TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 18/06/2025, n. 12004
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Sentenza 18 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), riguarda un ricorso presentato da una cooperativa per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento del Ministero degli Affari Esteri riguardo alla richiesta di visto per lavoro subordinato. La cooperativa sosteneva di avere diritto a un provvedimento espresso, in quanto il termine di 90 giorni per la risposta era decorso senza esito. Dall'altra parte, l'Amministrazione contestava la legittimazione attiva della ricorrente, sostenendo che non avesse diritto di impugnare il silenzio inadempimento.

Il giudice, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che il datore di lavoro non sia legittimato a impugnare il diniego di visto o a contestare il silenzio dell'Amministrazione. Pertanto, ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando che la normativa vigente non consente a un datore di lavoro di agire in tal senso. Inoltre, ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore dell'Amministrazione resistente. La decisione si fonda su una chiara interpretazione delle norme che regolano la legittimazione attiva in materia di visti di ingresso per lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 18/06/2025, n. 12004
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 12004
    Data del deposito : 18 giugno 2025
    Fonte ufficiale :

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