Sentenza 13 luglio 2023
Massime • 1
In tema di trattenimento, in conformità alla previsione dell'art. 6, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale può essere presentata dal cittadino straniero che abbia in corso il trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, anche avanti al giudice di pace nel corso dell'udienza di convalida prevista dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. citato: in siffatta ipotesi, la domanda, immediatamente trasmessa al questore, deve essere registrata nel termine perentorio di sei giorni lavorativi, e sempre dalla domanda deriva la sospensione dei termini del trattenimento disposto ex art. 14, comma 5, d.lgs. 286 del 1998, come previsto dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 142 del 2015, con la conseguenza che la eventuale successiva convalida adottata, ai fini dell'esame della protezione internazionale, ai sensi di tale norma, ma oltre la scadenza del termine di sei giorni, non consente alcuna proroga del trattenimento, ai sensi dell'art. 6, comma, 6, ultima parte, del citato d.lgs. n. 142 del 2015.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2023, n. 20070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20070 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |