Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
RG 7973/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 21.03.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Stefania Cazzato Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. A. CP_1
Andriulli, F. Certomà, A. Brancaccio Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 18.09.2023 la ricorrente si doleva del disconoscimento, effettuato con provvedimento del 31.03.2023 e comunicato in data 19.04.2023, delle giornate lavorative prestate come OTD alle dipendenze della Soc. Agricola per Parte_2
103 giorni nell'anno 2018 (nei mesi da marzo a luglio) e 103 giorni nell'anno 2019
(nei mesi da giugno ad agosto e da ottobre a novembre).
La ricorrente, pertanto, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della soc. agr. per i giorni e negli anni indicati, agiva in giudizio per ottenere Parte_2
l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi Otd per 103 gg nell'anno 2018 e 103 gg nell'anno 2019 con conseguente condanna dell' alla CP_1 relativa reiscrizione con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che con propria memoria contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente e veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso il ricorso nel merito è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Valorizzando tali elementi, l' aveva, pertanto, disposto la cancellazione dagli CP_2 elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate di buona parte dei braccianti formalmente impiegati dalla azienda agricola ivi comprese quelle Parte_2 assertivamente prestate dalla negli anni 2018 e 2019. CP_3
Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. n. 18605/2017 e Cass., sez. lav., 0n.13877/2012).
Ebbene, tale onere probatorio è stato assolto dalla parte ricorrente.
Dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente ha lavorato nell'anno 2018 per n.
103 giornate nel periodo da marzo a luglio e per 103 giornate nei periodi giugno – agosto e ottobre - novembre e che, in tale arco di tempo, si è occupata della piantagione e raccolta di ortaggi nelle serre insistenti sui terreni presso la sede dell'azienda e delle vigne coltivate a spalliera per la produzione di uva Parte_2 nera da vino (cfr. dich. teste “Confermo che la ricorrente ha lavorato Testimone_1 alle dipendenze dell'azienda agricola San Marzano srl negli anni '2018 e 2019 rispettivamente nei periodi da marzo a luglio 2018, da giugno ad agosto e da ottobre a novembre 2019 rispettivamente per 103 giornate. Cio' posso affermare poiché anch'io ho lavorato per la medesima azienda in qualità di bracciante agricolo nei medesimi periodi ed, inoltre, poiché sono fratello del titolare , sono Persona_1 sempre presente in azienda anche oltre le giornate di assunzione per dare una mano
ADR Confermo che la ricorrente ha provveduto alla piantagione e raccolta di ortaggi quali peperoni, melanzane e zucchine nonché di pomodori all'interno della serra situata presso la sede dell'azienda agricola;
ha atteso, altresì, alla pulizia del terreno dalle erbacce. La ricorrente si è occupata, inoltre, della coltivazione della pianta della vigna sita su di un terreno adiacente a quello dove ha sede l'azienda agricola.
Trattasi di vigna a spalliera per la produzione di uva nera da vino. La ricorrente ha provveduto alla pota verde, alla sfogliatura ed alla legatura dei tralci”; cfr. dich teste
: “confermo le circostanze di cui alle lettere h) ed i) del ricorso Testimone_2 introduttivo del quale mi viene data lettura. Ciò posso affermare poiché abbiamo lavorato insieme negli stessi periodi e negli stessi anni. Insieme abbiamo lavorato all'interno delle serre site presso la sede dell'azienda agricola ed ivi abbiamo atteso alla piantagione e raccolta di pomodori ed ortaggi quali peperoni, melanzane e zucchine ed, inoltre, abbiamo provveduto alla pulizia del terreno dalle erbacce.
Insieme abbiamo atteso, inoltre, alla cura della pianta della vigna sita su di un terreno adiacente a quello ove è ubicato l'azienda agricola si trattava di un vigneto a spalliera per la produzione di uva nera da vino. Abbiamo provveduto alla pota verde, alla sfogliatura ed alla legatura dei tralci.”).
