Articolo 1293 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1296Articolo 1308
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
Art. 1293. Periodi minimi di permanenza nel grado 1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta e' stabilito in:
a) ((7 anni)) per l'avanzamento a maresciallo maggiore;
b) 8 anni per l'avanzamento a luogotenente.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 .
3. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' e' stabilito in:
a) 2 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario;
b) ((6 anni)) per l'avanzamento al grado di maresciallo capo.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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