CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1389/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8294/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230022205748000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 5.9.2024, Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale meglio specificata in epigrafe, notificatagli in data 9.8.2024, avente ad oggetto tasse automobilistiche anno 2020, sanzioni ed interessi, eccependo, tra l'altro, la prescrizione del credito.
Notificava il ricorso soltanto all'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Sicilia che si costituiva in giudizio.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 21.11.2025 la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ER entro il termine perentorio del 3.1.2025 e rinviava all'udienza del 13.2.2026.
La ricorrente provvedeva ad integrare in contraddittorio con notifica eseguita in data 26.11.2025 ma ER, malgrado la regolarità della stessa, restava contumace.
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
Invero, le tasse automobilistiche relative all'anno 2020 si prescrivono al 31.12.2023 mentre nel caso a mani la cartella è stata notificata in data 9.8.2024 e nemmeno ricorrono, in considerazione dell'affidamento dei ruoli all'agente della riscossione in data 25.4.2023, i presupposti per la proroga prevista dall'art. 68, comma
4 bis, D.L. 18/2020.
Il ricorso va quindi accolto, a spese compensate tra le parti tenuto conto delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n.
8294/24 R.G:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 13 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8294/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230022205748000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 5.9.2024, Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale meglio specificata in epigrafe, notificatagli in data 9.8.2024, avente ad oggetto tasse automobilistiche anno 2020, sanzioni ed interessi, eccependo, tra l'altro, la prescrizione del credito.
Notificava il ricorso soltanto all'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Sicilia che si costituiva in giudizio.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 21.11.2025 la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ER entro il termine perentorio del 3.1.2025 e rinviava all'udienza del 13.2.2026.
La ricorrente provvedeva ad integrare in contraddittorio con notifica eseguita in data 26.11.2025 ma ER, malgrado la regolarità della stessa, restava contumace.
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
Invero, le tasse automobilistiche relative all'anno 2020 si prescrivono al 31.12.2023 mentre nel caso a mani la cartella è stata notificata in data 9.8.2024 e nemmeno ricorrono, in considerazione dell'affidamento dei ruoli all'agente della riscossione in data 25.4.2023, i presupposti per la proroga prevista dall'art. 68, comma
4 bis, D.L. 18/2020.
Il ricorso va quindi accolto, a spese compensate tra le parti tenuto conto delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n.
8294/24 R.G:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 13 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso