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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3227/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 17 marzo 2025
da
Parte_1
rappresentato, assistito e difeso, per procura a margine del ricorso dagli avvocati Silvia Albani e Riccardo Elia, presso lo studio dei quali in Milano, via Orti, 2, è elettivamente domiciliato ricorrente contro
CP_1 con sede legale in Milano, via Giovanni Gentile, 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, il signor , con domicilio in Napoli, via Guido De CP_2
Ruggiero, 75.
Convenuta contumace
OGGETTO: pagamento somme
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 17 marzo 2025, il sig. si è rivolto all'intestato Tribunale Pt_1 chiedendo accogliersi, nei confronti della resistente, le conclusioni di seguito riportate:
“condannare la società convenuta a pagare al ricorrente la somma complessiva di euro 2.127,65, di cui euro 1.702,05 lordi a titolo di t.f.r. ed euro 425,60 a titolo di ticket o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
2) con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio di merito;
4) con sentenza esecutiva”.
Deduceva a tal fine:
-di aver lavorato nell'interesse della convenuta dall'1/5/2023 al 7/4/2024 (v. doc. 5);
-che, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, la convenuta non ha pagato il t.f.r. dovuto per legge maturato per l'importo di € 1702,05 lordi;
inoltre i ticket a partire dal mese di gennaio 2024 e fino alla risoluzione del rapporto di lavoro pari ad euro 7,60 cad. per un totale di € 425,60.
La società resistente, pur debitamente citata, non si è costituita.
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 12 giugno 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha lavorato nell'interesse della convenuta dal 23/4/2011 al 7/4/2024, assunto con un contratto di “apprendistato professionalizzante”, inquadrato e retribuito come impiegato di 2° livello del CCNL Metalmeccanici Industria (v. docc. 1 e 5).
Lamenta che, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, la convenuta non gli ha pagato il t.f.r. maturato, pari ad euro 1.702,05 lordi (v. doc. 7), né i ticket, a partire dal mese di gennaio 2024 e fino alla risoluzione del rapporto di lavoro per un credito di € 425,60.
La prova della sussistenza di un rapporto di lavoro e della sua cessazione ha quale conseguenza, ai sensi dell'art. 21120 c.c. il riconoscimento, in capo al prestatore, del diritto al TFR.
Su tale premessa, spettava al datore di lavoro fornire conferma dell'esatto e puntuale adempimento della sua obbligazione contrattuale, ovvero il pagamento del TFR dovuto. Invero la pretesa ricorrente attiene a crediti di lavoro e trova causa in un rapporto contrattuale. Ne consegue che le regole relative alla distribuzione dell'onere della prova sono quelle dettate dal legislatore in materia di obbligazioni, regole che impongono a colui che si proclama creditore di dimostrare solo l'avvenuta prestazione del rapporto fonte del titolo creditorio, mentre al debitore l'onere di dimostrare di aver provveduto alla corresponsione delle controprestazioni.
Nella specie, la convenuta, anche per la sua decisione di rimanere contumace, nulla ha dimostrato.
Al credito per il TFR va poi aggiunto quello per i Ticket che il lavoratore lamenta non essergli stati pagati da gennaio 2024.
In punto quantum, il ricorrente ha depositato dei conteggi che non si ha motivo di disattendere.
In conclusione la società resistente va condannata a pagare la somma di € 1702,05 lordi a titolo di TFR e di € 425,60 per i ticket, il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Dalla soccombenza consegue la condanna alle spese processuali in favore del ricorrente, spese che, in relazione alla durata del giudizio ed alla difficoltà dello stesso, si ritiene di liquidare in € 1500 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-condanna la società convenuta a pagare al ricorrente la somma complessiva di euro
2.127,65, di cui euro 1.702,05 lordi a titolo di t.f.r. ed euro 425,60 a titolo di ticket, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
-condanna la società alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1500 oltre accessori di legge e contributo unificato, se versato.
Milano, 12 giugno 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 17 marzo 2025
da
Parte_1
rappresentato, assistito e difeso, per procura a margine del ricorso dagli avvocati Silvia Albani e Riccardo Elia, presso lo studio dei quali in Milano, via Orti, 2, è elettivamente domiciliato ricorrente contro
CP_1 con sede legale in Milano, via Giovanni Gentile, 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, il signor , con domicilio in Napoli, via Guido De CP_2
Ruggiero, 75.
Convenuta contumace
OGGETTO: pagamento somme
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 17 marzo 2025, il sig. si è rivolto all'intestato Tribunale Pt_1 chiedendo accogliersi, nei confronti della resistente, le conclusioni di seguito riportate:
“condannare la società convenuta a pagare al ricorrente la somma complessiva di euro 2.127,65, di cui euro 1.702,05 lordi a titolo di t.f.r. ed euro 425,60 a titolo di ticket o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
2) con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio di merito;
4) con sentenza esecutiva”.
Deduceva a tal fine:
-di aver lavorato nell'interesse della convenuta dall'1/5/2023 al 7/4/2024 (v. doc. 5);
-che, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, la convenuta non ha pagato il t.f.r. dovuto per legge maturato per l'importo di € 1702,05 lordi;
inoltre i ticket a partire dal mese di gennaio 2024 e fino alla risoluzione del rapporto di lavoro pari ad euro 7,60 cad. per un totale di € 425,60.
La società resistente, pur debitamente citata, non si è costituita.
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 12 giugno 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha lavorato nell'interesse della convenuta dal 23/4/2011 al 7/4/2024, assunto con un contratto di “apprendistato professionalizzante”, inquadrato e retribuito come impiegato di 2° livello del CCNL Metalmeccanici Industria (v. docc. 1 e 5).
Lamenta che, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, la convenuta non gli ha pagato il t.f.r. maturato, pari ad euro 1.702,05 lordi (v. doc. 7), né i ticket, a partire dal mese di gennaio 2024 e fino alla risoluzione del rapporto di lavoro per un credito di € 425,60.
La prova della sussistenza di un rapporto di lavoro e della sua cessazione ha quale conseguenza, ai sensi dell'art. 21120 c.c. il riconoscimento, in capo al prestatore, del diritto al TFR.
Su tale premessa, spettava al datore di lavoro fornire conferma dell'esatto e puntuale adempimento della sua obbligazione contrattuale, ovvero il pagamento del TFR dovuto. Invero la pretesa ricorrente attiene a crediti di lavoro e trova causa in un rapporto contrattuale. Ne consegue che le regole relative alla distribuzione dell'onere della prova sono quelle dettate dal legislatore in materia di obbligazioni, regole che impongono a colui che si proclama creditore di dimostrare solo l'avvenuta prestazione del rapporto fonte del titolo creditorio, mentre al debitore l'onere di dimostrare di aver provveduto alla corresponsione delle controprestazioni.
Nella specie, la convenuta, anche per la sua decisione di rimanere contumace, nulla ha dimostrato.
Al credito per il TFR va poi aggiunto quello per i Ticket che il lavoratore lamenta non essergli stati pagati da gennaio 2024.
In punto quantum, il ricorrente ha depositato dei conteggi che non si ha motivo di disattendere.
In conclusione la società resistente va condannata a pagare la somma di € 1702,05 lordi a titolo di TFR e di € 425,60 per i ticket, il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Dalla soccombenza consegue la condanna alle spese processuali in favore del ricorrente, spese che, in relazione alla durata del giudizio ed alla difficoltà dello stesso, si ritiene di liquidare in € 1500 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-condanna la società convenuta a pagare al ricorrente la somma complessiva di euro
2.127,65, di cui euro 1.702,05 lordi a titolo di t.f.r. ed euro 425,60 a titolo di ticket, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
-condanna la società alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1500 oltre accessori di legge e contributo unificato, se versato.
Milano, 12 giugno 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia