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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1268/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela LIno Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 1268/2022 promossa da:
, per essa, con il patrocinio degli Avv.ti Stefano Parte_1 Controparte_1
HI e DA SA
-Appellante-
CONTRO
, con il patrocinio dell'Avv. Genna Giuseppe Controparte_2
-Appellata-
NONCHE' CONTRO
Controparte_3
-Appellata contumace-
Oggetto: Giudizio di appello in materia di mutuo fondiario.
CONCLUSIONI
Per , per essa, “Piaccia alla Corte Adita Ecc.ma, Parte_1 Controparte_1 ogni avversa contraria, istanza ed eccezione reietta e disattesa nel merito e in via istruttoria, assunto ogni provvedimento di legge e del caso così giudicare: nel merito, in via principale: in parziale riforma della sentenza n. 55 del 13.01.2022 del Tribunale di Bologna, in relazione ai capi impugnati in narrativa e ai motivi esposti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o la condanna al pagamento pagina 1 di 25 delle somme in esso contenute ovvero in subordine della diversa somma che risulterà all'esito di giustizia e, comunque per l'effetto, accogliere le domande tutte di cui al giudizio di primo grado già spiegate da;
in via principale: riformare il capo della sentenza incidentalmente Parte_1 gravata in punto spese, per tutte le argomentazioni di cui in premesse e narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare vittoriosa in relazione ai compensi e gli esborsi di lite e di CTU di cui Pt_1 al giudizio di primo grado, con conseguente condanna di parte allora attrice e oggi appellante al pagamento delle stesse. ovvero in subordine compensare le spese di lite e di CTU;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di giudizio di entrambi i gradi;
subordinatamente con vittoria di spese e compensi del giudizio di gravame”.
Per :“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectiis, previa Controparte_2 ogni e più opportuna declaratoria in fatto e diritto decidere nei confronti di e/o Parte_1
di: a) - respingere il gravame avversario, con conferma della sentenza del Controparte_3
Tribunale di Bologna n. 55/2022 per motivi esposti in narrativa;
con vittoria di compensi professionali
e spese dei due gradi di giudizio. In accoglimento dell'appello incidentale: accertata e dichiarata la nullità del mutuo fondiario e/o del contratto derivato ad esso connesso negozialmente, dichiarare la nullità totale e/o parziale della fideiussione omnibus sottoscritta in data 19.6.2007 dalla sig.ra CP_2 per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente dichiarare che nulla e per nessun
[...] titolo è dovuto dalla sig.ra a e/o a con Controparte_2 Controparte_4 Parte_1 vittoria di compensi professionali e spese dei due gradi di giudizio;
c) - in accoglimento dell'appello incidentale in via subordinata: accertata e dichiarata la nullità del contratto derivato dichiarare la nullità delle clausole sugli interessi n. 2 e 3 del contratto di mutuo e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra a e/o a a titolo di interessi CP_2 Controparte_4 Parte_1 corrispettivi e/o moratori;
d) in via ancora subordinata e in appello incidentale, accertata e dichiarata la vessatorietà degli art. 5, 7 e 10 del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto in data 19.6.2007 dalla Sig.ra e accertata altresì la violazione dell'art. 1955 c.c. per fatto del creditore, Controparte_2 come meglio esposto in narrativa, per l'effetto dichiarare estinta la fideiussione e conseguentemente dichiarare che nulla e per nessun titolo è dovuto dalla sig.ra a Controparte_2 Controparte_4
e/o a - con vittoria di compensi professionali e spese dei due gradi di giudizio;
e) - Parte_1 in via ulteriormente subordinata e in appello incidentale, e per la denegata ipotesi che il mutuo e il contratto derivato connesso siano ritenuti validi e che sia ritenuta valida la fideiussione, totalmente o parzialmente, alla luce di tutte le eccezioni formulate in narrativa e in primo grado, dichiarare che la sig.ra è tenuta a corrispondere soltanto eventuali somme che residuano dalla Controparte_2
pagina 2 di 25 effettuazione del calcolo delle somme effettivamente dovute dal debitore principale, detratte le somme già percepite dal creditore, anche in sede esecutiva, e detrarre anche le eventuali somme che devono essere restituite e/o compensate, determinando gli interessi corrispettivi e/o moratori e/o legali se dovuti all'esito della richiesta perizia contabile nei seguenti termini;
in via istruttoria: la Sig.ra insiste affinchè venga ammessa consulenza tecnica contabile, già richiesta in primo grado, al CP_2 fine di accertare l'effettivo ISC/TAEG del mutuo all'epoca della sua stipula tenuto conto del tasso pattuito, del tasso di mora, e di tutte le altre componenti che andavano a formare il costo dell'istruttoria, il costo della perizia e il costo del derivato stipulato in collegamento al contratto di mutuo e di tutti gli altri costi anche occulti addebitati al debitore principale sin dalla data di stipula del mutuo medesimo. La richiesta perizia dovrà inoltre accertare se i tassi corrispettivi e moratori pattuiti alla stipula del mutuo e/o richiesti dalla anche in sede monitoria superino il tasso soglia CP_5 usura di legge previsto all'origine del contratto e nel corso della sua durata, nella fase di esecuzione forzata e all'attualità. La sig.ra insiste inoltre, anche in questo grado, affinchè il Giudice CP_2 voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. a e/o a l'esibizione di tutta la Controparte_4 Parte_1 documentazione contrattuale relativa alla erogazione del mutuo e nello specifico i documenti relativi alle modalità con le quali la somma mutuata venne corrisposta (accredito in c/c o altre forme) e le singole rate versate, precisato che l'ordine di esibizione si rende necessario dal momento che il fideiussore non ha mai avuto accesso ai documenti di corresponsione degli importi mutuati, nonostante previsione dell'art. 119 TUB. Con vittoria di compensi professionali e spese dei due gradi di giudizio e in subordine, alla luce della recente sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 33719/2022, si chiede che vengano compensate le spese di secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 7356/2017 del 1.12.2017 (RG 14763/2017) il Tribunale di Bologna ordinava a di pagare la somma di euro 237.352,74 oltre interessi e spese a favore di Controparte_2
, quale residuo debito del mutuo fondiario stipulato in data 21.6.2007 da Controparte_4 CP_6 con (cui era subentrata per atto di fusione per incorporazione
[...] CP_7 Controparte_4 del 23.11.2012) e di cui l'ingiunta si era costituita fideiussore.
Con atto di citazione conveniva in giudizio l'allora titolare del credito dedotto in Controparte_2 monitorio, per la revoca del suddetto provvedimento di ingiunzione, Controparte_3 assumendo che, dopo una trattativa durata cinque giorni, il 21.6.2007 BER Spa aveva concesso a che rivestiva la qualità di consumatore, un mutuo di euro 370.000,00 da rimborsare in Controparte_6 rate mensili costanti di euro 2.987,92 ciascuna per la durata di anni quindici, con interessi corrispettivi pagina 3 di 25 pattuiti nella misura di 5,312% e con un tasso di mora pattuito al 4% oltre il tasso ordinario;
a garanzia del mutuo era stata iscritta ipoteca volontaria su un immobile sito in Imola;
il 19.6.2007 CP_2 si era resa garante di fino alla concorrenza di euro 377.500,00 sottoscrivendo
[...] Controparte_6 un contratto di fideiussione omnibus limitata. Aggiungeva che aveva provveduto ad Controparte_6 onorare le rate sino a quella scaduta il 1.1.2011, poi aveva cessato non essendo più possibile Cont provvedere al pagamento a causa della mancanza di operatività di . Circa un anno dopo, CP_4
Cont (incorporante ), essendo nell'impossibilità di pagare in un'unica
[...] Controparte_6 soluzione le rate nel frattempo accumulatesi, aveva promosso azione esecutiva sull'immobile proposto Cont in garanzia a , che era stato venduto all'asta per l'importo di euro 166.000,00 di cui 140.000 assegnate ad . Controparte_4
Eccepiva l'opponente la nullità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra il debitore e BER SP per violazione di norme inderogabili di legge, tra cui usura originaria del tasso degli interessi moratori, violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, indeterminatezza del tasso di interesse applicato, assumendo in particolare che l'ISC (TAEG) indicato nel contratto di mutuo (5,47%) non era veritiero poiché non includeva le spese di istruttoria, di perizia, di comunicazioni, nonché il premio del contratto derivato di interest rate option del 19.06.2007 di € 18.500,00, collegato al contratto di mutuo.
Eccepiva inoltre la nullità della fideiussione da lei stipulata per mancata negoziazione delle clausole sottoscritte, mancanza di sottoscrizione da parte dell'Istituto CArio, mancanza di causa del contratto, la nullità delle clausole 2, 6, 8 del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 L. 287/1990,
l'estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c..
Chiedeva pertanto di dichiarare la nullità della fideiussione e, conseguentemente, che nulla era dovuto dall'opponente a in via subordinata, dichiarare che le somme eventualmente Controparte_4 dovute dalla predetta erano quelle che residuavano dalla dichiarazione di nullità del contratto di mutuo stipulato dal debitore principale, detratti gli importi già percepiti, con condanna dell' alla CP_8 refusione delle spese di lite e al risarcimento del danno per lite temeraria, oltre il danno patrimoniale e non patrimoniale e di immagine per segnalazione del nominativo dell'opponente alla segnale rischi.
In data 12.4.2018 si costituiva in giudizio contestando integralmente la pretesa Controparte_3 attorea ed instando per la conferma integrale, o in subordine, parziale del decreto opposto.
Con provvedimento in data 19.10.2018 il Tribunale respingeva la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto e concedeva alle parti i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Nelle more del giudizio si costituiva - stante l'intervenuta cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del
- per il tramite della propria mandataria ai sensi CP_9 Parte_1 Controparte_1 dell'art.111 c.p.c., con intervento ad adiuvandum a favore di . Controparte_3
pagina 4 di 25 2.Disposta la consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il valore dell'immobile concesso in garanzia, il Tribunale di Bologna, a seguito del deposito e dello scambio di memorie ex art. 190 c.p.c., pronunciava la sentenza n.55/2022 del 21.12.2021, pubblicata il 13 gennaio 2022, che accoglieva l'opposizione proposta da , revocava il decreto ingiuntivo n. 7356/17 emesso dal Controparte_2
Tribunale di Bologna nei suoi confronti in data 01.12.2017; condannava parte convenuta e parte intervenuta, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 406,50 per spese ed euro 9.000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA;
poneva a carico di parte convenuta e parte intervenuta le spese di CTU, liquidate in euro 500,28 per spese ed euro 4245,86 per compensi, oltre oneri accessori, comprensivi di quanto percepito a titolo di acconto.
In ragione del principio della ragione più liquida ed assorbite le altre questioni, il Tribunale revocava il decreto opposto, avendo accertato la nullità del contratto di mutuo fondiario intercorso tra il debitore principale e l' per il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 Controparte_6 CP_8 del T.U.B. e la conseguente nullità parziale, in particolare dell'art. 8, del contratto di fidejussione a firma di (cd. “clausola di riviviscenza”) che faceva salva l'obbligazione del garante in Controparte_2 caso di invalidità dell'obbligazione garantita, per violazione della normativa antitrust.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello e per essa affidato Parte_1 Controparte_1
a due motivi.
3.A.Con il primo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato e dichiarato la nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità,
(finanziamento pari non all'80% ma al 100% del valore cauzionale del bene), laddove la giurisprudenza di legittimità e di merito aveva più volte sancito la validità del contratto di mutuo, indipendentemente dall'osservanza della soglia massima finanziabile.
3.B. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1 ha dichiarato la nullità parziale della garanzia fideiussoria limitatamente agli artt.2, 6 e 8 sull'erroneo presupposto che l'avvenuta sottoscrizione in data 19.6.2007, “di poco successiva all'accertamento compiuto” dall'Autorità Garante (arco temporale 2002 - maggio 2005), consentisse di ritenere raggiunta la prova della permanenza dell'intento collusivo”, laddove, al contrario, la garanzia omnibus era stata contratta fuori dal perimetro di accertamento della CA D'LI, con la conseguenza che sarebbe stato onere dell'opponente provare l'esistenza dell'illecito anticoncorrenziale.
4.Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame per l'infondatezza di entrambi i motivi di impugnazione e proponendo, in sede di appello incidentale, le medesime domande di accertamento della nullità del contratto di mutuo e di fideiussione formulate in primo grado e ritenute assorbite dal giudice di prime cure in ragione del principio della ragione più liquida. pagina 5 di 25 4.A. In primo luogo, ha premesso che, contestualmente al mutuo fondiario stipulato in data 21.06.2007, il debitore in data 19.06.2007 sottoscriveva il contratto-quadro di “interest rate option Controparte_6 di tipo cap a copertura degli effetti della variazione del tasso di interesse su operazioni di mutuo” e un contratto derivato (operazione IRS di tipo cap), il cui collegamento negoziale con il contratto-quadro e con il mutuo fondiario era desumibile dagli artt.9 e 13 del contratto – quadro, dal riferimento contenuto nel contratto derivato (operazione IRS) al capitale di mutuo erogato, dalla medesima durata dei due contratti, dalla circostanza che il tasso EURIBOR a tre mesi era identico a quello utilizzato nel contratto di mutuo per stabilire la quota variabile di interessi, dalla coincidenza delle date del piano di ammortamento del mutuo e dell'operazione derivata (entrambe decorrenti dall'1.07.2007 fino all'1.07.2022).
Ha eccepito, quale primo motivo di appello incidentale, che dalla lettura combinata delle condizioni del contratto-quadro e del singolo contratto derivato non si comprendeva il senso dell'operazione economica e che, pertanto, il contratto derivato difettava di causa concreta ed era del tutto indeterminato nell'oggetto, con conseguente nullità ex art.1322 comma 2 c.c., 1325, 1346 e 1418 c.c., mancando qualsiasi formula matematica che potesse consentire al consumatore di comprendere la portata dell'alea del contratto derivato ed il grado di copertura del rischio insito alla variabilità del tasso del contratto di mutuo a cui era connesso (c.d. mark to market). Conseguentemente, a suo dire, era nullo anche il contratto di mutuo, in ragione della stretta connessione con quest'ultimo, costituendo i due accordi negoziali un unicum sotto il profilo giuridico - economico, sia in relazione ai presupposti soggettivi (comune volontà delle parti) sia a quelli oggettivi.
