Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.10357/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10357/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 nte domiciliato in Acerno (SA) alla via Munici
[...] io dell'avv. Maria Carmela Malangone, dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
, nata ad [...] il [...], C.F: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in alla Via Renato De Pt_1 studio dell'avv. Maria Grazia dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
2001 nel Comune di Acerno (SA) e che dal ale erano nati due figli, (17.06.2002) e (23.12.2003), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2
e degli effetti civi atrimonio, precisando che, il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 1035/2018, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare con la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere la somma mensile di € 150,00 ciascuno a titolo di mantenimento dei figli, deducendo un peggioramento della propria condizione economica e la colpevole inerzia dei figli nella ricerca di un posto di lavoro, avendo gli stessi deciso di abbandonare gli studi. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che Controparte_1 contestava quanto allegato dal ricorrente e, aderendo alla ri ione degli effetti civili del matrimonio, precisava che i figli non avevano ancora raggiunto l'indipendenza economica, essendo studente universitario Per_1 fuori sede e avendo intrapreso un perco ivo come assistente per Per_2
l'infanzia; pertant eva la conferma di quanto disposto in sede di separazione per e con decreto del 12.01.2021 per quanto Per_1 Per_2 all'obbligo di ma con un aumento della relativa misur
2. In data 4 aprile 2022, le parti erano comparse dinanzi al Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 4125/2022, il Tribunale di Salerno pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Presidente del Tribunale ha confermato quanto disposto in sede di separazione, così come modificato con decreto del 12.01.2021, vale a dire l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere la somma mensile di € 150,00 ciascuno per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Mantenimento dei figli In merito alle disposizioni a contenuto economico, occorre premettere che parte ricorrente ha richiesto la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere le somme per il mantenimento dei figli, mentre la resistente ha richiesto un aumento della relativa misura o, in subordine la conferma di quanto già statuito. Tanto premesso, deve rilevarsi che la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha piu volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunita offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalita acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attivita lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, pero , precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, e stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacita lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). Nel caso di specie, il Tribunale osserva in primo luogo che e ancora Per_1 studente universitario e, pertanto, deve ancora completare il rcorso di studi, mentre , iscritta ad un istituto per diventare assistente all'infanzia Per_2 dall'anno 2021, non puo verosimilmente considerarsi ancora inserita nel mondo del lavoro, avendo iniziato con ritardo, dopo essere uscita dalla struttura dove era stata collocata in regime di residenzialita dal i , il percorso diretto ad Pt_2 Pt_1 acquisire una specifica professionalita . In definitiva, non potendosi considerare ancora economicamente indipendenti entrambi i ragazzi, deve confermarsi l'obbligo a carico del padre di versare una somma per il loro mantenimento. Quanto alla misura del mantenimento, si osserva, che, all'udienza presidenziale, il ricorrente ha dichiarato di essere disoccupato, di percepire il reddito di cittadinanza pari a € 919,00 unitamente alla nuova compagna e di non avere alcun rapporto con i figli, mentre la resistente ha dichiarato di percepire € 374,00 al mese e di essere aiutata economicamente dalla propria famiglia di origine e di avere problematiche di salute (cfr. dichiarazioni in atti); inoltre, parte ricorrente ha depositato un ISEE attestante un complessivo reddito dei componenti del nucleo familiare (unitamente alla compagna) di circa € 8.900,00 relativo a gennaio 2023 e di circa € 11.900,00 del gennaio 2022, mentre la resistente ha percepito un reddito imponibile di circa € 2.657,00 nell'anno 2019 e di circa € 3.200,00 nell'anno 2020 Orbene, tenuto conto della complessiva condizione economica delle parti, il Tribunale ritiene equo confermare quanto gia disposto e disporre l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 Controparte_1 la somma di € 300,00 (€ 150,00 ciascuno), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli e , oltre al 50% Per_1 Per_2 delle spese straordinarie per i figli (mediche, n e universitarie, ricreative, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a i € 300,00 (€ 150,00 ciascuno), oltre Controparte_1 rivalutazi ondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli e;
Per_1 Per_2
entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare;
C) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 marzo 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi