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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 11680/2024 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nelle cause civili riunite, col rito del lavoro, iscritte al n. r.g. 11680/2024 e 15022/2024 promosse da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RODA' Parte_1 C.F._1 ME NI e dell'avv. BORELLO MICHELE ( Indirizzo C.F._2 Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RODA' ME Pt_2
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] Parte_3 C.F._3 RODA' ME NI e dell'avv. BORELLO MICHELE ( C.F._2 Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RODA' ME NI
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO e dell'avv. ROVELLI STEFANO ( ) C.F._4 VIA SODERINI 24 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO presso il difensore avv. SERAFINO FRANCESCO
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con separati ricorsi riuniti ex art. 151 disp. Att. C.p.c., e Parte_1 [...]
, docenti in servizio presso Istituti scolastici di Milano, hanno convenuto Parte_4 in giudizio il al fine di ottenere la valutazione del Controparte_2 servizio di insegnamento prestato nell'anno solare 2013 ai fini della progressione nella carriera quali docenti di scuola statale.
2. I ricorrenti, ricostruito il quadro normativo e ritenuta l'illegittimità del blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
Per ES: “Accertare e dichiarare l'illegittimità del blocco della progressione per l'anno
2023, operato a discapito della ricorrente e, per l'effetto, condannare il a CP_1 attribuire alla professoressa il collocamento nella fascia stipendiale Parte_1
21/28 dal 30 settembre 2018 anziché 30 settembre 2019, e conseguentemente dichiarare che in costanza di servizio la ricorrente avrà diritto alla successiva fascia 28/35 a far data dal 1° agosto 2025, anziché dal 1° agosto 2026, come indicato nella busta paga nella quale il datore di lavoro ha specificato come data futura della scadenza della attuale fascia il 30 settembre 2026.
Condannare di conseguenza l' Amministrazione convenuta alle spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
Per : “Accertare e dichiarare l'illegittimità del blocco della progressione per l'anno Pt_3
2013, operato a discapito della ricorrente e, per l'effetto, condannare il a attribuire CP_1 al docente il collocamento nella fascia stipendiale 35 dal 1° Parte_4 gennaio 2025 anziché dal 1 gennaio 2026, come indicato nella busta paga nella quale il datore di lavoro ha specificato come data futura della scadenza della attuale fascia il 31 dicembre 2025 anziché il 31 dicembre 2024.
Condannare di conseguenza l' Amministrazione convenuta alle spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
3. Il si è costituito in entrambi i giudizi contestando la tesi avversaria e insistendo per CP_1 il rigetto delle domande dei docenti ricorrenti.
4. La causa, rinviata in attesa di pronuncia della Corte di Cassazione sulla questione, viene decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione al termine della camera di consiglio.
***
5. Come chiarito dalla Corte di Cassazione n. 10215 del 2 aprile 2025, cui si intende aderire e che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c., “Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la suDaata pubblicazione 21/05/2025 disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013,
l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del
«blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano e qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. (…)
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
(…)
In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla si riferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate.
(…)
dichiara il diritto della originaria ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico e rigetta la domanda di condanna del al pagamento di differenze retributive”. CP_1
6. Nel nostro caso, pertanto, in adesione a quanto chiarito dalla pronuncia di legittimità, va riconosciuta ai ricorrenti dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
7. Quest'ultima soluzione non si ritiene, come sostenuto dalla difesa dei ricorrenti nel corso della discussione, sia contraria al diritto comunitario o sia, comunque, illegittima e sproporzionata. Ciò nella misura in cui il 2013 è, comunque, utile ai fini giuridici e l'eventuale recupero è rimesso alla contrattazione collettiva.
8. Le spese sono compensate in ragione della complessità e della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico e rigetta per il resto i ricorsi riuniti;
compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 11680/2024 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nelle cause civili riunite, col rito del lavoro, iscritte al n. r.g. 11680/2024 e 15022/2024 promosse da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RODA' Parte_1 C.F._1 ME NI e dell'avv. BORELLO MICHELE ( Indirizzo C.F._2 Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RODA' ME Pt_2
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] Parte_3 C.F._3 RODA' ME NI e dell'avv. BORELLO MICHELE ( C.F._2 Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RODA' ME NI
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO e dell'avv. ROVELLI STEFANO ( ) C.F._4 VIA SODERINI 24 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO presso il difensore avv. SERAFINO FRANCESCO
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con separati ricorsi riuniti ex art. 151 disp. Att. C.p.c., e Parte_1 [...]
, docenti in servizio presso Istituti scolastici di Milano, hanno convenuto Parte_4 in giudizio il al fine di ottenere la valutazione del Controparte_2 servizio di insegnamento prestato nell'anno solare 2013 ai fini della progressione nella carriera quali docenti di scuola statale.
2. I ricorrenti, ricostruito il quadro normativo e ritenuta l'illegittimità del blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
Per ES: “Accertare e dichiarare l'illegittimità del blocco della progressione per l'anno
2023, operato a discapito della ricorrente e, per l'effetto, condannare il a CP_1 attribuire alla professoressa il collocamento nella fascia stipendiale Parte_1
21/28 dal 30 settembre 2018 anziché 30 settembre 2019, e conseguentemente dichiarare che in costanza di servizio la ricorrente avrà diritto alla successiva fascia 28/35 a far data dal 1° agosto 2025, anziché dal 1° agosto 2026, come indicato nella busta paga nella quale il datore di lavoro ha specificato come data futura della scadenza della attuale fascia il 30 settembre 2026.
Condannare di conseguenza l' Amministrazione convenuta alle spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
Per : “Accertare e dichiarare l'illegittimità del blocco della progressione per l'anno Pt_3
2013, operato a discapito della ricorrente e, per l'effetto, condannare il a attribuire CP_1 al docente il collocamento nella fascia stipendiale 35 dal 1° Parte_4 gennaio 2025 anziché dal 1 gennaio 2026, come indicato nella busta paga nella quale il datore di lavoro ha specificato come data futura della scadenza della attuale fascia il 31 dicembre 2025 anziché il 31 dicembre 2024.
Condannare di conseguenza l' Amministrazione convenuta alle spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
3. Il si è costituito in entrambi i giudizi contestando la tesi avversaria e insistendo per CP_1 il rigetto delle domande dei docenti ricorrenti.
4. La causa, rinviata in attesa di pronuncia della Corte di Cassazione sulla questione, viene decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione al termine della camera di consiglio.
***
5. Come chiarito dalla Corte di Cassazione n. 10215 del 2 aprile 2025, cui si intende aderire e che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c., “Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la suDaata pubblicazione 21/05/2025 disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013,
l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del
«blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano e qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. (…)
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
(…)
In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla si riferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate.
(…)
dichiara il diritto della originaria ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico e rigetta la domanda di condanna del al pagamento di differenze retributive”. CP_1
6. Nel nostro caso, pertanto, in adesione a quanto chiarito dalla pronuncia di legittimità, va riconosciuta ai ricorrenti dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
7. Quest'ultima soluzione non si ritiene, come sostenuto dalla difesa dei ricorrenti nel corso della discussione, sia contraria al diritto comunitario o sia, comunque, illegittima e sproporzionata. Ciò nella misura in cui il 2013 è, comunque, utile ai fini giuridici e l'eventuale recupero è rimesso alla contrattazione collettiva.
8. Le spese sono compensate in ragione della complessità e della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico e rigetta per il resto i ricorsi riuniti;
compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli