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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 30/07/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
All'udienza del giorno 90/7/2025, alle ore 9.53, innanzi al Giudice designato, Dr. Claudio Cozzella, sono presenti:
- l'avv. Chiara Carteri, che dichiara di sostituire l'avv. Roberto Sirena, per parte opponente;
- l'avv. Emilia Fois per parte opposta.
Il Giudice, richiamata la propria ordinanza del 6/7/2025,
INVITA le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente.
L'avv. Carteri insiste per le domande in atti, chiede l'ammissione dei mezzi istruttori indicati in opposizione e chiede rinvio.
L'avv. Fois insiste nelle conclusioni come in atti. In caso di rimessione della causa in istruttoria, insiste nelle richieste istruttorie.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza/ordinanza.
Si dà atto che prima della chiusura dell'udienza si procede alla lettura del verbale ai presenti.
Il Giudice Dr. Claudio Cozzella
Conclusa la successiva camera di consiglio, il Giudice designato ha pronunciato la seguente sentenza:
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE N. R.G. 905/2024
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 905/2024, promossa da
(C.F. ), in qualità di titolare della PROJECT Parte_1 C.F._1
OU SERVICE DI EL ST (C.F. ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Roberto Sirena
ATTORE OPPONENTE
Contro
(P. Iva ), in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Fois
[...]
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 261/2024 del 30/4/2024, reso nel procedimento monitorio R.G. n.
563/2024, il Tribunale di Tempio Pausania ha ingiunto a PROJECT OU SERVICE di
EL ST, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare, in favore della parte ricorrente, la somma di € 16.000,00, oltre gli interessi come da domanda, nonchè la somma di € 567,00 per spese e per onorario della presente procedura, oltre IVA e CPA e le
2 successive occorrende.
Con atto di citazione in opposizione al predetto DI tempestivamente depositato,
[...]
, in qualità di titolare della PROJECT OU SERVICE di Novelli Christian, ha Parte_1 convenuto in giudizio , chiedendo accogliersi le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) in via preliminare, sospendere inaudita altera parte l'esecutività del Decreto
Ingiuntivo opposto per i motivi in narrativa;
2) in via principale, revocare e/o dichiarare nullo in toto il Decreto Ingiuntivo opposto per i motivi in narrativa;
3) in ogni caso, condannare parte controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari”.
A sostegno delle proprie richieste, la parte attrice opponente ha dedotto:
- che la aveva posto alla base del ricorso per Controparte_1 decreto ingiuntivo l'emissione di n. 2 fatture, ciascuna dell'importo di €. 8.000,00, rispettivamente la n. 24/E del 26 agosto 2022 e la n. 25/E del 26 agosto 2022;
- che entrambe le fatture erano state emesse per il noleggio della seguente strumentazione: n.
4 casse Line Array DB DVA T12, n. 2 subwoofer DB DVA 30, il tutto per il periodo, a dire di controparte, dal 1/7/2022 al 1/9/2022;
- che la richiesta di noleggio della strumentazione sopra indicata nasceva da un fatto occorso all'opponente, ovvero che la PROJECT OU SERVICE di , nell'esercizio della Parte_1 sua attività di impresa (installazione e allestimento di impianti audio e luci), in data 6/7/2022, su incarico della di aveva predisposto tutto quanto necessario per lo svolgimento Pt_2 Persona_1 dello spettacolo denominato “Isole di Nessuno” presso la Piazza XXIII Febbraio in La Maddalena;
verso le ore 19.00 del medesimo giorno, a seguito di un aumento improvviso di tensione da parte del gruppo elettrogeno fornito dal Comune di La Maddalena, la strumentazione anzidetta veniva rovinata e resa inutilizzabile;
- che, allo scopo di non perdere le serate successive (tenuto conto che si trattava del periodo di maggior ed unico lavoro, vista la vocazione prettamente turistica dell'isola di La Maddalena), aveva contattato per concordare il noleggio di strumentazione da utilizzare in CP_1 sostituzione di quella propria andata rovinata nel sinistro sopra descritto;
- che l'odierna attrice opponente aveva evidenziato sin da subito che la strumentazione richiesta ed ottenuta in nolo sarebbe servita, così come è stato, per circa 6 (sei) serate e, soprattutto, per la durata di circa un mese;
- che, infatti, terminato il periodo concordato, si erano accordati per la Pt_1 CP_1 restituzione della strumentazione a fine stagione;
- che la strumentazione noleggiata era stata utilizzata solo in sei occasioni;
- che gli screenshot dei messaggi intercorsi tra le parti dimostravano gli accordi tra le stesse
3 e, in particolare, che gli accordi facevano riferimento ad una sola fattura di €. 8.000,00 da corrispondersi al momento della conclusione dell'iter risarcitorio nei confronti del CP_2
[...]
In data 10/9/2024 si è costituita in giudizio , Controparte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 I comma cpc, essendo l'opposizione generica e non fondata su prova scritta o di pronta soluzione ed essendo verosimilmente necessario un lungo lasso di tempo per l'istruttoria con conseguente frustrazione, nelle more, delle ragioni creditorie della ditta creditrice;
- in subordine, concedere la parziale provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi del II comma del medesimo articolo, limitatamente alla somma non contestata, ossia euro 8.000,00. Nel merito ed in via principale: - previo accertamento del corretto espletamento della prestazione da parte della e dell'inadempimento Controparte_1 delle obbligazioni della parte opponente nei confronti di quest'ultima, rigettare ogni avversa domanda con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio di opposizione”.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
In data 5/3/2025 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza in pari data, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
ha, inoltre, formulato alle parti proposta conciliativa/transattiva ex art. 185 bis c.p.c., poi non accettata dalla parte opponente.
All'udienza del 6/7/2025 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2/7/2025, ritenuta la causa matura per la decisione nonché decidibile nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., ha fissato l'udienza di discussione orale peer il al 24/7/2025, poi slittata al 30/7/2025.
Con note scritte depositate dalle parti in sostituzione della predetta udienza, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle stesse.
Il Giudice ha riservato la decisione.
*****
L'odierna attrice opponente ha introdotto il presente giudizio di opposizione al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o revoca e inefficacia del decreto ingiuntivo n. 261/2024 del
30/4/2024, reso nel procedimento monitorio R.G. n. 563/2024 - Tribunale di Tempio Pausania, adducendo che gli accordi intercorsi tra le parti fossero relativi ad una sola fattura di €. 8.000,00 e che tali somme sarebbero state corrisposte al momento della conclusione dell'iter risarcitorio nei confronti del Controparte_2
Nel costituirsi in giudizio, ha domandato accertarsi Controparte_1 sia il corretto espletamento della propria prestazione, tale da giustificare la richiesta di cui al
4 monitorio, sia l'inadempimento delle obbligazioni sottese da parte dell'odierno opponente, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la proposta opposizione è priva di pregio giuridica e non merita accoglimento.
Va osservato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, per cui incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria;
il debitore convenuto, a sua volta, è tenuto a provare il fatto estintivo della pretesa fatta valere dal creditore (ovvero che la prestazione posta a suo carico sia stata adempiuta).
Seguendo tale ragionamento, “Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella spese l'opponente), il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi”, in conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n.
15107/2004; 6666/2004; 9285/2003).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria (cfr. conversazioni whatsapp agli atti) è emerso che, già in data 24/6/2022, il a chiesto a la disponibilità della strumentazione a noleggio – Pt_1 CP_1 in specie, 2 Sub Woofer DVA 30 (per 85 euro al giorno) e n. 4 casse line Array DVA T12 (per 200 euro al giorno) – per un totale preventivato in € 2.000,00 a settimana, da utilizzarsi nel periodo di due mesi (1 luglio – 30 agosto 2022) in occasione degli eventi programmati dal che lo Pt_1 stesso dettagliatamente indicava (cfr. messaggi del 2/8/2022): “5 luglio MI cala gavetta 1000; 6 luglio MI cala gavetta;
7 luglio‐ IB (cala gavetta); 10 luglio‐ bulldog;
11 luglio‐ Fra piu;
16 luglio‐ libro artiglieria;
18 luglio‐ estemporanea;
19 luglio‐ Pilo 1000; 22 luglio‐ messa s.m
Madd; 23 luglio‐ Smaila cala gavetta;
24 luglio‐ opera zero;
31 luglio‐ Sfilata di moda;
5 agosto‐ lanzoni colmi;
6 agosto‐ tozzi favata colmi;
7 agosto‐ tributo police;
9 agosto ‐ big band;
10 agosto‐
U2 ; 12 agosto‐ la Maddalena jazz;
14 agosto‐ quinze;
15 agosto‐ pericolo generico;
17 agosto‐ queen s30; 19 agosto‐ 22 agosto‐ blues bus;
24 agosto‐ signoroni;
29 agosto‐ festival Persona_2 maddalenino”.
Dall'esame complessivo delle richiamate conversazioni whatsapp è dato rilevare chiaramente il reale sviluppo degli accordi aventi ad oggetto il costo del noleggio, che CP_1
5 concedeva al prezzo di € 2.000,00 euro a settimana (quindi € 8.000,00 euro mensili), somma questa già ridotta rispetto al listino praticato nel periodo estivo (€ 2.450,00 settimanali o € 350,00 euro al giorno, circostanza anch'essa emersa nelle chat agli atti).
Orbene, è pacifico che l'attrezzatura in argomento sia stata nella disponibilità dell'odierna attrice opponente sia nel mese di luglio e sia nel mese di agosto, e che sia stata riconsegnata al legittimo proprietario solo in data 9/9/2022 (circostanza, questa, non contestata).
A sostegno e conferma della effettiva durata del noleggio in argomento, inoltre, soccorre anche quanto emerge dalle conversazioni intercorse tra , dalle quali si trae il Pt_1 CP_1 dato fattuale che sia lo stesso d elencare tutte gli eventi programmati (nei mesi di luglio Pt_1 ed agosto) in cui necessitava della strumentazione de qua.
Acclarate, dunque, le suddette circostanze (il titolo dell'obbligazione, il prezzo pattuito e l'effettiva durata del periodo di utilizzo), ritiene il tribunale che l'onere della prova incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. a carico del creditore sia stato adeguatamente soddisfatto.
Viceversa, ad eguale conclusione reputa questo Giudice che non possa pervenirsi in ordine all'onere della prova gravante sul debitore opponente, non avendo sufficiente dimostrazione dell'avvenuto adempimento, o comunque dell'estinzione, della prestazione economica contrattualmente posta a suo carico.
Sussiste, al contrario, piena coerenza tra le fatture emesse dalla parte opposta (e poste a fondamento del ricorso monitorio) e quanto emerso dagli accordi intercorsi tra le parti di cui ai messaggi whatsapp di cui si è detto.
Anche in ragione di quanto sopra esposto, e facendo applicazione del principio “della presunzione di persistenza del diritto” in cui trova il proprio fondamento la presunzione di inadempimento contemplata dall'art. 1218 c.c., è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'adeguatezza della prova fornita dall'opposta e non essendo la proposta opposizione fondata su prova scritta.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, ritiene questo Giudice che risulta accertato il credito di
, pari ad € 16.000,00, con la conseguenza che il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 261/2024, reso nel procedimento monitorio R.G. n. 563/2024 Tribunale di Tempio
Pausania, debba trovare rasserenante conferma.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore “da € 5.201,00 a €
26.000,00”, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva ed adeguatamente ridotti per la fase decisoria (avvenuta con le forma della discussione orale). Nulla deve essere liquidato per la fase istruttoria che, nella specie, non ha avuto luogo.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 261/2024 del 30/4/2024, reso nel procedimento monitorio
R.G. n. 563/2024 - Tribunale di Tempio Pausania;
CONDANNA PROJECT OU SERVICE di EL ST, in persona del titolare
, al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.696,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 30/7/2025
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
7
All'udienza del giorno 90/7/2025, alle ore 9.53, innanzi al Giudice designato, Dr. Claudio Cozzella, sono presenti:
- l'avv. Chiara Carteri, che dichiara di sostituire l'avv. Roberto Sirena, per parte opponente;
- l'avv. Emilia Fois per parte opposta.
Il Giudice, richiamata la propria ordinanza del 6/7/2025,
INVITA le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente.
L'avv. Carteri insiste per le domande in atti, chiede l'ammissione dei mezzi istruttori indicati in opposizione e chiede rinvio.
L'avv. Fois insiste nelle conclusioni come in atti. In caso di rimessione della causa in istruttoria, insiste nelle richieste istruttorie.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza/ordinanza.
Si dà atto che prima della chiusura dell'udienza si procede alla lettura del verbale ai presenti.
Il Giudice Dr. Claudio Cozzella
Conclusa la successiva camera di consiglio, il Giudice designato ha pronunciato la seguente sentenza:
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE N. R.G. 905/2024
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 905/2024, promossa da
(C.F. ), in qualità di titolare della PROJECT Parte_1 C.F._1
OU SERVICE DI EL ST (C.F. ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Roberto Sirena
ATTORE OPPONENTE
Contro
(P. Iva ), in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Fois
[...]
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 261/2024 del 30/4/2024, reso nel procedimento monitorio R.G. n.
563/2024, il Tribunale di Tempio Pausania ha ingiunto a PROJECT OU SERVICE di
EL ST, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare, in favore della parte ricorrente, la somma di € 16.000,00, oltre gli interessi come da domanda, nonchè la somma di € 567,00 per spese e per onorario della presente procedura, oltre IVA e CPA e le
2 successive occorrende.
Con atto di citazione in opposizione al predetto DI tempestivamente depositato,
[...]
, in qualità di titolare della PROJECT OU SERVICE di Novelli Christian, ha Parte_1 convenuto in giudizio , chiedendo accogliersi le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) in via preliminare, sospendere inaudita altera parte l'esecutività del Decreto
Ingiuntivo opposto per i motivi in narrativa;
2) in via principale, revocare e/o dichiarare nullo in toto il Decreto Ingiuntivo opposto per i motivi in narrativa;
3) in ogni caso, condannare parte controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari”.
A sostegno delle proprie richieste, la parte attrice opponente ha dedotto:
- che la aveva posto alla base del ricorso per Controparte_1 decreto ingiuntivo l'emissione di n. 2 fatture, ciascuna dell'importo di €. 8.000,00, rispettivamente la n. 24/E del 26 agosto 2022 e la n. 25/E del 26 agosto 2022;
- che entrambe le fatture erano state emesse per il noleggio della seguente strumentazione: n.
4 casse Line Array DB DVA T12, n. 2 subwoofer DB DVA 30, il tutto per il periodo, a dire di controparte, dal 1/7/2022 al 1/9/2022;
- che la richiesta di noleggio della strumentazione sopra indicata nasceva da un fatto occorso all'opponente, ovvero che la PROJECT OU SERVICE di , nell'esercizio della Parte_1 sua attività di impresa (installazione e allestimento di impianti audio e luci), in data 6/7/2022, su incarico della di aveva predisposto tutto quanto necessario per lo svolgimento Pt_2 Persona_1 dello spettacolo denominato “Isole di Nessuno” presso la Piazza XXIII Febbraio in La Maddalena;
verso le ore 19.00 del medesimo giorno, a seguito di un aumento improvviso di tensione da parte del gruppo elettrogeno fornito dal Comune di La Maddalena, la strumentazione anzidetta veniva rovinata e resa inutilizzabile;
- che, allo scopo di non perdere le serate successive (tenuto conto che si trattava del periodo di maggior ed unico lavoro, vista la vocazione prettamente turistica dell'isola di La Maddalena), aveva contattato per concordare il noleggio di strumentazione da utilizzare in CP_1 sostituzione di quella propria andata rovinata nel sinistro sopra descritto;
- che l'odierna attrice opponente aveva evidenziato sin da subito che la strumentazione richiesta ed ottenuta in nolo sarebbe servita, così come è stato, per circa 6 (sei) serate e, soprattutto, per la durata di circa un mese;
- che, infatti, terminato il periodo concordato, si erano accordati per la Pt_1 CP_1 restituzione della strumentazione a fine stagione;
- che la strumentazione noleggiata era stata utilizzata solo in sei occasioni;
- che gli screenshot dei messaggi intercorsi tra le parti dimostravano gli accordi tra le stesse
3 e, in particolare, che gli accordi facevano riferimento ad una sola fattura di €. 8.000,00 da corrispondersi al momento della conclusione dell'iter risarcitorio nei confronti del CP_2
[...]
In data 10/9/2024 si è costituita in giudizio , Controparte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 I comma cpc, essendo l'opposizione generica e non fondata su prova scritta o di pronta soluzione ed essendo verosimilmente necessario un lungo lasso di tempo per l'istruttoria con conseguente frustrazione, nelle more, delle ragioni creditorie della ditta creditrice;
- in subordine, concedere la parziale provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi del II comma del medesimo articolo, limitatamente alla somma non contestata, ossia euro 8.000,00. Nel merito ed in via principale: - previo accertamento del corretto espletamento della prestazione da parte della e dell'inadempimento Controparte_1 delle obbligazioni della parte opponente nei confronti di quest'ultima, rigettare ogni avversa domanda con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio di opposizione”.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
In data 5/3/2025 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza in pari data, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
ha, inoltre, formulato alle parti proposta conciliativa/transattiva ex art. 185 bis c.p.c., poi non accettata dalla parte opponente.
All'udienza del 6/7/2025 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2/7/2025, ritenuta la causa matura per la decisione nonché decidibile nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., ha fissato l'udienza di discussione orale peer il al 24/7/2025, poi slittata al 30/7/2025.
Con note scritte depositate dalle parti in sostituzione della predetta udienza, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle stesse.
Il Giudice ha riservato la decisione.
*****
L'odierna attrice opponente ha introdotto il presente giudizio di opposizione al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o revoca e inefficacia del decreto ingiuntivo n. 261/2024 del
30/4/2024, reso nel procedimento monitorio R.G. n. 563/2024 - Tribunale di Tempio Pausania, adducendo che gli accordi intercorsi tra le parti fossero relativi ad una sola fattura di €. 8.000,00 e che tali somme sarebbero state corrisposte al momento della conclusione dell'iter risarcitorio nei confronti del Controparte_2
Nel costituirsi in giudizio, ha domandato accertarsi Controparte_1 sia il corretto espletamento della propria prestazione, tale da giustificare la richiesta di cui al
4 monitorio, sia l'inadempimento delle obbligazioni sottese da parte dell'odierno opponente, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la proposta opposizione è priva di pregio giuridica e non merita accoglimento.
Va osservato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, per cui incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria;
il debitore convenuto, a sua volta, è tenuto a provare il fatto estintivo della pretesa fatta valere dal creditore (ovvero che la prestazione posta a suo carico sia stata adempiuta).
Seguendo tale ragionamento, “Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella spese l'opponente), il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi”, in conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n.
15107/2004; 6666/2004; 9285/2003).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria (cfr. conversazioni whatsapp agli atti) è emerso che, già in data 24/6/2022, il a chiesto a la disponibilità della strumentazione a noleggio – Pt_1 CP_1 in specie, 2 Sub Woofer DVA 30 (per 85 euro al giorno) e n. 4 casse line Array DVA T12 (per 200 euro al giorno) – per un totale preventivato in € 2.000,00 a settimana, da utilizzarsi nel periodo di due mesi (1 luglio – 30 agosto 2022) in occasione degli eventi programmati dal che lo Pt_1 stesso dettagliatamente indicava (cfr. messaggi del 2/8/2022): “5 luglio MI cala gavetta 1000; 6 luglio MI cala gavetta;
7 luglio‐ IB (cala gavetta); 10 luglio‐ bulldog;
11 luglio‐ Fra piu;
16 luglio‐ libro artiglieria;
18 luglio‐ estemporanea;
19 luglio‐ Pilo 1000; 22 luglio‐ messa s.m
Madd; 23 luglio‐ Smaila cala gavetta;
24 luglio‐ opera zero;
31 luglio‐ Sfilata di moda;
5 agosto‐ lanzoni colmi;
6 agosto‐ tozzi favata colmi;
7 agosto‐ tributo police;
9 agosto ‐ big band;
10 agosto‐
U2 ; 12 agosto‐ la Maddalena jazz;
14 agosto‐ quinze;
15 agosto‐ pericolo generico;
17 agosto‐ queen s30; 19 agosto‐ 22 agosto‐ blues bus;
24 agosto‐ signoroni;
29 agosto‐ festival Persona_2 maddalenino”.
Dall'esame complessivo delle richiamate conversazioni whatsapp è dato rilevare chiaramente il reale sviluppo degli accordi aventi ad oggetto il costo del noleggio, che CP_1
5 concedeva al prezzo di € 2.000,00 euro a settimana (quindi € 8.000,00 euro mensili), somma questa già ridotta rispetto al listino praticato nel periodo estivo (€ 2.450,00 settimanali o € 350,00 euro al giorno, circostanza anch'essa emersa nelle chat agli atti).
Orbene, è pacifico che l'attrezzatura in argomento sia stata nella disponibilità dell'odierna attrice opponente sia nel mese di luglio e sia nel mese di agosto, e che sia stata riconsegnata al legittimo proprietario solo in data 9/9/2022 (circostanza, questa, non contestata).
A sostegno e conferma della effettiva durata del noleggio in argomento, inoltre, soccorre anche quanto emerge dalle conversazioni intercorse tra , dalle quali si trae il Pt_1 CP_1 dato fattuale che sia lo stesso d elencare tutte gli eventi programmati (nei mesi di luglio Pt_1 ed agosto) in cui necessitava della strumentazione de qua.
Acclarate, dunque, le suddette circostanze (il titolo dell'obbligazione, il prezzo pattuito e l'effettiva durata del periodo di utilizzo), ritiene il tribunale che l'onere della prova incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. a carico del creditore sia stato adeguatamente soddisfatto.
Viceversa, ad eguale conclusione reputa questo Giudice che non possa pervenirsi in ordine all'onere della prova gravante sul debitore opponente, non avendo sufficiente dimostrazione dell'avvenuto adempimento, o comunque dell'estinzione, della prestazione economica contrattualmente posta a suo carico.
Sussiste, al contrario, piena coerenza tra le fatture emesse dalla parte opposta (e poste a fondamento del ricorso monitorio) e quanto emerso dagli accordi intercorsi tra le parti di cui ai messaggi whatsapp di cui si è detto.
Anche in ragione di quanto sopra esposto, e facendo applicazione del principio “della presunzione di persistenza del diritto” in cui trova il proprio fondamento la presunzione di inadempimento contemplata dall'art. 1218 c.c., è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'adeguatezza della prova fornita dall'opposta e non essendo la proposta opposizione fondata su prova scritta.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, ritiene questo Giudice che risulta accertato il credito di
, pari ad € 16.000,00, con la conseguenza che il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 261/2024, reso nel procedimento monitorio R.G. n. 563/2024 Tribunale di Tempio
Pausania, debba trovare rasserenante conferma.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore “da € 5.201,00 a €
26.000,00”, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva ed adeguatamente ridotti per la fase decisoria (avvenuta con le forma della discussione orale). Nulla deve essere liquidato per la fase istruttoria che, nella specie, non ha avuto luogo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 261/2024 del 30/4/2024, reso nel procedimento monitorio
R.G. n. 563/2024 - Tribunale di Tempio Pausania;
CONDANNA PROJECT OU SERVICE di EL ST, in persona del titolare
, al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.696,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 30/7/2025
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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