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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8557/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, c.f. assistita e difesa dagli avv. Andrea BRIGNOLI e Parte_1 C.F._1
Cristina SANGALETTI, come da procura in atti;
ATTRICE nei confronti di
, c.f. , e , c.f. , CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 assistite e difese dall'avv. Maria QUATTRONE, come da procura in atti;
CONVENUTE
OGGETTO: donazioni, lesione di legittima, divisione ereditaria;
CONCLUSIONI: per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
Parte_1
per e come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato CP_1 CP_2
telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di essere erede, unitamente alle Parte_1
sorelle ed del padre deceduto il 20 maggio 2019, il quale, con CP_1 CP_2 Persona_1 testamento pubblico dell'1 luglio 2011 (doc. 5 attrice), ha disposto dei propri beni lasciando all'odierna attrice la quota di legittima (4/18) e alle convenute la quota disponibile (7/18 ciascuna), ha domandato all'intestato Tribunale la divisione del patrimonio relitto, da ricostruirsi previo accertamento delle donazioni dirette e indirette ricevute dalle convenute, da imputarsi alle rispettive quote ai sensi dell'art. 751 c.c., e dei prelevamenti di denaro illegittimamente disposti, e, in caso di accertata lesione della legittima, la reintegrazione della propria quota con corrispondente riduzione delle donazioni ricevute in vita dalle sorelle da parte del de cuius.
Congiuntamente costituitesi in giudizio, e non si sono opposte alla CP_2 CP_1
domanda di divisione ereditaria e hanno domandato, in via principale, il rigetto delle altre domande e, in via subordinata, la restituzione dell'importo di 46.500 euro in favore di ove si CP_1
ritenesse superata la presunzione di contitolarità delle somme giacenti sui conti correnti cointestati col padre, e la restituzione dell'importo di 98.905 euro in favore di ove si ritenesse Parte_1
donato il pari importo versato dal padre alla figlia. In via riconvenzionale, hanno inoltre chiesto: - di accertare le spese e i danni provocati dall'ingiustificata e pretestuosa opposizione della sorella all'estinzione dei conti correnti bancari in essere alla data della morte del padre e la condanna al risarcimento dei danni che ne sono derivati;
- di accertare le donazioni ricevute dall'attrice, con conseguente onere della collazione;
- di accertare, quali debiti gravanti sulla massa ereditaria, gli importi anticipati da (pari a 36.597,75 euro) e da (pari a 14.143,87 euro); CP_1 CP_2
- di condannare l'attrice alla restituzione alla sorella dell'importo di 25.629,00 euro e alla CP_1 sorella dell'importo di 29.629,62 euro, a titolo di rimborso delle somme corrisposte alla madre CP_2
per l'acquisto di beni immobili poi dichiarati inefficaci e gravanti pro quota sul coniuge CP_3
e le figlie, in qualità di eredi.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione, senza l'espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'11 ottobre
2023, celebrata in forma scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 419/2024, pubblicata il 15 febbraio 2024, il Tribunale ha accertato e dichiarato la natura donativa dei versamenti di denaro posti in essere dal padre in favore Persona_1
delle figlie e per un valore pari a 72.000 euro ciascuna, sollevando ex officio CP_2 CP_1
l'eccezione di nullità della donazione per difetto di forma, ha accertato l'appartenenza esclusiva al de cuius delle somme giacenti sui conti cointestati con le convenute, condannando alla CP_1
restituzione di quanto indebitamente prelevato, e ha rigettato per il resto le domande attoree in ordine alle ulteriori donazioni o prelievi indebiti oggetto di censura e alla lesione di legittima, nonché le domande riconvenzionali avanzate dalle convenute in merito alle donazioni ricevute dalla sorella alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla madre e al Parte_1 CP_3
risarcimento dei danni. La causa è stata dunque rimessa sul ruolo, con ordinanza collegiale emessa in pari data, per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande e per consentire alle parti di prendere posizione sull'eccezione di nullità delle accertate donazioni di denaro ricevute dalle convenute da parte del padre, sollevata d'ufficio dal Collegio.
Sia l'attrice sia le convenute hanno formulato riserva di appello avverso la decisione.
Con note autorizzate, le parti hanno preso posizione sull'eccezione di nullità delle donazioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 15 gennaio 2025, celebrata in forma scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Preliminarmente il Collegio rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice Istruttore e ribadite con sentenza parziale in sede decisoria.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, risulta infatti adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Infine, si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulla nullità delle donazioni e i relativi effetti
Il Collegio ha già accertato la natura liberale dei trasferimenti di denaro effettuati dal padre in favore delle figlie ed per un valore pari a 72.000 euro ciascuna, eccependone la nullità CP_1 CP_2 per difetto della forma solenne richiesta dall'ordinamento per il contratto di donazione.
Nel prendere posizione sulla questione sollevata d'ufficio, parte attrice ha aderito all'eccezione di nullità, escludendo il modico valore delle liberalità in relazione all'importo e all'entità del patrimonio del donante e chiedendo quindi che le convenute siano condannate a conferire alla massa l'importo complessivo di 144.000 euro, oltre interessi legali dalla data di apertura della successione e dalla domanda ex art. 1284, co. 4 c.c., qualificando tale obbligazione come credito ereditario dal de cuius verso l'erede donatario (v. memoria autorizzata ex art. 101 c.p.c.).
D'altro canto, le convenute, pur contestando nel merito la decisione del Collegio per le ragioni che verranno fatte valere dinanzi al giudice di seconde cure, hanno sostenuto come la declaratoria di nullità sia preclusiva della collazione delle donazioni in esame, presupponendo l'istituto un contratto valido, e che l'attrice, non avendo domandato un accertamento sul punto, non potrà chiederlo né potrà chiedere ed ottenere la restituzione delle somme di denaro ricevute dalle sorelle perché si tratterebbe di domanda nuova, in ogni caso prescritta per decorso del termine di dieci anni decorrente dalla data del pagamento.
A fronte di tali difese, in sede di comparsa conclusionale e successiva memoria di Parte_1
replica, ha affermato la convalida delle donazioni ex art. 799 c.c. da parte delle stesse convenute e eredi del donante e dalla stessa attrice che tale donazione del padre alle sorelle ha messo al centro delle sue difese fin dal primo giudizio chiedendone la restituzione (v. comparsa conclusionale attrice,
p. 5), concludendo nel senso della imputazione della donazione, in quanto convalidata.
Invero, secondo l'attrice, dovrebbe presumersi la conoscenza della causa di nullità della donazione da parte delle sorelle, le quali hanno riconosciuto di aver ricevuto in donazione dal padre le somme in contestazione.
Di diverso avviso le convenute, le quali non ritengono pertinente il richiamo all'art. 799 c.c., assumendo che, escluso che ricorra un'ipotesi di convalida espressa, non potrebbe configurarsi nel caso di specie una convalida tacita della donazione, prevedibile solo in caso di donazione ad effetti obbligatori.
Ritiene questo Collegio che l'eccezione di intervenuta convalida delle donazioni di denaro poste in essere dal padre in favore delle figlie e sia tardiva e in quanto tale non possa CP_2 CP_1
essere accolta, con conseguente declaratoria della nullità.
Si è già ricordato che questo Tribunale ha eccepito la nullità dei trasferimenti di denaro dal signor alle odierne convenute, poiché, accertata la causa di liberalità di tali disposizioni, si è rilevato CP_1
come difettasse il requisito della forma imposta ad substantiam dall'art. 782 c.c.
In linea col Collegio, ha aderito all'eccezione di nullità, richiamando anche la Parte_1
giurisprudenza di legittimità in materia di imputazione del credito derivante dal de cuius verso l'erede a seguito della pronuncia di nullità della donazione fatta in vita dal defunto (Cass. n. 20633/2014, v. memoria ex art. 101 c.p.c. di parte attrice, p. 3).
Una tale impostazione difensiva esclude, com'è evidente, la volontà di confermare la donazione nulla che, di converso, preclude all'erede che, conoscendo la causa di nullità l'abbia confermata o vi abbia dato esecuzione, di farla valere.
E' principio noto, anche di recente affermato dalla Corte Suprema, che La donazione nulla (nella specie, per difetto della forma imposta dall'art. 782 c.c.) è insuscettibile di sanatoria da parte del donante, che può soltanto rinnovarla con efficacia ex nunc, mediante un altro atto dotato dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge per porre in essere tale negozio.
Una convalida della donazione nulla può essere, invece, eccezionalmente compiuta, ai sensi dell'art.
799 c.c., solo dagli eredi o dagli aventi causa del donante, purchè a conoscenza del motivo di nullità, mediante conferma o volontaria esecuzione del negozio successive alla morte del donante (Cass. Sez. 2, 20/07/1967, n. 1867). L'esecuzione della donazione nulla, in particolare, disciplinata dall'art. 799
c.c., (analogamente a quanto è richiesto, in via generale, dall'art. 1444 c.c., per la convalida dei contratti annullabili) intanto impedisce ai coeredi o aventi causa del donante di far valere la nullità, da qualunque causa dipende, in quanto i medesimi, con atti o fatti di contenuto non equivoco, il cui accertamento di fatto spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, diano volontaria esecuzione alla volontà del donante e del donatario, con la consapevolezza della causa della nullità (Cass. Sez. 2, 29/07/1964, n. 2143) (Cass. 30 gennaio 2019 n. 2700).
, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di convalida del CP_4 contratto annullabile, l'eventuale convalida tacita non potrebbe essere rilevata ex officio, in quanto la convalida del negozio annullabile consiste in una sostanziale rinunzia all'azione di annullamento ed è subordinata alla duplice condizione della acquisita certezza della causa di invalidità del negozio
e della volontà di non avvalersene (Sez. 2, Sentenza n. 4143 del 15/03/2012, Rv. 622029; Sez. 3,
Sentenza n. 2029 del 02/04/1982, Rv. 419887). La convalida del negozio annullabile, pertanto, non costituisce l'effetto automatico di una previsione di legge, ma va riconnessa anche nell'ipotesi tacita ad una manifestazione di volontà della parte. Dal punto di vista processuale, ciò comporta che
l'eccezione di intervenuta convalida del negozio concluso in conflitto di interessi si configura non come una mera difesa o una eccezione in senso lato, bensì quale eccezione di merito in senso stretto
e non rilevabile d'ufficio (Cass. 8 marzo 2017, n. 5794).
Reputando analogicamente applicabile tale orientamento anche alla conferma della donazione nulla, perché espressione del medesimo principio di sanatoria degli atti invalidi dettato in materia contrattuale dall'art. 1444 c.c., questo Collegio intende sostenere che la convalida, mirando a paralizzare la nullità, configura un'eccezione di merito in senso stretto che introducendo nel processo un nuovo tema di indagine è soggetta alle decadenze previste per le allegazioni assertive (cfr., in termini generali in materia di eccezione in senso stretto, Corte appello Napoli 4 ottobre 2023, n. 4186;
Corte appello Genova 6 luglio 2021, n. 779).
Ne consegue che l'attrice, non potendo ritenersi decaduta per causa a lei imputabile dall'esperimento delle proprie difese nei termini ex art. 183 c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., 4 settembre 2012, n. 14828), avrebbe dovuto chiedere di essere rimessa in termini o comunque eccepire la convalida della donazione unitamente alla memoria ex art. 101 c.p.c., mentre è stata sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale, non deputata a tale scopo (v. Trib. Teramo 4 aprile 2022, n. 344).
A seguito dell'eccezione del Collegio, ha invece chiesto la collazione (o meglio Parte_1
l'imputazione) delle somme donate, quali crediti discendenti dalla pronuncia di nullità, ovvero la restituzione alla massa di tali importi, escludendo nell'uno e nell'altro caso la convalida, la quale determinerebbe la collazione del denaro ex art. 751 c.c. e non l'applicazione dell'art. 724 c.c., così intendendo implicitamente chiedere la nullità.
Avuto riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio, nell'individuazione del contenuto e delle domande avanzate dall'attrice può reputarsi allora implicitamente richiesta la nullità della donazione in forza della domanda di imputazione del credito ereditario o comunque restitutoria che da tale pronuncia discende (Cass. 14 marzo 2019, n. 7322; v. Tribunale Torino, sez. spec. Impresa,
17 novembre 2021, n.5034), senza che possa configurarsi ultra petitio.
Pertanto, esclusa la tardività della domanda, poiché derivante dalla questione sollevata d'ufficio da questo Tribunale, deve essere dichiarata la nullità delle donazioni del de cuius in favore delle convenute, come già accertate con sentenza non definitiva, per difetto di forma.
Ponendosi sul piano degli effetti della nullità della donazione, si osserva che l'attrice ha domandato l'imputazione alla quota di ciascuna erede delle somme riscosse in quanto credito del de cuius ai sensi dell'art. 724 c.c. o comunque la loro restituzione alla massa;
mentre le convenute hanno escluso l'applicabilità dell'istituto della collazione alla donazione nulla e hanno eccepito, in primis, la tardività dell'istanza di restituzione, in secundis, la prescrizione dell'azione ex art. 2033 c.c.
La tesi attorea correttamente qualifica la propria pretesa ai sensi dell'art. 724, co. 2 c.c., uniformandosi al principio secondo cui Qualora la donazione di danaro fatta in vita dal "de cuius" sia dichiarata nulla, la relativa somma diviene oggetto di un credito dal "de cuius" verso l'erede donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata, a norma dell'art. 724, secondo comma, cod. civ. (Cass. 30 settembre 2014, n. 20633).
Erra, però, nel contestare la riconducibilità dell'azione promossa nell'ambito applicativo dell'art. 2033 c.c. che, come noto, riguarda l'indebito oggettivo (Cass. 15 aprile 2010, n. 9052) ed è soggetta al termine di prescrizione decennale.
Del resto, è in virtù dei medesimi principi sopra ricordati che l'eccezione sollevata dalle convenute, con la memoria autorizzata ex art. 101 c.p.c., non può ritenersi tardiva, derivando dalla questione rilevata d'ufficio dal Collegio e non dalle domande attoree, volte ad ottenere la collazione delle donazioni.
Tanto premesso, nel verificare come si coordinino tra loro gli effetti della nullità della donazione e della prescrizione della domanda restitutoria e come operi, in tale contesto, l'istituto dell'imputazione, pare utile il richiamo di una recente pronuncia in ordine ad una fattispecie per certi versi sovrapponibile al caso de qua, nella quale è stato dichiarato dal giudice di merito che l'azione di ripetizione derivante dalla nullità della donazione per difetto di forma si prescrive in dieci anni a decorrere dalla data del pagamento eseguito al momento della stipula del contratto nullo e il ricorrente ha dedotto dinanzi alla Corte di Cassazione, col secondo motivo di ricorso, che la domanda fosse da inquadrare nello schema degli artt. 724 e ss. cod. civ., con la conseguenza che il diritto del coerede danneggiato nasceva con l'apertura della successione (Cass. 16 dicembre 2024, n. 32694).
Scrive la Suprema Corte: La sentenza impugnata ha fatto applicazione dei principi posti da Cass.
Sez. 3 12-5-2014 n. 10250 (Rv. 630693-01), Cass. Sez. 3 15-7-2011 n. 15669 (Rv. 619498-01) e Cass.
Sez. 2 13-4-2005 n. 7651 (Rv. 581631-01), secondo i quali, in caso di dichiarazione di nullità del titolo in forza del quale è stato eseguito un pagamento, la domanda di restituzione dà luogo a un'azione di indebito oggettivo, il cui termine di prescrizione decorre dalla data del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto dichiarato nullo e non dalla data della decisione.
Al principio deve essere data continuità, in quanto l'art. 1422 cod. civ. è chiaro nel disporre che
l'azione per fare dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione e, nel contempo, nel fare salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione, e cioè delle azioni derivanti dalla nullità del contratto;
infatti, la pronuncia di nullità del negozio è di mero accertamento e ha portata ed efficacia retroattiva, con caducazione dell'atto divenuto giuridicamente irrilevante fin dall'origine e con conseguente venire meno della modifica della situazione giuridica preesistente. Il principio secondo il quale dalla nullità del contratto deriva il diritto di ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto medesimo, secondo le regole relative all'indebito oggettivo con diritto soggetto a prescrizione, deve valere anche nel caso la nullità riguardi donazione, in quanto l'animus donandi non esonera dal rispetto dei requisiti di forma a pena di nullità (cfr. Cass. Sez. 2 26-8-2002
n. 12474 Rv. 557062-01, relativo a patto successorio rinunciativo, ma con affermazione valevole anche per la donazione). Quindi, il principio è stato esattamente applicato dalla Corte d'Appello alla fattispecie, nella quale si verte in ipotesi di corresponsione di denaro eseguito in ragione di donazioni nulle, sussistendo la nullità per mancanza di forma scritta delle donazioni eseguite dal de cuius con
l'elargizione di rilevanti somme di denaro alla figlia. Inoltre, è vero quanto deduce la ricorrente in ordine al fatto che ci si debba confrontare anche con il principio secondo il quale, nello specifico caso in cui la donazione fatta in vita dal de cuius dichiarata nulla abbia avuto a oggetto somma di denaro, la relativa somma diviene oggetto di un credito del de cuius verso l'erede donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata, ai sensi dell'art. 724 co. 2 cod. civ. (Cass. Sez. 2 30-9-
2014 n. 20633 Rv. 632664-01).
Nella fattispecie si discute di elargizione di denaro avvenuta nel 2003 in forza di donazione nulla e perciò alla data del 2008 di apertura della successione del donante il diritto alla restituzione in capo al de cuius, sorto al momento della stipula della donazione nulla e del versamento della somma nel
2003 e da fare valere con l'azione di ripetizione di indebito, non era prescritto, per cui è caduto in successione. La circostanza che il credito, a seguito di dichiarazione di nullità della donazione, dovesse essere imputato ex art. 724 co.2 cod. civ. alla quota dell'erede donatario in forza della donazione nulla non comportava che il diritto alla restituzione non rimanesse assoggettato alla prescrizione dell'azione di ripetizione decorrente dalla data del pagamento;
l'erede interessata a esercitare il diritto di credito, proprio in quanto erede e perciò avente causa del donante, era subentrata nel diritto del de cuius a chiedere la restituzione dell'indebito e quindi rimaneva assoggettata al termine di prescrizione valevole per il de cuius, decorrente dalla data della donazione nel 2003 e già maturato nel momento in cui a agito. CP_5
Infatti, nello stesso senso con riguardo alla decorrenza della prescrizione, è stato enunciato il principio secondo il quale, quando l'erede esercita l'azione di simulazione in relazione ad atti di trasferimento a titolo oneroso dissimulanti donazione non al fine di esercitare il proprio diritto quale legittimario, ma al solo scopo dell'acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, in vista della determinazione delle quote dei condividenti e senza addurre lesione di legittima, il termine di prescrizione della relativa azione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato, posto che in tale caso l'erede agisce subentrando nella medesima posizione del de cuius
(Cass. Sez. 2 21-2- 2007 n. 4021 Rv. 595399-01, Cass. Sez. 2 29-2-2016 n. 3932 Rv. 638875-01, Cass.
Sez. 3 6-3-2018 n. 5159 Rv. 648409-01) (Cass. 16 dicembre 2024, n. 32694).
Applicando questi principi al caso di specie, deve affermarsi che, trattandosi di donazioni poste in essere nel 2007, alla data di apertura della successione del donante (2019) il diritto alla restituzione in capo al de cuius, sorto al momento della stipula della donazione nulla e del versamento della somma
(2007) e da fare valere con l'azione di ripetizione di indebito, era già prescritto, per cui non è caduto in successione e non potrebbe essere chiesto oggi dall'erede, atteso che l'accertata nullità del negozio in base al quale è stato eseguito il pagamento dà luogo alla suddetta azione, il cui termine di prescrizione decorre non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine (Cass. 16 dicembre 2024, n.
32694).
La domanda di imputazione e restituzione alla massa delle somme indebitamente versate dal signor alle figlie e in forza di un contratto di donazione qui dichiarato nullo deve Persona_1 CP_1 CP_2 pertanto ritenersi prescritta per decorso del termine decennale dettato dall'art. 2946 c.c., poiché il termine di prescrizione dell'azione decorre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata e alla quale questo giudicante intende aderire, dal trasferimento di denaro e non da quando è stata accertata la nullità del contratto (Cass. 16 dicembre 2024, n. 32694).
Rispetto alla dedotta interruzione del termine prescrizionale, è opinione di questo Collegio che sia da escludere la riferibilità di un tale effetto alla domanda avanzata nel diverso giudizio promosso dall'odierna attrice nei confronti delle sorelle, del cognato e del padre e avente ad oggetto la successione materna (v. doc. 1 attrice)
Vale la pena ricordare, a riguardo, che per giurisprudenza pressoché costante l'effetto interruttivo della prescrizione dovuto alla proposizione di domanda giudiziale si estende solo a quei fatti che siano necessariamente conseguenti alla vicenda cui essa si riferisce ma che costituiscano il logico e implicato sviluppo di un dato presupposto necessario, sicché, tipicamente, la richiesta di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore non impedisce la prescrizione dell'autonomo diritto all'indennità di occupazione dell'immobile, per essere quest'ultimo fondato non sullo scioglimento del rapporto per inadempimento, ma sulla circostanza che il medesimo conduttore, cessato il titolo, continui a trattenere il bene locato ritardandone la dovuta restituzione (Cass. 7 giugno 2023, n. 16120; Cass. 20 dicembre 2019, n. 34154).
Seguendo questo criterio, si è escluso, ad esempio, che la proposizione di una domanda di adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ex art. 2932 c.c., spieghi efficacia interruttiva della prescrizione dell'autonoma azione volta ad ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto preliminare poi dichiarato (diversamente) nullo (Cass. 15 luglio 2011, n. 15669); che l'intervento del creditore ipotecario nel processo di espropriazione promosso da altri nei confronti del proprietario del bene ipotecato che non sia anche (e distintamente) suo debitore interrompa la prescrizione del diritto di credito (Cass. 2 agosto 2001, n. 10608); che la domanda volta ad ottenere la sorte capitale incida, interrompendolo, sul termine di prescrizione del
(così distinto) diritto agli interessi (Cass. 29 gennaio 1980, n. 687).
Le appena spiegate conclusioni – prosegue la Corte nella decisione n. 16120/2023 – vanno raccordate per converso con il principio, pure costante, per cui la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva
e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile (cfr., tra le tante, Cass., 04/08/2016, n. 16293).
Secondo i giudici di legittimità, la differenza dei presupposti e la non implicazione necessaria delle domande vanno utilmente letti alla luce della deducibilità, con emenda, della distinta domanda nel giudizio della cui idoneità interruttiva si discute. Questo indice costituisce, infatti, a ben vedere, la coerente specificazione della relazione di causalità tra unitario rapporto dedotto, anche subordinatamente, e diritti rivendicati con le diverse domande, le une come tali idonee a interrompere la prescrizione delle azioni svolte con le altre;
del resto, per tornare ai precedenti evocati nell'arresto del 2019: Cass. n. 15669 del 2011 àncora la conclusione all'autonomia del diritto alla restituzione delle somme per nullità del contratto preliminare rispetto a quello di adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c., con ciò enfatizzando la differenza "in iure" tra i due "rapporti",
l'uno contrattuale, l'altro senza tale titolo, rispetto alla premessa, pur ribadita, per cui l'effetto interruttivo opera riguardo a tutti i diritti collegati in rapporto di causalità con il rapporto complessivamente in rilievo (pag. 10); Cass. n. 10608 del 2001 si riferisce, all'evidenza, a una ipotesi di rapporti di obbligazione distinti anche soggettivamente;
Cass. n. 687 del 1980 enfatizza parimenti il ruolo della "causa petendi" (come subito osservò la dottrina) iscrivendo la decisione in un contrasto all'opposto esemplificato da Cass. 05/01/1972, n. 20, e Cass., 09/03/1973, n. 645) (Cass. 7 giugno 2023, n. 16120).
Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che tra la domanda di collazione e/o restituzione avanzata nel giudizio ad quem, promosso dall'odierna attrice in qualità di erede della madre, e le istanze avanzate nel giudizio a quo, facendo valere il proprio titolo di erede del padre, non sussista una necessaria implicazione, essendo diversi, pur a fronte della medesima contestazione in fatto, i rapporti “in iure” su cui si fonda la domanda: la regolamentazione dei rapporti successori della madre in un caso e del padre nell'altro, peraltro ad anni di distanza l'uno dall'altro.
Del resto, se la giurisprudenza ha escluso l'esistenza di un nesso di consequenzialità necessaria in ipotesi come quelle sopra citate, ove le domande azionate discendevano dal medesimo titolo
(risoluzione del contratto di locazione e indennità di occupazione, esecuzione in forma specifica e restituzione delle somme pagate), a fortiori deve valere nella fattispecie che ci occupa.
E' poi priva di pregio la tesi secondo cui il dies a quo della prescrizione debba decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva n. 495/19 R.G. che ha affermato l'appartenenza al signor Per_1 delle somme oggetto della donazione accertata nell'ambito del presente giudizio, in quanto il
[...] diritto di credito di cui si contesta l'avvenuta prescrizione non discenda dalla donazione ma dal pagamento divenuto sine causa per effetto della declaratoria di nullità del contratto che ha giustificato lo spostamento patrimoniale.
Ne consegue che la rinuncia all'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento del padre non potrebbe farsi discendere dalle difese espresse dalle convenute nel giudizio relativo all'eredità materna, né la non contestazione della donazione potrebbe essere intesa quale rinuncia alla prescrizione, considerato che un conto è il negozio in base al quale è stato effettuato il pagamento, da cui deriva la collazione delle somme ricevute ai sensi dell'art. 724, co. 1 e 737 ss. c.c., altro è il diritto di credito che sorge per effetto della nullità della donazione.
E' con riguardo a quest'ultima situazione giuridica che doveva essere provata la rinuncia alla prescrizione, la quale deve in ogni caso risultare da un comportamento inequivoco e incompatibile con la volontà di avvalersene che, secondo la casistica giurisprudenziale in materia, non può consistere nel fatto di non sollevare in via principale l'eccezione di prescrizione (Cass. 10129/2000; Cass. 8304/1996), di accettare la discussione sul merito della pretesa fatta valere dal creditore in giudizio ( Cass. 2138/1994) o di instaurare trattative al fine di un bonario componimento della lite (Cass. 4060/1997), anche se le stesse non si concretizzano (T. Spoleto 26.2.1996).
Infine, ad avviso del Tribunale, la rinuncia alla prescrizione non potrebbe desumersi neppure dalla dedotta compensazione tra quanto ricevuto dalle convenute e quanto ricevuto dall'attrice dal padre, in quanto la causa estintiva invocata, a ben vedere, non si riferisce al debito restitutorio azionato in questa sede ma ai reciproci rapporti dare-avere tra le sorelle in relazione all'eredità del genitore, quasi alla stregua di una composizione della lite.
Sulla ricostruzione dell'asse ereditario paterno, l'accertamento dei debiti gravanti sull'eredità
e la loro ripartizione
L'attrice ha dedotto che il padre, al momento della morte, era titolare dei seguenti beni:
- un appartamento e un box siti in Bergamo, via Rovelli n. 46/c, identificati catastalmente al foglio 71, map. 1349, sub. 5 e 16;
- un conto corrente DE n. 66-504038, cointestato con le figlie e con saldo CP_2 CP_1
finale pari a 232.915,12 euro e carta prepagata con saldo di 637 euro (doc. 8 a-g e doc. 9 attrice);
- un conto corrente Deutsch Bank n. 821007, cointestato con le figlie e con saldo CP_2 CP_1
finale di 38.064,24 euro (doc. 10 attrice).
Le convenute hanno aderito alla ricostruzione della massa ereditaria offerta dalla controparte, salvo considerare la diversa quota di 1/3 delle somme di denaro giacenti sui conti correnti cointestati col papà, operando la presunzione di coappartenenza delle stesse.
Deve essere premesso, anzitutto, che rispetto alla propria quota dell'immobile caduto in successione,
l'attrice ha dato atto di averla ceduta alla sorella e la comunione rispetto a tale bene persiste CP_2
dunque tra le sole convenute, le quali non hanno tuttavia domandato la divisione dell'immobile.
L'oggetto della domanda è dunque limitato al solo patrimonio mobiliare.
Assunto ciò, si rileva che, con sentenza non definitiva emessa nel corso di questo giudizio, si è già accertata l'appartenenza in via esclusiva al signor delle somme relative ai conti correnti Persona_1
attivi al momento dell'apertura della successione, solo in apparenza riconducibili anche alle figlie cointestatarie, per un valore complessivo di 271.616,36, arrotondato a 271.616 euro.
Ora, dovendosi procedere alla ricostruzione del relictum, riservata dal Collegio alla decisione definitiva, a tale valore deve essere sommato l'importo di 1950 euro che, secondo quanto già statuito,
è tenuta a restituire alla massa, oltre interessi legali dalla data della domanda alla data CP_2
di effettivo pagamento (v. sentenza parziale): il risultato è di 273.566 euro.
Nel compiere tale operazione, bisogna inoltre avere riguardo alle singole e sporadiche somme non appartenute al de cuius, come espressamente precisato in decisione (v. sentenza, p. 19), esaminando le domande avanzate dalle convenute in relazione all'importo di 46.500 euro, versato da CP_1
sul conto corrente Ubi n. 383, confluito nel conto DE (doc. 12 convenute), e all'importo di
9.868,07, prelevato da dopo la morte del padre e a lei dovuto per l'estinzione di un debito Parte_1
del genitore.
Le predette istanze riguardano, appunto, la determinazione della massa ereditaria, laddove la valutazione sulla proprietà in via esclusiva a dei conti cointestati (decisa con sentenza Persona_1
parziale) configurava invece un accertamento pregiudiziale necessario per decidere sulle domande attoree di indebito prelevamento e sulle donazioni.
L'effettiva appartenenza al de cuius delle somme giacenti sui conti correnti ancora accesi al momento della morte, sui quali erano confluiti i saldi dei precedenti conti correnti n. 383 e n. 63934, non esclude, infatti, che singole somme fossero comunque di proprietà esclusiva delle cointestatarie.
In altri termini, le statuizioni assunte con la sentenza parziale non solo non precludono la decisione sulla domanda avanzata in via subordinata dalle convenute, evidentemente riservata al prosieguo già solo per il fatto di non essere stata esaminata, ma neppure contrasta con tale decisum, bensì ne è la conseguenza, tanto che la domanda è stata avanzata dalle sorelle e solo in CP_2 CP_1
relazione al caso in cui il Tribunale avesse ritenuto superata la presunzione di coappartenenza.
Passando quindi all'esame della prima domanda, si rileva che dalla documentazione in atti risulta che in data 1 aprile 2009, ha trasferito mediante giroconto l'importo di 46.500 dal conto CP_1
corrente intestato col marito al conto corrente UBI n. 383 cointestato col padre Controparte_6
(doc. 12 convenute).
Con sentenza non definitiva, si è già appurata l'appartenenza in via esclusiva al signor delle CP_1
somme giacenti sul conto UBI n. 383 e dei successivi conti correnti nei quali sono confluite, fino ad arrivare ai conti correnti ancora attivi al momento dell'apertura della successione.
Pertanto, in assenza di elementi che possano valere a contestare l'appartenenza in via esclusiva alla signora del suddetto importo, deve procedersi alla sua deduzione dalla massa ereditaria, CP_1
trattandosi di somma di appartenenza esclusiva della convenuta che non entra nell'asse ereditario paterno.
La massa relitta di deve essere dunque calcolata in 227.066 euro, detraendo dall'importo Persona_1
di 273.566 euro la somma di 46.500 perché di appartenenza di che potrà dunque CP_1
trattenere tale valore.
Considerato che le convenute hanno prelevato 1/3 ciascuna dei saldi dei conti cointestati col padre, agendo in virtù della presunzione di coappartenenza che si è già detta superata, le stesse saranno tenute a restituire alla massa: l'importo di 90.538,78, arrotondato a 90.539 euro, e CP_2 l'importo di 44.039 euro, trattenendo la somma di 46.500 euro di sua spettanza CP_1
esclusiva.
Trattandosi di un credito di valore, sugli importi così calcolati deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali su detta somma, da calcolarsi anno per anno dalla data della domanda giudiziale sino alla data della presenza sentenza.
Le convenute hanno inoltre chiesto che venga detratta dalla massa da dividere la somma di 9.868,07 euro prelevata dalla sorella e pari all'importo dovuto dal padre alla figlia per il pagamento del debito accertato in sede giudiziale con sentenza n. 495/2019, mentre l'attrice si è opposta affermando che tale somma risultava già detratta al momento dell'apertura della successione.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 12 giugno 2020 - quindi dopo il decesso del de cuius
- è stato disposto un bonifico in favore della figlia del valore di 9.868,07 euro (doc. 5 Parte_1
convenute).
Assunto che si tratta pacificamente di un debito ereditario, si ritiene che la somma in contestazione, essendo fuoriuscita dalla massa ereditaria paterna dopo l'apertura della successione (ovvero dopo la morte del signor , non debba essere detratta dall'attivo ma debba gravare sulla quota di Persona_1
ciascun erede secondo le regole dettate in materia successoria in relazione al pagamento dei debiti e pesi ereditari nei termini che di seguito si dirà.
Tra i debiti ereditari, le convenute hanno poi dedotto anche l'esistenza di un obbligo nei loro confronti derivante dall'anticipo delle somme dalle stesse pagate in luogo del genitore e non rimborsate.
In particolare, ha domandato il rimborso di 34.598,05 euro, allegando di aver CP_1
provveduto con risorse proprie al pagamento delle seguenti somme:
- spese per badanti: 11.070,50 euro, come da ricevute dal giugno 2012 all'ottobre 2014, a metà con la sorella (doc. 24 convenute); CP_2
- spese per la frequenza di al Centro Diurno Namastè Cooperativa sociale: 8.752,53 euro, Persona_1
come risulta dalle fatture emesse dalla Cooperativa e dalle relative ricevute di bonifico (doc. n. 19 e n. 20 convenute);
- spese per il costo del servizio pasti fornito dall' : 1.450,70 euro, Parte_2 come da comunicazioni dell' e relative ricevute di bonifico (doc. 21 convenute); Parte_2
- spese per il costo del servizio di trasporto fornito dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili: 1.029,00 euro, come risulta dalle comunicazioni dell' e dalle relative ricevute di Parte_2
bonifico (doc. 22 convenute);
- spese per il costo dell'assistenza privata ricevuta dal padre dal 21.08.16 al 20.09.16: 1.350,00 euro, come risulta dalla fattura n. 325 del 23.09.16 e relativa ricevuta di bonifico (doc. 23 convenute);
- spese condominiali relative alla proprietà di Via Caboto 16: euro 1.311,69 (doc. n. 25); - spese condominiali Soiano del Lago: euro 9.633,63 (doc. n. 26 convenute); ha a sua volta chiesto il rimborso di 14.143,87 euro, derivanti da: CP_2
- spese sostenute per badanti: 1.965,00 euro (doc. n. 21 convenute);
- spese condominiali relative all'immobile di Soiano del lago (doc. n. 27 convenute).
Esaminando la documentazione prodotta, questo Collegio ritiene provati i pagamenti effettuati da a mezzo bonifico bancario tratto dal conto cointestato col signor in ordine a: CP_1 CP_6
- le somme dovute dal padre al centro Namastè per un valore complessivo di 8.752,53 euro (doc. 19,
20 convenute);
- le somme dovute dal padre all' l' pari a 1.450,70 (doc. 21 Parte_2 Parte_2
convenute);
- le somme dovute dal padre per il costo del servizio di trasporto fornito dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili pari a 1.029 euro (doc. 22 convenute);
- le somme dovute dal padre per il costo dell'assistenza privata pari a 1.350 euro (doc. 23 convenute); per un ammontare complessivamente pari a 12.582,23 euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Questi esborsi, essendo provato che siano stati eseguiti dalla figlia con risorse proprie per il pagamento di spese del genitore, integrano un debito del signor nei confronti della convenuta CP_1
che, quindi, si trasmette agli eredi.
Al fine di escludere tale obbligazione, non risulta infatti pertinente il richiamo alla decisione assunta dal Tribunale di Torino con sentenza n. 278/2021, svolto dall'attrice, in quanto in quella sede non si trattava di decidere sull'istanza di pagamento di somme anticipate dal figlio, bensì sulla qualificazione in termini di obbligazione naturale delle attribuzioni economiche poste in essere dal genitore in suo favore.
Infine, appare destituita di fondamento la contestazione attorea secondo cui la convenuta non potrebbero far valere in ambito successorio un credito che, in parte, sarebbe di altri perché derivante dal pagamento anticipato di spese del padre mediante risorse proprie e del marito, in quanto non solo, com'è noto, deve presumersi che il pagamento sia avvenuto con risorse della convenuta che, quale cointestataria del conto, si ritiene titolare della metà delle relative giacenze, ma se anche il credito fatto valere fosse di titolarità anche del coniuge, in virtù dell'art. 1292 c.c., il pagamento potrebbe essere chiesto per intero da ciascun creditore con estinzione dell'obbligazione, una volta adempiuta.
Risulta provato anche il debito derivante dal pagamento delle spese condominiali relative all'immobile di via Caboto n. 16. In particolare, la convenuta ha chiesto la restituzione degli importi versati per il CP_1
pagamento delle somme dovute dal padre al Condominio mediante due bonifici eseguiti il 12 aprile
2016 e il 20 maggio 2016 (doc. 25 ricorrente).
L'attrice ha contestato quanto richiesto, osservando che il bene era di proprietà della madre ed è stato oggetto di divisione, come risulta dalle sentenze prodotte (doc. 3 attrice).
Tuttavia, si rileva che il pagamento risulta effettuato prima della decisione che ha diviso il patrimonio relitto tra gli eredi della signora (doc. 4 attrice) e si riferiva dunque ad un debito della CP_3 comunione materna che grava pro quota sull'eredità del signor ovvero limitatamente alla sua CP_1
quota di eredità verso la moglie - 1/3 - e quindi per il limitato valore di 437,23 euro (doc. 25 convenute), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
A nulla vale che, successivamente, questo bene sia stato attribuito in via esclusiva alle convenute
(doc. 4 attrice), trattandosi di spese sorte precedentemente.
Esposto ciò, la domanda delle convenute va rigettata in relazione alle ulteriori somme richieste, non essendovi prova dell'asserito debito vantato nei confronti del genitore.
Quanto alle spese per le badanti, questo Collegio ritiene che la documentazione prodotta non sia sufficiente a dimostrare che le somme corrisposte dalle figlie e siano effettivamente CP_1 CP_2
fuoriuscite dal loro patrimonio e che non siano state semplicemente consegnate alle stesse in nome e per conto del padre e utilizzando i suoi denari (doc. 21, 24 convenute), in assenza di una prova dell'effettivo esborso (v. doc. 21, 24 convenute).
Pertanto, è da escludersi l'esistenza di un debito del de cuius per gli importi richiesti a questo titolo dalle figlie e CP_1 CP_2
Con riguardo alle spese condominiali relative all'immobile di Soiano del Lago, occorre preliminarmente ricordare che in tema di pagamento degli oneri condominiali, ove l'unità immobiliare sia oggetto di usufrutto, il titolare del diritto risponde delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre sono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione le disposizioni dettate dagli art. 1004 e 1005 c.c. (Cass. 19 ottobre 2022, n. 30877; Trib. Milano 21 novembre 2017, n. 11752).
L'assemblea deve dunque ripartite le spese tra nudo proprietario e usufruttuario in base alla loro funzione e al loro fondamento (Cass. 19 ottobre 2022, n. 30877).
Ora, aderendo alla tesi attorea, si rileva che le spese condominiali delle quali si chiede il rimborso risultano dovute al Condominio dalle stesse convenute, come si evince dai piani di gestione delle spese allegati che indicano, quali debitrici, le stesse e non il signor (doc. 26, 27 Persona_1 convenute), non risultando peraltro provato come queste dovevano essere ripartite con l'usufruttuario. La domanda di restituzione delle somme versate a questo titolo deve essere dunque rigettata, non essendo stato provato il credito vantato dalle convenute nei confronti del genitore.
Il Collegio ritiene dunque accertati i seguenti debiti del signor Persona_1
- 9.868,07 euro dovuti a Parte_1
- 12.582,23 euro dovuti a CP_1
- 437,23 euro dovuti a CP_1
per un ammontare complessivo pari a 22.887,53 euro, arrotondato a 22.888 euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Tanto deciso, si rammenta che, ai sensi dell'art. 752 c.c., i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Come precisato dalla Corte Suprema, il debito, in applicazione dell'art. 752 c.c., che si riferisce ai debiti già esistenti in capo al de cuius al momento della sua morte, trasmessisi, insieme con le eventuali poste attive del patrimonio, ai suoi successori, si ripartisce automaticamente tra di loro, salvo che il de cuius non abbia stabilito diversamente, e ricomprende sia la somma capitale, sia gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore. Ne consegue che ciascun coerede è tenuto al pagamento del debito ereditario in proporzione della propria quota (nomina haereditaria ipso iure dividuntur), con gli interessi maturati dopo la morte del de cuius, fino a che il debito non venga estinto da ciascuno di essi per la propria quota (Cass. 19/01/2000, n. 562) (Cass. 5 maggio 2021, n. 11801; Cass. 19 gennaio 2000, n. 562).
In virtù del dettato normativo testé citato, posto che il testatore nulla ha disposto sul punto, le parti saranno quindi tenute al pagamento dei debiti sopra accertati nella seguente misura:
- per la quota di 4/18, complessivamente pari a 5.086,2, arrotondato a 5.086 euro, Parte_1
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- per la quota di 7/18: complessivamente pari a 8.900,85, arrotondato a 8.901 CP_1
euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- per la quota di 7/18: complessivamente pari a 8. 8.900,85, arrotondato a 8.901 CP_2
euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Nel dettaglio, ed saranno tenute al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 CP_1 dell'importo, rispettivamente, di 2.893,2, arrotondato a 2.893 euro, e di 5.063,1, arrotondato a 5.063 euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Rispetto al debito di le sorelle e dovevano contribuire al pagamento Parte_1 CP_2 CP_1 nell'ammontare di 3.837,54 ciascuna, arrotondato a 3.838, ovvero nella misura di 7.676 euro complessivi, mentre la residua quota di 2.192,90, arrotondata a 2.193 euro, gravava sulla stessa in qualità di coerede e creditrice.
Considerato che l'attrice ha già ottenuto il soddisfacimento del debito prelevando per intero quanto dovutole dal padre dall'asse ereditario, l'importo del debito che gravava sulla stessa - in quanto coerede e creditrice - dovrà essere scomputato in sede divisione dalla quota a lei attribuita.
Nulla dovrà essere invece corrisposto all'attrice dalle convenute, perché le somme che le stesse avrebbero dovuto pro quota pagare alla sorella sono già state dalla stessa prelevate, con conseguente estinzione del debito.
Sullo scioglimento della comunione e la divisione ereditaria
Lo scioglimento della comunione della massa relitta ancora indivisa va effettuata tra le parti in causa sulla base del lascito testamentario e quindi con l'attribuzione della legittima in favore dell'attrice
(4/18) e della legittima e della disponibile in favore delle convenute (7/18 ciascuna), risultando provata dagli elementi in atti la qualità di eredi delle sorelle (doc. 5 attrice) e l'appartenenza al CP_1
de cuius delle somme da dividere, come già accertata in corso di causa.
Pertanto, si procede alla divisione del patrimonio mobiliare appartenuto al de cuius e quantificato in
227.066 euro mediante attribuzione:
- all'attrice della quota di 4/18, pari a 50.459,11, arrotondato a 50.459 euro;
- alla convenuta della quota di 7/18, pari a 88.303,39, arrotondato a 88.303 euro;
CP_2
- alla convenuta della quota di 7/18 pari a 88.303,39, arrotondato a 88.303 euro. CP_1
Come sopra esposto, dalla quota spettante a dovrà essere dedotta la somma di 2.193 euro, Parte_1
già dalla stessa riscossa per il pagamento di un debito del padre nei propri confronti che, per tale misura, deve gravare sulla sua quota, con conseguente attribuzione della somma di 48.266 euro.
Si precisa che gli interessi passivi di conto corrente bancario e i compensi spettanti alla banca per i servizi seri integrano pesi ereditari gravanti sulla comunione e quindi su ciascun condividente in proporzione alla propria quota ex art. 752 c.c.
Sulle spese di lite e la domanda ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ai sensi degli art. 91 ss. c.p.c.
Pertanto, tenuto conto la prevalente soccombenza dell'attrice in relazione alla domanda di lesione di legittima, alla domanda di accertamento dei prelievi indebiti e delle donazioni (accertate in misura inferiore rispetto a quanto richiesto), le spese di lite vengono poste a suo carico nella misura di 2/3 e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia (compreso tra 52.000 e 260.000 euro) e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione medio previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). La residua quota di 1/3 viene integralmente compensata.
In ragione della compensazione, benché parziale, delle spese di lite, la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata secondo il noto principio elaborato dalla Corte Suprema per cui La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca (Cass. 21 maggio
2024, n. 14147).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti: accerta e dichiara la nullità delle donazioni poste in essere dal signor in favore delle Persona_1
convenute, come accertate con sentenza non definitiva n. 419/2024 del 15 febbraio 2024; rigetta la domanda di imputazione ex art. 724, co. 2 c.c. avanzata dall'attrice e ogni altra pretesa restitutoria in merito alle somme oggetto delle donazioni dichiarate nulle, in quanto prescritta;
accerta e dichiara che la massa ereditaria del signor oggetto della domanda di divisione Persona_1
è composta da 227.066 euro, pari alla somma del saldo del conto corrente DE n. 66-504038, della carta prepagata associata e del conto corrente Deutsch Bank n. 821007, sommato l'importo che dovrà restituire alla massa secondo quanto deciso con sentenza parziale del 15 febbraio CP_2
2024 e detratto l'importo di 46.500 euro di spettanza esclusiva di CP_1
condanna le convenute e a restituire alla massa le seguenti somme CP_2 CP_1 indebitamente sottratte: la prima l'importo di 90.539 euro, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali su detta somma, da calcolarsi anno per anno dalla data della domanda giudiziale sino alla data della presenza sentenza;
la seconda l'importo di 44.039 euro, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali su detta somma, da calcolarsi anno per anno dalla data della domanda giudiziale sino alla data della presenza sentenza;
accerta e dichiara che sull'eredità del de cuius gravano i debiti ereditari indicati in motivazione;
condanna ed in qualità di eredi coobligate al pagamento dei debiti del Parte_1 CP_2
padre, a corrispondere a la prima l'importo di 2.893 euro, oltre interessi legali dalla CP_1 sentenza al saldo, e la seconda l'importo di 5.063 euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria sulla massa relitta del signor Persona_1
mediante attribuzione:
- all'attrice della quota di 4/18 del valore dell'asse, pari a 48.266,11 euro, arrotondato a 48.266 euro, già dedotto l'importo di 2.193 euro sottratto alla massa per il soddisfacimento del proprio credito verso il padre e sulla stessa gravante per tale quota;
- alla convenuta della quota di 7/18 del valore dell'asse, pari a 88.303,39, CP_1
arrotondato a 88.303 euro;
- alla convenuta della quota di 7/18 del valore dell'asse, pari a 88.303,39, CP_2
arrotondato a 88.303 euro;
condanna l'attrice a rimborsare alle convenute i 2/3 delle spese di lite che si liquidano per tale quota nell'importo di 9.402 euro, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
dichiara compensate le spese di lite per la quota residua di 1/3; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'attrice.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, c.f. assistita e difesa dagli avv. Andrea BRIGNOLI e Parte_1 C.F._1
Cristina SANGALETTI, come da procura in atti;
ATTRICE nei confronti di
, c.f. , e , c.f. , CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 assistite e difese dall'avv. Maria QUATTRONE, come da procura in atti;
CONVENUTE
OGGETTO: donazioni, lesione di legittima, divisione ereditaria;
CONCLUSIONI: per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
Parte_1
per e come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato CP_1 CP_2
telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di essere erede, unitamente alle Parte_1
sorelle ed del padre deceduto il 20 maggio 2019, il quale, con CP_1 CP_2 Persona_1 testamento pubblico dell'1 luglio 2011 (doc. 5 attrice), ha disposto dei propri beni lasciando all'odierna attrice la quota di legittima (4/18) e alle convenute la quota disponibile (7/18 ciascuna), ha domandato all'intestato Tribunale la divisione del patrimonio relitto, da ricostruirsi previo accertamento delle donazioni dirette e indirette ricevute dalle convenute, da imputarsi alle rispettive quote ai sensi dell'art. 751 c.c., e dei prelevamenti di denaro illegittimamente disposti, e, in caso di accertata lesione della legittima, la reintegrazione della propria quota con corrispondente riduzione delle donazioni ricevute in vita dalle sorelle da parte del de cuius.
Congiuntamente costituitesi in giudizio, e non si sono opposte alla CP_2 CP_1
domanda di divisione ereditaria e hanno domandato, in via principale, il rigetto delle altre domande e, in via subordinata, la restituzione dell'importo di 46.500 euro in favore di ove si CP_1
ritenesse superata la presunzione di contitolarità delle somme giacenti sui conti correnti cointestati col padre, e la restituzione dell'importo di 98.905 euro in favore di ove si ritenesse Parte_1
donato il pari importo versato dal padre alla figlia. In via riconvenzionale, hanno inoltre chiesto: - di accertare le spese e i danni provocati dall'ingiustificata e pretestuosa opposizione della sorella all'estinzione dei conti correnti bancari in essere alla data della morte del padre e la condanna al risarcimento dei danni che ne sono derivati;
- di accertare le donazioni ricevute dall'attrice, con conseguente onere della collazione;
- di accertare, quali debiti gravanti sulla massa ereditaria, gli importi anticipati da (pari a 36.597,75 euro) e da (pari a 14.143,87 euro); CP_1 CP_2
- di condannare l'attrice alla restituzione alla sorella dell'importo di 25.629,00 euro e alla CP_1 sorella dell'importo di 29.629,62 euro, a titolo di rimborso delle somme corrisposte alla madre CP_2
per l'acquisto di beni immobili poi dichiarati inefficaci e gravanti pro quota sul coniuge CP_3
e le figlie, in qualità di eredi.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione, senza l'espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'11 ottobre
2023, celebrata in forma scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 419/2024, pubblicata il 15 febbraio 2024, il Tribunale ha accertato e dichiarato la natura donativa dei versamenti di denaro posti in essere dal padre in favore Persona_1
delle figlie e per un valore pari a 72.000 euro ciascuna, sollevando ex officio CP_2 CP_1
l'eccezione di nullità della donazione per difetto di forma, ha accertato l'appartenenza esclusiva al de cuius delle somme giacenti sui conti cointestati con le convenute, condannando alla CP_1
restituzione di quanto indebitamente prelevato, e ha rigettato per il resto le domande attoree in ordine alle ulteriori donazioni o prelievi indebiti oggetto di censura e alla lesione di legittima, nonché le domande riconvenzionali avanzate dalle convenute in merito alle donazioni ricevute dalla sorella alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla madre e al Parte_1 CP_3
risarcimento dei danni. La causa è stata dunque rimessa sul ruolo, con ordinanza collegiale emessa in pari data, per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande e per consentire alle parti di prendere posizione sull'eccezione di nullità delle accertate donazioni di denaro ricevute dalle convenute da parte del padre, sollevata d'ufficio dal Collegio.
Sia l'attrice sia le convenute hanno formulato riserva di appello avverso la decisione.
Con note autorizzate, le parti hanno preso posizione sull'eccezione di nullità delle donazioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 15 gennaio 2025, celebrata in forma scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Preliminarmente il Collegio rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice Istruttore e ribadite con sentenza parziale in sede decisoria.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, risulta infatti adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Infine, si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulla nullità delle donazioni e i relativi effetti
Il Collegio ha già accertato la natura liberale dei trasferimenti di denaro effettuati dal padre in favore delle figlie ed per un valore pari a 72.000 euro ciascuna, eccependone la nullità CP_1 CP_2 per difetto della forma solenne richiesta dall'ordinamento per il contratto di donazione.
Nel prendere posizione sulla questione sollevata d'ufficio, parte attrice ha aderito all'eccezione di nullità, escludendo il modico valore delle liberalità in relazione all'importo e all'entità del patrimonio del donante e chiedendo quindi che le convenute siano condannate a conferire alla massa l'importo complessivo di 144.000 euro, oltre interessi legali dalla data di apertura della successione e dalla domanda ex art. 1284, co. 4 c.c., qualificando tale obbligazione come credito ereditario dal de cuius verso l'erede donatario (v. memoria autorizzata ex art. 101 c.p.c.).
D'altro canto, le convenute, pur contestando nel merito la decisione del Collegio per le ragioni che verranno fatte valere dinanzi al giudice di seconde cure, hanno sostenuto come la declaratoria di nullità sia preclusiva della collazione delle donazioni in esame, presupponendo l'istituto un contratto valido, e che l'attrice, non avendo domandato un accertamento sul punto, non potrà chiederlo né potrà chiedere ed ottenere la restituzione delle somme di denaro ricevute dalle sorelle perché si tratterebbe di domanda nuova, in ogni caso prescritta per decorso del termine di dieci anni decorrente dalla data del pagamento.
A fronte di tali difese, in sede di comparsa conclusionale e successiva memoria di Parte_1
replica, ha affermato la convalida delle donazioni ex art. 799 c.c. da parte delle stesse convenute e eredi del donante e dalla stessa attrice che tale donazione del padre alle sorelle ha messo al centro delle sue difese fin dal primo giudizio chiedendone la restituzione (v. comparsa conclusionale attrice,
p. 5), concludendo nel senso della imputazione della donazione, in quanto convalidata.
Invero, secondo l'attrice, dovrebbe presumersi la conoscenza della causa di nullità della donazione da parte delle sorelle, le quali hanno riconosciuto di aver ricevuto in donazione dal padre le somme in contestazione.
Di diverso avviso le convenute, le quali non ritengono pertinente il richiamo all'art. 799 c.c., assumendo che, escluso che ricorra un'ipotesi di convalida espressa, non potrebbe configurarsi nel caso di specie una convalida tacita della donazione, prevedibile solo in caso di donazione ad effetti obbligatori.
Ritiene questo Collegio che l'eccezione di intervenuta convalida delle donazioni di denaro poste in essere dal padre in favore delle figlie e sia tardiva e in quanto tale non possa CP_2 CP_1
essere accolta, con conseguente declaratoria della nullità.
Si è già ricordato che questo Tribunale ha eccepito la nullità dei trasferimenti di denaro dal signor alle odierne convenute, poiché, accertata la causa di liberalità di tali disposizioni, si è rilevato CP_1
come difettasse il requisito della forma imposta ad substantiam dall'art. 782 c.c.
In linea col Collegio, ha aderito all'eccezione di nullità, richiamando anche la Parte_1
giurisprudenza di legittimità in materia di imputazione del credito derivante dal de cuius verso l'erede a seguito della pronuncia di nullità della donazione fatta in vita dal defunto (Cass. n. 20633/2014, v. memoria ex art. 101 c.p.c. di parte attrice, p. 3).
Una tale impostazione difensiva esclude, com'è evidente, la volontà di confermare la donazione nulla che, di converso, preclude all'erede che, conoscendo la causa di nullità l'abbia confermata o vi abbia dato esecuzione, di farla valere.
E' principio noto, anche di recente affermato dalla Corte Suprema, che La donazione nulla (nella specie, per difetto della forma imposta dall'art. 782 c.c.) è insuscettibile di sanatoria da parte del donante, che può soltanto rinnovarla con efficacia ex nunc, mediante un altro atto dotato dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge per porre in essere tale negozio.
Una convalida della donazione nulla può essere, invece, eccezionalmente compiuta, ai sensi dell'art.
799 c.c., solo dagli eredi o dagli aventi causa del donante, purchè a conoscenza del motivo di nullità, mediante conferma o volontaria esecuzione del negozio successive alla morte del donante (Cass. Sez. 2, 20/07/1967, n. 1867). L'esecuzione della donazione nulla, in particolare, disciplinata dall'art. 799
c.c., (analogamente a quanto è richiesto, in via generale, dall'art. 1444 c.c., per la convalida dei contratti annullabili) intanto impedisce ai coeredi o aventi causa del donante di far valere la nullità, da qualunque causa dipende, in quanto i medesimi, con atti o fatti di contenuto non equivoco, il cui accertamento di fatto spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, diano volontaria esecuzione alla volontà del donante e del donatario, con la consapevolezza della causa della nullità (Cass. Sez. 2, 29/07/1964, n. 2143) (Cass. 30 gennaio 2019 n. 2700).
, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di convalida del CP_4 contratto annullabile, l'eventuale convalida tacita non potrebbe essere rilevata ex officio, in quanto la convalida del negozio annullabile consiste in una sostanziale rinunzia all'azione di annullamento ed è subordinata alla duplice condizione della acquisita certezza della causa di invalidità del negozio
e della volontà di non avvalersene (Sez. 2, Sentenza n. 4143 del 15/03/2012, Rv. 622029; Sez. 3,
Sentenza n. 2029 del 02/04/1982, Rv. 419887). La convalida del negozio annullabile, pertanto, non costituisce l'effetto automatico di una previsione di legge, ma va riconnessa anche nell'ipotesi tacita ad una manifestazione di volontà della parte. Dal punto di vista processuale, ciò comporta che
l'eccezione di intervenuta convalida del negozio concluso in conflitto di interessi si configura non come una mera difesa o una eccezione in senso lato, bensì quale eccezione di merito in senso stretto
e non rilevabile d'ufficio (Cass. 8 marzo 2017, n. 5794).
Reputando analogicamente applicabile tale orientamento anche alla conferma della donazione nulla, perché espressione del medesimo principio di sanatoria degli atti invalidi dettato in materia contrattuale dall'art. 1444 c.c., questo Collegio intende sostenere che la convalida, mirando a paralizzare la nullità, configura un'eccezione di merito in senso stretto che introducendo nel processo un nuovo tema di indagine è soggetta alle decadenze previste per le allegazioni assertive (cfr., in termini generali in materia di eccezione in senso stretto, Corte appello Napoli 4 ottobre 2023, n. 4186;
Corte appello Genova 6 luglio 2021, n. 779).
Ne consegue che l'attrice, non potendo ritenersi decaduta per causa a lei imputabile dall'esperimento delle proprie difese nei termini ex art. 183 c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., 4 settembre 2012, n. 14828), avrebbe dovuto chiedere di essere rimessa in termini o comunque eccepire la convalida della donazione unitamente alla memoria ex art. 101 c.p.c., mentre è stata sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale, non deputata a tale scopo (v. Trib. Teramo 4 aprile 2022, n. 344).
A seguito dell'eccezione del Collegio, ha invece chiesto la collazione (o meglio Parte_1
l'imputazione) delle somme donate, quali crediti discendenti dalla pronuncia di nullità, ovvero la restituzione alla massa di tali importi, escludendo nell'uno e nell'altro caso la convalida, la quale determinerebbe la collazione del denaro ex art. 751 c.c. e non l'applicazione dell'art. 724 c.c., così intendendo implicitamente chiedere la nullità.
Avuto riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio, nell'individuazione del contenuto e delle domande avanzate dall'attrice può reputarsi allora implicitamente richiesta la nullità della donazione in forza della domanda di imputazione del credito ereditario o comunque restitutoria che da tale pronuncia discende (Cass. 14 marzo 2019, n. 7322; v. Tribunale Torino, sez. spec. Impresa,
17 novembre 2021, n.5034), senza che possa configurarsi ultra petitio.
Pertanto, esclusa la tardività della domanda, poiché derivante dalla questione sollevata d'ufficio da questo Tribunale, deve essere dichiarata la nullità delle donazioni del de cuius in favore delle convenute, come già accertate con sentenza non definitiva, per difetto di forma.
Ponendosi sul piano degli effetti della nullità della donazione, si osserva che l'attrice ha domandato l'imputazione alla quota di ciascuna erede delle somme riscosse in quanto credito del de cuius ai sensi dell'art. 724 c.c. o comunque la loro restituzione alla massa;
mentre le convenute hanno escluso l'applicabilità dell'istituto della collazione alla donazione nulla e hanno eccepito, in primis, la tardività dell'istanza di restituzione, in secundis, la prescrizione dell'azione ex art. 2033 c.c.
La tesi attorea correttamente qualifica la propria pretesa ai sensi dell'art. 724, co. 2 c.c., uniformandosi al principio secondo cui Qualora la donazione di danaro fatta in vita dal "de cuius" sia dichiarata nulla, la relativa somma diviene oggetto di un credito dal "de cuius" verso l'erede donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata, a norma dell'art. 724, secondo comma, cod. civ. (Cass. 30 settembre 2014, n. 20633).
Erra, però, nel contestare la riconducibilità dell'azione promossa nell'ambito applicativo dell'art. 2033 c.c. che, come noto, riguarda l'indebito oggettivo (Cass. 15 aprile 2010, n. 9052) ed è soggetta al termine di prescrizione decennale.
Del resto, è in virtù dei medesimi principi sopra ricordati che l'eccezione sollevata dalle convenute, con la memoria autorizzata ex art. 101 c.p.c., non può ritenersi tardiva, derivando dalla questione rilevata d'ufficio dal Collegio e non dalle domande attoree, volte ad ottenere la collazione delle donazioni.
Tanto premesso, nel verificare come si coordinino tra loro gli effetti della nullità della donazione e della prescrizione della domanda restitutoria e come operi, in tale contesto, l'istituto dell'imputazione, pare utile il richiamo di una recente pronuncia in ordine ad una fattispecie per certi versi sovrapponibile al caso de qua, nella quale è stato dichiarato dal giudice di merito che l'azione di ripetizione derivante dalla nullità della donazione per difetto di forma si prescrive in dieci anni a decorrere dalla data del pagamento eseguito al momento della stipula del contratto nullo e il ricorrente ha dedotto dinanzi alla Corte di Cassazione, col secondo motivo di ricorso, che la domanda fosse da inquadrare nello schema degli artt. 724 e ss. cod. civ., con la conseguenza che il diritto del coerede danneggiato nasceva con l'apertura della successione (Cass. 16 dicembre 2024, n. 32694).
Scrive la Suprema Corte: La sentenza impugnata ha fatto applicazione dei principi posti da Cass.
Sez. 3 12-5-2014 n. 10250 (Rv. 630693-01), Cass. Sez. 3 15-7-2011 n. 15669 (Rv. 619498-01) e Cass.
Sez. 2 13-4-2005 n. 7651 (Rv. 581631-01), secondo i quali, in caso di dichiarazione di nullità del titolo in forza del quale è stato eseguito un pagamento, la domanda di restituzione dà luogo a un'azione di indebito oggettivo, il cui termine di prescrizione decorre dalla data del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto dichiarato nullo e non dalla data della decisione.
Al principio deve essere data continuità, in quanto l'art. 1422 cod. civ. è chiaro nel disporre che
l'azione per fare dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione e, nel contempo, nel fare salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione, e cioè delle azioni derivanti dalla nullità del contratto;
infatti, la pronuncia di nullità del negozio è di mero accertamento e ha portata ed efficacia retroattiva, con caducazione dell'atto divenuto giuridicamente irrilevante fin dall'origine e con conseguente venire meno della modifica della situazione giuridica preesistente. Il principio secondo il quale dalla nullità del contratto deriva il diritto di ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto medesimo, secondo le regole relative all'indebito oggettivo con diritto soggetto a prescrizione, deve valere anche nel caso la nullità riguardi donazione, in quanto l'animus donandi non esonera dal rispetto dei requisiti di forma a pena di nullità (cfr. Cass. Sez. 2 26-8-2002
n. 12474 Rv. 557062-01, relativo a patto successorio rinunciativo, ma con affermazione valevole anche per la donazione). Quindi, il principio è stato esattamente applicato dalla Corte d'Appello alla fattispecie, nella quale si verte in ipotesi di corresponsione di denaro eseguito in ragione di donazioni nulle, sussistendo la nullità per mancanza di forma scritta delle donazioni eseguite dal de cuius con
l'elargizione di rilevanti somme di denaro alla figlia. Inoltre, è vero quanto deduce la ricorrente in ordine al fatto che ci si debba confrontare anche con il principio secondo il quale, nello specifico caso in cui la donazione fatta in vita dal de cuius dichiarata nulla abbia avuto a oggetto somma di denaro, la relativa somma diviene oggetto di un credito del de cuius verso l'erede donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata, ai sensi dell'art. 724 co. 2 cod. civ. (Cass. Sez. 2 30-9-
2014 n. 20633 Rv. 632664-01).
Nella fattispecie si discute di elargizione di denaro avvenuta nel 2003 in forza di donazione nulla e perciò alla data del 2008 di apertura della successione del donante il diritto alla restituzione in capo al de cuius, sorto al momento della stipula della donazione nulla e del versamento della somma nel
2003 e da fare valere con l'azione di ripetizione di indebito, non era prescritto, per cui è caduto in successione. La circostanza che il credito, a seguito di dichiarazione di nullità della donazione, dovesse essere imputato ex art. 724 co.2 cod. civ. alla quota dell'erede donatario in forza della donazione nulla non comportava che il diritto alla restituzione non rimanesse assoggettato alla prescrizione dell'azione di ripetizione decorrente dalla data del pagamento;
l'erede interessata a esercitare il diritto di credito, proprio in quanto erede e perciò avente causa del donante, era subentrata nel diritto del de cuius a chiedere la restituzione dell'indebito e quindi rimaneva assoggettata al termine di prescrizione valevole per il de cuius, decorrente dalla data della donazione nel 2003 e già maturato nel momento in cui a agito. CP_5
Infatti, nello stesso senso con riguardo alla decorrenza della prescrizione, è stato enunciato il principio secondo il quale, quando l'erede esercita l'azione di simulazione in relazione ad atti di trasferimento a titolo oneroso dissimulanti donazione non al fine di esercitare il proprio diritto quale legittimario, ma al solo scopo dell'acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, in vista della determinazione delle quote dei condividenti e senza addurre lesione di legittima, il termine di prescrizione della relativa azione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato, posto che in tale caso l'erede agisce subentrando nella medesima posizione del de cuius
(Cass. Sez. 2 21-2- 2007 n. 4021 Rv. 595399-01, Cass. Sez. 2 29-2-2016 n. 3932 Rv. 638875-01, Cass.
Sez. 3 6-3-2018 n. 5159 Rv. 648409-01) (Cass. 16 dicembre 2024, n. 32694).
Applicando questi principi al caso di specie, deve affermarsi che, trattandosi di donazioni poste in essere nel 2007, alla data di apertura della successione del donante (2019) il diritto alla restituzione in capo al de cuius, sorto al momento della stipula della donazione nulla e del versamento della somma
(2007) e da fare valere con l'azione di ripetizione di indebito, era già prescritto, per cui non è caduto in successione e non potrebbe essere chiesto oggi dall'erede, atteso che l'accertata nullità del negozio in base al quale è stato eseguito il pagamento dà luogo alla suddetta azione, il cui termine di prescrizione decorre non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine (Cass. 16 dicembre 2024, n.
32694).
La domanda di imputazione e restituzione alla massa delle somme indebitamente versate dal signor alle figlie e in forza di un contratto di donazione qui dichiarato nullo deve Persona_1 CP_1 CP_2 pertanto ritenersi prescritta per decorso del termine decennale dettato dall'art. 2946 c.c., poiché il termine di prescrizione dell'azione decorre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata e alla quale questo giudicante intende aderire, dal trasferimento di denaro e non da quando è stata accertata la nullità del contratto (Cass. 16 dicembre 2024, n. 32694).
Rispetto alla dedotta interruzione del termine prescrizionale, è opinione di questo Collegio che sia da escludere la riferibilità di un tale effetto alla domanda avanzata nel diverso giudizio promosso dall'odierna attrice nei confronti delle sorelle, del cognato e del padre e avente ad oggetto la successione materna (v. doc. 1 attrice)
Vale la pena ricordare, a riguardo, che per giurisprudenza pressoché costante l'effetto interruttivo della prescrizione dovuto alla proposizione di domanda giudiziale si estende solo a quei fatti che siano necessariamente conseguenti alla vicenda cui essa si riferisce ma che costituiscano il logico e implicato sviluppo di un dato presupposto necessario, sicché, tipicamente, la richiesta di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore non impedisce la prescrizione dell'autonomo diritto all'indennità di occupazione dell'immobile, per essere quest'ultimo fondato non sullo scioglimento del rapporto per inadempimento, ma sulla circostanza che il medesimo conduttore, cessato il titolo, continui a trattenere il bene locato ritardandone la dovuta restituzione (Cass. 7 giugno 2023, n. 16120; Cass. 20 dicembre 2019, n. 34154).
Seguendo questo criterio, si è escluso, ad esempio, che la proposizione di una domanda di adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ex art. 2932 c.c., spieghi efficacia interruttiva della prescrizione dell'autonoma azione volta ad ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto preliminare poi dichiarato (diversamente) nullo (Cass. 15 luglio 2011, n. 15669); che l'intervento del creditore ipotecario nel processo di espropriazione promosso da altri nei confronti del proprietario del bene ipotecato che non sia anche (e distintamente) suo debitore interrompa la prescrizione del diritto di credito (Cass. 2 agosto 2001, n. 10608); che la domanda volta ad ottenere la sorte capitale incida, interrompendolo, sul termine di prescrizione del
(così distinto) diritto agli interessi (Cass. 29 gennaio 1980, n. 687).
Le appena spiegate conclusioni – prosegue la Corte nella decisione n. 16120/2023 – vanno raccordate per converso con il principio, pure costante, per cui la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva
e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile (cfr., tra le tante, Cass., 04/08/2016, n. 16293).
Secondo i giudici di legittimità, la differenza dei presupposti e la non implicazione necessaria delle domande vanno utilmente letti alla luce della deducibilità, con emenda, della distinta domanda nel giudizio della cui idoneità interruttiva si discute. Questo indice costituisce, infatti, a ben vedere, la coerente specificazione della relazione di causalità tra unitario rapporto dedotto, anche subordinatamente, e diritti rivendicati con le diverse domande, le une come tali idonee a interrompere la prescrizione delle azioni svolte con le altre;
del resto, per tornare ai precedenti evocati nell'arresto del 2019: Cass. n. 15669 del 2011 àncora la conclusione all'autonomia del diritto alla restituzione delle somme per nullità del contratto preliminare rispetto a quello di adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c., con ciò enfatizzando la differenza "in iure" tra i due "rapporti",
l'uno contrattuale, l'altro senza tale titolo, rispetto alla premessa, pur ribadita, per cui l'effetto interruttivo opera riguardo a tutti i diritti collegati in rapporto di causalità con il rapporto complessivamente in rilievo (pag. 10); Cass. n. 10608 del 2001 si riferisce, all'evidenza, a una ipotesi di rapporti di obbligazione distinti anche soggettivamente;
Cass. n. 687 del 1980 enfatizza parimenti il ruolo della "causa petendi" (come subito osservò la dottrina) iscrivendo la decisione in un contrasto all'opposto esemplificato da Cass. 05/01/1972, n. 20, e Cass., 09/03/1973, n. 645) (Cass. 7 giugno 2023, n. 16120).
Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che tra la domanda di collazione e/o restituzione avanzata nel giudizio ad quem, promosso dall'odierna attrice in qualità di erede della madre, e le istanze avanzate nel giudizio a quo, facendo valere il proprio titolo di erede del padre, non sussista una necessaria implicazione, essendo diversi, pur a fronte della medesima contestazione in fatto, i rapporti “in iure” su cui si fonda la domanda: la regolamentazione dei rapporti successori della madre in un caso e del padre nell'altro, peraltro ad anni di distanza l'uno dall'altro.
Del resto, se la giurisprudenza ha escluso l'esistenza di un nesso di consequenzialità necessaria in ipotesi come quelle sopra citate, ove le domande azionate discendevano dal medesimo titolo
(risoluzione del contratto di locazione e indennità di occupazione, esecuzione in forma specifica e restituzione delle somme pagate), a fortiori deve valere nella fattispecie che ci occupa.
E' poi priva di pregio la tesi secondo cui il dies a quo della prescrizione debba decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva n. 495/19 R.G. che ha affermato l'appartenenza al signor Per_1 delle somme oggetto della donazione accertata nell'ambito del presente giudizio, in quanto il
[...] diritto di credito di cui si contesta l'avvenuta prescrizione non discenda dalla donazione ma dal pagamento divenuto sine causa per effetto della declaratoria di nullità del contratto che ha giustificato lo spostamento patrimoniale.
Ne consegue che la rinuncia all'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento del padre non potrebbe farsi discendere dalle difese espresse dalle convenute nel giudizio relativo all'eredità materna, né la non contestazione della donazione potrebbe essere intesa quale rinuncia alla prescrizione, considerato che un conto è il negozio in base al quale è stato effettuato il pagamento, da cui deriva la collazione delle somme ricevute ai sensi dell'art. 724, co. 1 e 737 ss. c.c., altro è il diritto di credito che sorge per effetto della nullità della donazione.
E' con riguardo a quest'ultima situazione giuridica che doveva essere provata la rinuncia alla prescrizione, la quale deve in ogni caso risultare da un comportamento inequivoco e incompatibile con la volontà di avvalersene che, secondo la casistica giurisprudenziale in materia, non può consistere nel fatto di non sollevare in via principale l'eccezione di prescrizione (Cass. 10129/2000; Cass. 8304/1996), di accettare la discussione sul merito della pretesa fatta valere dal creditore in giudizio ( Cass. 2138/1994) o di instaurare trattative al fine di un bonario componimento della lite (Cass. 4060/1997), anche se le stesse non si concretizzano (T. Spoleto 26.2.1996).
Infine, ad avviso del Tribunale, la rinuncia alla prescrizione non potrebbe desumersi neppure dalla dedotta compensazione tra quanto ricevuto dalle convenute e quanto ricevuto dall'attrice dal padre, in quanto la causa estintiva invocata, a ben vedere, non si riferisce al debito restitutorio azionato in questa sede ma ai reciproci rapporti dare-avere tra le sorelle in relazione all'eredità del genitore, quasi alla stregua di una composizione della lite.
Sulla ricostruzione dell'asse ereditario paterno, l'accertamento dei debiti gravanti sull'eredità
e la loro ripartizione
L'attrice ha dedotto che il padre, al momento della morte, era titolare dei seguenti beni:
- un appartamento e un box siti in Bergamo, via Rovelli n. 46/c, identificati catastalmente al foglio 71, map. 1349, sub. 5 e 16;
- un conto corrente DE n. 66-504038, cointestato con le figlie e con saldo CP_2 CP_1
finale pari a 232.915,12 euro e carta prepagata con saldo di 637 euro (doc. 8 a-g e doc. 9 attrice);
- un conto corrente Deutsch Bank n. 821007, cointestato con le figlie e con saldo CP_2 CP_1
finale di 38.064,24 euro (doc. 10 attrice).
Le convenute hanno aderito alla ricostruzione della massa ereditaria offerta dalla controparte, salvo considerare la diversa quota di 1/3 delle somme di denaro giacenti sui conti correnti cointestati col papà, operando la presunzione di coappartenenza delle stesse.
Deve essere premesso, anzitutto, che rispetto alla propria quota dell'immobile caduto in successione,
l'attrice ha dato atto di averla ceduta alla sorella e la comunione rispetto a tale bene persiste CP_2
dunque tra le sole convenute, le quali non hanno tuttavia domandato la divisione dell'immobile.
L'oggetto della domanda è dunque limitato al solo patrimonio mobiliare.
Assunto ciò, si rileva che, con sentenza non definitiva emessa nel corso di questo giudizio, si è già accertata l'appartenenza in via esclusiva al signor delle somme relative ai conti correnti Persona_1
attivi al momento dell'apertura della successione, solo in apparenza riconducibili anche alle figlie cointestatarie, per un valore complessivo di 271.616,36, arrotondato a 271.616 euro.
Ora, dovendosi procedere alla ricostruzione del relictum, riservata dal Collegio alla decisione definitiva, a tale valore deve essere sommato l'importo di 1950 euro che, secondo quanto già statuito,
è tenuta a restituire alla massa, oltre interessi legali dalla data della domanda alla data CP_2
di effettivo pagamento (v. sentenza parziale): il risultato è di 273.566 euro.
Nel compiere tale operazione, bisogna inoltre avere riguardo alle singole e sporadiche somme non appartenute al de cuius, come espressamente precisato in decisione (v. sentenza, p. 19), esaminando le domande avanzate dalle convenute in relazione all'importo di 46.500 euro, versato da CP_1
sul conto corrente Ubi n. 383, confluito nel conto DE (doc. 12 convenute), e all'importo di
9.868,07, prelevato da dopo la morte del padre e a lei dovuto per l'estinzione di un debito Parte_1
del genitore.
Le predette istanze riguardano, appunto, la determinazione della massa ereditaria, laddove la valutazione sulla proprietà in via esclusiva a dei conti cointestati (decisa con sentenza Persona_1
parziale) configurava invece un accertamento pregiudiziale necessario per decidere sulle domande attoree di indebito prelevamento e sulle donazioni.
L'effettiva appartenenza al de cuius delle somme giacenti sui conti correnti ancora accesi al momento della morte, sui quali erano confluiti i saldi dei precedenti conti correnti n. 383 e n. 63934, non esclude, infatti, che singole somme fossero comunque di proprietà esclusiva delle cointestatarie.
In altri termini, le statuizioni assunte con la sentenza parziale non solo non precludono la decisione sulla domanda avanzata in via subordinata dalle convenute, evidentemente riservata al prosieguo già solo per il fatto di non essere stata esaminata, ma neppure contrasta con tale decisum, bensì ne è la conseguenza, tanto che la domanda è stata avanzata dalle sorelle e solo in CP_2 CP_1
relazione al caso in cui il Tribunale avesse ritenuto superata la presunzione di coappartenenza.
Passando quindi all'esame della prima domanda, si rileva che dalla documentazione in atti risulta che in data 1 aprile 2009, ha trasferito mediante giroconto l'importo di 46.500 dal conto CP_1
corrente intestato col marito al conto corrente UBI n. 383 cointestato col padre Controparte_6
(doc. 12 convenute).
Con sentenza non definitiva, si è già appurata l'appartenenza in via esclusiva al signor delle CP_1
somme giacenti sul conto UBI n. 383 e dei successivi conti correnti nei quali sono confluite, fino ad arrivare ai conti correnti ancora attivi al momento dell'apertura della successione.
Pertanto, in assenza di elementi che possano valere a contestare l'appartenenza in via esclusiva alla signora del suddetto importo, deve procedersi alla sua deduzione dalla massa ereditaria, CP_1
trattandosi di somma di appartenenza esclusiva della convenuta che non entra nell'asse ereditario paterno.
La massa relitta di deve essere dunque calcolata in 227.066 euro, detraendo dall'importo Persona_1
di 273.566 euro la somma di 46.500 perché di appartenenza di che potrà dunque CP_1
trattenere tale valore.
Considerato che le convenute hanno prelevato 1/3 ciascuna dei saldi dei conti cointestati col padre, agendo in virtù della presunzione di coappartenenza che si è già detta superata, le stesse saranno tenute a restituire alla massa: l'importo di 90.538,78, arrotondato a 90.539 euro, e CP_2 l'importo di 44.039 euro, trattenendo la somma di 46.500 euro di sua spettanza CP_1
esclusiva.
Trattandosi di un credito di valore, sugli importi così calcolati deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali su detta somma, da calcolarsi anno per anno dalla data della domanda giudiziale sino alla data della presenza sentenza.
Le convenute hanno inoltre chiesto che venga detratta dalla massa da dividere la somma di 9.868,07 euro prelevata dalla sorella e pari all'importo dovuto dal padre alla figlia per il pagamento del debito accertato in sede giudiziale con sentenza n. 495/2019, mentre l'attrice si è opposta affermando che tale somma risultava già detratta al momento dell'apertura della successione.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 12 giugno 2020 - quindi dopo il decesso del de cuius
- è stato disposto un bonifico in favore della figlia del valore di 9.868,07 euro (doc. 5 Parte_1
convenute).
Assunto che si tratta pacificamente di un debito ereditario, si ritiene che la somma in contestazione, essendo fuoriuscita dalla massa ereditaria paterna dopo l'apertura della successione (ovvero dopo la morte del signor , non debba essere detratta dall'attivo ma debba gravare sulla quota di Persona_1
ciascun erede secondo le regole dettate in materia successoria in relazione al pagamento dei debiti e pesi ereditari nei termini che di seguito si dirà.
Tra i debiti ereditari, le convenute hanno poi dedotto anche l'esistenza di un obbligo nei loro confronti derivante dall'anticipo delle somme dalle stesse pagate in luogo del genitore e non rimborsate.
In particolare, ha domandato il rimborso di 34.598,05 euro, allegando di aver CP_1
provveduto con risorse proprie al pagamento delle seguenti somme:
- spese per badanti: 11.070,50 euro, come da ricevute dal giugno 2012 all'ottobre 2014, a metà con la sorella (doc. 24 convenute); CP_2
- spese per la frequenza di al Centro Diurno Namastè Cooperativa sociale: 8.752,53 euro, Persona_1
come risulta dalle fatture emesse dalla Cooperativa e dalle relative ricevute di bonifico (doc. n. 19 e n. 20 convenute);
- spese per il costo del servizio pasti fornito dall' : 1.450,70 euro, Parte_2 come da comunicazioni dell' e relative ricevute di bonifico (doc. 21 convenute); Parte_2
- spese per il costo del servizio di trasporto fornito dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili: 1.029,00 euro, come risulta dalle comunicazioni dell' e dalle relative ricevute di Parte_2
bonifico (doc. 22 convenute);
- spese per il costo dell'assistenza privata ricevuta dal padre dal 21.08.16 al 20.09.16: 1.350,00 euro, come risulta dalla fattura n. 325 del 23.09.16 e relativa ricevuta di bonifico (doc. 23 convenute);
- spese condominiali relative alla proprietà di Via Caboto 16: euro 1.311,69 (doc. n. 25); - spese condominiali Soiano del Lago: euro 9.633,63 (doc. n. 26 convenute); ha a sua volta chiesto il rimborso di 14.143,87 euro, derivanti da: CP_2
- spese sostenute per badanti: 1.965,00 euro (doc. n. 21 convenute);
- spese condominiali relative all'immobile di Soiano del lago (doc. n. 27 convenute).
Esaminando la documentazione prodotta, questo Collegio ritiene provati i pagamenti effettuati da a mezzo bonifico bancario tratto dal conto cointestato col signor in ordine a: CP_1 CP_6
- le somme dovute dal padre al centro Namastè per un valore complessivo di 8.752,53 euro (doc. 19,
20 convenute);
- le somme dovute dal padre all' l' pari a 1.450,70 (doc. 21 Parte_2 Parte_2
convenute);
- le somme dovute dal padre per il costo del servizio di trasporto fornito dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili pari a 1.029 euro (doc. 22 convenute);
- le somme dovute dal padre per il costo dell'assistenza privata pari a 1.350 euro (doc. 23 convenute); per un ammontare complessivamente pari a 12.582,23 euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Questi esborsi, essendo provato che siano stati eseguiti dalla figlia con risorse proprie per il pagamento di spese del genitore, integrano un debito del signor nei confronti della convenuta CP_1
che, quindi, si trasmette agli eredi.
Al fine di escludere tale obbligazione, non risulta infatti pertinente il richiamo alla decisione assunta dal Tribunale di Torino con sentenza n. 278/2021, svolto dall'attrice, in quanto in quella sede non si trattava di decidere sull'istanza di pagamento di somme anticipate dal figlio, bensì sulla qualificazione in termini di obbligazione naturale delle attribuzioni economiche poste in essere dal genitore in suo favore.
Infine, appare destituita di fondamento la contestazione attorea secondo cui la convenuta non potrebbero far valere in ambito successorio un credito che, in parte, sarebbe di altri perché derivante dal pagamento anticipato di spese del padre mediante risorse proprie e del marito, in quanto non solo, com'è noto, deve presumersi che il pagamento sia avvenuto con risorse della convenuta che, quale cointestataria del conto, si ritiene titolare della metà delle relative giacenze, ma se anche il credito fatto valere fosse di titolarità anche del coniuge, in virtù dell'art. 1292 c.c., il pagamento potrebbe essere chiesto per intero da ciascun creditore con estinzione dell'obbligazione, una volta adempiuta.
Risulta provato anche il debito derivante dal pagamento delle spese condominiali relative all'immobile di via Caboto n. 16. In particolare, la convenuta ha chiesto la restituzione degli importi versati per il CP_1
pagamento delle somme dovute dal padre al Condominio mediante due bonifici eseguiti il 12 aprile
2016 e il 20 maggio 2016 (doc. 25 ricorrente).
L'attrice ha contestato quanto richiesto, osservando che il bene era di proprietà della madre ed è stato oggetto di divisione, come risulta dalle sentenze prodotte (doc. 3 attrice).
Tuttavia, si rileva che il pagamento risulta effettuato prima della decisione che ha diviso il patrimonio relitto tra gli eredi della signora (doc. 4 attrice) e si riferiva dunque ad un debito della CP_3 comunione materna che grava pro quota sull'eredità del signor ovvero limitatamente alla sua CP_1
quota di eredità verso la moglie - 1/3 - e quindi per il limitato valore di 437,23 euro (doc. 25 convenute), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
A nulla vale che, successivamente, questo bene sia stato attribuito in via esclusiva alle convenute
(doc. 4 attrice), trattandosi di spese sorte precedentemente.
Esposto ciò, la domanda delle convenute va rigettata in relazione alle ulteriori somme richieste, non essendovi prova dell'asserito debito vantato nei confronti del genitore.
Quanto alle spese per le badanti, questo Collegio ritiene che la documentazione prodotta non sia sufficiente a dimostrare che le somme corrisposte dalle figlie e siano effettivamente CP_1 CP_2
fuoriuscite dal loro patrimonio e che non siano state semplicemente consegnate alle stesse in nome e per conto del padre e utilizzando i suoi denari (doc. 21, 24 convenute), in assenza di una prova dell'effettivo esborso (v. doc. 21, 24 convenute).
Pertanto, è da escludersi l'esistenza di un debito del de cuius per gli importi richiesti a questo titolo dalle figlie e CP_1 CP_2
Con riguardo alle spese condominiali relative all'immobile di Soiano del Lago, occorre preliminarmente ricordare che in tema di pagamento degli oneri condominiali, ove l'unità immobiliare sia oggetto di usufrutto, il titolare del diritto risponde delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre sono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione le disposizioni dettate dagli art. 1004 e 1005 c.c. (Cass. 19 ottobre 2022, n. 30877; Trib. Milano 21 novembre 2017, n. 11752).
L'assemblea deve dunque ripartite le spese tra nudo proprietario e usufruttuario in base alla loro funzione e al loro fondamento (Cass. 19 ottobre 2022, n. 30877).
Ora, aderendo alla tesi attorea, si rileva che le spese condominiali delle quali si chiede il rimborso risultano dovute al Condominio dalle stesse convenute, come si evince dai piani di gestione delle spese allegati che indicano, quali debitrici, le stesse e non il signor (doc. 26, 27 Persona_1 convenute), non risultando peraltro provato come queste dovevano essere ripartite con l'usufruttuario. La domanda di restituzione delle somme versate a questo titolo deve essere dunque rigettata, non essendo stato provato il credito vantato dalle convenute nei confronti del genitore.
Il Collegio ritiene dunque accertati i seguenti debiti del signor Persona_1
- 9.868,07 euro dovuti a Parte_1
- 12.582,23 euro dovuti a CP_1
- 437,23 euro dovuti a CP_1
per un ammontare complessivo pari a 22.887,53 euro, arrotondato a 22.888 euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Tanto deciso, si rammenta che, ai sensi dell'art. 752 c.c., i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Come precisato dalla Corte Suprema, il debito, in applicazione dell'art. 752 c.c., che si riferisce ai debiti già esistenti in capo al de cuius al momento della sua morte, trasmessisi, insieme con le eventuali poste attive del patrimonio, ai suoi successori, si ripartisce automaticamente tra di loro, salvo che il de cuius non abbia stabilito diversamente, e ricomprende sia la somma capitale, sia gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore. Ne consegue che ciascun coerede è tenuto al pagamento del debito ereditario in proporzione della propria quota (nomina haereditaria ipso iure dividuntur), con gli interessi maturati dopo la morte del de cuius, fino a che il debito non venga estinto da ciascuno di essi per la propria quota (Cass. 19/01/2000, n. 562) (Cass. 5 maggio 2021, n. 11801; Cass. 19 gennaio 2000, n. 562).
In virtù del dettato normativo testé citato, posto che il testatore nulla ha disposto sul punto, le parti saranno quindi tenute al pagamento dei debiti sopra accertati nella seguente misura:
- per la quota di 4/18, complessivamente pari a 5.086,2, arrotondato a 5.086 euro, Parte_1
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- per la quota di 7/18: complessivamente pari a 8.900,85, arrotondato a 8.901 CP_1
euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- per la quota di 7/18: complessivamente pari a 8. 8.900,85, arrotondato a 8.901 CP_2
euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Nel dettaglio, ed saranno tenute al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 CP_1 dell'importo, rispettivamente, di 2.893,2, arrotondato a 2.893 euro, e di 5.063,1, arrotondato a 5.063 euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Rispetto al debito di le sorelle e dovevano contribuire al pagamento Parte_1 CP_2 CP_1 nell'ammontare di 3.837,54 ciascuna, arrotondato a 3.838, ovvero nella misura di 7.676 euro complessivi, mentre la residua quota di 2.192,90, arrotondata a 2.193 euro, gravava sulla stessa in qualità di coerede e creditrice.
Considerato che l'attrice ha già ottenuto il soddisfacimento del debito prelevando per intero quanto dovutole dal padre dall'asse ereditario, l'importo del debito che gravava sulla stessa - in quanto coerede e creditrice - dovrà essere scomputato in sede divisione dalla quota a lei attribuita.
Nulla dovrà essere invece corrisposto all'attrice dalle convenute, perché le somme che le stesse avrebbero dovuto pro quota pagare alla sorella sono già state dalla stessa prelevate, con conseguente estinzione del debito.
Sullo scioglimento della comunione e la divisione ereditaria
Lo scioglimento della comunione della massa relitta ancora indivisa va effettuata tra le parti in causa sulla base del lascito testamentario e quindi con l'attribuzione della legittima in favore dell'attrice
(4/18) e della legittima e della disponibile in favore delle convenute (7/18 ciascuna), risultando provata dagli elementi in atti la qualità di eredi delle sorelle (doc. 5 attrice) e l'appartenenza al CP_1
de cuius delle somme da dividere, come già accertata in corso di causa.
Pertanto, si procede alla divisione del patrimonio mobiliare appartenuto al de cuius e quantificato in
227.066 euro mediante attribuzione:
- all'attrice della quota di 4/18, pari a 50.459,11, arrotondato a 50.459 euro;
- alla convenuta della quota di 7/18, pari a 88.303,39, arrotondato a 88.303 euro;
CP_2
- alla convenuta della quota di 7/18 pari a 88.303,39, arrotondato a 88.303 euro. CP_1
Come sopra esposto, dalla quota spettante a dovrà essere dedotta la somma di 2.193 euro, Parte_1
già dalla stessa riscossa per il pagamento di un debito del padre nei propri confronti che, per tale misura, deve gravare sulla sua quota, con conseguente attribuzione della somma di 48.266 euro.
Si precisa che gli interessi passivi di conto corrente bancario e i compensi spettanti alla banca per i servizi seri integrano pesi ereditari gravanti sulla comunione e quindi su ciascun condividente in proporzione alla propria quota ex art. 752 c.c.
Sulle spese di lite e la domanda ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ai sensi degli art. 91 ss. c.p.c.
Pertanto, tenuto conto la prevalente soccombenza dell'attrice in relazione alla domanda di lesione di legittima, alla domanda di accertamento dei prelievi indebiti e delle donazioni (accertate in misura inferiore rispetto a quanto richiesto), le spese di lite vengono poste a suo carico nella misura di 2/3 e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia (compreso tra 52.000 e 260.000 euro) e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione medio previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). La residua quota di 1/3 viene integralmente compensata.
In ragione della compensazione, benché parziale, delle spese di lite, la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata secondo il noto principio elaborato dalla Corte Suprema per cui La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca (Cass. 21 maggio
2024, n. 14147).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti: accerta e dichiara la nullità delle donazioni poste in essere dal signor in favore delle Persona_1
convenute, come accertate con sentenza non definitiva n. 419/2024 del 15 febbraio 2024; rigetta la domanda di imputazione ex art. 724, co. 2 c.c. avanzata dall'attrice e ogni altra pretesa restitutoria in merito alle somme oggetto delle donazioni dichiarate nulle, in quanto prescritta;
accerta e dichiara che la massa ereditaria del signor oggetto della domanda di divisione Persona_1
è composta da 227.066 euro, pari alla somma del saldo del conto corrente DE n. 66-504038, della carta prepagata associata e del conto corrente Deutsch Bank n. 821007, sommato l'importo che dovrà restituire alla massa secondo quanto deciso con sentenza parziale del 15 febbraio CP_2
2024 e detratto l'importo di 46.500 euro di spettanza esclusiva di CP_1
condanna le convenute e a restituire alla massa le seguenti somme CP_2 CP_1 indebitamente sottratte: la prima l'importo di 90.539 euro, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali su detta somma, da calcolarsi anno per anno dalla data della domanda giudiziale sino alla data della presenza sentenza;
la seconda l'importo di 44.039 euro, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali su detta somma, da calcolarsi anno per anno dalla data della domanda giudiziale sino alla data della presenza sentenza;
accerta e dichiara che sull'eredità del de cuius gravano i debiti ereditari indicati in motivazione;
condanna ed in qualità di eredi coobligate al pagamento dei debiti del Parte_1 CP_2
padre, a corrispondere a la prima l'importo di 2.893 euro, oltre interessi legali dalla CP_1 sentenza al saldo, e la seconda l'importo di 5.063 euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria sulla massa relitta del signor Persona_1
mediante attribuzione:
- all'attrice della quota di 4/18 del valore dell'asse, pari a 48.266,11 euro, arrotondato a 48.266 euro, già dedotto l'importo di 2.193 euro sottratto alla massa per il soddisfacimento del proprio credito verso il padre e sulla stessa gravante per tale quota;
- alla convenuta della quota di 7/18 del valore dell'asse, pari a 88.303,39, CP_1
arrotondato a 88.303 euro;
- alla convenuta della quota di 7/18 del valore dell'asse, pari a 88.303,39, CP_2
arrotondato a 88.303 euro;
condanna l'attrice a rimborsare alle convenute i 2/3 delle spese di lite che si liquidano per tale quota nell'importo di 9.402 euro, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
dichiara compensate le spese di lite per la quota residua di 1/3; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'attrice.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo