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Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/09/2024, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di ConIGlio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore dott. Gabriele Conti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 02/11/2023, al n. 5353/2023 R.G. e promossa da nata in [...] il [...] e residente in Parte_1
Breganze (VI), Via Santo Stefano n. 1/A,
C.F. , C.F._1 assistita e difesa dall'Avv.to Francesca Rando del Foro di Vicenza
e nato in [...] il [...] e residente in [...]
Stefano n. 1/A,
C.F. C.F._2
assistito e difeso dagli Avv.ti Cinzia Rizzo e Veronica Leoni del Foro di Vicenza
con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_1
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473bis.51 e 127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I coniugi manifestano la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) assegno di divorzio per il coniuge: le parti concordano la corresponsione da parte del IG. Pt_2 alla IGnora di un assegno una tantum dell'importo di € 30.000,00
[...] Parte_1 (trentamila/00) a titolo di assegno divorzile, di cui € 15.000,00 già corrisposti in data 21.12.2023 e i restanti € 15.000,00 che dovranno essere corrisposti non oltre 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, sempre a mezzo bonifico bancario;
2) affidamento dei figli minori: affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 Per_2
con loro collocamento prevalente presso la madre;
[...]
3) visite padre-figli minori: il IG. potrà tenere con sé i figli minori Parte_2 Persona_1
e durante le visite che verranno concordate tra i genitori, nel rispetto comunque delle Persona_2
seguenti modalità da ritenersi minime:
- il mercoledì pomeriggio di ogni settimana dalle ore 17.00 alle ore 21.30;
- a weekend alternati con la madre, dal venerdì sera alla domenica alle ore 17.00;
- durante le vacanze natalizie: 7 giorni consecutivi, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio, in modo che i minori pos-sano trascorrere i giorni di Natale
e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori;
- durante le vacanze pasquali: ad anni alternati con la madre, o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con preavviso entro il 30.05 di ogni anno;
4) mantenimento dei figli e entro il giorno 5 di ogni mese il IG. Persona_1 Persona_2
corrisponderà alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario, quale Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli e l'assegno di Persona_1 Persona_2
mantenimento per € 1.600,00 (€ 800,00 per ciascun figlio) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie da ottobre 2024. Le spese straordinarie in favore dei figli Persona_1
e così come individuate e disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza, Persona_2
resteranno a carico dei genitori dei minori nella misura del 50% ciascuno;
5) L'assegno unico per i figli verrà percepito per intero dalla IGnora;
Parte_1
6) spese legali compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato il 31/10/2023 i IGg.ri e Parte_1 Parte_2
esponevano di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Breganze (VI) il 12/07/2008 e di avere avuto in data 25/04/2010 il figlio e in data 29/12/2014 la LI;
proponevano, Per_1 Per_2
ai sensi degli artt. 473bis.49 e 51 c.p.c., domande congiunte di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
con sentenza non definitiva n. 2502/2023, pubblicata il 13/12/2023 e passata in giudicato il 21/12/2023, l'intestato Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi;
i IGg.ri e deducono di vivere separati da allora in modo Pt_1 Per_1
ininterrotto e di ritenere impossibile una riconciliazione, e chiedono che questo Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B, L. 898/70 e successive modificazioni;
ritenuto che
la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi nel procedimento per separazione personale (05/12/2023) e l'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio (25/06/2024) e la separazione si è conclusa con sentenza passata in giudicato in data 21/12/2023; le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi;
rilevato che dal matrimonio sono nati in data 25/04/2010 il figlio e in data 29/12/2014 la Per_1
LI , e ritenuto che appaiono conformi alle eIGenze di tutela materiale e morale dei predetti Per_2
le condizioni concordate fra i coniugi, ed in particolare che il padre corrisponda alla IGnora Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma complessiva mensile di euro 1.600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico su conto corrente intestato alla IG.ra oltre al 50% delle spese straordinarie, documentate;
Pt_1
preso atto che i coniugi hanno concordato la corresponsione da parte del IG. di un assegno Pt_1
divorzile una tantum dell'importo di euro 30.000,00 (trentamila/00), di cui euro 15.000,00 già corrisposti in data 21.12.2023 e i restanti euro 15.000,00 che dovranno essere corrisposti non oltre 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e hanno già regolato ogni rapporto economico discendente dal matrimonio;
preso atto delle ulteriori pattuizioni richiamate nelle rassegnate conclusioni;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, favorevoli all'accoglimento della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando nella causa n. 5353/2023 R.G., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Breganze (VI) il 12/07/2008 tra e alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui Parte_1 Parte_2
integralmente richiamate;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Breganze (VI) di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio n. 7, P. II, Serie A – Anno 2008 dei coniugi sopra indicati.
Spese integralmente compensate stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti. Vicenza, così deciso nella Camera di ConIGlio del 18/07/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo