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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 08/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.: 846/2015 +2189/2017
Tribunale Ordinario di Lagonegro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 9/10/2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 846/2015 R.G.L. TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO, con cui elett.te domicilia in CIRCUMVALLAZIONE, 1 AGROMONTE MILEO;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 Marco Luzi, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 23.04.2015 (poi iscritto al n. R.G. Parte_1 846/2015), premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda agricola “SE ZO” – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da Prainetta – dal 22.07.2013 al 31.12.2013 per n. 102 giornate lavorative, ha dedotto di aver presentato, in data 12.03.2014, domanda volta al riconoscimento della disoccupazione agricola per l'anno 2013 “essendo regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza e senza essere stata sottoposta a provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro e, quindi la stessa vanta sia il biennio contributivo e sia il numero minimo di giornate per aver effettivamente lavorato negli anni 2012 (per n. 102 gg) e nel 2013 (…).” Stante il mancato pagamento di CP_ quanto richiesto da parte dell' , esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, l'odierna ricorrente adiva, dunque, l'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare e dare atto del diritto alla corresponsione della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013 (domanda n. 2014628003125 del 12.03.2014) con condanna dell' resistente al pagamento della predetta indennità, maggiorata degli interessi CP_2 legali, nonché di spese, diritti e onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. CP_ L' , costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, D.P.R. n. 639/70 (come sostituito dall'art. 4, D.L. 384/92, conv. in L. 438/92) ovvero per inosservanza del termine di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 e, nel merito, l'infondatezza della domanda, pertanto ne ha chiesto il rigetto. Alla udienza del 19.06.2019, il procuratore di parte ricorrente deduceva l'intervenuta liquidazione della prestazione e, pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere CP_ CP_ con condanna dell' al pagamento delle spese processuali. L' aderiva alla richiesta di controparte, tuttavia insistendo per la compensazione delle spese.
1.1. In data 31.10.2017, ha adito nuovamente il Tribunale di Lagonegro - Parte_1 con ricorso poi iscritto al n. R.G. 2189/2017 – rappresentando di aver espletato per l'anno 2013, dal 22.07 al 31.12.2013 per n. 102 giornate, l'attività di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda SE ZO – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla c.da Prainetta, “ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – dedicandosi a “lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa… dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera. Nonostante ciò, deduceva l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro mediante la CP_ pubblicazione (online dal 10.03 al 25.03.2017) del IV elenco di variazione 2016 degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. Pertanto, infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2013, alle dipendenze della ditta SE ZO, con conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Viggianello (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale ovvero per pretermissione del litisconsorte necessario nonché della ditta presunta datrice di lavoro. Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 20160083328, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti. All'udienza del 19.09.2018, il Tribunale, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, limitando a due tra quelli indicati in ricorso i testi da CP_ escutere;
ammetteva la prova diretta articolata dall' , abilitandolo, altresì, alla richiesta prova contraria. All'udienza del 11.06.2019 si procedeva, pertanto, alla escussione del primo teste ammesso per il ricorrente, . Testimone_1 1.2. Rilevata la pendenza dei predetti giudizi innanzi al medesimo Ufficio, stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, con provvedimento del 23.03.2021, veniva disposta la riunione. L'istruttoria relativa al giudizio – poi riunito – n. R.G. 2189/2017 – proseguiva, dunque, nel giudizio n. R.G. 846/2015, riunente, con l'escussione sia dell'Ispettore (ud. Parte_2 19.10.2021) sia del secondo teste ammesso in favore di parte ricorrente, (ud. Testimone_2 10.05.2022). Esaurita la istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo. Alla udienza del 09.10.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce. 2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività dei ricorsi. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n.
Pag. 2 di 8 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene:
- per quanto concerne il ricorso n. R.G. 2189/2017: la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo alla Direzione CP_ Provinciale , sede di Potenza, in data 07.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo in data 06.07.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di
120 giorni, cioè entro il 03.11.2017. Il ricorso è stato depositato il 31.10.2017; pertanto è tempestivo;
- quanto al ricorso n. R.G. 846/2015: avverso la domanda di disoccupazione agricola n. CP_ 2014628003125 relativa all'anno 2013, presentata in data 12.03.2014, l non ha né formulato espresso diniego né provveduto al pagamento nel prescritto termine di 120 giorni. Pertanto, dallo scadere dei termini prescritti per l'esperimento di tutto il procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda, la ricorrente aveva un anno di tempo per il deposito della domanda giudiziale. Il ricorso è stato depositato il 23.04.2015, dunque è tempestivo. 3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti CP_ (vedi fasc. ) – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agricola SE ZO:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari ad euro 130.968,00;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00;
3) i ricavi documentati sono stati pari ad euro 2.012,00;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'ano 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011.
Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tale elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016.
Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione.
Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di euro 130.968,00, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire:
a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che Il disconoscimento non deriva da CP_ mera sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del
21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da SE ZO all una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o
Pag. 3 di 8 macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti CP agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il SE non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola SE ZO abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro
508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016. c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti CP agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal SE quali CP_ titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del SE, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal CP_ SE all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di SE ZO che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura.
Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla CP_ carta ed avente la sola finalità di denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura.