Tali circostanze sono avvalorate da quanto dichiarato in sede ispettiva dal titolare dell'azienda agricola Sig. , nella parte in cui si può Parte_2 Persona_1 riscontrare che, tra gli altri, egli conduce dei terreni siti sulla strada Parte_2
– Sava, adiacenti alla sede dell'azienda, e coltivati a ortaggi e vigneto a spalliera:
(cfr dich in sede ispettiva: “…conduco un ettaro e 40 di vigneto Persona_1 primitivo a spalliera sempre contrada Casa Rossa di proprietà di mia moglie. Si trova sulla strada San Marzano- Sava, presso la mia azienda. Lì ho anche le serre, un capannone…. Il vigneto si trova attaccato all'azienda. È proprio sulla strada provinciale……. Ho mezzo ettaro di serre coltivate ad ortaggi: pomodori …. conduco un ettaro e 35, sempre sulla strada San Marzano -Sava coltivato a seminativo. È di proprietà di mia moglie. Rispetto all'azienda si trova sulla stessa strada, vicino alla masseria casa rossa.”), nonchè da quanto dichiarato dal teste in Testimone_1 sede ispettiva (“D. Cosa è piantato nelle serre? R. Pt_3 Parte_4 zucchine…peperoni…”).
Alla luce delle risultanze della prova per testi e del positivo riscontro di tali dichiarazioni con quelle rese dal in sede ispettiva, devono Persona_1 ritenersi confermate anche le circostanze relative all'orario di lavoro osservato, alle modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, alla retribuzione percepita e alle modalità di corresponsione della stessa: sul punto basti confrontare le dichiarazioni testimoniali (teste : “raggiungevamo i luoghi di lavoro a bordo CP_3 della mia macchina condotta da me. Quando io non c'ero la ricorrente si recava con la propria macchina. …. l'orario di lavoro era di 6 ore e 40 giornalieri e si iniziava in genere alle 5:30 di estate ed alle 6:30 d'inverno ADR ricevevamo la paga risultante dalle buste paga pagata a mezzo assegni che ci venivano consegnati da Per_1
a fine mese unitamente alle buste paga”) con quanto riferito dal
[...] Per_1
in sede ispettiva (“sei ore e trenta. D'estate si inizia alle 5 fino alle 11-
[...]
11:30, in inverno alle 7……. Ognuno con la propria auto [si reca al lavoro] …… li pago con assegno o in contanti…. a fine mese do il saldo con assegno o in contanti.”).
La natura subordinata del rapporto di lavoro è confermata, nel periodo indicato in ricorso, anche dalla circostanza che la riceveva le direttive dal titolare, Pt_1 Per_1
(cfr. dich. “il signor vecchio mio fratello era
[...] Testimone_1 Per_1 sempre presente sui luoghi di lavoro per dare le direttive e controllare gli operai”).
Quanto riferito oralmente dai testi, trova conferma altresì nella documentazione depositata in atti (cfr. buste paga all. ricorr.).
Le dichiarazioni rese dai testi devono, inoltre, ritenersi attendibili sia in quanto coerenti tra loro, sia in quanto confermative e non contraddittorie con quanto emerso in sede ispettiva, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese in detta sede dal titolare . Persona_1
Nel caso di specie, pertanto, non vi sono elementi in atti che consentano di ritenere che la ricorrente non abbia svolto tutte le giornate di lavoro denunciate. In assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, alla luce del quadro probatorio sopra ricostruito, non sussistono indicazioni sufficienti per ritenere l'insussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio. In proposito, deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nella materia in esame, si deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti in causa (così
Cass., sez. un., 26.10.2000, n. 1133).
Per le ragioni esposte si ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente accertamento del diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il comune di Manduria del 2018 per n. 103 giornate lavorative e del 2019 per 103 giornate lavorative.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/14 considerando, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, che le controversie relative all'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, in relazione a determinati periodi e giornate, non puossono considerarsi di valore indeterminabile (cfr. Cass. sez. II n. 7963/2023 e Cass. sez. Ii, n. 33931/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il comune di Manduria per l'anno 2018 per 103 giornate lavorative e per l'anno 2019 per 103 giornate lavorative;
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 1.300,00 oltre IVA, CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 21.03.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli