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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di TO
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 288/2024
All'udienza del 18.4.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni formulate dalle parti nei termini assegnati, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza con contestuale motivazione di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni ha pronunciato, con contestuale motivazione, all'esito dell'udienza trattata con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 288/2024 promoSS da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Iacopo Parte_1 C.F._1
Chizzolini contro
(C.F. ) E_ P.IVA_1
nonché contro
(C.F. ) con l'Avvocatura Controparte_2 P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Brescia nonché contro
(C.F. con l'avv.ti Francesco Bragagni e Controparte_3 C.F._2
Marco Esposito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e difesa e previe le più opportune declaratorie: Nel merito, in via principale: ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di decadenza e della comunicazione di decadenza dei requisiti di insegnamento e/o l'omeSS notificazione del medesimo provvedimento, nonché l'abuso d'ufficio del
Dirigente scolastico, come descritto in narrativa, e per l'effetto condannare l' E_
, il e la PR.SS , in via tra loro solidale,
[...] Controparte_2 CP_3 al pagamento a favore di di quanto segue: a) della somma di €.3.800,00, oltre Parte_1 versamento dei relativi contributi previdenziali, oltre agli altri emolumenti, secondo il contratto di pubblico impiego sottoscritto, in relazione al periodo di servizio residuo dal 16.03.2023 al
08.06.2023 (oltre scrutini ed esami), a risarcimento dei danni per mancato guadagno e/o perdita di chances, oltre agli interessi legali e/o moratori dal 16.03.2023 al saldo effettivo, o quella diversa somma che dovesse risultare provata in corso di causa;
b) della somma di €.35.000,00 quale risarcimento dei danni non patrimoniali, in particolare d'immagine e alla reputazione del ricorrente,
o quella diversa somma che dovesse risultare provata in corso di causa;
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e
C.p.a. come per legge.
Per parte resistente : “Voglia il Giudice del lavoro Confermare Controparte_2 la piena legittimità del decreto di decadenza dal servizio del 14 marzo 2023, non essendo all'epoca il ricorrente in possesso di un valido titolo di studio;
· Rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
· Condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite, da quantificarsi secondo la vigente Tariffa professionale”
Per parte resistente PR.SS : IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare la CP_3 tardività dell'azione in violazione dell'art. 6 L. 604/1966, con ogni conseguenza di legge;
- accertare
e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla TT.SS , con ogni CP_3 conseguenza di legge. IN VIA PRINCIPALE: disporre l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto in diritto, e di ogni domanda risarcitoria ivi contenuta. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di Parte
Ricorrente, ridurre al minimo la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura che emergerà in corso di causa, anche a seguito dell'eventuale CTU. IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare tutte le istanze istruttorie in quanto irrilevanti e, soprattutto, tese a dimostrare fatti accertabili documentalmente. Nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta dal Ricorrente, si richiede escussione della prova contraria sui capitoli di parte ricorrente indicando a testi: - (capitolo 2); - (capitoli da 3 a 10); - Testimone_1 Testimone_2
(capitoli da 3 a 10). Con vittoria di spese e compensi. Con domanda di valutazione Testimone_3 della temerarietà della lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente esponeva: che , nel corso Parte_1
del mese di febbraio 2023, su indicazione del PR. compilava ed inviava apposito Persona_1 modello per la MeSS A Disposizione (MAD) all' , per la posizione di E_
supplente del docente di musica (PR. per la scuola secondaria di 1° grado, Persona_1 allegando il proprio curriculum vitae; che, a seguito di tale MAD, l'Istituto Comprensivo di Ceresara, per mezzo del Dirigente Scolastico, contattava per manifestargli la volontà di Parte_1
affidargli il ruolo di supplente del docente di musica per i plessi di scuola SECONDARIA 1° GRADO di Ceresara (MN) e Gazoldo degli Ippoliti (MN), come da prot. n.1716 del 24.02.2023 che gli veniva inviato via mail in pari data; che, pertanto, il sig. e l' Pt_1 E_
provvedevano in data 27.02.2023 a stipulare e sottoscrivere il relativo contratto (prot. n.2007 del
06.03.2023) valido per il periodo dal 06.03.2023 al 08.06.2023, oltre scrutini ed esami, certificando nelle premesse del contratto quanto segue: “con provvedimento del Dirigente scolastico in data
24/02/2023, il sig. è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto Parte_1
individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, sulla base dei soli titoli professionali, per esaurimento delle graduatorie degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di I grado, per la classe di concorso
A030”; che , quindi, iniziava regolarmente la propria attività di docente, come sopra Parte_1 indicato, in data 06.03.2023; che la Dirigente scolastica dell' , dopo E_
l'orario scolastico, in data 14.03.2023, convocava al fine di chiedergli di firmare le Parte_1
dimissioni volontarie, senza addurre giustificazioni a detta richiesta e si rifiutava;
che, Parte_1
tuttavia, svolgeva regolare attività fino alla data del 15.03.2023, quando, recatosi sul Parte_1
posto di lavoro, nel plesso scolastico di Gazoldo degli Ippoliti (MN), durante la propria lezione, in cui era coadiuvato dall'insegnante di sostegno PR. davanti all'intera classe di Persona_2
studenti, precisamente la 2°A, veniva interrotto dalla PR.SS la quale, senza Persona_3 alcuna giustificazione, gli chiedeva di abbandonare l'aula; che , non avendo ricevuto Parte_1
alcuna spiegazione rispetto alla richiesta ingiustificata della PR.SS procedeva Persona_3 comunque a fare lezione, fino all'intervento della Polizia Locale di Gazoldo degli Ippoliti, nella persona dell'Agente , il quale irrompeva in classe assieme alla Dirigente Scolastica Testimone_4
PR.SS di fronte a tutti gli studenti attoniti, chiedendo all'insegnante di sospendere CP_3 la lezione e di seguirlo fuori dall'istituto in quanto era stato licenziato, con formula non precisata;
che , perciò, pur contrariato per l'evidente violazione dei propri diritti, usciva dalla Parte_1 classe sollecitato dall'Agente della Polizia Locale, chiedendo invano spiegazioni circa l'eventuale licenziamento che avrebbe subito, in quanto nulla gli era stato notificato formalmente ai sensi di legge;
che l'Agente della Polizia Locale e la Dirigente Scolastica PR.SS CP_3
costringevano il sig. ad abbandonare il posto di lavoro, senza mai mostrare alcuna Pt_1
documentazione che giustificasse la legittimità di tale comportamento;
che, solo successivamente all'uscita dal plesso scolastico, a veniva consegnato brevi manu da parte dell'Agente Parte_1
, senza alcuna relata di notifica né firma per ricevuta, un documento prot. n.2429 Testimone_4 del 14.03.2023, con cui veniva comunicata la decadenza dell'incarico di insegnante di musica nella scuola secondaria di 1° grado, per sedicente “mancanza di possesso di titolo di accesso neceSSrio a tale insegnamento”, mentre non veniva mai consegnata alcuna lettera di licenziamento diversamente da quanto espresso verbalmente dalla Dirigente Scolastica e dall'Agente; che l' Parte_2
rappresentava inoltre a che gli sarebbe stato permesso l'accesso all'interno
[...] Parte_1
della classe e del plesso scolastico di Gazoldo degli Ippoliti (MN) esclusivamente al fine di recuperare il proprio materiale;
che l'allontanamento dell'insegnante dal luogo di lavoro è stato oggetto di verbale del 17.03.2023 redatto dall'Agente della Polizia Locale di Gazoldo degli Ippoliti, Tes_4
, in cui non si fa alcun riferimento alla procedura di decadenza, ma si legge che l'ufficiale
[...]
della Polizia Locale veniva invitato dalla Dirigente Scolastica PR.SS ad entrare in classe, CP_3 ove era presente che “a detta della steSS era stato licenziato”; che, pertanto, essendo Parte_1 stati violati i diritti dell'insegnante ed ogni procedura di notifica di atti ex lege, , per Parte_1 mezzo dell'Avv. Iacopo Chizzolini, inviava in data 15.03.2023 lettera via Pec all'Istituto
Comprensivo di Ceresara e al , affinché venisse reintegrato nel Controparte_2 proprio ruolo di insegnante;
che, a tale missiva, rispondeva in data 25.03.2023 l'Istituto Comprensivo di Ceresara, nella persona della PR.SS rigettando la richiesta di reintegra CP_3 dell'insegnante e adducendo che la comunicazione di decadenza era stata consegnata brevi manu al alla presenza di sedicenti testimoni in data non precisata;
che, nel frattempo, la vicenda aveva Pt_1 assunto una considerevole dimensione mediatica, mediante la pubblicazione dell'accaduto su diversi quotidiani nazionali e territoriali, come fanpage.it, La ET di TO, La Tecnica della Scuola
(il quotidiano della scuola) con caSS di risonanza notevole, attestata peraltro dai numerosi commenti lasciati dagli utenti;
ciò ha comportato un evidente danno d'immagine per;
che, Parte_1 successivamente, in data 16.05.2023, , per mezzo dell'Avv. Iacopo Chizzolini, inviava Parte_1 lettera via Pec all'Istituto Comprensivo di Ceresara e al , Controparte_2 eccependo la mancanza dei presupposti per la decadenza dall'incarico di insegnante e l'omeSS notifica ex lege della medesima decadenza, chiedendo il risarcimento di tutti i danni mediante il pagamento della somma di €.3.800,00 oltre versamento dei relativi contributi, per mancato guadagno e perdita di chances relativi al periodo dal 15.03.2023 al 30.06.2023, oltre ad €.35.000,00 per danni non patrimoniali di immagine;
che, inoltre, , considerata la gravità dell'accaduto, Parte_1
sporgeva denuncia-querela contro la Dirigente Scolastica PR.SS per il palese abuso CP_3
d'ufficio subito;
che, in data 01.09.2023, l'Avv. Chizzolini riceveva per conoscenza la PEC del
, indirizzata agli enti scolastici territoriali al fine di ottenere Controparte_2
verifiche e spiegazioni in merito alla vicenda occorsa a;
che non ha Parte_1 Parte_1 mai ricevuto l'esito delle verifiche di cui sopra, nè alcun riscontro in relazione alle richieste di risarcimento, mentre veniva a conoscenza del fatto che il suo ruolo di supplente del docente di musica veniva ricoperto da un collega la cui assunzione era derivante anch'eSS da MAD e, dunque, con i suoi medesimi requisiti;
che, a seguito dell'accaduto e dell'effetto mediatico subito, Parte_1
è stato escluso da opportunità lavorative nell'ambito scolastico e non, come, ad esempio, il mancato ottenimento nel ruolo di supplente del docente di musica della scuola privata “Jocker Music” con sedi in IC (BS) e AL (MN). Parte ricorrente rilevava l'illegittimità della decadenza così disposta e comunicata e, in particolare, la mancanza di notifica di qualsiasi provvedimento di decadenza dei requisiti di insegnamento, l'abuso di ufficio, attribuito alla dirigente e CP_3
lamentava danni di cui chiedeva il risarcimento, concludendo nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva per il l'Avvocatura Distrettuale di Brescia Controparte_2
rilevando: che il ricorrente non aveva conseguito il titolo di studio in forza del quale aveva ottenuto il primo posto in graduatoria: infatti il diploma NAM dichiarato nel CV (grazie al quale aveva ottenuto il primo posto nella graduatoria interna) non aveva valore legale;
che, verificata tale circostanza, il sig. – senza titolo di studio e senza servizi verificabili - è sceso agli ultimi posti della Pt_1 graduatoria;
che svolte le verifiche, in data 14.3.2023, la Dirigente ha convocato il sig. per Pt_1 notificargli il decreto di decadenza, dopo aver invano tentato di ottenere chiarimenti dal supplente;
che il supplente si era rifiutato di sottoscrivere per ricevuta, ma la scuola aveva utilizzato svariati canali alternativi per lasciare traccia dell'avvenuta comunicazione (e-mail e annotazione protocollata); che il giorno successivo, evidentemente allo scopo di esasperare la conflittualità con la dirigente scolastica, il si era presentato a scuola con la pretesa di entrare in classe, pur essendo Pt_1 già perfettamente consapevole delle problematiche relative ai suoi titoli;
che la Dirigente Scolastica era stata quindi costretta a richiedere il supporto della Polizia Locale per evitare il rischio di reazioni inconsulte da parte del supplente;
che controparte imputa l'“amplificazione” del danno morale e psico-fisico che la vicenda gli avrebbe cagionato (stimato in 35mila euro) alla sua “pubblicazione” sui quotidiani: che tale rappresentazione è inaccettabile, dal momento che fu lo stesso a Pt_1 contattare la ET di TO e gli altri media, presentandosi come vittima di un abuso d'ufficio e rilasciando interviste lesive dell'immagine dell'Amministrazione scolastica;
che l'esasperazione dei toni dello scontro da parte del ricorrente era evidente: questi avendo denunciato la dirigente scolastica che, a sua volta, aveva denunciato il sig. per dichiarazioni non veritiere;
che gli aspetti Pt_1 penalistici della controversia erano di scarso interesse in questa sede, pienamente legittimo risultando il decreto di decadenza dal servizio e palesemente infondata la domanda di risarcimento del danno svolta dalla ricorrente. L'Avvocatura concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva contestando quanto dedotto dal ricorrente. Rilevava in sintesi la CP_3 dirigente: che, verificato telefonicamente che il sig. non aveva ancora completato il triennio Pt_1 presso il conservatorio di TO (la prima sessione d'esame utile sarebbe stata il 17/04/2023), verificato altresì che la scuola NAM di Milano non faceva parte degli Istituti AFAM legalmente riconosciuti e autorizzati dal a rilasciare titoli aventi valore Controparte_4 legale, il sig. - che non aveva nel frattempo provveduto nonostante puntuali solleciti a Pt_1 completare la documentazione presentata - non risultava in possesso di alcun titolo di accesso per la classe di concorso A030 e, pertanto, si era proceduto al ricalcolo dei punteggi della graduatoria MAD con la conseguente perdita della posizione da parte del sig. che, dai primi controlli effettuati, Pt_1 risultavano, inoltre, poco chiare anche le dichiarazioni sui rapporti lavorativi in essere al momento dell'assunzione e, di fatto, dopo aver fornito indicazioni precise su prestazioni lavorative in corso, al momento della presa di servizio, il sig. aveva omesso di dichiararlo nel modulo preposto;
che Pt_1
l'assenza del possesso del titolo aveva portato dunque alla modifica della graduatoria ed alla risoluzione del contratto in base ai criteri definiti dall'apposito regolamento MAD in vigore presso l' La resistente eccepiva la tardività dell'impugnativa del licenziamento, il difetto di CP_5 legittimazione passiva della resistente, il fatto che il sig. non era in possesso dei requisiti Pt_1 emergenti dal curriculum vitae con la conseguenza della retrocessione nella graduatoria e aveva attestato una condizione lavorativa non coerente con quanto emerso in sede di verifica;
che l'ammissione della consegna brevi manu e l'odierna causa intentata dal ricorrente, testimoniavano inequivocabilmente che la comunicazione di risoluzione contrattuale era effettivamente giunta nelle mani del sig. che non si comprendeva in che termini fosse configurabile l'abuso di ufficio e Pt_1 che nessun danno poteva essere riconosciuto al ricorrente visto come si erano svolti i fatti.
La causa, istruita sulla base della documentazione versata agli atti dalle parti, è stata rinviata per discussione all'odierna udienza di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c. e viene trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Per quanto rileva nel presente procedimento, è dirimente la circostanza che non ha Parte_1 conseguito il titolo di studio in forza del quale gli era stato riconosciuto in un primo momento il posto in graduatoria (“mancato possesso del titolo di accesso neceSSrio all'insegnamento della disciplina musicale (Classe di concorso A030) nella scuola Secondaria di I grado”), essendo incontroversa la circostanza che il diploma NAM dichiarato nel Curriculum Vitae (grazie al quale aveva ottenuto il primo posto nella graduatoria interna) non ha valore legale. Verificata tale circostanza il sig. Pt_1
– senza titolo di studio e senza servizi verificabili - è sceso agli ultimi posti della graduatoria. Risulta che, effettuate le verifiche, in data 14.3.2023, la Dirigente ha convocato il sig. per notificargli Pt_1 il decreto di decadenza, dopo aver invano tentato di ottenere chiarimenti dal supplente, che il supplente si è rifiutato di sottoscrivere per ricevuta e che la scuola ha utilizzato modalità alternative per comunicare la decadenza del docente dall'impiego.
Va precisato che i contratti a tempo determinato stipulati tramite le cc.dd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall'O.M. 112 del 6.5.2022.i quali impongono verifiche d'ufficio sulle dichiarazioni rilasciate dai candidati e che, nella specie, all'esito del controllo, è stato appurato che il ricorrente non aveva terminato il triennio presso il conservatorio di TO e che, come detto, la suola NAM di Milano non faceva parte degli istituti AFAM legalmente riconosciuti. Vale la pena riportare la relazione della Dirigente Scolastica sul punto: “Successivamente, in accordo con le Note già citate (Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall' OM 112/2022) e con l'articolo 8 dell'O.M. 112 del 06/12/2022
(all.9), utilizzando le informazioni fornite dal sig. si procedeva d'ufficio a verificare la
Pt_1 triennale presso il conservatorio di TO, l'inquadramento giuridico della scuola di musica NAM di Milano, l'eventuale valore legale dei titoli rilasciati dalla suddetta scuola e le situazioni lavorative dichiarate nel curriculum. - Verificato telefonicamente che il sig. non aveva ancora
Pt_1 completato il triennio presso il conservatorio di TO (la prima sessione d'esame utile sarebbe stata il 17/04/2023), verificato che la scuola NAM di Milano non faceva parte degli Istituti AFAM legalmente riconosciuti e autorizzati dal a rilasciare titoli Controparte_4 aventi valore legale (all.10), il sig. che non aveva nel frattempo provveduto, nonostante
Pt_1 puntuali solleciti (all.11), a completare la documentazione presentata, non risultava più in possesso di alcun titolo di accesso per la classe di concorso A030, si procedeva, quindi, al ricalcolo dei punteggi della graduatoria MAD con la conseguente perdita della posizione da parte del sig.
Pt_1
(all.2a)” (doc. lettera C fascicolo Avvocatura dello Stato). Precisa la dirigente che il Pt_1
sottoscriveva la dichiarazione di veridicità delle informazioni fornite in fase di assunzione (prot. N°2007
del 06/03/23), laddove nella dichiarazione di assunzione in data 6.3.2023 il ricorrente ha dichiarato di aver conseguito il diploma (doc. C-B fascicolo Avvocatura dello Stato).
Il sig. si è collocato in prima posizione nella graduatoria MAD dell'IC di Ceresara sulla base Pt_1 dei titoli indicati nella sua dichiarazione di meSS a disposizione. In fase istruttoria la scuola ha verificato che il “Diploma” rilasciato dall'Istituto NAM non ha alcun valore: questo centro, infatti, non è incluso tra gli Istituti AFAM legittimati a rilasciare titoli abilitanti. Conseguentemente, la scuola si vista costretta – dovendosi all'evidenza escludere qualsiasi discrezionalità in capo all'Istituto - a correggere la graduatoria e, per l'effetto, il sig. è sceso dal primo agli ultimi Pt_1 posti. La scuola, pertanto, si è limitata a ripristinare il corretto ordine della graduatoria non potendo procedere diversamente. Quanto alle doglianze relative al preteso vizio di notifica del decreto che disponeva la decadenza dal servizio, si osserva come sia lo stesso ricorrente ad ammettere di avere comunque ricevuto il provvedimento almeno in data 15.3.2023 e risulta documentalmente che, in data 14.3.2023, il sig.
è stato convocato per prenderne visione e ne ha avuta comunicazione. Essendosi rifiutato di Pt_1 firmare, il documento gli è stato recapitato nella casella e-mail che lui stesso aveva indicato come recapito per la corrispondenza per la scuola.
A fronte degli elementi addotti e risultanti dall'istruttoria svolta dall'Amministrazione, l'onere di provare l'esistenza dei requisiti neceSSri per prestare il servizio spettava al ricorrente, essendo il titolo di studio un elemento costitutivo del suo diritto di continuare ad espletare l'incarico conferitogli: ciò, appunto, alla luce degli elementi di prova di segno contrario addotti dalla
Amministrazione che avrebbero dato conto della carenza del diploma professionale asseritamente conseguito dal ricorrente. A fronte di tali elementi, parte ricorrente nulla ha allegato o richiesto di dimostrare.
I rilievi del appaiono pertanto fondati. CP_2
Come detto, per quanto attiene alla distribuzione tra le parti degli oneri probatori, è certo che, a fronte di elementi addotti dall'Amministrazione convenuta, era onere del lavoratore fornirne di contrari, in grado di superare le suddette risultanze, documentando, ad esempio, il completamento del triennio presso il conservatorio, la regolare tenuta degli esami ed il loro regolare superamento e quant'altro neceSSrio per dare conto della idoneità del titolo dichiarato all'atto della domanda di inserimento nella graduatoria al primo posto.. Di questi elementi non risulta traccia in atti e la loro mancanza si aggiunge, quale ulteriore indizio, al quadro di segno opposto fornito dal , sulla base dei CP_2 documenti da questi versati in atti.
Il ricorrente, dunque, deve ritenersi essere privo del titolo che gli consente di mantenere il primo posto in graduatoria.
Venendo alle conseguenze giuridiche in punto di mancata prova della sussistenza del titolo di accesso alla graduatoria, vale la pena richiamare il disposto dell'art. 8 della O.M 112 del 6.5.2022, ordinanza richiamata nel bando in data 21.9.2022 che indica i “Criteri per graduare le istanze MAD”: “
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le
GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.
7. L'istituzione scolastica ove
l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'intereSSto. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'intereSSto. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche. 10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'intereSSto e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”.
Deve essere altresì ricordato il condivisibile principio stabilito dalla CaSSzione, per cui “in occasione dell'accesso al pubblico impiego, la produzione di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere
è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.; nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55- quater, lett d), del d.lgs. n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti” (Cass., n. 18699/2019 e di recente Cass., n.
12460/2022).
Deve, inoltre, rilevarsi come costituisca principio pacifico nella giurisprudenza che il legislatore, con la previsione del citato art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 abbia inteso eliminare qualsiasi discrezionalità della P.A., prevedendo direttamente la conseguenza della falsa dichiarazione e cioè la decadenza dal beneficio al conseguimento del quale era destinata la dichiarazione medesima. La giurisprudenza interpreta in maniera molto rigorosa la previsione dell'art. 75 del D.P.R. n. 445, affermando che la non veridicità della dichiarazione sostitutiva comporta di per sé la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando alcun margine di discrezionalità alla Amministrazione e prescindendo dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale risulta irrilevante il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante medesimo.
Ne consegue l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni svolta da parte ricorrente considerata l'insussistenza dell'illecito attribuito alla struttura scolastica e a chi ha operato per eSS.
Le riportate ragioni hanno carattere assorbente e rendono superfluo l'esame delle ulteriori questioni sollevate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore di entrambe le parti resistenti, avuto riguardo ai valori che si approssimano ai minimi dei parametri di riferimento, considerata la contenuta attività processuale svolta e l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere al e alla Parte_1 Controparte_2 resistete le spese di lite, spese che liquida per onorario nella misura di € 3.700,00 per CP_6
ciascuna delle parti resistenti, oltre al 15 % di spese generali C.A. e IVA come per legge.
TO, 18.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 288/2024
All'udienza del 18.4.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni formulate dalle parti nei termini assegnati, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza con contestuale motivazione di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni ha pronunciato, con contestuale motivazione, all'esito dell'udienza trattata con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 288/2024 promoSS da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Iacopo Parte_1 C.F._1
Chizzolini contro
(C.F. ) E_ P.IVA_1
nonché contro
(C.F. ) con l'Avvocatura Controparte_2 P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Brescia nonché contro
(C.F. con l'avv.ti Francesco Bragagni e Controparte_3 C.F._2
Marco Esposito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e difesa e previe le più opportune declaratorie: Nel merito, in via principale: ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di decadenza e della comunicazione di decadenza dei requisiti di insegnamento e/o l'omeSS notificazione del medesimo provvedimento, nonché l'abuso d'ufficio del
Dirigente scolastico, come descritto in narrativa, e per l'effetto condannare l' E_
, il e la PR.SS , in via tra loro solidale,
[...] Controparte_2 CP_3 al pagamento a favore di di quanto segue: a) della somma di €.3.800,00, oltre Parte_1 versamento dei relativi contributi previdenziali, oltre agli altri emolumenti, secondo il contratto di pubblico impiego sottoscritto, in relazione al periodo di servizio residuo dal 16.03.2023 al
08.06.2023 (oltre scrutini ed esami), a risarcimento dei danni per mancato guadagno e/o perdita di chances, oltre agli interessi legali e/o moratori dal 16.03.2023 al saldo effettivo, o quella diversa somma che dovesse risultare provata in corso di causa;
b) della somma di €.35.000,00 quale risarcimento dei danni non patrimoniali, in particolare d'immagine e alla reputazione del ricorrente,
o quella diversa somma che dovesse risultare provata in corso di causa;
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e
C.p.a. come per legge.
Per parte resistente : “Voglia il Giudice del lavoro Confermare Controparte_2 la piena legittimità del decreto di decadenza dal servizio del 14 marzo 2023, non essendo all'epoca il ricorrente in possesso di un valido titolo di studio;
· Rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
· Condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite, da quantificarsi secondo la vigente Tariffa professionale”
Per parte resistente PR.SS : IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare la CP_3 tardività dell'azione in violazione dell'art. 6 L. 604/1966, con ogni conseguenza di legge;
- accertare
e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla TT.SS , con ogni CP_3 conseguenza di legge. IN VIA PRINCIPALE: disporre l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto in diritto, e di ogni domanda risarcitoria ivi contenuta. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di Parte
Ricorrente, ridurre al minimo la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura che emergerà in corso di causa, anche a seguito dell'eventuale CTU. IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare tutte le istanze istruttorie in quanto irrilevanti e, soprattutto, tese a dimostrare fatti accertabili documentalmente. Nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta dal Ricorrente, si richiede escussione della prova contraria sui capitoli di parte ricorrente indicando a testi: - (capitolo 2); - (capitoli da 3 a 10); - Testimone_1 Testimone_2
(capitoli da 3 a 10). Con vittoria di spese e compensi. Con domanda di valutazione Testimone_3 della temerarietà della lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente esponeva: che , nel corso Parte_1
del mese di febbraio 2023, su indicazione del PR. compilava ed inviava apposito Persona_1 modello per la MeSS A Disposizione (MAD) all' , per la posizione di E_
supplente del docente di musica (PR. per la scuola secondaria di 1° grado, Persona_1 allegando il proprio curriculum vitae; che, a seguito di tale MAD, l'Istituto Comprensivo di Ceresara, per mezzo del Dirigente Scolastico, contattava per manifestargli la volontà di Parte_1
affidargli il ruolo di supplente del docente di musica per i plessi di scuola SECONDARIA 1° GRADO di Ceresara (MN) e Gazoldo degli Ippoliti (MN), come da prot. n.1716 del 24.02.2023 che gli veniva inviato via mail in pari data; che, pertanto, il sig. e l' Pt_1 E_
provvedevano in data 27.02.2023 a stipulare e sottoscrivere il relativo contratto (prot. n.2007 del
06.03.2023) valido per il periodo dal 06.03.2023 al 08.06.2023, oltre scrutini ed esami, certificando nelle premesse del contratto quanto segue: “con provvedimento del Dirigente scolastico in data
24/02/2023, il sig. è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto Parte_1
individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, sulla base dei soli titoli professionali, per esaurimento delle graduatorie degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di I grado, per la classe di concorso
A030”; che , quindi, iniziava regolarmente la propria attività di docente, come sopra Parte_1 indicato, in data 06.03.2023; che la Dirigente scolastica dell' , dopo E_
l'orario scolastico, in data 14.03.2023, convocava al fine di chiedergli di firmare le Parte_1
dimissioni volontarie, senza addurre giustificazioni a detta richiesta e si rifiutava;
che, Parte_1
tuttavia, svolgeva regolare attività fino alla data del 15.03.2023, quando, recatosi sul Parte_1
posto di lavoro, nel plesso scolastico di Gazoldo degli Ippoliti (MN), durante la propria lezione, in cui era coadiuvato dall'insegnante di sostegno PR. davanti all'intera classe di Persona_2
studenti, precisamente la 2°A, veniva interrotto dalla PR.SS la quale, senza Persona_3 alcuna giustificazione, gli chiedeva di abbandonare l'aula; che , non avendo ricevuto Parte_1
alcuna spiegazione rispetto alla richiesta ingiustificata della PR.SS procedeva Persona_3 comunque a fare lezione, fino all'intervento della Polizia Locale di Gazoldo degli Ippoliti, nella persona dell'Agente , il quale irrompeva in classe assieme alla Dirigente Scolastica Testimone_4
PR.SS di fronte a tutti gli studenti attoniti, chiedendo all'insegnante di sospendere CP_3 la lezione e di seguirlo fuori dall'istituto in quanto era stato licenziato, con formula non precisata;
che , perciò, pur contrariato per l'evidente violazione dei propri diritti, usciva dalla Parte_1 classe sollecitato dall'Agente della Polizia Locale, chiedendo invano spiegazioni circa l'eventuale licenziamento che avrebbe subito, in quanto nulla gli era stato notificato formalmente ai sensi di legge;
che l'Agente della Polizia Locale e la Dirigente Scolastica PR.SS CP_3
costringevano il sig. ad abbandonare il posto di lavoro, senza mai mostrare alcuna Pt_1
documentazione che giustificasse la legittimità di tale comportamento;
che, solo successivamente all'uscita dal plesso scolastico, a veniva consegnato brevi manu da parte dell'Agente Parte_1
, senza alcuna relata di notifica né firma per ricevuta, un documento prot. n.2429 Testimone_4 del 14.03.2023, con cui veniva comunicata la decadenza dell'incarico di insegnante di musica nella scuola secondaria di 1° grado, per sedicente “mancanza di possesso di titolo di accesso neceSSrio a tale insegnamento”, mentre non veniva mai consegnata alcuna lettera di licenziamento diversamente da quanto espresso verbalmente dalla Dirigente Scolastica e dall'Agente; che l' Parte_2
rappresentava inoltre a che gli sarebbe stato permesso l'accesso all'interno
[...] Parte_1
della classe e del plesso scolastico di Gazoldo degli Ippoliti (MN) esclusivamente al fine di recuperare il proprio materiale;
che l'allontanamento dell'insegnante dal luogo di lavoro è stato oggetto di verbale del 17.03.2023 redatto dall'Agente della Polizia Locale di Gazoldo degli Ippoliti, Tes_4
, in cui non si fa alcun riferimento alla procedura di decadenza, ma si legge che l'ufficiale
[...]
della Polizia Locale veniva invitato dalla Dirigente Scolastica PR.SS ad entrare in classe, CP_3 ove era presente che “a detta della steSS era stato licenziato”; che, pertanto, essendo Parte_1 stati violati i diritti dell'insegnante ed ogni procedura di notifica di atti ex lege, , per Parte_1 mezzo dell'Avv. Iacopo Chizzolini, inviava in data 15.03.2023 lettera via Pec all'Istituto
Comprensivo di Ceresara e al , affinché venisse reintegrato nel Controparte_2 proprio ruolo di insegnante;
che, a tale missiva, rispondeva in data 25.03.2023 l'Istituto Comprensivo di Ceresara, nella persona della PR.SS rigettando la richiesta di reintegra CP_3 dell'insegnante e adducendo che la comunicazione di decadenza era stata consegnata brevi manu al alla presenza di sedicenti testimoni in data non precisata;
che, nel frattempo, la vicenda aveva Pt_1 assunto una considerevole dimensione mediatica, mediante la pubblicazione dell'accaduto su diversi quotidiani nazionali e territoriali, come fanpage.it, La ET di TO, La Tecnica della Scuola
(il quotidiano della scuola) con caSS di risonanza notevole, attestata peraltro dai numerosi commenti lasciati dagli utenti;
ciò ha comportato un evidente danno d'immagine per;
che, Parte_1 successivamente, in data 16.05.2023, , per mezzo dell'Avv. Iacopo Chizzolini, inviava Parte_1 lettera via Pec all'Istituto Comprensivo di Ceresara e al , Controparte_2 eccependo la mancanza dei presupposti per la decadenza dall'incarico di insegnante e l'omeSS notifica ex lege della medesima decadenza, chiedendo il risarcimento di tutti i danni mediante il pagamento della somma di €.3.800,00 oltre versamento dei relativi contributi, per mancato guadagno e perdita di chances relativi al periodo dal 15.03.2023 al 30.06.2023, oltre ad €.35.000,00 per danni non patrimoniali di immagine;
che, inoltre, , considerata la gravità dell'accaduto, Parte_1
sporgeva denuncia-querela contro la Dirigente Scolastica PR.SS per il palese abuso CP_3
d'ufficio subito;
che, in data 01.09.2023, l'Avv. Chizzolini riceveva per conoscenza la PEC del
, indirizzata agli enti scolastici territoriali al fine di ottenere Controparte_2
verifiche e spiegazioni in merito alla vicenda occorsa a;
che non ha Parte_1 Parte_1 mai ricevuto l'esito delle verifiche di cui sopra, nè alcun riscontro in relazione alle richieste di risarcimento, mentre veniva a conoscenza del fatto che il suo ruolo di supplente del docente di musica veniva ricoperto da un collega la cui assunzione era derivante anch'eSS da MAD e, dunque, con i suoi medesimi requisiti;
che, a seguito dell'accaduto e dell'effetto mediatico subito, Parte_1
è stato escluso da opportunità lavorative nell'ambito scolastico e non, come, ad esempio, il mancato ottenimento nel ruolo di supplente del docente di musica della scuola privata “Jocker Music” con sedi in IC (BS) e AL (MN). Parte ricorrente rilevava l'illegittimità della decadenza così disposta e comunicata e, in particolare, la mancanza di notifica di qualsiasi provvedimento di decadenza dei requisiti di insegnamento, l'abuso di ufficio, attribuito alla dirigente e CP_3
lamentava danni di cui chiedeva il risarcimento, concludendo nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva per il l'Avvocatura Distrettuale di Brescia Controparte_2
rilevando: che il ricorrente non aveva conseguito il titolo di studio in forza del quale aveva ottenuto il primo posto in graduatoria: infatti il diploma NAM dichiarato nel CV (grazie al quale aveva ottenuto il primo posto nella graduatoria interna) non aveva valore legale;
che, verificata tale circostanza, il sig. – senza titolo di studio e senza servizi verificabili - è sceso agli ultimi posti della Pt_1 graduatoria;
che svolte le verifiche, in data 14.3.2023, la Dirigente ha convocato il sig. per Pt_1 notificargli il decreto di decadenza, dopo aver invano tentato di ottenere chiarimenti dal supplente;
che il supplente si era rifiutato di sottoscrivere per ricevuta, ma la scuola aveva utilizzato svariati canali alternativi per lasciare traccia dell'avvenuta comunicazione (e-mail e annotazione protocollata); che il giorno successivo, evidentemente allo scopo di esasperare la conflittualità con la dirigente scolastica, il si era presentato a scuola con la pretesa di entrare in classe, pur essendo Pt_1 già perfettamente consapevole delle problematiche relative ai suoi titoli;
che la Dirigente Scolastica era stata quindi costretta a richiedere il supporto della Polizia Locale per evitare il rischio di reazioni inconsulte da parte del supplente;
che controparte imputa l'“amplificazione” del danno morale e psico-fisico che la vicenda gli avrebbe cagionato (stimato in 35mila euro) alla sua “pubblicazione” sui quotidiani: che tale rappresentazione è inaccettabile, dal momento che fu lo stesso a Pt_1 contattare la ET di TO e gli altri media, presentandosi come vittima di un abuso d'ufficio e rilasciando interviste lesive dell'immagine dell'Amministrazione scolastica;
che l'esasperazione dei toni dello scontro da parte del ricorrente era evidente: questi avendo denunciato la dirigente scolastica che, a sua volta, aveva denunciato il sig. per dichiarazioni non veritiere;
che gli aspetti Pt_1 penalistici della controversia erano di scarso interesse in questa sede, pienamente legittimo risultando il decreto di decadenza dal servizio e palesemente infondata la domanda di risarcimento del danno svolta dalla ricorrente. L'Avvocatura concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva contestando quanto dedotto dal ricorrente. Rilevava in sintesi la CP_3 dirigente: che, verificato telefonicamente che il sig. non aveva ancora completato il triennio Pt_1 presso il conservatorio di TO (la prima sessione d'esame utile sarebbe stata il 17/04/2023), verificato altresì che la scuola NAM di Milano non faceva parte degli Istituti AFAM legalmente riconosciuti e autorizzati dal a rilasciare titoli aventi valore Controparte_4 legale, il sig. - che non aveva nel frattempo provveduto nonostante puntuali solleciti a Pt_1 completare la documentazione presentata - non risultava in possesso di alcun titolo di accesso per la classe di concorso A030 e, pertanto, si era proceduto al ricalcolo dei punteggi della graduatoria MAD con la conseguente perdita della posizione da parte del sig. che, dai primi controlli effettuati, Pt_1 risultavano, inoltre, poco chiare anche le dichiarazioni sui rapporti lavorativi in essere al momento dell'assunzione e, di fatto, dopo aver fornito indicazioni precise su prestazioni lavorative in corso, al momento della presa di servizio, il sig. aveva omesso di dichiararlo nel modulo preposto;
che Pt_1
l'assenza del possesso del titolo aveva portato dunque alla modifica della graduatoria ed alla risoluzione del contratto in base ai criteri definiti dall'apposito regolamento MAD in vigore presso l' La resistente eccepiva la tardività dell'impugnativa del licenziamento, il difetto di CP_5 legittimazione passiva della resistente, il fatto che il sig. non era in possesso dei requisiti Pt_1 emergenti dal curriculum vitae con la conseguenza della retrocessione nella graduatoria e aveva attestato una condizione lavorativa non coerente con quanto emerso in sede di verifica;
che l'ammissione della consegna brevi manu e l'odierna causa intentata dal ricorrente, testimoniavano inequivocabilmente che la comunicazione di risoluzione contrattuale era effettivamente giunta nelle mani del sig. che non si comprendeva in che termini fosse configurabile l'abuso di ufficio e Pt_1 che nessun danno poteva essere riconosciuto al ricorrente visto come si erano svolti i fatti.
La causa, istruita sulla base della documentazione versata agli atti dalle parti, è stata rinviata per discussione all'odierna udienza di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c. e viene trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Per quanto rileva nel presente procedimento, è dirimente la circostanza che non ha Parte_1 conseguito il titolo di studio in forza del quale gli era stato riconosciuto in un primo momento il posto in graduatoria (“mancato possesso del titolo di accesso neceSSrio all'insegnamento della disciplina musicale (Classe di concorso A030) nella scuola Secondaria di I grado”), essendo incontroversa la circostanza che il diploma NAM dichiarato nel Curriculum Vitae (grazie al quale aveva ottenuto il primo posto nella graduatoria interna) non ha valore legale. Verificata tale circostanza il sig. Pt_1
– senza titolo di studio e senza servizi verificabili - è sceso agli ultimi posti della graduatoria. Risulta che, effettuate le verifiche, in data 14.3.2023, la Dirigente ha convocato il sig. per notificargli Pt_1 il decreto di decadenza, dopo aver invano tentato di ottenere chiarimenti dal supplente, che il supplente si è rifiutato di sottoscrivere per ricevuta e che la scuola ha utilizzato modalità alternative per comunicare la decadenza del docente dall'impiego.
Va precisato che i contratti a tempo determinato stipulati tramite le cc.dd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall'O.M. 112 del 6.5.2022.i quali impongono verifiche d'ufficio sulle dichiarazioni rilasciate dai candidati e che, nella specie, all'esito del controllo, è stato appurato che il ricorrente non aveva terminato il triennio presso il conservatorio di TO e che, come detto, la suola NAM di Milano non faceva parte degli istituti AFAM legalmente riconosciuti. Vale la pena riportare la relazione della Dirigente Scolastica sul punto: “Successivamente, in accordo con le Note già citate (Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall' OM 112/2022) e con l'articolo 8 dell'O.M. 112 del 06/12/2022
(all.9), utilizzando le informazioni fornite dal sig. si procedeva d'ufficio a verificare la
Pt_1 triennale presso il conservatorio di TO, l'inquadramento giuridico della scuola di musica NAM di Milano, l'eventuale valore legale dei titoli rilasciati dalla suddetta scuola e le situazioni lavorative dichiarate nel curriculum. - Verificato telefonicamente che il sig. non aveva ancora
Pt_1 completato il triennio presso il conservatorio di TO (la prima sessione d'esame utile sarebbe stata il 17/04/2023), verificato che la scuola NAM di Milano non faceva parte degli Istituti AFAM legalmente riconosciuti e autorizzati dal a rilasciare titoli Controparte_4 aventi valore legale (all.10), il sig. che non aveva nel frattempo provveduto, nonostante
Pt_1 puntuali solleciti (all.11), a completare la documentazione presentata, non risultava più in possesso di alcun titolo di accesso per la classe di concorso A030, si procedeva, quindi, al ricalcolo dei punteggi della graduatoria MAD con la conseguente perdita della posizione da parte del sig.
Pt_1
(all.2a)” (doc. lettera C fascicolo Avvocatura dello Stato). Precisa la dirigente che il Pt_1
sottoscriveva la dichiarazione di veridicità delle informazioni fornite in fase di assunzione (prot. N°2007
del 06/03/23), laddove nella dichiarazione di assunzione in data 6.3.2023 il ricorrente ha dichiarato di aver conseguito il diploma (doc. C-B fascicolo Avvocatura dello Stato).
Il sig. si è collocato in prima posizione nella graduatoria MAD dell'IC di Ceresara sulla base Pt_1 dei titoli indicati nella sua dichiarazione di meSS a disposizione. In fase istruttoria la scuola ha verificato che il “Diploma” rilasciato dall'Istituto NAM non ha alcun valore: questo centro, infatti, non è incluso tra gli Istituti AFAM legittimati a rilasciare titoli abilitanti. Conseguentemente, la scuola si vista costretta – dovendosi all'evidenza escludere qualsiasi discrezionalità in capo all'Istituto - a correggere la graduatoria e, per l'effetto, il sig. è sceso dal primo agli ultimi Pt_1 posti. La scuola, pertanto, si è limitata a ripristinare il corretto ordine della graduatoria non potendo procedere diversamente. Quanto alle doglianze relative al preteso vizio di notifica del decreto che disponeva la decadenza dal servizio, si osserva come sia lo stesso ricorrente ad ammettere di avere comunque ricevuto il provvedimento almeno in data 15.3.2023 e risulta documentalmente che, in data 14.3.2023, il sig.
è stato convocato per prenderne visione e ne ha avuta comunicazione. Essendosi rifiutato di Pt_1 firmare, il documento gli è stato recapitato nella casella e-mail che lui stesso aveva indicato come recapito per la corrispondenza per la scuola.
A fronte degli elementi addotti e risultanti dall'istruttoria svolta dall'Amministrazione, l'onere di provare l'esistenza dei requisiti neceSSri per prestare il servizio spettava al ricorrente, essendo il titolo di studio un elemento costitutivo del suo diritto di continuare ad espletare l'incarico conferitogli: ciò, appunto, alla luce degli elementi di prova di segno contrario addotti dalla
Amministrazione che avrebbero dato conto della carenza del diploma professionale asseritamente conseguito dal ricorrente. A fronte di tali elementi, parte ricorrente nulla ha allegato o richiesto di dimostrare.
I rilievi del appaiono pertanto fondati. CP_2
Come detto, per quanto attiene alla distribuzione tra le parti degli oneri probatori, è certo che, a fronte di elementi addotti dall'Amministrazione convenuta, era onere del lavoratore fornirne di contrari, in grado di superare le suddette risultanze, documentando, ad esempio, il completamento del triennio presso il conservatorio, la regolare tenuta degli esami ed il loro regolare superamento e quant'altro neceSSrio per dare conto della idoneità del titolo dichiarato all'atto della domanda di inserimento nella graduatoria al primo posto.. Di questi elementi non risulta traccia in atti e la loro mancanza si aggiunge, quale ulteriore indizio, al quadro di segno opposto fornito dal , sulla base dei CP_2 documenti da questi versati in atti.
Il ricorrente, dunque, deve ritenersi essere privo del titolo che gli consente di mantenere il primo posto in graduatoria.
Venendo alle conseguenze giuridiche in punto di mancata prova della sussistenza del titolo di accesso alla graduatoria, vale la pena richiamare il disposto dell'art. 8 della O.M 112 del 6.5.2022, ordinanza richiamata nel bando in data 21.9.2022 che indica i “Criteri per graduare le istanze MAD”: “
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le
GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.
7. L'istituzione scolastica ove
l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'intereSSto. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'intereSSto. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche. 10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'intereSSto e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”.
Deve essere altresì ricordato il condivisibile principio stabilito dalla CaSSzione, per cui “in occasione dell'accesso al pubblico impiego, la produzione di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere
è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.; nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55- quater, lett d), del d.lgs. n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti” (Cass., n. 18699/2019 e di recente Cass., n.
12460/2022).
Deve, inoltre, rilevarsi come costituisca principio pacifico nella giurisprudenza che il legislatore, con la previsione del citato art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 abbia inteso eliminare qualsiasi discrezionalità della P.A., prevedendo direttamente la conseguenza della falsa dichiarazione e cioè la decadenza dal beneficio al conseguimento del quale era destinata la dichiarazione medesima. La giurisprudenza interpreta in maniera molto rigorosa la previsione dell'art. 75 del D.P.R. n. 445, affermando che la non veridicità della dichiarazione sostitutiva comporta di per sé la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando alcun margine di discrezionalità alla Amministrazione e prescindendo dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale risulta irrilevante il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante medesimo.
Ne consegue l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni svolta da parte ricorrente considerata l'insussistenza dell'illecito attribuito alla struttura scolastica e a chi ha operato per eSS.
Le riportate ragioni hanno carattere assorbente e rendono superfluo l'esame delle ulteriori questioni sollevate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore di entrambe le parti resistenti, avuto riguardo ai valori che si approssimano ai minimi dei parametri di riferimento, considerata la contenuta attività processuale svolta e l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere al e alla Parte_1 Controparte_2 resistete le spese di lite, spese che liquida per onorario nella misura di € 3.700,00 per CP_6
ciascuna delle parti resistenti, oltre al 15 % di spese generali C.A. e IVA come per legge.
TO, 18.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni