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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/11/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 863/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 863/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Locri (RC), Parte_1 C.F._1 via Marconi n. 25, presso lo studio dell'avv. Maria Giovanna Serafino, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. , come da procura in atti Parte_2
Ricorrente
E (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Locri (RC), via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Capurso giusta procura in atti
Resistente
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato - iscrizione negli elenchi anagrafici lavoratori agricoli.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.03.2022, deduceva: - di aver prestato attività Parte_1 lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricolo nell'anno 2011 presso l'azienda agricola di con sede in Caraffa del Bianco (RC), Contrada San Giovanni;
- che Controparte_2 specificatamente ha lavorato dal 26.08.2011 al 31.12.2011 per un totale di 102 giornate lavorative;
- che l'attività agricola prestata nel suddetto periodo è stata regolarmente retribuita;
- che l'ordinamento produttivo aziendale è di tipo zootecnico con un allevamento ovicaprino e bovino;
- che all'interno dell'azienda è inoltre presente un piccolo caseificio;
- che vi è poi un terreno di circa 01.50.00 ha adibito alla produzione di colture orticole varie da pieno campo, con produzione estiva ed invernale;
- che l'attività lavorativa è stata svolta dal lunedì al sabato, per circa 7 ore giornaliere, osservando l'orario di lavoro per come concordato con il datore di lavoro: dalle ore 07.00 circa alle ore 15.00 circa ed una pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 circa;
- che nei giorni più caldi di agosto, invece, ha prestato la propria opera dalle ore 06.00 alle ore 14.00, con una pausa dalle ore 11.00 alle ore 12.00; - che per l'attività giornaliera prestata era prevista una retribuzione di circa € 45,00; - che a seguito della notificazione del provvedimento prot. 6700.21/06/2021.0277703 veniva a CP_3 conoscenza di essere stato cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2011 per 102 giornate lavorative annue;
- che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso alla Commissione
Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) tramite la sede di Reggio Calabria, senza CP_3 ottenere riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « 1)Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di per gli Controparte_2 anni 2011 e 2012 per un totale di 102 giornate lavorative annue o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2)ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, il ricorrente ha diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per
l'anno 2011 e per l'anno 2012 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3)ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione di legge;
CP_3
4)condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_3
e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati, procuratori antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' osservando ed eccependo: - CP_3 preliminarmente la decadenza dall'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma
1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n. 83; - nel merito il disconoscimento del rapporto di lavoro denunciato dall' in virtù Parte_3 di verbale di accertamento del giorno 11/12/2020; - la mancata prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda Parte_3
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del giorno 11.04.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 D. L. 7/70; eccezione da ritenersi infondata per le ragioni di seguito esposte.
Sul punto occorre tener presente le fasi che portano alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli:
1) comunicazione del provvedimento/pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione dell'impugnazione alla commissione centrale per la riscossione unificata dei CP_3 contributi in agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto;
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale. Nel caso in esame, la comunicazione dell'avvenuta cancellazione risulta effettuata in data 12.07.2021 ed in data 23.07.2021 il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo cui ha fatto seguito, in data
06.03.2022 il deposito del ricorso che ha dato avvio al presente procedimento, quindi nel rispetto dei termini sopra evidenziati.
Pertanto, l'eccezione in questione, nei termini in cui è stata formulata, non può trovare accoglimento.
Ancora in via preliminare deve precisarsi che dalla lettera del ricorso introduttivo nonché della documentazione allegata in atti dalle parti, si desume che l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, nel caso in esame, abbia ad oggetto il solo anno 2011 dovendosi ritenere meri refusi i riferimenti all'anno 2012 di cui alle conclusioni rassegnate nel ricorso, anno in relazione al quale non è stata peraltro articolata neppure prova testimoniale e che non trova richiamo neppure nelle note di trattazione scritta depositate.
Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
L'art. 2697 c.c. prevede che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
La mancata prova dei fatti posti a fondamento della pretesa avanzata determina la soccombenza della parte che non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia in esame è la cancellazione dagli elenchi nominativi agricoli previsti dal D. Lgs. n. 212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Presupposto necessario affinché il bracciante agricolo possa far valere il diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un certo numero minimo di giornate.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, come ripetutamente confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare gli esiti della procedura di disconoscimento posta in essere dall' CP_3
Sul punto occorre precisare che nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n.
10529/1996, n. 9290/2000).
Ciò premesso, all'esito del giudizio, deve ritenersi che il ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
La cancellazione delle giornate agricole per l'anno 2011 è scaturita all'esito di procedura di disconoscimento del rapporto lavorativo da parte dell' effettuata nell'anno 2020. CP_3
Nell'esaminare e valutare quanto in atti, occorre considerare che l'attività ispettiva si è svolta e si è conclusa tutta nell'anno 2020, mentre l'anno per il quale è stata disposta la cancellazione delle giornate lavorative è il 2011 e dall'esame del verbale prodotto in atti, senza allegati, non emergono dati relativi ad attività di accertamento svolta in detto anno né poco successiva, manca quindi un puntuale riferimento all'annualità in questione (v. verbale allegato alla memoria di costituzione
). CP_3
Fermo quanto sopra, nello specifico, è emerso nel corso del giudizio che il ricorrente ha effettivamente lavorato per l'azienda agricola nel 2011, almeno nel periodo da Controparte_2 agosto a dicembre 2011 e quindi per un arco di tempo compatibile con le 102 giornate indicate nel ricorso e sono emersi gli elementi della subordinazione, quali la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro, l'obbligo di rispettare un orario e lo svolgimento delle mansioni come dedotte in ricorso.
La teste , in particolare, così ha riferito all'udienza del 12.11.2024: “conosco il Testimone_1 ricorrente perché abbiamo lavorato assieme, nel 2011, per l'azienda del signor a Controparte_2
Caraffa del Bianco, era un'azienda agricola. Il ricorrente ha lavorato per 102 giornate, da agosto a dicembre 2011, come me. Si occupava della pulizia dei terreni, puliva gli alberi, portava al pascolo gli ovini e caprini, faceva la manutenzione della rete, talvolta raccoglieva gli ortaggi e normalmente li sistemava nelle cassette. Si trattava di melanzane, pomodori, lattuga, peperoncini, zucchine e patate. Era che la mattina ci diceva cosa dovevamo fare. Lavoravamo insieme, Controparte_2 nello stesso terreno. Facevamo gli stessi orari di lavoro e lavoravamo negli stessi giorni. Lavoravamo dal lunedì al sabato, in estate dalle 6 alle 14 con pausa pranzo dalle 11 alle 12 e in inverno dalle 7 alle 15 con pausa dalle 12 alle 13. Il ricorrente so che è stato pagato perché a volte
è stato retribuito in mia presenza, in contanti 40/45 euro al giorno. Il pagamento avveniva in contanti, non saprei dire perché avveniva così. Se avevamo bisogno di anticipi chiedevamo. Lavoravano con noi nello stesso periodo, , , e Parte_4 Persona_1 Testimone_2 Tes_3
. Avevo anch'io una causa con l' che oggi è terminata con accoglimento del mio ricorso”
[...] CP_3
Quanto riferito dalla teste ha trovato conferma nelle dichiarazioni della seconda teste Tes_1 escussa, che così riferiva all'udienza del giorno 11.04.2025: “conosco il ricorrente Testimone_4 perché abbiamo lavorato insieme nell'azienda agricola del signor Nel 2011. Io ho Controparte_2 iniziato a settembre, lui quando ho iniziato io era già lì, parlando mi ha detto che era lì da agosto.
Entrambi abbiamo finito di lavorare a dicembre. L'azienda si trova nel comune di Caraffa del
Bianco. Eravamo braccianti agricoli. Non facevamo le stesse cose, il signor portava gli Pt_1 animali al pascolo, puliva le stalle, a volte ci aiutava nel fare i solchi nel terreno per piantare e toglieva le pietre per pulire il terreno. Non lavoravamo sempre vicini. Era il signor che la CP_2 mattina ci dava le direttive per il lavoro che dovevamo svolgere. C'erano ovini, caprini i e bovini.
Circa 330/340 ovini e caprini e 3 bovini. Lavoravamo dal lunedì al sabato, nel periodo estivo dalle
6 alle 14 e nel periodo invernale dalle 7 alle 15. Penso che il ricorrente sia stato regolarmente pagato per il lavoro svolto perché talvolta al momento del pagamento ci incontravamo;
il pagamento avveniva in contanti, normalmente ogni 15 giorni. Era il signor che provvedeva al CP_2 pagamento. In quel periodo eravamo 15 lavoratori, tra cui , Controparte_4 Testimone_2
e . Di uomini ricordo solo il nome di Ho anch'io auna causa pendente Testimone_1 Pt_1 nei confronti dell' per le medesime questioni. Il ricorrente è un uomo di media statura, di CP_3 carnagione bruna, ora dovrebbe avere circa 58 anni, all'epoca 44/45, ha pochi capelli”
Le suddette testimonianze, che rafforzano anche il valore indiziario della documentazione in atti, hanno entrambe dato conto delle varie mansioni svolte dal ricorrente e le stesse risultano sostanzialmente coincidenti ed altresì hanno fatto riferimento alla presenza di animali da pascolo, in misura superiore alle 300 unità, tra ovini, caprini e bovini, come accertato anche nello stesso verbale ispettivo.
All'esito del giudizio, quindi, le deduzioni del ricorrente hanno trovato riscontro nelle risultanze istruttorie ed il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per l'anno 2011 deve ritenersi provato.
Pertanto, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, applicando una riduzione in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse (D.M. n. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da n. R.G. n. 863/2022, disattesa ogni Parte_1 contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che ha diritto ad essere Parte_1 iscritto negli elenchi agricoli del Comune di residenza per l'anno 2011, per 102 giornate lavorative, con ogni conseguenza di legge;
- condanna l' in persona del L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite, che si CP_3 liquidano in € 3.450,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Locri, 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 863/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 863/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Locri (RC), Parte_1 C.F._1 via Marconi n. 25, presso lo studio dell'avv. Maria Giovanna Serafino, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. , come da procura in atti Parte_2
Ricorrente
E (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Locri (RC), via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Capurso giusta procura in atti
Resistente
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato - iscrizione negli elenchi anagrafici lavoratori agricoli.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.03.2022, deduceva: - di aver prestato attività Parte_1 lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricolo nell'anno 2011 presso l'azienda agricola di con sede in Caraffa del Bianco (RC), Contrada San Giovanni;
- che Controparte_2 specificatamente ha lavorato dal 26.08.2011 al 31.12.2011 per un totale di 102 giornate lavorative;
- che l'attività agricola prestata nel suddetto periodo è stata regolarmente retribuita;
- che l'ordinamento produttivo aziendale è di tipo zootecnico con un allevamento ovicaprino e bovino;
- che all'interno dell'azienda è inoltre presente un piccolo caseificio;
- che vi è poi un terreno di circa 01.50.00 ha adibito alla produzione di colture orticole varie da pieno campo, con produzione estiva ed invernale;
- che l'attività lavorativa è stata svolta dal lunedì al sabato, per circa 7 ore giornaliere, osservando l'orario di lavoro per come concordato con il datore di lavoro: dalle ore 07.00 circa alle ore 15.00 circa ed una pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 circa;
- che nei giorni più caldi di agosto, invece, ha prestato la propria opera dalle ore 06.00 alle ore 14.00, con una pausa dalle ore 11.00 alle ore 12.00; - che per l'attività giornaliera prestata era prevista una retribuzione di circa € 45,00; - che a seguito della notificazione del provvedimento prot. 6700.21/06/2021.0277703 veniva a CP_3 conoscenza di essere stato cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2011 per 102 giornate lavorative annue;
- che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso alla Commissione
Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) tramite la sede di Reggio Calabria, senza CP_3 ottenere riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « 1)Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di per gli Controparte_2 anni 2011 e 2012 per un totale di 102 giornate lavorative annue o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2)ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, il ricorrente ha diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per
l'anno 2011 e per l'anno 2012 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3)ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione di legge;
CP_3
4)condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_3
e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati, procuratori antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' osservando ed eccependo: - CP_3 preliminarmente la decadenza dall'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma
1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n. 83; - nel merito il disconoscimento del rapporto di lavoro denunciato dall' in virtù Parte_3 di verbale di accertamento del giorno 11/12/2020; - la mancata prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda Parte_3
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del giorno 11.04.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 D. L. 7/70; eccezione da ritenersi infondata per le ragioni di seguito esposte.
Sul punto occorre tener presente le fasi che portano alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli:
1) comunicazione del provvedimento/pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione dell'impugnazione alla commissione centrale per la riscossione unificata dei CP_3 contributi in agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto;
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale. Nel caso in esame, la comunicazione dell'avvenuta cancellazione risulta effettuata in data 12.07.2021 ed in data 23.07.2021 il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo cui ha fatto seguito, in data
06.03.2022 il deposito del ricorso che ha dato avvio al presente procedimento, quindi nel rispetto dei termini sopra evidenziati.
Pertanto, l'eccezione in questione, nei termini in cui è stata formulata, non può trovare accoglimento.
Ancora in via preliminare deve precisarsi che dalla lettera del ricorso introduttivo nonché della documentazione allegata in atti dalle parti, si desume che l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, nel caso in esame, abbia ad oggetto il solo anno 2011 dovendosi ritenere meri refusi i riferimenti all'anno 2012 di cui alle conclusioni rassegnate nel ricorso, anno in relazione al quale non è stata peraltro articolata neppure prova testimoniale e che non trova richiamo neppure nelle note di trattazione scritta depositate.
Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
L'art. 2697 c.c. prevede che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
La mancata prova dei fatti posti a fondamento della pretesa avanzata determina la soccombenza della parte che non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia in esame è la cancellazione dagli elenchi nominativi agricoli previsti dal D. Lgs. n. 212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Presupposto necessario affinché il bracciante agricolo possa far valere il diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un certo numero minimo di giornate.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, come ripetutamente confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare gli esiti della procedura di disconoscimento posta in essere dall' CP_3
Sul punto occorre precisare che nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n.
10529/1996, n. 9290/2000).
Ciò premesso, all'esito del giudizio, deve ritenersi che il ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
La cancellazione delle giornate agricole per l'anno 2011 è scaturita all'esito di procedura di disconoscimento del rapporto lavorativo da parte dell' effettuata nell'anno 2020. CP_3
Nell'esaminare e valutare quanto in atti, occorre considerare che l'attività ispettiva si è svolta e si è conclusa tutta nell'anno 2020, mentre l'anno per il quale è stata disposta la cancellazione delle giornate lavorative è il 2011 e dall'esame del verbale prodotto in atti, senza allegati, non emergono dati relativi ad attività di accertamento svolta in detto anno né poco successiva, manca quindi un puntuale riferimento all'annualità in questione (v. verbale allegato alla memoria di costituzione
). CP_3
Fermo quanto sopra, nello specifico, è emerso nel corso del giudizio che il ricorrente ha effettivamente lavorato per l'azienda agricola nel 2011, almeno nel periodo da Controparte_2 agosto a dicembre 2011 e quindi per un arco di tempo compatibile con le 102 giornate indicate nel ricorso e sono emersi gli elementi della subordinazione, quali la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro, l'obbligo di rispettare un orario e lo svolgimento delle mansioni come dedotte in ricorso.
La teste , in particolare, così ha riferito all'udienza del 12.11.2024: “conosco il Testimone_1 ricorrente perché abbiamo lavorato assieme, nel 2011, per l'azienda del signor a Controparte_2
Caraffa del Bianco, era un'azienda agricola. Il ricorrente ha lavorato per 102 giornate, da agosto a dicembre 2011, come me. Si occupava della pulizia dei terreni, puliva gli alberi, portava al pascolo gli ovini e caprini, faceva la manutenzione della rete, talvolta raccoglieva gli ortaggi e normalmente li sistemava nelle cassette. Si trattava di melanzane, pomodori, lattuga, peperoncini, zucchine e patate. Era che la mattina ci diceva cosa dovevamo fare. Lavoravamo insieme, Controparte_2 nello stesso terreno. Facevamo gli stessi orari di lavoro e lavoravamo negli stessi giorni. Lavoravamo dal lunedì al sabato, in estate dalle 6 alle 14 con pausa pranzo dalle 11 alle 12 e in inverno dalle 7 alle 15 con pausa dalle 12 alle 13. Il ricorrente so che è stato pagato perché a volte
è stato retribuito in mia presenza, in contanti 40/45 euro al giorno. Il pagamento avveniva in contanti, non saprei dire perché avveniva così. Se avevamo bisogno di anticipi chiedevamo. Lavoravano con noi nello stesso periodo, , , e Parte_4 Persona_1 Testimone_2 Tes_3
. Avevo anch'io una causa con l' che oggi è terminata con accoglimento del mio ricorso”
[...] CP_3
Quanto riferito dalla teste ha trovato conferma nelle dichiarazioni della seconda teste Tes_1 escussa, che così riferiva all'udienza del giorno 11.04.2025: “conosco il ricorrente Testimone_4 perché abbiamo lavorato insieme nell'azienda agricola del signor Nel 2011. Io ho Controparte_2 iniziato a settembre, lui quando ho iniziato io era già lì, parlando mi ha detto che era lì da agosto.
Entrambi abbiamo finito di lavorare a dicembre. L'azienda si trova nel comune di Caraffa del
Bianco. Eravamo braccianti agricoli. Non facevamo le stesse cose, il signor portava gli Pt_1 animali al pascolo, puliva le stalle, a volte ci aiutava nel fare i solchi nel terreno per piantare e toglieva le pietre per pulire il terreno. Non lavoravamo sempre vicini. Era il signor che la CP_2 mattina ci dava le direttive per il lavoro che dovevamo svolgere. C'erano ovini, caprini i e bovini.
Circa 330/340 ovini e caprini e 3 bovini. Lavoravamo dal lunedì al sabato, nel periodo estivo dalle
6 alle 14 e nel periodo invernale dalle 7 alle 15. Penso che il ricorrente sia stato regolarmente pagato per il lavoro svolto perché talvolta al momento del pagamento ci incontravamo;
il pagamento avveniva in contanti, normalmente ogni 15 giorni. Era il signor che provvedeva al CP_2 pagamento. In quel periodo eravamo 15 lavoratori, tra cui , Controparte_4 Testimone_2
e . Di uomini ricordo solo il nome di Ho anch'io auna causa pendente Testimone_1 Pt_1 nei confronti dell' per le medesime questioni. Il ricorrente è un uomo di media statura, di CP_3 carnagione bruna, ora dovrebbe avere circa 58 anni, all'epoca 44/45, ha pochi capelli”
Le suddette testimonianze, che rafforzano anche il valore indiziario della documentazione in atti, hanno entrambe dato conto delle varie mansioni svolte dal ricorrente e le stesse risultano sostanzialmente coincidenti ed altresì hanno fatto riferimento alla presenza di animali da pascolo, in misura superiore alle 300 unità, tra ovini, caprini e bovini, come accertato anche nello stesso verbale ispettivo.
All'esito del giudizio, quindi, le deduzioni del ricorrente hanno trovato riscontro nelle risultanze istruttorie ed il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per l'anno 2011 deve ritenersi provato.
Pertanto, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, applicando una riduzione in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse (D.M. n. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da n. R.G. n. 863/2022, disattesa ogni Parte_1 contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che ha diritto ad essere Parte_1 iscritto negli elenchi agricoli del Comune di residenza per l'anno 2011, per 102 giornate lavorative, con ogni conseguenza di legge;
- condanna l' in persona del L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite, che si CP_3 liquidano in € 3.450,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Locri, 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli