Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2793/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 8/4/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 12.47), ha pronunciato - dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2793 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. P.IVA 1 ), Parte 1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Silvi ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'avv. Avvocatura Comunale;
Piazza Ridolfi n. 1, giusta procura in atti appellante
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F. C.F. 1
Fabrizio Marucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pt 1 Piazza Europa n.
5, giusta delega in atti appellato
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 8.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 15.12.2022, il Parte 1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 278/2022 del Giudice di Pace di Pt 1 depositata il
26.5.2022.
-
posizionamento della segnaletica, sia in ordine al fatto che il ricorrente provenisse dalla strada di Maratta Alta che, invece, non è la strada percorsa dal ricorrente essendo quest'ultima (da qui l'errore del Giudice di pace che non conoscendo la toponomastica avrebbe dovuto semmai approfondire) una via laterale che si immette in Via Lessini con accesso con rampa complanare da destra, inoltre, ha pronunciato ultra petita laddove, protestando l'opponente la visibilità del cartello avvisante la presenza del controllo elettronico della velocità, ha statuito sul tratto viario in questione;
il ricorrente non ha assolto l'onere della prova sul corretto posizionamento e/o visibilità
della cartellonistica;
la classificazione della Via Lessini come di categoria “D”, ovvero strada urbana di
-
scorrimento, è stata determinata con delibera di Giunta Comunale n. 265 del 17.10.2005,
significando che gli elementi mancanti (marciapiede e/o parcheggi) sono considerati quale mera eventualità e quindi non obbligatori.
Con decreto del 27.12.2022 è stata fissata l'udienza di discussione al 28.3.2023.
L'appellato si è costituito con comparsa depositata in data 17.3.2023 eccependo l'infondatezza dell'appello stante la correttezza e la completezza della motivazione della sentenza impugnata.
Dopo l'assegnazione della causa allo scrivente Giudice, all'esito dell'udienza del 30.1.2025, è stata fissata l'udienza dell'8.4.2025 per la discussione orale e la decisione.
All'udienza dell'8.4.2025, invitate le parti costituite a precisare le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
Dall'analisi degli atti del giudizio di primo grado, infatti, si evince che il Giudice di prime cure non ha pronunciato ultra petita, ma ha tratto il proprio convincimento dalle allegazioni delle parti e dalle circostanze concrete desunte dal compendio probatorio in atti, valorizzando, in particolare, il materiale fotografico prodotto da entrambe le parti.
In primo luogo, deve rilevarsi che l'odierna appellata (ricorrente in primo grado) aveva espressamente eccepito la nullità dei verbali opposti per erroneo posizionamento della segnaletica, pertanto, non può dirsi che il Giudice di pace abbia statuito su motivi mai dedotti, al contrario, ha correttamente valorizzato nella motivazione della sentenza le evidenze raccolte nel giudizio, ovvero, la prova documentale (fornita dall'opponente) del fatto che il segnale che preavvisa della presenza del rilevatore elettronico di velocità non è stato ripetuto dopo l'intersezione tra Via Lessini e Strada di Maratta Alta, sottolineando che tale circostanza non era stata nemmeno contestata dal Parte 1
Questo aspetto è stato, quindi, correttamente ritenuto motivo di annullamento dei verbali perché, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione e l'obbligo di ripetizione non è rivolto solo agli automobilisti che si immettono nella strada dov'è posizionato l'autovelox in quanto le norme del C.d.S non limitano il loro ambito applicativo alla sola ipotesi in cui l'automobilista si immetta nella strada da un punto successivo rispetto a dove è posizionata la segnalazione, ma dettano una disciplina che si applica ogni qualvolta tra il segnale e il luogo di rilevamento della velocità vi siano intersezioni stradali
(Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 27.11.2018, n. 30664).
Parte 1 ha ammesso il posizionamentoInoltre, è stato valorizzato anche il fatto che il del segnale di preavviso del controllo elettronico della velocità solo sulla sinistra di Via Lessini, per i veicoli che provengono da Strada di Maratta Alta: questo posizionamento è stato correttamente considerato illegittimo, poiché posto in violazione del disposto del comma 1° dell'art. 81 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, il quale prevede che i segnali verticali debbono essere installati sul lato destro della strada, ossia in accordo con il senso di marcia.
Come affermato dalla Cassazione, difatti, deve essere assicurata la concreta percepibilità e leggibilità dell'avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità in modo da garantire il rispetto del limite di velocità, in una logica ispirata all'esigenza primaria di tutelare la sicurezza stradale e l'incolumità delle persone, di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di assicurare la fluidità della circolazione.
In ordine a tale aspetto, il Giudice di primo grado ha correttamente sottolineato come il cartello che indica la presenza dell'autovelox non fosse facilmente intellegibile per l'automobilista sia perché collocato su di un paletto troppo alto da terra, sia perché, essendo di sfondo bianco, posto immediatamente dinanzi ad un grande cartellone pubblicitario, si confonde con lo sfondo di quest'ultimo.
Invero, valutando il compendio probatorio di primo grado, non è possibile stabilire da dove provenisse l'autoveicolo della odierna appellata, poiché il materiale fotografico relativo alle contestate violazioni non consente di individuare la provenienza del mezzo della Signora
CP 1 riguardando soltanto (come riconosciuto dal Pt 1 il tratto rettilineo di Via Lessini, successivo all'intersezione con la Strada di Maratta Alta.
Da ultimo, occorre precisare che non può essere considerata la deduzione formulata da parte appellante nel corso dell'udienza del 06.06.2024 in relazione all'applicazione al caso di specie del decreto semplificazione n. 76/2020 (convertito nella Legge 120/2020 ha modificato il D.L. n.
121 del 2002 convertito nella Legge n. 168/2022) che avrebbe modificato le norme che presiedono alla qualificazione della strada “ad alto scorrimento” in tema di contestazione differita facendo venire meno le restrizioni in tema di contestazione differita della violazione, in quanto si tratta di una questione nuova, mai dedotta nel corso del giudizio di primo, che non può essere introdotta nel corso del giudizio di secondo grado, essendo del tutto estranea all'apparato motivazionale dell'appellata sentenza. Ad ogni modo, stante le carenze strutturali di via Lessini, al fine di poter invocare correttamente l'applicazione del citato decreto, sarebbe stata comunque necessaria l'emanazione di un nuovo decreto autorizzativo del Prefetto.
Alla luce di tutte le motivazioni che precedono in fatto ed in diritto, quindi, deve essere confermata la sentenza impugnata la quale è esente da censure, avendo correttamente ed esaustivamente motivato in merito alla sussistenza delle condizioni per l'annullamento dei verbali impugnati.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
e sono liquidate come da dispositivo direttamente nei confronti del difensore, procuratore antistatario, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale, in base al valore (scaglione fino 1.101 €), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte 1 ei confronti di Controparte_1 avverso la sentenza n. 278/2022 del Giudice di Pace di Pt 1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così
provvede:
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna il Parte 1 alla rifusione in favore dell'avv. FABRIZIO
MARUCCI, procuratore antistatario, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 462 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 8.4.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)