TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/11/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1244/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1244/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 13/10/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. , nato ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Meucci 9, scala D, elettivamente domiciliato in Augusta, Via Citrus 17, presso lo studio dell'avv. Fazio Dario, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
ivi residente, in Via Meucci 9, scala D, elettivamente domiciliata in Augusta, Via Citrus 17, presso lo studio dell'avv. Fazio Dario, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Augusta, il giorno 27/8/2005 (Atto n. 65,
Parte 2, Serie A, Uff. 1, Anno 2005);
-che dalla loro unione sono nati i figli, (ad Augusta il 27/8/2010) ancora minorenne Persona_1
e (ad Augusta, il 5/3/2007) ad oggi maggiorenne ma economicamente non Persona_2
autosufficiente.
pagina1 di 3 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 26/04/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
All'udienza del 29/9/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con provvedimento del 30/9/2025, il Giudice - rilevato che le condizioni indicate dalle parti relative al mantenimento della prole non erano conformi alle norme inderogabili di legge nella parte in cui prevedevano il mantenimento della prole a carico esclusivo del padre – ha fissato l'udienza del
13/10/2025 per l'integrazione delle condizioni in ordine al mantenimento dei figli da parte della madre.
All'udienza suindicata, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto come meglio precisate in seno al verbale di udienza redatto in pari data.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Augusta, il giorno 27/8/2005 (Atto n.
65, Parte 2, Serie A, Uff. 1, Anno 2005), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
pagina2 di 3 3.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AUGUSTA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 26/11/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1244/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 13/10/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. , nato ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Meucci 9, scala D, elettivamente domiciliato in Augusta, Via Citrus 17, presso lo studio dell'avv. Fazio Dario, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
ivi residente, in Via Meucci 9, scala D, elettivamente domiciliata in Augusta, Via Citrus 17, presso lo studio dell'avv. Fazio Dario, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Augusta, il giorno 27/8/2005 (Atto n. 65,
Parte 2, Serie A, Uff. 1, Anno 2005);
-che dalla loro unione sono nati i figli, (ad Augusta il 27/8/2010) ancora minorenne Persona_1
e (ad Augusta, il 5/3/2007) ad oggi maggiorenne ma economicamente non Persona_2
autosufficiente.
pagina1 di 3 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 26/04/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
All'udienza del 29/9/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con provvedimento del 30/9/2025, il Giudice - rilevato che le condizioni indicate dalle parti relative al mantenimento della prole non erano conformi alle norme inderogabili di legge nella parte in cui prevedevano il mantenimento della prole a carico esclusivo del padre – ha fissato l'udienza del
13/10/2025 per l'integrazione delle condizioni in ordine al mantenimento dei figli da parte della madre.
All'udienza suindicata, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto come meglio precisate in seno al verbale di udienza redatto in pari data.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Augusta, il giorno 27/8/2005 (Atto n.
65, Parte 2, Serie A, Uff. 1, Anno 2005), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
pagina2 di 3 3.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AUGUSTA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 26/11/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3