Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1116
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Mancata notifica avvisi di accertamento

    La Corte rileva che la controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato alla società e non ai singoli soci.

  • Inammissibile
    Beneficium excussionis

    La Corte dichiara inammissibile tale eccezione in quanto sollevata per la prima volta in secondo grado.

  • Accolto
    Responsabilità illimitata del socio accomandatario

    La Corte afferma che, ai sensi dell'art. 2213 c.c., la responsabilità illimitata vale per gli accomandatari, indipendentemente dalla data di spossesso delle quote, e che la sentenza di primo grado è erronea nel non riconoscerlo.

  • Accolto
    Responsabilità del socio accomandante nei limiti della quota

    La Corte riformula la sentenza di primo grado disponendo la legittimità del recupero nei confronti del socio accomandante nei limiti della quota di capitale.

  • Rigettato
    Indeterminatezza dell'importo ingiunto

    La Corte non accoglie questa eccezione, ritenendo che la sentenza di primo grado sia erronea nel non aver riformato tale aspetto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1116
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1116
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo