Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00404/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02183/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2183 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eduardo Cirino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Agrigento, via S. Francesco d'Assisi 39;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego emesso dalla Questura di Caltanissetta del rinnovo del porto d'armi per uso caccia
e per la condanna
dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 10 dicembre 2025 il dott. AR AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- premette di dedicarsi all’attività venatoria dal 1986 e di aver svolto le funzioni di guardia giurata venatoria dal 1992 al 2014; in vista della scadenza del porto d’armi (fucile) per uso sportivo nel mese di marzo 2021 ha presentato domanda alla Questura di Caltanissetta per il suo rinnovo, ricevendo, però, preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota n. 0063372 del 6 settembre 2021, essendo stati rilevati a suo carico «precedenti per i reati di furto, danneggiamento, appropriazione indebita, furto» .
1.1. Disattendendo le osservazioni formulate dal sig. -OMISSIS- con le memorie presentate in data 9 settembre 2021, volte, in sintesi, a contestare il presupposto dalla p.a. individuato nella condanna per reati ostativi, la Questura di Caltanissetta ha, infine, definitivamente respinto l’istanza con decreto -OMISSIS-del 26 ottobre 2021, confermando il giudizio prognostico negativo sul suo conto, a causa dei precedenti penali costituiti dal decreto penale di condanna emesso il 3 settembre 2019 dal G.i.p. del Tribunale di Agrigento per il reato di cui all’art. 494 c.p. e dai deferimenti all’autorità giudiziaria in data 30 ottobre 2014 per i reati di cui agli artt. 610 e 646 c.p. e in data 16 novembre 2016 per quello di cui all’art. 640-bis c.p.
2. Avverso il provvedimento il sig. -OMISSIS- è insorto dinanzi a questo T.a.r. chiedendone l’annullamento sulla base dei due seguenti motivi in diritto:
I. «Sulla violazione e falsa applicazione degli art. 3, 10 e 10 bis della legge 241 del 1990» , in quanto l’amministrazione procedente non avrebbe valutato gli elementi informativi da lui forniti nella memoria in risposta al preavviso di rigetto, non tenendo conto, in particolare, che le segnalazioni all’a.g. non sarebbero mai sfociate in procedimenti penali e che per l’accertamento dell’unico reato ‒ quello di cui all’art. 494 c.p. ‒ per il quale è stato condannato pende appello dinanzi alla Corte d’appello di Palermo, in violazione dell’obbligo per la p.a. di valutare gli apporti partecipativi del privato e di darne evidenza nella motivazione del provvedimento finale, cogente anche per provvedimenti ampiamente discrezionali come le autorizzazioni di polizia;
II. «Sulla Violazione di legge: art. 97 Cost. Violazione dell'art. 3 e ss L. 241/90. Omessa valutazione della personalità del ricorrente in termini di affidabilità e/o probabilità di abuso - Carenza e illegittimità della motivazione in relazione all’art. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. Violazione e falsa applicazione dell’art 3 della L. 241/90» , in quanto il diniego si fonderebbe sull’illegittima sopravvalutazione di episodi insignificanti se raffrontati alla buona condotta da lui costantemente dimostrata, avuto riguardo anche all’origine del procedimento penale ex art. 494 c.p., scaturito dalla «vendita della propria attività a soggetto che, pur di mantenere il contratto d’affitto con un terzo soggetto, predisponeva contratto d’affitto a firma di un soggetto diverso» , e, comunque, del tutto inidonei a giustificare un giudizio di inaffidabilità nei suoi confronti, e, quindi, in definitiva, su un’istruttoria inadeguata.
3. Il 10 novembre 2025 il Ministero dell’Interno e la Questura di Caltanissetta si sono costituiti con memoria di stile.
4. In data 25 novembre 2025 il difensore del ricorrente ha depositato nota spese per la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato al quale questi era stato provvisoriamente ammesso con decreto della competente Commissione del 16 dicembre 2021, n. 118.
5. All’udienza pubblica straordinaria del 10 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va respinto.
6.1. Ai sensi dell’art. 43, c. 2, del t.u.l.p.s., «La licenza [di portare armi] può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi» . Il precedente art. 39, c. 1, stabilisce parimenti che «Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne» .
