TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/10/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter cpc,
in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2993/2023
tra
, c.f.: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti FRANCESCO LEONE e SIMONA FELL, giusta procura in atti
- Ricorrente –
contro
in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
ROSARIO DELL'OGLIO, giusta procura in atti
- Resistente –
E nei confronti di:
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
[...]
[.
[...] , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore;
- Convenuti Contumaci -
, c.f.: Controparte_4 C.F._2
- Controinteressato Contumace –
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso in riassunzione, in seguito alla declaratoria di difetto di giurisdizione del
TAR di Catania, depositato in data 9.10.2023, esponeva che, con bando Parte_1
pubblicato in data 25.2.2022 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l'
[...]
aveva indetto “l'avviso pubblico per l'attribuzione di Controparte_1
incarichi quinquennali per la Direzione delle Strutture Complesse dell'area medica-
sanitaria-diverse discipline”; di aver presentato regolare domanda di partecipazione per il
Presidio Ospedaliero di Lentini – U.O.C. Ostetricia e Ginecologia e, sulla base dei titoli dichiarati, di essere stato ammesso alla selezione nonché convocato a sostenere il colloquio. Rilevava che, in merito alla valutazione del curriculum professionale, la
Commissione Esaminatrice gli attribuiva per i titoli il punteggio di 26,705 (in luogo del punteggio di 29,48 legittimamente spettante), collocandosi alla terza posizione;
che,
secondo un corretto calcolo dei titoli dichiarati in sede di domanda di partecipazione,
avrebbe dovuto raggiungere, nella sezione b) il massimo del punteggio, ovvero 15 punti,
frutto dell'attribuzione di 19,7 punti (per i 296 mesi lavorati con l'incarico di “Attività
ambulatoriale e compilazione statistiche”, da moltiplicarsi per 0,8 per ogni anno di attività) più 15,4 punti (per i 231 mesi lavorativi per l'incarico di “Gestione
dell'ambulatorio divisionale” da moltiplicarsi per 0,8 per ogni anno di attività) più 0,7
II punti (per i 31 mesi lavorativi per l'incarico di “Dirigente Medico di Ostetricia e
Ginecologia presso l'Ospedale Santo Bambino di Catania” da moltiplicarsi per 0,3 per ogni anno di attività).
Precisava che, qualora avesse ottenuto la corretta attribuzione del punteggio per titoli,
sarebbe sopravanzato nella graduatoria, vedendosi riconosciuto un totale di 64,48 punti
(29,48 punti per i titoli + 35 punti per il colloquio = 64,48), e, conseguentemente, dalla terza posizione, attualmente rivestita, avrebbe conseguito la seconda posizione, occupata dal potenziale candidato controinteressato, , potendo così ambire al posto Controparte_4
desiderato in caso di rinuncia del candidato collocato al primo posto e, quindi,
dell'eventuale scorrimento di graduatoria.
Deduceva che la Commissione Esaminatrice era incorsa in una palese violazione della lex
specialis, che aveva condotto ad una errata valutazione dei titoli dallo stesso posseduti e,
pertanto, alla discrepanza tra il punteggio numerico attribuito e la documentazione presentata.
Aggiungeva che, con ricorso al TAR di Catania del 7.12.2022, aveva chiesto al Giudice
Amministrativo di “annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte
ricorrente nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria dei candidati
idonei, con il punteggio per i titoli legittimamente spettante;
nel merito e in subordine:
condannare le Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti e patendi,
comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente”; che costituitasi in giudizio l' eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice Controparte_1
adito e, nel merito, contestava le domande formulate in ricorso;
che con sentenza n.
756/2023, pubblicata il 9.3.2023 il TAR di Catania dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.
III Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, l' in persona del Controparte_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, la
[...]
, l' Controparte_2 Controparte_5
ed il controinteressato , al fine di accertare – previo
[...] Controparte_4
annullamento e/o disapplicazione Della deliberazione del Direttore Generale n. 1319 del
7 ottobre 2022 e dell'elenco dei candidati risultati idonei nonché dell'avviso pubblico, dei successivi verbali di nomina e assunzione del candidato vincitore, dell'eventuale contratto di lavoro già stipulato e di tutti gli atti e verbali non conosciuti, adottati dalla
Commissione di Valutazione – l'illegittimità della procedura selettiva indetta dall'
[...]
e, per l'effetto, sentire dichiarare il proprio diritto al ricalcolo del punteggio per CP_6
titoli, con conseguente collocazione in seconda posizione nella graduatoria finale del concorso.
Si costituiva l' , che contestava quanto dedotto Controparte_1
dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di annullamento/disapplicazione degli atti che riguardavano la nomina del
Dott. quale Direttore Generale dell' Per_1 Parte_2
e dell'annullamento/disapplicazione dell'avviso pubblico per l'attribuzione
[...]
dell'incarico, in quanto, nel rispetto dell'art. 15 del D.lgs n. 502/1992, il Direttore
Generale aveva nominato il Dott. Direttore Generale dell' Per_1 [...]
essendo il candidato che aveva ottenuto il miglior Parte_2
punteggio. Evidenziava che, dall'annullamento dei superiori atti, il ricorrente non avrebbe conseguito alcun effetto utile, in quanto, anche qualora gli fosse stato attribuito il superiore punteggio richiesto con la proposizione del ricorso, non avrebbe conseguito la nomina ambita, riconosciuta al primo classificato. Rilevava che il ricorrente aveva IV individuato quale controinteressato, non già il Dott. destinatario dell'incarico Per_1
dell' del P.O. di e, di cui era stato pure chiesto Parte_2 Pt_2
l'annullamento del contratto formalizzato con l' così come della Controparte_1
nomina, ma il Dott. , candidato con il secondo punteggio più alto. Controparte_4
Eccepiva, inoltre, la disintegrità del contraddittorio, in quanto, nel chiedere l'annullamento della deliberazione n. 1319/2022, dell'atto di nomina e del contratto di lavoro sottoscritto dal Dott. il ricorrente non aveva citato in giudizio Per_1
quest'ultimo che, in caso di annullamento dei predetti atti, sarebbe stato pregiudicato dalla pronuncia.
Aggiungeva che le domande del ricorrente volte ad ottenere la rideterminazione del punteggio ottenuto al fine di vedersi riconosciuto il secondo punteggio più alto tra i candidati individuati dalla Commissione nella terna dei dichiarati idonei erano, altresì,
infondate per carenza di interesse ad agire, in quanto, anche qualora gli fosse stato riconosciuto il secondo posto in graduatoria, non avrebbe potuto avanzare alcun diritto all'assegnazione del posto per cui aveva concorso, sia perché il Dott. aveva Per_1
accettato l'incarico con la relativa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, sia perché anche in caso di recesso o di dimissioni, la scelta del candidato cui conferire l'incarico era esclusivamente discrezionale da parte del Direttore Generale, a nulla rilevando il punteggio attribuito.
Deduceva, inoltre, che la scheda 2/B era immune da vizi, in quanto lo stesso riportava esclusivamente i titoli e requisiti necessari per prendere parte alla selezione per cui aveva concorso il ricorrente;
conseguentemente anche le domande aventi ad oggetto gli errori della Commissione erano infondate.
Rilevava, infine, l'infondatezza delle richieste risarcitorie per indeterminatezza dell'oggetto e per carenza di prova. V All'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-
ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Commissione di valutazione del concorso, dell' Controparte_5
e del controinteressato , che sebbene ritualmente convenuti in
[...] Controparte_4
giudizio, non si costituivano.
Sempre in via preliminare, va osservato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c.
“per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”,
nel senso di concreta utilità conseguita dalla pronuncia giudiziale;
l'interesse ad agire,
che si configura quale condizione dell'azione giudiziale, deve essere attuale e concreto,
non potendo manifestarsi semplicemente come un mero interesse futuro ed ipotetico al raggiungimento del bene della vita sperato. Sul punto il TAR Lazio, Sez. III, con sentenza dell'8 gennaio 2021 n. 249 ha affermato che “per consolidata giurisprudenza,
invero, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico
non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale
interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente
principale dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine
al) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di
eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile
la domanda formulata. Infatti, il candidato, che impugna i risultati di una procedura
concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la
graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto
interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale
corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto (ex
multis, C.G.A., 4 marzo 2019, n. 201; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n. 5837; sez. VI IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n. 3099; sez. III, 5 febbraio 2014 n.
571)”.
Con la proposizione del ricorso ha chiesto, previa declaratoria di Parte_1
illegittimità della procedura adottata dall' il ricalcolo del proprio Controparte_6
punteggio per titoli, deducendo l'erronea valutazione da parte della Commissione
Esaminatrice dei titoli dichiarati in domanda nonché la riformulazione della graduatoria finale del concorso con assegnazione della seconda posizione, senza però dimostrare alcun apprezzabile risultato concreto, idoneo ad integrare l'interesse ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c., nel senso di conseguire, per effetto della pronuncia giudiziale,
l'effettiva utilità al raggiungimento del bene della vita sperato, costituito dall'essere individuato, all'esito della partecipazione alla prova selettiva, quale destinatario dell'incarico dell' al quale ambiva. Parte_2
La giurisprudenza sopra richiamata (i cui principi di diritto enunciati in materia di procedure concorsuali sono applicabili alla fattispecie in esame) ha affermato che “Il
fornire la c.d. prova di resistenza deve essere considerato non già un mero adempimento
formale quanto piuttosto un vero e proprio onus probandi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
nel caso di specie grava sulla parte ricorrente ed incide sulla sussistenza, o meno,
dell'interesse ad agire in giudizio”.
In altri termini, ai fini della “prova di resistenza” è necessario valutare l'idoneità della modifica della graduatoria impugnata a far conseguire al ricorrente il bene della vita ambito, non essendo sufficiente il mero posizionamento con un punteggio superiore se questo non consente al ricorrente di conseguire un'effettiva utilità (rimasta nel caso in esame sul piano meramente ipotetico, eventuale e futuro rispetto a circostanze non
VII attuatesi: scorrimento della graduatoria) e, pertanto, inidoneo a soddisfare l'interesse ad agire quale concreto presupposto dell'azione esercitata in sede giudiziale.
Anche la giurisprudenza richiamata dal ricorrente in merito all'interesse ad agire con riferimento al futuro scorrimento di graduatorie (Cons. di Stato 2010 etc.) è riferita all'assunzione di un contingente di candidati per sopperire alle carenze in organico di più
profili professionali e non si adatta al caso in esame riferito alla posizione apicale di un singolo candidato, intrisa di poteri ampiamente discrezionali esercitati dalla P.A. nella scelta del vincitore, per i quali l'amministrazione potrebbe decidere di indire una nuova procedura selettiva;
nello stesso senso, il TAR Roma (Lazio), Sez. III, con sentenza
01.02.2019 n. 1295 ha affermato che “la c.d. prova di resistenza è un corollario del
generale principio sull'interesse ad agire, a sua volta condizione dell'azione ex art. 100
c.p.c. La verifica sulla sussistenza dell'interesse all'impugnativa deve manifestare la sua
concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad
arrecare al ricorrente un'effettiva utilità. Da ciò deriva che, quando si contesta in
giudizio la formazione di una graduatoria di merito, parte ricorrente ha un preciso onere
giuridico, quello di indicare l'esatta misura della modificazione in melius della propria
posizione in graduatoria che essa si attende dall'accoglimento delle proprie censure,
dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori,
risulti comunque impossibile il conseguimento del bene della vita ambito (che in questo
caso sarebbe l'assegnazione del posto per il quale ha concorso). Di conseguenza, nel
caso di impugnazione della graduatoria finale, si deve escludere che possano essere
prese in considerazione quelle censure che non potrebbero in nessun caso condurre
all'ottenimento di una posizione utile in graduatoria”.
Dando applicazione ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza amministrativa ed
VIII applicabili al caso di procedure selettive, quali quella alla quale ha partecipato il ricorrente, la domanda avanza da va dichiarata carente di interesse ad Parte_1
agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in quanto, anche ottenendo una diversa collocazione in graduatoria a seguito del ricalcolo del punteggio, non otterrebbe ugualmente un'effettiva utilità ovvero il raggiungimento del posto desiderato, in quanto si evince dagli atti che l'attribuzione dell'incarico quinquennale di Direttore Generale dell'
[...]
del P.O. è stato assegnato al partecipante con punteggio, Parte_2 Pt_2
comunque, superiore a quello risultante dal ricalcolo richiesto dal ricorrente. La carenza di interesse ad agire appare tanto più evidente ove si consideri che il candidato risultato primo nella terna degli idonei ha accettato l'incarico e non sussiste alcuna vacanza da colmare attraverso lo scorrimento della graduatoria ed, inoltre, anche in caso di dimissioni, non otterrebbe ugualmente alcuna effettiva utilità, in quanto la scelta a chi attribuire l'incarico non sarebbe automatica, rientrando tra i poteri discrezionali del
Direttore Generale decidere se procedere con lo scorrimento o indire una nuova procedura selettiva. Pertanto, in assenza di prova diretta da parte del ricorrente volta a dimostrare l'utilità della diversa collocazione in graduatoria ai fini del raggiungimento dell'incarico sperato e, in assenza della prova della concretezza e dell'attualità
dell'interesse all'impugnativa della graduatoria, va dichiarata l'inammissibilità delle domande avanzate con la proposizione del ricorso.
In ultima analisi, come statuito, a più riprese, dalla giurisprudenza amministrativa:
“l'interesse strumentale non è di per sé sufficiente a soddisfare il requisito dell'interesse
ad agire ex art. 100 c.p.c., dovendo altresì sussistere, in concreto, ragionevoli possibilità
per il ricorrente di ottenere l'utilità richiesta, anche al fine di evitare la creazione di
aspettative giudiziarie meramente ipotetiche o del tutto eventuali. L'impostazione da
ultimo indicata è sicuramente da ritenersi preferibile;
fornire la prova di resistenza non è IX un mero adempimento formale, ma un vero e proprio onus probandi che, ai sensi dell'art.
2697 c.c., non può che gravare sulla parte ricorrente, incidendo sulla sussistenza o meno
di una utilità concreta da poter conseguire all'esito dell'iniziativa giudiziaria e, in
definitiva, e come sopra evidenziato, sulla stessa sussistenza oggettiva dell'interesse ad
agire in giudizio” (TAR Puglia di Bari – sentenza 19 agosto 2022 n. 1172).
Per le suesposte ragioni, la pretesa del ricorrente avente ad oggetto il ricalcolo del proprio punteggio per titoli, con conseguente diversa collocazione in graduatoria, va dichiarata inammissibile in quanto priva di un interesse concreto ed attuale all'esercizio dell'azione giudiziale ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Avuto riguardo alla pronuncia in rito ed alla limitata attività processuale svolta, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella controversia iscritta al n.
2993/2023 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Dichiara inammissibile il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
X
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter cpc,
in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2993/2023
tra
, c.f.: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti FRANCESCO LEONE e SIMONA FELL, giusta procura in atti
- Ricorrente –
contro
in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
ROSARIO DELL'OGLIO, giusta procura in atti
- Resistente –
E nei confronti di:
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
[...]
[.
[...] , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore;
- Convenuti Contumaci -
, c.f.: Controparte_4 C.F._2
- Controinteressato Contumace –
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso in riassunzione, in seguito alla declaratoria di difetto di giurisdizione del
TAR di Catania, depositato in data 9.10.2023, esponeva che, con bando Parte_1
pubblicato in data 25.2.2022 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l'
[...]
aveva indetto “l'avviso pubblico per l'attribuzione di Controparte_1
incarichi quinquennali per la Direzione delle Strutture Complesse dell'area medica-
sanitaria-diverse discipline”; di aver presentato regolare domanda di partecipazione per il
Presidio Ospedaliero di Lentini – U.O.C. Ostetricia e Ginecologia e, sulla base dei titoli dichiarati, di essere stato ammesso alla selezione nonché convocato a sostenere il colloquio. Rilevava che, in merito alla valutazione del curriculum professionale, la
Commissione Esaminatrice gli attribuiva per i titoli il punteggio di 26,705 (in luogo del punteggio di 29,48 legittimamente spettante), collocandosi alla terza posizione;
che,
secondo un corretto calcolo dei titoli dichiarati in sede di domanda di partecipazione,
avrebbe dovuto raggiungere, nella sezione b) il massimo del punteggio, ovvero 15 punti,
frutto dell'attribuzione di 19,7 punti (per i 296 mesi lavorati con l'incarico di “Attività
ambulatoriale e compilazione statistiche”, da moltiplicarsi per 0,8 per ogni anno di attività) più 15,4 punti (per i 231 mesi lavorativi per l'incarico di “Gestione
dell'ambulatorio divisionale” da moltiplicarsi per 0,8 per ogni anno di attività) più 0,7
II punti (per i 31 mesi lavorativi per l'incarico di “Dirigente Medico di Ostetricia e
Ginecologia presso l'Ospedale Santo Bambino di Catania” da moltiplicarsi per 0,3 per ogni anno di attività).
Precisava che, qualora avesse ottenuto la corretta attribuzione del punteggio per titoli,
sarebbe sopravanzato nella graduatoria, vedendosi riconosciuto un totale di 64,48 punti
(29,48 punti per i titoli + 35 punti per il colloquio = 64,48), e, conseguentemente, dalla terza posizione, attualmente rivestita, avrebbe conseguito la seconda posizione, occupata dal potenziale candidato controinteressato, , potendo così ambire al posto Controparte_4
desiderato in caso di rinuncia del candidato collocato al primo posto e, quindi,
dell'eventuale scorrimento di graduatoria.
Deduceva che la Commissione Esaminatrice era incorsa in una palese violazione della lex
specialis, che aveva condotto ad una errata valutazione dei titoli dallo stesso posseduti e,
pertanto, alla discrepanza tra il punteggio numerico attribuito e la documentazione presentata.
Aggiungeva che, con ricorso al TAR di Catania del 7.12.2022, aveva chiesto al Giudice
Amministrativo di “annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte
ricorrente nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria dei candidati
idonei, con il punteggio per i titoli legittimamente spettante;
nel merito e in subordine:
condannare le Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti e patendi,
comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente”; che costituitasi in giudizio l' eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice Controparte_1
adito e, nel merito, contestava le domande formulate in ricorso;
che con sentenza n.
756/2023, pubblicata il 9.3.2023 il TAR di Catania dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.
III Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, l' in persona del Controparte_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, la
[...]
, l' Controparte_2 Controparte_5
ed il controinteressato , al fine di accertare – previo
[...] Controparte_4
annullamento e/o disapplicazione Della deliberazione del Direttore Generale n. 1319 del
7 ottobre 2022 e dell'elenco dei candidati risultati idonei nonché dell'avviso pubblico, dei successivi verbali di nomina e assunzione del candidato vincitore, dell'eventuale contratto di lavoro già stipulato e di tutti gli atti e verbali non conosciuti, adottati dalla
Commissione di Valutazione – l'illegittimità della procedura selettiva indetta dall'
[...]
e, per l'effetto, sentire dichiarare il proprio diritto al ricalcolo del punteggio per CP_6
titoli, con conseguente collocazione in seconda posizione nella graduatoria finale del concorso.
Si costituiva l' , che contestava quanto dedotto Controparte_1
dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di annullamento/disapplicazione degli atti che riguardavano la nomina del
Dott. quale Direttore Generale dell' Per_1 Parte_2
e dell'annullamento/disapplicazione dell'avviso pubblico per l'attribuzione
[...]
dell'incarico, in quanto, nel rispetto dell'art. 15 del D.lgs n. 502/1992, il Direttore
Generale aveva nominato il Dott. Direttore Generale dell' Per_1 [...]
essendo il candidato che aveva ottenuto il miglior Parte_2
punteggio. Evidenziava che, dall'annullamento dei superiori atti, il ricorrente non avrebbe conseguito alcun effetto utile, in quanto, anche qualora gli fosse stato attribuito il superiore punteggio richiesto con la proposizione del ricorso, non avrebbe conseguito la nomina ambita, riconosciuta al primo classificato. Rilevava che il ricorrente aveva IV individuato quale controinteressato, non già il Dott. destinatario dell'incarico Per_1
dell' del P.O. di e, di cui era stato pure chiesto Parte_2 Pt_2
l'annullamento del contratto formalizzato con l' così come della Controparte_1
nomina, ma il Dott. , candidato con il secondo punteggio più alto. Controparte_4
Eccepiva, inoltre, la disintegrità del contraddittorio, in quanto, nel chiedere l'annullamento della deliberazione n. 1319/2022, dell'atto di nomina e del contratto di lavoro sottoscritto dal Dott. il ricorrente non aveva citato in giudizio Per_1
quest'ultimo che, in caso di annullamento dei predetti atti, sarebbe stato pregiudicato dalla pronuncia.
Aggiungeva che le domande del ricorrente volte ad ottenere la rideterminazione del punteggio ottenuto al fine di vedersi riconosciuto il secondo punteggio più alto tra i candidati individuati dalla Commissione nella terna dei dichiarati idonei erano, altresì,
infondate per carenza di interesse ad agire, in quanto, anche qualora gli fosse stato riconosciuto il secondo posto in graduatoria, non avrebbe potuto avanzare alcun diritto all'assegnazione del posto per cui aveva concorso, sia perché il Dott. aveva Per_1
accettato l'incarico con la relativa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, sia perché anche in caso di recesso o di dimissioni, la scelta del candidato cui conferire l'incarico era esclusivamente discrezionale da parte del Direttore Generale, a nulla rilevando il punteggio attribuito.
Deduceva, inoltre, che la scheda 2/B era immune da vizi, in quanto lo stesso riportava esclusivamente i titoli e requisiti necessari per prendere parte alla selezione per cui aveva concorso il ricorrente;
conseguentemente anche le domande aventi ad oggetto gli errori della Commissione erano infondate.
Rilevava, infine, l'infondatezza delle richieste risarcitorie per indeterminatezza dell'oggetto e per carenza di prova. V All'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-
ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Commissione di valutazione del concorso, dell' Controparte_5
e del controinteressato , che sebbene ritualmente convenuti in
[...] Controparte_4
giudizio, non si costituivano.
Sempre in via preliminare, va osservato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c.
“per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”,
nel senso di concreta utilità conseguita dalla pronuncia giudiziale;
l'interesse ad agire,
che si configura quale condizione dell'azione giudiziale, deve essere attuale e concreto,
non potendo manifestarsi semplicemente come un mero interesse futuro ed ipotetico al raggiungimento del bene della vita sperato. Sul punto il TAR Lazio, Sez. III, con sentenza dell'8 gennaio 2021 n. 249 ha affermato che “per consolidata giurisprudenza,
invero, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico
non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale
interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente
principale dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine
al) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di
eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile
la domanda formulata. Infatti, il candidato, che impugna i risultati di una procedura
concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la
graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto
interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale
corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto (ex
multis, C.G.A., 4 marzo 2019, n. 201; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n. 5837; sez. VI IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n. 3099; sez. III, 5 febbraio 2014 n.
571)”.
Con la proposizione del ricorso ha chiesto, previa declaratoria di Parte_1
illegittimità della procedura adottata dall' il ricalcolo del proprio Controparte_6
punteggio per titoli, deducendo l'erronea valutazione da parte della Commissione
Esaminatrice dei titoli dichiarati in domanda nonché la riformulazione della graduatoria finale del concorso con assegnazione della seconda posizione, senza però dimostrare alcun apprezzabile risultato concreto, idoneo ad integrare l'interesse ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c., nel senso di conseguire, per effetto della pronuncia giudiziale,
l'effettiva utilità al raggiungimento del bene della vita sperato, costituito dall'essere individuato, all'esito della partecipazione alla prova selettiva, quale destinatario dell'incarico dell' al quale ambiva. Parte_2
La giurisprudenza sopra richiamata (i cui principi di diritto enunciati in materia di procedure concorsuali sono applicabili alla fattispecie in esame) ha affermato che “Il
fornire la c.d. prova di resistenza deve essere considerato non già un mero adempimento
formale quanto piuttosto un vero e proprio onus probandi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
nel caso di specie grava sulla parte ricorrente ed incide sulla sussistenza, o meno,
dell'interesse ad agire in giudizio”.
In altri termini, ai fini della “prova di resistenza” è necessario valutare l'idoneità della modifica della graduatoria impugnata a far conseguire al ricorrente il bene della vita ambito, non essendo sufficiente il mero posizionamento con un punteggio superiore se questo non consente al ricorrente di conseguire un'effettiva utilità (rimasta nel caso in esame sul piano meramente ipotetico, eventuale e futuro rispetto a circostanze non
VII attuatesi: scorrimento della graduatoria) e, pertanto, inidoneo a soddisfare l'interesse ad agire quale concreto presupposto dell'azione esercitata in sede giudiziale.
Anche la giurisprudenza richiamata dal ricorrente in merito all'interesse ad agire con riferimento al futuro scorrimento di graduatorie (Cons. di Stato 2010 etc.) è riferita all'assunzione di un contingente di candidati per sopperire alle carenze in organico di più
profili professionali e non si adatta al caso in esame riferito alla posizione apicale di un singolo candidato, intrisa di poteri ampiamente discrezionali esercitati dalla P.A. nella scelta del vincitore, per i quali l'amministrazione potrebbe decidere di indire una nuova procedura selettiva;
nello stesso senso, il TAR Roma (Lazio), Sez. III, con sentenza
01.02.2019 n. 1295 ha affermato che “la c.d. prova di resistenza è un corollario del
generale principio sull'interesse ad agire, a sua volta condizione dell'azione ex art. 100
c.p.c. La verifica sulla sussistenza dell'interesse all'impugnativa deve manifestare la sua
concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad
arrecare al ricorrente un'effettiva utilità. Da ciò deriva che, quando si contesta in
giudizio la formazione di una graduatoria di merito, parte ricorrente ha un preciso onere
giuridico, quello di indicare l'esatta misura della modificazione in melius della propria
posizione in graduatoria che essa si attende dall'accoglimento delle proprie censure,
dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori,
risulti comunque impossibile il conseguimento del bene della vita ambito (che in questo
caso sarebbe l'assegnazione del posto per il quale ha concorso). Di conseguenza, nel
caso di impugnazione della graduatoria finale, si deve escludere che possano essere
prese in considerazione quelle censure che non potrebbero in nessun caso condurre
all'ottenimento di una posizione utile in graduatoria”.
Dando applicazione ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza amministrativa ed
VIII applicabili al caso di procedure selettive, quali quella alla quale ha partecipato il ricorrente, la domanda avanza da va dichiarata carente di interesse ad Parte_1
agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in quanto, anche ottenendo una diversa collocazione in graduatoria a seguito del ricalcolo del punteggio, non otterrebbe ugualmente un'effettiva utilità ovvero il raggiungimento del posto desiderato, in quanto si evince dagli atti che l'attribuzione dell'incarico quinquennale di Direttore Generale dell'
[...]
del P.O. è stato assegnato al partecipante con punteggio, Parte_2 Pt_2
comunque, superiore a quello risultante dal ricalcolo richiesto dal ricorrente. La carenza di interesse ad agire appare tanto più evidente ove si consideri che il candidato risultato primo nella terna degli idonei ha accettato l'incarico e non sussiste alcuna vacanza da colmare attraverso lo scorrimento della graduatoria ed, inoltre, anche in caso di dimissioni, non otterrebbe ugualmente alcuna effettiva utilità, in quanto la scelta a chi attribuire l'incarico non sarebbe automatica, rientrando tra i poteri discrezionali del
Direttore Generale decidere se procedere con lo scorrimento o indire una nuova procedura selettiva. Pertanto, in assenza di prova diretta da parte del ricorrente volta a dimostrare l'utilità della diversa collocazione in graduatoria ai fini del raggiungimento dell'incarico sperato e, in assenza della prova della concretezza e dell'attualità
dell'interesse all'impugnativa della graduatoria, va dichiarata l'inammissibilità delle domande avanzate con la proposizione del ricorso.
In ultima analisi, come statuito, a più riprese, dalla giurisprudenza amministrativa:
“l'interesse strumentale non è di per sé sufficiente a soddisfare il requisito dell'interesse
ad agire ex art. 100 c.p.c., dovendo altresì sussistere, in concreto, ragionevoli possibilità
per il ricorrente di ottenere l'utilità richiesta, anche al fine di evitare la creazione di
aspettative giudiziarie meramente ipotetiche o del tutto eventuali. L'impostazione da
ultimo indicata è sicuramente da ritenersi preferibile;
fornire la prova di resistenza non è IX un mero adempimento formale, ma un vero e proprio onus probandi che, ai sensi dell'art.
2697 c.c., non può che gravare sulla parte ricorrente, incidendo sulla sussistenza o meno
di una utilità concreta da poter conseguire all'esito dell'iniziativa giudiziaria e, in
definitiva, e come sopra evidenziato, sulla stessa sussistenza oggettiva dell'interesse ad
agire in giudizio” (TAR Puglia di Bari – sentenza 19 agosto 2022 n. 1172).
Per le suesposte ragioni, la pretesa del ricorrente avente ad oggetto il ricalcolo del proprio punteggio per titoli, con conseguente diversa collocazione in graduatoria, va dichiarata inammissibile in quanto priva di un interesse concreto ed attuale all'esercizio dell'azione giudiziale ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Avuto riguardo alla pronuncia in rito ed alla limitata attività processuale svolta, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella controversia iscritta al n.
2993/2023 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Dichiara inammissibile il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
X