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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1116/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4867/2022 depositato il 19/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4119/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 6 e pubblicata il 24/05/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180012463986001 ILOR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180012463986003 ILOR
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto il 3/09/2019, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento in oggetto, con la quale viene richiesto il pagamento della somma di € 134.730,91 a seguito di sentenza n. 35/17/2010, depositata il 02/02/2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione Distaccata di Catania, ha parzialmente accolto l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria di
Catania n. 88/02/06, depositata il 28/02/2006.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania difendeva la propria pretesa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con la sentenza in oggetto, rigettava il ricorso riconoscendo la legittimità dell'atto.
Avverso la sentenza il contribuente proponeva appello riproponendo i motivi già dedotti in primo grado e lamentandone il difetto di motivazione della sentenza. In particolare, oltre a precisare che la Sig.ra Ricorrente_1
era titolare del 30% e non del 50% delle quote della sas, evidenziavano che la stessa era stata spossessata delle sue quote, giusta decreto n. Numero_1, dell'11 Aprile 2008, emesso dal GIP presso il Tribunale di Siracusa, con il quale erano state sottoposte a sequestro preventivo e, successivamente, confiscate, sicchè, al momento dell'emissione della cartella esattoriale impugnata, notificata il 9 Luglio 2019, la stessa non era più socia della società, da ben 11 anni prima. L'appello ribadiva che Sig.ra Ricorrente_2 era socia accomandante, titolare del 10% delle quote societarie.
Si sollevava eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 3 Legge 335/95, commi 9 e 10, si eccepiva formalmente l'inammissibilità delle cartelle esattoriali emesse nei confronti dei soci, in quanto l'Ufficio non aveva preventivamente escusso il patrimonio sociale della sas;
insussistenza della responsabilità solidale della Sig.ra Ricorrente_2, indeterminatezza di quanto ingiunto con le cartelle esattoriali in quanto l'Ufficio non ha mai specificato quali le ragioni per le quali ha indicato nelle cartelle esattoriali l'importo di E.
76.611,11, ponendolo in relazione a quanto deciso con la sentenza n. 35/17/2010 emessa dalla CTR.
L'appellata Agenzia delle Entrate è costituita. Il contribuente, in udienza, specifica l'indeterminatezza della sentenza 35/17/2010.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Le odierne appellanti lamentano la mancata notifica nei loro confronti di autonomi avvisi di accertamento in quanto la controversia trae origine dall'avviso di accertamento n. RJA2100141199701/1997, relativo all'ILOR
1997 e notificato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Giarre, nei confronti della società Società_1 sas.
Il motivo del del "beneficium excussionis" è inammissibile stante che lo stesso è stato sollevato solo in secondo grado.
Per la società in accomandita semplice la responsabilità illimitata vale, appunto in base all'art. 2213 cod. civ., solo per gli accomandatari (v. Cass. 13710/2011, n. 21074; ed in materia previdenziale v. Cass.
25/02/2019, n. 5428). Pertanto, la sentenza di primo grado è erronea e deve essere riformata.
La stessa deve essere riformata disponendo la legittimità del recupero solo nei confronti del socio accomandatario e dell'accomandante nei limiti della quota di capitale. A nulla rileva in termini di responsabilità che la Sig.ra Ricorrente_1 era titolare del 30% e non del 50% delle quote della sas in quanto Ella è responsabile per l'intero al netto del recupero del socio accomandante. A nulla rileva che la stessa era stata spossessata delle sue quote, giusta decreto n. Numero_1, dell'11 Aprile 2008, emesso dal GIP presso il Tribunale di Siracusa, con il quale erano state sottoposte a sequestro preventivo e, successivamente, confiscate, stante la sua illimitata responsabilità.
Le spese vengono compensate parzialmente stante la reciproca soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza appellata dispone la responsabilità tributaria della signora Ricorrente_1 per l'intero importo della cartella. Invia all'Agenzia delle Entrate per la rettifica.
Condanna l'appellante Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'appellata Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in complessive € 4.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. Spese compensate per l'appellante Ricorrente_2.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO CA ST SI ST
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4867/2022 depositato il 19/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4119/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 6 e pubblicata il 24/05/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180012463986001 ILOR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180012463986003 ILOR
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto il 3/09/2019, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento in oggetto, con la quale viene richiesto il pagamento della somma di € 134.730,91 a seguito di sentenza n. 35/17/2010, depositata il 02/02/2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione Distaccata di Catania, ha parzialmente accolto l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria di
Catania n. 88/02/06, depositata il 28/02/2006.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania difendeva la propria pretesa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con la sentenza in oggetto, rigettava il ricorso riconoscendo la legittimità dell'atto.
Avverso la sentenza il contribuente proponeva appello riproponendo i motivi già dedotti in primo grado e lamentandone il difetto di motivazione della sentenza. In particolare, oltre a precisare che la Sig.ra Ricorrente_1
era titolare del 30% e non del 50% delle quote della sas, evidenziavano che la stessa era stata spossessata delle sue quote, giusta decreto n. Numero_1, dell'11 Aprile 2008, emesso dal GIP presso il Tribunale di Siracusa, con il quale erano state sottoposte a sequestro preventivo e, successivamente, confiscate, sicchè, al momento dell'emissione della cartella esattoriale impugnata, notificata il 9 Luglio 2019, la stessa non era più socia della società, da ben 11 anni prima. L'appello ribadiva che Sig.ra Ricorrente_2 era socia accomandante, titolare del 10% delle quote societarie.
Si sollevava eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 3 Legge 335/95, commi 9 e 10, si eccepiva formalmente l'inammissibilità delle cartelle esattoriali emesse nei confronti dei soci, in quanto l'Ufficio non aveva preventivamente escusso il patrimonio sociale della sas;
insussistenza della responsabilità solidale della Sig.ra Ricorrente_2, indeterminatezza di quanto ingiunto con le cartelle esattoriali in quanto l'Ufficio non ha mai specificato quali le ragioni per le quali ha indicato nelle cartelle esattoriali l'importo di E.
76.611,11, ponendolo in relazione a quanto deciso con la sentenza n. 35/17/2010 emessa dalla CTR.
L'appellata Agenzia delle Entrate è costituita. Il contribuente, in udienza, specifica l'indeterminatezza della sentenza 35/17/2010.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Le odierne appellanti lamentano la mancata notifica nei loro confronti di autonomi avvisi di accertamento in quanto la controversia trae origine dall'avviso di accertamento n. RJA2100141199701/1997, relativo all'ILOR
1997 e notificato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Giarre, nei confronti della società Società_1 sas.
Il motivo del del "beneficium excussionis" è inammissibile stante che lo stesso è stato sollevato solo in secondo grado.
Per la società in accomandita semplice la responsabilità illimitata vale, appunto in base all'art. 2213 cod. civ., solo per gli accomandatari (v. Cass. 13710/2011, n. 21074; ed in materia previdenziale v. Cass.
25/02/2019, n. 5428). Pertanto, la sentenza di primo grado è erronea e deve essere riformata.
La stessa deve essere riformata disponendo la legittimità del recupero solo nei confronti del socio accomandatario e dell'accomandante nei limiti della quota di capitale. A nulla rileva in termini di responsabilità che la Sig.ra Ricorrente_1 era titolare del 30% e non del 50% delle quote della sas in quanto Ella è responsabile per l'intero al netto del recupero del socio accomandante. A nulla rileva che la stessa era stata spossessata delle sue quote, giusta decreto n. Numero_1, dell'11 Aprile 2008, emesso dal GIP presso il Tribunale di Siracusa, con il quale erano state sottoposte a sequestro preventivo e, successivamente, confiscate, stante la sua illimitata responsabilità.
Le spese vengono compensate parzialmente stante la reciproca soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza appellata dispone la responsabilità tributaria della signora Ricorrente_1 per l'intero importo della cartella. Invia all'Agenzia delle Entrate per la rettifica.
Condanna l'appellante Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'appellata Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in complessive € 4.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. Spese compensate per l'appellante Ricorrente_2.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO CA ST SI ST