La giurisprudenza consolidata ha, in proposito, chiarito che il giudizio prognostico negativo sull’affidabilità dell’istante può derivare anche da fatti non aventi rilievo penale (cfr. Cons. Stato, III, 13 aprile 2022, n. 2759, secondo cui «la licenza di porto d'armi (anche per il fucile da caccia) può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all'uso delle stesse» ).
Il porto d’armi non è, infatti, un diritto bensì «un quid pluris accordato in deroga al generale divieto di cui agli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110, la cui concessione risente della necessità che, stante il pericolo in nuce del possesso e dell’utilizzo dell’arma, l’Amministrazione si cauteli mercé un giudizio prognostico che ex ante sia in grado di escludere la possibilità di abuso» (oltre al precedente già citato, cfr. anche Cons. Stato, III, 3 settembre 2025, n. 7176, nonché Cons. Stato, III, 6 agosto 2025, n. 6946, secondo cui il porto d’armi «può essere rilasciato soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, così da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività» ).
Il giudice amministrativo ha anche più volte insistito sulla natura ampiamente discrezionale del provvedimento, in quanto «privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati» (Cons. Stato, III, 13 marzo 2025, n. 2063, e 17 maggio 2018, n. 2974).
È anche vero che l’ampia discrezionalità intestata all’autorità di pubblica sicurezza è controbilanciata dalla necessità di un congruo sforzo motivazionale. È stato, infatti, affermato che «non tutti i fatti penalmente rilevanti possono essere ugualmente significativi ai fini dell'applicazione dell'art. 39 T.U.L.P.S.: in particolare, qualora risultino reati commessi proprio mediante l'uso (o l'abuso) delle armi, l'inaffidabilità del soggetto emerge ictu oculi, sicché i provvedimenti ostativi non abbisognano, in genere, di altra motivazione, mentre quanto più ci si allontana da detta ipotesi, tanto più esauriente dovrà essere la motivazione con la quale si dia conto delle ragioni per cui un determinato fatto illecito sia stato ritenuto significativo» (T.a.r. Catania, I, 25 ottobre 2024, n. 3477).
6.2. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso il sig. -OMISSIS- contesta le presunte omissioni in cui sarebbe incorsa l’amministrazione nella disamina delle sue osservazioni, a suo dire accantonate senza essere state adeguatamente valutate.
In proposito, va, però, ricordato che «il dovere della pubblica amministrazione di esaminare le memorie prodotte dall’interessato a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto da essa inviata non comporta la confutazione analitica delle allegazioni presentate dall’interessato, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la sintesi degli elementi di fatto e diritto posti a sostegno dell’atto stesso. Va pure precisato che la doverosa valutazione degli apporti infraprocedimentali risente inevitabilmente della natura degli stessi, nel senso che l’onere valutativo è maggiormente penetrante con riferimento alla prospettazione da parte del privato di elementi fattuali, mentre è molto attenuato allorché le deduzioni del privato contengano valutazioni giuridiche, laddove è sufficiente che l’Amministrazione ribadisca il proprio intendimento» (Cons. Stato, II, 28 ottobre 2024, n. 8591; VI, 4 gennaio 2021, n. 40).
6.3. Calando i delineati principi nel caso di specie non emerge, ad avviso di questo Collegio, alcuna patente violazione degli obblighi motivazionali da parte della Questura di Caltanissetta.
Nelle memorie versate nella sede procedimentale il ricorrente, a ben vedere, non contesta l’avvio nei suoi confronti dei procedimenti penali già addebitatigli dalla p.a. con il preavviso di rigetto bensì il fatto che non siano approdati a sentenze di condanna, tentando, quindi, di ridimensionarne l’importanza, anche mediante il richiamo alla giurisprudenza sull’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo; ha, in ultima analisi, proposto esclusivamente una diversa qualificazione giuridica dei fatti, sulla quale, tuttavia, per quanto si è detto, la p.a. non ha un obbligo di puntuale replica.
A ciò si aggiunga che, nel caso in cui la fattispecie sia costruita intorno a clausole generali, come, in materia di porto d’armi, la “buona condotta”, è il fatto che, ove sussumibile, secondo il senso comune, nelle maglie larghe della nozione adoperata dal legislatore, “riempie” di contenuto e significato la determinazione amministrativa, senza che al giudice sia consentito – in assenza di forzature – sostituire il proprio opinabile giudizio a quello legittimamente espresso dalla p.a. nell’esercizio della discrezionalità amministrativa devolutale dalla legge.
6.4. Con il secondo motivo, il ricorrente attacca le medesime valutazioni compiute dalla p.a. sotto il profilo del difetto di istruttoria, insistendo sul fatto che, oltre alla condanna per il reato di cui all’art. 494 c.p., per la quale attualmente pende appello, nessun altro fatto suffragherebbe un giudizio di inaffidabilità nei suoi confronti.
Per superare le critiche ivi esposte è sufficiente richiamare le considerazioni già svolte in sede di rigetto del primo motivo e ricordare che i fatti di cui la p.a. può tener conto in materia di porto d’armi non sono solo le sentenze di condanna ma anche episodi e comportamenti poco “rassicuranti” comunque emersi in occasione di procedimenti penali archiviati o conclusisi per l’istante con formula assolutoria per l’inidoneità del quadro probatorio a dimostrarne la responsabilità o la colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Nel caso in esame il sig. -OMISSIS- risulta essere stato segnalato all’a.g. in data 30 ottobre 2014 per i reati di cui agli artt. 610 c.p. (violenza privata) e 646 c.p. (appropriazione indebita) e in data 16 novembre 2016 per quello di cui all’art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). La pluralità di elementi anche solo indiziari a sostegno della refrattarietà del ricorrente al rigoroso rispetto delle regole della convivenza civile, che deve immancabilmente dimostrare chi voglia aspirare al rilascio del porto d’armi, non consente di ravvisare alcuna forzatura nel percorso logico seguito dall’amministrazione ai fini del rigetto dell’istanza. Come è stato condivisibilmente osservato «Trattasi di episodi che, atomisticamente considerati, non sarebbero di per sé soli sufficienti a fondare un giudizio di segno negativo: ma essi, letti e valutati in un’ottica complessiva e nelle loro reciproche interazioni, come l’Amministrazione ha fatto, certamente denotano un quadro della personalità del soggetto che non consente di ritenere irragionevoli o infondate le misure adottate dall’Amministrazione stessa che confermano per l’appellante – così come è la regola per la generalità dei cittadini – l’impossibilità di autorizzare la detenzione e l’uso di armi» (Cons. Stato III, 21 aprile 2020, n. 2543) .
Il ricorrente non offre, poi, alcun elemento informativo idoneo a comprovare la sua completa estraneità ai vari addebiti ricevuti nella sede penale, non consentendo, così, di apprezzarne l’eventuale irrilevanza ai fini del giudizio di inaffidabilità contestato.
6.5. In definitiva, non sussistono segni evidenti di un utilizzo distorto o immotivato del potere discrezionale che possano indurre questo giudice a censurarne l’esercizio, per cui il ricorso risulta manifestamente infondato.
6.5.1. L’infondatezza manifesta della prima domanda (di annullamento) comporta altresì il rigetto dell’ulteriore domanda con cui il ricorrente chiede il risarcimento degli asseriti, ma non documentati né motivati, profili di danno patrimoniale ed esistenziale connessi al provvedimento impugnato.
7. In conclusione, il ricorso è manifestatamente infondato e va quindi rigettato.
8. La manifesta infondatezza del ricorso, per le considerazioni sopra esposte, depone -ai sensi di legge- per la non ammissibilità del ricorrente al patrocinio delle spese, non sussistendone i presupposti.
9. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della ridotta attività difensiva spiegata dall’Amministrazione, sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge rigettando la domanda di annullamento e l’ulteriore domanda risarcitoria.
Non ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000, (mille/00), oltre accessori così come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO TI, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
AR AG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AG | RO TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.