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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/06/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 372/2023 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 372/2023 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
22.04.2025
vertente tra
, nato a [...] P.G., il 27.01.1960, C. F. , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente, via Degli Artigiani, 40 e CA LA, nata a [...] P.G., il 31.12.1961, C.F.
, ivi residente, via Trieste, 33, tutti elettivamente domiciliati in Barcellona CodiceFiscale_2
P.G., via Ugo di S. Onofrio, n. 68, presso e nello studio dell'Avv. Mario Trifilò (C.F.
[...]
– PEC: , che li rappresenta e difende C.F._3 Email_1
giusta procura in atti;
Appellanti
e
con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 4 (Cod. Fisc. ) - in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo procuratore, dott. munito di ogni necessario potere in forza di procura CP_2 conferitagli con atto per autentica di firma in Notaio dott.ssa di Persona_1
Milano del 02/08/2021 (Rep. n. 7041, Racc. n. 4968), registrato a Milano il 03/08/2021 al n. 86929
Serie 1T (doc. 01) - elettivamente domiciliato in Messina, Strada San Giacomo n. 19, presso e nello studio dell'avv. Mariano Campo (C.F. – PEC: CodiceFiscale_4
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
Appellato
e con sede legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n.1, codice fiscale Controparte_3
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso e P. IVA di gruppo P.IVA_2
n. , iscritta al numero 35124.7 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione P.IVA_3
(SPV) tenuto presso la NC d'IA, e per essa, quale procuratrice
[...] quest'ultima incorporante la “ Controparte_4 Controparte_5
, che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer
[...]
in persona del legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Tito Controparte_6
Monterosso (C.F. – PEC: CodiceFiscale_5 Email_3
elettivamente domiciliata in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n.56, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellata
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di rapporti bancari - appello avverso la sentenza n.
257/2023, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. il 15.03.2023 e pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
PER GLI APPELLANTI: 1) Riformare la sentenza impugnata, quindi ritenere e dichiarare la nullità
e/o inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo opposto n. 43/2017, del Tribunale di Barcellona P.G.;
2) Ritenere e dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale del contratto di conto corrente
ordinario n. 95 del 09.09.2008, intrattenuto dalla presso la Controparte_7 Controparte_8
poi Filiale di Barcellona P.G., oggi nella parte in cui
[...] Controparte_1 Controparte_3
prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, gli interessi ultralegali, le spese e competenze
varie, comprese quelle relative ad operazioni di sconto e le valute, le commissioni di massimo scoperto, così come calcolate dall convenuto, anche in virtù di variazioni unilaterali CP_9
successive alla stipula del contratto del 09.09.2008; 3) Per l'effetto, ritenere e dichiarare che gli
appellanti sono tenuti alla corresponsione di importi inferiori rispetto a quelli calcolati dall'Istituto
di Credito nel D.I. opposto, anche in considerazione che le commissioni di massimo scoperto, le spese
e le competenze varie, comprese quelle relative ad operazioni di sconto e le valute sono state
illegittimamente capitalizzate trimestralmente;
4) Per l'effetto dichiarare che gli appellanti hanno
diritto alla restituzione/ripetizione degli importi versati in eccedenza che si quantificano
complessivamente in € 10.691,98, o comunque alla restituzione di quella maggiore o minore somma
che la Corte di Appello adita riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto sino al
soddisfo; 5) Ritenere e dichiarare che l'Istituto di Credito convenuto ha violato, nella esecuzione del
rapporto di conto corrente innanzi indicato, i principi di correttezza e buona fede rendendosi
inadempiente agli obblighi connessi con la normativa antiusura e sulla trasparenza bancaria, ed in
conseguenza condannare lo stesso, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale al risarcimento dei
danni che saranno liquidati in via equitativa dal Tribunale, anche in considerazione dell'illegittima
iscrizione dell'attore alla Centrale Rischi della NC d'IA, nonché in considerazione
dell'illegittima iscrizione ipotecaria, oltre rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto sino al
soddisfo. 6) In via riconvenzionale compensare i superiori importi con quanto risulterà
eventualmente dovuto, a seguito di accertamento, nei confronti del oggi Controparte_1 [...]
sulla base del D.I. opposto;
7) Condannare gli appellati al pagamento delle spese, CP_3
competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO 1) Dichiarare inammissibile, per inosservanza dei Controparte_1
necessari requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello proposto
dai sig.ri e AL EL avverso la sentenza n. 257/2023 del Tribunale di Parte_1
Barcellona P.G. 2) In ogni caso, dichiarare il predetto appello manifestamente infondato e comunque
rigettarlo nel merito confermando la sentenza di primo grado. 3) Con vittoria di spese e compensi.
PER L'APPELLATA Preliminarmente 1) Dichiarare che sulla sentenza Controparte_3 impugnata si è formato il giudicato nei confronti della debitrice principale perché Controparte_7
da essa non appellata entro il termine di giorni 30 dalla notifica;
2) dichiarare inammissibile l'atto
di appello per il motivo di cui al sub I;
Nel merito: 3) Rigettare l'atto di appello avversario, nonché
le ulteriori domande e richieste formulate dagli appellanti, perché infondate in fatto ed in diritto,
confermando integralmente la sentenza n.257 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in
data 15/03/2023. 4) Condannare gli appellanti a spese e compensi, del presente giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e AL EL, in qualità di Parte_1
fideiussori per le obbligazioni assunte dalla proponevano opposizione avverso il Controparte_7
decreto n. 43/17 emesso in data 28.01.2017 con cui il Tribunale di Barcellona P.G. aveva ingiunto il pagamento, in solido con ed in favore di della complessiva somma Controparte_7 Controparte_1
di € 126.127,75 - oltre interessi e spese - di cui : € 79.531,33 a titolo di saldo debitore del C/C n.
2144/000095, intrattenuto dalla presso il Banco Popolare Soc. Coop., poi Controparte_7 [...]
€ 26.596,42 a titolo di rate scadute ed insolute, nonché di capitale residuo del mutuo CP_1
impresa chirografario stipulato con la predetta società, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione , rilevavano la nullità e/o illegittimità di addebiti a titolo di interessi,
spese e commissioni, dolendosi, in particolare, dell'applicazione di interessi usurari, della violazione del divieto di capitalizzazione trimestrale, dell'applicazione di c.m.s. e commissioni e spese non dovute.
In via riconvenzionale , chiedevano la condanna dell'opposta sia alla restituzione delle somme indebitamente versate nel corso del rapporto di c/c, a titolo di interessi debitori usurai (convenzionali e moratori), spese non convenute e CMS, instando eventualmente per la compensazione con quanto dovuto alla banca in virtù di accertamento da demandarsi al nominando c.t.u.; sia al risarcimento del danno conseguente alla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi NC d'IA, con annessa pregiudizievole iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili di proprietà, da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e concludendo Controparte_1
per la conferma del decreto opposto.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa veniva istruita anche a mezzo di c.t.u. contabile.
Nelle more, con comparsa depositata in data 18.02.2028 si costituiva , ex art. 111 c.p.c. CP_3
resasi cessionaria del credito ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e degli artt. 1 e 4 L. 130/1999,
[...]
richiamandosi alle difese, eccezioni e deduzioni svolte dalla cedente opposta.
Con sentenza n. 257/2023, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 15.03.2023, il Tribunale , rilevato che non aveva costituito oggetto di contestazione l'ingiunzione di pagamento della somma di €
26.596,42 dovuta a titolo di mancato rimborso delle rate di mutuo, dichiarava, per il resto, infondati i motivi di opposizione, ritenendo insussistenti le censure di nullità anche alla luce dei risultati della consulenza stante la completezza, esaustività, logicità e coerenza delle conclusioni, e per l'effetto,
condannava gli opponenti al pagamento della complessiva somma pari ad euro 103.745,90, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
Condannava, infine, gli opponenti al pagamento delle spese di lite sia in favore di CP_1
sia in favore di e per essa quale successore a
[...] Controparte_3 Controparte_6
titolo particolare del Controparte_1
Avverso tale sentenza, e CA LA proponevano appello per i Parte_1
motivi di cui infra si dirà.
Si costituivano in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa, quale procuratrice e servicer, CP_3
incorporante e per essa quale Controparte_4 Controparte_10
mandataria chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale del Controparte_6
provvedimento impugnato.
All'udienza del 15.12.2023, svolta a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal
D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), mediante scambio e deposito telematico di note, giusta decreto del Presidente di Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il C.I., accertato il deposito di note scritte delle parti, ad eccezione di rinviava per la trattazione all'udienza del 21.06.2024. Controparte_3
A tale udienza, rilevato che le parti avevano tempestivamente depositato note scritte di trattazione e che non erano state avanzate richieste istruttorie e ritenuta esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e
351c.p.c, il C.I., ai sensi. dell'art. 352 c.p.c., fissava per la precisazione delle conclusioni davanti a sé la data del 14 aprile 2025- successivamente rinviata con decreto del Presidente di Sezione
all'udienza del 22.04.2025- con concessione dei termini a ritroso per il deposito degli atti conclusivi
A tale udienza, svolta a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo
10.10.2022 n. 149), mediante scambio e deposito telematico di note, giusta ordinanza del 21.06.2024
e successivo decreto del Presidente di Sezione del 12.03.2025, il C.I. assumeva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. da Controparte_1
Al riguardo, è sufficiente osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal d.l. n. 83
del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012 , ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame,
non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. SS.UU. n. 36481/2022; Cass.n. 13535/2028; Cass.n. 2143/2015)
Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
§
§2. Sempre, in via preliminare, va rilevato che parte del giudizio di primo grado risulta essere stata,
quale opponente, anche la società che, però, non ha proposto appello né è stata Controparte_7
citata dagli appellanti al fine di assicurare l'integrità del contraddittorio.
In proposito, va osservato che il rapporto di accessorietà esistente tra l'obbligazione del fideiussore e quella del debitore principale, aventi carattere solidale, non ne esclude la reciproca autonomia e non dà, pertanto, luogo, sul piano processuale, ad un litisconsorzio necessario, in quanto, essendo il creditore legittimato ad agire per l'intero nei confronti di ciascun coobbligato, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei debitori:
qualora pertanto, uno solo di essi abbia proposto impugnazione (o la stessa sia stata proposta nei confronti soltanto di uno di essi), il giudizio può legittimamente proseguire senza che risulti necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dall' art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2854/2016 ; Cass. n. 14469/2008)
Poiché, dunque, in caso di decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del debitore principale e dei suoi fideiussori, sussiste litisconsorzio facoltativo anche qualora essi – come nella specie - abbiano proposto opposizione con un unico atto e con motivi parzialmente coincidenti (Cass. n. 8123/2020),
la disciplina applicabile in grado di appello è quella contenuta nell'art. 332 c.p.c., a mente del quale
“ se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da
alcune delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre in
confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa..”
Tale notifica, a differenza di quella prevista dall'art. 331 c.p.c. non ha valenza di vocatio in ius, ma integra una mera “litis denuntiatio”, che ha lo scopo di avvertire coloro che non hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazione , che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale. Ebbene, nella specie, risultando la sentenza notificata ad istanza di all'avv. Mario Trifilò, CP_3
procuratore costituito di tutti gli opponenti, ivi compresa la società debitrice, in data 17.04.2023 (v.
fascicolo appellata ), alla data della prima udienza , tenuta in data 15.12.2023, la decorrenza del termine breve precludeva alla società l'eventuale proposizione di appello incidentale Controparte_7
e, dunque, rendeva del tutto superflui gli adempimenti di cui all'art. 332 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va dato atto , in conformità alla richiesta avanzata da parte appellata
[...]
della formazione del giudicato nei confronti della società debitrice principale CP_3 CP_7
per mancata impugnazione della sentenza di primo grado entro il termine di giorni 30 dalla
[...]
notifica.
La regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla.
Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà,
determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (Cass.n. 8525/2016;
Cass. n. 20559/2014.
§
§3. Con il primo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 115
E 116 CPC – ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI E DELLA CTU –
VIOLAZIONE L.108/1996 “, parte appellante si duole della pronuncia di primo grado nella parte in cui il decidente aveva aderito alla tesi giurisprudenziale, secondo cui, ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia, per il calcolo del TEG dovessero seguirsi le istruzioni della NC d'IA, in violazione del dato normativo di cui alla legge 108/1996 ed in antitesi con la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Evidenzia, sul punto, che il c.t.u., in riferimento al tasso di interesse applicato al conto corrente oggetto di causa, aveva proceduto a calcolare il TEG utilizzando formule differenti e giungendo a soluzioni contrapposte.
Invero, applicando la formula TEG L.108-96: (INT+CMS+SPESE TEG) X 365 / NUMERI
DEBITORI) aveva accertato che il TEG aveva superato il tasso soglia in 12 trimestri;
applicando,
invece, la formula indicata dalle Istruzioni della NC d'IA – di cui aveva rilevato la mancanza di vincolatività -, aveva escluso che si fossero verificati siffatti sforamenti .
Secondo l'assunto degli appellanti, anche la CMS doveva essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo, a tal fine, rilevanti tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della
NC d'IA, che, nell' escludere la valutazione della CMS ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, si traducevano in un aggiramento della norma penale, che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Le circolari e le istruzioni della NC d'IA non rappresentano, infatti, fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla
NC d'IA , non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo.
Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della NC d'IA.
A sostegno di quanto esposto, gli appellanti richiamano, oltre che talune pronunce delle Sezioni
Penali della Corte di Cassazione ( Cass. pen. 12028/2010; 46669/2011), la sentenza n. 16303/2018,
con cui la Corte di Cassazione ha ribadito la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 comma 5° cod. pen. – secondo cui, "per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" – alla quale devono necessariamente uniformarsi e con cui devono raccordarsi le diverse disposizioni che intervengono in materia.
Secondo la Corte di Cassazione, dunque,- continuano gli appellanti - è irrilevante che ai fini del calcolo del TEG, la NC d'IA, nelle istruzioni per la rilevazione emanate prima del 2009, non inserisse le commissioni di massimo scoperto.
Segnalano, ancora, le sentenze nn. 16077/2022 e 19597/2020 con cui la Corte di legittimità ha ribadito la primazia della legge rispetto alle Istruzioni della NC d'IA, escludendo che il giudice sia vincolato al rispetto del contenuto della normazione secondaria “relegando le indicazioni
metodologiche di cui alle Istruzioni di NC d'IA nei confini tecnici della rilevazione statistica
del TEGM.”
Concludono, sostenendo che le nullità delle clausole inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, e delle spese e competenze varie, oltre quelle inerenti le valute delle operazioni di addebito e accredito e conto anticipi, implicano che l'Istituto di
Credito, nella determinazione della somma portata dal D.I. opposto, ha indicato somme non dovute con conseguente la nullità, e/o illegittimità e/o erroneità della impugnata sentenza nella parte in cui ha dichiarato infondati i motivi di opposizione.
Il suesposto motivo non è meritevole di accoglimento in relazione ad alcuno dei profili in cui si articola la dedotta doglianza.
Giova premettere che, in tema di usura, le istruzioni della NC d'IA hanno natura di norme tecniche autorizzate e trovano il loro fondamento normativo nelle disposizioni di legge ordinaria
(L.108/1996 e disposizioni del codice civile, art. 1815 c.c. e del codice penale, art. 644 c.p.),
periodicamente integrate dalle previsioni secondarie-ministeriali, le quali hanno sempre previsto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle istruzioni emanate dalla NC d'IA.
A ciò si aggiunga che i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996,
costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura, inserendo una normativa di dettaglio (Cass. civ. 35102/2022).
A tal proposito, come evidenziato recentemente dai giudici di legittimità, “pur senza voler attribuire
alcuna valenza normativa alle Circolari della NC d'IA, rimane comunque il fatto che criteri di
coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, impongono di accedere al confronto
tra il Teg applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la stessa metodologia
di calcolo che la NC d'IA, ufficializzata nelle Istruzioni, impone alle banche di rispettare, atteso
che, se tale è la formula seguita dal per rilevare trimestralmente Controparte_11
il Tegm applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia, tale deve essere la formula che
conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o
meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente. Ed infatti,
il raffronto tra il TEG e il Tasso intanto ha una sua logica e può considerarsi espressione di Per_2
un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule
matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena,
diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con
conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso (per il principio cfr. Cass.
12965/2016; Cass. 22270/16) (Cfr. Cassazione civile sez. III - 19/11/2024, n. 29794).
Ebbene , è noto che – come esattamente rilevato dal primo decidente - ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, il computo delle commissioni di massimo scoperto è stato introdotto soltanto con l'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, mentre per il periodo anteriore all'entrata vigore di tale disposizione - periodo nel quale rientra in parte il rapporto dedotto in giudizio, acceso in data 9
settembre del 2008 - esso non era previsto, come aveva chiarito anche la NC d'IA con le
"Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate il 30 settembre 1996 e confermate fino al secondo trimestre 2009. Tali Istruzioni espressamente escludevano le commissioni di massimo scoperto dalla rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) da indicare nei decreti ministeriali previsti dall'art. 2, comma
1, legge n. 108 del 1996, cit., disponendo che la loro entità fosse rilevata separatamente.
Ebbene, gli appellanti , nel lamentare la condivisione da parte del primo decidente del metodo di calcolo seguto dal c.t.u.- che aveva escluso dal computo la c.m.s.-, omettono di considerare che le istruzioni dettate dalla NC d'IA all'epoca operanti in riferimento alla determinazione del Tasso Effettivo Globale, quale base di calcolo del tasso soglia in materia di usura, espressamente prevedevano l'esclusione nella rilevazione della commissione di massimo scoperto.
In tale quadro, la pretesa di calcolare il tasso di interesse applicato includendovi anche la c.m.s.
comporterebbe il raffronto tra il dato così calcolato con il tasso soglia, determinato, invece, in forza del TEG , rilevato senza conteggiare le c.m.s., in tal modo effettuando un raffronto comparativo fra due dati fra loro disomogenei.
Del resto, tale conclusione è riscontrata dall'intervento del legislatore, che ha previsto con carattere di novità l'inclusione delle c.m.s. ai fini della verifica del superamento o meno dei tassi soglia in materia di usura (art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009).
In forza di questa espressa previsione normativa, fino all'entrata in vigore della predetta legge (2
gennaio 2010), occorre applicare la metodologia di calcolo del TEG così come disciplinata dalle
Istruzioni della NC d'IA nel 2006, che non includono la c.m.s. tra gli oneri da prendere in considerazione per il TEG,mentre per i periodi successivi si deve, invece, ricorrere alla metodologia di calcolo del TEG così come disciplinata dalle Istruzioni della NC d'IA nel 2009, includendo la Commissione di Massimo Scoperto tra gli oneri, da calcolare su base annua.
In proposito, vale rammentare i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
proprio al fine di superare il contrasto venutosi a creare tra le Sezioni penali - secondo le quali per la determinazione del tasso di interesse usurario occorreva tener conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e, dunque anche della commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito – e quelle civili, che, invece, escludevano per il periodo precedente all'entrata in vigore dell'art. 2 la rilevanza della c.ms.
Ha affermato la Corte di Cassazione che l'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, in forza del quale, a partire dal 1/1/2010, la commissione di massimo scoperto
(CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108/1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma d'interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4°,
c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare, per il futuro,
la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1/2012, conv. con modif. dalla l. n. 27/2012), a tenore della quale “i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data”.
Ciò non significa che la CMS concretamente applicata fino al 31.12.09 dovesse considerarsi completamente irrilevante ai fini del calcolo del TEG ma solo che essa dovesse essere presa in considerazione separatamente.
Ne discende che, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (l'1/1/2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 cit., ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, dev'essere, pertanto, effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la “CMS soglia” (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali), compensandosi, poi,
l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (Cass. SU n. 16303 del
2018).
In buona sostanza, le Sezioni Unite, pur avendo ritenuto di dover attribuire rilievo ai fini dell'usura anche per il periodo antecedente al 2009 alla c.m.s. , hanno precisato che, dovendosi preservare la omogeneità dei termini raffrontati ai fini del rilievo dell'usura, la commissione in concreto applicata dovrà per prima cosa essere parametrata alla soglia c.m.s riportata con finalità informativa nelle rilevazioni operate trimestralmente dalla NC d'IA e, solo in caso di superamento di tale soglia,
l'eccedenza dovrà essere confrontata con il margine residuo intercorrente tra il T.E.G. contrattuale e il pubblicato nei decreti ministeriali. Parte_2
Ebbene, applicando tali principi al caso in esame, il c.t.u. avrebbe dovuto procedere al calcolo non già escludendo la rilevanza della c.m.s. relativamente a tutto il periodo preso in considerazione,
quanto, piuttosto, applicando metodologie di calcolo diverse a seconda del periodo preso in considerazione (2008/1-1-2010; 2.01.2020 e succ.).
Nondimeno, ritiene a Corte che non sia necessario procedere ad un approfondimento istruttorio,
attesa la genericità della doglianza formulata dagli appellanti.
Essi, invero, che, a supporto del lamentato superamento del tasso soglia, si sono limitati ad allegare,
in contrasto con i principi sopra richiamati, che il c.t.u., ai fini della determinazione del TEG in concreto applicato dalla banca, avrebbe dovuto tenere conto anche delle commissioni di massimo scoperto.
Al contrario, ai fini della specificità e, dunque, dell'ammissibilità della doglianza, avrebbero dovuto formulare specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a rappresentare l'incapienza nel caso concreto del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto riconosciuto dalla giurisprudenza, da cui dipende il superamento della soglia. (Cass. n. 18559/2023)
Ugualmente infondato risulta il profilo di doglianza che attiene alla nullità delle clausole inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e competenze varie, oltre quelle inerenti le valute delle operazioni di addebito e accredito e conto anticipi.
Tale profilo di censura risulta estremamente generico, non confrontandosi non confrontandosi con la
ratio decidendi della sentenza impugnata.
Esso, invero, si esaurisce nella riproposizione di tesi difensive svolte nel giudizio di primo grado e motivatamente disattese, senza, al contempo, illustrare le ragioni per cui il ragionamento espresso nella sentenza impugnata sarebbe erroneo e, dunque, senza misurarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata.
Vale , in proposito, osservare che, secondo quanto accertato dal c.t.u., “ Dall'analisi della
documentazione contrattuale e degli estratti conto versati nel fascicolo di causa per i periodi oggetto
di analisi l'Istituto di Credito ha operato sia per gli interessi creditori che per gli interessi debitori
lo stesso regime periodico (trimestrale) di capitalizzazione in conformità a quanto stabilito
dall'art.120 del T.U. leggi bancarie e dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e
il Risparmio del 9.2.2000;…omissis… circa la verifica di addebiti di somme a titolo di commissioni
di c.m.s, commissioni e spese non previste convenzionalmente, quantificandone l'importo, il
sottoscritto CTU, sulla scorta della documentazione esaminata, non ha rilevato la presenza di
addebiti non previsti convenzionalmente… omissis…non sono stati rilevati trimestri nei quali sono
state applicate commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia usura.”
Recependo tali conclusioni, il primo decidente ha motivatamente respinto le censure di nullità in questa sede riproposte dagli appellanti, senza ,al contempo, chiarire i motivi per cui esse non sarebbero condivisibili, né individuando in alcun modo le spese e le commissione che si assumono illegittimamente addebitate. Stessa sorte di infondatezza merita anche l'ulteriore contestazione concernente la presenza di clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto aventi ad oggetto l'addebito di commissione massimo scoperto e ulteriori spese.
Invero, ai fini della validità della c.m.s. è sufficiente che essa sia stata pattuita tra le parti e che il contratto indicato i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non occorrendo, invece, la specifica approvazione di cui all'art. 1341 c.c..
Ebbene, nella specie, dalla relazione di c.t.u. emerge che “circa la verifica della Commissione di
Massimo Scoperto, il sottoscritto, sulla base della documentazione contrattuale esaminata, attesta
l'espressa pattuizione sia per la “commissione di massimo scoperto per utilizzi su scoperto di conto”
prevista nel contratto di accensione conto corrente n. 2144/000095 del 9.9.2008 che per le altre spese
connesse alla messa disposizione fondi”.
§
§4. Con secondo motivo di appello , svolto sotto la rubricato “VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 115
E 116 CPC– ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE – RIPROPOSIZIONE DOMANDA
RICONVENZIONALE DI RISARCIMENTO DANNI PER INESATTA – INDEBITA SEGNALAZIONE
ALLA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA E PER INDEBITA ISCRIZIONE
IPOTECARIA – GIUDIZIALE” ,gli odierni appellanti lamentano l'erroneità CP_12
della sentenza per avere il primo decidente rigettato la richiesta risarcitoria de qua.
Osservano, in proposito, che l'Istituto di Credito, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale,
aveva violato nell'esecuzione del rapporto di conto corrente i principi di correttezza e buona fede,
rendendosi inadempiente rispetto agli obblighi connessi con la normativa antiusura e con la trasparenza bancaria.
Nello specifico, secondo gli appellanti, la segnalazione illegittima aveva determinato un danno morale da immagine e da reputazione, associando il nome del cittadino/imprenditore all'immagine di cattivo pagatore. Sul punto, evidenziano che, in tali casi, la giurisprudenza ritiene sussistente la violazione di diritti soggettivi assoluti riconosciuti dalla Carta costituzionale, da cui discende il riconoscimento di un risarcimento rimesso alla valutazione equitativa dei giudici.
Pertanto, in ragione della prova documentale depositata in atti ed in riforma della sentenza impugnata, chiedono la condanna di controparte al risarcimento danni da liquidare in via equitativa,
anche in considerazione dell'illegittima iscrizione degli appellanti alla Centrale Rischi della NC
D'IA e dell'illegittima iscrizione ipotecaria.
La doglianza è inammissibile e, comunque, infondata.
Sotto il primo profilo, va osservato che il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dallo art. 81 c.p.c.,secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso (Cass.n.31653/2019)
Ne deriva che, nella specie, i fideiussori , che hanno proposto l' azione risarcitoria per danni patiti dal debitore principale, devono ritenersi privi di legittimazione attiva (Cass. 4830/2010).
Vero che il primo decidente, nell'esaminare nel merito la domanda riproposta in questa sede, ha implicitamente riconosciuto sussistente la legittimazione attiva.
Tuttavia, tale valutazione risulta del tutto coerente con la proposizione della domanda nel giudizio di primo grado anche da parte della società di talchè essa non preclude alla Corte di Controparte_7
ritenere inammissibile la riproposizione della domanda da parte dei fideiussori.
Sotto il secondo profilo, deve premettersi in punto di diritto che, perché sia configurabile il danno patrimoniale causato da illegittima segnalazione alla Centrale rischi è richiesto l'accertamento della ricorrenza di due distinti nessi causali: un primo tra la condotta illecita (ossia l'erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito dell'iscritto ; un secondo, invece, tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato.
Orbene, secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte “In ipotesi di danno per illegittima
segnalazione alla Centrale Rischi, il danno deve essere allegato e provato da chi ne domanda il
risarcimento. L'onere della prova, quindi, si ripartisce secondo le regole ordinarie dell'illecito
aquiliano, spettando all'attore dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta
colposa del creditore. Inoltre, il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto di
prova presuntiva, con peculiarità specifiche a seconda che si tratti di imprenditori o di altri soggetti”
(cfr. Cassazione civile sez. III, 13/11/2024, n.29252).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal primo decidente, l'accertamento di un saldo debitore negativo conforme a quanto rilevato in sede monitoria esclude in punto di diritto la sussistenza di una condotta illecita di controparte.
Ne deriva che ,allo stato degli atti, non solo la segnalazione non può considerarsi illegittima ma,
altresì, non può ravvisarsi l'asserita violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte dell' . Controparte_13
In ogni caso, anche a voler astrattamente ritenere sussistente l'accertamento del primo nesso, ciò non implica di per sé la sussistenza del secondo.
Ebbene, nella specie, manca qualsivoglia allegazione e prova dell'eventuale pregiudizio sofferto sia sotto il profilo dell'an sia sotto il profilo del quantum.
Per di più, a fronte del difetto di allegazione del quantum del danno, non sarebbe possibile neppure accogliere la prospettata richiesta di risarcimento in via equitativa.
È vero che, secondo costante giurisprudenza, mentre in ordine all'an debeatur l'obbligo di allegazione e prova del danneggiato è sempre sussistente ed in misura piena, in relazione al
quantum,invece, a fronte di difficoltà di prova, l'obbligo può restringersi all'allegazione, essendo consentita la liquidazione equitativa, quale strumento suppletivo/sostitutivo della prova. Va, tuttavia, rammentato che il ricorso alla liquidazione equitativa è ammesso solo entro confini ben definiti.
Sul punto, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “gli unici
aspetti ai quali non si può sopperire mediante la stima equitativa sono la prova della responsabilità
del convenuto e la prova del danno nella sua specifica esistenza. In altri termini, il ricorso alla stima
equitativa presuppone che sia accertata la responsabilità del convenuto e che sia accertato che un
danno si è verificato, ed inoltre che risulti una difficoltà di fornire la prova dell'ammontare di tale
danno, che però non è necessario che sia una difficoltà assoluta, cioè tale per qualsiasi danneggiato,
ma è sufficiente che si tratti di una difficoltà relativa e non necessariamente invincibile, ma basta che
sia una difficoltà di un certo rilievo (cfr. Cass. civile, sezione terza, n. 28735 del 7.11.2024).
Da ultimo, occorre evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto, nessuna prova documentale
è stata offerta a sostegno del prospettato pregiudizio all'immagine e alla reputazione.
Invero, come evidenziato dalla Suprema Corte "In tema di illegittima segnalazione alla centrale
rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va
allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento" (Cass. n. 6589/2023; conf.
Cass. n. 7594/2018).
§
§5. Con terzo motivo di appello, svolto sotto la rubrica “VIOLAZIONE DI LEGGE, ERRATA
CONDANNA ALLE SPESE E DEI COMPENSI PROCESSUALI DI PRIMO GRADO”, gli appellanti censurano la regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della fondatezza dei motivi di gravame.
La doglianza deve intendersi assorbita dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado (Cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 2830 del 05/02/2021), che peraltro, sul punto, ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
§ §6. All'integrale rigetto dell'appello, segue la condanna di e CA Parte_1
LA, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 37/2018 (in vigore dal 26 aprile 2018), tenuto conto dello scaglione relativo al dichiarato valore della controversia ed applicando i parametri tariffari medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o …
trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, Ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è
riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento
della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da
intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del
medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi,
dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando
questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella
descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in
alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve
considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Ne discende che, per il presente giudizio di secondo grado, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato come sopra, ed applicando i parametri tariffari medi, i compensi, si determinano in favore di ciascuna parte appellata in complessivi € 4.888,00 (di cui € 1.134,00 per fase di studio;
€ 921,00
per fase introduttiva;
€ 922,00 per fase trattazione;
€. 1.911,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge. Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre,
a carico degli appellanti in via solidale, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 372/2023 R.G.sull'appello proposto da e CA LA, Parte_1
avverso la sentenza n. 257/2023, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 15.03.2023 e pubblicata in pari data, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna e AL EL, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1
e delle spese di questo grado che liquida in favore di ciascuna Controparte_1 Controparte_3
delle parti appellate , in complessivi euro 4.888,00 oltre rimborso spese generali nella misura di legge,
cpa e iva;
3) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti in solido tra loro il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda alla Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 372/2023 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
22.04.2025
vertente tra
, nato a [...] P.G., il 27.01.1960, C. F. , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente, via Degli Artigiani, 40 e CA LA, nata a [...] P.G., il 31.12.1961, C.F.
, ivi residente, via Trieste, 33, tutti elettivamente domiciliati in Barcellona CodiceFiscale_2
P.G., via Ugo di S. Onofrio, n. 68, presso e nello studio dell'Avv. Mario Trifilò (C.F.
[...]
– PEC: , che li rappresenta e difende C.F._3 Email_1
giusta procura in atti;
Appellanti
e
con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 4 (Cod. Fisc. ) - in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo procuratore, dott. munito di ogni necessario potere in forza di procura CP_2 conferitagli con atto per autentica di firma in Notaio dott.ssa di Persona_1
Milano del 02/08/2021 (Rep. n. 7041, Racc. n. 4968), registrato a Milano il 03/08/2021 al n. 86929
Serie 1T (doc. 01) - elettivamente domiciliato in Messina, Strada San Giacomo n. 19, presso e nello studio dell'avv. Mariano Campo (C.F. – PEC: CodiceFiscale_4
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
Appellato
e con sede legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n.1, codice fiscale Controparte_3
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso e P. IVA di gruppo P.IVA_2
n. , iscritta al numero 35124.7 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione P.IVA_3
(SPV) tenuto presso la NC d'IA, e per essa, quale procuratrice
[...] quest'ultima incorporante la “ Controparte_4 Controparte_5
, che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer
[...]
in persona del legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Tito Controparte_6
Monterosso (C.F. – PEC: CodiceFiscale_5 Email_3
elettivamente domiciliata in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n.56, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellata
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di rapporti bancari - appello avverso la sentenza n.
257/2023, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. il 15.03.2023 e pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
PER GLI APPELLANTI: 1) Riformare la sentenza impugnata, quindi ritenere e dichiarare la nullità
e/o inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo opposto n. 43/2017, del Tribunale di Barcellona P.G.;
2) Ritenere e dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale del contratto di conto corrente
ordinario n. 95 del 09.09.2008, intrattenuto dalla presso la Controparte_7 Controparte_8
poi Filiale di Barcellona P.G., oggi nella parte in cui
[...] Controparte_1 Controparte_3
prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, gli interessi ultralegali, le spese e competenze
varie, comprese quelle relative ad operazioni di sconto e le valute, le commissioni di massimo scoperto, così come calcolate dall convenuto, anche in virtù di variazioni unilaterali CP_9
successive alla stipula del contratto del 09.09.2008; 3) Per l'effetto, ritenere e dichiarare che gli
appellanti sono tenuti alla corresponsione di importi inferiori rispetto a quelli calcolati dall'Istituto
di Credito nel D.I. opposto, anche in considerazione che le commissioni di massimo scoperto, le spese
e le competenze varie, comprese quelle relative ad operazioni di sconto e le valute sono state
illegittimamente capitalizzate trimestralmente;
4) Per l'effetto dichiarare che gli appellanti hanno
diritto alla restituzione/ripetizione degli importi versati in eccedenza che si quantificano
complessivamente in € 10.691,98, o comunque alla restituzione di quella maggiore o minore somma
che la Corte di Appello adita riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto sino al
soddisfo; 5) Ritenere e dichiarare che l'Istituto di Credito convenuto ha violato, nella esecuzione del
rapporto di conto corrente innanzi indicato, i principi di correttezza e buona fede rendendosi
inadempiente agli obblighi connessi con la normativa antiusura e sulla trasparenza bancaria, ed in
conseguenza condannare lo stesso, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale al risarcimento dei
danni che saranno liquidati in via equitativa dal Tribunale, anche in considerazione dell'illegittima
iscrizione dell'attore alla Centrale Rischi della NC d'IA, nonché in considerazione
dell'illegittima iscrizione ipotecaria, oltre rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto sino al
soddisfo. 6) In via riconvenzionale compensare i superiori importi con quanto risulterà
eventualmente dovuto, a seguito di accertamento, nei confronti del oggi Controparte_1 [...]
sulla base del D.I. opposto;
7) Condannare gli appellati al pagamento delle spese, CP_3
competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO 1) Dichiarare inammissibile, per inosservanza dei Controparte_1
necessari requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello proposto
dai sig.ri e AL EL avverso la sentenza n. 257/2023 del Tribunale di Parte_1
Barcellona P.G. 2) In ogni caso, dichiarare il predetto appello manifestamente infondato e comunque
rigettarlo nel merito confermando la sentenza di primo grado. 3) Con vittoria di spese e compensi.
PER L'APPELLATA Preliminarmente 1) Dichiarare che sulla sentenza Controparte_3 impugnata si è formato il giudicato nei confronti della debitrice principale perché Controparte_7
da essa non appellata entro il termine di giorni 30 dalla notifica;
2) dichiarare inammissibile l'atto
di appello per il motivo di cui al sub I;
Nel merito: 3) Rigettare l'atto di appello avversario, nonché
le ulteriori domande e richieste formulate dagli appellanti, perché infondate in fatto ed in diritto,
confermando integralmente la sentenza n.257 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in
data 15/03/2023. 4) Condannare gli appellanti a spese e compensi, del presente giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e AL EL, in qualità di Parte_1
fideiussori per le obbligazioni assunte dalla proponevano opposizione avverso il Controparte_7
decreto n. 43/17 emesso in data 28.01.2017 con cui il Tribunale di Barcellona P.G. aveva ingiunto il pagamento, in solido con ed in favore di della complessiva somma Controparte_7 Controparte_1
di € 126.127,75 - oltre interessi e spese - di cui : € 79.531,33 a titolo di saldo debitore del C/C n.
2144/000095, intrattenuto dalla presso il Banco Popolare Soc. Coop., poi Controparte_7 [...]
€ 26.596,42 a titolo di rate scadute ed insolute, nonché di capitale residuo del mutuo CP_1
impresa chirografario stipulato con la predetta società, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione , rilevavano la nullità e/o illegittimità di addebiti a titolo di interessi,
spese e commissioni, dolendosi, in particolare, dell'applicazione di interessi usurari, della violazione del divieto di capitalizzazione trimestrale, dell'applicazione di c.m.s. e commissioni e spese non dovute.
In via riconvenzionale , chiedevano la condanna dell'opposta sia alla restituzione delle somme indebitamente versate nel corso del rapporto di c/c, a titolo di interessi debitori usurai (convenzionali e moratori), spese non convenute e CMS, instando eventualmente per la compensazione con quanto dovuto alla banca in virtù di accertamento da demandarsi al nominando c.t.u.; sia al risarcimento del danno conseguente alla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi NC d'IA, con annessa pregiudizievole iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili di proprietà, da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e concludendo Controparte_1
per la conferma del decreto opposto.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa veniva istruita anche a mezzo di c.t.u. contabile.
Nelle more, con comparsa depositata in data 18.02.2028 si costituiva , ex art. 111 c.p.c. CP_3
resasi cessionaria del credito ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e degli artt. 1 e 4 L. 130/1999,
[...]
richiamandosi alle difese, eccezioni e deduzioni svolte dalla cedente opposta.
Con sentenza n. 257/2023, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 15.03.2023, il Tribunale , rilevato che non aveva costituito oggetto di contestazione l'ingiunzione di pagamento della somma di €
26.596,42 dovuta a titolo di mancato rimborso delle rate di mutuo, dichiarava, per il resto, infondati i motivi di opposizione, ritenendo insussistenti le censure di nullità anche alla luce dei risultati della consulenza stante la completezza, esaustività, logicità e coerenza delle conclusioni, e per l'effetto,
condannava gli opponenti al pagamento della complessiva somma pari ad euro 103.745,90, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
Condannava, infine, gli opponenti al pagamento delle spese di lite sia in favore di CP_1
sia in favore di e per essa quale successore a
[...] Controparte_3 Controparte_6
titolo particolare del Controparte_1
Avverso tale sentenza, e CA LA proponevano appello per i Parte_1
motivi di cui infra si dirà.
Si costituivano in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa, quale procuratrice e servicer, CP_3
incorporante e per essa quale Controparte_4 Controparte_10
mandataria chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale del Controparte_6
provvedimento impugnato.
All'udienza del 15.12.2023, svolta a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal
D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), mediante scambio e deposito telematico di note, giusta decreto del Presidente di Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il C.I., accertato il deposito di note scritte delle parti, ad eccezione di rinviava per la trattazione all'udienza del 21.06.2024. Controparte_3
A tale udienza, rilevato che le parti avevano tempestivamente depositato note scritte di trattazione e che non erano state avanzate richieste istruttorie e ritenuta esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e
351c.p.c, il C.I., ai sensi. dell'art. 352 c.p.c., fissava per la precisazione delle conclusioni davanti a sé la data del 14 aprile 2025- successivamente rinviata con decreto del Presidente di Sezione
all'udienza del 22.04.2025- con concessione dei termini a ritroso per il deposito degli atti conclusivi
A tale udienza, svolta a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo
10.10.2022 n. 149), mediante scambio e deposito telematico di note, giusta ordinanza del 21.06.2024
e successivo decreto del Presidente di Sezione del 12.03.2025, il C.I. assumeva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. da Controparte_1
Al riguardo, è sufficiente osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal d.l. n. 83
del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012 , ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame,
non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. SS.UU. n. 36481/2022; Cass.n. 13535/2028; Cass.n. 2143/2015)
Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
§
§2. Sempre, in via preliminare, va rilevato che parte del giudizio di primo grado risulta essere stata,
quale opponente, anche la società che, però, non ha proposto appello né è stata Controparte_7
citata dagli appellanti al fine di assicurare l'integrità del contraddittorio.
In proposito, va osservato che il rapporto di accessorietà esistente tra l'obbligazione del fideiussore e quella del debitore principale, aventi carattere solidale, non ne esclude la reciproca autonomia e non dà, pertanto, luogo, sul piano processuale, ad un litisconsorzio necessario, in quanto, essendo il creditore legittimato ad agire per l'intero nei confronti di ciascun coobbligato, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei debitori:
qualora pertanto, uno solo di essi abbia proposto impugnazione (o la stessa sia stata proposta nei confronti soltanto di uno di essi), il giudizio può legittimamente proseguire senza che risulti necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dall' art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2854/2016 ; Cass. n. 14469/2008)
Poiché, dunque, in caso di decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del debitore principale e dei suoi fideiussori, sussiste litisconsorzio facoltativo anche qualora essi – come nella specie - abbiano proposto opposizione con un unico atto e con motivi parzialmente coincidenti (Cass. n. 8123/2020),
la disciplina applicabile in grado di appello è quella contenuta nell'art. 332 c.p.c., a mente del quale
“ se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da
alcune delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre in
confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa..”
Tale notifica, a differenza di quella prevista dall'art. 331 c.p.c. non ha valenza di vocatio in ius, ma integra una mera “litis denuntiatio”, che ha lo scopo di avvertire coloro che non hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazione , che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale. Ebbene, nella specie, risultando la sentenza notificata ad istanza di all'avv. Mario Trifilò, CP_3
procuratore costituito di tutti gli opponenti, ivi compresa la società debitrice, in data 17.04.2023 (v.
fascicolo appellata ), alla data della prima udienza , tenuta in data 15.12.2023, la decorrenza del termine breve precludeva alla società l'eventuale proposizione di appello incidentale Controparte_7
e, dunque, rendeva del tutto superflui gli adempimenti di cui all'art. 332 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va dato atto , in conformità alla richiesta avanzata da parte appellata
[...]
della formazione del giudicato nei confronti della società debitrice principale CP_3 CP_7
per mancata impugnazione della sentenza di primo grado entro il termine di giorni 30 dalla
[...]
notifica.
La regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla.
Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà,
determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (Cass.n. 8525/2016;
Cass. n. 20559/2014.
§
§3. Con il primo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 115
E 116 CPC – ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI E DELLA CTU –
VIOLAZIONE L.108/1996 “, parte appellante si duole della pronuncia di primo grado nella parte in cui il decidente aveva aderito alla tesi giurisprudenziale, secondo cui, ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia, per il calcolo del TEG dovessero seguirsi le istruzioni della NC d'IA, in violazione del dato normativo di cui alla legge 108/1996 ed in antitesi con la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Evidenzia, sul punto, che il c.t.u., in riferimento al tasso di interesse applicato al conto corrente oggetto di causa, aveva proceduto a calcolare il TEG utilizzando formule differenti e giungendo a soluzioni contrapposte.
Invero, applicando la formula TEG L.108-96: (INT+CMS+SPESE TEG) X 365 / NUMERI
DEBITORI) aveva accertato che il TEG aveva superato il tasso soglia in 12 trimestri;
applicando,
invece, la formula indicata dalle Istruzioni della NC d'IA – di cui aveva rilevato la mancanza di vincolatività -, aveva escluso che si fossero verificati siffatti sforamenti .
Secondo l'assunto degli appellanti, anche la CMS doveva essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo, a tal fine, rilevanti tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della
NC d'IA, che, nell' escludere la valutazione della CMS ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, si traducevano in un aggiramento della norma penale, che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Le circolari e le istruzioni della NC d'IA non rappresentano, infatti, fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla
NC d'IA , non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo.
Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della NC d'IA.
A sostegno di quanto esposto, gli appellanti richiamano, oltre che talune pronunce delle Sezioni
Penali della Corte di Cassazione ( Cass. pen. 12028/2010; 46669/2011), la sentenza n. 16303/2018,
con cui la Corte di Cassazione ha ribadito la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 comma 5° cod. pen. – secondo cui, "per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" – alla quale devono necessariamente uniformarsi e con cui devono raccordarsi le diverse disposizioni che intervengono in materia.
Secondo la Corte di Cassazione, dunque,- continuano gli appellanti - è irrilevante che ai fini del calcolo del TEG, la NC d'IA, nelle istruzioni per la rilevazione emanate prima del 2009, non inserisse le commissioni di massimo scoperto.
Segnalano, ancora, le sentenze nn. 16077/2022 e 19597/2020 con cui la Corte di legittimità ha ribadito la primazia della legge rispetto alle Istruzioni della NC d'IA, escludendo che il giudice sia vincolato al rispetto del contenuto della normazione secondaria “relegando le indicazioni
metodologiche di cui alle Istruzioni di NC d'IA nei confini tecnici della rilevazione statistica
del TEGM.”
Concludono, sostenendo che le nullità delle clausole inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, e delle spese e competenze varie, oltre quelle inerenti le valute delle operazioni di addebito e accredito e conto anticipi, implicano che l'Istituto di
Credito, nella determinazione della somma portata dal D.I. opposto, ha indicato somme non dovute con conseguente la nullità, e/o illegittimità e/o erroneità della impugnata sentenza nella parte in cui ha dichiarato infondati i motivi di opposizione.
Il suesposto motivo non è meritevole di accoglimento in relazione ad alcuno dei profili in cui si articola la dedotta doglianza.
Giova premettere che, in tema di usura, le istruzioni della NC d'IA hanno natura di norme tecniche autorizzate e trovano il loro fondamento normativo nelle disposizioni di legge ordinaria
(L.108/1996 e disposizioni del codice civile, art. 1815 c.c. e del codice penale, art. 644 c.p.),
periodicamente integrate dalle previsioni secondarie-ministeriali, le quali hanno sempre previsto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle istruzioni emanate dalla NC d'IA.
A ciò si aggiunga che i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996,
costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura, inserendo una normativa di dettaglio (Cass. civ. 35102/2022).
A tal proposito, come evidenziato recentemente dai giudici di legittimità, “pur senza voler attribuire
alcuna valenza normativa alle Circolari della NC d'IA, rimane comunque il fatto che criteri di
coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, impongono di accedere al confronto
tra il Teg applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la stessa metodologia
di calcolo che la NC d'IA, ufficializzata nelle Istruzioni, impone alle banche di rispettare, atteso
che, se tale è la formula seguita dal per rilevare trimestralmente Controparte_11
il Tegm applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia, tale deve essere la formula che
conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o
meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente. Ed infatti,
il raffronto tra il TEG e il Tasso intanto ha una sua logica e può considerarsi espressione di Per_2
un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule
matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena,
diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con
conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso (per il principio cfr. Cass.
12965/2016; Cass. 22270/16) (Cfr. Cassazione civile sez. III - 19/11/2024, n. 29794).
Ebbene , è noto che – come esattamente rilevato dal primo decidente - ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, il computo delle commissioni di massimo scoperto è stato introdotto soltanto con l'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, mentre per il periodo anteriore all'entrata vigore di tale disposizione - periodo nel quale rientra in parte il rapporto dedotto in giudizio, acceso in data 9
settembre del 2008 - esso non era previsto, come aveva chiarito anche la NC d'IA con le
"Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate il 30 settembre 1996 e confermate fino al secondo trimestre 2009. Tali Istruzioni espressamente escludevano le commissioni di massimo scoperto dalla rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) da indicare nei decreti ministeriali previsti dall'art. 2, comma
1, legge n. 108 del 1996, cit., disponendo che la loro entità fosse rilevata separatamente.
Ebbene, gli appellanti , nel lamentare la condivisione da parte del primo decidente del metodo di calcolo seguto dal c.t.u.- che aveva escluso dal computo la c.m.s.-, omettono di considerare che le istruzioni dettate dalla NC d'IA all'epoca operanti in riferimento alla determinazione del Tasso Effettivo Globale, quale base di calcolo del tasso soglia in materia di usura, espressamente prevedevano l'esclusione nella rilevazione della commissione di massimo scoperto.
In tale quadro, la pretesa di calcolare il tasso di interesse applicato includendovi anche la c.m.s.
comporterebbe il raffronto tra il dato così calcolato con il tasso soglia, determinato, invece, in forza del TEG , rilevato senza conteggiare le c.m.s., in tal modo effettuando un raffronto comparativo fra due dati fra loro disomogenei.
Del resto, tale conclusione è riscontrata dall'intervento del legislatore, che ha previsto con carattere di novità l'inclusione delle c.m.s. ai fini della verifica del superamento o meno dei tassi soglia in materia di usura (art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009).
In forza di questa espressa previsione normativa, fino all'entrata in vigore della predetta legge (2
gennaio 2010), occorre applicare la metodologia di calcolo del TEG così come disciplinata dalle
Istruzioni della NC d'IA nel 2006, che non includono la c.m.s. tra gli oneri da prendere in considerazione per il TEG,mentre per i periodi successivi si deve, invece, ricorrere alla metodologia di calcolo del TEG così come disciplinata dalle Istruzioni della NC d'IA nel 2009, includendo la Commissione di Massimo Scoperto tra gli oneri, da calcolare su base annua.
In proposito, vale rammentare i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
proprio al fine di superare il contrasto venutosi a creare tra le Sezioni penali - secondo le quali per la determinazione del tasso di interesse usurario occorreva tener conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e, dunque anche della commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito – e quelle civili, che, invece, escludevano per il periodo precedente all'entrata in vigore dell'art. 2 la rilevanza della c.ms.
Ha affermato la Corte di Cassazione che l'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, in forza del quale, a partire dal 1/1/2010, la commissione di massimo scoperto
(CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108/1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma d'interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4°,
c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare, per il futuro,
la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1/2012, conv. con modif. dalla l. n. 27/2012), a tenore della quale “i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data”.
Ciò non significa che la CMS concretamente applicata fino al 31.12.09 dovesse considerarsi completamente irrilevante ai fini del calcolo del TEG ma solo che essa dovesse essere presa in considerazione separatamente.
Ne discende che, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (l'1/1/2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 cit., ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, dev'essere, pertanto, effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la “CMS soglia” (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali), compensandosi, poi,
l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (Cass. SU n. 16303 del
2018).
In buona sostanza, le Sezioni Unite, pur avendo ritenuto di dover attribuire rilievo ai fini dell'usura anche per il periodo antecedente al 2009 alla c.m.s. , hanno precisato che, dovendosi preservare la omogeneità dei termini raffrontati ai fini del rilievo dell'usura, la commissione in concreto applicata dovrà per prima cosa essere parametrata alla soglia c.m.s riportata con finalità informativa nelle rilevazioni operate trimestralmente dalla NC d'IA e, solo in caso di superamento di tale soglia,
l'eccedenza dovrà essere confrontata con il margine residuo intercorrente tra il T.E.G. contrattuale e il pubblicato nei decreti ministeriali. Parte_2
Ebbene, applicando tali principi al caso in esame, il c.t.u. avrebbe dovuto procedere al calcolo non già escludendo la rilevanza della c.m.s. relativamente a tutto il periodo preso in considerazione,
quanto, piuttosto, applicando metodologie di calcolo diverse a seconda del periodo preso in considerazione (2008/1-1-2010; 2.01.2020 e succ.).
Nondimeno, ritiene a Corte che non sia necessario procedere ad un approfondimento istruttorio,
attesa la genericità della doglianza formulata dagli appellanti.
Essi, invero, che, a supporto del lamentato superamento del tasso soglia, si sono limitati ad allegare,
in contrasto con i principi sopra richiamati, che il c.t.u., ai fini della determinazione del TEG in concreto applicato dalla banca, avrebbe dovuto tenere conto anche delle commissioni di massimo scoperto.
Al contrario, ai fini della specificità e, dunque, dell'ammissibilità della doglianza, avrebbero dovuto formulare specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a rappresentare l'incapienza nel caso concreto del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto riconosciuto dalla giurisprudenza, da cui dipende il superamento della soglia. (Cass. n. 18559/2023)
Ugualmente infondato risulta il profilo di doglianza che attiene alla nullità delle clausole inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e competenze varie, oltre quelle inerenti le valute delle operazioni di addebito e accredito e conto anticipi.
Tale profilo di censura risulta estremamente generico, non confrontandosi non confrontandosi con la
ratio decidendi della sentenza impugnata.
Esso, invero, si esaurisce nella riproposizione di tesi difensive svolte nel giudizio di primo grado e motivatamente disattese, senza, al contempo, illustrare le ragioni per cui il ragionamento espresso nella sentenza impugnata sarebbe erroneo e, dunque, senza misurarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata.
Vale , in proposito, osservare che, secondo quanto accertato dal c.t.u., “ Dall'analisi della
documentazione contrattuale e degli estratti conto versati nel fascicolo di causa per i periodi oggetto
di analisi l'Istituto di Credito ha operato sia per gli interessi creditori che per gli interessi debitori
lo stesso regime periodico (trimestrale) di capitalizzazione in conformità a quanto stabilito
dall'art.120 del T.U. leggi bancarie e dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e
il Risparmio del 9.2.2000;…omissis… circa la verifica di addebiti di somme a titolo di commissioni
di c.m.s, commissioni e spese non previste convenzionalmente, quantificandone l'importo, il
sottoscritto CTU, sulla scorta della documentazione esaminata, non ha rilevato la presenza di
addebiti non previsti convenzionalmente… omissis…non sono stati rilevati trimestri nei quali sono
state applicate commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia usura.”
Recependo tali conclusioni, il primo decidente ha motivatamente respinto le censure di nullità in questa sede riproposte dagli appellanti, senza ,al contempo, chiarire i motivi per cui esse non sarebbero condivisibili, né individuando in alcun modo le spese e le commissione che si assumono illegittimamente addebitate. Stessa sorte di infondatezza merita anche l'ulteriore contestazione concernente la presenza di clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto aventi ad oggetto l'addebito di commissione massimo scoperto e ulteriori spese.
Invero, ai fini della validità della c.m.s. è sufficiente che essa sia stata pattuita tra le parti e che il contratto indicato i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non occorrendo, invece, la specifica approvazione di cui all'art. 1341 c.c..
Ebbene, nella specie, dalla relazione di c.t.u. emerge che “circa la verifica della Commissione di
Massimo Scoperto, il sottoscritto, sulla base della documentazione contrattuale esaminata, attesta
l'espressa pattuizione sia per la “commissione di massimo scoperto per utilizzi su scoperto di conto”
prevista nel contratto di accensione conto corrente n. 2144/000095 del 9.9.2008 che per le altre spese
connesse alla messa disposizione fondi”.
§
§4. Con secondo motivo di appello , svolto sotto la rubricato “VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 115
E 116 CPC– ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE – RIPROPOSIZIONE DOMANDA
RICONVENZIONALE DI RISARCIMENTO DANNI PER INESATTA – INDEBITA SEGNALAZIONE
ALLA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA E PER INDEBITA ISCRIZIONE
IPOTECARIA – GIUDIZIALE” ,gli odierni appellanti lamentano l'erroneità CP_12
della sentenza per avere il primo decidente rigettato la richiesta risarcitoria de qua.
Osservano, in proposito, che l'Istituto di Credito, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale,
aveva violato nell'esecuzione del rapporto di conto corrente i principi di correttezza e buona fede,
rendendosi inadempiente rispetto agli obblighi connessi con la normativa antiusura e con la trasparenza bancaria.
Nello specifico, secondo gli appellanti, la segnalazione illegittima aveva determinato un danno morale da immagine e da reputazione, associando il nome del cittadino/imprenditore all'immagine di cattivo pagatore. Sul punto, evidenziano che, in tali casi, la giurisprudenza ritiene sussistente la violazione di diritti soggettivi assoluti riconosciuti dalla Carta costituzionale, da cui discende il riconoscimento di un risarcimento rimesso alla valutazione equitativa dei giudici.
Pertanto, in ragione della prova documentale depositata in atti ed in riforma della sentenza impugnata, chiedono la condanna di controparte al risarcimento danni da liquidare in via equitativa,
anche in considerazione dell'illegittima iscrizione degli appellanti alla Centrale Rischi della NC
D'IA e dell'illegittima iscrizione ipotecaria.
La doglianza è inammissibile e, comunque, infondata.
Sotto il primo profilo, va osservato che il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dallo art. 81 c.p.c.,secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso (Cass.n.31653/2019)
Ne deriva che, nella specie, i fideiussori , che hanno proposto l' azione risarcitoria per danni patiti dal debitore principale, devono ritenersi privi di legittimazione attiva (Cass. 4830/2010).
Vero che il primo decidente, nell'esaminare nel merito la domanda riproposta in questa sede, ha implicitamente riconosciuto sussistente la legittimazione attiva.
Tuttavia, tale valutazione risulta del tutto coerente con la proposizione della domanda nel giudizio di primo grado anche da parte della società di talchè essa non preclude alla Corte di Controparte_7
ritenere inammissibile la riproposizione della domanda da parte dei fideiussori.
Sotto il secondo profilo, deve premettersi in punto di diritto che, perché sia configurabile il danno patrimoniale causato da illegittima segnalazione alla Centrale rischi è richiesto l'accertamento della ricorrenza di due distinti nessi causali: un primo tra la condotta illecita (ossia l'erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito dell'iscritto ; un secondo, invece, tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato.
Orbene, secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte “In ipotesi di danno per illegittima
segnalazione alla Centrale Rischi, il danno deve essere allegato e provato da chi ne domanda il
risarcimento. L'onere della prova, quindi, si ripartisce secondo le regole ordinarie dell'illecito
aquiliano, spettando all'attore dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta
colposa del creditore. Inoltre, il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto di
prova presuntiva, con peculiarità specifiche a seconda che si tratti di imprenditori o di altri soggetti”
(cfr. Cassazione civile sez. III, 13/11/2024, n.29252).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal primo decidente, l'accertamento di un saldo debitore negativo conforme a quanto rilevato in sede monitoria esclude in punto di diritto la sussistenza di una condotta illecita di controparte.
Ne deriva che ,allo stato degli atti, non solo la segnalazione non può considerarsi illegittima ma,
altresì, non può ravvisarsi l'asserita violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte dell' . Controparte_13
In ogni caso, anche a voler astrattamente ritenere sussistente l'accertamento del primo nesso, ciò non implica di per sé la sussistenza del secondo.
Ebbene, nella specie, manca qualsivoglia allegazione e prova dell'eventuale pregiudizio sofferto sia sotto il profilo dell'an sia sotto il profilo del quantum.
Per di più, a fronte del difetto di allegazione del quantum del danno, non sarebbe possibile neppure accogliere la prospettata richiesta di risarcimento in via equitativa.
È vero che, secondo costante giurisprudenza, mentre in ordine all'an debeatur l'obbligo di allegazione e prova del danneggiato è sempre sussistente ed in misura piena, in relazione al
quantum,invece, a fronte di difficoltà di prova, l'obbligo può restringersi all'allegazione, essendo consentita la liquidazione equitativa, quale strumento suppletivo/sostitutivo della prova. Va, tuttavia, rammentato che il ricorso alla liquidazione equitativa è ammesso solo entro confini ben definiti.
Sul punto, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “gli unici
aspetti ai quali non si può sopperire mediante la stima equitativa sono la prova della responsabilità
del convenuto e la prova del danno nella sua specifica esistenza. In altri termini, il ricorso alla stima
equitativa presuppone che sia accertata la responsabilità del convenuto e che sia accertato che un
danno si è verificato, ed inoltre che risulti una difficoltà di fornire la prova dell'ammontare di tale
danno, che però non è necessario che sia una difficoltà assoluta, cioè tale per qualsiasi danneggiato,
ma è sufficiente che si tratti di una difficoltà relativa e non necessariamente invincibile, ma basta che
sia una difficoltà di un certo rilievo (cfr. Cass. civile, sezione terza, n. 28735 del 7.11.2024).
Da ultimo, occorre evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto, nessuna prova documentale
è stata offerta a sostegno del prospettato pregiudizio all'immagine e alla reputazione.
Invero, come evidenziato dalla Suprema Corte "In tema di illegittima segnalazione alla centrale
rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va
allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento" (Cass. n. 6589/2023; conf.
Cass. n. 7594/2018).
§
§5. Con terzo motivo di appello, svolto sotto la rubrica “VIOLAZIONE DI LEGGE, ERRATA
CONDANNA ALLE SPESE E DEI COMPENSI PROCESSUALI DI PRIMO GRADO”, gli appellanti censurano la regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della fondatezza dei motivi di gravame.
La doglianza deve intendersi assorbita dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado (Cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 2830 del 05/02/2021), che peraltro, sul punto, ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
§ §6. All'integrale rigetto dell'appello, segue la condanna di e CA Parte_1
LA, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 37/2018 (in vigore dal 26 aprile 2018), tenuto conto dello scaglione relativo al dichiarato valore della controversia ed applicando i parametri tariffari medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o …
trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, Ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è
riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento
della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da
intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del
medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi,
dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando
questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella
descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in
alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve
considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Ne discende che, per il presente giudizio di secondo grado, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato come sopra, ed applicando i parametri tariffari medi, i compensi, si determinano in favore di ciascuna parte appellata in complessivi € 4.888,00 (di cui € 1.134,00 per fase di studio;
€ 921,00
per fase introduttiva;
€ 922,00 per fase trattazione;
€. 1.911,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge. Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre,
a carico degli appellanti in via solidale, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 372/2023 R.G.sull'appello proposto da e CA LA, Parte_1
avverso la sentenza n. 257/2023, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 15.03.2023 e pubblicata in pari data, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna e AL EL, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1
e delle spese di questo grado che liquida in favore di ciascuna Controparte_1 Controparte_3
delle parti appellate , in complessivi euro 4.888,00 oltre rimborso spese generali nella misura di legge,
cpa e iva;
3) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti in solido tra loro il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda alla Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini