificare l'avvenuta demolizione e accertare la sopravvenuta divisibilità del terreno. Tale richiesta è stata reiterata anche nella comparsa conclusionale, ove – come si legge a pag. 11 – si è chiesto l'accertamento dell'insussistenza di una causa ostativa alla divisione e alla conseguente attribuzione del terreno in favore dell'appellante.
Tuttavia, il Collegio osserva che l'accoglimento della richiesta di attribuzione dell'intero bene in favore dell'appellante è precluso dal rilievo assorbente secondo cui non è possibile procedere allo scioglimento della comunione ereditaria nei confronti di uno solo dei condividenti, in assenza del consenso di tutti gli altri.
Ne discende che l'avvenuta demolizione del deposito esistente sull'appezzamento di terreno, quand'anche fosse accertata, non potrebbe condurre all'accoglimento della richiesta di attribuzione formulata dall'appellante, in difetto di accordo tra tutti i condividenti.
3. - Va, inoltre, rilevato che, nella sentenza n. 41/2023, questa Corte, pronunciandosi non definitivamente sul primo motivo e sulla prima parte del terzo, concernenti la domanda di scioglimento della comunione, ha ritenuto che, ad eccezione del deposito per attrezzi sito in contrada Quadararo, i beni costituenti l'asse ereditario, diversamente da quanto eccepito dall'appellato, non presentano irregolarità edilizie tali da impedirne la circolazione giuridica e quindi la divisibilità giudiziale.
Nondimeno, accogliendo l'eccezione – qualificata come eccezione in senso lato – sollevata da
[...]
, la sentenza non definitiva ha riscontrato, sulla base delle risultanze peritali, la presenza di CP_1 irregolarità e difformità catastali negli immobili urbani di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'elenco, in comunione tra le parti.
pagina 9 di 15 Ha statuito, dunque, che la situazione di irregolarità catastale costituisce impedimento alla possibilità di procedere allo scioglimento della comunione oggetto del presente giudizio, ai sensi della l. n. 52 del
1985, art. 29, comma 1 bis, introdotto con D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n.
122 (che dispone che “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”).
3.1. - Alla luce di quanto sopra, la causa è stata rimessa sul ruolo per dar modo alle parti di interloquire sulla questione ed eventualmente provvedere alla regolarizzazione catastale dei beni comuni.
Deve ribadirsi, infatti, che anche la c.d. "conformità catastale oggettiva" - in ragione dell'evidente analogia, strutturale e teleologica, con la disciplina della "conformità edilizia ed urbanistica" - costituisce una condizione dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n. 20526/2020, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c.; cfr. anche
Cass. n. 12654/2020).
In tal senso, la sentenza n. 41/2023 ha ritenuto che la produzione della dichiarazione o dell'attestazione di conformità catastale oggettiva dei fabbricati urbani facenti parte della massa - previo ripristino della situazione irregolare - possa intervenire nel corso del giudizio, incluso il grado d'appello, purché prima della relativa decisione, trattandosi di adempimento sottratto alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (Cass. n. 20526/2020 cit.).
3.2. - Tuttavia, nonostante l'invito, le parti non hanno provveduto alla regolarizzazione.
Né è stato possibile procedervi tramite l'attività del consulente tecnico d'ufficio, il quale, pur confermando nella relazione tecnica depositata il 31/5/2023 le difformità catastali degli immobili di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'elenco contenuto nella sentenza n. 41/2023, non ha potuto accedere ai beni di via
Petrarca n. 4, trovandosi questi ultimi – come dal medesimo consulente riferito nell'istanza del pagina 10 di 15 14/11/2023 - “in disponibilità diverse dall'appellante”, che pure aveva manifestato disponibilità ad anticipare i costi. Quanto all'immobile n. 4, occupato in via esclusiva da , permanevano Controparte_1 le problematiche urbanistiche già evidenziate dal CTU nella medesima relazione, che pure non impedivano la regolarizzazione catastale, ritenuta tecnicamente possibile.
3.3. - Di conseguenza, non resta che prendere atto del superiore accertamento e concludere nel senso della persistente insussistenza di una condizione dell'azione ex art. 713 c.p.c., tale da precludere la possibilità di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti.
3.4. - Tali considerazioni conducono, in definitiva, al rigetto del primo motivo dell'appello e della prima parte del terzo motivo, relativi alla domanda di scioglimento della comunione rigettata dal primo
Giudice, dovendo l'impugnata statuizione - là dove ha ritenuto precluso lo scioglimento della comunione ereditaria - essere confermata, seppur sulla base di diversa motivazione, come sopra esposto.
4. - Passando all'esame della domanda di fruttificazione, va preliminarmente rilevato che, in considerazione del vincolo che deriva per il giudice dalla sentenza non definitiva - ancorché non passata in giudicato - sia con riferimento alle questioni espressamente decise, sia con riguardo a quelle che ne costituiscono presupposto logico necessario, non possono essere riesaminate le questioni già risolte con la sentenza non definitiva, anche se reiterate dall'appellato (Cass. 29321/2021).
4.1. - Nella specie, a seguito dell'ulteriore istruzione disposta con ordinanza del 16 febbraio 2023, resta da decidere il solo profilo della quantificazione dei frutti civili riconosciuti in favore dell'appellante e nei confronti dell'appellato . Controparte_1
5. - L'appellante, a seguito del deposito della relazione tecnica in data 8 marzo 2024, ha chiesto la condanna di al pagamento dei frutti civili, quantificati - in relazione alla quota di ¼ - Controparte_1 per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 gennaio 2024 in complessivi € 22.572,51.
Orbene, essendo stata riconosciuta la spettanza dei frutti civili all'appellante, come statuito con la sentenza non definitiva, va dato atto che il CTU, in ossequio al mandato ricevuto, ha provveduto a determinare l'ammontare dei frutti civili dal 12 febbraio 1993 (data dell'apertura della successione di al 31 gennaio 2024 (epoca dell'accertamento peritale), con riferimento all'immobile Persona_1 urbano di via F. Petrarca n. 8, NO (indicato come “LOTTO 4”) e all'appezzamento di terreno pagina 11 di 15 sito in contrada Quadararo, NO, costituto dalle particelle 377, 183, 62 del Foglio 27 (indicato come “LOTTO 1”).
Il CTU ha tenuto conto del canone locativo vigente nel tempo, provvedendo anche alla sua rivalutazione annuale, come specificato nei prospetti allegati alla relazione tecnica depositata in data 8 marzo 2024 (cfr. 002_Allegato Calcolo Valore Locativo LOTTO e 003_Allegato Calcolo Valore
Locativo LOTTO 1).
La somma così calcolata per la sorte capitale, già incrementata della rivalutazione annuale, è pari nell'intero e complessivamente a € 90.290,05.
Tale somma pro quota ammonta però a € 18.058,01 (e non a € 22.572,51, come indicato dall'appellante), giacché la quota ereditaria allo stesso spettante è pari a 1/5, anziché a ¼, così come statuito nella sentenza non definitiva (cfr. pag. 9), che non può essere rimessa in discussione.
La fruttificazione è dovuta all'appellante fino alla data della presente decisione (19 giugno 2025), dovendosi ritenere, in difetto di prova contraria, che il danno persista immutato. Pertanto, essa comprende anche il periodo che va dal 1° febbraio 2024 sino al giugno 2025, pari a 17 mesi.
Considerato un canone di locazione mensile all'attualità di € 232,80 per il LOTTO 4 e di € 659,38 per il LOTTO 1 – sulla base dei valori riportati nella c.t.u., non contestati da alcuna delle parti - si ritiene di attribuire all'appellante, per l'ulteriore periodo, la somma di € 3.033,41, già ridotta in proporzione della quota di 1/5 e liquidata all'attualità.
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, l'appellato va condannato a pagare Controparte_1 all'appellante , a titolo di fruttificazione in relazione all'uso esclusivo dei predetti Parte_1 beni in comunione, la complessiva somma di € 21.091,42 (€ 18.058,01 + € 3.033,41), liquidata all'attualità.
Sulle somme così calcolate vanno altresì riconosciuti gli interessi legali a far data dalla maturazione delle singole mensilità, come risultanti dai prospetti allegati all'elaborato peritale e sopra richiamati.
6. - In via generale, va rammentato che il giudice di appello, una volta riformata in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 20604/2015).
pagina 12 di 15 6.1. - Nel caso in esame, avuto riguardo all'esito finale della controversia, nei rapporti tra le parti costituite nel presente giudizio, le spese relative alla domanda di fruttificazione vanno regolate secondo il principio della soccombenza.
Tali spese – sia per il primo che per il secondo grado - vengono liquidate, come indicato in dispositivo, secondo i parametri del vigente D.M. Giustizia del 13 agosto 2022 n. 147, in relazione allo scaglione di riferimento (€ 5.200,01/€ 26.000,00), individuato sulla base del contenuto effettivo della decisione (cd.
«decisum»), facendo applicazione dei valori minimi in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta.
Le spese liquidate vanno inoltre distratte in favore del difensore dell'appellante, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non riscosso i compensi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
6.2. - Quanto alla domanda di scioglimento della comunione tra le parti, va rilevato che l'appellante ha proposto uno specifico motivo di gravame avverso il capo relativo alle spese processuali del giudizio di primo grado riconosciute in favore di (il quinto motivo, l'unico ancora da esaminare). Controparte_1
In merito a tale doglianza, il Collegio osserva che, in considerazione dell'esito della controversia tra tutti i condividenti, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 91 c.p.c.
Il principio di soccombenza, esplicitato in tale disposizione, esprime una regola destinata ad operare per l'attribuzione del carico delle spese di lite alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice
(Cass. n. 3641/2020). Nel caso di specie, è rimasto fermo il decisum di primo grado, che ha rigettato la domanda di scioglimento della comunione proposta da nei confronti di tutti gli altri Parte_1 condividenti, odierni appellati, e non soltanto di . Controparte_1
Nondimeno, il motivo merita parziale accoglimento.
Infatti, il Collegio ritiene che - alla luce delle ragioni della conferma della sentenza di primo grado su tale aspetto - debbano essere compensate integralmente tra le parti costituite tutte le relative spese, sia per il primo che per il secondo grado.
Per le medesime ragioni, anche tenuto conto della natura del giudizio di divisione, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in primo grado - come già liquidate in atti - devono essere poste definitivamente a carico solidale di tutte le parti e, nei rapporti interni, in proporzione alle quote ereditarie.
pagina 13 di 15 6.3. – Analogamente, le spese sostenute dall'appellante in relazione alla domanda di divisione vanno dichiarate irripetibili nei confronti degli altri appellati rimasti contumaci.
Le spese della c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio - sì come liquidate con separato decreto in atti - vanno definitivamente poste a carico dell'appellato , soccombente sulla domanda Controparte_1 di fruttificazione.
