TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/09/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2558/2025
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa con ricorso da
(CF: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. BOSCAROLLI CARLO ALBERTO come da mandato difensivo in atti;
contro
(CF: ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall' Avv. RUSSO MANOLA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 5 All'udienza del 09/09/2025 le parti, con nota di deposito del 08/09/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1. pronunciare la separazione tra i coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del
reciproco rispetto e di comunicarsi ogni variazione di residenza;
2. il figlio minore viene affidata ad entrambi i genitori che dovranno assumere di Per_1
comune accordo le decisioni di maggiore interesse quanto alla sua salute, all'istruzione e
all'educazione tenendo prioritariamente conto delle sue attitudini e delle inclinazioni personali,
con collocazione prevalente presso la madre con cui abiterà stabilmente ed a cui viene assegnata
la casa famigliare sita in Mozzecane Via Quartiere n. 15/b, che subentrerà nel contratto di affitto
e nei contratti delle utenze, con oneri a suo carico;
3. il sig. dovrà rilasciare la casa famigliare entro 3 mesi dal deposito delle conclusioni CP_1
conformi non avendo ad oggi ancora reperito un immobile dove trasferirsi.
La sig.ra riconosce al sig. il diritto di asportare gli oggetti ed i beni personali Pt_1 CP_1
dalla casa famigliare.
4. Prevedersi un assegno di mantenimento per il figlio minore che il sig. dovrà Per_1 CP_1
corrispondere in favore della sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni Pt_1
mese di € 200,00 mensili a far data dalla pronuncia della sentenza di separazione.
Il sig. a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio , rinuncia alla sua quota CP_1 Per_1
del 50% dell'AUU e/o ad ogni altro eventuale diverso sussidio equivalente che sostituisca
l'AUU, che pertanto verrà percepito per intero dalla sig.ra dalla pronuncia della Pt_1
sentenza di separazione.
5. I genitori dovranno concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie del
figlio così come indicate nel protocollo di diritto di famiglia di data 13.12.2024 in uso Per_1
presso questo Tribunale che si da qui per integralmente trascritto. pagina 2 di 5
6. Tenuto conto dell'orario scolastico di le visita tra lui ed il padre sig. avverranno a Per_1 CP_1
fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle 17, alla domenica sera alla 21, metà delle
vacanze pasquali, ad anni alterni dal 23 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio, 2
settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, salvo miglior accordo tra i genitori.
Il sig. si rende comunque disponibile ad accudire il figlio anche infrasettimanalmente. CP_1
7. Nulla a titolo di assegno di separazione in quanto i coniugi sono economicamente
autosufficienti.
8. L'auto modello MG ZS targata GZ921CK ed il motociclo modello Can-Am Targa EZ46618
intestati al sig. sono da considerarsi in proprietà esclusiva dello stesso. CP_1
9. I signori e dichiarano di rinunciare fin da ora all'impugnazione dell'emananda CP_1 Pt_1
sentenza di omologa della separazione.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la separazione giudiziale con contestuale Parte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con . CP_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta e con comparsa di costituzione, dava atto che le parti avevano raggiunto un accordo per la trasformazione della procedura da giudiziale a consensuale alle condizioni che successivamente venivano depositate, come conclusioni conformi.
Le parti, pertanto, con nota di deposito del 08/09/2025 davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di una figlio minorenne - Per_2
nato a [...] il [...] (CF: ) - e per egli i ricorrenti hanno C.F._3
trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative al minore appaiono conformi all'interesse morale e pagina 3 di 5 materiale della stessa.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Mozzecane (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui alle note di deposito del 08/09/2025 e richiamate all'udienza del 09/09/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti,
esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono al figlio il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore in relazione all'ulteriore domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) omologa la separazione del matrimonio celebrato in Mozzecane il 12/10/2010 tra
[...]
e , regolarmente trascritto nei registri di stato Parte_1 CP_1
pagina 4 di 5 civile del Comune di Mozzecane (anno 2011 Numero 1 Parte II Serie C Ufficio 1), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 08/09/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Mozzecane
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate;
4) provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio;
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 23/09/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2558/2025
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa con ricorso da
(CF: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. BOSCAROLLI CARLO ALBERTO come da mandato difensivo in atti;
contro
(CF: ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall' Avv. RUSSO MANOLA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 5 All'udienza del 09/09/2025 le parti, con nota di deposito del 08/09/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1. pronunciare la separazione tra i coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del
reciproco rispetto e di comunicarsi ogni variazione di residenza;
2. il figlio minore viene affidata ad entrambi i genitori che dovranno assumere di Per_1
comune accordo le decisioni di maggiore interesse quanto alla sua salute, all'istruzione e
all'educazione tenendo prioritariamente conto delle sue attitudini e delle inclinazioni personali,
con collocazione prevalente presso la madre con cui abiterà stabilmente ed a cui viene assegnata
la casa famigliare sita in Mozzecane Via Quartiere n. 15/b, che subentrerà nel contratto di affitto
e nei contratti delle utenze, con oneri a suo carico;
3. il sig. dovrà rilasciare la casa famigliare entro 3 mesi dal deposito delle conclusioni CP_1
conformi non avendo ad oggi ancora reperito un immobile dove trasferirsi.
La sig.ra riconosce al sig. il diritto di asportare gli oggetti ed i beni personali Pt_1 CP_1
dalla casa famigliare.
4. Prevedersi un assegno di mantenimento per il figlio minore che il sig. dovrà Per_1 CP_1
corrispondere in favore della sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni Pt_1
mese di € 200,00 mensili a far data dalla pronuncia della sentenza di separazione.
Il sig. a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio , rinuncia alla sua quota CP_1 Per_1
del 50% dell'AUU e/o ad ogni altro eventuale diverso sussidio equivalente che sostituisca
l'AUU, che pertanto verrà percepito per intero dalla sig.ra dalla pronuncia della Pt_1
sentenza di separazione.
5. I genitori dovranno concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie del
figlio così come indicate nel protocollo di diritto di famiglia di data 13.12.2024 in uso Per_1
presso questo Tribunale che si da qui per integralmente trascritto. pagina 2 di 5
6. Tenuto conto dell'orario scolastico di le visita tra lui ed il padre sig. avverranno a Per_1 CP_1
fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle 17, alla domenica sera alla 21, metà delle
vacanze pasquali, ad anni alterni dal 23 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio, 2
settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, salvo miglior accordo tra i genitori.
Il sig. si rende comunque disponibile ad accudire il figlio anche infrasettimanalmente. CP_1
7. Nulla a titolo di assegno di separazione in quanto i coniugi sono economicamente
autosufficienti.
8. L'auto modello MG ZS targata GZ921CK ed il motociclo modello Can-Am Targa EZ46618
intestati al sig. sono da considerarsi in proprietà esclusiva dello stesso. CP_1
9. I signori e dichiarano di rinunciare fin da ora all'impugnazione dell'emananda CP_1 Pt_1
sentenza di omologa della separazione.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la separazione giudiziale con contestuale Parte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con . CP_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta e con comparsa di costituzione, dava atto che le parti avevano raggiunto un accordo per la trasformazione della procedura da giudiziale a consensuale alle condizioni che successivamente venivano depositate, come conclusioni conformi.
Le parti, pertanto, con nota di deposito del 08/09/2025 davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di una figlio minorenne - Per_2
nato a [...] il [...] (CF: ) - e per egli i ricorrenti hanno C.F._3
trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative al minore appaiono conformi all'interesse morale e pagina 3 di 5 materiale della stessa.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Mozzecane (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui alle note di deposito del 08/09/2025 e richiamate all'udienza del 09/09/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti,
esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono al figlio il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore in relazione all'ulteriore domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) omologa la separazione del matrimonio celebrato in Mozzecane il 12/10/2010 tra
[...]
e , regolarmente trascritto nei registri di stato Parte_1 CP_1
pagina 4 di 5 civile del Comune di Mozzecane (anno 2011 Numero 1 Parte II Serie C Ufficio 1), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 08/09/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Mozzecane
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate;
4) provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio;
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 23/09/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 5 di 5