TAR Palermo, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 404
TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della legge 241 del 1990

    Il dovere della pubblica amministrazione di esaminare le memorie non comporta la confutazione analitica delle allegazioni, essendo sufficiente la sintesi degli elementi di fatto e diritto. La valutazione è maggiormente penetrante con riferimento alla prospettazione di elementi fattuali, mentre è attenuata per valutazioni giuridiche. Nel caso di specie, il ricorrente non contesta i procedimenti penali, ma il loro esito, tentando di ridimensionarne l'importanza. L'amministrazione non ha un obbligo di puntuale replica su una diversa qualificazione giuridica dei fatti.

  • Rigettato
    Violazione di legge: art. 97 Cost. Violazione dell'art. 3 e ss L. 241/90. Omessa valutazione della personalità del ricorrente in termini di affidabilità e/o probabilità di abuso - Carenza e illegittimità della motivazione in relazione all’art. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. Violazione e falsa applicazione dell’art 3 della L. 241/90

    La giurisprudenza consolidata ha chiarito che il giudizio prognostico negativo sull'affidabilità può derivare anche da fatti non penalmente rilevanti. Il porto d'armi non è un diritto ma un quid pluris concesso in deroga al divieto generale. L'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza è controbilanciata dalla necessità di un congruo sforzo motivazionale. I fatti di cui la p.a. può tener conto non sono solo le sentenze di condanna ma anche episodi e comportamenti poco "rassicuranti". La pluralità di elementi indiziari a sostegno della refrattarietà del ricorrente al rispetto delle regole della convivenza civile non consente di ravvisare alcuna forzatura nel percorso logico seguito dall'amministrazione. Il ricorrente non offre elementi idonei a comprovare la sua completa estraneità ai vari addebiti.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria connessa al provvedimento impugnato

    L'infondatezza manifesta della domanda di annullamento comporta il rigetto della domanda risarcitoria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 404
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 404
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo