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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/11/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 754/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, che porta riunita quella iscritta al n. R. G. 858/2025
TRA
C.F. nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MAZZUCCO MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nata a TAGLIO DI PO (RO) in [...] Controparte_1 C.F._2
31/12/1964, rappresentata e difesa dall'avv. PEZZOLATO GIADA, elettivamente domiciliata come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 8.5.2025, ha allegato di Parte_1 avere contratto matrimonio civile con la resistente in data 27.6.1992 e che, dalla loro unione, è nata la figlia in data 23.11.2001. Per_1
1 Il ricorrente ha allegato di essere stato attinto da misura cautelare, nell'ambito di un procedimento penale a suo carico, per maltrattamenti perpetrati a danno della moglie;
in particolare, il ha Pt_1 precisato di essere stato sottoposto a misura cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari.
Dunque, il , fornita una ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, Pt_2 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale, nonché, sussistendone i requisiti, lo scioglimento del matrimonio.
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha preliminarmente dato atto della pendenza di un processo di separazione, dalla stessa introdotto poco dopo quello instaurato dal coniuge, chiedendo disporsi la riunione.
Nel merito, la ha dedotto che la relazione tra le parti si è incrinata non per asserite relazioni CP_1 extraconiugali intrattenute dalla stessa, bensì a causa dei comportamenti aggressivi del che, Pt_1 nel tempo si sono acutizzati, sfociando in veri e propri soprusi nei confronti della moglie.
In particolare, la resistente ha dedotto che sin dal 2023 il ricorrente avrebbe fatto venire meno ogni forma di sostegno economico alla moglie ed alla figlia, tanto da vedersi costretta a sporgere querela il 12.8.2023.
La ha dedotto che, successivamente, nonostante i tentativi di riconciliazione, dal marzo del CP_1
2004 il ricorrente avrebbe cominciato a pedinare la moglie, nonché ad aggredirla sia verbalmente che fisicamente.
Dunque, la resistente ha descritto numerosi episodi di violenza subita, perpetrata dal marito, che hanno determinato l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla persona offesa;
misura, tuttavia, non sufficiente a placare le condotte del arrestato il 26.5.2024, avendo violato la misura cautelare. Pt_1
Quindi, la ha chiesto pronunciarsi la separazione, con addebito al ricorrente, e porsi in capo CP_1 allo stesso un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c..
Le parti hanno depositato memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c..
All'udienza del 7.10.2024, sentite le parti, è stata disposta la riunione al presente procedimento di quello recante n. R.G. 858/2025; inoltre, i difensori delle stesse hanno chiesto pronunciarsi sentenza sullo status, ragione per cui, disposta la discussione della causa, hanno precisato le conclusioni,
2. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
2 In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno della tollerabilità della convivenza.
3. Necessità del prosieguo del processo quanto alle altre questioni ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c.
Va disposto il prosieguo dell'istruttoria con separata ordinanza di rimessione della causa davanti al
G.I., affinché questo Tribunale possa pronunciarsi sulle questioni dell'addebito, economiche, nonché sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata al momento di emanazione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile – non definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I
CONIUGI e , come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTO VIRO per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 5, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
1992);
RINVIA la statuizione sulle spese al momento della emanazione della sentenza definitiva;
RIMETTE, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 3.11.2025.
La Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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