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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/04/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12181/2024 -12181-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12181/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPA ALFONSO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DI TEGULAIA, 3/C 56121 PISApresso il difensore avv. PAPA ALFONSO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOTT Controparte_1 C.F._2 ELEONORA e dell'avv. LA MELA ROSSELLA ( N.8 C.F._3 CP_2
50125 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in Piazza Massimo dAzeglio n 50121 Firenzepresso il difensore avv. MOTT ELEONORA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 2579/24 a veniva ingiunto di pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di € 9.320,28 , oltre interessi e spese, quale importo dovuto per canoni ed oneri
[...] condominiali riguardo a locazione per uso non abitativo di immobile sito in Firenze, Via degli Artisti
n. 66/r - locazione risolta con convalida di sfratto del 18.7.24-, debito sussistente a carico della Pt_1 ai sensi dell'art. 36 L. n. 3923/78 in quanto con atto del 22.9.22 aveva ceduto l'azienda ed il contratto di locazione senza essere liberata dal locatore.
Avverso il decreto suddetto proponeva opposizione la , chiedendone la revoca, deducendo che Pt_1 la responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 36 L. n. 392/78 era cessata dopo la seconda scadenza contrattuale, poiché da quel momento la mancata disdetta comportava accettazione della cessione da parte del locatore ed in ogni caso non era ammissibile una responsabilità della cedente illimitata nel tempo.
Il resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto. CP_1
La causa , respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, è stata decisa all'udienza del 27.3.25 come da dispositivo.
Con contratto del 10.10.11 l'immobile in questione veniva concesso in locazione alla per uso Pt_1 di tabaccheria, per la durata di sei anni e con previsione di rinnovo annuale per altri sei anni nel caso di mancata disdetta.
Con atto del 22.9.22 la cedeva l'azienda esercitata nell'immobile locato ed in conseguenza di Pt_1 tale cessione subentrava nella locazione l'acquirente dell'azienda ai sensi dell'art. 36 L. n. 392/78.
La cessione veniva comunicata al locatore che non liberava la cedente.
In ragione della morosità della nuova conduttrice dell'azienda in data 18.7.24 veniva convalidato lo sfratto per morosità nei confronti della conduttrice e, quindi, con ricorso del 26.7.24 il CP_1 chiedeva la pronuncia del decreto opposto in questa sede, deducendo un credito per complessivi € 9.320,28 per canoni non pagati dei mesi di marzo e giugno del 2023 e dal mese di novembre 2023 fino alla domanda oltre ad oneri condominiali.
La ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva , in particolare per i canoni ed Pt_1 oneri scaduti dopo il 9.10.23 , da considerare quale scadenza naturale del contratto , in quanto dopo tale data deve intendersi instaurato un diverso rapporto contrattuale rispetto a quello originario.
L'opposizione non è fondata e deve essere respinta.
La ha fatto generico riferimento anche alla novazione del contratto di locazione che sarebbe Pt_1 intervenuta tra la parte cessionaria ed il locatore: di tale novazione non sussiste però alcuna prova negli atti.
La fattispecie è quindi soggetta esclusivamente alla disciplina di cui all'art. 36 L. n. 392/78.
E' noto che l'art. 36 comma 1 L. n. 392//8 ,disciplinando la sublocazione e cessione del contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo , stabilisce : che il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore;
che il locatore può opporsi , per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;
che nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
La ratio della norma è quella di agevolare il trasferimento delle aziende esercenti la loro attività in immobili condotti in locazione e di tutelare l'avviamento commerciale(Cass.685/10): essendo pagina 2 di 3 consentita la cessione del contratto di locazione senza il preventivo consenso del locatore, ciò in deroga alla regola generale di cui all'art. 1407 c.c., viene riconosciuto al locatore il diritto di agire contro il cedente , se non lo ha liberato, anche per conseguire il soddisfacimento delle obbligazioni assunte dal cessionario nuovo conduttore.
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9486/07 ha affermato il principio che l'irrilevanza del consenso del locatore alla cessione del contratto di cui all'art. 36 cit., rendendo affatto peculiare l'intera fattispecie speciale di tale cessione, impone di aderire , per il caso di configurazione di plurime cessioni, ad un'opzione ermeneutica che risulti compatibile con una tutela rafforzata del soggetto ceduto al quale, in spregio dei principi di successione nel debito , viene negata la facoltà di esprimere la propria volontà ed il proprio assenso: deve quindi ritenersi legittima anche la configurabilità di una fattispecie di responsabilità cumulativa tra cessionari intermedi , poiché la violazione del generale principio della incedibilità delle posizioni passive del rapporto obbligatorio senza il consenso del contraente ceduto si giustifica solo alla luce di un adeguato contrappeso idoneo a riequilibrare l'intera vicenda contrattuale in fieri, appunto realizzantesi attraverso il meccanismo della cumulatività indeterminata della responsabilità tra coobbligati(Cass. 9486/07;Cass. 6864/18).
Alla luce del dato normativo e della ratio della norma è quindi irrilevante nei rapporti tra conduttore cedente e locatore la rinnovazione tacita del contratto( quale risulta essersi verificata nel caso in oggetto ) , che non comporta la nascita di un nuovo contratto ma solo la prosecuzione del precedente, che certamente non fa venire meno la responsabilità del cedente per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del cessionario(Cass. 19531/15; Cass. 23111/15; Cass. 28809/19).
Né ha fondamento il timore dedotto dall'opponente di una responsabilità di durata illimitata nel tempo per il cedente : infatti vige comunque per i contratti di locazione il limite della durata trentennale di cui all'art. 1573 c.c.( Cass. 7927/04; Cass. 2137/06;Cass, 28809/19).
Nella fattispecie in esame deve altresì essere considerato che l'attività svolta nei locali comportava contatti diretti con il pubblico( art. 5 contratto) : pertanto a maggior ragione deve essere escluso che la mancata disdetta del contratto dopo la prima scadenza sia di per sé indicativa di un'accettazione della cessione da parte del locatore che comporti la sostituzione di una successione volontaria a quella ex lege determinata dall'art. 36 L. n. 392/78: il locatore infatti ha anche presente che nel caso di disdetta è tenuto a versare al locatore l'indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 34 L. n. 392/78.
Sussiste quindi la responsabilità della anche per gli inadempimenti contrattuali del Pt_1 cessionario della locazione successivi alla seconda scadenza e pertanto l'opposizione deve essere respinta.
In ragione delle questioni sollevate non risulta configurabile responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a carico dell'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM55/14 vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale respinge l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 2579/24; Parte_1 condanna l'opponente a rimborsare in favore di parte opposta le spese di lite che liquida in €. 4.000,00 per compenso oltre15% per spese generali ed accessori di legge.
Firenze, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12181/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPA ALFONSO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DI TEGULAIA, 3/C 56121 PISApresso il difensore avv. PAPA ALFONSO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOTT Controparte_1 C.F._2 ELEONORA e dell'avv. LA MELA ROSSELLA ( N.8 C.F._3 CP_2
50125 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in Piazza Massimo dAzeglio n 50121 Firenzepresso il difensore avv. MOTT ELEONORA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 2579/24 a veniva ingiunto di pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di € 9.320,28 , oltre interessi e spese, quale importo dovuto per canoni ed oneri
[...] condominiali riguardo a locazione per uso non abitativo di immobile sito in Firenze, Via degli Artisti
n. 66/r - locazione risolta con convalida di sfratto del 18.7.24-, debito sussistente a carico della Pt_1 ai sensi dell'art. 36 L. n. 3923/78 in quanto con atto del 22.9.22 aveva ceduto l'azienda ed il contratto di locazione senza essere liberata dal locatore.
Avverso il decreto suddetto proponeva opposizione la , chiedendone la revoca, deducendo che Pt_1 la responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 36 L. n. 392/78 era cessata dopo la seconda scadenza contrattuale, poiché da quel momento la mancata disdetta comportava accettazione della cessione da parte del locatore ed in ogni caso non era ammissibile una responsabilità della cedente illimitata nel tempo.
Il resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto. CP_1
La causa , respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, è stata decisa all'udienza del 27.3.25 come da dispositivo.
Con contratto del 10.10.11 l'immobile in questione veniva concesso in locazione alla per uso Pt_1 di tabaccheria, per la durata di sei anni e con previsione di rinnovo annuale per altri sei anni nel caso di mancata disdetta.
Con atto del 22.9.22 la cedeva l'azienda esercitata nell'immobile locato ed in conseguenza di Pt_1 tale cessione subentrava nella locazione l'acquirente dell'azienda ai sensi dell'art. 36 L. n. 392/78.
La cessione veniva comunicata al locatore che non liberava la cedente.
In ragione della morosità della nuova conduttrice dell'azienda in data 18.7.24 veniva convalidato lo sfratto per morosità nei confronti della conduttrice e, quindi, con ricorso del 26.7.24 il CP_1 chiedeva la pronuncia del decreto opposto in questa sede, deducendo un credito per complessivi € 9.320,28 per canoni non pagati dei mesi di marzo e giugno del 2023 e dal mese di novembre 2023 fino alla domanda oltre ad oneri condominiali.
La ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva , in particolare per i canoni ed Pt_1 oneri scaduti dopo il 9.10.23 , da considerare quale scadenza naturale del contratto , in quanto dopo tale data deve intendersi instaurato un diverso rapporto contrattuale rispetto a quello originario.
L'opposizione non è fondata e deve essere respinta.
La ha fatto generico riferimento anche alla novazione del contratto di locazione che sarebbe Pt_1 intervenuta tra la parte cessionaria ed il locatore: di tale novazione non sussiste però alcuna prova negli atti.
La fattispecie è quindi soggetta esclusivamente alla disciplina di cui all'art. 36 L. n. 392/78.
E' noto che l'art. 36 comma 1 L. n. 392//8 ,disciplinando la sublocazione e cessione del contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo , stabilisce : che il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore;
che il locatore può opporsi , per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;
che nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
La ratio della norma è quella di agevolare il trasferimento delle aziende esercenti la loro attività in immobili condotti in locazione e di tutelare l'avviamento commerciale(Cass.685/10): essendo pagina 2 di 3 consentita la cessione del contratto di locazione senza il preventivo consenso del locatore, ciò in deroga alla regola generale di cui all'art. 1407 c.c., viene riconosciuto al locatore il diritto di agire contro il cedente , se non lo ha liberato, anche per conseguire il soddisfacimento delle obbligazioni assunte dal cessionario nuovo conduttore.
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9486/07 ha affermato il principio che l'irrilevanza del consenso del locatore alla cessione del contratto di cui all'art. 36 cit., rendendo affatto peculiare l'intera fattispecie speciale di tale cessione, impone di aderire , per il caso di configurazione di plurime cessioni, ad un'opzione ermeneutica che risulti compatibile con una tutela rafforzata del soggetto ceduto al quale, in spregio dei principi di successione nel debito , viene negata la facoltà di esprimere la propria volontà ed il proprio assenso: deve quindi ritenersi legittima anche la configurabilità di una fattispecie di responsabilità cumulativa tra cessionari intermedi , poiché la violazione del generale principio della incedibilità delle posizioni passive del rapporto obbligatorio senza il consenso del contraente ceduto si giustifica solo alla luce di un adeguato contrappeso idoneo a riequilibrare l'intera vicenda contrattuale in fieri, appunto realizzantesi attraverso il meccanismo della cumulatività indeterminata della responsabilità tra coobbligati(Cass. 9486/07;Cass. 6864/18).
Alla luce del dato normativo e della ratio della norma è quindi irrilevante nei rapporti tra conduttore cedente e locatore la rinnovazione tacita del contratto( quale risulta essersi verificata nel caso in oggetto ) , che non comporta la nascita di un nuovo contratto ma solo la prosecuzione del precedente, che certamente non fa venire meno la responsabilità del cedente per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del cessionario(Cass. 19531/15; Cass. 23111/15; Cass. 28809/19).
Né ha fondamento il timore dedotto dall'opponente di una responsabilità di durata illimitata nel tempo per il cedente : infatti vige comunque per i contratti di locazione il limite della durata trentennale di cui all'art. 1573 c.c.( Cass. 7927/04; Cass. 2137/06;Cass, 28809/19).
Nella fattispecie in esame deve altresì essere considerato che l'attività svolta nei locali comportava contatti diretti con il pubblico( art. 5 contratto) : pertanto a maggior ragione deve essere escluso che la mancata disdetta del contratto dopo la prima scadenza sia di per sé indicativa di un'accettazione della cessione da parte del locatore che comporti la sostituzione di una successione volontaria a quella ex lege determinata dall'art. 36 L. n. 392/78: il locatore infatti ha anche presente che nel caso di disdetta è tenuto a versare al locatore l'indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 34 L. n. 392/78.
Sussiste quindi la responsabilità della anche per gli inadempimenti contrattuali del Pt_1 cessionario della locazione successivi alla seconda scadenza e pertanto l'opposizione deve essere respinta.
In ragione delle questioni sollevate non risulta configurabile responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a carico dell'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM55/14 vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale respinge l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 2579/24; Parte_1 condanna l'opponente a rimborsare in favore di parte opposta le spese di lite che liquida in €. 4.000,00 per compenso oltre15% per spese generali ed accessori di legge.
Firenze, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
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