Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 18/06/2025, n. 12004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12004 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 12004/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03409/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3409 del 2025, proposto da
Hermes Coop Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giorgio Laganà, con domicilio eletto presso il suo studio in Morrovalle (MC), via Alighieri n. 157 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di appuntamento per il visto per il rapporto di lavoro subordinato per decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, come previsto dall’articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di concludere l’iter procedimentale con l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La società ricorrente, potenziale datrice di lavoro dei cittadini pakistani -OMISSIS-, ha chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato richiesto a beneficio dei suddetti lavoratori.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente e, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso.
3. All’udienza del 17 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento di questo Tribunale, secondo cui il datore di lavoro, che abbia ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero, non è legittimato né ad impugnare il provvedimento di diniego di visto d'ingresso adottato nei confronti di quest'ultimo, né tantomeno ad agire avverso il silenzio nel caso di inerzia della DE LO (cfr. ex multis , da ultimo, Tar Lazio, Roma, Sezione V Quater, sent. n. 22851 del 17/12/2024; in precedenza anche Tar Lazio, Roma, Sez. III Ter, sent. n. 9697 del 13/09/2016). Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.