In subordine, ha evidenziato che la nullità del contratto derivato - che avrebbe dovuto neutralizzare la fluttuazione dei tassi – incideva in modo decisivo sulla clausola n. 3 del contratto di mutuo, rubricata
“interessi”, rendendola nulla e a cascata sulla clausola n. 2 che calcolava gli interessi di preammortamento sulla base del tasso indicato all'art. 3, di tal che non erano dovuti gli interessi corrispettivi che avrebbero dovuto essere contenuti dal contratto derivato né quelli moratori (calcolati ai sensi dell'art. 3 comma II ad un tasso pari a 4 punti in più del tasso contrattuale tempo per tempo vigente).
4.B.Quale secondo motivo dell'impugnazione incidentale, tenuto conto che la sentenza di prime cure non aveva statuito sulle nullità parziali, pure eccepite in primo grado e relative al contratto di mutuo e in particolare, alle clausole relative alla determinazione degli interessi corrispettivi, moratori, alla Par determinazione dell' e al superamento del tasso soglia usura, ritenendole assorbite nella ragione più Par liquida costituita dalla nullità dell'intero mutuo, ha eccepito l'errata determinazione dell' (o indicatore sintetico di costo), in quanto nel mutuo fondiario era dichiarato pari a 5,47% (art. 5.2), ma pagina 6 di 25 non indicava tutte le voci dalle quali lo stesso avrebbe dovuto essere composto, né le sue modalità di calcolo. Conseguentemente, il contratto era nullo per indeterminatezza del tasso di interesse applicato in violazione degli artt. 117 e 116 TUB, nonché dalla delibera CICR n. 43/1993, con conseguente necessità di effettuare i conteggi sulla base del tasso ISC effettivo comprensivo di tutti i costi, pari a
6,89% (doc. 8 allegato all'atto di opposizione in citazione e di utilizzare i tassi minimi dei Bot CP_2 ex art. 117 Tub, trattandosi di contratto stipulato con un “consumatore” ex art.125 bis, VI co. TUB.
4.C. In terzo luogo, ha assunto che gli interessi sia corrispettivi che moratori, indicati nel contratto e comunque richiesti dalla superavano il tasso soglia usura del trimestre di pattuizione, ovvero del CP_5
II trimestre del 2007 (doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione ), posto che il “il Controparte_10 tasso di interesse effettivo pattuito ed applicato dalla mutuante, riguardo gli interessi corrispettivi del periodo di preammortamento, includendo tutti gli oneri imposti dalla mutuante e pagati alla stipula in unica soluzione, è risultato del 209,36% molto superiore al tasso soglia di periodo del 7,95%” (doc. 8, pag. 4 allegato all'opposizione a decreto ingiuntivo) e che dall'usurarietà degli interessi corrispettivi discendeva de plano anche l'usurarietà degli interessi moratori, dal momento che l'art. 2, comma II del mutuo prevedeva di aggiungere la percentuale del 4% agli interessi corrispettivi. Ha contestato di dover corrispondere, oltre al presunto capitale, gli interessi moratori così come pattuiti nel contratto di mutuo pari, dunque, al 9,47% (più alto rispetto alla soglia usura, pari a 9.16%), nonostante il medesimo contratto si fosse risolto nel 2013, di tal che erano dovuti solo gli interessi legali.
4.D. Considerata la nullità del mutuo, la nullità dell'art. 8 (nonché 2 e 6) del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust e la conseguente applicazione dell'art. 1939 c.c., ha ribadito l'eccezione di invalidità della fideiussione a fronte della nullità del contratto di mutuo e del prodotto derivato, eccependo, quale quarto motivo di appello incidentale, la nullità delle clausole 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 e 16 del contratto di fideiussione per vessatorietà delle medesime ex art. 33 e ss. Cod.
Consumo, posto che sia il debitore principale sia la garante , con Controparte_6 Controparte_2 riferimento ai rispettivi negozi contrattuali, erano a tutti gli effetti consumatori, mentre la era CP_5 pacificamente professionista;
che il contratto di fideiussione omnibus limitata - redatto su carta intestata della – conteneva “una serie di clausole prestampate che non hanno mai Parte_3 formato oggetto di trattativa”; che dunque era nullo ai sensi degli artt.33-36 Cod. Consumo, operando la nullità solo a vantaggio del consumatore e potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, a prescindere da qualsiasi trattativa e dalla doppia sottoscrizione delle medesime. Ha aggiunto che le clausole 2, 6, 8 erano nulle anche per la violazione della normativa speciale antitrust, come già accertato dal giudice di prime cure.
pagina 7 di 25 4.E. Quale quinto motivo dell'appello incidentale, ha eccepito l'estinzione della fideiussione per fatto del creditore ai sensi dell'art.1955 c.c.. Stante la nullità delle clausole 7 e 10, comma II in quanto derogatorie dell'art. 1955 c.c., a avrebbe dovuto essere consentito, quale surrogata ex Controparte_2 lege, di soddisfare il credito portato dalla CA per ridurre le spese dell'azione esecutiva e di conseguenza il portato economico delle proprie obbligazioni, laddove invece la banca aveva esercitato un'azione esecutiva immobiliare nei confronti del debitore senza darne comunicazione alcuna al fideiussore.
Infine, ha contestato il quantum della pretesa creditoria che, ad avviso dell'istituto, era pari al
10/02/2012 a 317.084,34, con interessi maturati fino al 31.12.2016 pari ad € 56.296,99 ed ulteriori di €
3.971,41 fino al 31.07.2017, detratti € 140.000,00 ottenuti dall'esecuzione RGE 347/13, nonché
l'ulteriore somma assegnata con l'approvazione del progetto di riparto all'udienza del 5/04/2018 per €
16.122,58 di cui € 8.305,05 per spese legali di esecuzione ed € 7.807,53 in conto di capitale e interessi che dovevano essere scomputati dalla successiva sede esecutiva. In particolare, ha Controparte_2 eccepito che, oltre agli interessi usurari, dalla notifica dell'atto di precetto (marzo 2013) non erano comunque più dovuti gli interessi di mora, essendosi a quella data risolto il contratto di mutuo.
All'esito dell'udienza cartolare del 27.5.2025, con ordinanza del 3.6.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art.190 cpc per lo scambio di memorie conclusive e di replica.
5. Il primo motivo dell'appello principale è fondato.
Risulta per tabulas e non contestato che in data 21.06.2007 BER SP, poi incorporata in CP_4
, stipulava con un contratto di mutuo fondiario di € 370.000,00 da rimborsare
[...] Controparte_6 con rate mensili di € 2.987,92 per la durata di 15 anni, al tasso variabile Euribor tre mesi per 360 giorni, con interessi corrispettivi pattuiti di 5,312 % e con un tasso di mora al 4% da aggiungere al tasso corrispettivo in caso di inadempimento. Il mutuo veniva stipulato a ministero del notaio dott.
[...] rep. 139517/964. Per garantire il suddetto mutuo e consentirne l'erogazione BER SP chiedeva Per_1 al consumatore di offrire la garanzia ipotecaria su un immobile sito in Imola (poi oggetto nel 2013 di esecuzione forzata da parte della e la fideiussione omnibus limitata da parte della moglie CP_5
Controparte_2
Il Giudice di prime cure, accogliendo l'eccezione sollevata dalla garante opponente e richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale l'art.38 TUB costituiva una norma imperativa di ordine pubblico (Cass.17532/2017; Cass. 17439/2019), concludeva, all'esito della consulenza tecnica estimativa, che il limite di finanziabilità era stato superato, essendo il finanziamento pari non all'80%
pagina 8 di 25 ma al 100% del valore cauzionale del bene, con conseguente nullità del contratto, incidendo sull'oggetto dello stesso e determinando per tale motivo la caducazione dell'intero accordo negoziale.
Nelle more del procedimento, è tuttavia intervenuta sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
33719/2022, la quale ha chiarito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (conformi le successive Cass. n. 6907/2023; Cass. n.
7949/2023).
Tali principi sono stati recentemente ribaditi dalla sentenza n. 17633 del 26.06.2024, la quale ha osservato che “le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 33719/2022 hanno enunciato i seguenti principi di diritto: 1) in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma
2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere;
2) in tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non
è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario. Dunque, avendo le Sezioni Unite di questa Corte ritenuto che, una volta pagina 9 di 25 esclusa la nullità del mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, non è consentito all'interprete intervenire (d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti”.
Alla luce di tale pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite e del conforme successivo orientamento giurisprudenziale, in accoglimento del primo motivo di appello, la Corte ritiene che il contratto di mutuo fondiario sia valido e produca gli effetti propri del tipo prescelto dalle parti (mutuo fondiario), senza che assuma rilevanza la dedotta tardività della domanda di conversione del mutuo fondiario in ipotecario né la mancanza di esplicita impugnazione della sentenza in parte qua.
6. Tenuto conto che il secondo motivo dell'appello principale attiene alla validità del contratto di fideiussione, la Corte ritiene necessario esaminare preliminarmente i motivi di appello incidentale afferenti alla dedotta nullità del contratto di mutuo, essendo indispensabile e propedeutico verificare la validità dell'obbligazione principale rispetto a quella di garanzia.
Orbene, con il primo motivo di appello incidentale, lamenta che il contratto IRS Controparte_2 sottoscritto da in data 19 giugno 2007 sarebbe affetto da nullità per indeterminabilità Controparte_6 dell'oggetto stante l'asserita mancata indicazione del Market To Market, degli scenari probabilistici e dei costi occulti nonché, ai sensi dell'art. 1322, II comma c.c., per assenza di tutti gli elementi che attengono alla determinabilità del rischio e per difetto della causa concreta, estendendosi tale nullità al contratto di mutuo in ragione del collegamento negoziale tra i due contratti.
La domanda, pur risultando proposta ex novo in appello, attiene ad un profilo di nullità del mutuo asseritamente conseguente alla nullità del contratto derivato e, come tale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sempre che siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza (Cass. n. 4867 del 23/02/2024; Cass. n. 4175 del 19/02/2020; n.
3556 del 13/02/2020; n. 25273 del 10/11/2020), che invero nella fattispecie in esame sono stati allegati e documentati da fin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, anche Controparte_2 mediante il contestuale deposito della perizia di parte e dei contratti di mutuo, di fideiussione e del contratto quadro di interest rate option di tipo CAP del 19.6.2007.
Nel merito, tale motivo di appello è tuttavia infondato.
La documentazione prodotta dalle parti induce a ritenere che i contraenti nella fattispecie in esame avessero inteso stipulare un mutuo a tasso variabile con CAP, ossia un contratto il cui tasso di interesse varia in base all'andamento del parametro di riferimento (euribor), ma non può superare la soglia prefissata (CAP) che determina l'importo massimo delle rate: in tal modo, il mutuatario avrebbe potuto sperare in un ribasso dei tassi di mercato per godere dei benefici della variabilità, al contempo, pagina 10 di 25 tutelandosi dalle eccessive oscillazioni al rialzo con la predeterminazione di una soglia massima che non potrà essere superata. Ad ulteriore garanzia di tutela della banca, insieme al CAP, quest'ultima stabiliva il floor, una soglia minima al di sotto della quale il tasso non avrebbe potuto scendere nel corso del rapporto.
La Corte osserva che, poiché la liceità della conclusione del contratto derivato dipende dalla esistenza di un rischio (legato ad un finanziamento preesistente) contro il quale una delle (entrambe le) parti intende (intendono) premunirsi, è necessario che il nesso di collegamento tra i due contratti di mutuo e derivato sia teleologico, ma non anche strutturale.
I due contratti, infatti, sono distinti “dotati ciascuno di una causa distinta e autonoma, sicchè, quand'anche tra gli stessi vi sia un collegamento negoziale, il differenziale maturato nell'ambito del derivato non rappresenta un costo del credito ricevuto, bensì il risultato di una pattuizione finanziaria collaterale (ma indipendente) intercorsa fra le parti avente uno scopo ulteriore e diverso rispetto a quello del finanziamento” (in questo senso, cfr. anche Corte di Appello di Bologna, n. 1670/2025 pubbl. il 04/10/2025).
I due negozi mantengono dunque una loro autonomia funzionale, fungendo l'uno da motivo per la conclusione dell'altro: il contratto derivato va dunque atomisticamente considerato, quale elemento che ha un'utilità sua propria, connessa alla protezione dall'alea di perdite ricollegate all'esecuzione del contratto di mutuo, ma gli oneri economici del derivato non rientrano tra le componenti di costo del finanziamento 'assicurato', impattando su questo solo come strumento di cautela per soddisfare un interesse autonomo e diverso da quello garantito dal contratto principale (aggravamento del costo del finanziamento a tasso variabile vs. necessità di liquidità).
Conseguentemente, anche ove venisse accertata la nullità del contratto accessorio (IRS) per difetto di causa o indeterminatezza dell'oggetto o immeritevolezza della causa, tale invalidità non si propagherebbe né al contratto principale né tanto meno alle specifiche clausole sugli interessi di cui agli artt.2 e 3 dello stesso negozio di mutuo fondiario, che in ogni caso rimane valido ed efficace.
7. Infondato è il secondo motivo di appello incidentale di nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite per erronea o carente indicazione dell' Pt_2
Risulta per tabulas ed è pacifico che, all'art. 5 del contratto di mutuo, è stato precisato il valore dell'Indicatore Sintetico del Credito (ISC) pari al 5,47%.
Ad avviso della società al contratto sono stati allegati il Foglio Informativo (Allegato D) Parte_1 ed il Documento di Sintesi (Allegato E) che contengono tutte le tariffe relative agli oneri e condizioni di natura economica imputabili alla parte finanziata, debitamente accettati e sottoscritti, ivi compresa proprio la composizione dell'indicatore ISC. pagina 11 di 25 Secondo l'appellante incidentale, il contratto non indica le voci dalle quali lo stesso sarebbe composto né le modalità di calcolo in violazione della L.n.154/1992 e del D.Lgs. 385/1983 e D.M. CICR
4.3.2003. Par La Corte osserva che l' non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Invero, l'ISC (sì come il TAEG), introdotto dalla Delibera CICR 04.03.2003, è un indice comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla CA d'LI, che, nella modificata Circolare n. 229/99, ha prescritto la menzione di tale “voce” nel contratto e nel documento di sintesi, avente ad oggetto mutui e altri finanziamenti, ai fini della traSPrenza bancaria.
Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' non comporta, di per sé, una maggiore Pt_4 onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. Par L'anomalia nell'indicazione dell' non incide dunque sugli elementi strutturali del contratto e, consequenzialmente, non è suscettibile di comportare gli effetti invalidanti previsti dall'art.117, comma
6, TUB, che sanziona con la nullità le “clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a Par carico del mutuatario, bensì l' che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo Par del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione dell' non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB come infondatamente sostenuto da Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del Controparte_2 medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione (cfr. in questo senso, anche App. Bologna 07/02/2020 n. 551 e App. Torino
05/05/2020 n. 464).
8. Quale terzo motivo dell'appello incidentale, ha dedotto che il contratto di mutuo Controparte_2 era nullo in quanto affetto da usura originaria per violazione della L. 108/96 e dell'art. 644 c.p., assumendo che il tasso corrispettivo pattuito nel contratto ammontava a 5,312% annuale, al quale doveva essere aggiunto – per il caso di inadempimento del mutuatario - un tasso di mora del 4 %, di tal pagina 12 di 25 che complessivamente il tasso pattuito al momento della stipula del contratto era pari a 9,312% superiore al tasso soglia all'epoca esistente, che ammontava a 7,965% (tasso soglia del secondo trimestre 2007 pubblicato sul MEF, categoria mutui a tasso variabile, pari a 5,31% più il 50% che dava un tasso soglia pari a 7,965%).
Il quadro normativo in tema di usura si fonda su quanto delineato dall'art. 644 del codice penale e dalla
Legge antiusura n. 108 del 07/03/96. In particolare, l'art. 1 co. 1 della L. 108/96 sancisce “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (…). Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate alla erogazione del credito”. L'art. 2 co. 2 della predetta L.
108/96 prosegue: “Il Ministero del Tesoro, sentiti CA di LI e l'Ufficio LIno Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, interessi, remunerazione a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (…)”. Le Istruzioni della CA d'LI hanno, invero, natura di norme tecniche autorizzate, costituendo la strumento utilizzato dall'autorità amministrativa nel procedimento d'integrazione del contenuto dell'art.644 c.p. e dell'art.2 della L. n.
108 del 1996 che la stessa legge le demanda per la concreta determinazione del tasso medio, in base al quale viene poi stabilito -con un semplice automatismo -il cd. "tasso soglia" per ciascuna categoria di operazione.
L'art. 2 comma 4 della Legge 108/96 stabilisce che gli interessi sono sempre usurari se viene superato il tasso effettivo medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.
Successivamente l'articolo 8 co. 5 lett. d), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 ha modificato la precedente formulazione e ora l'art. 2 così recita: “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.
Ai sensi di tale disposizione, tenuto conto che le varie operazioni di finanziamento sono classificate per categorie omogenee, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nei D.M relativa alla specifica classe di operazione.
Pertanto, la concreta determinazione del tasso di usura è rimessa alle rilevazioni trimestrali di cui all'art. 2 c. 1 e c. 4 L. 108/96. pagina 13 di 25 Nel caso di specie, la categoria omogenea di appartenenza per il calcolo del TEG è quella identificata con il numero 7) “Mutui”. Secondo le indicazioni di CA di LI del febbraio 2006, “rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti che abbiano durata superiore a cinque anni;
siano assistiti da garanzia ipotecaria;
prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi” ed il tasso di interesse di mora da porre a confronto col tasso soglia di usura si identifica con il valore nominalmente pattuito, senza ulteriori costruzioni matematiche.
In proposito, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 19597 del 18/09/2020, risolvendo positivamente il contrasto giurisprudenziale relativo all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora, ha stabilito che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere
l'uno o l'altro rimedio”.
La citata sentenza risolve, dunque, per gli interessi di mora anche il problema dell'individuazione del tasso soglia usura significativo e adeguato, applicando il principio di simmetria, secondo cui la soglia presa come riferimento deve essere “simmetrica” ed il tasso di mora concretamente applicato non può essere confrontato con il TEGM rilevato nei D.M. che non tiene conto, nella sua rilevazione, della componente di mora ma solo dei tassi corrispettivi.
La conclusione operativa sostenuta dalla Cassazione, per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, quale quello in esame, prevede che il “tasso soglia di mora” si determini sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi pagina 14 di 25 di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente”, con la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
Nel caso di specie, è pacifico che il tasso di interesse corrispettivo del contratto di mutuo, pattuito in misura pari a 5,312%, è stato ben contenuto entro la soglia fissata dai decreti ministeriali (soglia che per espressa previsione normativa si ottiene aumentando del 50% i tassi effettivi globali medi rilevati), ossia entro la soglia di usura del 7,965.
Applicando i principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, come sopra analiticamente illustrati (Cass. S.U. n. 19597/20), per verificare il superamento della soglia anti-usura anche da parte del tasso di mora, quest'ultimo può essere raffrontato solo con un tasso soglia che parta da un TEGM - riferito alla data di stipula- come maggiorato della media in punti percentuali oggetto di rilevazione ministeriale (2,1 punti) e non già ricomprendendo la mora come un “costo” incrementativo del TEG da comparare con la soglia per gli interessi corrispettivi.
Ne discende che il tasso di mora previsto nel contratto di mutuo, pari al 9,312% (quattro punti in più del tasso corrispettivo), è risultato ben contenuto entro i limiti del tasso soglia di usura calcolato secondo la seguente formula: 5,31% + 2,1% x 1,5 = 11,115%.
Diversamente da quanto sostenuto da non è possibile procedere alla sommatoria tra Controparte_2 interessi corrispettivi e moratori.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. Civ. sez. I 08/04/2024 n. 9201; Cass. Sez. 6 - 1, n. 31615 del 04/11/2021; Cass.
Sez. 1 - , n. 14214 del 05/05/2022).
Inoltre, nessun superamento (del tasso soglia) può essersi verificato nel corso del rapporto e ciò in virtù della previsione contenuta nell'art. 3 n.2 del contratto - che limita la misura degli interessi moratori al di sotto del tasso soglia tempo per tempo vigente (“…fermo restando il limite massimo del tasso di usura tempo per tempo vigente”) – nonché, soprattutto, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha sancito definitivamente l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta. Di recente, la Corte di Cassazione (Sez. I, 04/02/2025 n. 2720) ha affermato che “va peraltro rilevato che pagina 15 di 25 la non rilevanza dell'usura sopravvenuta è un principio ormai consolidato da questa Corte (v. per tutte
Cass. n. 24743/2023, seguita da numerose pronunce, da ultimo Cass. n. 18013/2024) dopo l'arresto delle Sezioni Unite per cui "nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (Cass. Sez. Un. 24675/2017). In definitiva la clausola contrattuale è illecita e viola l'art. 644 c.p. se il tasso supera la soglia di legge nel momento della sua "pattuizione", ma non può diventarlo per effetto di una sopravvenienza successiva, salvo non intercorrono tra le parti, appunto, una nuova pattuizione”).
Infine, l'appellante incidentale ha dedotto sul punto che il tasso soglia di usura sarebbe stato superato per l'effetto del cumulo di costi impliciti ed espliciti, rappresentate dalla perizia Persona_2 dell'importo di euro 477,36, dalle spese di istruttoria e commissioni una tantum per euro 500,00, dalle spese per ogni comunicazione pari ad euro 1,50, nonché dal premio del contratto derivato interest rate Cont option di tipo CAP a favore di di euro 18.500,00 pagato e corrisposto in un'unica soluzione da
Controparte_6
Orbene, l'art.644 comma 4 c.p. sancisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “in caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova (Cass. Sez. 3 - ,
n. 21831 del 29/07/2025 (Rv. 675456 - 01).
In quest'ottica, non assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della CA
d'LI poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29501 del 24/10/2023). pagina 16 di 25 E' a tal fine sufficiente che le spese sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (in questo senso, tra le altre,
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022 (Rv. 663760 - 01).
Nella fattispecie in esame, risulta per tabulas che la stessa banca mutuante ha quantificato gli oneri collegati alla concessione del credito nell'ambito del contratto di mutuo in euro 671,50 (cfr. piano di ammortamento del 21.6.2007 allegato alla perizia di parte opponente a firma dell'Associazione Tutela
Patrimonio di San Lazzaro di Savena) e che ha effettuato esborsi collegati Controparte_6 all'erogazione del mutuo per euro 477,36 a titolo di spesa per la perizia dell'immobile, per euro 500,00 quale costo per l'istruttoria del finanziamento, euro 18.500 in data 22.6.2007 quale premio del contratto derivato interest rate option di tipo Cap a favore di CP_7
Tuttavia, tali costi, valendo a comporre il tasso di interesse corrispettivo, devono essere calcolati in percentuale sull'importo complessivo del mutuo erogato e commisurati all'intera sua durata di quindici anni, di tal che – come evidenziato dallo stesso perito dell'opponente (cfr. perizia Controparte_2 econometrica pag.3) – essi comportano un aumento del tasso corrispettivo da 5,312% a 5,68%, comunque ben contenuto entro la soglia di usura fissata dai decreti ministeriali in 7,965%.
Analogamente, anche l'interesse moratorio calcolato sulla base del tasso corrispettivo del 5,68% maggiorato di quattro punti (9,68) rimane comunque inferiore alla soglia di usura dell' 11,115%.
Risulta dunque accertato che il contratto di mutuo per cui è causa non contiene interessi corrispettivi e moratori usurari e, conseguentemente, sono infondati sia la domanda di nullità per violazione degli artt.644 c.p. e L. 108/96 sia il relativo motivo di appello incidentale.
9. Affermata la validità ed efficacia del contratto di mutuo, è possibile esaminare i motivi di appello concernenti il contratto di fideiussione.
9.A.In particolare, con il secondo motivo dell'appello principale, ha censurato la Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione con specifico riferimento agli artt.2, 6 e 8 in quanto violative della normativa antitrust. ha chiesto la conferma della sentenza impugnata anche sotto tale profilo. Controparte_2
Orbene, premesso che, con le modifiche introdotte dalla L.n.154/1992 al codice civile, è stata ammessa la validità della fideiussione omnibus, pur delineandone i confini mediante la previsione di un massimale della garanzia e attraverso l'autorizzazione che il creditore è tenuto a chiedere al fideiussore rispettivamente ai sensi degli artt.1938 e 1956 c.c., i moduli contrattuali delle fideiussioni bancarie sono stati interessati da un progressivo fenomeno di uniformazione indotto dalla diffusione dei modelli pagina 17 di 25 uniformi raccomandati dall'ABI. La CA d'LI, intervenendo quale autorità di vigilanza del mercato, con il provvedimento sanzionatorio n.55 del 2005, ha ritenuto che questi modelli concretizzassero un'intesa restrittiva della concorrenza, vietata dall'art.2 comma 2 lett.a) L n.287/1990, nella parte in cui aggravavano la posizione contrattuale del fideiussore rispetto al modello codicistico.
In particolare, erano considerate in contrasto con la disciplina antitrust la clausola di reviviscenza (art.2 schema Abi), la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. (art.6 ABI), la clausola di sopravvivenza (art.8 ABI).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ravvisato nella fattispecie una ipotesi di nullità parziale, con la conseguenza che il ricorso a tali clausole conformi allo schema Abi comporta la caducazione delle predette, senza travolgere l'intero contratto, che resta valido ed efficace (Cass. Sez. Unite n.41994 del
30 dicembre 2021).
Nel caso in esame, il giudice di prime cure ha ritenuto nulle le clausole n.2,6 e 8 della fideiussione, censurate dalla CA d' LI con il predetto provvedimento 55 del 2005, anche se rilasciate nel 2007 e dunque al di fuori del periodo compreso tra il 2002 e il 2005 in relazione al quale soltanto è stato condotto l'accertamento della predetta CA D'LI.
L'appellante principale ha contestato tale ricostruzione, ritenendo che, per le fideiussioni rilasciate successivamente al periodo di accertamento della CA D'LI, gravasse sulla garante l'onere di provare la violazione della normativa antitrust da parte del creditore.
Invero, la questione è stata rimessa con provvedimento del Primo Presidente della Corte di Cassazione dell'11.11.2025 alle Sezioni Unite.
La risoluzione di tale questione non è tuttavia decisiva nella fattispecie in esame: tenuto conto dell'accertata validità del contratto di mutuo, anche ove si acceda alla tesi della nullità parziale della fideiussione sostenuta dal giudice di prime cure (nonché dall'appellante incidentale), trovano in ogni caso applicazione gli artt.1939 e 1941 c.c. secondo cui “la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale” e “la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose”.
Analogamente, è pacifico e documentale che, pur in presenza della clausola di deroga all'art.1957 c.c.
(art.6 schema ABI), il creditore ha proposto le sue istanze giudiziarie contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale in conformità a quanto disposto dalla norma codicistica e senza tener conto della clausola sospettata di nullità. Risulta infatti per tabulas che, a seguito della fusione per incorporazione tra e BER S.p.a. con atto notarile del Controparte_4
23.11.2012, la banca creditrice ha notificato a in data 6.3.2013 l'atto di precetto (doc.5 Controparte_6
pagina 18 di 25 , promuovendo la procedura esecutiva immobiliare 347/2023 RGE in data 10.4.2013 e CP_2 continuandola con diligenza.
Conseguentemente, anche a voler ritenere nulli gli artt.2, 6, 8 del contratto di fideiussione (per conformità allo schema ABI e violazione della norma antitrust, nonché per la vessatorietà denunciata con il quarto motivo di appello incidentale), trovano applicazione gli artt.1939, 1941 e 1957 c.c., nel pieno rispetto dei quali ha agito la banca creditrice.
9. ha eccepito, quale quarto motivo di appello incidentale, la nullità delle clausole Parte_5
2,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16 del contratto di fideiussione per vessatorietà delle medesime ex art. 33 e ss. Cod. Consumo, posto che sia il debitore principale sia la garante , Controparte_6 Controparte_2 con riferimento ai rispettivi negozi contrattuali, erano a tutti gli effetti consumatori, mentre la era CP_5 pacificamente professionista e che il contratto di fideiussione omnibus limitata - redatto su carta intestata della – conteneva “una serie di clausole prestampate che non avevano mai Parte_3 formato oggetto di trattativa”, con conseguente nullità ai sensi degli artt.33-36 Cod. Consumo, operante solo a vantaggio del consumatore e rilevabile d'ufficio dal giudice, a prescindere da qualsiasi trattativa e dalla doppia sottoscrizione delle medesime.
Com' è noto, la Suprema Corte, mutando il precedente orientamento, con la sentenza n.742 del 16 gennaio 2020, ha chiarito che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre
2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_3 Per_4 ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale
(o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (cfr. in questo senso anche Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023; Cass.n.14687/2025 e Cass. Sez. 3
n. 14537 del 30/05/2025; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25612 del 18/09/2025).
Alla luce di tali principi, deve qualificarsi come “consumatore”, pur non avendo Controparte_2 dichiarato tale qualità al momento della stipula del contratto di fideiussione, posto che ha prestato la garanzia in qualità di moglie di e per finalità estranee all'attività professionale. Trova Controparte_6 dunque applicazione la disciplina consumeristica di cui all'art.33 D.Lgs. n.206/2005.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, “nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. U, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (e già dell'art. 1469 bis, terzo comma, cod. civ.) … mentre spetta al pagina 19 di 25 consumatore, ex art. 34, comma 5, Codice del Consumo, che agisca in giudizio di allegare e provare che il contratto è stato predisposto dal professionista e che le clausole costituenti il contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui all'art. 33, comma 2, del citato d.lgs., spetta viceversa al professionista superare tale presunzione, dando prova che la sottoscrizione della clausola derogatrice della competenza ha costituito l'esito di una trattativa individuale, seria ed effettiva…”(Cass., 3, n.
24262 del 26/9/2008; in termini Cass., 3, n. 19591 del 29/9/2004, Cass., 3, n. 6802 del 20/3/2010,
Cass., 6-3, n. 8268 del 28/4/2020, Cass., 3, n. 5423 del 2022; Cass. Sez.3 n.14687/2025).
Nella fattispecie in esame, premesso che in relazione agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione valgono le considerazioni già svolte al punto precedente della motivazione (9.A), la Corte, in relazione alle altre clausole reputate vessatorie, osserva che ha allegato e provato la sua qualità Controparte_2 di consumatore e che è un dato pacifico e documentale che la stipula del contratto non sia stata preceduta da una seria trattativa individuale, posto che la garanzia è stata sottoscritta su un modulo prestampato predisposto unilateralmente dall'istituto bancario.
Tuttavia, l'appellante incidentale non ha assolto all'onere di provare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia derivato dall'applicazione di siffatte clausole contrattuali vessatorie.
Ciò preclude il controllo giudiziale sulla nullità delle clausole contrattuali poiché esso finirebbe per essere scollegato dal bene della vita oggetto della tutela giurisdizionale.
In tal senso giova ricordare che, ai sensi dell'art.36 Codice Consumo, “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto”.
Grava dunque sul fideiussore la dimostrazione dell'effettiva applicazione e rilevanza delle clausole vessatorio ai fini della determinazione del credito, posto che l'eventuale vessatorietà della clausola non travolge comunque l'intera garanzia e non priva di titolo il creditore, ma assume rilievo solo in quanto incida sull'an e sul quantum della pretesa creditoria.
In altri termini, la natura vessatoria deve essere vagliata con riferimento a quelle clausole che, sulla base della narrazione dei fatti di causa, abbiano avuto una effettiva rilevanza ai fini della determinazione del credito indicato nel decreto ingiuntivo opposto in quanto solo in tal caso l'eventuale giudizio di nullità potrà produrre i propri effetti ai fini dell'accoglimento della domanda (e nel caso di specie, dell'appello incidentale) del consumatore.
Spetta alla parte che anela alla tutela giurisdizionale quantomeno rappresentare quei fatti rilevanti rispetto allo svolgimento della relazione contrattuale che consentano al giudice di verificare se sussista l'effettivo interesse alla somministrazione della tutela giuridica, valutando se le condotte eventualmente descritte dalla parte siano stato il precipitato dell'applicazione di clausole contrattuali rientranti nel catalogo di cui all'art. 33 Cod. Cons. (in questo senso, cfr. anche Corte di Cassazione a Sezioni Unite pagina 20 di 25 n.9479 del 2023, che - pur richiedendo anche al giudice dell'esecuzione un controllo d'ufficio sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto, fonte negoziale del decreto ingiuntivo non opposto - ha evidenziato che deve trattarsi di clausole “che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato”).
Nel caso di specie, l'appellante incidentale non ha assolto a tale onere probatorio ed anzi le allegazioni difensive e i documenti prodotti da entrambe le parti hanno consentito di accertare l'irrilevanza di tutte le clausole contestate ai fini della determinazione della pretesa creditoria.
In particolare, nessuna incidenza ai fini dell'esistenza e del quantum del credito azionato in sede monitoria ha svolto la clausola n. 5, secondo la quale “la banca è tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti
l'esposizione stessa”; ed invero, la stessa garante, nell'eccepirne la vessatorietà, si è limitata ad evidenziarne l'asserita deroga all'onere di comunicazione periodica al cliente da parte della CA sancito dall'art. 119 TUB, ma non ha chiarito le conseguenze di tale violazione sulla determinazione della pretesa creditoria, salvo dolersi dell'omessa comunicazione dell'avvio della procedura esecutiva di cui si dirà in seguito.
Peraltro, la Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che, analogamente al debitore principale, il fideiussore, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto garantito, ha diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, su sua richiesta, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del
1993, anche in sede giudiziaria (Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 24181 del 30/10/2020) e tale facoltà non risulta compressa o limitata dalla clausola n.5 della garanzia fideiussoria.
Analoghe considerazioni valgono per l'articolo 9 che stabilisce che “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la CA esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”: l'appellante incidentale ne ha eccepito la vessatorietà perché a suo dire integrerebbe l'art. 33, II comma, lett. v) Cod. Cons., ma non ne ha esplicitato la concreta rilevanza – non desumibile neppure dalla documentazione prodotta - ai fini della non debenza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto all'art.7, in materia di “escussione e semplice richiesta scritta” - secondo cui, in deroga all'art. 1945 c.c., il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta, senza poter opporre alla banca le eccezioni opponibili dal debitore principale;
la banca, ai fini della prova del credito, può valersi delle proprie scritture contabili, riconoscendo inoltre la inscindibilità delle stesse ai sensi dell'art.2709 c.c.; in caso di ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla pagina 21 di 25 banca gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore – la Corte osserva che: a) la banca mutuante si è rivolta a con lettera del 29.8.2017, Controparte_2 dopo aver notificato a l'atto di precetto e promosso la procedura esecutiva nei suoi Controparte_6 confronti;
b) in ogni caso, la banca non si è avvalsa di tale clausola per paralizzare l'opposizione proposta dalla garante, che, di contro, anche nel presente giudizio, ha opposto ai sensi dell'art.1945 c.c. le eccezioni concernenti la nullità ed invalidità del contratto di mutuo da lei garantito, contestando anche il quantum ed impugnando anche in appello le statuizioni (o omesse statuizioni) sul punto, di tal che non ha subito quella esclusione o limitazione delle sue azioni sanzionata dall'art. 33, comma II, lett. T); c) la previsione secondo cui le scritture contabili della banca costituiscono prova del credito non integra un'inversione dell'onere probatorio, ma una mera agevolazione processuale che non preclude alla garante di fornire prova contraria;
d) quanto agli interessi di mora, la clausola 7 è espressione del principio pacifico disciplinato dall'art.1941 c.c. secondo cui la garanzia fideiussoria si estende a tutti gli accessori del debito principale, ivi inclusi gli interessi contrattualmente pattuiti, che peraltro all'esito del presente giudizio sono risultati dovuti e non espressione di clausole nulle.
L'art. 10 rubricato “diritti di regresso e di surroga del fideiussore”, secondo cui “il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso e di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati o garanti ancorchè confideiussori sino a quando ogni ragione della banca non sia stata interamente estinta”, non rappresenta una deroga agli articoli 1949 c.c. e 1950 c.c., posto che sia la surrogazione sia il regresso presuppongono che il pagamento del fideiussore abbia liberato il debitore principale;
in ogni caso, non è chiaro come questa clausola abbia inciso sulla pretesa creditoria oggetto di causa.
Dunque, anche tale motivo di appello incidentale è infondato.
10. Infine, ha dedotto, quale ultimo motivo di appello incidentale, la natura vessatoria Controparte_2 del secondo comma dell'art. 10 della fideiussione che deroga espressamente all'art. 1955 c.c. e la conseguente estinzione della garanzia per fatto del creditore ai sensi di tale norma, tenuto conto che al fideiussore avrebbe dovuto essere consentito, quale surrogato ex lege, di soddisfare il credito portato dalla banca per ridurre le spese dell'azione esecutiva e, di conseguenza, il portato economico delle proprie obbligazioni, laddove invece la banca aveva esercitato un'azione esecutiva immobiliare nei confronti del debitore senza darne comunicazione alcuna alla garante, in tal modo violando anche l'art.119 TUB.
Assumeva, in particolare, che la banca nel proprio atto introduttivo ammetteva di aver ottenuto dalla esecuzione RGE 347/2013, pendente davanti al Tribunale di Bologna nei confronti del debitore principale la somma complessiva di € 156.112,68, comprensiva di € 8.305,05 a titolo Controparte_6 di spese di procedura, importo che costituiva un chiaro danno in capo alla garante. pagina 22 di 25 Anche tale motivo è del tutto infondato.
In proposito, giova premettere che è inconferente il richiamo all'art.119 TUB, posto che tale norma sancisce il diritto del cliente (ed anche del fideiussore), nei contratti di durata, a ricevere dalla banca, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, ma non contiene alcun riferimento all'obbligo del creditore di avvisare il fideiussore dell'avvio della procedura esecutiva.
Ciò premesso, anche a voler ritenere vessatoria la clausola n.10 che deroga all'art.1955 c.c., non sussistono i presupposti soggettivi e applicati per l'applicazione di tale norma codicistica al caso di specie.
In primo luogo, l'art.1955 c.c. afferisce all'ipotesi in cui il fideiussore sia stato preventivamente escusso per l'importo totale del credito, con conseguente diritto di surrogarsi nei diritti del creditore per esercitare, con privilegio ipotecario, l'azione di regresso contro il debitore principale, mentre nel nel caso di specie alla garante è stato richiesto il pagamento del credito non ancora recuperato all'esito della procedura di esecuzione immobiliare instaurata preliminarmente contro il debitore principale
Controparte_6
In secondo luogo, la Suprema Corte ha chiarito che “il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020; Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024) – presupposti non allegati né provati dalla garante, che invece ha operato un mero riferimento ad un comportamento omissivo della banca (omessa comunicazione dell'avvio della procedura esecutiva) e ai maggiori oneri economici connessi all'espletamento dell'esecuzione immobiliare che, nella prospettiva del fideiussore, era possibile evitare.
11. Risulta dunque provata la fonte negoziale del credito azionato in sede monitoria in ragione del contratto di mutuo e della fideiussione, entrambi risultati validi ed efficaci.
Sotto il profilo del quantum della pretesa creditoria e a fronte delle contestazioni svolte dalla garante anche in sede di impugnazione, la Corte osserva che:
pagina 23 di 25 - il credito iniziale di € 317.084,34 alla data del 10/2/2012, indicato nell'atto di precetto notificato in data 19/3/2013 (doc. n. 17), è stato ottenuto dall'estratto contabile certificato, pure redatto a norma dell'art. 50 T.U.B. (doc.n.18), che ha descritto ed elencato, nella loro dettagliata composizione, le n.14 rate insolute del contratto di mutuo (dal 1/1/2011 al 1/2/2012), gli interessi di ammortamento e di mora sulle singole rate fino al 10/2/2012 ed il debito residuo pari ad € 286.229,39;
- dal credito iniziale di euro 317.084,34 per capitale ed euro 56.296,99 per interessi di mora dal
31.12.2012 al 31.12.2016 era stata già detratta la somma di euro € 140.000,00 assegnata in acconto nell'ambito della procedura esecutiva pendente davanti al Tribunale di Bologna Rge n. 347/13 nei confronti del debitore principale Controparte_6
- l'entità della somma ingiunta, pari ad € 237.352,74 alla data del 31.7.2017 (comprensiva di euro
3.971,41 quali interessi moratori maturati fino a tale data), risultava comprovata non solo dal predetto estratto contabile - la cui rilevanza probatoria risulta contestata dalla garante - ma anche dal contratto di mutuo redatto in forma di atto pubblico notarile, nonché dal coincidente piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, che proprio in corrispondenza della rata del 1 febbraio 2012 indicava l'importo del capitale ancora dovuto nella misura di euro € 286.229,39;
- essa peraltro non era mai stata contestata da in maniera specifica ed analitica né Controparte_2 dal debitore principale durante l'esecuzione immobiliare Rge n. 347/13, alla quale Controparte_6 egli era stato sottoposto;
- era poi pacifico e documentale che con l'approvazione del progetto di riparto all'udienza del
5/04/2018 nella procedura esecutiva immobiliare era stata assegnata l'ulteriore somma di €
16.122,58 di cui € 8.305,05 per spese legali di esecuzione ed € 7.807,53 in conto di capitale e interessi.
A fronte di tali allegazioni e dei documenti prodotti dal creditore a sostegno della propria pretesa creditoria, non ha assolto all'onere, sulla stessa incombente, di provare eventuali fatti Controparte_2 estintivi, impeditivi, modificativi (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata a Controparte_2 pagare, a titolo fideiussorio, a rappresentata da la somma di euro Parte_1 Controparte_1
229.545,21, oltre interessi moratori come pattuiti nel contratto di mutuo dal 1.8.2017 al saldo effettivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la consulenza tecnica contabile, richiesta anche in sede di appello da risulta esplorativa e superflua, ben potendo le questioni controverse Controparte_2 oggetto di causa essere decise sulla base dei documenti prodotti da entrambe le parti e delle loro specifiche allegazioni difensive e facendo applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali formatisi sul punto. pagina 24 di 25 11.In considerazione dell'esito complessivo della lite che ha condotto alla soccombenza di CP_2
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico di quest'ultima ai
[...] sensi dell'art.91 c.p.c..
Analogamente ed in ossequio all'art.91 cpc devono essere poste a carico di le spese Controparte_2 della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, già liquidate dal Tribunale di Bologna.
12. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da e, per essa, avverso la Pt_1 Parte_1 Controparte_1 sentenza n.55/2022 pronunciata dal Tribunale di Bologna il 21.12.2021, pubblicata il 13 gennaio 2022, condanna a pagare, a titolo di fideiussore, a e, per essa, a Controparte_2 Parte_1 [...] la somma di euro 229.545,21, oltre interessi moratori dal 1.8.2017 al saldo effettivo. CP_1
Condanna a rifondere a e, per essa, a le spese Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 di lite di entrambi i gradi, che liquida, quanto al primo grado, in € 9.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 1848,00 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA.
Pone a carico di le spese della CTU svolta in primo grado e già liquidata dal Tribunale Controparte_2 di Bologna nella sentenza 55/2022.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale CP_2
[...]
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello il
18.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Carmela LIno dott.ssa Manuela Velotti
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela LIno Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 1268/2022 promossa da:
, per essa, con il patrocinio degli Avv.ti Stefano Parte_1 Controparte_1
HI e DA SA
-Appellante-
CONTRO
, con il patrocinio dell'Avv. Genna Giuseppe Controparte_2
-Appellata-
NONCHE' CONTRO
Controparte_3
-Appellata contumace-
Oggetto: Giudizio di appello in materia di mutuo fondiario.
CONCLUSIONI
Per , per essa, “Piaccia alla Corte Adita Ecc.ma, Parte_1 Controparte_1 ogni avversa contraria, istanza ed eccezione reietta e disattesa nel merito e in via istruttoria, assunto ogni provvedimento di legge e del caso così giudicare: nel merito, in via principale: in parziale riforma della sentenza n. 55 del 13.01.2022 del Tribunale di Bologna, in relazione ai capi impugnati in narrativa e ai motivi esposti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o la condanna al pagamento pagina 1 di 25 delle somme in esso contenute ovvero in subordine della diversa somma che risulterà all'esito di giustizia e, comunque per l'effetto, accogliere le domande tutte di cui al giudizio di primo grado già spiegate da;
in via principale: riformare il capo della sentenza incidentalmente Parte_1 gravata in punto spese, per tutte le argomentazioni di cui in premesse e narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare vittoriosa in relazione ai compensi e gli esborsi di lite e di CTU di cui Pt_1 al giudizio di primo grado, con conseguente condanna di parte allora attrice e oggi appellante al pagamento delle stesse. ovvero in subordine compensare le spese di lite e di CTU;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di giudizio di entrambi i gradi;
subordinatamente con vittoria di spese e compensi del giudizio di gravame”.
Per :“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectiis, previa Controparte_2 ogni e più opportuna declaratoria in fatto e diritto decidere nei confronti di e/o Parte_1
di: a) - respingere il gravame avversario, con conferma della sentenza del Controparte_3
Tribunale di Bologna n. 55/2022 per motivi esposti in narrativa;
con vittoria di compensi professionali
e spese dei due gradi di giudizio. In accoglimento dell'appello incidentale: accertata e dichiarata la nullità del mutuo fondiario e/o del contratto derivato ad esso connesso negozialmente, dichiarare la nullità totale e/o parziale della fideiussione omnibus sottoscritta in data 19.6.2007 dalla sig.ra CP_2 per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente dichiarare che nulla e per nessun
[...] titolo è dovuto dalla sig.ra a e/o a con Controparte_2 Controparte_4 Parte_1 vittoria di compensi professionali e spese dei due gradi di giudizio;
c) - in accoglimento dell'appello incidentale in via subordinata: accertata e dichiarata la nullità del contratto derivato dichiarare la nullità delle clausole sugli interessi n. 2 e 3 del contratto di mutuo e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra a e/o a a titolo di interessi CP_2 Controparte_4 Parte_1 corrispettivi e/o moratori;
d) in via ancora subordinata e in appello incidentale, accertata e dichiarata la vessatorietà degli art. 5, 7 e 10 del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto in data 19.6.2007 dalla Sig.ra e accertata altresì la violazione dell'art. 1955 c.c. per fatto del creditore, Controparte_2 come meglio esposto in narrativa, per l'effetto dichiarare estinta la fideiussione e conseguentemente dichiarare che nulla e per nessun titolo è dovuto dalla sig.ra a Controparte_2 Controparte_4
e/o a - con vittoria di compensi professionali e spese dei due gradi di giudizio;
e) - Parte_1 in via ulteriormente subordinata e in appello incidentale, e per la denegata ipotesi che il mutuo e il contratto derivato connesso siano ritenuti validi e che sia ritenuta valida la fideiussione, totalmente o parzialmente, alla luce di tutte le eccezioni formulate in narrativa e in primo grado, dichiarare che la sig.ra è tenuta a corrispondere soltanto eventuali somme che residuano dalla Controparte_2
pagina 2 di 25 effettuazione del calcolo delle somme effettivamente dovute dal debitore principale, detratte le somme già percepite dal creditore, anche in sede esecutiva, e detrarre anche le eventuali somme che devono essere restituite e/o compensate, determinando gli interessi corrispettivi e/o moratori e/o legali se dovuti all'esito della richiesta perizia contabile nei seguenti termini;
in via istruttoria: la Sig.ra insiste affinchè venga ammessa consulenza tecnica contabile, già richiesta in primo grado, al CP_2 fine di accertare l'effettivo ISC/TAEG del mutuo all'epoca della sua stipula tenuto conto del tasso pattuito, del tasso di mora, e di tutte le altre componenti che andavano a formare il costo dell'istruttoria, il costo della perizia e il costo del derivato stipulato in collegamento al contratto di mutuo e di tutti gli altri costi anche occulti addebitati al debitore principale sin dalla data di stipula del mutuo medesimo. La richiesta perizia dovrà inoltre accertare se i tassi corrispettivi e moratori pattuiti alla stipula del mutuo e/o richiesti dalla anche in sede monitoria superino il tasso soglia CP_5 usura di legge previsto all'origine del contratto e nel corso della sua durata, nella fase di esecuzione forzata e all'attualità. La sig.ra insiste inoltre, anche in questo grado, affinchè il Giudice CP_2 voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. a e/o a l'esibizione di tutta la Controparte_4 Parte_1 documentazione contrattuale relativa alla erogazione del mutuo e nello specifico i documenti relativi alle modalità con le quali la somma mutuata venne corrisposta (accredito in c/c o altre forme) e le singole rate versate, precisato che l'ordine di esibizione si rende necessario dal momento che il fideiussore non ha mai avuto accesso ai documenti di corresponsione degli importi mutuati, nonostante previsione dell'art. 119 TUB. Con vittoria di compensi professionali e spese dei due gradi di giudizio e in subordine, alla luce della recente sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 33719/2022, si chiede che vengano compensate le spese di secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 7356/2017 del 1.12.2017 (RG 14763/2017) il Tribunale di Bologna ordinava a di pagare la somma di euro 237.352,74 oltre interessi e spese a favore di Controparte_2
, quale residuo debito del mutuo fondiario stipulato in data 21.6.2007 da Controparte_4 CP_6 con (cui era subentrata per atto di fusione per incorporazione
[...] CP_7 Controparte_4 del 23.11.2012) e di cui l'ingiunta si era costituita fideiussore.
Con atto di citazione conveniva in giudizio l'allora titolare del credito dedotto in Controparte_2 monitorio, per la revoca del suddetto provvedimento di ingiunzione, Controparte_3 assumendo che, dopo una trattativa durata cinque giorni, il 21.6.2007 BER Spa aveva concesso a che rivestiva la qualità di consumatore, un mutuo di euro 370.000,00 da rimborsare in Controparte_6 rate mensili costanti di euro 2.987,92 ciascuna per la durata di anni quindici, con interessi corrispettivi pagina 3 di 25 pattuiti nella misura di 5,312% e con un tasso di mora pattuito al 4% oltre il tasso ordinario;
a garanzia del mutuo era stata iscritta ipoteca volontaria su un immobile sito in Imola;
il 19.6.2007 CP_2 si era resa garante di fino alla concorrenza di euro 377.500,00 sottoscrivendo
[...] Controparte_6 un contratto di fideiussione omnibus limitata. Aggiungeva che aveva provveduto ad Controparte_6 onorare le rate sino a quella scaduta il 1.1.2011, poi aveva cessato non essendo più possibile Cont provvedere al pagamento a causa della mancanza di operatività di . Circa un anno dopo, CP_4
Cont (incorporante ), essendo nell'impossibilità di pagare in un'unica
[...] Controparte_6 soluzione le rate nel frattempo accumulatesi, aveva promosso azione esecutiva sull'immobile proposto Cont in garanzia a , che era stato venduto all'asta per l'importo di euro 166.000,00 di cui 140.000 assegnate ad . Controparte_4
Eccepiva l'opponente la nullità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra il debitore e BER SP per violazione di norme inderogabili di legge, tra cui usura originaria del tasso degli interessi moratori, violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, indeterminatezza del tasso di interesse applicato, assumendo in particolare che l'ISC (TAEG) indicato nel contratto di mutuo (5,47%) non era veritiero poiché non includeva le spese di istruttoria, di perizia, di comunicazioni, nonché il premio del contratto derivato di interest rate option del 19.06.2007 di € 18.500,00, collegato al contratto di mutuo.
Eccepiva inoltre la nullità della fideiussione da lei stipulata per mancata negoziazione delle clausole sottoscritte, mancanza di sottoscrizione da parte dell'Istituto CArio, mancanza di causa del contratto, la nullità delle clausole 2, 6, 8 del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 L. 287/1990,
l'estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c..
Chiedeva pertanto di dichiarare la nullità della fideiussione e, conseguentemente, che nulla era dovuto dall'opponente a in via subordinata, dichiarare che le somme eventualmente Controparte_4 dovute dalla predetta erano quelle che residuavano dalla dichiarazione di nullità del contratto di mutuo stipulato dal debitore principale, detratti gli importi già percepiti, con condanna dell' alla CP_8 refusione delle spese di lite e al risarcimento del danno per lite temeraria, oltre il danno patrimoniale e non patrimoniale e di immagine per segnalazione del nominativo dell'opponente alla segnale rischi.
In data 12.4.2018 si costituiva in giudizio contestando integralmente la pretesa Controparte_3 attorea ed instando per la conferma integrale, o in subordine, parziale del decreto opposto.
Con provvedimento in data 19.10.2018 il Tribunale respingeva la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto e concedeva alle parti i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Nelle more del giudizio si costituiva - stante l'intervenuta cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del
- per il tramite della propria mandataria ai sensi CP_9 Parte_1 Controparte_1 dell'art.111 c.p.c., con intervento ad adiuvandum a favore di . Controparte_3
pagina 4 di 25 2.Disposta la consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il valore dell'immobile concesso in garanzia, il Tribunale di Bologna, a seguito del deposito e dello scambio di memorie ex art. 190 c.p.c., pronunciava la sentenza n.55/2022 del 21.12.2021, pubblicata il 13 gennaio 2022, che accoglieva l'opposizione proposta da , revocava il decreto ingiuntivo n. 7356/17 emesso dal Controparte_2
Tribunale di Bologna nei suoi confronti in data 01.12.2017; condannava parte convenuta e parte intervenuta, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 406,50 per spese ed euro 9.000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA;
poneva a carico di parte convenuta e parte intervenuta le spese di CTU, liquidate in euro 500,28 per spese ed euro 4245,86 per compensi, oltre oneri accessori, comprensivi di quanto percepito a titolo di acconto.
In ragione del principio della ragione più liquida ed assorbite le altre questioni, il Tribunale revocava il decreto opposto, avendo accertato la nullità del contratto di mutuo fondiario intercorso tra il debitore principale e l' per il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 Controparte_6 CP_8 del T.U.B. e la conseguente nullità parziale, in particolare dell'art. 8, del contratto di fidejussione a firma di (cd. “clausola di riviviscenza”) che faceva salva l'obbligazione del garante in Controparte_2 caso di invalidità dell'obbligazione garantita, per violazione della normativa antitrust.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello e per essa affidato Parte_1 Controparte_1
a due motivi.
3.A.Con il primo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato e dichiarato la nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità,
(finanziamento pari non all'80% ma al 100% del valore cauzionale del bene), laddove la giurisprudenza di legittimità e di merito aveva più volte sancito la validità del contratto di mutuo, indipendentemente dall'osservanza della soglia massima finanziabile.
3.B. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1 ha dichiarato la nullità parziale della garanzia fideiussoria limitatamente agli artt.2, 6 e 8 sull'erroneo presupposto che l'avvenuta sottoscrizione in data 19.6.2007, “di poco successiva all'accertamento compiuto” dall'Autorità Garante (arco temporale 2002 - maggio 2005), consentisse di ritenere raggiunta la prova della permanenza dell'intento collusivo”, laddove, al contrario, la garanzia omnibus era stata contratta fuori dal perimetro di accertamento della CA D'LI, con la conseguenza che sarebbe stato onere dell'opponente provare l'esistenza dell'illecito anticoncorrenziale.
4.Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame per l'infondatezza di entrambi i motivi di impugnazione e proponendo, in sede di appello incidentale, le medesime domande di accertamento della nullità del contratto di mutuo e di fideiussione formulate in primo grado e ritenute assorbite dal giudice di prime cure in ragione del principio della ragione più liquida. pagina 5 di 25 4.A. In primo luogo, ha premesso che, contestualmente al mutuo fondiario stipulato in data 21.06.2007, il debitore in data 19.06.2007 sottoscriveva il contratto-quadro di “interest rate option Controparte_6 di tipo cap a copertura degli effetti della variazione del tasso di interesse su operazioni di mutuo” e un contratto derivato (operazione IRS di tipo cap), il cui collegamento negoziale con il contratto-quadro e con il mutuo fondiario era desumibile dagli artt.9 e 13 del contratto – quadro, dal riferimento contenuto nel contratto derivato (operazione IRS) al capitale di mutuo erogato, dalla medesima durata dei due contratti, dalla circostanza che il tasso EURIBOR a tre mesi era identico a quello utilizzato nel contratto di mutuo per stabilire la quota variabile di interessi, dalla coincidenza delle date del piano di ammortamento del mutuo e dell'operazione derivata (entrambe decorrenti dall'1.07.2007 fino all'1.07.2022).
Ha eccepito, quale primo motivo di appello incidentale, che dalla lettura combinata delle condizioni del contratto-quadro e del singolo contratto derivato non si comprendeva il senso dell'operazione economica e che, pertanto, il contratto derivato difettava di causa concreta ed era del tutto indeterminato nell'oggetto, con conseguente nullità ex art.1322 comma 2 c.c., 1325, 1346 e 1418 c.c., mancando qualsiasi formula matematica che potesse consentire al consumatore di comprendere la portata dell'alea del contratto derivato ed il grado di copertura del rischio insito alla variabilità del tasso del contratto di mutuo a cui era connesso (c.d. mark to market). Conseguentemente, a suo dire, era nullo anche il contratto di mutuo, in ragione della stretta connessione con quest'ultimo, costituendo i due accordi negoziali un unicum sotto il profilo giuridico - economico, sia in relazione ai presupposti soggettivi (comune volontà delle parti) sia a quelli oggettivi.
In subordine, ha evidenziato che la nullità del contratto derivato - che avrebbe dovuto neutralizzare la fluttuazione dei tassi – incideva in modo decisivo sulla clausola n. 3 del contratto di mutuo, rubricata
“interessi”, rendendola nulla e a cascata sulla clausola n. 2 che calcolava gli interessi di preammortamento sulla base del tasso indicato all'art. 3, di tal che non erano dovuti gli interessi corrispettivi che avrebbero dovuto essere contenuti dal contratto derivato né quelli moratori (calcolati ai sensi dell'art. 3 comma II ad un tasso pari a 4 punti in più del tasso contrattuale tempo per tempo vigente).
4.B.Quale secondo motivo dell'impugnazione incidentale, tenuto conto che la sentenza di prime cure non aveva statuito sulle nullità parziali, pure eccepite in primo grado e relative al contratto di mutuo e in particolare, alle clausole relative alla determinazione degli interessi corrispettivi, moratori, alla Par determinazione dell' e al superamento del tasso soglia usura, ritenendole assorbite nella ragione più Par liquida costituita dalla nullità dell'intero mutuo, ha eccepito l'errata determinazione dell' (o indicatore sintetico di costo), in quanto nel mutuo fondiario era dichiarato pari a 5,47% (art. 5.2), ma pagina 6 di 25 non indicava tutte le voci dalle quali lo stesso avrebbe dovuto essere composto, né le sue modalità di calcolo. Conseguentemente, il contratto era nullo per indeterminatezza del tasso di interesse applicato in violazione degli artt. 117 e 116 TUB, nonché dalla delibera CICR n. 43/1993, con conseguente necessità di effettuare i conteggi sulla base del tasso ISC effettivo comprensivo di tutti i costi, pari a
6,89% (doc. 8 allegato all'atto di opposizione in citazione e di utilizzare i tassi minimi dei Bot CP_2 ex art. 117 Tub, trattandosi di contratto stipulato con un “consumatore” ex art.125 bis, VI co. TUB.
4.C. In terzo luogo, ha assunto che gli interessi sia corrispettivi che moratori, indicati nel contratto e comunque richiesti dalla superavano il tasso soglia usura del trimestre di pattuizione, ovvero del CP_5
II trimestre del 2007 (doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione ), posto che il “il Controparte_10 tasso di interesse effettivo pattuito ed applicato dalla mutuante, riguardo gli interessi corrispettivi del periodo di preammortamento, includendo tutti gli oneri imposti dalla mutuante e pagati alla stipula in unica soluzione, è risultato del 209,36% molto superiore al tasso soglia di periodo del 7,95%” (doc. 8, pag. 4 allegato all'opposizione a decreto ingiuntivo) e che dall'usurarietà degli interessi corrispettivi discendeva de plano anche l'usurarietà degli interessi moratori, dal momento che l'art. 2, comma II del mutuo prevedeva di aggiungere la percentuale del 4% agli interessi corrispettivi. Ha contestato di dover corrispondere, oltre al presunto capitale, gli interessi moratori così come pattuiti nel contratto di mutuo pari, dunque, al 9,47% (più alto rispetto alla soglia usura, pari a 9.16%), nonostante il medesimo contratto si fosse risolto nel 2013, di tal che erano dovuti solo gli interessi legali.
4.D. Considerata la nullità del mutuo, la nullità dell'art. 8 (nonché 2 e 6) del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust e la conseguente applicazione dell'art. 1939 c.c., ha ribadito l'eccezione di invalidità della fideiussione a fronte della nullità del contratto di mutuo e del prodotto derivato, eccependo, quale quarto motivo di appello incidentale, la nullità delle clausole 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 e 16 del contratto di fideiussione per vessatorietà delle medesime ex art. 33 e ss. Cod.
Consumo, posto che sia il debitore principale sia la garante , con Controparte_6 Controparte_2 riferimento ai rispettivi negozi contrattuali, erano a tutti gli effetti consumatori, mentre la era CP_5 pacificamente professionista;
che il contratto di fideiussione omnibus limitata - redatto su carta intestata della – conteneva “una serie di clausole prestampate che non hanno mai Parte_3 formato oggetto di trattativa”; che dunque era nullo ai sensi degli artt.33-36 Cod. Consumo, operando la nullità solo a vantaggio del consumatore e potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, a prescindere da qualsiasi trattativa e dalla doppia sottoscrizione delle medesime. Ha aggiunto che le clausole 2, 6, 8 erano nulle anche per la violazione della normativa speciale antitrust, come già accertato dal giudice di prime cure.
pagina 7 di 25 4.E. Quale quinto motivo dell'appello incidentale, ha eccepito l'estinzione della fideiussione per fatto del creditore ai sensi dell'art.1955 c.c.. Stante la nullità delle clausole 7 e 10, comma II in quanto derogatorie dell'art. 1955 c.c., a avrebbe dovuto essere consentito, quale surrogata ex Controparte_2 lege, di soddisfare il credito portato dalla CA per ridurre le spese dell'azione esecutiva e di conseguenza il portato economico delle proprie obbligazioni, laddove invece la banca aveva esercitato un'azione esecutiva immobiliare nei confronti del debitore senza darne comunicazione alcuna al fideiussore.
Infine, ha contestato il quantum della pretesa creditoria che, ad avviso dell'istituto, era pari al
10/02/2012 a 317.084,34, con interessi maturati fino al 31.12.2016 pari ad € 56.296,99 ed ulteriori di €
3.971,41 fino al 31.07.2017, detratti € 140.000,00 ottenuti dall'esecuzione RGE 347/13, nonché
l'ulteriore somma assegnata con l'approvazione del progetto di riparto all'udienza del 5/04/2018 per €
16.122,58 di cui € 8.305,05 per spese legali di esecuzione ed € 7.807,53 in conto di capitale e interessi che dovevano essere scomputati dalla successiva sede esecutiva. In particolare, ha Controparte_2 eccepito che, oltre agli interessi usurari, dalla notifica dell'atto di precetto (marzo 2013) non erano comunque più dovuti gli interessi di mora, essendosi a quella data risolto il contratto di mutuo.
All'esito dell'udienza cartolare del 27.5.2025, con ordinanza del 3.6.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art.190 cpc per lo scambio di memorie conclusive e di replica.
5. Il primo motivo dell'appello principale è fondato.
Risulta per tabulas e non contestato che in data 21.06.2007 BER SP, poi incorporata in CP_4
, stipulava con un contratto di mutuo fondiario di € 370.000,00 da rimborsare
[...] Controparte_6 con rate mensili di € 2.987,92 per la durata di 15 anni, al tasso variabile Euribor tre mesi per 360 giorni, con interessi corrispettivi pattuiti di 5,312 % e con un tasso di mora al 4% da aggiungere al tasso corrispettivo in caso di inadempimento. Il mutuo veniva stipulato a ministero del notaio dott.
[...] rep. 139517/964. Per garantire il suddetto mutuo e consentirne l'erogazione BER SP chiedeva Per_1 al consumatore di offrire la garanzia ipotecaria su un immobile sito in Imola (poi oggetto nel 2013 di esecuzione forzata da parte della e la fideiussione omnibus limitata da parte della moglie CP_5
Controparte_2
Il Giudice di prime cure, accogliendo l'eccezione sollevata dalla garante opponente e richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale l'art.38 TUB costituiva una norma imperativa di ordine pubblico (Cass.17532/2017; Cass. 17439/2019), concludeva, all'esito della consulenza tecnica estimativa, che il limite di finanziabilità era stato superato, essendo il finanziamento pari non all'80%
pagina 8 di 25 ma al 100% del valore cauzionale del bene, con conseguente nullità del contratto, incidendo sull'oggetto dello stesso e determinando per tale motivo la caducazione dell'intero accordo negoziale.
Nelle more del procedimento, è tuttavia intervenuta sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
33719/2022, la quale ha chiarito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (conformi le successive Cass. n. 6907/2023; Cass. n.
7949/2023).
Tali principi sono stati recentemente ribaditi dalla sentenza n. 17633 del 26.06.2024, la quale ha osservato che “le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 33719/2022 hanno enunciato i seguenti principi di diritto: 1) in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma
2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere;
2) in tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non
è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario. Dunque, avendo le Sezioni Unite di questa Corte ritenuto che, una volta pagina 9 di 25 esclusa la nullità del mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, non è consentito all'interprete intervenire (d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti”.
Alla luce di tale pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite e del conforme successivo orientamento giurisprudenziale, in accoglimento del primo motivo di appello, la Corte ritiene che il contratto di mutuo fondiario sia valido e produca gli effetti propri del tipo prescelto dalle parti (mutuo fondiario), senza che assuma rilevanza la dedotta tardività della domanda di conversione del mutuo fondiario in ipotecario né la mancanza di esplicita impugnazione della sentenza in parte qua.
6. Tenuto conto che il secondo motivo dell'appello principale attiene alla validità del contratto di fideiussione, la Corte ritiene necessario esaminare preliminarmente i motivi di appello incidentale afferenti alla dedotta nullità del contratto di mutuo, essendo indispensabile e propedeutico verificare la validità dell'obbligazione principale rispetto a quella di garanzia.
Orbene, con il primo motivo di appello incidentale, lamenta che il contratto IRS Controparte_2 sottoscritto da in data 19 giugno 2007 sarebbe affetto da nullità per indeterminabilità Controparte_6 dell'oggetto stante l'asserita mancata indicazione del Market To Market, degli scenari probabilistici e dei costi occulti nonché, ai sensi dell'art. 1322, II comma c.c., per assenza di tutti gli elementi che attengono alla determinabilità del rischio e per difetto della causa concreta, estendendosi tale nullità al contratto di mutuo in ragione del collegamento negoziale tra i due contratti.
La domanda, pur risultando proposta ex novo in appello, attiene ad un profilo di nullità del mutuo asseritamente conseguente alla nullità del contratto derivato e, come tale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sempre che siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza (Cass. n. 4867 del 23/02/2024; Cass. n. 4175 del 19/02/2020; n.
3556 del 13/02/2020; n. 25273 del 10/11/2020), che invero nella fattispecie in esame sono stati allegati e documentati da fin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, anche Controparte_2 mediante il contestuale deposito della perizia di parte e dei contratti di mutuo, di fideiussione e del contratto quadro di interest rate option di tipo CAP del 19.6.2007.
Nel merito, tale motivo di appello è tuttavia infondato.
La documentazione prodotta dalle parti induce a ritenere che i contraenti nella fattispecie in esame avessero inteso stipulare un mutuo a tasso variabile con CAP, ossia un contratto il cui tasso di interesse varia in base all'andamento del parametro di riferimento (euribor), ma non può superare la soglia prefissata (CAP) che determina l'importo massimo delle rate: in tal modo, il mutuatario avrebbe potuto sperare in un ribasso dei tassi di mercato per godere dei benefici della variabilità, al contempo, pagina 10 di 25 tutelandosi dalle eccessive oscillazioni al rialzo con la predeterminazione di una soglia massima che non potrà essere superata. Ad ulteriore garanzia di tutela della banca, insieme al CAP, quest'ultima stabiliva il floor, una soglia minima al di sotto della quale il tasso non avrebbe potuto scendere nel corso del rapporto.
La Corte osserva che, poiché la liceità della conclusione del contratto derivato dipende dalla esistenza di un rischio (legato ad un finanziamento preesistente) contro il quale una delle (entrambe le) parti intende (intendono) premunirsi, è necessario che il nesso di collegamento tra i due contratti di mutuo e derivato sia teleologico, ma non anche strutturale.
I due contratti, infatti, sono distinti “dotati ciascuno di una causa distinta e autonoma, sicchè, quand'anche tra gli stessi vi sia un collegamento negoziale, il differenziale maturato nell'ambito del derivato non rappresenta un costo del credito ricevuto, bensì il risultato di una pattuizione finanziaria collaterale (ma indipendente) intercorsa fra le parti avente uno scopo ulteriore e diverso rispetto a quello del finanziamento” (in questo senso, cfr. anche Corte di Appello di Bologna, n. 1670/2025 pubbl. il 04/10/2025).
I due negozi mantengono dunque una loro autonomia funzionale, fungendo l'uno da motivo per la conclusione dell'altro: il contratto derivato va dunque atomisticamente considerato, quale elemento che ha un'utilità sua propria, connessa alla protezione dall'alea di perdite ricollegate all'esecuzione del contratto di mutuo, ma gli oneri economici del derivato non rientrano tra le componenti di costo del finanziamento 'assicurato', impattando su questo solo come strumento di cautela per soddisfare un interesse autonomo e diverso da quello garantito dal contratto principale (aggravamento del costo del finanziamento a tasso variabile vs. necessità di liquidità).
Conseguentemente, anche ove venisse accertata la nullità del contratto accessorio (IRS) per difetto di causa o indeterminatezza dell'oggetto o immeritevolezza della causa, tale invalidità non si propagherebbe né al contratto principale né tanto meno alle specifiche clausole sugli interessi di cui agli artt.2 e 3 dello stesso negozio di mutuo fondiario, che in ogni caso rimane valido ed efficace.
7. Infondato è il secondo motivo di appello incidentale di nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite per erronea o carente indicazione dell' Pt_2
Risulta per tabulas ed è pacifico che, all'art. 5 del contratto di mutuo, è stato precisato il valore dell'Indicatore Sintetico del Credito (ISC) pari al 5,47%.
Ad avviso della società al contratto sono stati allegati il Foglio Informativo (Allegato D) Parte_1 ed il Documento di Sintesi (Allegato E) che contengono tutte le tariffe relative agli oneri e condizioni di natura economica imputabili alla parte finanziata, debitamente accettati e sottoscritti, ivi compresa proprio la composizione dell'indicatore ISC. pagina 11 di 25 Secondo l'appellante incidentale, il contratto non indica le voci dalle quali lo stesso sarebbe composto né le modalità di calcolo in violazione della L.n.154/1992 e del D.Lgs. 385/1983 e D.M. CICR
4.3.2003. Par La Corte osserva che l' non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Invero, l'ISC (sì come il TAEG), introdotto dalla Delibera CICR 04.03.2003, è un indice comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla CA d'LI, che, nella modificata Circolare n. 229/99, ha prescritto la menzione di tale “voce” nel contratto e nel documento di sintesi, avente ad oggetto mutui e altri finanziamenti, ai fini della traSPrenza bancaria.
Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' non comporta, di per sé, una maggiore Pt_4 onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. Par L'anomalia nell'indicazione dell' non incide dunque sugli elementi strutturali del contratto e, consequenzialmente, non è suscettibile di comportare gli effetti invalidanti previsti dall'art.117, comma
6, TUB, che sanziona con la nullità le “clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a Par carico del mutuatario, bensì l' che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo Par del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione dell' non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB come infondatamente sostenuto da Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del Controparte_2 medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione (cfr. in questo senso, anche App. Bologna 07/02/2020 n. 551 e App. Torino
05/05/2020 n. 464).
8. Quale terzo motivo dell'appello incidentale, ha dedotto che il contratto di mutuo Controparte_2 era nullo in quanto affetto da usura originaria per violazione della L. 108/96 e dell'art. 644 c.p., assumendo che il tasso corrispettivo pattuito nel contratto ammontava a 5,312% annuale, al quale doveva essere aggiunto – per il caso di inadempimento del mutuatario - un tasso di mora del 4 %, di tal pagina 12 di 25 che complessivamente il tasso pattuito al momento della stipula del contratto era pari a 9,312% superiore al tasso soglia all'epoca esistente, che ammontava a 7,965% (tasso soglia del secondo trimestre 2007 pubblicato sul MEF, categoria mutui a tasso variabile, pari a 5,31% più il 50% che dava un tasso soglia pari a 7,965%).
Il quadro normativo in tema di usura si fonda su quanto delineato dall'art. 644 del codice penale e dalla
Legge antiusura n. 108 del 07/03/96. In particolare, l'art. 1 co. 1 della L. 108/96 sancisce “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (…). Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate alla erogazione del credito”. L'art. 2 co. 2 della predetta L.
108/96 prosegue: “Il Ministero del Tesoro, sentiti CA di LI e l'Ufficio LIno Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, interessi, remunerazione a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (…)”. Le Istruzioni della CA d'LI hanno, invero, natura di norme tecniche autorizzate, costituendo la strumento utilizzato dall'autorità amministrativa nel procedimento d'integrazione del contenuto dell'art.644 c.p. e dell'art.2 della L. n.
108 del 1996 che la stessa legge le demanda per la concreta determinazione del tasso medio, in base al quale viene poi stabilito -con un semplice automatismo -il cd. "tasso soglia" per ciascuna categoria di operazione.
L'art. 2 comma 4 della Legge 108/96 stabilisce che gli interessi sono sempre usurari se viene superato il tasso effettivo medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.
Successivamente l'articolo 8 co. 5 lett. d), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 ha modificato la precedente formulazione e ora l'art. 2 così recita: “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.
Ai sensi di tale disposizione, tenuto conto che le varie operazioni di finanziamento sono classificate per categorie omogenee, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nei D.M relativa alla specifica classe di operazione.
Pertanto, la concreta determinazione del tasso di usura è rimessa alle rilevazioni trimestrali di cui all'art. 2 c. 1 e c. 4 L. 108/96. pagina 13 di 25 Nel caso di specie, la categoria omogenea di appartenenza per il calcolo del TEG è quella identificata con il numero 7) “Mutui”. Secondo le indicazioni di CA di LI del febbraio 2006, “rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti che abbiano durata superiore a cinque anni;
siano assistiti da garanzia ipotecaria;
prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi” ed il tasso di interesse di mora da porre a confronto col tasso soglia di usura si identifica con il valore nominalmente pattuito, senza ulteriori costruzioni matematiche.
In proposito, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 19597 del 18/09/2020, risolvendo positivamente il contrasto giurisprudenziale relativo all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora, ha stabilito che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere
l'uno o l'altro rimedio”.
La citata sentenza risolve, dunque, per gli interessi di mora anche il problema dell'individuazione del tasso soglia usura significativo e adeguato, applicando il principio di simmetria, secondo cui la soglia presa come riferimento deve essere “simmetrica” ed il tasso di mora concretamente applicato non può essere confrontato con il TEGM rilevato nei D.M. che non tiene conto, nella sua rilevazione, della componente di mora ma solo dei tassi corrispettivi.
La conclusione operativa sostenuta dalla Cassazione, per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, quale quello in esame, prevede che il “tasso soglia di mora” si determini sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi pagina 14 di 25 di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente”, con la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
Nel caso di specie, è pacifico che il tasso di interesse corrispettivo del contratto di mutuo, pattuito in misura pari a 5,312%, è stato ben contenuto entro la soglia fissata dai decreti ministeriali (soglia che per espressa previsione normativa si ottiene aumentando del 50% i tassi effettivi globali medi rilevati), ossia entro la soglia di usura del 7,965.
Applicando i principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, come sopra analiticamente illustrati (Cass. S.U. n. 19597/20), per verificare il superamento della soglia anti-usura anche da parte del tasso di mora, quest'ultimo può essere raffrontato solo con un tasso soglia che parta da un TEGM - riferito alla data di stipula- come maggiorato della media in punti percentuali oggetto di rilevazione ministeriale (2,1 punti) e non già ricomprendendo la mora come un “costo” incrementativo del TEG da comparare con la soglia per gli interessi corrispettivi.
Ne discende che il tasso di mora previsto nel contratto di mutuo, pari al 9,312% (quattro punti in più del tasso corrispettivo), è risultato ben contenuto entro i limiti del tasso soglia di usura calcolato secondo la seguente formula: 5,31% + 2,1% x 1,5 = 11,115%.
Diversamente da quanto sostenuto da non è possibile procedere alla sommatoria tra Controparte_2 interessi corrispettivi e moratori.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. Civ. sez. I 08/04/2024 n. 9201; Cass. Sez. 6 - 1, n. 31615 del 04/11/2021; Cass.
Sez. 1 - , n. 14214 del 05/05/2022).
Inoltre, nessun superamento (del tasso soglia) può essersi verificato nel corso del rapporto e ciò in virtù della previsione contenuta nell'art. 3 n.2 del contratto - che limita la misura degli interessi moratori al di sotto del tasso soglia tempo per tempo vigente (“…fermo restando il limite massimo del tasso di usura tempo per tempo vigente”) – nonché, soprattutto, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha sancito definitivamente l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta. Di recente, la Corte di Cassazione (Sez. I, 04/02/2025 n. 2720) ha affermato che “va peraltro rilevato che pagina 15 di 25 la non rilevanza dell'usura sopravvenuta è un principio ormai consolidato da questa Corte (v. per tutte
Cass. n. 24743/2023, seguita da numerose pronunce, da ultimo Cass. n. 18013/2024) dopo l'arresto delle Sezioni Unite per cui "nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (Cass. Sez. Un. 24675/2017). In definitiva la clausola contrattuale è illecita e viola l'art. 644 c.p. se il tasso supera la soglia di legge nel momento della sua "pattuizione", ma non può diventarlo per effetto di una sopravvenienza successiva, salvo non intercorrono tra le parti, appunto, una nuova pattuizione”).
Infine, l'appellante incidentale ha dedotto sul punto che il tasso soglia di usura sarebbe stato superato per l'effetto del cumulo di costi impliciti ed espliciti, rappresentate dalla perizia Persona_2 dell'importo di euro 477,36, dalle spese di istruttoria e commissioni una tantum per euro 500,00, dalle spese per ogni comunicazione pari ad euro 1,50, nonché dal premio del contratto derivato interest rate Cont option di tipo CAP a favore di di euro 18.500,00 pagato e corrisposto in un'unica soluzione da
Controparte_6
Orbene, l'art.644 comma 4 c.p. sancisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “in caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova (Cass. Sez. 3 - ,
n. 21831 del 29/07/2025 (Rv. 675456 - 01).
In quest'ottica, non assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della CA
d'LI poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29501 del 24/10/2023). pagina 16 di 25 E' a tal fine sufficiente che le spese sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (in questo senso, tra le altre,
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022 (Rv. 663760 - 01).
Nella fattispecie in esame, risulta per tabulas che la stessa banca mutuante ha quantificato gli oneri collegati alla concessione del credito nell'ambito del contratto di mutuo in euro 671,50 (cfr. piano di ammortamento del 21.6.2007 allegato alla perizia di parte opponente a firma dell'Associazione Tutela
Patrimonio di San Lazzaro di Savena) e che ha effettuato esborsi collegati Controparte_6 all'erogazione del mutuo per euro 477,36 a titolo di spesa per la perizia dell'immobile, per euro 500,00 quale costo per l'istruttoria del finanziamento, euro 18.500 in data 22.6.2007 quale premio del contratto derivato interest rate option di tipo Cap a favore di CP_7
Tuttavia, tali costi, valendo a comporre il tasso di interesse corrispettivo, devono essere calcolati in percentuale sull'importo complessivo del mutuo erogato e commisurati all'intera sua durata di quindici anni, di tal che – come evidenziato dallo stesso perito dell'opponente (cfr. perizia Controparte_2 econometrica pag.3) – essi comportano un aumento del tasso corrispettivo da 5,312% a 5,68%, comunque ben contenuto entro la soglia di usura fissata dai decreti ministeriali in 7,965%.
Analogamente, anche l'interesse moratorio calcolato sulla base del tasso corrispettivo del 5,68% maggiorato di quattro punti (9,68) rimane comunque inferiore alla soglia di usura dell' 11,115%.
Risulta dunque accertato che il contratto di mutuo per cui è causa non contiene interessi corrispettivi e moratori usurari e, conseguentemente, sono infondati sia la domanda di nullità per violazione degli artt.644 c.p. e L. 108/96 sia il relativo motivo di appello incidentale.
9. Affermata la validità ed efficacia del contratto di mutuo, è possibile esaminare i motivi di appello concernenti il contratto di fideiussione.
9.A.In particolare, con il secondo motivo dell'appello principale, ha censurato la Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione con specifico riferimento agli artt.2, 6 e 8 in quanto violative della normativa antitrust. ha chiesto la conferma della sentenza impugnata anche sotto tale profilo. Controparte_2
Orbene, premesso che, con le modifiche introdotte dalla L.n.154/1992 al codice civile, è stata ammessa la validità della fideiussione omnibus, pur delineandone i confini mediante la previsione di un massimale della garanzia e attraverso l'autorizzazione che il creditore è tenuto a chiedere al fideiussore rispettivamente ai sensi degli artt.1938 e 1956 c.c., i moduli contrattuali delle fideiussioni bancarie sono stati interessati da un progressivo fenomeno di uniformazione indotto dalla diffusione dei modelli pagina 17 di 25 uniformi raccomandati dall'ABI. La CA d'LI, intervenendo quale autorità di vigilanza del mercato, con il provvedimento sanzionatorio n.55 del 2005, ha ritenuto che questi modelli concretizzassero un'intesa restrittiva della concorrenza, vietata dall'art.2 comma 2 lett.a) L n.287/1990, nella parte in cui aggravavano la posizione contrattuale del fideiussore rispetto al modello codicistico.
In particolare, erano considerate in contrasto con la disciplina antitrust la clausola di reviviscenza (art.2 schema Abi), la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. (art.6 ABI), la clausola di sopravvivenza (art.8 ABI).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ravvisato nella fattispecie una ipotesi di nullità parziale, con la conseguenza che il ricorso a tali clausole conformi allo schema Abi comporta la caducazione delle predette, senza travolgere l'intero contratto, che resta valido ed efficace (Cass. Sez. Unite n.41994 del
30 dicembre 2021).
Nel caso in esame, il giudice di prime cure ha ritenuto nulle le clausole n.2,6 e 8 della fideiussione, censurate dalla CA d' LI con il predetto provvedimento 55 del 2005, anche se rilasciate nel 2007 e dunque al di fuori del periodo compreso tra il 2002 e il 2005 in relazione al quale soltanto è stato condotto l'accertamento della predetta CA D'LI.
L'appellante principale ha contestato tale ricostruzione, ritenendo che, per le fideiussioni rilasciate successivamente al periodo di accertamento della CA D'LI, gravasse sulla garante l'onere di provare la violazione della normativa antitrust da parte del creditore.
Invero, la questione è stata rimessa con provvedimento del Primo Presidente della Corte di Cassazione dell'11.11.2025 alle Sezioni Unite.
La risoluzione di tale questione non è tuttavia decisiva nella fattispecie in esame: tenuto conto dell'accertata validità del contratto di mutuo, anche ove si acceda alla tesi della nullità parziale della fideiussione sostenuta dal giudice di prime cure (nonché dall'appellante incidentale), trovano in ogni caso applicazione gli artt.1939 e 1941 c.c. secondo cui “la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale” e “la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose”.
Analogamente, è pacifico e documentale che, pur in presenza della clausola di deroga all'art.1957 c.c.
(art.6 schema ABI), il creditore ha proposto le sue istanze giudiziarie contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale in conformità a quanto disposto dalla norma codicistica e senza tener conto della clausola sospettata di nullità. Risulta infatti per tabulas che, a seguito della fusione per incorporazione tra e BER S.p.a. con atto notarile del Controparte_4
23.11.2012, la banca creditrice ha notificato a in data 6.3.2013 l'atto di precetto (doc.5 Controparte_6
pagina 18 di 25 , promuovendo la procedura esecutiva immobiliare 347/2023 RGE in data 10.4.2013 e CP_2 continuandola con diligenza.
Conseguentemente, anche a voler ritenere nulli gli artt.2, 6, 8 del contratto di fideiussione (per conformità allo schema ABI e violazione della norma antitrust, nonché per la vessatorietà denunciata con il quarto motivo di appello incidentale), trovano applicazione gli artt.1939, 1941 e 1957 c.c., nel pieno rispetto dei quali ha agito la banca creditrice.
9. ha eccepito, quale quarto motivo di appello incidentale, la nullità delle clausole Parte_5
2,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16 del contratto di fideiussione per vessatorietà delle medesime ex art. 33 e ss. Cod. Consumo, posto che sia il debitore principale sia la garante , Controparte_6 Controparte_2 con riferimento ai rispettivi negozi contrattuali, erano a tutti gli effetti consumatori, mentre la era CP_5 pacificamente professionista e che il contratto di fideiussione omnibus limitata - redatto su carta intestata della – conteneva “una serie di clausole prestampate che non avevano mai Parte_3 formato oggetto di trattativa”, con conseguente nullità ai sensi degli artt.33-36 Cod. Consumo, operante solo a vantaggio del consumatore e rilevabile d'ufficio dal giudice, a prescindere da qualsiasi trattativa e dalla doppia sottoscrizione delle medesime.
Com' è noto, la Suprema Corte, mutando il precedente orientamento, con la sentenza n.742 del 16 gennaio 2020, ha chiarito che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre
2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_3 Per_4 ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale
(o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (cfr. in questo senso anche Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023; Cass.n.14687/2025 e Cass. Sez. 3
n. 14537 del 30/05/2025; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25612 del 18/09/2025).
Alla luce di tali principi, deve qualificarsi come “consumatore”, pur non avendo Controparte_2 dichiarato tale qualità al momento della stipula del contratto di fideiussione, posto che ha prestato la garanzia in qualità di moglie di e per finalità estranee all'attività professionale. Trova Controparte_6 dunque applicazione la disciplina consumeristica di cui all'art.33 D.Lgs. n.206/2005.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, “nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. U, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (e già dell'art. 1469 bis, terzo comma, cod. civ.) … mentre spetta al pagina 19 di 25 consumatore, ex art. 34, comma 5, Codice del Consumo, che agisca in giudizio di allegare e provare che il contratto è stato predisposto dal professionista e che le clausole costituenti il contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui all'art. 33, comma 2, del citato d.lgs., spetta viceversa al professionista superare tale presunzione, dando prova che la sottoscrizione della clausola derogatrice della competenza ha costituito l'esito di una trattativa individuale, seria ed effettiva…”(Cass., 3, n.
24262 del 26/9/2008; in termini Cass., 3, n. 19591 del 29/9/2004, Cass., 3, n. 6802 del 20/3/2010,
Cass., 6-3, n. 8268 del 28/4/2020, Cass., 3, n. 5423 del 2022; Cass. Sez.3 n.14687/2025).
Nella fattispecie in esame, premesso che in relazione agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione valgono le considerazioni già svolte al punto precedente della motivazione (9.A), la Corte, in relazione alle altre clausole reputate vessatorie, osserva che ha allegato e provato la sua qualità Controparte_2 di consumatore e che è un dato pacifico e documentale che la stipula del contratto non sia stata preceduta da una seria trattativa individuale, posto che la garanzia è stata sottoscritta su un modulo prestampato predisposto unilateralmente dall'istituto bancario.
Tuttavia, l'appellante incidentale non ha assolto all'onere di provare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia derivato dall'applicazione di siffatte clausole contrattuali vessatorie.
Ciò preclude il controllo giudiziale sulla nullità delle clausole contrattuali poiché esso finirebbe per essere scollegato dal bene della vita oggetto della tutela giurisdizionale.
In tal senso giova ricordare che, ai sensi dell'art.36 Codice Consumo, “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto”.
Grava dunque sul fideiussore la dimostrazione dell'effettiva applicazione e rilevanza delle clausole vessatorio ai fini della determinazione del credito, posto che l'eventuale vessatorietà della clausola non travolge comunque l'intera garanzia e non priva di titolo il creditore, ma assume rilievo solo in quanto incida sull'an e sul quantum della pretesa creditoria.
In altri termini, la natura vessatoria deve essere vagliata con riferimento a quelle clausole che, sulla base della narrazione dei fatti di causa, abbiano avuto una effettiva rilevanza ai fini della determinazione del credito indicato nel decreto ingiuntivo opposto in quanto solo in tal caso l'eventuale giudizio di nullità potrà produrre i propri effetti ai fini dell'accoglimento della domanda (e nel caso di specie, dell'appello incidentale) del consumatore.
Spetta alla parte che anela alla tutela giurisdizionale quantomeno rappresentare quei fatti rilevanti rispetto allo svolgimento della relazione contrattuale che consentano al giudice di verificare se sussista l'effettivo interesse alla somministrazione della tutela giuridica, valutando se le condotte eventualmente descritte dalla parte siano stato il precipitato dell'applicazione di clausole contrattuali rientranti nel catalogo di cui all'art. 33 Cod. Cons. (in questo senso, cfr. anche Corte di Cassazione a Sezioni Unite pagina 20 di 25 n.9479 del 2023, che - pur richiedendo anche al giudice dell'esecuzione un controllo d'ufficio sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto, fonte negoziale del decreto ingiuntivo non opposto - ha evidenziato che deve trattarsi di clausole “che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato”).
Nel caso di specie, l'appellante incidentale non ha assolto a tale onere probatorio ed anzi le allegazioni difensive e i documenti prodotti da entrambe le parti hanno consentito di accertare l'irrilevanza di tutte le clausole contestate ai fini della determinazione della pretesa creditoria.
In particolare, nessuna incidenza ai fini dell'esistenza e del quantum del credito azionato in sede monitoria ha svolto la clausola n. 5, secondo la quale “la banca è tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti
l'esposizione stessa”; ed invero, la stessa garante, nell'eccepirne la vessatorietà, si è limitata ad evidenziarne l'asserita deroga all'onere di comunicazione periodica al cliente da parte della CA sancito dall'art. 119 TUB, ma non ha chiarito le conseguenze di tale violazione sulla determinazione della pretesa creditoria, salvo dolersi dell'omessa comunicazione dell'avvio della procedura esecutiva di cui si dirà in seguito.
Peraltro, la Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che, analogamente al debitore principale, il fideiussore, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto garantito, ha diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, su sua richiesta, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del
1993, anche in sede giudiziaria (Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 24181 del 30/10/2020) e tale facoltà non risulta compressa o limitata dalla clausola n.5 della garanzia fideiussoria.
Analoghe considerazioni valgono per l'articolo 9 che stabilisce che “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la CA esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”: l'appellante incidentale ne ha eccepito la vessatorietà perché a suo dire integrerebbe l'art. 33, II comma, lett. v) Cod. Cons., ma non ne ha esplicitato la concreta rilevanza – non desumibile neppure dalla documentazione prodotta - ai fini della non debenza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto all'art.7, in materia di “escussione e semplice richiesta scritta” - secondo cui, in deroga all'art. 1945 c.c., il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta, senza poter opporre alla banca le eccezioni opponibili dal debitore principale;
la banca, ai fini della prova del credito, può valersi delle proprie scritture contabili, riconoscendo inoltre la inscindibilità delle stesse ai sensi dell'art.2709 c.c.; in caso di ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla pagina 21 di 25 banca gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore – la Corte osserva che: a) la banca mutuante si è rivolta a con lettera del 29.8.2017, Controparte_2 dopo aver notificato a l'atto di precetto e promosso la procedura esecutiva nei suoi Controparte_6 confronti;
b) in ogni caso, la banca non si è avvalsa di tale clausola per paralizzare l'opposizione proposta dalla garante, che, di contro, anche nel presente giudizio, ha opposto ai sensi dell'art.1945 c.c. le eccezioni concernenti la nullità ed invalidità del contratto di mutuo da lei garantito, contestando anche il quantum ed impugnando anche in appello le statuizioni (o omesse statuizioni) sul punto, di tal che non ha subito quella esclusione o limitazione delle sue azioni sanzionata dall'art. 33, comma II, lett. T); c) la previsione secondo cui le scritture contabili della banca costituiscono prova del credito non integra un'inversione dell'onere probatorio, ma una mera agevolazione processuale che non preclude alla garante di fornire prova contraria;
d) quanto agli interessi di mora, la clausola 7 è espressione del principio pacifico disciplinato dall'art.1941 c.c. secondo cui la garanzia fideiussoria si estende a tutti gli accessori del debito principale, ivi inclusi gli interessi contrattualmente pattuiti, che peraltro all'esito del presente giudizio sono risultati dovuti e non espressione di clausole nulle.
L'art. 10 rubricato “diritti di regresso e di surroga del fideiussore”, secondo cui “il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso e di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati o garanti ancorchè confideiussori sino a quando ogni ragione della banca non sia stata interamente estinta”, non rappresenta una deroga agli articoli 1949 c.c. e 1950 c.c., posto che sia la surrogazione sia il regresso presuppongono che il pagamento del fideiussore abbia liberato il debitore principale;
in ogni caso, non è chiaro come questa clausola abbia inciso sulla pretesa creditoria oggetto di causa.
Dunque, anche tale motivo di appello incidentale è infondato.
10. Infine, ha dedotto, quale ultimo motivo di appello incidentale, la natura vessatoria Controparte_2 del secondo comma dell'art. 10 della fideiussione che deroga espressamente all'art. 1955 c.c. e la conseguente estinzione della garanzia per fatto del creditore ai sensi di tale norma, tenuto conto che al fideiussore avrebbe dovuto essere consentito, quale surrogato ex lege, di soddisfare il credito portato dalla banca per ridurre le spese dell'azione esecutiva e, di conseguenza, il portato economico delle proprie obbligazioni, laddove invece la banca aveva esercitato un'azione esecutiva immobiliare nei confronti del debitore senza darne comunicazione alcuna alla garante, in tal modo violando anche l'art.119 TUB.
Assumeva, in particolare, che la banca nel proprio atto introduttivo ammetteva di aver ottenuto dalla esecuzione RGE 347/2013, pendente davanti al Tribunale di Bologna nei confronti del debitore principale la somma complessiva di € 156.112,68, comprensiva di € 8.305,05 a titolo Controparte_6 di spese di procedura, importo che costituiva un chiaro danno in capo alla garante. pagina 22 di 25 Anche tale motivo è del tutto infondato.
In proposito, giova premettere che è inconferente il richiamo all'art.119 TUB, posto che tale norma sancisce il diritto del cliente (ed anche del fideiussore), nei contratti di durata, a ricevere dalla banca, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, ma non contiene alcun riferimento all'obbligo del creditore di avvisare il fideiussore dell'avvio della procedura esecutiva.
Ciò premesso, anche a voler ritenere vessatoria la clausola n.10 che deroga all'art.1955 c.c., non sussistono i presupposti soggettivi e applicati per l'applicazione di tale norma codicistica al caso di specie.
In primo luogo, l'art.1955 c.c. afferisce all'ipotesi in cui il fideiussore sia stato preventivamente escusso per l'importo totale del credito, con conseguente diritto di surrogarsi nei diritti del creditore per esercitare, con privilegio ipotecario, l'azione di regresso contro il debitore principale, mentre nel nel caso di specie alla garante è stato richiesto il pagamento del credito non ancora recuperato all'esito della procedura di esecuzione immobiliare instaurata preliminarmente contro il debitore principale
Controparte_6
In secondo luogo, la Suprema Corte ha chiarito che “il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020; Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024) – presupposti non allegati né provati dalla garante, che invece ha operato un mero riferimento ad un comportamento omissivo della banca (omessa comunicazione dell'avvio della procedura esecutiva) e ai maggiori oneri economici connessi all'espletamento dell'esecuzione immobiliare che, nella prospettiva del fideiussore, era possibile evitare.
11. Risulta dunque provata la fonte negoziale del credito azionato in sede monitoria in ragione del contratto di mutuo e della fideiussione, entrambi risultati validi ed efficaci.
Sotto il profilo del quantum della pretesa creditoria e a fronte delle contestazioni svolte dalla garante anche in sede di impugnazione, la Corte osserva che:
pagina 23 di 25 - il credito iniziale di € 317.084,34 alla data del 10/2/2012, indicato nell'atto di precetto notificato in data 19/3/2013 (doc. n. 17), è stato ottenuto dall'estratto contabile certificato, pure redatto a norma dell'art. 50 T.U.B. (doc.n.18), che ha descritto ed elencato, nella loro dettagliata composizione, le n.14 rate insolute del contratto di mutuo (dal 1/1/2011 al 1/2/2012), gli interessi di ammortamento e di mora sulle singole rate fino al 10/2/2012 ed il debito residuo pari ad € 286.229,39;
- dal credito iniziale di euro 317.084,34 per capitale ed euro 56.296,99 per interessi di mora dal
31.12.2012 al 31.12.2016 era stata già detratta la somma di euro € 140.000,00 assegnata in acconto nell'ambito della procedura esecutiva pendente davanti al Tribunale di Bologna Rge n. 347/13 nei confronti del debitore principale Controparte_6
- l'entità della somma ingiunta, pari ad € 237.352,74 alla data del 31.7.2017 (comprensiva di euro
3.971,41 quali interessi moratori maturati fino a tale data), risultava comprovata non solo dal predetto estratto contabile - la cui rilevanza probatoria risulta contestata dalla garante - ma anche dal contratto di mutuo redatto in forma di atto pubblico notarile, nonché dal coincidente piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, che proprio in corrispondenza della rata del 1 febbraio 2012 indicava l'importo del capitale ancora dovuto nella misura di euro € 286.229,39;
- essa peraltro non era mai stata contestata da in maniera specifica ed analitica né Controparte_2 dal debitore principale durante l'esecuzione immobiliare Rge n. 347/13, alla quale Controparte_6 egli era stato sottoposto;
- era poi pacifico e documentale che con l'approvazione del progetto di riparto all'udienza del
5/04/2018 nella procedura esecutiva immobiliare era stata assegnata l'ulteriore somma di €
16.122,58 di cui € 8.305,05 per spese legali di esecuzione ed € 7.807,53 in conto di capitale e interessi.
A fronte di tali allegazioni e dei documenti prodotti dal creditore a sostegno della propria pretesa creditoria, non ha assolto all'onere, sulla stessa incombente, di provare eventuali fatti Controparte_2 estintivi, impeditivi, modificativi (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata a Controparte_2 pagare, a titolo fideiussorio, a rappresentata da la somma di euro Parte_1 Controparte_1
229.545,21, oltre interessi moratori come pattuiti nel contratto di mutuo dal 1.8.2017 al saldo effettivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la consulenza tecnica contabile, richiesta anche in sede di appello da risulta esplorativa e superflua, ben potendo le questioni controverse Controparte_2 oggetto di causa essere decise sulla base dei documenti prodotti da entrambe le parti e delle loro specifiche allegazioni difensive e facendo applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali formatisi sul punto. pagina 24 di 25 11.In considerazione dell'esito complessivo della lite che ha condotto alla soccombenza di CP_2
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico di quest'ultima ai
[...] sensi dell'art.91 c.p.c..
Analogamente ed in ossequio all'art.91 cpc devono essere poste a carico di le spese Controparte_2 della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, già liquidate dal Tribunale di Bologna.
12. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da e, per essa, avverso la Pt_1 Parte_1 Controparte_1 sentenza n.55/2022 pronunciata dal Tribunale di Bologna il 21.12.2021, pubblicata il 13 gennaio 2022, condanna a pagare, a titolo di fideiussore, a e, per essa, a Controparte_2 Parte_1 [...] la somma di euro 229.545,21, oltre interessi moratori dal 1.8.2017 al saldo effettivo. CP_1
Condanna a rifondere a e, per essa, a le spese Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 di lite di entrambi i gradi, che liquida, quanto al primo grado, in € 9.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 1848,00 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA.
Pone a carico di le spese della CTU svolta in primo grado e già liquidata dal Tribunale Controparte_2 di Bologna nella sentenza 55/2022.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale CP_2
[...]
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello il
18.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Carmela LIno dott.ssa Manuela Velotti
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