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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/09/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 424/2025 R.G.L. promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GREGORIO COMPL. ORCHIDEA PAL. A
98057 MILAZZO presso lo studio dell'Avv. SANTAGADA MARIA
VITTORIA che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, resistente contumace,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/09/2025 parte ricorrente concludeva come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2025 Parte_1 formulava opposizione avverso l ex art. 445 bis c.p.c. relativo CP_2 all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità in favore dei ciechi assoluti/parziali di cui all'art. 3 della
Legge n. 508/1988, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione. Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento della prestazione invocata, così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p.
Nella resistenza dell la causa veniva istruita mediante il rinnovo CP_1 delle operazioni peritali.
Il ricorso è fondato.
Il CTU dott. nominato Persona_1 nella presente fase, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“glaucoma cronico con riduzione del campo visivo a meno del 10%”.
Il consulente ha, quindi, concluso che il ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetto può essere considerato cieco civile parziale con decorrenza da giugno 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità in favore dei ciechi parziali di cui all'art. 3 della Legge n. 508/1988 a far data da giugno
2023.
Le spese vanno interamente compensate, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara che sussiste in capo a il Parte_1 requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità in favore dei ciechi parziali a decorrere da giugno 2023; compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. CP_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 19/09/2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino