Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 875/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 875/2025, promossa con ricorso depositato il 04/03/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
CF. , cittadinanza: italiana C.F._1
residente in [...], Bisuschio (VA),
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
CF. , cittadinanza: italiana C.F._2
residente in [...], entrambi con avvocati Sandro Lingua e Alessandra Peroni
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisuschio (VA) il 25 luglio 1981
(anno 1981 atto n. 10 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale dell'11 ottobre 2004 omologato con decreto del 5 novembre 2004 (omologa n. 491/2004) depositato in pari data,
pagina 1 di 3
nato a [...] il [...] Per_1
nata a [...] il [...]. Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04/03/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1)Il sig. a titolo di assegno di mantenimento verserà alla sig.ra la Pt_2 Parte_1 somma di € 320,00.= per dodici mensilità, a decorrere dal 1° giorno di ogni mese, importo che subirà gli adeguamenti annuali ISTAT (il primo dopo un anno dalla data del deposito della sentenza di divorzio).
2)Nell'immobile già destinato a domicilio coniugale di proprietà esclusiva della moglie resterà a vivere quest'ultima.
3)Il sig. a definizione saldo e stralcio di tutti pregressi rapporti economici con Pt_2
la moglie ed in particolare a tacitazione e saldo di ogni pretesa avente carattere patrimoniale, incluso le eventuali somme spettanti alla medesima per il mancato adeguamento ISTAT degli assegni di mantenimento maturati sino alla data odierna, corrisponde alla sig.ra che accetta, la somma di €. 5.000,00.= Parte_1
(cinquemila/00). Detto importo verrà corrisposto entro e non oltre 15 giorni dalla data di deposito della sentenza di divorzio. A seguito dell'avvenuto pagamento la sig.ra dichiara sin da ora che nulla più avrà a pretendere dal marito per qualsiasi Parte_1
ragione o titolo.
4)Le parti null'altro hanno più a pretendere reciprocamente, salvo quanto sopra pattuito, avendo definito ogni rapporto di carattere economico.
5)Le spese legali della presente procedura resteranno ad esclusivo carico del sig.
Pt_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina 2 di 3 Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in Bisuschio
(VA), il 25 luglio 1981, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Bisuschio ( anno 1981, atto n. 10, parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3