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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/05/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 703/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 703/2022 promossa da:
(PI , ivi in persona del suo A.U. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO GIRIBALDI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(CF. ), (CF. CP_1 C.F._1 Parte_3
), (CF. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
(CF. ) rappresentati e difesi dall'Avv. FEDERICO BASTELLI (C.F.: C.F._4
ed elettivamente domiciliata in Firenze presso e nello studio dell'Avv. C.F._5
CLAUDIA MAZZOLI;
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 191/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 28.2.22
CONCLUSIONI
In data 28.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 23 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze giudicando in secondo grado, definitivamente giudicando con sentenza provvisoriamente esecutiva, in accoglimento del presente appello previa indilata sospensione della vis della impugnata sentenza riformare la impugnata sentenza, giusti i motivi tutti della narrativa che precede, quindi e per l'effetto In tesi dichiarare i convenuti inadempienti all'obbligo di trasferire alla società attrice la proprietà dell'immobile (capannone ad uso artigianale) sito in Livorno Via Vasco Natale Jacoponi
n.35, confinante con detta via, salvo altri e più precisi confini, identificato al Persona_1
NCEU del Comune di Livorno al foglio 4, particelle 235, sub. 601 e 604, categoria C/3, classe
3, consistenza mq. 571, superficie catastale 602 mq., rendita € 2.506,62=, e quindi dichiarare con efficacia costitutiva, concluso il contratto definitivo di compravendita dell'immobile sito in Livorno Via Vasco Natale Jacoponi n.35, identificato al NCEU del
Comune di Livorno al foglio 4, particelle 235, sub. 601 e 604, categoria C/3, classe 3, consistenza mq. 571, superficie catastale 602 mq., rendita € 2.506,62=, quindi per l'effetto ordinare alla Agenzia del Territorio (già Conservatoria dei Registri Immobiliari) di Livorno di provvedere alla trascrizione del titolo rappresentativo della proprietà così consolidando
l'effettivo acquisto della stessa in capo alla società attrice dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dei convenuti in ordine al danno subito dalla società attrice, da doversi porre in nesso causale immediato e diretto con il comportamento dei convenuti stessi, in quanto contrario all'obbligo di comportarsi secondo buona fede anche in sede pre-contrattuale; e per l'effetto condannare i convenuti a pagare in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno a lei causato, la somma di € 30.000,00= ovvero la diversa e maggior somma che risulterà dovuta all'esito della compienda istruttoria e che l'adito Giudice potrà determinare anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., somma rivalutata secondo gli indici Istat e sulla quale dovranno calcolarsi gli interessi nella misura del saggio legale dalla data dell'inadempimento a quella dell'effettivo saldo, da doversi porre in compensazione ex artt.1242 e 1243 cod. civ. con quanto dovuto ai promittenti la vendita a titolo di prezzo dell'immobile de quo e quindi disporre che la società attrice provveda a versare in favore dei convenuti il saldo del prezzo pattuito, ovvero il diverso e minor prezzo che risultasse dovuto all'esito della compienda istruttoria, al netto di quanto risulterà spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno subito. In Ipotesi dichiarare risolto il contratto preliminare inter-partes stante il grave e rilevante inadempimento imputabile ai promittenti venditori e quindi e per l'effetto CONDANNARE i convenuti a pagare in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno a lei causato, la somma di € 30.000,00= ovvero la diversa e
pagina 2 di 23 maggior somma che risulterà dovuta all'esito della compienda istruttoria e che l'adito
Giudice potrà determinare anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., somma rivalutata secondo gli indici Istat e sulla quale dovranno calcolarsi gli interessi nella misura del saggio legale dalla data dell'inadempimento a quella dell'effettivo saldo. Vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata:
“dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso al sentenza n. 191 del 26.02.2022 Parte_1 del Tribunale di Livorno con condanna di parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 191/2022 pubblicata il 28/02/2022, ha così deciso:
1) Rigetta le domande proposte da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 nei confronti di e 2) CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Dichiara inammissibili le domande proposte da , CP_1 Parte_3 Pt_4
e con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 1
[...] Parte_5
c.p.c.; 3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere ai Parte_1 convenuti, in solido, le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in euro
2.400,00 per fase di studio, euro 1.500,00 per fase introduttiva, euro 3.800,00 per fase istruttoria ed euro 4.000,00 per fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
1.1 aveva agito contro , Parte_1 CP_1 Parte_3
E rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_4 Parte_5
“Dichiarare i convenuti inadempienti all'obbligo di trasferire alla società attrice la proprietà dell'immobile (capannone ad uso artigianale) sito in Livorno Via Vasco Natale Jacoponi n.
35, confinante con detta via, salvo altri e più precisi confini, identificato al Persona_1
NCEU del Comune di Livorno al foglio 4, particelle 235, sub. 601 e 604, categoria C/3, classe
3, consistenza mq. 571, superficie catastale 602 mq., rendita € 2.506,62=, e quindi dichiarare con efficacia costitutiva, concluso il contratto definitivo di compravendita dell' pagina 3 di 23 immobile sito in Livorno Via Vasco Natale Jacoponi n. 35, identificato al NCEU del Comune di Livorno al foglio 4, particelle 235, sub. 601 e 604, categoria C/3, classe 3, consistenza mq.
571, superficie catastale 602 mq., rendita € 2.506,62=, quindi per l'effetto ordinare alla
Agenzia del Territorio (già Conservatoria dei Registri Immobiliari) di Livorno di provvedere alla trascrizione del titolo rappresentativo della proprietà così consolidando l' effettivo acquisto della stessa in capo alla società attrice dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dei convenuti in ordine al danno subito dalla società attrice, da doversi porre in nesso causale immediato e diretto con il comportamento dei convenuti stessi, in quanto contrario all'obbligo di comportarsi seconda buona fede anche in sede pre-contrattuale; e per l'effetto condannare i convenuti a pagare in favore dell' attrice, a titolo di risarcimento del danno a lei causato, la somma di € 30.000,00= ovvero la diversa e maggior somma che risulterà dovuta all'esito della compienda istruttoria e che l'adito Giudice potrà determinare anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., somma rivalutata secondo gli indici Istat e sulla quale dovranno calcolarsi gli interessi nella misura del saggio legale dalla data dell'inadempimento a quella dell'effettivo saldo, da doversi porre in compensazione ex artt.1242 e 1243 cod. civ. con quanto dovuto ai promittenti la vendita a titolo di prezzo dell'immobile de quo e quindi disporre che la società attrice provveda a versare in favore dei convenuti il saldo del prezzo pattuito, ovvero il diverso e minor prezzo che risultasse dovuto all' esito della compienda istruttoria, al netto di quanto risulterà spettante all' attrice a titolo di risarcimento del danno subito. In Ipotesi dichiarare risolto il contratto preliminare inter- partes stante il grave e rilevante inadempimento imputabile ai promittenti venditori e quindi e per l' effetto condannare i convenuti a pagare in favore dell' attrice, a titolo di risarcimento del danno a lei causato, la somma di € 30.000,00= ovvero la diversa e maggior somma che risulterà dovuta all'esito della compienda istruttoria e che l'adito
Giudice potrà determinare anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., somma rivalutata secondo gli indici Istat e sulla quale dovranno calcolarsi gli interessi nella misura del saggio legale dalla data dell'inadempimento a quella dell'effettivo saldo;
Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”
A sostegno della propria domanda, educeva di aver stipulato, in data Parte_1
24 luglio 2018, con (usufruttuaria), CP_1 Parte_3 Pt_4
e (nudi proprietari), un contratto preliminare di compravendita
[...] Parte_5 avente ad oggetto un capannone ad uso artigianale sito nel Comune di Livorno, meglio identificato al N.C.E.U. al foglio 4, particelle 235, subalterni 601 e 604, per il corrispettivo pagina 4 di 23 complessivo di euro 150.000,00, versando una caparra confirmatoria pari ad euro 5.000,00
Il suddetto contratto prevedeva, all'articolo 11, che: “La validità ed efficacia della presente scrittura è subordinata alternativamente ai seguenti eventi: A) all'esito positivo di una richiesta di mutuo da effettuarsi dalla parte promissaria acquirente presso un ente finanziatore scelto a cura della stessa e congrua per l'acquisto dell'immobile oggetto della presente;
B) all'acquisto del capannone da parte di una società di leasing scelta dal promissario acquirente con cui quest'ultimo stipulerà successivamente un contratto di locazione finanziaria in qualità di utilizzatore. L'esito positivo di una delle due forme di
“finanziamento” dovrà essere ricevuto dalla promissaria acquirente ed essere reso noto alla proprietaria entro la data del 20/09/2018, diversamente la proposta perderà di efficacia a tutti gli effetti e nulla sarà dovuto al proprietario dell'immobile e all'agente immobiliare, a nessun titolo.” Entrambe le parti dovranno comportarsi, durante la pendenza della condizione, secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1358 del codice civile;
in caso di violazione di tale dovere, l'altra parte potrà chiedere il risarcimento del danno subito e la risoluzione del contratto per inadempimento”.
Il termine ultimo per la stipula del contratto definitivo veniva inizialmente fissato al 20 settembre 2018 e, con successivo atto integrativo, veniva prorogato – alle medesime condizioni – sino al 27 ottobre 2018.
Secondo quanto rappresentato dall'ATTRICE la stessa si sarebbe attivata tempestivamente, con la società al fine di ottenere un finanziamento Parte_6 mediante leasing immobiliare, ricevendo una iniziale manifestazione di disponibilità a finanziare l'operazione da parte della società di leasing.
In ragione di ciò, in data 22 ottobre 2018, i CONVENUTI consegnavano a Pt_1 le chiavi dell'immobile oggetto del contratto, al solo fine – come specificato – di consentire lo svolgimento di sopralluoghi tecnici e la redazione dei preventivi relativi alle opere di ristrutturazione. Nella medesima fase, e confidando nella conclusione dell'affare, L'ATTRICE provvedeva, in data 26 ottobre 2018, a comunicare la disdetta del contratto di locazione relativo all'immobile che già occupava per la propria attività e, successivamente, in data 14 novembre 2018, perfezionava l'acquisto di un appartamento attiguo al capannone promesso in vendita, da destinare a residenza dei propri dipendenti.
Del tutto inaspettatamente – secondo la prospettazione di parte ATTRICE – in data 26 novembre 2018, la società comunicava formalmente la revoca della Parte_6
pagina 5 di 23 precedente delibera, rappresentando che, all'esito delle verifiche istruttorie, erano emersi profili di criticità economico-patrimoniale in capo a uno dei promittenti Parte_4 venditori, il quale risultava segnalato in banche dati come soggetto in stato di sofferenza creditizia. Tali circostanze venivano ritenute dalla finanziaria incompatibili con la conclusione dell'operazione, alla luce dei criteri di sana e prudente gestione del credito imposti dalla Banca
d'Italia. sosteneva che l'ostacolo sopravvenuto alla concessione del leasing, Parte_1 lungi dal costituire fatto imprevedibile o eccezionale, dovesse ritenersi circostanza nota, o comunque agevolmente conoscibile, da parte dei promittenti venditori, i quali – pur essendo a conoscenza della posizione debitoria segnalata dalla società di leasing – non avrebbero adottato alcuna iniziativa volta a rimuovere la causa impeditiva, né avrebbero collaborato attivamente al perfezionamento dell'operazione finanziaria.
L'ATTRICE deduceva, quindi, che il mancato avveramento della condizione sospensiva fosse imputabile ad esclusiva colpa dei CONVENUTI, i quali, contravvenendo ai doveri di buona fede e cooperazione, avrebbero impedito il perfezionamento dell'operazione. In ragione di tale condotta, riteneva sussistere un grave inadempimento da parte degli Pt_1 stessi, tanto da legittimarla, quale parte adempiente, a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipula del contratto definitivo, ai sensi dell'art. 2932 c.c. dava atto, che nelle more del giudizio, e più precisamente in data 18 Pt_1 febbraio 2018, le parti avevano sottoscritto un nuovo accordo che, ad avviso dell'ATTRICE, rafforzava e confermava la pretesa azionata in giudizio, costituendo espressione della volontà delle parti di portare comunque a compimento la compravendita.
Con tale accordo le parti convenivano: (i) che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato entro e non oltre il 1° febbraio 2020, termine qualificato come essenziale;
(ii) che la promissaria acquirente acquisiva in via anticipata il pieno possesso dell'immobile (iii) che in caso di mancata stipula del definitivo entro il termine pattuito la promissaria acquirente avrebbe rilasciato l'immobile ed in caso di mancato rilascio, avrebbe corrisposto un'indennità mensile di occupazione pari a euro 2.000,00; (iiii) che la promissaria acquirente avrebbe versato la somma di euro 20.000,00, da imputare a titolo di acconto sul prezzo e caparra confirmatoria. deduceva di aver adempiuto a tutte le obbligazioni assunte con il Parte_1 suddetto accordo, diversamente i convenuti non avrebbero posto in essere alcuna condotta pagina 6 di 23 utile alla rimozione della posizione debitoria di determinando così il Parte_4 permanere dell'ostacolo alla concessione del leasing. Nonostante tale inerzia, l'ATTRICE avrebbe comunque ribadito la propria disponibilità a concludere l'acquisto chiedendo tuttavia, a mezzo del proprio legale, una proroga del termine per la stipula del contratto definitivo al 30 luglio 2020 a fronte del versamento di un ulteriore acconto pari a euro
20.000,00.
Secondo la prospettazione attorea, tale comunicazione integrava un'offerta seria, concreta e attuale di proseguire l'operazione nei termini concordati, nonché un comportamento collaborativo, volto a favorire la conclusione del contratto e conforme ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale. L'omesso riscontro da parte dei promittenti venditori veniva qualificato da come ulteriore e grave inadempimento. Parte_1
Il complessivo comportamento tenuto dai CONVENUTI nella vicenda contrattuale giustificava, a detta dell'ATTRICE, sia la richiesta di esecuzione in forma specifica ex art. 2932
c.c. sia, in via subordinata, la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento così come richiesto ed argomentato nell'atto introduttivo del giudizio.
Fermo quanto sopra, deduceva altresì di aver subito rilevanti Parte_1 pregiudizi patrimoniali a causa del comportamento omissivo e dilatorio dei CONVENUTI, e formulava conseguentemente domanda di risarcimento del danno, quantificato in euro
30.000,00, ovvero nella maggiore somma che sarebbe emersa in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Le voci di danno dedotte a fondamento della pretesa risarcitoria comprendevano: le spese affrontate per l'attivazione e la gestione della pratica di leasing, rimasta infruttuosa;
i costi sostenuti per l'acquisto dell'immobile attiguo, destinato ad ospitare il personale aziendale nell'ottica dell'implementazione dell'attività produttiva nel nuovo sito;
la perdita della disponibilità immediata del bene promesso in vendita;
le conseguenze derivanti dalla disdetta del contratto di locazione precedentemente in essere;
nonché, in via più generale, la frustrazione del progetto imprenditoriale e l'interruzione del piano di espansione dell'attività commerciale che l'acquisto dell'immobile avrebbe dovuto sostenere.
L'ATTRICE chiedeva che il danno accertato fosse posto in compensazione, con quanto dovuto a titolo di residuo prezzo, qualora la domanda ex art. 2932 c.c. fosse accolta, ovvero, in ipotesi di rigetto della medesima, che fosse disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento imputabile ai promittenti venditori, con conseguente condanna di questi pagina 7 di 23 ultimi al ristoro integrale del pregiudizio patito.
1.2 , E CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 si costituivano nelle more della prima udienza, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'illustrissimo Signor Giudice designato dei Tribunale di Livorno. ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa. e per i motivi tutti sopra esposti e quì integralmente richiamati, aderire parzialmente alla domanda di parte attrice e. quindi, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. trasferire il diritto di proprietà relativo al capannone ad uso artigianale posto nel comune di Li'orno in Via Vasco Natale Jacoponi n. 35 confinante con detta Via. salvo altri e più precisi confini, identificato al NCEU del Comune di Persona_1
Livorno al foglio 4. particelle 235. sub. 601 e 604. categoria C/3. classe 3 consistenza mq 571, superficie catastale 602 mq. rendita Eur 2506.62. dai signori . CP_1 Parte_3
e alla società Navarmar srI.. in persona del legale
[...] Parte_5 Parte_4 rappresentante pro-tempore. con l'obbligo a carico di suddetta società del contestuale versamento dell'importo di Euro 150.000.00. respingere la domanda proposta ex adverso nei confronti dei signori . in merito alla CP_1 Controparte_2 Parte_5 richiesta di risarcimento danni e quantificata in Euro 30.000.00. perché infondata in fatto e in diritto. condannando parte attrice al pagamento delle spese processuali. Salva e riservata ogni ulteriore eccezione e richiesta cx art. 183 c.p.c..”
Successivamente, all'esito dell'evoluzione della vicenda processuale e del sopravvenuto accordo intercorso fra le parti in data 18 febbraio 2019, i convenuti modificavano le proprie conclusioni, in sede di memoria 183 VI comma n. 1 come segue:
“Voglia l'Illustrissimo Signor Giudice designato del Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e per i motivi tutti sopra esposti e qui integralmente richiamati dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data
24.7.2018 e successive modifiche nonché la scrittura privata intercorsa nelle more processuali e precisamente in data 18.02.2019; condannare parte attrice al risarcimento dei danni patiti e patendi in favore dei convenuti che possono essere quantificati nei canoni di locazione di affitto a decorrere dal 18.02.2019 sino al rilascio del capannone pari ad €uro
2.000,00 per ogni mensilità o frazione di occupazione e, infine, disporre la cancellazione della domanda giudiziale trascritta dalla sul capannone posto nel comune Parte_1 di Livorno in Via Vasco Natale Jacoponi n. 35 confinante con detta Via, salvo Persona_1 altri e più precisi confini, identificato al NCEU del Comune di Livorno al foglio 4, particelle
pagina 8 di 23 235, sub. 601 e 604, categoria C/3, classe 3 consistenza mq 571, superficie catastale 602 mq, rendita €uro 2506,62 o diversamente ordinare alla di provvedere entro e Parte_1 non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza a propria cura e spesa a cancellare la domanda giudiziale dalla stessa a suo tempo eseguita e nell'ipotesi in cui questa non sia eseguita, autorizzare agli odierni convenuti a provvedere in proprio addebitando le relative spese nella sua interezza a carico della con sentenza provvisoriamente Parte_1 esecutiva come per legge. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Per quanto ancora rileva, nel merito della controversia, i convenuti contestavano fermamente che la mancata conclusione dell'operazione di leasing potesse essere imputata a una loro condotta omissiva o colpevole. Osservavano, al contrario, che la clausola sospensiva contenuta nell'art. 11 del contratto preliminare non imponeva, in capo ai promittenti venditori, alcun obbligo giuridico di attivarsi per favorire l'avveramento della condizione, né alcun dovere di cooperazione attiva funzionale all'ottenimento del finanziamento da parte della promissaria acquirente.
Secondo la prospettazione dei CONVENUTI, la causa dell'insuccesso dell'operazione di leasing risiedeva unicamente nella condizione economico-finanziaria della Parte_1 che non avrebbe offerto le necessarie garanzie alla società finanziaria erogante, senza che potesse attribuirsi rilevanza causale – né, tantomeno, colpevolezza – alla posizione personale di le cui segnalazioni presso le banche dati creditizie erano state, a loro Parte_4 dire, strumentalmente enfatizzate da parte attrice.
Al contrario, affermavano che fosse parte attrice a non aver adeguatamente coltivato la procedura per l'ottenimento del leasing, e, soprattutto, a non essersi attivata per ricercare, in via alternativa, una soluzione finanziaria sostitutiva – quale, ad esempio, l'accesso a un mutuo
– che la clausola stessa prevedeva espressamente.
Quanto all'accordo del 18 febbraio 2019, i convenuti sottolineavano come l'accordo sottoscritto prevedesse espressamente, quale condizione, la stipula del definitivo entro il 1° febbraio 2020, e che tale termine, qualificato espressamente come essenziale, fosse decorso inutilmente senza che parte attrice avesse adempiuto integralmente agli obblighi a proprio carico.
I convenuti osservavano che, decorso inutilmente il termine del 1° febbraio 2020, non aveva dato seguito alla stipula del contratto definitivo, né si era offerta di Pt_1 corrispondere l'intero saldo del prezzo pattuito, come richiesto ai fini della pronuncia pagina 9 di 23 costitutiva ex art. 2932 c.c. Al contrario, solo successivamente, e precisamente in data 11 febbraio 2020, la società attrice si era limitata a trasmettere, tramite il proprio legale, una proposta di versamento di un ulteriore acconto di euro 20.000,00, subordinatamente alla concessione di una proroga della stipula fino al 30 luglio 2020.
Tale comunicazione, ad avviso dei CONVENUTI, non integrava una valida offerta ad adempiere, né una manifestazione seria e concreta della volontà di stipulare il contratto definitivo alle condizioni originariamente pattuite. Costituiva piuttosto una proposta unilaterale di modifica dei termini contrattuali, priva di effetti obbligatori e non accettata dalla controparte.
I CONVENUTI ritenevano pertanto che, alla data essenziale del 1° febbraio 2020, fosse da imputarsi a un grave e ingiustificato inadempimento, per non aver Parte_1 adempiuto agli obblighi scaturenti dall'accordo del 18 febbraio 2019 e per non aver neppure manifestato la disponibilità a corrispondere integralmente il prezzo dell'immobile, come richiesto ai fini dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre.
I CONVENUTI rilevavano inoltre che - dopo la scadenza del termine Pt_1 pattuito - aveva continuato ad occupare l'immobile senza pagare il prezzo pattuito e senza corrispondere neppure l'indennità di occupazione prevista nella scrittura privata sottoscritta.
Per tali ragioni con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., questi ultimi modificavano le proprie conclusioni, abbandonando l'adesione alla domanda di esecuzione in forma specifica precedentemente formulata in via subordinata e chiedendo, invece, la risoluzione del contratto preliminare oltre al risarcimento del danno.
Nella medesima memoria i CONVENUTI insistevano, altresì per il rigetto integrale della domanda risarcitoria avanzata dalla società attrice, affermando che la stessa fosse del tutto infondata, in quanto priva di prova e carente di ogni nesso causale con condotte riconducibili alla propria sfera di responsabilità.
1.3 Il Tribunale di Livorno, sulla scorta di istruttoria documentale, ha rigettato integralmente la domanda proposta da ex art. 2932 c.c., ritenendola Parte_1 infondata alla luce della mancata verifica della condizione sospensiva e dell'assenza di un comportamento inadempiente imputabile ai convenuti ed ha dichiarato inammissibili le domande formulate dai convenuti nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., in quanto tardivamente proposte e non correlate a nuove difese della controparte.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, a convenuto in Parte_1
pagina 10 di 23 giudizio, innanzi questa Corte di Appello , CP_1 Parte_3 Pt_4
E proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i
[...] Parte_5 seguenti motivi di appello:
2.1 L'APPELLANTE censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la possibilità di accogliere la domanda ex art. 2932 c.c., ritenendo che la condizione sospensiva prevista nel contratto preliminare – subordinata alternativamente all'ottenimento di un mutuo bancario o alla conclusione di un'operazione di leasing immobiliare – non si fosse avverata.
Secondo la prospettazione di il giudice di primo grado avrebbe omesso di Pt_1 considerare che tale condizione era stata inserita nell'esclusivo interesse della promissaria acquirente, la quale avrebbe validamente rinunciato alla stessa mediante comportamenti concludenti, così da rendere pienamente efficace il contratto preliminare e superare ogni ostacolo alla pronuncia costitutiva.
A sostegno della propria tesi, l'APPELLANTE richiama una serie di condotte che, a suo dire, valutate complessivamente, sarebbero idonee a far desumere l'avvenuta rinuncia alla condizione sospensiva apposta al contratto preliminare. Tra queste, l'avvio del giudizio per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., indicativo – secondo la prospettazione attorea
– della volontà di ottenere il trasferimento dell'immobile indipendentemente dal previo avveramento della condizione. Viene inoltre valorizzata la scrittura privata del 18 febbraio
2019, nella quale – a dire dell'appellante – sarebbe stata espressa una volontà inequivoca di procedere comunque alla stipula del definitivo, fissando un termine essenziale e regolando nuovi obblighi economici, senza subordinare l'efficacia dell'accordo ad alcun evento futuro o incerto. Detta scrittura, per l'APPELLANTE, costituirebbe pertanto un atto di rinuncia esplicita alla condizione sospensiva originaria, con effetto confermativo della piena efficacia vincolante del contratto preliminare. .
L'APPELLANTE osserva, poi, che, anche qualora si ritenesse la condizione sospensiva apposta nell'interesse di entrambe le parti, vi sarebbero comunque elementi idonei a far presumere una rinuncia reciproca, desumibile sia dall'adesione inizialmente manifestata dai convenuti alla domanda proposta ex art. 2932 c.c., sia dalla successiva sottoscrizione dell'accordo del 18 febbraio 2019.
La sentenza non riconoscendo tale rinuncia sarebbe quindi incorsa, secondo l'APPELLANTE, in un errore di diritto e di interpretazione della volontà contrattuale, nonché pagina 11 di 23 nella violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.
2.2 Con il secondo motivo, contesta la valutazione del giudice di prime Pt_1 cure circa la sussistenza di un proprio inadempimento, ritenuto prevalente rispetto a quello dei convenuti. L'APPELLANTE ritiene, al contrario, che la mancata conclusione del contratto sia integralmente imputabile alla condotta dei promittenti venditori, i quali avrebbero omesso di rimuovere la segnalazione debitoria ostativa alla concessione del leasing da parte della società . Parte_6
La sentenza, a detta degli APPELLANTI, non avrebbe adeguatamente tenuto conto dell'obbligo di lealtà e cooperazione gravante su entrambe le parti nella pendenza della condizione (art. 1358 c.c.), né avrebbe valorizzato le allegazioni e prove documentali versate in atti, che testimoniavano, a detta dell'APPELLANTE, la diligenza di per contro, Pt_1
l'inerzia dei venditori.
2.3 Con il terzo motivo l'APPELLANTE censura il capo della decisione in cui il Tribunale afferma. “i convenuti non hanno in nessun momento rifiutato la stipula del contratto definitivo, mentre la parte attrice promissaria acquirente non ha eseguito la propria prestazione di pagamento”. Il Giudice di prime cure con tale affermazione avrebbe, secondo l'APPELLANTE, ritenuto ostativo all'accoglimento della domanda il mancato pagamento del prezzo, sebbene il contratto preliminare prevedesse che tale pagamento dovesse avvenire contestualmente alla stipula del definitivo. deduce che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di Pt_1 legittimità, in simili ipotesi, è sufficiente una seria e tempestiva manifestazione di disponibilità all'adempimento, anche contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, senza necessità di offerta reale. La sentenza impugnata, nel richiedere un pagamento anticipato o un'offerta formale, si porrebbe dunque in contrasto con tali principi.
2.4 Con il quarto motivo, contesta la statuizione con cui il Tribunale ha Pt_1 rigettato la domanda risarcitoria per difetto di nesso causale. Secondo l'APPELLANTE, le condotte dei promittenti venditori – e in particolare l'omessa comunicazione e rimozione della condizione debitoria di – hanno avuto incidenza diretta e immediata Parte_4 sull'esito negativo della pratica di leasing. I danni costituirebbero pertanto conseguenze immediate e dirette del comportamento omissivo dei convenuti, e sarebbero pertanto pienamente meritevoli di ristoro.
2.5 Con il quinto motivo di gravame, deduce l'erroneità della sentenza Pt_1 pagina 12 di 23 anche nella parte in cui ha rigettato, in via subordinata, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dei promittenti venditori. L'erroneità consisterebbe nell'aver attribuito rilievo preponderante alla condotta dell'attrice, qualificata erroneamente come inadempiente, senza considerare, invece, l'inadempimento grave e ingiustificato dei convenuti, che avrebbero reso impossibile la stipula del definitivo non rimuovendo la causa ostativa legata alla posizione debitoria.
2.6 censura, infine, la statuizione sulle spese di lite, ritenendola ingiusta Pt_1 alla luce della complessità della vicenda e del comportamento processuale delle controparti, che inizialmente avevano aderito alla domanda principale. L'APPELLANTE chiede quindi la riforma del capo relativo alle spese, proponendo una compensazione, integrale o parziale, alla luce della buona fede dimostrata e dell'atteggiamento collaborativo tenuto nel corso del giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, i signori , CP_1 Parte_3
e ritualmente costituitisi in giudizio,
[...] Parte_4 Parte_5 hanno contestato integralmente, in fatto e in diritto, le censure sollevate da Parte_1 nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto la conferma, con vittoria delle spese anche nel presente grado di giudizio.
3.1 In via preliminare, gli APPELLATI affermano che la mancata conclusione della compravendita deve essere integralmente addebitata a la quale – a loro dire – Pt_1 non avrebbe mai manifestato una volontà seria e concreta di pagare il residuo prezzo quantificato in euro 130.000,00. Gli APPELLATI precisano che ove l'APPELLANTE avesse manifestato una effettiva disponibilità all'adempimento, essi sarebbero stati fin da subito disponibili – come lo sono tuttora – a concludere il contratto definitivo.
3.2 Gli APPELLATI osservano, inoltre, che il Tribunale di Livorno ha correttamente fondato la propria decisione sul contratto preliminare del 24 luglio 2018, successivamente prorogato con scrittura integrativa del 15 ottobre 2018, attribuendo invece alla successiva scrittura privata del 18 febbraio 2019 un valore meramente indicativo. Quest'ultima, stipulata in pendenza di giudizio, secondo gli APPELLATI, non sarebbe idonea a fondare una nuova obbligazione, potendo al massimo dimostrare la volontà conciliativa da essi manifestata, attraverso la concessione anticipata del possesso dell'immobile e la ulteriore proroga del termine per la stipula del contratto definitivo.
pagina 13 di 23 A conferma di ciò, gli APPELLATI sottolineano che ha mantenuto la Pt_1 disponibilità del bene dal 2019 sino ad oggi, senza mai corrispondere alcuna somma, né a titolo di saldo prezzo, né a titolo di indennità per l'occupazione. Tale situazione – a loro dire –
è rimasta immutata anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 595/2024 del
Tribunale di Livorno, che ha condannato gli APPELLANTI a corrispondere l'indennità di occupazione. Indennità che, ad oggi, a detta degli APPELLATI, non sarebbe stata ancora versata
Secondo gli APPELLATI, tale circostanza sarebbe significativa sia per comprovare la propria disponibilità e buona fede, sia per evidenziare l'inerzia e la mala fede della controparte, la quale ha continuato a godere dell'immobile in assenza di qualunque titolo giuridico e senza adempiere ad alcun obbligo restitutorio o patrimoniale.
3.3 In merito ai motivi di appello, gli APPELLATI sostengono che il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo cui l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. presuppone che l'attore abbia adempiuto alla propria obbligazione o, quanto meno, ne abbia effettuato una valida e tempestiva offerta, secondo le modalità previste dalla legge. Nel caso in esame, oltre a non aver adempiuto Pt_1 all'obbligazione di pagamento del prezzo, non avrebbe nemmeno formulato una concreta offerta conforme ai requisiti previsti dagll' art. 2932 c.c., né si sarebbe attivata con la dovuta diligenza per favorire l'avveramento della condizione sospensiva prevista nel contratto preliminare.
Ribadiscono, al riguardo, gli APPELLATI che l'efficacia del contratto era subordinata, in via alternativa, all'ottenimento da parte della promissaria acquirente di un mutuo o alla concessione di un leasing. tuttavia, non avrebbe dimostrato di aver attivato Pt_1 alcuna procedura per l'ottenimento di un mutuo, né di aver interpellato più istituti finanziari per la concessione di un leasing, limitando le proprie interlocuzioni alla sola Parte_6
[...]
A tale proposito, gli APPELLATI contestano recisamente qualsiasi addebito di responsabilità nei confronti di in relazione al diniego di concessione del Parte_4 leasing da parte di . Evidenziano, in fatto, che risulta Pt_6 Parte_4 comproprietario di tre ulteriori immobili e che, in relazione al bene oggetto del contratto preliminare, detiene unicamente una quota pari a un quarto della nuda proprietà. In diritto, sottolineano che la revoca della delibera da parte di costituisce Parte_6
pagina 14 di 23 espressione di un'autonoma e insindacabile valutazione tecnico-discrezionale dell'ente finanziatore, non riconducibile ad alcun comportamento imputabile ai promittenti venditori, né idonea a integrare una violazione degli obblighi di buona fede contrattuale.
Gli APPELLATI ritengono, pertanto, condivisibile la valutazione compiuta dal Tribunale di Livorno circa la mancata attivazione da parte di delle iniziative necessarie Pt_1 all'avveramento della condizione sospensiva, nonché la mancata esplorazione della via alternativa del mutuo, circostanze queste che configurerebbero una violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
3.4 Con riferimento al secondo motivo di appello, volto a censurare il rigetto della domanda risarcitoria, gli appellati si richiamano integralmente alla motivazione espressa nella sentenza di primo grado, che ritengono corretta. Osservano che la revoca del leasing non è in alcun modo riconducibile a un loro comportamento e che l'appellante non ha fornito prova del nesso causale diretto tra la condotta dei promittenti venditori e i danni lamentati.
Ribadiscono, altresì, che è stata la promissaria acquirente a non dare adeguato impulso al perfezionamento dell'affare, sicché nessuna responsabilità può essere loro ascritta sotto il profilo risarcitorio.
3.5 Quanto al terzo motivo di appello, relativo al rigetto della domanda subordinata di risoluzione per inadempimento dei promittenti venditori, gli appellati ne eccepiscono l'infondatezza. Sostengono, infatti, che l'unico inadempimento giuridicamente rilevante sia da individuarsi nella condotta della società appellante, la cui protratta inerzia avrebbe reso impossibile la stipula del contratto definitivo. In tal senso, la decisione assunta dal Tribunale sarebbe perfettamente coerente con i fatti emersi e con i principi applicabili in materia di inadempimento contrattuale.
3.6 In conclusione, gli appellati ritengono che la sentenza impugnata abbia correttamente rigettato tutte le domande proposte da comprese quelle Pt_1 formulate in via subordinata, e che – in conformità al principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c. – le spese processuali siano state legittimamente poste a carico della parte integralmente risultata perdente.
4. In data 21.4.22 depositava istanza telematica ex art. 351 c.p.c. al fine di Pt_1 ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. In data
31.5.22 si costituivano gli APPELLATI contestando integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito sia in punto di fumus boni iuris che di periculum in mora. pagina 15 di 23 Con ordinanza del 15.6.2022 questa Corte disponeva il non luogo a provvedere in ordine alla suddetta istanza “avendo preso atto che nella more del procedimento parte appellante aveva provveduto a corrispondere il dovuto in forza della sentenza gravata”.
5. La causa procedeva nel merito mediante trattazione scritta ed in data 28.5.24 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini alle parti, ex art. 190 cpc, per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
********
L'appello è totalmente infondato e pertanto non può che essere respinto con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Livorno.
6. Il primo motivo di appello è infondato.
L'APPELLANTE sostiene di aver rinunciato alla condizione sospensiva, apposta nel proprio esclusivo interesse, e che, per effetto di tale rinuncia, il contratto preliminare avrebbe dovuto essere ritenuto, dal Giudice di prime cure, pienamente efficace e vincolante per le parti.
6.1 Secondo giurisprudenza costante, la condizione sospensiva può essere effettivamente rinunciata dalla parte nel cui esclusivo interesse sia stata prevista. La rinuncia può avvenire, in alcuni casi, anche per facta concludentia, ma deve risultare da comportamenti oggettivamente incompatibili con la volontà di avvalersi della condizione stessa. È pertanto richiesta una manifestazione di volontà chiara, inequivoca e univoca, non suscettibile di interpretazioni alternative.
La giurisprudenza di legittimità più recente ha inoltre evidenziato l'esigenza di certezza nei rapporti contrattuali, richiedendo in particolare – quando la condizione sospensiva è inserita in un contratto soggetto a forma vincolata, come nel caso del preliminare di compravendita immobiliare ex art. 1351 c.c. – che la rinuncia venga formalizzata per iscritto, osservando una simmetria formale rispetto al contratto originario (Cass. civ., Sez. II, 5 gennaio 2022, n. 254, in motivazione, §§ 1.12 e 3.4; Cass. sez. 2^ civ. 21743/2013, in motivazione, § III.a: «[…] è principio generale che se per un negozio è stabilita la forma scritta ad substantiam allora detta forma deve essere utilizzata per tutti gli accordi modificativi di esso, indipendentemente se si tratti di contratto definitivo o preliminare ( cfr.
Cass. Sez. Un. 8878/1990 e, più di recente: Cass. Sez. III n. 9341/2004 ; Cass. Sez. II n.
8504/2011) […]»). Tale orientamento si fonda sul principio per cui la rinuncia alla condizione,
pagina 16 di 23 modificando l'assetto contrattuale originario e incidendo sull'efficacia del contratto, debba rivestire la medesima forma prevista ad substantiam per il negozio cui accede.
6.2 In ogni caso, fermo il carattere assorbente dell'argomento che precede, il collegio, nel caso in esame, non ritiene ricorrano i presupposti per considerare validamente intervenuta la rinuncia alla condizione sospensiva contrattualmente prevista.
L'APPELLANTE ha, infatti, fondato le proprie allegazioni in primo grado proprio sull'assunto che il mancato perfezionamento dell'operazione di leasing fosse imputabile alla controparte e costituisse un inadempimento rilevante. Tale impostazione contraddice in radice la pretesa rinuncia, rivelando piuttosto l'intento di avvalersi della condizione sospensiva per fondare la responsabilità dei convenuti.
In senso contrario non può assumere valore l'avvio del giudizio per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., proprio perché tale azione, per l'appunto, è stata promossa sullo specifico presupposto che la controparte fosse inadempiente a un dovere di cooperazione per far avverare la condizione, la cui esistenza e vigenza, pertanto, era, pur all'interno della domanda ex art. 2932 c.c., data per scontata.
Quanto alla scrittura privata del 18 febbraio 2019, essa, sebbene regolamenti aspetti di gestione dell'immobile nella fase interinale, non contiene alcuna clausola di rinuncia alla condizione sospensiva. Il testo dell'accordo non modifica formalmente la disciplina pattuita nel contratto preliminare né può essere interpretato, in via logica o sistematica, come volontà delle parti di sostituire la condizione con obblighi puramente temporali. Trattasi di atto successivo e accessorio, redatto in pendenza di giudizio, che, secondo quanto correttamente osservato dal primo giudice, non ha efficacia novativa.
Parimenti, la comunicazione dell'11 febbraio 2020 – con la quale ha Pt_1 richiesto una proroga del termine per la stipula del definitivo, offrendo il versamento di un ulteriore acconto – non contiene alcuna espressa dichiarazione di rinuncia alla condizione sospensiva, né elementi univoci idonei a far desumere una volontà in tal senso.
Al contrario, il tenore letterale della comunicazione depone in senso opposto. Nella stessa si legge, infatti, che: “Tale situazione (la persistente segnalazione di sofferenza) costituisce la reiterazione del grave inadempimento già in essere, che legittima la società promittente l'acquisto a ritenere nullo e senza alcun effetto l'accordo raggiunto che prevedeva la formalizzazione dell'acquisto entro il corrente mese”. (cfr doc. 13 memoria 183
V comma n. 1 cpc di parte attrice).
pagina 17 di 23 Tale affermazione evidenzia come, per la promissaria acquirente, la concessione del leasing costituisse condizione imprescindibile per la validità e l'efficacia dell'accordo, e come,
a fronte del mancato avveramento di detta condizione, si fosse limitata a formulare una proposta di modifica contrattuale, peraltro mai accettata dai promittenti venditori.
Ne consegue che la comunicazione in esame non integra una manifestazione di volontà abdicativa rispetto alla condizione sospensiva originaria, ma piuttosto conferma la persistente rilevanza di quest'ultima nell'economia complessiva del rapporto obbligatorio.
In definitiva, non risulta in atti alcuna manifestazione di volontà – né espressa né concludente – che soddisfi i requisiti di chiarezza e univocità richiesti dalla giurisprudenza per ritenere validamente operante la rinuncia alla condizione sospensiva.
Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
7. Anche il secondo motivo di appello è, a parere del collegio, parimenti infondato.
7.1 L'APPELLANTE imputa ai convenuti un presunto inadempimento, per non aver rimosso gli ostacoli derivanti dalla posizione debitoria di che, a suo dire, Parte_4 avrebbero determinato il diniego dell'operazione di leasing da parte di Parte_6
Tale impostazione è infondata, sia in fatto che in diritto.
Secondo la recente giurisprudenza di legittimità nei contratti condizionati l'inadempimento non può essere imputato ad una parte se manca, in capo alla stessa, uno specifico obbligo giuridico di attivarsi per il verificarsi della condizione. (Cass. civ., Sez. II, 7 gennaio 2025, n. 243).
La condizione sospensiva, infatti, determina la mera inefficacia temporanea del contratto e il relativo rischio di mancato avveramento grava, salvo diverso accordo, sulla parte nel cui esclusivo interesse è posta. L'obbligo generale di correttezza e buona fede non può tradursi in un obbligo di garanzia dell'evento condizionante né giustificare l'attribuzione di responsabilità senza una precisa violazione di obblighi contrattuali.
Nel caso in esame, il contratto preliminare subordinava espressamente la stipula definitiva all'ottenimento, in via alternativa, di un mutuo o di un leasing. Il dovere di adoperarsi gravava, dunque, primariamente sulla promissaria acquirente, che aveva l'onere di provare di aver diligentemente perseguito entrambe le vie previste.
Dagli atti emerge chiaramente come si sia limitata a intrattenere rapporti Pt_1 esclusivamente con senza avviare alcuna procedura alternativa di Parte_6 finanziamento e senza attivarsi per l'ottenimento di un mutuo, pur previsto espressamente come evento alternativo nel preliminare.
pagina 18 di 23 In tali condizioni, non può configurarsi alcuna violazione degli obblighi di buona fede a carico dei promittenti venditori, né alcuna responsabilità risarcitoria per il mancato avveramento della condizione.
7.2 Quanto alla posizione di deve osservarsi che la situazione Parte_4 patrimoniale del medesimo – risultando comproprietario di ulteriori tre immobili e titolare, quanto al bene oggetto di causa, di una quota pari a un quarto della sola nuda proprietà – non può ritenersi, di per sé, ostativa all'ottenimento di un finanziamento, né idonea a configurare un reale pericolo di decozione.
In ogni caso, anche a voler ipotizzare che tali elementi abbiano inciso sull'istruttoria, la decisione di revocare il finanziamento da parte di costituisce Parte_6 espressione dell'autonoma valutazione tecnico-discrezionale dell'ente finanziatore, insuscettibile di sindacato giudiziale e comunque non imputabile ai promittenti venditori.
Insomma, la valutazione che ha dato, ai fini della verifica del leasing, della Parte_6 posizione di non è certo, da un punto di vista obiettivo, convalidabile, nel senso che la Pt_4 scelta di non impegnarsi nell'acquisto di un bene perché uno dei venditori, titolare di un quarto della sua nuda proprietà, era segnalato come soggetto in sofferenza, nonostante, peraltro, titolare di altri beni immobili, pare – non conoscendosi altri e maggiori dettagli – di una prudenza eccessiva;
di una prudenza, cioè, del tutto legittima e insindacabile da parte di
(ben potendo ciascuna società di leasing regolare i propri affari secondo Parte_6 parametri propri), ma inidonea, nel diverso rapporto delle odierne parti in causa, a individuare nella situazione di il fattore causale del mancato avveramento (perché non Pt_4
è ascrivibile al il criterio di eccessiva prudenza di . Pt_4 Parte_6
Ne consegue che, nel caso concreto, non sussiste alcun inadempimento imputabile ai convenuti, mentre l'inerzia della società integra una violazione dei principi di Pt_1 lealtà e correttezza, impedendo l'avveramento della condizione sospensiva e giustificando il rigetto della domanda.
8. Con il terzo motivo di gravame, l'APPELLANTE contesta la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto ostativo all'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. anche il mancato pagamento del prezzo da parte della promissaria acquirente.
deduce che tale conclusione sarebbe erronea, in quanto il contratto Pt_1 preliminare prevedeva che il versamento del saldo del prezzo dovesse avvenire contestualmente alla stipula del definitivo. In tale contesto, sostiene l'APPELLANTE, non sarebbe richiesto l'adempimento anticipato della prestazione, né un'offerta reale, essendo pagina 19 di 23 sufficiente – ai fini della pronuncia costitutiva – una seria e attuale manifestazione di disponibilità ad adempiere, anche contenuta nell'atto introduttivo del giudizio.
Anche questa censura è a parere di questo Collegio totalmente infondata.
L'art. 2932, comma 2, c.c. stabilisce espressamente che: “La sentenza che produce gli effetti del contratto non può essere pronunciata se la parte che la richiede non esegue la prestazione a cui era obbligata o non ne fa offerta nei modi di legge.”
Secondo giurisprudenza consolidata, tale offerta può, in effetti, consistere anche in una manifestazione di disponibilità espressa in citazione, purché seria, completa e attuale, e a condizione che il termine per la stipula del definitivo non sia già decorso inutilmente.
Nel caso in esame, tuttavia, tale presupposto non risulta soddisfatto. Il contratto preliminare prevedeva, invero, all'art. 2, che la stipula del definitivo avvenisse entro il 30 settembre 2018; detto termine è stato poi prorogato, alle stesse condizioni, fino al 27 ottobre
2018 con scrittura del 15 ottobre 2018, e successivamente, con l'accordo intervenuto in corso di causa, ulteriormente differito fino al 1° febbraio 2020. A fronte di ciò non ha Pt_1 mai formulato – né prima né alla scadenza di ciascuno di tali termini – una valida offerta di pagamento dell'intero prezzo dovuto né ha dimostrato di essere in grado di adempiere alla propria obbligazione.
Risulta pacifico e documentalmente provato, invece, che, alla scadenza del termine essenziale del 1° febbraio 2020, non disponesse delle risorse necessarie per il Pt_1 pagamento del saldo. Tale circostanza risulta confermata dalla comunicazione inviata in data
11 febbraio 2020 – quindi successiva alla scadenza – con la quale la società promissaria acquirente chiedeva una ulteriore proroga del termine, proponendo il versamento di un ulteriore acconto di euro 20.000,00. Tale richiesta, subordinata alla modifica unilaterale delle condizioni pattuite, non integra né un'offerta tempestiva né un comportamento concludente idoneo a comprovare l'adempimento richiesto ex art. 2932 c.c.
Del resto, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, i promittenti venditori non si sono mai rifiutati di stipulare il contratto definitivo, manifestando anzi disponibilità alla conclusione dell'accordo, e opponendo quale unico elemento ostativo la mancanza, mai nei fatti smentita, di una effettiva capacità economica della controparte.
Tale conclusione trova ulteriore conferma nella condotta dei promittenti venditori, i quali – in un'ottica di leale cooperazione e buona fede – hanno consentito a la Pt_1
pagina 20 di 23 piena disponibilità dell'immobile sin dal 2019, ben prima della scadenza del termine previsto per la stipula del contratto definitivo. Tale circostanza, documentata e non contestata, dimostra l'intento conciliativo degli appellati e l'assenza di qualsivoglia volontà o condotta ostruzionistica, confermando che la mancata conclusione del contratto sia dipesa esclusivamente dalla mancata capacità dell'acquirente di adempiere alla prestazione cui era tenuto.
Alla luce di quanto sopra, in assenza di una valida offerta di pagamento, formulata entro i termini contrattualmente previsti e in presenza di una condizione sospensiva non avveratasi, correttamente il Giudice di Prime curte ha ritenuto del tutto carenti i presupposti richiesti dall'art. 2932, comma 2, c.c.
Il motivo va, dunque, rigettato.
9. La Corte ritiene anche il quarto motivo di appello, se non assorbito da quanto in precedenza motivato, del tutto infondato.
Il giudice di primo grado ha motivatamente escluso che vi fosse un nesso causale tra le condotte dei convenuti e i danni lamentati da Pt_1
L'appellante non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che la mancata concessione del leasing sia dipesa da una condotta colposa dei promittenti venditori. Come sopra chiarito, la decisione di revocare la delibera già favorevole da parte di è Parte_6 espressione dell'autonoma e discrezionale valutazione dell'ente finanziatore, non sindacabile né imputabile ai venditori.
Difettano quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
10. Il quinto motivo relativo alla domanda subordinata di risoluzione per inadempimento dei promittenti venditori, è infondato.
Come già rilevato, l'unico inadempimento emerso in giudizio è quello della società appellante, che non ha adempiuto al proprio obbligo di attivarsi per l'avveramento della condizione, né ha adempiuto (o offerto di adempiere) l'obbligazione di pagamento nei termini contrattualmente previsti.
La risoluzione, quale rimedio a tutela della parte adempiente, presuppone che sia l'altra parte ad essere rimasta inadempiente. In difetto di tale presupposto, la relativa domanda non può essere accolta (art. 1453 c.c.).
pagina 21 di 23 11. Infine, anche il sesto motivo, relativo alla statuizione sulle spese, non può trovare accoglimento. La sentenza impugnata ha applicato correttamente il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., avendo interamente rigettato le domande proposte dalla società attrice. Nulla è emerso che possa giustificare una deroga a tale principio, nemmeno in termini di parziale compensazione.
12. Resta la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.
12.1 Le spese seguono la soccombenza secondo quanto sancito dall'art. 91 c.p.c.. Nel caso in esame è risultata integralmente soccombente e pertanto risulta Parte_1 conforme ai principi di diritto porre integralmente a suo carico anche le spese processuali relative al secondo grado di giudizio. Dette spese sono liquidate secondo il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi, (valore di causa Euro 150.000,00).
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 4.326,00 fase 3 (la liquidazione di questa fase tiene conto sia dell'attività difensiva svolta sia nella fase di merito che in fase inibitoria, entrambe caratterizzate da un intervento limitato che pertanto giustifica una liquidazione complessiva nel valore medio), € 5.103,00 fase 4. Il tutto per complessivi € 14.317, 00, oltre accessori di legge.
13. Sussistono infine le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, e conferma integralmente la sentenza n. 191/2022 emessa dal Tribunale di
Livorno e pubblicata il 28.2.22;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rimborsare a , CP_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
le spese processuali del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi €
[...]
14.317,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre CAP e IVA secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del pagina 22 di 23 contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 703/2022 promossa da:
(PI , ivi in persona del suo A.U. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO GIRIBALDI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(CF. ), (CF. CP_1 C.F._1 Parte_3
), (CF. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
(CF. ) rappresentati e difesi dall'Avv. FEDERICO BASTELLI (C.F.: C.F._4
ed elettivamente domiciliata in Firenze presso e nello studio dell'Avv. C.F._5
CLAUDIA MAZZOLI;
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 191/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 28.2.22
CONCLUSIONI
In data 28.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 23 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze giudicando in secondo grado, definitivamente giudicando con sentenza provvisoriamente esecutiva, in accoglimento del presente appello previa indilata sospensione della vis della impugnata sentenza riformare la impugnata sentenza, giusti i motivi tutti della narrativa che precede, quindi e per l'effetto In tesi dichiarare i convenuti inadempienti all'obbligo di trasferire alla società attrice la proprietà dell'immobile (capannone ad uso artigianale) sito in Livorno Via Vasco Natale Jacoponi
n.35, confinante con detta via, salvo altri e più precisi confini, identificato al Persona_1
NCEU del Comune di Livorno al foglio 4, particelle 235, sub. 601 e 604, categoria C/3, classe
3, consistenza mq. 571, superficie catastale 602 mq., rendita € 2.506,62=, e quindi dichiarare con efficacia costitutiva, concluso il contratto definitivo di compravendita dell'immobile sito in Livorno Via Vasco Natale Jacoponi n.35, identificato al NCEU del
Comune di Livorno al foglio 4, particelle 235, sub. 601 e 604, categoria C/3, classe 3, consistenza mq. 571, superficie catastale 602 mq., rendita € 2.506,62=, quindi per l'effetto ordinare alla Agenzia del Territorio (già Conservatoria dei Registri Immobiliari) di Livorno di provvedere alla trascrizione del titolo rappresentativo della proprietà così consolidando
l'effettivo acquisto della stessa in capo alla società attrice dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dei convenuti in ordine al danno subito dalla società attrice, da doversi porre in nesso causale immediato e diretto con il comportamento dei convenuti stessi, in quanto contrario all'obbligo di comportarsi secondo buona fede anche in sede pre-contrattuale; e per l'effetto condannare i convenuti a pagare in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno a lei causato, la somma di € 30.000,00= ovvero la diversa e maggior somma che risulterà dovuta all'esito della compienda istruttoria e che l'adito Giudice potrà determinare anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., somma rivalutata secondo gli indici Istat e sulla quale dovranno calcolarsi gli interessi nella misura del saggio legale dalla data dell'inadempimento a quella dell'effettivo saldo, da doversi porre in compensazione ex artt.1242 e 1243 cod. civ. con quanto dovuto ai promittenti la vendita a titolo di prezzo dell'immobile de quo e quindi disporre che la società attrice provveda a versare in favore dei convenuti il saldo del prezzo pattuito, ovvero il diverso e minor prezzo che risultasse dovuto all'esito della compienda istruttoria, al netto di quanto risulterà spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno subito. In Ipotesi dichiarare risolto il contratto preliminare inter-partes stante il grave e rilevante inadempimento imputabile ai promittenti venditori e quindi e per l'effetto CONDANNARE i convenuti a pagare in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno a lei causato, la somma di € 30.000,00= ovvero la diversa e
pagina 2 di 23 maggior somma che risulterà dovuta all'esito della compienda istruttoria e che l'adito
Giudice potrà determinare anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., somma rivalutata secondo gli indici Istat e sulla quale dovranno calcolarsi gli interessi nella misura del saggio legale dalla data dell'inadempimento a quella dell'effettivo saldo. Vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata:
“dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso al sentenza n. 191 del 26.02.2022 Parte_1 del Tribunale di Livorno con condanna di parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 191/2022 pubblicata il 28/02/2022, ha così deciso:
1) Rigetta le domande proposte da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 nei confronti di e 2) CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Dichiara inammissibili le domande proposte da , CP_1 Parte_3 Pt_4
e con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 1
[...] Parte_5
c.p.c.; 3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere ai Parte_1 convenuti, in solido, le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in euro
2.400,00 per fase di studio, euro 1.500,00 per fase introduttiva, euro 3.800,00 per fase istruttoria ed euro 4.000,00 per fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
1.1 aveva agito contro , Parte_1 CP_1 Parte_3
E rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_4 Parte_5
“Dichiarare i convenuti inadempienti all'obbligo di trasferire alla società attrice la proprietà dell'immobile (capannone ad uso artigianale) sito in Livorno Via Vasco Natale Jacoponi n.
35, confinante con detta via, salvo altri e più precisi confini, identificato al Persona_1
NCEU del Comune di Livorno al foglio 4, particelle 235, sub. 601 e 604, categoria C/3, classe
3, consistenza mq. 571, superficie catastale 602 mq., rendita € 2.506,62=, e quindi dichiarare con efficacia costitutiva, concluso il contratto definitivo di compravendita dell' pagina 3 di 23 immobile sito in Livorno Via Vasco Natale Jacoponi n. 35, identificato al NCEU del Comune di Livorno al foglio 4, particelle 235, sub. 601 e 604, categoria C/3, classe 3, consistenza mq.
571, superficie catastale 602 mq., rendita € 2.506,62=, quindi per l'effetto ordinare alla
Agenzia del Territorio (già Conservatoria dei Registri Immobiliari) di Livorno di provvedere alla trascrizione del titolo rappresentativo della proprietà così consolidando l' effettivo acquisto della stessa in capo alla società attrice dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dei convenuti in ordine al danno subito dalla società attrice, da doversi porre in nesso causale immediato e diretto con il comportamento dei convenuti stessi, in quanto contrario all'obbligo di comportarsi seconda buona fede anche in sede pre-contrattuale; e per l'effetto condannare i convenuti a pagare in favore dell' attrice, a titolo di risarcimento del danno a lei causato, la somma di € 30.000,00= ovvero la diversa e maggior somma che risulterà dovuta all'esito della compienda istruttoria e che l'adito Giudice potrà determinare anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., somma rivalutata secondo gli indici Istat e sulla quale dovranno calcolarsi gli interessi nella misura del saggio legale dalla data dell'inadempimento a quella dell'effettivo saldo, da doversi porre in compensazione ex artt.1242 e 1243 cod. civ. con quanto dovuto ai promittenti la vendita a titolo di prezzo dell'immobile de quo e quindi disporre che la società attrice provveda a versare in favore dei convenuti il saldo del prezzo pattuito, ovvero il diverso e minor prezzo che risultasse dovuto all' esito della compienda istruttoria, al netto di quanto risulterà spettante all' attrice a titolo di risarcimento del danno subito. In Ipotesi dichiarare risolto il contratto preliminare inter- partes stante il grave e rilevante inadempimento imputabile ai promittenti venditori e quindi e per l' effetto condannare i convenuti a pagare in favore dell' attrice, a titolo di risarcimento del danno a lei causato, la somma di € 30.000,00= ovvero la diversa e maggior somma che risulterà dovuta all'esito della compienda istruttoria e che l'adito
Giudice potrà determinare anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., somma rivalutata secondo gli indici Istat e sulla quale dovranno calcolarsi gli interessi nella misura del saggio legale dalla data dell'inadempimento a quella dell'effettivo saldo;
Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”
A sostegno della propria domanda, educeva di aver stipulato, in data Parte_1
24 luglio 2018, con (usufruttuaria), CP_1 Parte_3 Pt_4
e (nudi proprietari), un contratto preliminare di compravendita
[...] Parte_5 avente ad oggetto un capannone ad uso artigianale sito nel Comune di Livorno, meglio identificato al N.C.E.U. al foglio 4, particelle 235, subalterni 601 e 604, per il corrispettivo pagina 4 di 23 complessivo di euro 150.000,00, versando una caparra confirmatoria pari ad euro 5.000,00
Il suddetto contratto prevedeva, all'articolo 11, che: “La validità ed efficacia della presente scrittura è subordinata alternativamente ai seguenti eventi: A) all'esito positivo di una richiesta di mutuo da effettuarsi dalla parte promissaria acquirente presso un ente finanziatore scelto a cura della stessa e congrua per l'acquisto dell'immobile oggetto della presente;
B) all'acquisto del capannone da parte di una società di leasing scelta dal promissario acquirente con cui quest'ultimo stipulerà successivamente un contratto di locazione finanziaria in qualità di utilizzatore. L'esito positivo di una delle due forme di
“finanziamento” dovrà essere ricevuto dalla promissaria acquirente ed essere reso noto alla proprietaria entro la data del 20/09/2018, diversamente la proposta perderà di efficacia a tutti gli effetti e nulla sarà dovuto al proprietario dell'immobile e all'agente immobiliare, a nessun titolo.” Entrambe le parti dovranno comportarsi, durante la pendenza della condizione, secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1358 del codice civile;
in caso di violazione di tale dovere, l'altra parte potrà chiedere il risarcimento del danno subito e la risoluzione del contratto per inadempimento”.
Il termine ultimo per la stipula del contratto definitivo veniva inizialmente fissato al 20 settembre 2018 e, con successivo atto integrativo, veniva prorogato – alle medesime condizioni – sino al 27 ottobre 2018.
Secondo quanto rappresentato dall'ATTRICE la stessa si sarebbe attivata tempestivamente, con la società al fine di ottenere un finanziamento Parte_6 mediante leasing immobiliare, ricevendo una iniziale manifestazione di disponibilità a finanziare l'operazione da parte della società di leasing.
In ragione di ciò, in data 22 ottobre 2018, i CONVENUTI consegnavano a Pt_1 le chiavi dell'immobile oggetto del contratto, al solo fine – come specificato – di consentire lo svolgimento di sopralluoghi tecnici e la redazione dei preventivi relativi alle opere di ristrutturazione. Nella medesima fase, e confidando nella conclusione dell'affare, L'ATTRICE provvedeva, in data 26 ottobre 2018, a comunicare la disdetta del contratto di locazione relativo all'immobile che già occupava per la propria attività e, successivamente, in data 14 novembre 2018, perfezionava l'acquisto di un appartamento attiguo al capannone promesso in vendita, da destinare a residenza dei propri dipendenti.
Del tutto inaspettatamente – secondo la prospettazione di parte ATTRICE – in data 26 novembre 2018, la società comunicava formalmente la revoca della Parte_6
pagina 5 di 23 precedente delibera, rappresentando che, all'esito delle verifiche istruttorie, erano emersi profili di criticità economico-patrimoniale in capo a uno dei promittenti Parte_4 venditori, il quale risultava segnalato in banche dati come soggetto in stato di sofferenza creditizia. Tali circostanze venivano ritenute dalla finanziaria incompatibili con la conclusione dell'operazione, alla luce dei criteri di sana e prudente gestione del credito imposti dalla Banca
d'Italia. sosteneva che l'ostacolo sopravvenuto alla concessione del leasing, Parte_1 lungi dal costituire fatto imprevedibile o eccezionale, dovesse ritenersi circostanza nota, o comunque agevolmente conoscibile, da parte dei promittenti venditori, i quali – pur essendo a conoscenza della posizione debitoria segnalata dalla società di leasing – non avrebbero adottato alcuna iniziativa volta a rimuovere la causa impeditiva, né avrebbero collaborato attivamente al perfezionamento dell'operazione finanziaria.
L'ATTRICE deduceva, quindi, che il mancato avveramento della condizione sospensiva fosse imputabile ad esclusiva colpa dei CONVENUTI, i quali, contravvenendo ai doveri di buona fede e cooperazione, avrebbero impedito il perfezionamento dell'operazione. In ragione di tale condotta, riteneva sussistere un grave inadempimento da parte degli Pt_1 stessi, tanto da legittimarla, quale parte adempiente, a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipula del contratto definitivo, ai sensi dell'art. 2932 c.c. dava atto, che nelle more del giudizio, e più precisamente in data 18 Pt_1 febbraio 2018, le parti avevano sottoscritto un nuovo accordo che, ad avviso dell'ATTRICE, rafforzava e confermava la pretesa azionata in giudizio, costituendo espressione della volontà delle parti di portare comunque a compimento la compravendita.
Con tale accordo le parti convenivano: (i) che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato entro e non oltre il 1° febbraio 2020, termine qualificato come essenziale;
(ii) che la promissaria acquirente acquisiva in via anticipata il pieno possesso dell'immobile (iii) che in caso di mancata stipula del definitivo entro il termine pattuito la promissaria acquirente avrebbe rilasciato l'immobile ed in caso di mancato rilascio, avrebbe corrisposto un'indennità mensile di occupazione pari a euro 2.000,00; (iiii) che la promissaria acquirente avrebbe versato la somma di euro 20.000,00, da imputare a titolo di acconto sul prezzo e caparra confirmatoria. deduceva di aver adempiuto a tutte le obbligazioni assunte con il Parte_1 suddetto accordo, diversamente i convenuti non avrebbero posto in essere alcuna condotta pagina 6 di 23 utile alla rimozione della posizione debitoria di determinando così il Parte_4 permanere dell'ostacolo alla concessione del leasing. Nonostante tale inerzia, l'ATTRICE avrebbe comunque ribadito la propria disponibilità a concludere l'acquisto chiedendo tuttavia, a mezzo del proprio legale, una proroga del termine per la stipula del contratto definitivo al 30 luglio 2020 a fronte del versamento di un ulteriore acconto pari a euro
20.000,00.
Secondo la prospettazione attorea, tale comunicazione integrava un'offerta seria, concreta e attuale di proseguire l'operazione nei termini concordati, nonché un comportamento collaborativo, volto a favorire la conclusione del contratto e conforme ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale. L'omesso riscontro da parte dei promittenti venditori veniva qualificato da come ulteriore e grave inadempimento. Parte_1
Il complessivo comportamento tenuto dai CONVENUTI nella vicenda contrattuale giustificava, a detta dell'ATTRICE, sia la richiesta di esecuzione in forma specifica ex art. 2932
c.c. sia, in via subordinata, la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento così come richiesto ed argomentato nell'atto introduttivo del giudizio.
Fermo quanto sopra, deduceva altresì di aver subito rilevanti Parte_1 pregiudizi patrimoniali a causa del comportamento omissivo e dilatorio dei CONVENUTI, e formulava conseguentemente domanda di risarcimento del danno, quantificato in euro
30.000,00, ovvero nella maggiore somma che sarebbe emersa in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Le voci di danno dedotte a fondamento della pretesa risarcitoria comprendevano: le spese affrontate per l'attivazione e la gestione della pratica di leasing, rimasta infruttuosa;
i costi sostenuti per l'acquisto dell'immobile attiguo, destinato ad ospitare il personale aziendale nell'ottica dell'implementazione dell'attività produttiva nel nuovo sito;
la perdita della disponibilità immediata del bene promesso in vendita;
le conseguenze derivanti dalla disdetta del contratto di locazione precedentemente in essere;
nonché, in via più generale, la frustrazione del progetto imprenditoriale e l'interruzione del piano di espansione dell'attività commerciale che l'acquisto dell'immobile avrebbe dovuto sostenere.
L'ATTRICE chiedeva che il danno accertato fosse posto in compensazione, con quanto dovuto a titolo di residuo prezzo, qualora la domanda ex art. 2932 c.c. fosse accolta, ovvero, in ipotesi di rigetto della medesima, che fosse disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento imputabile ai promittenti venditori, con conseguente condanna di questi pagina 7 di 23 ultimi al ristoro integrale del pregiudizio patito.
1.2 , E CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 si costituivano nelle more della prima udienza, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'illustrissimo Signor Giudice designato dei Tribunale di Livorno. ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa. e per i motivi tutti sopra esposti e quì integralmente richiamati, aderire parzialmente alla domanda di parte attrice e. quindi, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. trasferire il diritto di proprietà relativo al capannone ad uso artigianale posto nel comune di Li'orno in Via Vasco Natale Jacoponi n. 35 confinante con detta Via. salvo altri e più precisi confini, identificato al NCEU del Comune di Persona_1
Livorno al foglio 4. particelle 235. sub. 601 e 604. categoria C/3. classe 3 consistenza mq 571, superficie catastale 602 mq. rendita Eur 2506.62. dai signori . CP_1 Parte_3
e alla società Navarmar srI.. in persona del legale
[...] Parte_5 Parte_4 rappresentante pro-tempore. con l'obbligo a carico di suddetta società del contestuale versamento dell'importo di Euro 150.000.00. respingere la domanda proposta ex adverso nei confronti dei signori . in merito alla CP_1 Controparte_2 Parte_5 richiesta di risarcimento danni e quantificata in Euro 30.000.00. perché infondata in fatto e in diritto. condannando parte attrice al pagamento delle spese processuali. Salva e riservata ogni ulteriore eccezione e richiesta cx art. 183 c.p.c..”
Successivamente, all'esito dell'evoluzione della vicenda processuale e del sopravvenuto accordo intercorso fra le parti in data 18 febbraio 2019, i convenuti modificavano le proprie conclusioni, in sede di memoria 183 VI comma n. 1 come segue:
“Voglia l'Illustrissimo Signor Giudice designato del Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e per i motivi tutti sopra esposti e qui integralmente richiamati dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data
24.7.2018 e successive modifiche nonché la scrittura privata intercorsa nelle more processuali e precisamente in data 18.02.2019; condannare parte attrice al risarcimento dei danni patiti e patendi in favore dei convenuti che possono essere quantificati nei canoni di locazione di affitto a decorrere dal 18.02.2019 sino al rilascio del capannone pari ad €uro
2.000,00 per ogni mensilità o frazione di occupazione e, infine, disporre la cancellazione della domanda giudiziale trascritta dalla sul capannone posto nel comune Parte_1 di Livorno in Via Vasco Natale Jacoponi n. 35 confinante con detta Via, salvo Persona_1 altri e più precisi confini, identificato al NCEU del Comune di Livorno al foglio 4, particelle
pagina 8 di 23 235, sub. 601 e 604, categoria C/3, classe 3 consistenza mq 571, superficie catastale 602 mq, rendita €uro 2506,62 o diversamente ordinare alla di provvedere entro e Parte_1 non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza a propria cura e spesa a cancellare la domanda giudiziale dalla stessa a suo tempo eseguita e nell'ipotesi in cui questa non sia eseguita, autorizzare agli odierni convenuti a provvedere in proprio addebitando le relative spese nella sua interezza a carico della con sentenza provvisoriamente Parte_1 esecutiva come per legge. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Per quanto ancora rileva, nel merito della controversia, i convenuti contestavano fermamente che la mancata conclusione dell'operazione di leasing potesse essere imputata a una loro condotta omissiva o colpevole. Osservavano, al contrario, che la clausola sospensiva contenuta nell'art. 11 del contratto preliminare non imponeva, in capo ai promittenti venditori, alcun obbligo giuridico di attivarsi per favorire l'avveramento della condizione, né alcun dovere di cooperazione attiva funzionale all'ottenimento del finanziamento da parte della promissaria acquirente.
Secondo la prospettazione dei CONVENUTI, la causa dell'insuccesso dell'operazione di leasing risiedeva unicamente nella condizione economico-finanziaria della Parte_1 che non avrebbe offerto le necessarie garanzie alla società finanziaria erogante, senza che potesse attribuirsi rilevanza causale – né, tantomeno, colpevolezza – alla posizione personale di le cui segnalazioni presso le banche dati creditizie erano state, a loro Parte_4 dire, strumentalmente enfatizzate da parte attrice.
Al contrario, affermavano che fosse parte attrice a non aver adeguatamente coltivato la procedura per l'ottenimento del leasing, e, soprattutto, a non essersi attivata per ricercare, in via alternativa, una soluzione finanziaria sostitutiva – quale, ad esempio, l'accesso a un mutuo
– che la clausola stessa prevedeva espressamente.
Quanto all'accordo del 18 febbraio 2019, i convenuti sottolineavano come l'accordo sottoscritto prevedesse espressamente, quale condizione, la stipula del definitivo entro il 1° febbraio 2020, e che tale termine, qualificato espressamente come essenziale, fosse decorso inutilmente senza che parte attrice avesse adempiuto integralmente agli obblighi a proprio carico.
I convenuti osservavano che, decorso inutilmente il termine del 1° febbraio 2020, non aveva dato seguito alla stipula del contratto definitivo, né si era offerta di Pt_1 corrispondere l'intero saldo del prezzo pattuito, come richiesto ai fini della pronuncia pagina 9 di 23 costitutiva ex art. 2932 c.c. Al contrario, solo successivamente, e precisamente in data 11 febbraio 2020, la società attrice si era limitata a trasmettere, tramite il proprio legale, una proposta di versamento di un ulteriore acconto di euro 20.000,00, subordinatamente alla concessione di una proroga della stipula fino al 30 luglio 2020.
Tale comunicazione, ad avviso dei CONVENUTI, non integrava una valida offerta ad adempiere, né una manifestazione seria e concreta della volontà di stipulare il contratto definitivo alle condizioni originariamente pattuite. Costituiva piuttosto una proposta unilaterale di modifica dei termini contrattuali, priva di effetti obbligatori e non accettata dalla controparte.
I CONVENUTI ritenevano pertanto che, alla data essenziale del 1° febbraio 2020, fosse da imputarsi a un grave e ingiustificato inadempimento, per non aver Parte_1 adempiuto agli obblighi scaturenti dall'accordo del 18 febbraio 2019 e per non aver neppure manifestato la disponibilità a corrispondere integralmente il prezzo dell'immobile, come richiesto ai fini dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre.
I CONVENUTI rilevavano inoltre che - dopo la scadenza del termine Pt_1 pattuito - aveva continuato ad occupare l'immobile senza pagare il prezzo pattuito e senza corrispondere neppure l'indennità di occupazione prevista nella scrittura privata sottoscritta.
Per tali ragioni con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., questi ultimi modificavano le proprie conclusioni, abbandonando l'adesione alla domanda di esecuzione in forma specifica precedentemente formulata in via subordinata e chiedendo, invece, la risoluzione del contratto preliminare oltre al risarcimento del danno.
Nella medesima memoria i CONVENUTI insistevano, altresì per il rigetto integrale della domanda risarcitoria avanzata dalla società attrice, affermando che la stessa fosse del tutto infondata, in quanto priva di prova e carente di ogni nesso causale con condotte riconducibili alla propria sfera di responsabilità.
1.3 Il Tribunale di Livorno, sulla scorta di istruttoria documentale, ha rigettato integralmente la domanda proposta da ex art. 2932 c.c., ritenendola Parte_1 infondata alla luce della mancata verifica della condizione sospensiva e dell'assenza di un comportamento inadempiente imputabile ai convenuti ed ha dichiarato inammissibili le domande formulate dai convenuti nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., in quanto tardivamente proposte e non correlate a nuove difese della controparte.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, a convenuto in Parte_1
pagina 10 di 23 giudizio, innanzi questa Corte di Appello , CP_1 Parte_3 Pt_4
E proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i
[...] Parte_5 seguenti motivi di appello:
2.1 L'APPELLANTE censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la possibilità di accogliere la domanda ex art. 2932 c.c., ritenendo che la condizione sospensiva prevista nel contratto preliminare – subordinata alternativamente all'ottenimento di un mutuo bancario o alla conclusione di un'operazione di leasing immobiliare – non si fosse avverata.
Secondo la prospettazione di il giudice di primo grado avrebbe omesso di Pt_1 considerare che tale condizione era stata inserita nell'esclusivo interesse della promissaria acquirente, la quale avrebbe validamente rinunciato alla stessa mediante comportamenti concludenti, così da rendere pienamente efficace il contratto preliminare e superare ogni ostacolo alla pronuncia costitutiva.
A sostegno della propria tesi, l'APPELLANTE richiama una serie di condotte che, a suo dire, valutate complessivamente, sarebbero idonee a far desumere l'avvenuta rinuncia alla condizione sospensiva apposta al contratto preliminare. Tra queste, l'avvio del giudizio per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., indicativo – secondo la prospettazione attorea
– della volontà di ottenere il trasferimento dell'immobile indipendentemente dal previo avveramento della condizione. Viene inoltre valorizzata la scrittura privata del 18 febbraio
2019, nella quale – a dire dell'appellante – sarebbe stata espressa una volontà inequivoca di procedere comunque alla stipula del definitivo, fissando un termine essenziale e regolando nuovi obblighi economici, senza subordinare l'efficacia dell'accordo ad alcun evento futuro o incerto. Detta scrittura, per l'APPELLANTE, costituirebbe pertanto un atto di rinuncia esplicita alla condizione sospensiva originaria, con effetto confermativo della piena efficacia vincolante del contratto preliminare. .
L'APPELLANTE osserva, poi, che, anche qualora si ritenesse la condizione sospensiva apposta nell'interesse di entrambe le parti, vi sarebbero comunque elementi idonei a far presumere una rinuncia reciproca, desumibile sia dall'adesione inizialmente manifestata dai convenuti alla domanda proposta ex art. 2932 c.c., sia dalla successiva sottoscrizione dell'accordo del 18 febbraio 2019.
La sentenza non riconoscendo tale rinuncia sarebbe quindi incorsa, secondo l'APPELLANTE, in un errore di diritto e di interpretazione della volontà contrattuale, nonché pagina 11 di 23 nella violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.
2.2 Con il secondo motivo, contesta la valutazione del giudice di prime Pt_1 cure circa la sussistenza di un proprio inadempimento, ritenuto prevalente rispetto a quello dei convenuti. L'APPELLANTE ritiene, al contrario, che la mancata conclusione del contratto sia integralmente imputabile alla condotta dei promittenti venditori, i quali avrebbero omesso di rimuovere la segnalazione debitoria ostativa alla concessione del leasing da parte della società . Parte_6
La sentenza, a detta degli APPELLANTI, non avrebbe adeguatamente tenuto conto dell'obbligo di lealtà e cooperazione gravante su entrambe le parti nella pendenza della condizione (art. 1358 c.c.), né avrebbe valorizzato le allegazioni e prove documentali versate in atti, che testimoniavano, a detta dell'APPELLANTE, la diligenza di per contro, Pt_1
l'inerzia dei venditori.
2.3 Con il terzo motivo l'APPELLANTE censura il capo della decisione in cui il Tribunale afferma. “i convenuti non hanno in nessun momento rifiutato la stipula del contratto definitivo, mentre la parte attrice promissaria acquirente non ha eseguito la propria prestazione di pagamento”. Il Giudice di prime cure con tale affermazione avrebbe, secondo l'APPELLANTE, ritenuto ostativo all'accoglimento della domanda il mancato pagamento del prezzo, sebbene il contratto preliminare prevedesse che tale pagamento dovesse avvenire contestualmente alla stipula del definitivo. deduce che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di Pt_1 legittimità, in simili ipotesi, è sufficiente una seria e tempestiva manifestazione di disponibilità all'adempimento, anche contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, senza necessità di offerta reale. La sentenza impugnata, nel richiedere un pagamento anticipato o un'offerta formale, si porrebbe dunque in contrasto con tali principi.
2.4 Con il quarto motivo, contesta la statuizione con cui il Tribunale ha Pt_1 rigettato la domanda risarcitoria per difetto di nesso causale. Secondo l'APPELLANTE, le condotte dei promittenti venditori – e in particolare l'omessa comunicazione e rimozione della condizione debitoria di – hanno avuto incidenza diretta e immediata Parte_4 sull'esito negativo della pratica di leasing. I danni costituirebbero pertanto conseguenze immediate e dirette del comportamento omissivo dei convenuti, e sarebbero pertanto pienamente meritevoli di ristoro.
2.5 Con il quinto motivo di gravame, deduce l'erroneità della sentenza Pt_1 pagina 12 di 23 anche nella parte in cui ha rigettato, in via subordinata, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dei promittenti venditori. L'erroneità consisterebbe nell'aver attribuito rilievo preponderante alla condotta dell'attrice, qualificata erroneamente come inadempiente, senza considerare, invece, l'inadempimento grave e ingiustificato dei convenuti, che avrebbero reso impossibile la stipula del definitivo non rimuovendo la causa ostativa legata alla posizione debitoria.
2.6 censura, infine, la statuizione sulle spese di lite, ritenendola ingiusta Pt_1 alla luce della complessità della vicenda e del comportamento processuale delle controparti, che inizialmente avevano aderito alla domanda principale. L'APPELLANTE chiede quindi la riforma del capo relativo alle spese, proponendo una compensazione, integrale o parziale, alla luce della buona fede dimostrata e dell'atteggiamento collaborativo tenuto nel corso del giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, i signori , CP_1 Parte_3
e ritualmente costituitisi in giudizio,
[...] Parte_4 Parte_5 hanno contestato integralmente, in fatto e in diritto, le censure sollevate da Parte_1 nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto la conferma, con vittoria delle spese anche nel presente grado di giudizio.
3.1 In via preliminare, gli APPELLATI affermano che la mancata conclusione della compravendita deve essere integralmente addebitata a la quale – a loro dire – Pt_1 non avrebbe mai manifestato una volontà seria e concreta di pagare il residuo prezzo quantificato in euro 130.000,00. Gli APPELLATI precisano che ove l'APPELLANTE avesse manifestato una effettiva disponibilità all'adempimento, essi sarebbero stati fin da subito disponibili – come lo sono tuttora – a concludere il contratto definitivo.
3.2 Gli APPELLATI osservano, inoltre, che il Tribunale di Livorno ha correttamente fondato la propria decisione sul contratto preliminare del 24 luglio 2018, successivamente prorogato con scrittura integrativa del 15 ottobre 2018, attribuendo invece alla successiva scrittura privata del 18 febbraio 2019 un valore meramente indicativo. Quest'ultima, stipulata in pendenza di giudizio, secondo gli APPELLATI, non sarebbe idonea a fondare una nuova obbligazione, potendo al massimo dimostrare la volontà conciliativa da essi manifestata, attraverso la concessione anticipata del possesso dell'immobile e la ulteriore proroga del termine per la stipula del contratto definitivo.
pagina 13 di 23 A conferma di ciò, gli APPELLATI sottolineano che ha mantenuto la Pt_1 disponibilità del bene dal 2019 sino ad oggi, senza mai corrispondere alcuna somma, né a titolo di saldo prezzo, né a titolo di indennità per l'occupazione. Tale situazione – a loro dire –
è rimasta immutata anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 595/2024 del
Tribunale di Livorno, che ha condannato gli APPELLANTI a corrispondere l'indennità di occupazione. Indennità che, ad oggi, a detta degli APPELLATI, non sarebbe stata ancora versata
Secondo gli APPELLATI, tale circostanza sarebbe significativa sia per comprovare la propria disponibilità e buona fede, sia per evidenziare l'inerzia e la mala fede della controparte, la quale ha continuato a godere dell'immobile in assenza di qualunque titolo giuridico e senza adempiere ad alcun obbligo restitutorio o patrimoniale.
3.3 In merito ai motivi di appello, gli APPELLATI sostengono che il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo cui l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. presuppone che l'attore abbia adempiuto alla propria obbligazione o, quanto meno, ne abbia effettuato una valida e tempestiva offerta, secondo le modalità previste dalla legge. Nel caso in esame, oltre a non aver adempiuto Pt_1 all'obbligazione di pagamento del prezzo, non avrebbe nemmeno formulato una concreta offerta conforme ai requisiti previsti dagll' art. 2932 c.c., né si sarebbe attivata con la dovuta diligenza per favorire l'avveramento della condizione sospensiva prevista nel contratto preliminare.
Ribadiscono, al riguardo, gli APPELLATI che l'efficacia del contratto era subordinata, in via alternativa, all'ottenimento da parte della promissaria acquirente di un mutuo o alla concessione di un leasing. tuttavia, non avrebbe dimostrato di aver attivato Pt_1 alcuna procedura per l'ottenimento di un mutuo, né di aver interpellato più istituti finanziari per la concessione di un leasing, limitando le proprie interlocuzioni alla sola Parte_6
[...]
A tale proposito, gli APPELLATI contestano recisamente qualsiasi addebito di responsabilità nei confronti di in relazione al diniego di concessione del Parte_4 leasing da parte di . Evidenziano, in fatto, che risulta Pt_6 Parte_4 comproprietario di tre ulteriori immobili e che, in relazione al bene oggetto del contratto preliminare, detiene unicamente una quota pari a un quarto della nuda proprietà. In diritto, sottolineano che la revoca della delibera da parte di costituisce Parte_6
pagina 14 di 23 espressione di un'autonoma e insindacabile valutazione tecnico-discrezionale dell'ente finanziatore, non riconducibile ad alcun comportamento imputabile ai promittenti venditori, né idonea a integrare una violazione degli obblighi di buona fede contrattuale.
Gli APPELLATI ritengono, pertanto, condivisibile la valutazione compiuta dal Tribunale di Livorno circa la mancata attivazione da parte di delle iniziative necessarie Pt_1 all'avveramento della condizione sospensiva, nonché la mancata esplorazione della via alternativa del mutuo, circostanze queste che configurerebbero una violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
3.4 Con riferimento al secondo motivo di appello, volto a censurare il rigetto della domanda risarcitoria, gli appellati si richiamano integralmente alla motivazione espressa nella sentenza di primo grado, che ritengono corretta. Osservano che la revoca del leasing non è in alcun modo riconducibile a un loro comportamento e che l'appellante non ha fornito prova del nesso causale diretto tra la condotta dei promittenti venditori e i danni lamentati.
Ribadiscono, altresì, che è stata la promissaria acquirente a non dare adeguato impulso al perfezionamento dell'affare, sicché nessuna responsabilità può essere loro ascritta sotto il profilo risarcitorio.
3.5 Quanto al terzo motivo di appello, relativo al rigetto della domanda subordinata di risoluzione per inadempimento dei promittenti venditori, gli appellati ne eccepiscono l'infondatezza. Sostengono, infatti, che l'unico inadempimento giuridicamente rilevante sia da individuarsi nella condotta della società appellante, la cui protratta inerzia avrebbe reso impossibile la stipula del contratto definitivo. In tal senso, la decisione assunta dal Tribunale sarebbe perfettamente coerente con i fatti emersi e con i principi applicabili in materia di inadempimento contrattuale.
3.6 In conclusione, gli appellati ritengono che la sentenza impugnata abbia correttamente rigettato tutte le domande proposte da comprese quelle Pt_1 formulate in via subordinata, e che – in conformità al principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c. – le spese processuali siano state legittimamente poste a carico della parte integralmente risultata perdente.
4. In data 21.4.22 depositava istanza telematica ex art. 351 c.p.c. al fine di Pt_1 ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. In data
31.5.22 si costituivano gli APPELLATI contestando integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito sia in punto di fumus boni iuris che di periculum in mora. pagina 15 di 23 Con ordinanza del 15.6.2022 questa Corte disponeva il non luogo a provvedere in ordine alla suddetta istanza “avendo preso atto che nella more del procedimento parte appellante aveva provveduto a corrispondere il dovuto in forza della sentenza gravata”.
5. La causa procedeva nel merito mediante trattazione scritta ed in data 28.5.24 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini alle parti, ex art. 190 cpc, per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
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L'appello è totalmente infondato e pertanto non può che essere respinto con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Livorno.
6. Il primo motivo di appello è infondato.
L'APPELLANTE sostiene di aver rinunciato alla condizione sospensiva, apposta nel proprio esclusivo interesse, e che, per effetto di tale rinuncia, il contratto preliminare avrebbe dovuto essere ritenuto, dal Giudice di prime cure, pienamente efficace e vincolante per le parti.
6.1 Secondo giurisprudenza costante, la condizione sospensiva può essere effettivamente rinunciata dalla parte nel cui esclusivo interesse sia stata prevista. La rinuncia può avvenire, in alcuni casi, anche per facta concludentia, ma deve risultare da comportamenti oggettivamente incompatibili con la volontà di avvalersi della condizione stessa. È pertanto richiesta una manifestazione di volontà chiara, inequivoca e univoca, non suscettibile di interpretazioni alternative.
La giurisprudenza di legittimità più recente ha inoltre evidenziato l'esigenza di certezza nei rapporti contrattuali, richiedendo in particolare – quando la condizione sospensiva è inserita in un contratto soggetto a forma vincolata, come nel caso del preliminare di compravendita immobiliare ex art. 1351 c.c. – che la rinuncia venga formalizzata per iscritto, osservando una simmetria formale rispetto al contratto originario (Cass. civ., Sez. II, 5 gennaio 2022, n. 254, in motivazione, §§ 1.12 e 3.4; Cass. sez. 2^ civ. 21743/2013, in motivazione, § III.a: «[…] è principio generale che se per un negozio è stabilita la forma scritta ad substantiam allora detta forma deve essere utilizzata per tutti gli accordi modificativi di esso, indipendentemente se si tratti di contratto definitivo o preliminare ( cfr.
Cass. Sez. Un. 8878/1990 e, più di recente: Cass. Sez. III n. 9341/2004 ; Cass. Sez. II n.
8504/2011) […]»). Tale orientamento si fonda sul principio per cui la rinuncia alla condizione,
pagina 16 di 23 modificando l'assetto contrattuale originario e incidendo sull'efficacia del contratto, debba rivestire la medesima forma prevista ad substantiam per il negozio cui accede.
6.2 In ogni caso, fermo il carattere assorbente dell'argomento che precede, il collegio, nel caso in esame, non ritiene ricorrano i presupposti per considerare validamente intervenuta la rinuncia alla condizione sospensiva contrattualmente prevista.
L'APPELLANTE ha, infatti, fondato le proprie allegazioni in primo grado proprio sull'assunto che il mancato perfezionamento dell'operazione di leasing fosse imputabile alla controparte e costituisse un inadempimento rilevante. Tale impostazione contraddice in radice la pretesa rinuncia, rivelando piuttosto l'intento di avvalersi della condizione sospensiva per fondare la responsabilità dei convenuti.
In senso contrario non può assumere valore l'avvio del giudizio per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., proprio perché tale azione, per l'appunto, è stata promossa sullo specifico presupposto che la controparte fosse inadempiente a un dovere di cooperazione per far avverare la condizione, la cui esistenza e vigenza, pertanto, era, pur all'interno della domanda ex art. 2932 c.c., data per scontata.
Quanto alla scrittura privata del 18 febbraio 2019, essa, sebbene regolamenti aspetti di gestione dell'immobile nella fase interinale, non contiene alcuna clausola di rinuncia alla condizione sospensiva. Il testo dell'accordo non modifica formalmente la disciplina pattuita nel contratto preliminare né può essere interpretato, in via logica o sistematica, come volontà delle parti di sostituire la condizione con obblighi puramente temporali. Trattasi di atto successivo e accessorio, redatto in pendenza di giudizio, che, secondo quanto correttamente osservato dal primo giudice, non ha efficacia novativa.
Parimenti, la comunicazione dell'11 febbraio 2020 – con la quale ha Pt_1 richiesto una proroga del termine per la stipula del definitivo, offrendo il versamento di un ulteriore acconto – non contiene alcuna espressa dichiarazione di rinuncia alla condizione sospensiva, né elementi univoci idonei a far desumere una volontà in tal senso.
Al contrario, il tenore letterale della comunicazione depone in senso opposto. Nella stessa si legge, infatti, che: “Tale situazione (la persistente segnalazione di sofferenza) costituisce la reiterazione del grave inadempimento già in essere, che legittima la società promittente l'acquisto a ritenere nullo e senza alcun effetto l'accordo raggiunto che prevedeva la formalizzazione dell'acquisto entro il corrente mese”. (cfr doc. 13 memoria 183
V comma n. 1 cpc di parte attrice).
pagina 17 di 23 Tale affermazione evidenzia come, per la promissaria acquirente, la concessione del leasing costituisse condizione imprescindibile per la validità e l'efficacia dell'accordo, e come,
a fronte del mancato avveramento di detta condizione, si fosse limitata a formulare una proposta di modifica contrattuale, peraltro mai accettata dai promittenti venditori.
Ne consegue che la comunicazione in esame non integra una manifestazione di volontà abdicativa rispetto alla condizione sospensiva originaria, ma piuttosto conferma la persistente rilevanza di quest'ultima nell'economia complessiva del rapporto obbligatorio.
In definitiva, non risulta in atti alcuna manifestazione di volontà – né espressa né concludente – che soddisfi i requisiti di chiarezza e univocità richiesti dalla giurisprudenza per ritenere validamente operante la rinuncia alla condizione sospensiva.
Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
7. Anche il secondo motivo di appello è, a parere del collegio, parimenti infondato.
7.1 L'APPELLANTE imputa ai convenuti un presunto inadempimento, per non aver rimosso gli ostacoli derivanti dalla posizione debitoria di che, a suo dire, Parte_4 avrebbero determinato il diniego dell'operazione di leasing da parte di Parte_6
Tale impostazione è infondata, sia in fatto che in diritto.
Secondo la recente giurisprudenza di legittimità nei contratti condizionati l'inadempimento non può essere imputato ad una parte se manca, in capo alla stessa, uno specifico obbligo giuridico di attivarsi per il verificarsi della condizione. (Cass. civ., Sez. II, 7 gennaio 2025, n. 243).
La condizione sospensiva, infatti, determina la mera inefficacia temporanea del contratto e il relativo rischio di mancato avveramento grava, salvo diverso accordo, sulla parte nel cui esclusivo interesse è posta. L'obbligo generale di correttezza e buona fede non può tradursi in un obbligo di garanzia dell'evento condizionante né giustificare l'attribuzione di responsabilità senza una precisa violazione di obblighi contrattuali.
Nel caso in esame, il contratto preliminare subordinava espressamente la stipula definitiva all'ottenimento, in via alternativa, di un mutuo o di un leasing. Il dovere di adoperarsi gravava, dunque, primariamente sulla promissaria acquirente, che aveva l'onere di provare di aver diligentemente perseguito entrambe le vie previste.
Dagli atti emerge chiaramente come si sia limitata a intrattenere rapporti Pt_1 esclusivamente con senza avviare alcuna procedura alternativa di Parte_6 finanziamento e senza attivarsi per l'ottenimento di un mutuo, pur previsto espressamente come evento alternativo nel preliminare.
pagina 18 di 23 In tali condizioni, non può configurarsi alcuna violazione degli obblighi di buona fede a carico dei promittenti venditori, né alcuna responsabilità risarcitoria per il mancato avveramento della condizione.
7.2 Quanto alla posizione di deve osservarsi che la situazione Parte_4 patrimoniale del medesimo – risultando comproprietario di ulteriori tre immobili e titolare, quanto al bene oggetto di causa, di una quota pari a un quarto della sola nuda proprietà – non può ritenersi, di per sé, ostativa all'ottenimento di un finanziamento, né idonea a configurare un reale pericolo di decozione.
In ogni caso, anche a voler ipotizzare che tali elementi abbiano inciso sull'istruttoria, la decisione di revocare il finanziamento da parte di costituisce Parte_6 espressione dell'autonoma valutazione tecnico-discrezionale dell'ente finanziatore, insuscettibile di sindacato giudiziale e comunque non imputabile ai promittenti venditori.
Insomma, la valutazione che ha dato, ai fini della verifica del leasing, della Parte_6 posizione di non è certo, da un punto di vista obiettivo, convalidabile, nel senso che la Pt_4 scelta di non impegnarsi nell'acquisto di un bene perché uno dei venditori, titolare di un quarto della sua nuda proprietà, era segnalato come soggetto in sofferenza, nonostante, peraltro, titolare di altri beni immobili, pare – non conoscendosi altri e maggiori dettagli – di una prudenza eccessiva;
di una prudenza, cioè, del tutto legittima e insindacabile da parte di
(ben potendo ciascuna società di leasing regolare i propri affari secondo Parte_6 parametri propri), ma inidonea, nel diverso rapporto delle odierne parti in causa, a individuare nella situazione di il fattore causale del mancato avveramento (perché non Pt_4
è ascrivibile al il criterio di eccessiva prudenza di . Pt_4 Parte_6
Ne consegue che, nel caso concreto, non sussiste alcun inadempimento imputabile ai convenuti, mentre l'inerzia della società integra una violazione dei principi di Pt_1 lealtà e correttezza, impedendo l'avveramento della condizione sospensiva e giustificando il rigetto della domanda.
8. Con il terzo motivo di gravame, l'APPELLANTE contesta la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto ostativo all'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. anche il mancato pagamento del prezzo da parte della promissaria acquirente.
deduce che tale conclusione sarebbe erronea, in quanto il contratto Pt_1 preliminare prevedeva che il versamento del saldo del prezzo dovesse avvenire contestualmente alla stipula del definitivo. In tale contesto, sostiene l'APPELLANTE, non sarebbe richiesto l'adempimento anticipato della prestazione, né un'offerta reale, essendo pagina 19 di 23 sufficiente – ai fini della pronuncia costitutiva – una seria e attuale manifestazione di disponibilità ad adempiere, anche contenuta nell'atto introduttivo del giudizio.
Anche questa censura è a parere di questo Collegio totalmente infondata.
L'art. 2932, comma 2, c.c. stabilisce espressamente che: “La sentenza che produce gli effetti del contratto non può essere pronunciata se la parte che la richiede non esegue la prestazione a cui era obbligata o non ne fa offerta nei modi di legge.”
Secondo giurisprudenza consolidata, tale offerta può, in effetti, consistere anche in una manifestazione di disponibilità espressa in citazione, purché seria, completa e attuale, e a condizione che il termine per la stipula del definitivo non sia già decorso inutilmente.
Nel caso in esame, tuttavia, tale presupposto non risulta soddisfatto. Il contratto preliminare prevedeva, invero, all'art. 2, che la stipula del definitivo avvenisse entro il 30 settembre 2018; detto termine è stato poi prorogato, alle stesse condizioni, fino al 27 ottobre
2018 con scrittura del 15 ottobre 2018, e successivamente, con l'accordo intervenuto in corso di causa, ulteriormente differito fino al 1° febbraio 2020. A fronte di ciò non ha Pt_1 mai formulato – né prima né alla scadenza di ciascuno di tali termini – una valida offerta di pagamento dell'intero prezzo dovuto né ha dimostrato di essere in grado di adempiere alla propria obbligazione.
Risulta pacifico e documentalmente provato, invece, che, alla scadenza del termine essenziale del 1° febbraio 2020, non disponesse delle risorse necessarie per il Pt_1 pagamento del saldo. Tale circostanza risulta confermata dalla comunicazione inviata in data
11 febbraio 2020 – quindi successiva alla scadenza – con la quale la società promissaria acquirente chiedeva una ulteriore proroga del termine, proponendo il versamento di un ulteriore acconto di euro 20.000,00. Tale richiesta, subordinata alla modifica unilaterale delle condizioni pattuite, non integra né un'offerta tempestiva né un comportamento concludente idoneo a comprovare l'adempimento richiesto ex art. 2932 c.c.
Del resto, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, i promittenti venditori non si sono mai rifiutati di stipulare il contratto definitivo, manifestando anzi disponibilità alla conclusione dell'accordo, e opponendo quale unico elemento ostativo la mancanza, mai nei fatti smentita, di una effettiva capacità economica della controparte.
Tale conclusione trova ulteriore conferma nella condotta dei promittenti venditori, i quali – in un'ottica di leale cooperazione e buona fede – hanno consentito a la Pt_1
pagina 20 di 23 piena disponibilità dell'immobile sin dal 2019, ben prima della scadenza del termine previsto per la stipula del contratto definitivo. Tale circostanza, documentata e non contestata, dimostra l'intento conciliativo degli appellati e l'assenza di qualsivoglia volontà o condotta ostruzionistica, confermando che la mancata conclusione del contratto sia dipesa esclusivamente dalla mancata capacità dell'acquirente di adempiere alla prestazione cui era tenuto.
Alla luce di quanto sopra, in assenza di una valida offerta di pagamento, formulata entro i termini contrattualmente previsti e in presenza di una condizione sospensiva non avveratasi, correttamente il Giudice di Prime curte ha ritenuto del tutto carenti i presupposti richiesti dall'art. 2932, comma 2, c.c.
Il motivo va, dunque, rigettato.
9. La Corte ritiene anche il quarto motivo di appello, se non assorbito da quanto in precedenza motivato, del tutto infondato.
Il giudice di primo grado ha motivatamente escluso che vi fosse un nesso causale tra le condotte dei convenuti e i danni lamentati da Pt_1
L'appellante non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che la mancata concessione del leasing sia dipesa da una condotta colposa dei promittenti venditori. Come sopra chiarito, la decisione di revocare la delibera già favorevole da parte di è Parte_6 espressione dell'autonoma e discrezionale valutazione dell'ente finanziatore, non sindacabile né imputabile ai venditori.
Difettano quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
10. Il quinto motivo relativo alla domanda subordinata di risoluzione per inadempimento dei promittenti venditori, è infondato.
Come già rilevato, l'unico inadempimento emerso in giudizio è quello della società appellante, che non ha adempiuto al proprio obbligo di attivarsi per l'avveramento della condizione, né ha adempiuto (o offerto di adempiere) l'obbligazione di pagamento nei termini contrattualmente previsti.
La risoluzione, quale rimedio a tutela della parte adempiente, presuppone che sia l'altra parte ad essere rimasta inadempiente. In difetto di tale presupposto, la relativa domanda non può essere accolta (art. 1453 c.c.).
pagina 21 di 23 11. Infine, anche il sesto motivo, relativo alla statuizione sulle spese, non può trovare accoglimento. La sentenza impugnata ha applicato correttamente il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., avendo interamente rigettato le domande proposte dalla società attrice. Nulla è emerso che possa giustificare una deroga a tale principio, nemmeno in termini di parziale compensazione.
12. Resta la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.
12.1 Le spese seguono la soccombenza secondo quanto sancito dall'art. 91 c.p.c.. Nel caso in esame è risultata integralmente soccombente e pertanto risulta Parte_1 conforme ai principi di diritto porre integralmente a suo carico anche le spese processuali relative al secondo grado di giudizio. Dette spese sono liquidate secondo il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi, (valore di causa Euro 150.000,00).
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 4.326,00 fase 3 (la liquidazione di questa fase tiene conto sia dell'attività difensiva svolta sia nella fase di merito che in fase inibitoria, entrambe caratterizzate da un intervento limitato che pertanto giustifica una liquidazione complessiva nel valore medio), € 5.103,00 fase 4. Il tutto per complessivi € 14.317, 00, oltre accessori di legge.
13. Sussistono infine le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, e conferma integralmente la sentenza n. 191/2022 emessa dal Tribunale di
Livorno e pubblicata il 28.2.22;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rimborsare a , CP_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
le spese processuali del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi €
[...]
14.317,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre CAP e IVA secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del pagina 22 di 23 contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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