Tale conclusione non può di certo essere scalfita dalle dichiarazioni rese dai testimoni. 3.1. Entrambi i testi escussi in favore di parte ricorrente, per loro stessa ammissione, sono portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base anche il loro rapporto di lavoro era stato disconosciuto tanto da avere anche proposto causa CP_ contro l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. CP_ Il teste ha riferito di avere “cause nei confronti dell' per il Testimone_1 riconoscimento delle giornate in agricoltura per il 2013, ho indicato la ricorrente come teste nel mio giudizio (…). Conosco i fatti di causa in quanto io e il ricorrente siamo compaesani e abbiamo lavorato insieme nel 2013 per l'azienda SE ZO da luglio a dicembre, l'azienda è sita in Cassano allo Ionio dove c'erano i terreni e un capannone. La ricorrente si è occupata con me della raccolta dei pomodori e degli agrumi gialli che non so come si chiamano e arance. Dopo averli raccolti, i pomodori li portavamo nel capannone presente sul fondo. Anzi preciso che c'erano operai con i trattori che raccoglievano le cassette che noi avevamo riempito e le portavamo nel capannone. Il lavoro veniva prestato 4/5 giorni a settimana, dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00, il lavoro veniva pagato 45 euro al giorno in contanti a fine mese, con consegna della busta paga. Una copia rimaneva a noi e l'altra al datore. Ho assistito al pagamento in quanto avveniva contestualmente. Le direttive le dava SE ZO che ci aspettava al mattino, ci diceva cosa fare oltre a consegnarci gli attrezzi come le zappe e le cassette e forbici. in quanto alcune mie paesane che lavoravano per lui mi Persona_1 riferirono che cercava persone per lavorare. Io e la ricorrente viaggiavamo in pullman, quello della SAM, insieme a noi c'era anche , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
che erano tutte lavoratrici di SE che vivevano a Viggianello. La ricorrente non ha mai
[...] coabitato con il titolare dell'azienda. SE ZO era un uomo di 50/52 anni (…).”
Pag. 4 di 8 Il teste ha, invece, riferito: “(…) ho lavorato per SE ZO per 31 anni Testimone_2 circa. Ho lavorato sempre con lui;
solo in un anno, circa 10 anni fa ho lavorato per SE e per CP_ un'altra azienda. L' mi ha cancellato le giornate relative a 10 anni, dal 2006-2008 ad andare avanti. Ho fatto un giudizio a Castrovillari che è ancora in corso. (…) lavoravamo a Cassano allo ionio, contrada Prainetta: andavamo a Corigliano e Sibari, dove il SE aveva terreni in affitto. C'era un autista, di nome – ha lavorato fino a poco tempo fa quando è andato in pensione – che Persona_6 accompagnava i braccianti nei vari terreni con un furgone DUCATO BIANCO. A contrada Prainette c'è la casa di SE ZO l'ufficio che è collocato in una casetta separata dall'abitazione ed anche dal capannone. Vicino al capannone c'è la pesa;
quest'ultima è attaccata all'ufficio. la pesa è una piattaforma di ferro di 16 metri;
ci vanno i camion sopra. La pesa ce l'ha dal 1996 il SE;
c'è poi un capannone all'interno del quale c'è il salsificio;
lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda SE ed altri comprati da fuori, molti da CROTONE. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre (10-15 ottobre); la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più. Lavoravano nel capannone parecchie persone, anche provenienti da Per_ fuori regione (SICILIA – . I lavoratori sopra indicati che venivano con lavoravano Pt_3 solo nei terreni. Nel capannone ci sono le celle frigorifere, i bagni per gli operati, ed un'altra linea di produzione per il concentrato e il cubettato di arance candite. C'erano anche le caldaie da 8.000 e 12.000 KW/h di vapore. C'erano negli anni 2011-2016; quella da 12.000 KW/h ha un diametro di circa 10 metri;
l'altra è più piccola. I terreni di Cassano di proprietà di SE sono di fianco al capannone. Ci sono circa 20 ettari di terreno. Io faccio 180 giornate nell'anno e faccio 4-5 giorni a settimana, dipende. Io faccio di tutto, quello che c'è da fare, anche nella fabbrica;
anche se non potrei in quanto sono assunto come bracciante. Gli operai che lavorano alla trasformazione sono assunti con contratto Industria e lavorano anche la notte. Nei terreni si faceva coltivazione di pomodori. Al 90% si coltivano pomodori. Gli ortaggi – fave, insalate e cavolfiori, rape – si coltivano per un 10%. I pomodori li piantiamo a fine maggio;
facciamo una prima raccolta per il mercato ma non sempre;
altrimenti facciamo una sola raccolta per l'industria. Non ci sono serre in azienda. È coltivato tutto a campo libero, con le macchinette per l'irrigazione. Mettiamo i pomodori a doppio filo binario con la macchinetta per l'acqua al centro. L'acqua la prendiamo dal Consorzio di bonifica. Nel 2011-2016 non c'erano piante da frutta a Cassano, Prainette. Ha piantato da due anni, cioè dal 2020, arance (4.000 piante) e TI
(1000 piante) su una superficie di 10 ettari a Cassano, vicino al capannone. Negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a , vicino a di Corigliano. Non ricordo la Controparte_3 CP_4 contrada. Li conosco perché venivano a Cassano sempre. I ricorrenti venivano a fine maggio-giugno per la piantagione dei pomodori, la zappettatura e la raccolta. La raccolta la facevamo manuale, con estirpatore della pianta, in una sola volta, mature e non. L'estirpatura era manuale. Finita la raccolta i ricorrenti dovevano togliere le macchinette dai terreni e andavano a raccogliere le arance e le verdure.
Le arance erano solo a Corigliano. Negli anni 2011-2016 la media degli operai da giugno in poi era di 50-60 operai circa per la raccolta. C'erano altri operai che lavoravano in altri terreni in affitto. Non ricordo la data;
è venuto anche l' in quella occasione. Eravamo in un terreno di Controparte_5
, sino in Cassano e distante 5-6 km da quelli di SE. In quella occasione Persona_8 CP_ eravamo oltre 100 operai;
ci sarà anche un verbale dell' – non ricordo l'anno. A contrada Garda aveva terreni in affitto SE. Non ricordo gli anni. I terreni erano di Da ¾ anni non li Per_9 abbiamo coltivati più. Li abbiamo coltivati per un solo anno, prima del 2010, ed abbiamo coltivato pomodori. Contrada Garda dista 2 km circa da Contrada Prainette. In un altro anno, prima del 2010, abbiamo coltivato il terreno di , vicino a quello di Minervino. Abbiamo coltivato sempre Parte_4 pomodori, i ricorrenti non hanno lavorato a Contrada Garda. SE ZO la mattina c'era; poi girava. C'erano i figli, e e poi c'ero io. Io faccio di tutto in Persona_10 Persona_11 azienda. Caposquadra/operaio. L'orario era dalle 7 alle 16.00 con un'ora di pausa. In estate dalle 6.00 alle 14.00, con 5 minuti di pausa. I ricorrenti dovevano poi aspettare il pullman la sera alle 15.30-16.00. il pullman fa la linea fino a SIBARI. Non ci sono insegne relative all'azienda agricola. Il capannone non ha insegne. La società di trasformazione si chiama IA s.r.l.: è il nome che si trova sui barattoli dei pomodori, sulle bollette della pesa. La società è sempre di SE ZO. I ricorrenti lavoravano 4-5 giorni a settimana;
io non li vedevo tutti i giorni, anche perché potevo essere o nel capannone o in altro terreno. SE ZO ci pagava in un ufficio tra il capannone e l'abitazione. C'è una casetta di 10 mq circa divisa in due stanzette. Quello è l'ufficio. All'esterno c'è un altro bagno che serve per quelli che
Pag. 5 di 8 sono in ufficio. C'era una ragazza, di nome , che adesso non c'è più a lavoro da 4 Persona_12 anni. La era assunta come bracciante, ma svolgeva lavoro di segretaria in ufficio. ci pagava Per_12 SE in contanti. Adesso solo con bonifico. Dava la busta paga. Assistevo anche ai pagamenti dei ricorrenti. La giornata di veniva pagata 38-40 euro: questa era la retribuzione. Venivamo pagati a fine CP_ mese o inizio del mese successivo. Sono stato ascoltato da Ispettori – Ispettori del lavoro – NAS – CP_ Guardia di FINANZA e Carabinieri. Tre – quattro anni fa sono stato convocato dall' di Trebisacce e lì ho reso dichiarazioni. In azienda non lavoravano miei parenti. Mia moglie, , ha Parte_5 lavorato per SE per 9 anni, ma sono state cancellate tutte le sue giornate prestate. SE è un uomo alto con la barba. Ha i capelli colorati, ora verso il ramato. Nel 2011-206 aveva i capelli scuri;
poiché iniziavano i bianchi, li tingeva di scuro in quel periodo. Poi ha iniziato a tingerli di color ramato. Sono stato sentito anche in procedimenti penali di SE ZO, a Castrovillari. (…)
la ricordo. Era una signora che viaggiava con il pullman della SAM. Credo che Parte_1 abbia lavorato per SE dal 2011 ad andare avanti. Potrebbe essere un anno o forse due. Era una donna di corporatura normale, non era in carne. Le sue mansioni erano legate alla piantagione e raccolta. Ha lavorato dall'inizio primavera fino a dicembre. (…) In azienda la percentuale di lavoratori tra uomini e donne è uguale, diciamo che dalla Basilicata vengono a lavorare più lavoratrici, mentre dalla Calabria più lavoratori. Questi dipendenti venivano tutti insieme con un pullman della SAM di Viggianello. L'autista era Il pullman è della SAM. Le Signore pagavano l'abbonamento. Persona_13 Mi è stato detto da loro. (…).” CP_
Quanto all'ispettore , , ascoltato all'udienza del 19.10.2021, a Parte_2 CP_ conferma di quanto verbalizzato, ha riferito: “Sono ispettore in servizio presso la sede di CROTONE, con mansioni di funzionario di vigilanza. Ho svolto attività ispettiva nei confronti del
SE, azienda che è stata ispezionata tre volte. La prima volta dal 2006 al 2011 da parte di colleghi CP_ Per_1 dell' di Cosenza, dott.ssa , ricordo. Il secondo verbale l'abbiamo fatto io ed il collega di Reggio Calabria, (periodo 2011-2016) e poi successivamente dal 2016 al 2021 altri Testimone_3CP_ colleghi della sede di Reggio Calabria hanno ispezionato nuovamente l'azienda. Abbiamo fatto un verbale di primo accesso a luglio 2016 consegnandolo al consulente aziendale, . Il Persona_15 giudice autorizza il teste a consultare il verbale in ausilio della memoria. Abbiamo fatto accesso sui terreni, su diverse particelle, tra il settembre e l'ottobre 2016. La sede era in Contrada Prainetta a Cassano allo Ionio. Lì c'era l'abitazione del signor SE ZO, vicina ad un cancello. Era un villino recintato (piano terra e primo piano certamente) e poi vicino c'era l'accesso al terreno recintato ed all'interno un capannone. Guardando il cancello, il capannone non era di fronte allo stesso: sul retro dell'abitazione c'era il capannone ove avevano sede due aziende di trasformazione agricola alle quali SE conferiva i prodotti. Le aziende erano la IA e APOA, riconducibili al SE entrambe. La prima al 95% era in proprietà della moglie del SE ed il 5% dello stesso SE. Nella AS avevano quote i figli del SE, ed ON, mi pare. In contrada Prainetta siamo andati 4 Per_16 volte nei due mesi e non abbiamo mai trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. Con SE ci siamo recati per la raccolta della sua dichiarazione presso il piano terra della sua abitazione. All'epoca il SE era agli arresti domiciliari presso la abitazione, per una vicenda che ci ha raccontato lo stesso SE (…). Abbiamo verificato che nel periodo di ispezione erano assunti braccianti agricoli. Una quarantina degli stessi li abbiamo invitati per rendere dichiarazioni, sia braccianti della Calabria che quelli della Basilicata. Questi ultimi presso la sede di Castrovillari. Molti non sono venuti, altri sì e ci sono le dichiarazioni di circa 40 presunti dipendenti. Le fatture di vendita della maggior parte dei prodotti erano emesse nei confronti della IA,
AS e PC – società che aveva sede nel Comune di Melicucco (RC)-. Abbiamo sentito il Presidente di questa società, il quale ci ha dichiarato che la società era inattiva da diversi anni, non era operativa;
non conosceva SE ZO e non aveva trattato acquisto di ortaggi con il SE. Aveva
Pag. 6 di 8 acquistato la detta società esclusivamente piccoli quantitativi di agrumi, solo da aziende della provincia di Reggio Calabria. Non ricordo se al SE abbiamo fatto la domanda specifica relativa alla assenza di operai nei giorni della ispezione. In tutti e quattro i giorni, c'era bel tempo, soleggiato. Abbiamo fatto anche accessi nello stesso periodo su fondi agricoli siti in , ove il SE Controparte_3 dichiarava di coltivare agrumi. Recati sui luoghi, il proprietario ci dichiarava di coltivare in Pt_6 proprio i terreni e di non essersi mai avvalso della ditta FR e di non aver firmato alcun contratto di fitto. Poi siamo andati in un uliveto sito nel Comune di SARACENA (CS): lì il SE dichiarava di fare raccolta di olive e tuttavia, trovammo uno stato di abbandono totale, con olive ancora attaccate agli alberi. Nonostante fosse fine ottobre. La macchia mediterranea aveva preso il sopravvento. I terreni principali erano in contrada Prainetta. Per il resto, abbiamo sentito i proprietari degli altri terreni dichiarati da FR i quali hanno negato di conoscere SE (molti così hanno dichiarato), oppure hanno negato di aver concesso in affitto i terreni, ovvero hanno affermato che il rapporto era finito da anni. Nel verbale per ogni casistica sono riportati i dati. Anche un proprietario di terreni, residente a [...]è stato da noi contattato ed ha negato di aver concesso terreni a SE
ZO. A novembre 2016 abbiamo chiuso il verbale. Per un periodo precedente abbiamo redatto il verbale sulla base della documentazione fornita e sulla base degli accertamenti eseguiti. Abbiamo chiesto sia al SE che al consulente fiscale ( ) e del lavoro documentazione che provasse Tes_4 Tes_5 la titolarità di mezzi agricoli. Non ce ne è stata fornita, di nessun tipo. I colleghi dell'Ispettorato del Lavoro hanno fatto due accessi, uno a giugno 2015 (inizio mese). Trovarono nei pressi del capannone a contrada Prainetta un gruppo di lavoratori (tra i quali e 5-6 lavoratori rumeni o bulgari), Testimone_2 intenti a piantare pomodori. Nell'anno 2016 nel mese di luglio, trovarono lì un gruppetto di lavoratori, tra cui , due italiani e gli altri stranieri. Quando abbiamo sentito i dipendenti di SE Testimone_2 avevano questo verbale dell'Ispettorato del Lavoro e ce l'hanno portato. Così ne ho acquisito conoscenza. lo abbiamo sentito. Abbiamo la sua dichiarazione. Nel nostro verbale Testimone_2 abbiamo fatto foto sia a Cassano che a Saracena. Non ricordo i nomi dei dipendenti che mi vengono letti dall'avv. Bisignani. Il controllo era a livello aziendale. Non ricordo quali accertamenti abbiamo fatto con riferimento a questi dipendenti che mi sono stati indicati: abbiamo certamente comparato i giorni di lavoro con quelli di pioggia (Superiore a 3 mm nelle 24 ore), anche perché sia i lavoratori che
FR ci hanno dichiarato di non aver lavorato nei giorni di pioggia;
viceversa risultavano presenti dal LUL. Abbiamo verificato le mansioni ed erano tutti inquadrati come braccianti. Abbiamo verificato la sede di lavoro da ed era per tutti località Prainetta, Cassano. Di quelli che Pt_7 abbiamo sentito abbiamo le dichiarazioni allegate al verbale: aveva centinaia di dipendenti SE ed un anno aveva assunto addirittura 400 dipendenti. Il terreno di contrada Prainetta era esteso circa 6 ettari, tutto pianeggiante;
non c'erano serre o altri manufatti all'interno. Mi pare che non fosse tutto recintato.” CP_
Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola SE ZO, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Le risultanze ispettive danno conto, altresì, di un'azienda agricola del tutto fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale. L'istruttoria espletata non è risultata, pertanto, idonea a revocare in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei due testi e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive e con le dichiarazioni dell'Ispettore Torchia. L'ispettore ha effettuato ben CP 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro. A fronte di tale circostanza, vera sino a querela di falso, il teste ha dichiarato che anche nell'anno 2016 la Tes_2 azienda era in attività così come era in corso anche in detto anno la trasformazione dei prodotti agricoli (pomodori), nel capannone sito in contrada Prainetta – trattasi di circostanza smentita dal teste Pt_2
- . Sebbene le circostanze siano riferite ad anno diverso da quello oggetto di causa, appare evidente la assoluta inattendibilità del teste . Inoltre, mentre il teste conferma, sebbene Tes_2 Tes_1 genericamente, le circostanze di cui al ricorso, tra cui il periodo di lavoro effettuato dalla ricorrente,
riferisce che la ha lavorato “dal 2011 ad andare avanti” per “un anno o forse due”, Tes_2 Pt_1 escludendo, dunque, che la stessa abbia lavorato nell'anno 2013, oggetto di causa. Il primo teste riferisce,
Pag. 7 di 8 altresì, della presenza sui terreni di Contrada Prainetta di piante di agrumi, in particolare arance. Il teste smentisce la circostanza: Nel 2011-2016 non c'erano piante da frutta a Cassano, Prainette. Ha Tes_2 piantato da due anni, cioè dal 2020, arance (4.000 piante) e TI (1000 piante) su una superficie di 10 ettari a Cassano, vicino al capannone. Negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a CP_3
, vicino a di Corigliano.
[...] CP_4 Appare evidente la assoluta discordanza fra i testimoni, anche in punto di descrizione dei luoghi, sicché la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di FR non può ritenersi affatto raggiunta.
Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata mediante il ricorso n. R.G. 2189/2017, relativo alla reiscrizione negli elenchi OTD.
3.2. Anche il ricorso n. R.G. 846/2015, avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettato, per mancanza del presupposto della iscrizione negli elenchi per la medesima annualità. La parte ricorrente ha, in un primo momento, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per essere intervenuto il pagamento della DS in data 14.4.2016, come da prospetto depositato in atti. Il Tribunale ha, quindi, chiesto alle parti di verificare la intervenuta reiscrizione della ricorrente ed, a quel punto, la difesa della , stante la mancanza di iscrizione, come da estratto depositato, ha chiesto procedersi nella Pt_1 escussione testimoniale ed in sede di udienza non ha reiterato la richiesta di cessazione della materia del contendere. Ad ogni buon conto, la pronuncia non poteva essere resa, anche tenuto che il pagamento è intervenuto in data antecedente ( aprile 2016) alla cancellazione, avvenuta il successivo 25.3.2017.
4. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) fissa in giorni sessanta ex art. 429 c.p.c. il termine per il deposito della motivazione. LAGONEGRO, 9/10/2024
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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Tribunale Ordinario di Lagonegro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 9/10/2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 846/2015 R.G.L. TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO, con cui elett.te domicilia in CIRCUMVALLAZIONE, 1 AGROMONTE MILEO;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 Marco Luzi, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 23.04.2015 (poi iscritto al n. R.G. Parte_1 846/2015), premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda agricola “SE ZO” – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da Prainetta – dal 22.07.2013 al 31.12.2013 per n. 102 giornate lavorative, ha dedotto di aver presentato, in data 12.03.2014, domanda volta al riconoscimento della disoccupazione agricola per l'anno 2013 “essendo regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza e senza essere stata sottoposta a provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro e, quindi la stessa vanta sia il biennio contributivo e sia il numero minimo di giornate per aver effettivamente lavorato negli anni 2012 (per n. 102 gg) e nel 2013 (…).” Stante il mancato pagamento di CP_ quanto richiesto da parte dell' , esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, l'odierna ricorrente adiva, dunque, l'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare e dare atto del diritto alla corresponsione della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013 (domanda n. 2014628003125 del 12.03.2014) con condanna dell' resistente al pagamento della predetta indennità, maggiorata degli interessi CP_2 legali, nonché di spese, diritti e onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. CP_ L' , costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, D.P.R. n. 639/70 (come sostituito dall'art. 4, D.L. 384/92, conv. in L. 438/92) ovvero per inosservanza del termine di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 e, nel merito, l'infondatezza della domanda, pertanto ne ha chiesto il rigetto. Alla udienza del 19.06.2019, il procuratore di parte ricorrente deduceva l'intervenuta liquidazione della prestazione e, pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere CP_ CP_ con condanna dell' al pagamento delle spese processuali. L' aderiva alla richiesta di controparte, tuttavia insistendo per la compensazione delle spese.
1.1. In data 31.10.2017, ha adito nuovamente il Tribunale di Lagonegro - Parte_1 con ricorso poi iscritto al n. R.G. 2189/2017 – rappresentando di aver espletato per l'anno 2013, dal 22.07 al 31.12.2013 per n. 102 giornate, l'attività di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda SE ZO – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla c.da Prainetta, “ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – dedicandosi a “lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa… dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera. Nonostante ciò, deduceva l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro mediante la CP_ pubblicazione (online dal 10.03 al 25.03.2017) del IV elenco di variazione 2016 degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. Pertanto, infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2013, alle dipendenze della ditta SE ZO, con conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Viggianello (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale ovvero per pretermissione del litisconsorte necessario nonché della ditta presunta datrice di lavoro. Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 20160083328, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti. All'udienza del 19.09.2018, il Tribunale, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, limitando a due tra quelli indicati in ricorso i testi da CP_ escutere;
ammetteva la prova diretta articolata dall' , abilitandolo, altresì, alla richiesta prova contraria. All'udienza del 11.06.2019 si procedeva, pertanto, alla escussione del primo teste ammesso per il ricorrente, . Testimone_1 1.2. Rilevata la pendenza dei predetti giudizi innanzi al medesimo Ufficio, stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, con provvedimento del 23.03.2021, veniva disposta la riunione. L'istruttoria relativa al giudizio – poi riunito – n. R.G. 2189/2017 – proseguiva, dunque, nel giudizio n. R.G. 846/2015, riunente, con l'escussione sia dell'Ispettore (ud. Parte_2 19.10.2021) sia del secondo teste ammesso in favore di parte ricorrente, (ud. Testimone_2 10.05.2022). Esaurita la istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo. Alla udienza del 09.10.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce. 2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività dei ricorsi. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n.
Pag. 2 di 8 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene:
- per quanto concerne il ricorso n. R.G. 2189/2017: la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo alla Direzione CP_ Provinciale , sede di Potenza, in data 07.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo in data 06.07.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di
120 giorni, cioè entro il 03.11.2017. Il ricorso è stato depositato il 31.10.2017; pertanto è tempestivo;
- quanto al ricorso n. R.G. 846/2015: avverso la domanda di disoccupazione agricola n. CP_ 2014628003125 relativa all'anno 2013, presentata in data 12.03.2014, l non ha né formulato espresso diniego né provveduto al pagamento nel prescritto termine di 120 giorni. Pertanto, dallo scadere dei termini prescritti per l'esperimento di tutto il procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda, la ricorrente aveva un anno di tempo per il deposito della domanda giudiziale. Il ricorso è stato depositato il 23.04.2015, dunque è tempestivo. 3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti CP_ (vedi fasc. ) – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agricola SE ZO:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari ad euro 130.968,00;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00;
3) i ricavi documentati sono stati pari ad euro 2.012,00;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'ano 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011.
Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tale elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016.
Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione.
Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di euro 130.968,00, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire:
a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che Il disconoscimento non deriva da CP_ mera sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del
21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da SE ZO all una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o
Pag. 3 di 8 macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti CP agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il SE non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola SE ZO abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro
508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016. c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti CP agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal SE quali CP_ titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del SE, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal CP_ SE all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di SE ZO che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura.
Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla CP_ carta ed avente la sola finalità di denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura.
Tale conclusione non può di certo essere scalfita dalle dichiarazioni rese dai testimoni. 3.1. Entrambi i testi escussi in favore di parte ricorrente, per loro stessa ammissione, sono portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base anche il loro rapporto di lavoro era stato disconosciuto tanto da avere anche proposto causa CP_ contro l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. CP_ Il teste ha riferito di avere “cause nei confronti dell' per il Testimone_1 riconoscimento delle giornate in agricoltura per il 2013, ho indicato la ricorrente come teste nel mio giudizio (…). Conosco i fatti di causa in quanto io e il ricorrente siamo compaesani e abbiamo lavorato insieme nel 2013 per l'azienda SE ZO da luglio a dicembre, l'azienda è sita in Cassano allo Ionio dove c'erano i terreni e un capannone. La ricorrente si è occupata con me della raccolta dei pomodori e degli agrumi gialli che non so come si chiamano e arance. Dopo averli raccolti, i pomodori li portavamo nel capannone presente sul fondo. Anzi preciso che c'erano operai con i trattori che raccoglievano le cassette che noi avevamo riempito e le portavamo nel capannone. Il lavoro veniva prestato 4/5 giorni a settimana, dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00, il lavoro veniva pagato 45 euro al giorno in contanti a fine mese, con consegna della busta paga. Una copia rimaneva a noi e l'altra al datore. Ho assistito al pagamento in quanto avveniva contestualmente. Le direttive le dava SE ZO che ci aspettava al mattino, ci diceva cosa fare oltre a consegnarci gli attrezzi come le zappe e le cassette e forbici. in quanto alcune mie paesane che lavoravano per lui mi Persona_1 riferirono che cercava persone per lavorare. Io e la ricorrente viaggiavamo in pullman, quello della SAM, insieme a noi c'era anche , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
che erano tutte lavoratrici di SE che vivevano a Viggianello. La ricorrente non ha mai
[...] coabitato con il titolare dell'azienda. SE ZO era un uomo di 50/52 anni (…).”
Pag. 4 di 8 Il teste ha, invece, riferito: “(…) ho lavorato per SE ZO per 31 anni Testimone_2 circa. Ho lavorato sempre con lui;
solo in un anno, circa 10 anni fa ho lavorato per SE e per CP_ un'altra azienda. L' mi ha cancellato le giornate relative a 10 anni, dal 2006-2008 ad andare avanti. Ho fatto un giudizio a Castrovillari che è ancora in corso. (…) lavoravamo a Cassano allo ionio, contrada Prainetta: andavamo a Corigliano e Sibari, dove il SE aveva terreni in affitto. C'era un autista, di nome – ha lavorato fino a poco tempo fa quando è andato in pensione – che Persona_6 accompagnava i braccianti nei vari terreni con un furgone DUCATO BIANCO. A contrada Prainette c'è la casa di SE ZO l'ufficio che è collocato in una casetta separata dall'abitazione ed anche dal capannone. Vicino al capannone c'è la pesa;
quest'ultima è attaccata all'ufficio. la pesa è una piattaforma di ferro di 16 metri;
ci vanno i camion sopra. La pesa ce l'ha dal 1996 il SE;
c'è poi un capannone all'interno del quale c'è il salsificio;
lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda SE ed altri comprati da fuori, molti da CROTONE. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre (10-15 ottobre); la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più. Lavoravano nel capannone parecchie persone, anche provenienti da Per_ fuori regione (SICILIA – . I lavoratori sopra indicati che venivano con lavoravano Pt_3 solo nei terreni. Nel capannone ci sono le celle frigorifere, i bagni per gli operati, ed un'altra linea di produzione per il concentrato e il cubettato di arance candite. C'erano anche le caldaie da 8.000 e 12.000 KW/h di vapore. C'erano negli anni 2011-2016; quella da 12.000 KW/h ha un diametro di circa 10 metri;
l'altra è più piccola. I terreni di Cassano di proprietà di SE sono di fianco al capannone. Ci sono circa 20 ettari di terreno. Io faccio 180 giornate nell'anno e faccio 4-5 giorni a settimana, dipende. Io faccio di tutto, quello che c'è da fare, anche nella fabbrica;
anche se non potrei in quanto sono assunto come bracciante. Gli operai che lavorano alla trasformazione sono assunti con contratto Industria e lavorano anche la notte. Nei terreni si faceva coltivazione di pomodori. Al 90% si coltivano pomodori. Gli ortaggi – fave, insalate e cavolfiori, rape – si coltivano per un 10%. I pomodori li piantiamo a fine maggio;
facciamo una prima raccolta per il mercato ma non sempre;
altrimenti facciamo una sola raccolta per l'industria. Non ci sono serre in azienda. È coltivato tutto a campo libero, con le macchinette per l'irrigazione. Mettiamo i pomodori a doppio filo binario con la macchinetta per l'acqua al centro. L'acqua la prendiamo dal Consorzio di bonifica. Nel 2011-2016 non c'erano piante da frutta a Cassano, Prainette. Ha piantato da due anni, cioè dal 2020, arance (4.000 piante) e TI
(1000 piante) su una superficie di 10 ettari a Cassano, vicino al capannone. Negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a , vicino a di Corigliano. Non ricordo la Controparte_3 CP_4 contrada. Li conosco perché venivano a Cassano sempre. I ricorrenti venivano a fine maggio-giugno per la piantagione dei pomodori, la zappettatura e la raccolta. La raccolta la facevamo manuale, con estirpatore della pianta, in una sola volta, mature e non. L'estirpatura era manuale. Finita la raccolta i ricorrenti dovevano togliere le macchinette dai terreni e andavano a raccogliere le arance e le verdure.
Le arance erano solo a Corigliano. Negli anni 2011-2016 la media degli operai da giugno in poi era di 50-60 operai circa per la raccolta. C'erano altri operai che lavoravano in altri terreni in affitto. Non ricordo la data;
è venuto anche l' in quella occasione. Eravamo in un terreno di Controparte_5
, sino in Cassano e distante 5-6 km da quelli di SE. In quella occasione Persona_8 CP_ eravamo oltre 100 operai;
ci sarà anche un verbale dell' – non ricordo l'anno. A contrada Garda aveva terreni in affitto SE. Non ricordo gli anni. I terreni erano di Da ¾ anni non li Per_9 abbiamo coltivati più. Li abbiamo coltivati per un solo anno, prima del 2010, ed abbiamo coltivato pomodori. Contrada Garda dista 2 km circa da Contrada Prainette. In un altro anno, prima del 2010, abbiamo coltivato il terreno di , vicino a quello di Minervino. Abbiamo coltivato sempre Parte_4 pomodori, i ricorrenti non hanno lavorato a Contrada Garda. SE ZO la mattina c'era; poi girava. C'erano i figli, e e poi c'ero io. Io faccio di tutto in Persona_10 Persona_11 azienda. Caposquadra/operaio. L'orario era dalle 7 alle 16.00 con un'ora di pausa. In estate dalle 6.00 alle 14.00, con 5 minuti di pausa. I ricorrenti dovevano poi aspettare il pullman la sera alle 15.30-16.00. il pullman fa la linea fino a SIBARI. Non ci sono insegne relative all'azienda agricola. Il capannone non ha insegne. La società di trasformazione si chiama IA s.r.l.: è il nome che si trova sui barattoli dei pomodori, sulle bollette della pesa. La società è sempre di SE ZO. I ricorrenti lavoravano 4-5 giorni a settimana;
io non li vedevo tutti i giorni, anche perché potevo essere o nel capannone o in altro terreno. SE ZO ci pagava in un ufficio tra il capannone e l'abitazione. C'è una casetta di 10 mq circa divisa in due stanzette. Quello è l'ufficio. All'esterno c'è un altro bagno che serve per quelli che
Pag. 5 di 8 sono in ufficio. C'era una ragazza, di nome , che adesso non c'è più a lavoro da 4 Persona_12 anni. La era assunta come bracciante, ma svolgeva lavoro di segretaria in ufficio. ci pagava Per_12 SE in contanti. Adesso solo con bonifico. Dava la busta paga. Assistevo anche ai pagamenti dei ricorrenti. La giornata di veniva pagata 38-40 euro: questa era la retribuzione. Venivamo pagati a fine CP_ mese o inizio del mese successivo. Sono stato ascoltato da Ispettori – Ispettori del lavoro – NAS – CP_ Guardia di FINANZA e Carabinieri. Tre – quattro anni fa sono stato convocato dall' di Trebisacce e lì ho reso dichiarazioni. In azienda non lavoravano miei parenti. Mia moglie, , ha Parte_5 lavorato per SE per 9 anni, ma sono state cancellate tutte le sue giornate prestate. SE è un uomo alto con la barba. Ha i capelli colorati, ora verso il ramato. Nel 2011-206 aveva i capelli scuri;
poiché iniziavano i bianchi, li tingeva di scuro in quel periodo. Poi ha iniziato a tingerli di color ramato. Sono stato sentito anche in procedimenti penali di SE ZO, a Castrovillari. (…)
la ricordo. Era una signora che viaggiava con il pullman della SAM. Credo che Parte_1 abbia lavorato per SE dal 2011 ad andare avanti. Potrebbe essere un anno o forse due. Era una donna di corporatura normale, non era in carne. Le sue mansioni erano legate alla piantagione e raccolta. Ha lavorato dall'inizio primavera fino a dicembre. (…) In azienda la percentuale di lavoratori tra uomini e donne è uguale, diciamo che dalla Basilicata vengono a lavorare più lavoratrici, mentre dalla Calabria più lavoratori. Questi dipendenti venivano tutti insieme con un pullman della SAM di Viggianello. L'autista era Il pullman è della SAM. Le Signore pagavano l'abbonamento. Persona_13 Mi è stato detto da loro. (…).” CP_
Quanto all'ispettore , , ascoltato all'udienza del 19.10.2021, a Parte_2 CP_ conferma di quanto verbalizzato, ha riferito: “Sono ispettore in servizio presso la sede di CROTONE, con mansioni di funzionario di vigilanza. Ho svolto attività ispettiva nei confronti del
SE, azienda che è stata ispezionata tre volte. La prima volta dal 2006 al 2011 da parte di colleghi CP_ Per_1 dell' di Cosenza, dott.ssa , ricordo. Il secondo verbale l'abbiamo fatto io ed il collega di Reggio Calabria, (periodo 2011-2016) e poi successivamente dal 2016 al 2021 altri Testimone_3CP_ colleghi della sede di Reggio Calabria hanno ispezionato nuovamente l'azienda. Abbiamo fatto un verbale di primo accesso a luglio 2016 consegnandolo al consulente aziendale, . Il Persona_15 giudice autorizza il teste a consultare il verbale in ausilio della memoria. Abbiamo fatto accesso sui terreni, su diverse particelle, tra il settembre e l'ottobre 2016. La sede era in Contrada Prainetta a Cassano allo Ionio. Lì c'era l'abitazione del signor SE ZO, vicina ad un cancello. Era un villino recintato (piano terra e primo piano certamente) e poi vicino c'era l'accesso al terreno recintato ed all'interno un capannone. Guardando il cancello, il capannone non era di fronte allo stesso: sul retro dell'abitazione c'era il capannone ove avevano sede due aziende di trasformazione agricola alle quali SE conferiva i prodotti. Le aziende erano la IA e APOA, riconducibili al SE entrambe. La prima al 95% era in proprietà della moglie del SE ed il 5% dello stesso SE. Nella AS avevano quote i figli del SE, ed ON, mi pare. In contrada Prainetta siamo andati 4 Per_16 volte nei due mesi e non abbiamo mai trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. Con SE ci siamo recati per la raccolta della sua dichiarazione presso il piano terra della sua abitazione. All'epoca il SE era agli arresti domiciliari presso la abitazione, per una vicenda che ci ha raccontato lo stesso SE (…). Abbiamo verificato che nel periodo di ispezione erano assunti braccianti agricoli. Una quarantina degli stessi li abbiamo invitati per rendere dichiarazioni, sia braccianti della Calabria che quelli della Basilicata. Questi ultimi presso la sede di Castrovillari. Molti non sono venuti, altri sì e ci sono le dichiarazioni di circa 40 presunti dipendenti. Le fatture di vendita della maggior parte dei prodotti erano emesse nei confronti della IA,
AS e PC – società che aveva sede nel Comune di Melicucco (RC)-. Abbiamo sentito il Presidente di questa società, il quale ci ha dichiarato che la società era inattiva da diversi anni, non era operativa;
non conosceva SE ZO e non aveva trattato acquisto di ortaggi con il SE. Aveva
Pag. 6 di 8 acquistato la detta società esclusivamente piccoli quantitativi di agrumi, solo da aziende della provincia di Reggio Calabria. Non ricordo se al SE abbiamo fatto la domanda specifica relativa alla assenza di operai nei giorni della ispezione. In tutti e quattro i giorni, c'era bel tempo, soleggiato. Abbiamo fatto anche accessi nello stesso periodo su fondi agricoli siti in , ove il SE Controparte_3 dichiarava di coltivare agrumi. Recati sui luoghi, il proprietario ci dichiarava di coltivare in Pt_6 proprio i terreni e di non essersi mai avvalso della ditta FR e di non aver firmato alcun contratto di fitto. Poi siamo andati in un uliveto sito nel Comune di SARACENA (CS): lì il SE dichiarava di fare raccolta di olive e tuttavia, trovammo uno stato di abbandono totale, con olive ancora attaccate agli alberi. Nonostante fosse fine ottobre. La macchia mediterranea aveva preso il sopravvento. I terreni principali erano in contrada Prainetta. Per il resto, abbiamo sentito i proprietari degli altri terreni dichiarati da FR i quali hanno negato di conoscere SE (molti così hanno dichiarato), oppure hanno negato di aver concesso in affitto i terreni, ovvero hanno affermato che il rapporto era finito da anni. Nel verbale per ogni casistica sono riportati i dati. Anche un proprietario di terreni, residente a [...]è stato da noi contattato ed ha negato di aver concesso terreni a SE
ZO. A novembre 2016 abbiamo chiuso il verbale. Per un periodo precedente abbiamo redatto il verbale sulla base della documentazione fornita e sulla base degli accertamenti eseguiti. Abbiamo chiesto sia al SE che al consulente fiscale ( ) e del lavoro documentazione che provasse Tes_4 Tes_5 la titolarità di mezzi agricoli. Non ce ne è stata fornita, di nessun tipo. I colleghi dell'Ispettorato del Lavoro hanno fatto due accessi, uno a giugno 2015 (inizio mese). Trovarono nei pressi del capannone a contrada Prainetta un gruppo di lavoratori (tra i quali e 5-6 lavoratori rumeni o bulgari), Testimone_2 intenti a piantare pomodori. Nell'anno 2016 nel mese di luglio, trovarono lì un gruppetto di lavoratori, tra cui , due italiani e gli altri stranieri. Quando abbiamo sentito i dipendenti di SE Testimone_2 avevano questo verbale dell'Ispettorato del Lavoro e ce l'hanno portato. Così ne ho acquisito conoscenza. lo abbiamo sentito. Abbiamo la sua dichiarazione. Nel nostro verbale Testimone_2 abbiamo fatto foto sia a Cassano che a Saracena. Non ricordo i nomi dei dipendenti che mi vengono letti dall'avv. Bisignani. Il controllo era a livello aziendale. Non ricordo quali accertamenti abbiamo fatto con riferimento a questi dipendenti che mi sono stati indicati: abbiamo certamente comparato i giorni di lavoro con quelli di pioggia (Superiore a 3 mm nelle 24 ore), anche perché sia i lavoratori che
FR ci hanno dichiarato di non aver lavorato nei giorni di pioggia;
viceversa risultavano presenti dal LUL. Abbiamo verificato le mansioni ed erano tutti inquadrati come braccianti. Abbiamo verificato la sede di lavoro da ed era per tutti località Prainetta, Cassano. Di quelli che Pt_7 abbiamo sentito abbiamo le dichiarazioni allegate al verbale: aveva centinaia di dipendenti SE ed un anno aveva assunto addirittura 400 dipendenti. Il terreno di contrada Prainetta era esteso circa 6 ettari, tutto pianeggiante;
non c'erano serre o altri manufatti all'interno. Mi pare che non fosse tutto recintato.” CP_
Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola SE ZO, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Le risultanze ispettive danno conto, altresì, di un'azienda agricola del tutto fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale. L'istruttoria espletata non è risultata, pertanto, idonea a revocare in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei due testi e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive e con le dichiarazioni dell'Ispettore Torchia. L'ispettore ha effettuato ben CP 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro. A fronte di tale circostanza, vera sino a querela di falso, il teste ha dichiarato che anche nell'anno 2016 la Tes_2 azienda era in attività così come era in corso anche in detto anno la trasformazione dei prodotti agricoli (pomodori), nel capannone sito in contrada Prainetta – trattasi di circostanza smentita dal teste Pt_2
- . Sebbene le circostanze siano riferite ad anno diverso da quello oggetto di causa, appare evidente la assoluta inattendibilità del teste . Inoltre, mentre il teste conferma, sebbene Tes_2 Tes_1 genericamente, le circostanze di cui al ricorso, tra cui il periodo di lavoro effettuato dalla ricorrente,
riferisce che la ha lavorato “dal 2011 ad andare avanti” per “un anno o forse due”, Tes_2 Pt_1 escludendo, dunque, che la stessa abbia lavorato nell'anno 2013, oggetto di causa. Il primo teste riferisce,
Pag. 7 di 8 altresì, della presenza sui terreni di Contrada Prainetta di piante di agrumi, in particolare arance. Il teste smentisce la circostanza: Nel 2011-2016 non c'erano piante da frutta a Cassano, Prainette. Ha Tes_2 piantato da due anni, cioè dal 2020, arance (4.000 piante) e TI (1000 piante) su una superficie di 10 ettari a Cassano, vicino al capannone. Negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a CP_3
, vicino a di Corigliano.
[...] CP_4 Appare evidente la assoluta discordanza fra i testimoni, anche in punto di descrizione dei luoghi, sicché la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di FR non può ritenersi affatto raggiunta.
Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata mediante il ricorso n. R.G. 2189/2017, relativo alla reiscrizione negli elenchi OTD.
3.2. Anche il ricorso n. R.G. 846/2015, avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettato, per mancanza del presupposto della iscrizione negli elenchi per la medesima annualità. La parte ricorrente ha, in un primo momento, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per essere intervenuto il pagamento della DS in data 14.4.2016, come da prospetto depositato in atti. Il Tribunale ha, quindi, chiesto alle parti di verificare la intervenuta reiscrizione della ricorrente ed, a quel punto, la difesa della , stante la mancanza di iscrizione, come da estratto depositato, ha chiesto procedersi nella Pt_1 escussione testimoniale ed in sede di udienza non ha reiterato la richiesta di cessazione della materia del contendere. Ad ogni buon conto, la pronuncia non poteva essere resa, anche tenuto che il pagamento è intervenuto in data antecedente ( aprile 2016) alla cancellazione, avvenuta il successivo 25.3.2017.
4. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) fissa in giorni sessanta ex art. 429 c.p.c. il termine per il deposito della motivazione. LAGONEGRO, 9/10/2024
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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