7. - La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., proposta dall'appellante nei confronti di
, è infondata e va rigettata. Controparte_1
Non emergono, infatti, elementi specifici e univoci idonei a comprovare il necessario elemento soggettivo della responsabilità aggravata, come richiesto dall'art. 96 c.p.c. Tale conclusione si impone anche alla luce dell'esito della controversia - che ha visto l'appellante solo parzialmente vittorioso - e delle considerazioni sopra svolte in merito alla regolamentazione delle spese processuali relative alla domanda di scioglimento della comunione, il cui rigetto è stato confermato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2290/2018 R.G.C.A., in riforma della sentenza n. 3278/2018 del 31 luglio 2018 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento civile n.
90600585/2008 R.G.), così provvede:
condanna a pagare all'appellante , a titolo di fruttificazione, la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 21.091,42, oltre agli interessi legali con le decorrenze e con le modalità di cui in motivazione;
condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di entrambi i gradi Controparte_1 Parte_1 del giudizio relative alla domanda di fruttificazione, che liquida: a) quanto al primo grado, in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali (in essi compresi € 460,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
b) quanto al presente grado, in complessivi € 2.906,00 per compensi professionali (in essi compresi €
567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione e €
956,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
dispone la distrazione, in favore dell'avv. Claudio Fiume, delle somme liquidate a titolo di spese processuali per entrambi i gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
pagina 14 di 15 compensa tra le parti costituite le spese di entrambi i gradi di giudizio relative alla domanda di scioglimento della comunione;
pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nel giudizio di primo grado
– come già liquidate in atti – a carico di tutte le parti e, nei rapporti interni, in proporzione alle quote ereditarie;
rigetta per il resto l'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado;
Parte_1
dichiara irripetibili le spese del grado nei confronti degli appellati rimasti contumaci;
pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado – sì come liquidate con separato decreto in atti - a carico dell'appellato ; Controparte_1
rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., proposta dall'appellante nei confronti di
. Controparte_1
Conferma, per il resto, la sentenza di primo grado.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINTIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2290/2018
PROMOSSA DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MONS. Parte_1 C.F._1
VENTIMIGLIA 228, CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIO SALVATORE FIUME, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in C.SO MESSINA Controparte_1 C.F._2
20/M, GIARRE;
rappresentato e difeso dall'avv. ROSARIO GAROZZO, giusta procura in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 15 E CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
), (C.F. ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 CP_3
(C.F. ); (C.F. ); C.F._6 CP_5 C.F._7
APPELLATI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
1. – Con atto di citazione notificato in data 17 giugno 2008, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Catania, , (classe 1958), Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_5
, e (classe 1976), per sentire dichiarare aperta la successione di
[...] Controparte_4 CP_3
e ottenere il conseguente scioglimento della comunione ereditaria e CP_5 Persona_1 la divisione degli immobili caduti in successione, mediante determinazione ed attribuzione delle quote o, in caso di indivisibilità, con la vendita e la ripartizione del ricavato.
A fondamento della domanda, l'attore esponeva che, in data 11 aprile 1992, era deceduto "ab intestato" il genitore , lasciando a sé superstiti la moglie e i figli CP_5 Persona_1 [...]
, , , e In data 12 febbraio 1993, era deceduta anche la Parte_1 CP_1 CP_6 CP_2 CP_3 moglie Con atto del 15/03/1993 a rogito del Notaio il legittimario Persona_1 Persona_2
rinunziava all'eredità di entrambi i genitori, consentendo così ai propri figli, Persona_3 CP_5
, e di subentrargli per rappresentazione.
[...] Per_1 CP_3
L'attore inoltre rappresentava che, nel mese di aprile 1999, la convenuta aveva CP_2 instaurato, dinanzi al Tribunale di Catania, un giudizio volto allo scioglimento della comunione ereditaria, successivamente abbandonato e dichiarato estinto dal giudice adito, senza che ne fosse mai disposta la riassunzione.
Rilevava altresì che, a decorrere dall'apertura della successione, tutti i convenuti - ad eccezione di e - avevano goduto in via esclusiva dei beni relitti, privando gli altri coeredi CP_2 CP_3 della possibilità di esercitare il proprio diritto di comproprietà.
Sulla base di tali circostanze, l'attore chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti, escluse le sorelle e , al pagamento della fruttificazione dei beni ereditari, quale corrispettivo CP_2 CP_3 per il godimento esclusivo degli stessi. Chiedeva infine la cancellazione della trascrizione della pagina 2 di 15 precedente domanda giudiziale di divisione, in considerazione dell'intervenuta estinzione del relativo procedimento.
1.1. - Nella resistenza del solo , e dopo l'espletamento di due consulenze tecniche Controparte_1
d'ufficio, il Tribunale di Catania - con sentenza n. 3270/2018 del 31 luglio 2018 (resa nel procedimento n. 90600585/2008) - rigettava l'eccezione del convenuto relativa alla non integrità del contraddittorio per omessa citazione di vedova di , e rigettava le domande attoree CP_7 Persona_3 condannando l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto costituito e delle spese delle consulenze tecniche d'ufficio.
Il Tribunale rilevava che non era possibile addivenire a una pronuncia di scioglimento della comunione ereditaria in quanto sui terreni caduti in successione insisteva un immobile abusivo, ostativo alla divisione dell'intero asse. Escludeva la possibilità di una divisione parziale, in assenza di un accordo tra le parti. Di conseguenza, rigettava anche la domanda di fruttificazione, ritenendola generica e comunque inammissibile, stante la permanenza della comunione. Il Giudice rigettava inoltre la domanda di cancellazione della trascrizione del precedente giudizio di divisione, ritenendo che tale istanza dovesse essere proposta nell'ambito del medesimo procedimento, non potendo essere accolta in un processo distinto.
2. - Per l'integrale riforma di tale sentenza ha proposto appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a il 10/12/2018, a il 6/12/2018, a (classe 1976) Controparte_1 Controparte_4 CP_3 il 7/1/2019, a il 18/1/2019 e a (classe 1958) in data 1 marzo 2019. CP_2 CP_3
2.1. - Si è costituito solo e ha dedotto l'infondatezza dell'appello, chiedendone il Controparte_1 rigetto.
2.2. - Con ordinanza del 22 ottobre 2020, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede , residente in [...], ai sensi dell'art. 331 c.p.c. La CP_5 notificazione a – dopo un primo tentativo non andato a buon fine, effettuato ai sensi CP_5 dell'art. 7 del Reg. CE 1393/2007 – è stata rinnovata, entro il termine perentorio assegnato, nelle forme dell'art. 14 del Reg. CE 1393/2007 con plico racc. n. RC 105599796IT spedito in data 12 luglio 2021 e ricevuto il 14 luglio 2021, come attestato da ricevuta dell'operatore postale danese firmata dal destinatario prodotta in atti.
pagina 3 di 15 2.3. - Con sentenza non definitiva n. 41/2023, pubblicata il 14 gennaio 2023, questa Corte ha preliminarmente rilevato che l'appello proposto da è composto di sei motivi. Parte_1
Segnatamente, il primo e il secondo motivo sono afferenti al mancato accoglimento, rispettivamente, della domanda di scioglimento della comunione ereditaria e della domanda di condanna dei convenuti al pagamento della fruttificazione, il terzo contiene ulteriori censure relative alle medesime domande, il quarto attiene al rigetto della domanda di cancellazione della trascrizione della precedente domanda di divisione, il quinto riguarda le spese processuali del giudizio di primo grado riconosciute al convenuto e, infine, il sesto motivo concerne la pretesa irragionevole durata del processo. Controparte_1
Quindi, la Corte ha esaminato in via preliminare il sesto motivo, concernente la dedotta irragionevole durata del processo, dichiarandolo inammissibile.
Successivamente, ha preso in considerazione il quarto motivo, ritenuto infondato, e ha confermato la decisione del Tribunale che aveva rigettato la domanda di cancellazione della trascrizione della precedente domanda di divisione.
Nel procedere poi congiuntamente all'esame del primo motivo di gravame e della prima parte del terzo, concernenti la statuizione di indivisibilità dell'asse ereditario, in quanto strettamente connessi, questa
Corte - superate le eccezioni preliminari sollevate dall'appellato nella comparsa conclusionale del
7/09/2020 e nella memoria di replica del 28/09/2020 - ha ribadito che, in relazione alle successioni ab intestato di (deceduto in data 11/04/1992) e di (deceduta in data CP_5 Persona_1
12/02/1993), gli unici eredi sono le parti: i quattro figli - l'appellante e gli appellati Parte_1
, e - nonché, per rappresentazione del rinunciante Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, i suoi figli, ossia gli altri appellati , (classe 1976) e Per_3 CP_5 CP_8 [...]
CP_4
Conseguentemente, ha ritenuto che le quote ereditarie, ai sensi degli artt. 581 e 566 c.c., in combinato disposto con l'art. 726 c.c., devono essere individuate in cinque quote uguali, per i quattro figli e per la stirpe di . Persona_3
In ordine alla composizione dell'asse ereditario, la sentenza non definitiva ha richiamato quanto già accertato con la sentenza di primo grado, sul punto non contestata.
Si rileva pertanto che il compendio ereditario, morendo dismesso dai coniugi e CP_5 Per_1
è così composto:
[...]
pagina 4 di 15 1) appezzamento di terreno sito nel Comune di NO, contrada Quadararo, comprensivo di magazzino abusivo non catastato, esteso nell'intero are 42.00, nel Catasto Terreni del detto Comune al foglio 27, particella 62, agrumeto cl. 1, are 15.20, R.D. € 93,81, R.A. € 28,65; particella 183, agrumeto cl. 1, are 23.40, R.D. € 144,42, R.A. € 44,11; particella 377 fabbricato urbano da accertare (già agrumeto cl. 1) are 3,40);
2) locale garage sito nel Comune di NO, via Francesco Petrarca n. 4A, piano terra, nel Catasto
Fabbricati del detto Comune al foglio 15, particella 917, sub. 1, cat. C/6, cl. 2, mq. 30, R.C. € 55,78;
3) unità immobiliare sita nel Comune di NO, via Francesco Petrarca n. 4, piano primo e secondo, nel Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 15, particella 917, sub. 2, cat. A/3, cl. 2, vani 4, 5, R.C. € 169,66;
4) unità immobiliare sita nel Comune di NO, via Francesco Petrarca n. 8, piano terra, nel
Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 15, particella 434, cat. A/5, cl. 1, vani 3, R.C. € 58,88;
5) 5/6 indivisi di un'unità immobiliare sita nel Comune di NO, via Francesco Petrarca n. 1, piano terra, nel Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 15, particella 457, sub. 1, cat. A/6, cl. 1, vani 3, 5, R.C. € 52,42.
Ancora, la sentenza non definitiva ha statuito che
• il deposito attrezzi ubicato sull'appezzamento di terreno sito in contrada Quadararo (29,25 mq)
è stato realizzato in assenza di titolo edilizio e non è catastato, risultando quindi non divisibile;
• gli altri immobili (casa diroccata in via F. Petrarca n. 1, appartamento su due elevazioni in via
Petrarca n. 4, garage in via Petrarca 4/A) sono stati costruiti anteriormente al 1° settembre 1967,
e pertanto non presentano ostacoli alla commerciabilità giuridica sotto il profilo edilizio;
• la casa terrana in via F. Petrarca n. 8 presenta interventi edilizi non regolarizzati, ma trattandosi di abusi non primari, non ne compromettono la commerciabilità giuridica.
Dunque, discostandosi dalla valutazione del primo Giudice, la Corte ha ritenuto che la presenza di un immobile abusivo sul terreno facente parte della massa non escludesse la possibilità di addivenire a uno scioglimento degli altri beni dell'asse. Come affermato da Cass. Sez. Un. n. 25021/2019, ogni coerede ha diritto di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria limitatamente ai beni divisibili, anche pagina 5 di 15 senza il consenso degli altri condividenti, e che tale riduzione dell'originaria domanda di divisione non integra una domanda nuova.
Tuttavia, come eccepito dall'appellato, questo Giudice di appello ha riscontrato la presenza in più unità immobiliari urbane facenti parte della massa di irregolarità catastali ostative alla divisione giudiziale ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985, come modificato dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla L.
n. 122/2010, ritenendo necessaria l'interlocuzione con le parti.
Da ultimo, nella sentenza non definitiva la Corte d'appello ha statuito in merito alla domanda di fruttificazione, oggetto del secondo motivo e della seconda parte del terzo, ritenendo che, essendo autonoma rispetto alla domanda di divisione, essa andava comunque esaminata e, in particolare, accolta nei confronti di , dovendo ritenersi incontestato che egli si trovava nel possesso Controparte_1 esclusivo sia della casa di via F. Petrarca n. 8 sia del terreno di via Quadararo sin dal tempo dell'apertura della successione.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di appello, non definitivamente pronunciando, così ha provveduto:
“dichiara la contumacia di , (classe 1958), , CP_2 CP_3 CP_5 Controparte_4
e (classe 1976); CP_3
in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 3278/2018 Parte_1 del 31 luglio 2018 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento civile n. 90600585/2008 R.G.), accoglie la domanda di fruttificazione proposta dall'appellante nei confronti di;
Controparte_1
rigetta il motivo dell'appello relativo alla cancellazione della trascrizione della precedente domanda giudiziale di divisione ereditaria”.
Ha rimesso quindi la causa sul ruolo per l'ulteriore istruzione in ordine alle domande di divisione e di fruttificazione, riservando all'esito ogni decisione anche sul profilo delle spese di entrambi i gradi di giudizio, attinto dal quinto motivo di appello.
All'udienza del 13 febbraio 2023, la parte appellante si è dichiarata disponibile a farsi carico delle spese per la regolarizzazione catastale degli immobili di via Petrarca n.4, mentre l'appellato, a mezzo del suo difensore, si offriva di regolarizzare catastalmente l'immobile di via Petrarca n. 8, facendosi carico delle spese. Inoltre, , personalmente comparso, ha dato il consenso affinché l'appellante Controparte_1 potesse entrare nel terreno per demolire e/o catastare il deposito abusivo, a sue cure e spese.
pagina 6 di 15 Successivamente, con ordinanza depositata il 16 febbraio 2023, è stato nominato come consulente tecnico d'ufficio il geometra al fine di “descrivere e stimare gli immobili in Persona_4 comunione (indicati nei punti da 1 a 5 dell'elenco di cui alle pagine 9-10 della sentenza non definitiva
n. 41/2023), nonché verificare la regolarità e conformità catastale oggettiva (ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto), di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, degli immobili urbani per cui è causa (v. punti 2, 3, 4 e 5 del citato elenco); in caso di accertata difformità, proceda il C.T.U. (con anticipazione delle relative spese da parte dell'appellante e, nei limiti della disponibilità manifestata nel verbale d'udienza del
13/02/2023, anche da parte dell'appellato ) al compimento delle operazioni di Controparte_1 regolarizzazione catastale atte a rendere i beni conformi alle prescrizioni della suddetta norma”.
In data 31 maggio 2023, il CTU depositava un elaborato parziale, con cui descriveva la situazione catastale-urbanistica dei cespiti indicati nei punti da 1 a 5 dell'elenco di cui alle pagine 9-10 della sentenza non definitiva n. 41/2023, confermando l'irregolarità catastale e, nello stesso tempo, la possibilità di una regolarizzazione catastale dei beni indicati ai punti 2), 3) e 4), e segnatamente:
2) del locale garage sito nel Comune di NO, via Francesco Petrarca n. 4/A, piano terra, nel
Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 15, particella 917, sub. 1, cat. C/6, cl. 2, mq. 30, R.C. €
55,78;
3) dell'unità immobiliare sita nel Comune di NO, via Francesco Petrarca n. 4, piano primo e secondo, nel Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 15, particella 917, sub. 2, cat. A/3, cl. 2, vani 4, 5, R.C. € 169,66.
4) dell'unità immobiliare sita nel Comune di NO, via Francesco Petrarca n. 8, piano terra, nel
Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 15, particella 434, cat. A/5, cl. 1, vani 3, R.C. € 58,88,
Come evidenziato dal CTU, , pur avendo inizialmente manifestato disponibilità ad Controparte_1 anticipare i costi per la regolarizzazione catastale del cespite n. 4, ha successivamente presentato osservazioni con cui ha ritenuto impossibile procedere alla regolarizzazione, evidenziando la presenza di rilevanti difformità urbanistiche. Il CTU ha confermato che, sebbene la regolarizzazione catastale sia tecnicamente possibile, essa comporta significativi inconvenienti economici e giuridici, in quanto pagina 7 di 15 l'inserimento dei dati difformi nella pratica “Docfa” può implicare responsabilità anche penali per il dichiarante.
All'udienza del 10 luglio 2023, sentite le parti, questa Corte ha invitato il CTU a riprendere le operazioni peritali come da mandato originario, ponendo a carico dell'attore, in via di anticipazione, tutti i relativi oneri economici.
Nonostante ciò, in data 14 novembre 2023, il CTU depositava un'ulteriore istanza, con cui comunicava l'impossibilità di accedere negli immobili di via Petrarca n. 4, rilevando altresì “l'illeggibilità della targhetta citofonica”.
Con ordinanza del 28 dicembre 2023, questo Giudice d'appello ha ritenuto che le operazioni di regolarizzazione catastale - finalizzate all'attestazione, da parte di un tecnico abilitato, della conformità tra dati catastali, planimetrie e stato di fatto (ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52/1985) - richiedessero necessariamente l'accesso ai luoghi. Poiché tale accesso era risultato impossibile, essendo gli immobili nella disponibilità di soggetti diversi dall'appellante, ha dichiarato conclusa la prestazione del CTU con il deposito della relazione tecnica in data 31/05/2023. Contestualmente, ha disposto un'integrazione della consulenza con riferimento alla domanda di fruttificazione, affidando al medesimo consulente tecnico d'ufficio l'incarico di determinare il valore locativo dell'immobile urbano di via F. Petrarca n. 8 e dell'appezzamento di terreno in contrada Quadararo, a decorrere dal
12/2/1993.
Depositata la relazione tecnica in data 8 marzo 2024, in esito al deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 aprile 2024, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e successivamente rimessa sul ruolo per l'intervenuta applicazione del Presidente del Collegio, in via esclusiva, a Tribunale di altro distretto.
In esito al deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
17 febbraio 2025, la causa è stata nuovamente posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruzione relativa alla domanda di divisione e a quella di fruttificazione nei confronti di . Controparte_1
pagina 8 di 15 2. - Quanto alla domanda di scioglimento della comunione (oggetto del primo motivo di appello e prima parte del terzo motivo, dei quali occorre completare la trattazione a seguito delle risultanze dell'ulteriore attività istruttoria compiuta), va, preliminarmente, rilevato che, all'udienza del 13 maggio
2024, svoltasi con modalità cartolare, il difensore dell'appellante dava atto che, nelle more del giudizio,
- ottenuto l'accesso al fondo da parte dell'appellato solo in seguito al Parte_1 Controparte_1 consenso prestato all'udienza del 13 febbraio 2023 - aveva provveduto, a proprie cure e spese, a demolire il deposito per gli attrezzi sito all'interno del terreno di via Quadararo.
L'appellante ha chiesto, quindi, che venisse disposta la riconvocazione del CTU al fine di verificare l'avvenuta demolizione e accertare la sopravvenuta divisibilità del terreno. Tale richiesta è stata reiterata anche nella comparsa conclusionale, ove – come si legge a pag. 11 – si è chiesto l'accertamento dell'insussistenza di una causa ostativa alla divisione e alla conseguente attribuzione del terreno in favore dell'appellante.
Tuttavia, il Collegio osserva che l'accoglimento della richiesta di attribuzione dell'intero bene in favore dell'appellante è precluso dal rilievo assorbente secondo cui non è possibile procedere allo scioglimento della comunione ereditaria nei confronti di uno solo dei condividenti, in assenza del consenso di tutti gli altri.
Ne discende che l'avvenuta demolizione del deposito esistente sull'appezzamento di terreno, quand'anche fosse accertata, non potrebbe condurre all'accoglimento della richiesta di attribuzione formulata dall'appellante, in difetto di accordo tra tutti i condividenti.
3. - Va, inoltre, rilevato che, nella sentenza n. 41/2023, questa Corte, pronunciandosi non definitivamente sul primo motivo e sulla prima parte del terzo, concernenti la domanda di scioglimento della comunione, ha ritenuto che, ad eccezione del deposito per attrezzi sito in contrada Quadararo, i beni costituenti l'asse ereditario, diversamente da quanto eccepito dall'appellato, non presentano irregolarità edilizie tali da impedirne la circolazione giuridica e quindi la divisibilità giudiziale.
Nondimeno, accogliendo l'eccezione – qualificata come eccezione in senso lato – sollevata da
[...]
, la sentenza non definitiva ha riscontrato, sulla base delle risultanze peritali, la presenza di CP_1 irregolarità e difformità catastali negli immobili urbani di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'elenco, in comunione tra le parti.
pagina 9 di 15 Ha statuito, dunque, che la situazione di irregolarità catastale costituisce impedimento alla possibilità di procedere allo scioglimento della comunione oggetto del presente giudizio, ai sensi della l. n. 52 del
1985, art. 29, comma 1 bis, introdotto con D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n.
122 (che dispone che “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”).
3.1. - Alla luce di quanto sopra, la causa è stata rimessa sul ruolo per dar modo alle parti di interloquire sulla questione ed eventualmente provvedere alla regolarizzazione catastale dei beni comuni.
Deve ribadirsi, infatti, che anche la c.d. "conformità catastale oggettiva" - in ragione dell'evidente analogia, strutturale e teleologica, con la disciplina della "conformità edilizia ed urbanistica" - costituisce una condizione dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n. 20526/2020, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c.; cfr. anche
Cass. n. 12654/2020).
In tal senso, la sentenza n. 41/2023 ha ritenuto che la produzione della dichiarazione o dell'attestazione di conformità catastale oggettiva dei fabbricati urbani facenti parte della massa - previo ripristino della situazione irregolare - possa intervenire nel corso del giudizio, incluso il grado d'appello, purché prima della relativa decisione, trattandosi di adempimento sottratto alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (Cass. n. 20526/2020 cit.).
3.2. - Tuttavia, nonostante l'invito, le parti non hanno provveduto alla regolarizzazione.
Né è stato possibile procedervi tramite l'attività del consulente tecnico d'ufficio, il quale, pur confermando nella relazione tecnica depositata il 31/5/2023 le difformità catastali degli immobili di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'elenco contenuto nella sentenza n. 41/2023, non ha potuto accedere ai beni di via
Petrarca n. 4, trovandosi questi ultimi – come dal medesimo consulente riferito nell'istanza del pagina 10 di 15 14/11/2023 - “in disponibilità diverse dall'appellante”, che pure aveva manifestato disponibilità ad anticipare i costi. Quanto all'immobile n. 4, occupato in via esclusiva da , permanevano Controparte_1 le problematiche urbanistiche già evidenziate dal CTU nella medesima relazione, che pure non impedivano la regolarizzazione catastale, ritenuta tecnicamente possibile.
3.3. - Di conseguenza, non resta che prendere atto del superiore accertamento e concludere nel senso della persistente insussistenza di una condizione dell'azione ex art. 713 c.p.c., tale da precludere la possibilità di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti.
3.4. - Tali considerazioni conducono, in definitiva, al rigetto del primo motivo dell'appello e della prima parte del terzo motivo, relativi alla domanda di scioglimento della comunione rigettata dal primo
Giudice, dovendo l'impugnata statuizione - là dove ha ritenuto precluso lo scioglimento della comunione ereditaria - essere confermata, seppur sulla base di diversa motivazione, come sopra esposto.
4. - Passando all'esame della domanda di fruttificazione, va preliminarmente rilevato che, in considerazione del vincolo che deriva per il giudice dalla sentenza non definitiva - ancorché non passata in giudicato - sia con riferimento alle questioni espressamente decise, sia con riguardo a quelle che ne costituiscono presupposto logico necessario, non possono essere riesaminate le questioni già risolte con la sentenza non definitiva, anche se reiterate dall'appellato (Cass. 29321/2021).
4.1. - Nella specie, a seguito dell'ulteriore istruzione disposta con ordinanza del 16 febbraio 2023, resta da decidere il solo profilo della quantificazione dei frutti civili riconosciuti in favore dell'appellante e nei confronti dell'appellato . Controparte_1
5. - L'appellante, a seguito del deposito della relazione tecnica in data 8 marzo 2024, ha chiesto la condanna di al pagamento dei frutti civili, quantificati - in relazione alla quota di ¼ - Controparte_1 per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 gennaio 2024 in complessivi € 22.572,51.
Orbene, essendo stata riconosciuta la spettanza dei frutti civili all'appellante, come statuito con la sentenza non definitiva, va dato atto che il CTU, in ossequio al mandato ricevuto, ha provveduto a determinare l'ammontare dei frutti civili dal 12 febbraio 1993 (data dell'apertura della successione di al 31 gennaio 2024 (epoca dell'accertamento peritale), con riferimento all'immobile Persona_1 urbano di via F. Petrarca n. 8, NO (indicato come “LOTTO 4”) e all'appezzamento di terreno pagina 11 di 15 sito in contrada Quadararo, NO, costituto dalle particelle 377, 183, 62 del Foglio 27 (indicato come “LOTTO 1”).
Il CTU ha tenuto conto del canone locativo vigente nel tempo, provvedendo anche alla sua rivalutazione annuale, come specificato nei prospetti allegati alla relazione tecnica depositata in data 8 marzo 2024 (cfr. 002_Allegato Calcolo Valore Locativo LOTTO e 003_Allegato Calcolo Valore
Locativo LOTTO 1).
La somma così calcolata per la sorte capitale, già incrementata della rivalutazione annuale, è pari nell'intero e complessivamente a € 90.290,05.
Tale somma pro quota ammonta però a € 18.058,01 (e non a € 22.572,51, come indicato dall'appellante), giacché la quota ereditaria allo stesso spettante è pari a 1/5, anziché a ¼, così come statuito nella sentenza non definitiva (cfr. pag. 9), che non può essere rimessa in discussione.
La fruttificazione è dovuta all'appellante fino alla data della presente decisione (19 giugno 2025), dovendosi ritenere, in difetto di prova contraria, che il danno persista immutato. Pertanto, essa comprende anche il periodo che va dal 1° febbraio 2024 sino al giugno 2025, pari a 17 mesi.
Considerato un canone di locazione mensile all'attualità di € 232,80 per il LOTTO 4 e di € 659,38 per il LOTTO 1 – sulla base dei valori riportati nella c.t.u., non contestati da alcuna delle parti - si ritiene di attribuire all'appellante, per l'ulteriore periodo, la somma di € 3.033,41, già ridotta in proporzione della quota di 1/5 e liquidata all'attualità.
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, l'appellato va condannato a pagare Controparte_1 all'appellante , a titolo di fruttificazione in relazione all'uso esclusivo dei predetti Parte_1 beni in comunione, la complessiva somma di € 21.091,42 (€ 18.058,01 + € 3.033,41), liquidata all'attualità.
Sulle somme così calcolate vanno altresì riconosciuti gli interessi legali a far data dalla maturazione delle singole mensilità, come risultanti dai prospetti allegati all'elaborato peritale e sopra richiamati.
6. - In via generale, va rammentato che il giudice di appello, una volta riformata in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 20604/2015).
pagina 12 di 15 6.1. - Nel caso in esame, avuto riguardo all'esito finale della controversia, nei rapporti tra le parti costituite nel presente giudizio, le spese relative alla domanda di fruttificazione vanno regolate secondo il principio della soccombenza.
Tali spese – sia per il primo che per il secondo grado - vengono liquidate, come indicato in dispositivo, secondo i parametri del vigente D.M. Giustizia del 13 agosto 2022 n. 147, in relazione allo scaglione di riferimento (€ 5.200,01/€ 26.000,00), individuato sulla base del contenuto effettivo della decisione (cd.
«decisum»), facendo applicazione dei valori minimi in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta.
Le spese liquidate vanno inoltre distratte in favore del difensore dell'appellante, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non riscosso i compensi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
6.2. - Quanto alla domanda di scioglimento della comunione tra le parti, va rilevato che l'appellante ha proposto uno specifico motivo di gravame avverso il capo relativo alle spese processuali del giudizio di primo grado riconosciute in favore di (il quinto motivo, l'unico ancora da esaminare). Controparte_1
In merito a tale doglianza, il Collegio osserva che, in considerazione dell'esito della controversia tra tutti i condividenti, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 91 c.p.c.
Il principio di soccombenza, esplicitato in tale disposizione, esprime una regola destinata ad operare per l'attribuzione del carico delle spese di lite alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice
(Cass. n. 3641/2020). Nel caso di specie, è rimasto fermo il decisum di primo grado, che ha rigettato la domanda di scioglimento della comunione proposta da nei confronti di tutti gli altri Parte_1 condividenti, odierni appellati, e non soltanto di . Controparte_1
Nondimeno, il motivo merita parziale accoglimento.
Infatti, il Collegio ritiene che - alla luce delle ragioni della conferma della sentenza di primo grado su tale aspetto - debbano essere compensate integralmente tra le parti costituite tutte le relative spese, sia per il primo che per il secondo grado.
Per le medesime ragioni, anche tenuto conto della natura del giudizio di divisione, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in primo grado - come già liquidate in atti - devono essere poste definitivamente a carico solidale di tutte le parti e, nei rapporti interni, in proporzione alle quote ereditarie.
pagina 13 di 15 6.3. – Analogamente, le spese sostenute dall'appellante in relazione alla domanda di divisione vanno dichiarate irripetibili nei confronti degli altri appellati rimasti contumaci.
Le spese della c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio - sì come liquidate con separato decreto in atti - vanno definitivamente poste a carico dell'appellato , soccombente sulla domanda Controparte_1 di fruttificazione.
7. - La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., proposta dall'appellante nei confronti di
, è infondata e va rigettata. Controparte_1
Non emergono, infatti, elementi specifici e univoci idonei a comprovare il necessario elemento soggettivo della responsabilità aggravata, come richiesto dall'art. 96 c.p.c. Tale conclusione si impone anche alla luce dell'esito della controversia - che ha visto l'appellante solo parzialmente vittorioso - e delle considerazioni sopra svolte in merito alla regolamentazione delle spese processuali relative alla domanda di scioglimento della comunione, il cui rigetto è stato confermato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2290/2018 R.G.C.A., in riforma della sentenza n. 3278/2018 del 31 luglio 2018 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento civile n.
90600585/2008 R.G.), così provvede:
condanna a pagare all'appellante , a titolo di fruttificazione, la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 21.091,42, oltre agli interessi legali con le decorrenze e con le modalità di cui in motivazione;
condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di entrambi i gradi Controparte_1 Parte_1 del giudizio relative alla domanda di fruttificazione, che liquida: a) quanto al primo grado, in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali (in essi compresi € 460,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
b) quanto al presente grado, in complessivi € 2.906,00 per compensi professionali (in essi compresi €
567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione e €
956,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
dispone la distrazione, in favore dell'avv. Claudio Fiume, delle somme liquidate a titolo di spese processuali per entrambi i gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
pagina 14 di 15 compensa tra le parti costituite le spese di entrambi i gradi di giudizio relative alla domanda di scioglimento della comunione;
pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nel giudizio di primo grado
– come già liquidate in atti – a carico di tutte le parti e, nei rapporti interni, in proporzione alle quote ereditarie;
rigetta per il resto l'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado;
Parte_1
dichiara irripetibili le spese del grado nei confronti degli appellati rimasti contumaci;
pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado – sì come liquidate con separato decreto in atti - a carico dell'appellato ; Controparte_1
rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., proposta dall'appellante nei confronti di
. Controparte_1
Conferma, per il resto, la sentenza di primo grado.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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