Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 16/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
38/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Massimo LASALVIA Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere Aurelio LAINO Consigliere NA AN Consigliere relatore Stefania PETRUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico, iscritto al n. 62052/PM del registro di segreteria, proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(codice fiscale 80078750587), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Sergio Preden (c.f. [...]; pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), AN RI (c.f.
[...]; pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),
GI GI (c.f. [...]; pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), DI CA (c.f.
[...]; pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e IE RE (c.f. [...]; pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce all’atto di appello e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto, come da procura in calce alla memoria di costituzione in giudizio (tel. 06 59058908) -
appellante;
nei confronti di OMISSIS (c.f. OMISSIS), nato a [...] il omissis, residente in omissis, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio, dall’avv. Tommaso Montorsi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Modena, in Via Cesare Battisti, n. 5, pec tommaso.montorsi@ordineavvmodena.it - appellato;
avverso la sentenza n. 77/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania, depositata il 12.02.2024;
VISTO l’atto di appello;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 30 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. NA Scandurra, l’avv. GI GIper l’Inps e l’avvocato Tommaso Montorsi, per l’appellato Omissis.
Svolgimento del processo Con sentenza n. 77/2024 la Sezione giurisdizionale per la Regione
Campania accoglieva il ricorso proposto da Omissis, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio in data 29/10/2019 e titolare di trattamento pensionistico di anzianità interamente liquidato con il sistema retributivo, e, per l’effetto, dichiarava il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base delle diverse aliquote incrementali applicabili in relazione ai differenti periodi di carriera, nonché alla corresponsione dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione. Compensava le spese di lite.
Nello specifico, il giudice di prime cure riconosceva all’istante, inquadrato nella categoria dei sottufficiali sino al 30/12/2017, poi, transitato nella categoria degli ufficiali, a decorrere dal 31/12/2017, la liquidazione del trattamento pensionistico che avrebbe percepito qualora non fosse transitato nel ruolo degli ufficiali ovvero l’applicazione della percentuale di aumento del 3,60 per cento dal ventunesimo anno di servizio e fino al 31/12/1997 e del 2 per cento dal 01/01/1998 e sino alla cessazione del servizio (29/10/2019).
A fondamento della decisione il giudice campano invocava la clausola di salvaguardia, di cui all’art. 54, comma 8, del d.P.R. n. 1092/1973, ai sensi del quale “[…] la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio”.
Avverso la sentenza l’Inps proponeva appello, rappresentando che alla data del 31/12/1995 l’esponente possedeva una anzianità contributiva di oltre 18 anni di servizio e che andavano applicate le aliquote di rendimento stabilite dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, a termini del quale, per gli ufficiali, l’accrescimento progressivo è pari al 44 per cento al ventesimo anno di servizio
(comma 1) con l’incremento costante dell’1,80 per cento per ogni anno successivo al ventesimo (comma 2).
Con un primo motivo di gravame l’Istituto lamentava “Violazione degli articoli 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092 e 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” per avere il giudice di prime cure riconosciuto l’applicazione non già dell’aliquota di computo corrispondente al grado posseduto al momento della cessazione dal servizio (ufficiale, con aliquota dell’1,80 per cento annuo), bensì delle diverse aliquote di computo corrispondenti al grado di sottoufficiale (pari al 3,60 per cento fino a tutto il 1997 ed al 2 per cento dal 1998 in poi). In ogni caso, l’Istituto osservava che nel caso di specie la pensione è stata liquidata sulla base di un’aliquota di rendimento complessiva del 90,80 per cento.
Con un secondo motivo di appello, l’INPS deduceva “Violazione dell’art.
1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, evidenziando che tale disposizione normativa ha previsto che, per i trattamenti da liquidarsi dal 1°
gennaio 2012 nei confronti dei titolari di un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, sia posta in pagamento la pensione di importo minore fra i due scaturiti, rispettivamente, dall’applicazione delle regole vigenti prima dell’entrata in vigore della legge RN (e dunque secondo il sistema interamente retributivo) e dall’applicazione del nuovo sistema di calcolo introdotto dall’art. 24, comma 2, della legge RN (e dunque secondo il sistema misto: retributivo per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011 e contributivo per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 2012).
In conclusione, chiedeva l’accoglimento dell’appello.
Si costituiva l’appellato, rilevando che la pensione si sarebbe dovuta liquidare applicando, dal ventesimo anno di servizio in poi, non già l’aliquota di rendimento dell’1,80 per cento annuo, ossia l’aliquota corrispondente al grado di ufficiale, del quale egli era titolare alla data di cessazione del servizio, bensì le aliquote previste per i sottoufficiali.
In sostanza, l’appellato ribadiva le argomentazioni già dispiegate nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto dell’appello, con integrale conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese.
In vista dell’odierna udienza, l’appellato depositava breve memoria integrativa, insistendo sulla vigenza e applicabilità della clausola di salvaguardia di cui all'art. 54, comma 8, del d.P.R. n. 1092/1973; sulla prova del detrimento pensionistico e sulla corretta applicazione dei coefficienti e sull’infondata violazione dell’art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ordinare una nuova comparazione tra il trattamento retributivo ricalcolato e quello misto.
All’odierna udienza, le parti insistevano per le conclusioni in atti. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione In limine litis, il Collegio rileva l’ammissibilità dell’atto di appello, pur a fronte dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”.
Nell’atto introduttivo del giudizio, parte appellante ha prospettato la violazione, da parte del giudice di prime cure, della normativa di riferimento, con specifico riferimento agli articoli 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Pertanto, nei termini sin esposti, l’appello deve ritenersi ammissibile.
Il Collegio è chiamato a pronunciarsi in merito alla corretta interpretazione della normativa afferente alla liquidazione del trattamento di pensione, che secondo l’appellante Inps dovrebbe condurre all’applicazione dell’aliquota di computo corrispondente alla categoria di inquadramento del militare al momento della cessazione dal servizio (ufficiale).
La sentenza di prime cure ha stabilito che nel caso di specie l’aliquota di calcolo applicabile, ai sensi dell’art. 54, commi 6 e 8, del d.P.R n. 1092/1973, sarebbe quella, più favorevole, prevista per i sottoufficiali (e non quella prevista dai primi due commi dello stesso art. 54).
L’INPS contesta tale tesi e sostiene che nell’impianto del d.P.R. n.
1092/1973 la retribuzione da prendere a riferimento nel calcolo della pensione è necessariamente l’ultima percepita, ovverosia quella riferita alla categoria o al grado maturati al momento della cessazione dal servizio.
La tesi dell’INPS è fondata.
Da questo assunto discende la conseguenza, necessitata da ragioni tanto giuridiche quanto logiche, che anche l’aliquota di rendimento debba essere quella riferita alla categoria o al grado maturati al momento della cessazione dal servizio.
È noto, infatti, che le aliquote di rendimento individuano la parte percentuale di retribuzione pensionabile che l’assicurato matura, per ciascun anno, a titolo di pensione.
Ebbene, poiché l’aliquota rappresenta una frazione di una specifica e determinata retribuzione – retribuzione che, a norma dell’art. 53 del d.P.R. n.
1092 del 1973, è l’ultima, ossia quella percepita alla cessazione dal servizio -
la medesima aliquota non potrà che essere quella corrispondente al grado posseduto in costanza di percezione di quella stessa retribuzione e, dunque, al grado posseduto alla cessazione dal servizio.
Nel caso di specie, pertanto, alla retribuzione di riferimento costituita da quella percepita come ufficiale dovrà fare riscontro l’utilizzo dell’aliquota di computo prevista per gli ufficiali.
In altre parole, se la pensione spettante per legge è una pensione “da ufficiale”, poiché parametrata all’ultima retribuzione percepita (e dunque alla retribuzione percepita con i gradi di ufficiale), va da sé che pure l’aliquota con la quale tale pensione deve essere calcolata sarà, necessariamente, quella che la legge riserva agli ufficiali.
In applicazione del primo e secondo comma del sovra menzionato art. 54, l’INPS ha quindi correttamente applicato le aliquote di rendimento ivi previste per gli ufficiali ovvero l’accrescimento progressivo pari al 44 per cento al ventesimo anno di servizio (comma 1) con l’incremento costante dell’1,80 per cento per ogni anno successivo al ventesimo (comma 2).
Non è condivisibile la tesi dell’appellato e fatta propria dal giudice di prime cure, secondo cui dovrebbe trovare applicazione il coefficiente di rendimento del 3,60 per cento, dal ventunesimo anno di contribuzione e sino al 31 dicembre 1997, e del 2 per cento, dal 1° gennaio 1998 e sino alla cessazione dal servizio, previsti per i sottoufficiali dell’Arma dei carabinieri, atteso che il medesimo non rivestiva alla cessazione detto grado essendo transitato, per sua libera scelta, nel ruolo degli ufficiali.
La partecipazione a una procedura selettiva è una scelta libera del militare, dalla quale non possono che derivare gli effetti alla stessa collegati dalla legge.
Infatti, il mutamento dello status porta con sé tutte le conseguenze che da questo discendono e che non sono sostituibili a seconda della convenienza, in base al noto brocardo “cuius commoda, eius et incommoda” (cfr. Corte dei conti, Sez. I App. sent. nn. 219, 221 e 222/2024, n. 99/2025; Sez. III App., sent.
n. 80/2025 e n. 25/2025).
Quanto, poi, all’invocato disposto dell’art. 54, comma 8, del T.U.
pensionistico, ai sensi del quale: “in ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio”,
l’appellato rivendica l’applicazione, ratione temporis, delle aliquote da sottufficiale senza rapportarle alla base pensionabile da sottufficiale.
Tale disposizione implica, infatti, che si pongano a raffronto il trattamento pensionistico calcolato per intero avendo a base pensionistica il trattamento relativo al grado più elevato, rivestito all’atto del pensionamento, con quello ipoteticamente spettante al militare ove avesse mantenuto il grado inferiore e
“in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio”.
In proposito, il pensionato non ha fornito, sul terreno probatorio, un computo comparativo adeguato onde dimostrare la vantaggiosità (rispetto alla pensione con base ed aliquote da ufficiale) della ipotetica pensione retributiva interamente correlata al grado di sottufficiale (compresa la base pensionabile).
Le simulazioni di calcolo effettuate dallo stesso INPS in casi "gemelli" su ordine di altre Sezioni della Corte dei conti richiamate dall’appellato, allegate alla memoria di costituzione in giudizio di prime cure (allegati n. 10 e n. 11 alla memoria dell’11.01.2024), si riferiscono ad altro militare, e quand’anche riferiti (in tesi) a situazioni analoghe, non sono evidentemente valutabili nel caso di specie.
Il foglio di calcolo, accluso come allegato (all. 9) alla memoria di costituzione in giudizio in prime cure, riportante un computo alternativo risulta, peraltro, molto semplificato e non calibrato sulle aliquote.
In conclusione, per le considerazioni sin qui esposte, ritiene il Collegio che l’atto di appello proposto dall’INPS debba essere accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello iscritto al n. 62052 del ruolo generale promosso dall’INPS.
Condanna Omissis al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00
(millecinquecento/00) oltre accessori come per legge, a favore dell’INPS.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to NA AN
IL PRESIDENTE
F.to Massimo LASALVIA DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16/02/2026 Il DIRIGENTE F.to Massimo BIAGI