Sentenza 22 dicembre 1972
Massime • 3
La costruzione dell'ultimo piano, eseguita mediante arretramento rispetto agli altri sottostanti allo scopo di far apparire osservata la proporzione fra altezza dell'edificio ed il prescritto intervallo di isolamento, elude gli scopi perseguiti dalla legislazione antisismica e deve ritenersi illegittima.*
In Sede di applicazione degli artt 7 ed 8 della legge 25 novembre 1962 n 1684 l'altezza degli edifici costruiti nelle zone sismiche deve essere sempre misurata dalla base delle singole fronti dell'edificio, ossia dal punto in cui ciascun muro si eleva dal terreno circostante, ancorche il livello di questo sia stato stabilmente abbassato mediante sbancamento: ed a tal fine sono da computare tutti i piani comunque emergenti dal suolo, indipendentemente dalla funzione o denominazione ad essi attribuita dal costruttore. ( V 3724'68, mass n 337056; 1260'68, mass n 332785).*
Nel giudizio per Cassazione il ricorrente e tenuto a depositare insieme con il ricorso gli Atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda e non tutto il fascicolo relativo alla precedente fase processuale, come richiesto invece in Sede di appello. ( V 743'71, mass n 350553; 670'71, mass n 350415; ( V 368'71, mass n 349938).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/12/1972, n. 3660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3660 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1972 |
Testo completo
Nel giudizio per Cassazione il ricorrente e tenuto a depositare insieme con il ricorso gli Atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda e non tutto il fascicolo relativo alla precedente fase processuale, come richiesto invece in Sede di appello. ( V 743'71, mass n 350553; 670'71, mass n 350415; ( V 368'71, mass n 349938).*