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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/02/2024, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 254/2020 R.G. lavoro e vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Emanuele Napolillo con Parte_1 questo elett.te domiciliata in Avellino, alla via Due Principati n. 161, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso all'Avvocatura interna CP_1
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2020 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso avviso di addebito n. 31220190002696730000, notificato a mezzo PEC in data 14.12.2019, ed emesso in ordine a oneri contributivi e somme aggiuntive di pertinenza dell' , dovuti alla “Gestione CP_1 Aziende con lavoratori dipendenti” per il periodo contributivo 5/2014-3/2019 in dipendenza di accertamenti ispettivi definiti con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019003468-DDL dell'11.6.2019, notificato in data 18.6.2019. CP_ Si costituiva l' e resisteva al ricorso, invocandone il rigetto. La causa istruita con l'escussione dei testi, all'odierna udienza è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione delle note d'udienza. Il ricorso è fondato. In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999 poiché proposta entro il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto. Invero, l'avviso d'addebito opposto risulta notificato in data 14.12.2019, come da P.E.C. allegata da parte ricorrente, ed il ricorso è stato depositato addì 23.1.2020. Tuttavia, l'atto introduttivo è intervenuto oltre il termine perentorio di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, con decadenza dalla facoltà di far valere vizi di forma. Costituisce ius receptum che tale termine trovi applicazione all'opposizione ad avviso d'addebito in ordine ai vizi formali e procedurali che il contribuente intenda opporre, e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, che costituisce titolo esecutivo.
1 Difatti, sul punto, va riscontrato un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in tal senso (Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2022, n. 1427). Per quanto concerne l'eccezione di parte ricorrente sulla violazione dell'art. 14 L 689/81 la stessa è infondata. Invero l'istante si duole della decorrenza dei termini per la contestazione/notificazione del verbale unico in quanto il primo accesso è avvenuto il 25.02.2019 e concluso in data 11.06.2019 e notificato il 18.06.2019.
La L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2 dispone che "Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento".
La norma pone un principio di ragionevolezza della durata degli accertamenti per evitare che il soggetto interessato sia assoggettato sine die al potere accertativo della P.A.
Tuttavia il termine di 90 giorni decorre dal momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l'analisi,
l'elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti.
In tal senso la giurisprudenza ha chiarito che il termine di cui all'articolo 14 va commisurato non solo al tempo in cui la violazione, in relazione agli atti compiuti ed agli elementi raccolti, può essere notificata, ma anche e soprattutto al tempo in cui deve essere notificata in virtù di un principio di ragionevolezza (Cass., 8 aprile 2010, n. 8335; Cass., 30 ottobre 2009, n. 23016; Cass., 29 febbraio
2008, n. 5467; Cass., SS.UU., 9 marzo 2007, n. 5395, Cass. 11 dicembre 1998, n. 12490). Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la durata di un accertamento ispettivo è da ricollegare alle dimensioni aziendali e quindi alla mole di lavoro degli ispettori. Invero, “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine dei novanta giorni, entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, può iniziare a decorrere anche in tempo successivo al primo verbale di accertamento, qualora i fatti da accertare, non semplici ed evidenti, richiedano ulteriori indagini.” (Cass. Civ., sez. lav., 13.01.2006, n. 539). In altre parole, “la regola che impone di contestare l'infrazione, quando non è possibile farlo immediatamente, entro un preciso termine di decadenza decorrente dall'accertamento, […] non vale, infatti, a superare il rilievo che la pura constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'accertamento degli estremi della violazione” (Cass. 3043/2009), se occorre una ulteriore istruttoria e/o valutazione, mentre il momento dal quale decorrere il termine per la contestazione coincide con “il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento”(Cass. 5395/2007).
Dunque, il fattore temporale va valutato unitamente ad altri fattori, come le difficoltà delle indagini legate alle dimensioni aziendali per numero di lavoratori, le tipologie di rapporto di lavoro instaurate, la durata di tali rapporti, l'eventuale presenza di lavoratori in nero, il momento della consegna della documentazione richiesta dagli organi accertatori, il numero di funzionari che hanno in carico l'ispezione. Ebbene nella fattispecie a nostro vaglio il termine di 90 giorni che decorre dal momento in cui si sono conclusi gli accertamenti è in data 11.06.2019 e la notifica del verbale unico di accertamento è avvenuta in data 18.06.2018 pertanto il termine di ex art. 14 L. 689/81 è stato rispettato.
In fatto, la società ricorrente svolge attività di impresa di pulizie dal 1987 ed applica il CCNL per le CP_ imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, e l' sulla base del verbale ispettivo denuncia un presunto svolgimento di un orario di lavoro superiore
2 rispetto a quello denunciato nel periodo 5/2014-3/2019 relativamente alle dipendenti Parte_2
, , ,
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
Ebbene, si deve evidenziare che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. La Suprema Corte ha statuito che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che in un giudizio, come quello de quo, promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale CP_1 ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. ex plurimis, Cass.sez. Lav. 3279/2020).
E, dunque, sarà l'ente impositore a dover fornire la prova della fondatezza del credito esecutivamente azionato, mentre l'opponente sarà onerato della dimostrazione di tutti i fatti ostativi o modificativi del diritto vantato. Nel caso di specie l'avviso di addebito impugnato trae fondamento da un verbale ispettivo, sul punto merita evidenziare che tale verbale ha valenza nel presente giudizio di mero indizio, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari Controparte_2 stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
(cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 06-09-2012, n. 14965; Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
06-06-2008, n. 15073).
Pertanto, le circostanze devono essere accertate personalmente dagli ispettori, e le dichiarazioni rese dai datori di lavoro e/o dai lavoratori durante l'attività ispettiva non sono dotate di valenza probatoria precostituita, ma possono formare oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice, che non puà esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo, avendo la deposizione testimoniale prevalenza sulla dichiarazione stragiudiziale all'ispettore (cfr. Cass. n. 2275/2000). La Suprema Corte, riguarda alla natura confessoria delle dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti, ha precisato che la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'"animus confitendi", trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta” (Cass. civ. sez. Lav., sent. n. 17702/2015; sent. 7983/2016). CP_ Nel caso di specie, l' ha prodotto il verbale ispettivo senza allegare le dichiarazioni rese in fase ispettiva dalle quali si ritiene che la ricorrente abbia violato l'obbligo contributivo, ma deposita degli estratti di dichiarazioni, anonime, non sottoscritte, e non datate. Inoltre, l'ispettore Testimone_1 escusso all'udienza del 2.11.2022, confermava il verbale ispettivo. A contrario, parte ricorrente ha, anzitutto, fornito prova di carattere documentale in ordine alla regolare variazione degli orari di servizio dei singoli dipendenti, nel corso degli anni, sulla base degli incrementi/contrazioni del numero dei contratti di appalto stipulati con la propria clientela, allegando
3 n. 5 verbali ispettivi redatti dall' , tra il 1993 ed il 2013, corrispondenti ad altrettante verifiche CP_1 ispettive, del 22.05.1993, del 19.11.1996, del 05.12.2006, del 16.01.2009 e del 04.10.2013 (all.ti nn.
11 – 15, fascicolo di parte ricorrente), gli ispettori di volta in volta intervenuti non avevano CP_1 riscontrato nessuna irregolarità nella gestione aziendale sotto ogni punto di vista, sia retributivo che contributivo, concludendo gli accertamenti sempre senza la rilevazione di alcun addebito. All'udienza del 22.03.2023, la testimone sig.ra ex dipendente della società Testimone_2 ricorrente, teste attendibile così dichiarava: “Sul capo II) rispondo è vero;
mi veniva variato l'orario di lavoro in base al numero dei clienti;
nell'ultimo periodo era molto diminuito perché non c'erano più tanti committenti;
io mi sono dimessa, se ben ricordo nel dicembre 2020; Sul capo III), confermo la circostanza e ribadisco quanto appena dichiarato;
Sul capo IV), confermo la circostanza;
inoltre io ho avuto problemi ad una gamba, per cui ho subito un intervento e non potevo più lavorare;
Io lavoravo da sola, prevalentemente;
qualche volta lavoravo insieme alle colleghe, che conosco, anche perché sostenevamo insieme le visite periodiche;
Sul capo XI), confermo le circostanze;
avevo un orario part-time di 6 ore alla settimana;
Sul capo XII), confermo la circostanza;
mi venne ridotto l'orario a tre ore alla settimana per la riduzione delle commesse e per il problema alla gamba;
Quando l'azienda mi ha modificato, in corso di rapporto, il numero delle ore di lavoro, mi ha sempre fatto firmare la modifica del contratto;
Io venivo retribuita per le ore di lavoro che svolgevo, che ritrovavo sempre riportate in busta paga. Io ho sempre percepito gli importi indicati in busta paga”. La testimone suindicata ha, dunque, confermato i cambiamenti dell'orario di lavoro nel corso del rapporto in base al numero di appalti acquisiti dalla parte datoriale (capi II, III e IV), gli orari svolti nei diversi periodi di lavoro (capi XI e XII), la regolare sottoscrizione dell'accordo di variazione dell'orario di servizio (capi XVII), la corrispondenza tra orario indicato nel contatto ed effettivo orario osservato (capo XVIII). All'udienza del 15.11.2023, il testimone, rag. , ha confermato: “Preciso che, Testimone_3 all'incirca dall'inizio dell'anno 2013, per problemi familiari della titolare della società, su sua richiesta, mi sono occupato anche di effettuare i pagamenti delle retribuzioni alle singole operaie;
dopo avere elaborato le buste paga, comunicavo alle titolare l'importo e dopo che quest'ultima mi aveva consegnato le somme, procedevo a pagare singolarmente le operaie;
(…) Preciso che, per l'intero periodo in cui mi sono occupato dei pagamenti, nessuna operaia ha mai avuto motivo di contestare l'entità della retribuzione ricevuta rispetto all'orario svolto e indicato sulle buste paga.
Tutte le operaie hanno sempre quietanzato le buste paga che poi provvedevo a consegnare alla società ricorrente;
(…) Sul capo II) rispondo “è vero”; tanto posso riferire in quanto le comunicazioni delle assunzioni e le comunicazioni relative alle variazioni orarie le predisponevo io personalmente;
il fabbisogno di manodopera veniva commisurato al numero di appalti stipulati dalla società ricorrente;
Ricordo che in alcuni periodi, c'erano dipendenti con una sola ora di lavoro a settimana;
(…); Sul capo IV), rispondo “è vero”, la società, nel corso degli ultimi 10 anni circa, è passata da 7/8 dipendenti a 2/3 dipendenti in conseguenza della riduzione dei contratti di pulizia stipulati dalla società; Sui capitoli da V) a XVIII), rispondo “è vero” e tanto posso confermare, in quanto, per quello che ho già dichiarato, mi sono occupato direttamente di preparare buste paga, registrare gli orari di lavoro, effettuare le variazioni orarie e i pagamenti;
Preciso che negli anni in cui mi sono occupato più da vicino della società, anni dal 2013 – al 2019, gli operai comunicavano direttamente a me eventuali orari svolti o imprevisti sui singoli cantieri”. Il suddetto testimone ha confermato, quindi, le variazioni orarie intercorse nel tempo per ciascun dipendente e gli orari di servizio osservati da quest'ultimi, anche nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo posto alla base dell'avviso di addebito impugnato. Il ricorso, pertanto merita l'accoglimento.
Spese compensate, stante la particolare connotazione della vicenda idonea ad incidere sulla conoscibilità a priori delle rispettive ragioni giuridiche.
4 Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
La dott.ssa Monica d'Agostino, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 312 2019 00026967 30 000.
2. Compensa le spese.
Avellino, lì 7.2.2024
Giudice del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
5
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 254/2020 R.G. lavoro e vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Emanuele Napolillo con Parte_1 questo elett.te domiciliata in Avellino, alla via Due Principati n. 161, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso all'Avvocatura interna CP_1
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2020 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso avviso di addebito n. 31220190002696730000, notificato a mezzo PEC in data 14.12.2019, ed emesso in ordine a oneri contributivi e somme aggiuntive di pertinenza dell' , dovuti alla “Gestione CP_1 Aziende con lavoratori dipendenti” per il periodo contributivo 5/2014-3/2019 in dipendenza di accertamenti ispettivi definiti con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019003468-DDL dell'11.6.2019, notificato in data 18.6.2019. CP_ Si costituiva l' e resisteva al ricorso, invocandone il rigetto. La causa istruita con l'escussione dei testi, all'odierna udienza è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione delle note d'udienza. Il ricorso è fondato. In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999 poiché proposta entro il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto. Invero, l'avviso d'addebito opposto risulta notificato in data 14.12.2019, come da P.E.C. allegata da parte ricorrente, ed il ricorso è stato depositato addì 23.1.2020. Tuttavia, l'atto introduttivo è intervenuto oltre il termine perentorio di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, con decadenza dalla facoltà di far valere vizi di forma. Costituisce ius receptum che tale termine trovi applicazione all'opposizione ad avviso d'addebito in ordine ai vizi formali e procedurali che il contribuente intenda opporre, e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, che costituisce titolo esecutivo.
1 Difatti, sul punto, va riscontrato un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in tal senso (Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2022, n. 1427). Per quanto concerne l'eccezione di parte ricorrente sulla violazione dell'art. 14 L 689/81 la stessa è infondata. Invero l'istante si duole della decorrenza dei termini per la contestazione/notificazione del verbale unico in quanto il primo accesso è avvenuto il 25.02.2019 e concluso in data 11.06.2019 e notificato il 18.06.2019.
La L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2 dispone che "Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento".
La norma pone un principio di ragionevolezza della durata degli accertamenti per evitare che il soggetto interessato sia assoggettato sine die al potere accertativo della P.A.
Tuttavia il termine di 90 giorni decorre dal momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l'analisi,
l'elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti.
In tal senso la giurisprudenza ha chiarito che il termine di cui all'articolo 14 va commisurato non solo al tempo in cui la violazione, in relazione agli atti compiuti ed agli elementi raccolti, può essere notificata, ma anche e soprattutto al tempo in cui deve essere notificata in virtù di un principio di ragionevolezza (Cass., 8 aprile 2010, n. 8335; Cass., 30 ottobre 2009, n. 23016; Cass., 29 febbraio
2008, n. 5467; Cass., SS.UU., 9 marzo 2007, n. 5395, Cass. 11 dicembre 1998, n. 12490). Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la durata di un accertamento ispettivo è da ricollegare alle dimensioni aziendali e quindi alla mole di lavoro degli ispettori. Invero, “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine dei novanta giorni, entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, può iniziare a decorrere anche in tempo successivo al primo verbale di accertamento, qualora i fatti da accertare, non semplici ed evidenti, richiedano ulteriori indagini.” (Cass. Civ., sez. lav., 13.01.2006, n. 539). In altre parole, “la regola che impone di contestare l'infrazione, quando non è possibile farlo immediatamente, entro un preciso termine di decadenza decorrente dall'accertamento, […] non vale, infatti, a superare il rilievo che la pura constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'accertamento degli estremi della violazione” (Cass. 3043/2009), se occorre una ulteriore istruttoria e/o valutazione, mentre il momento dal quale decorrere il termine per la contestazione coincide con “il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento”(Cass. 5395/2007).
Dunque, il fattore temporale va valutato unitamente ad altri fattori, come le difficoltà delle indagini legate alle dimensioni aziendali per numero di lavoratori, le tipologie di rapporto di lavoro instaurate, la durata di tali rapporti, l'eventuale presenza di lavoratori in nero, il momento della consegna della documentazione richiesta dagli organi accertatori, il numero di funzionari che hanno in carico l'ispezione. Ebbene nella fattispecie a nostro vaglio il termine di 90 giorni che decorre dal momento in cui si sono conclusi gli accertamenti è in data 11.06.2019 e la notifica del verbale unico di accertamento è avvenuta in data 18.06.2018 pertanto il termine di ex art. 14 L. 689/81 è stato rispettato.
In fatto, la società ricorrente svolge attività di impresa di pulizie dal 1987 ed applica il CCNL per le CP_ imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, e l' sulla base del verbale ispettivo denuncia un presunto svolgimento di un orario di lavoro superiore
2 rispetto a quello denunciato nel periodo 5/2014-3/2019 relativamente alle dipendenti Parte_2
, , ,
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
Ebbene, si deve evidenziare che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. La Suprema Corte ha statuito che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che in un giudizio, come quello de quo, promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale CP_1 ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. ex plurimis, Cass.sez. Lav. 3279/2020).
E, dunque, sarà l'ente impositore a dover fornire la prova della fondatezza del credito esecutivamente azionato, mentre l'opponente sarà onerato della dimostrazione di tutti i fatti ostativi o modificativi del diritto vantato. Nel caso di specie l'avviso di addebito impugnato trae fondamento da un verbale ispettivo, sul punto merita evidenziare che tale verbale ha valenza nel presente giudizio di mero indizio, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari Controparte_2 stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
(cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 06-09-2012, n. 14965; Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
06-06-2008, n. 15073).
Pertanto, le circostanze devono essere accertate personalmente dagli ispettori, e le dichiarazioni rese dai datori di lavoro e/o dai lavoratori durante l'attività ispettiva non sono dotate di valenza probatoria precostituita, ma possono formare oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice, che non puà esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo, avendo la deposizione testimoniale prevalenza sulla dichiarazione stragiudiziale all'ispettore (cfr. Cass. n. 2275/2000). La Suprema Corte, riguarda alla natura confessoria delle dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti, ha precisato che la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'"animus confitendi", trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta” (Cass. civ. sez. Lav., sent. n. 17702/2015; sent. 7983/2016). CP_ Nel caso di specie, l' ha prodotto il verbale ispettivo senza allegare le dichiarazioni rese in fase ispettiva dalle quali si ritiene che la ricorrente abbia violato l'obbligo contributivo, ma deposita degli estratti di dichiarazioni, anonime, non sottoscritte, e non datate. Inoltre, l'ispettore Testimone_1 escusso all'udienza del 2.11.2022, confermava il verbale ispettivo. A contrario, parte ricorrente ha, anzitutto, fornito prova di carattere documentale in ordine alla regolare variazione degli orari di servizio dei singoli dipendenti, nel corso degli anni, sulla base degli incrementi/contrazioni del numero dei contratti di appalto stipulati con la propria clientela, allegando
3 n. 5 verbali ispettivi redatti dall' , tra il 1993 ed il 2013, corrispondenti ad altrettante verifiche CP_1 ispettive, del 22.05.1993, del 19.11.1996, del 05.12.2006, del 16.01.2009 e del 04.10.2013 (all.ti nn.
11 – 15, fascicolo di parte ricorrente), gli ispettori di volta in volta intervenuti non avevano CP_1 riscontrato nessuna irregolarità nella gestione aziendale sotto ogni punto di vista, sia retributivo che contributivo, concludendo gli accertamenti sempre senza la rilevazione di alcun addebito. All'udienza del 22.03.2023, la testimone sig.ra ex dipendente della società Testimone_2 ricorrente, teste attendibile così dichiarava: “Sul capo II) rispondo è vero;
mi veniva variato l'orario di lavoro in base al numero dei clienti;
nell'ultimo periodo era molto diminuito perché non c'erano più tanti committenti;
io mi sono dimessa, se ben ricordo nel dicembre 2020; Sul capo III), confermo la circostanza e ribadisco quanto appena dichiarato;
Sul capo IV), confermo la circostanza;
inoltre io ho avuto problemi ad una gamba, per cui ho subito un intervento e non potevo più lavorare;
Io lavoravo da sola, prevalentemente;
qualche volta lavoravo insieme alle colleghe, che conosco, anche perché sostenevamo insieme le visite periodiche;
Sul capo XI), confermo le circostanze;
avevo un orario part-time di 6 ore alla settimana;
Sul capo XII), confermo la circostanza;
mi venne ridotto l'orario a tre ore alla settimana per la riduzione delle commesse e per il problema alla gamba;
Quando l'azienda mi ha modificato, in corso di rapporto, il numero delle ore di lavoro, mi ha sempre fatto firmare la modifica del contratto;
Io venivo retribuita per le ore di lavoro che svolgevo, che ritrovavo sempre riportate in busta paga. Io ho sempre percepito gli importi indicati in busta paga”. La testimone suindicata ha, dunque, confermato i cambiamenti dell'orario di lavoro nel corso del rapporto in base al numero di appalti acquisiti dalla parte datoriale (capi II, III e IV), gli orari svolti nei diversi periodi di lavoro (capi XI e XII), la regolare sottoscrizione dell'accordo di variazione dell'orario di servizio (capi XVII), la corrispondenza tra orario indicato nel contatto ed effettivo orario osservato (capo XVIII). All'udienza del 15.11.2023, il testimone, rag. , ha confermato: “Preciso che, Testimone_3 all'incirca dall'inizio dell'anno 2013, per problemi familiari della titolare della società, su sua richiesta, mi sono occupato anche di effettuare i pagamenti delle retribuzioni alle singole operaie;
dopo avere elaborato le buste paga, comunicavo alle titolare l'importo e dopo che quest'ultima mi aveva consegnato le somme, procedevo a pagare singolarmente le operaie;
(…) Preciso che, per l'intero periodo in cui mi sono occupato dei pagamenti, nessuna operaia ha mai avuto motivo di contestare l'entità della retribuzione ricevuta rispetto all'orario svolto e indicato sulle buste paga.
Tutte le operaie hanno sempre quietanzato le buste paga che poi provvedevo a consegnare alla società ricorrente;
(…) Sul capo II) rispondo “è vero”; tanto posso riferire in quanto le comunicazioni delle assunzioni e le comunicazioni relative alle variazioni orarie le predisponevo io personalmente;
il fabbisogno di manodopera veniva commisurato al numero di appalti stipulati dalla società ricorrente;
Ricordo che in alcuni periodi, c'erano dipendenti con una sola ora di lavoro a settimana;
(…); Sul capo IV), rispondo “è vero”, la società, nel corso degli ultimi 10 anni circa, è passata da 7/8 dipendenti a 2/3 dipendenti in conseguenza della riduzione dei contratti di pulizia stipulati dalla società; Sui capitoli da V) a XVIII), rispondo “è vero” e tanto posso confermare, in quanto, per quello che ho già dichiarato, mi sono occupato direttamente di preparare buste paga, registrare gli orari di lavoro, effettuare le variazioni orarie e i pagamenti;
Preciso che negli anni in cui mi sono occupato più da vicino della società, anni dal 2013 – al 2019, gli operai comunicavano direttamente a me eventuali orari svolti o imprevisti sui singoli cantieri”. Il suddetto testimone ha confermato, quindi, le variazioni orarie intercorse nel tempo per ciascun dipendente e gli orari di servizio osservati da quest'ultimi, anche nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo posto alla base dell'avviso di addebito impugnato. Il ricorso, pertanto merita l'accoglimento.
Spese compensate, stante la particolare connotazione della vicenda idonea ad incidere sulla conoscibilità a priori delle rispettive ragioni giuridiche.
4 Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
La dott.ssa Monica d'Agostino, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 312 2019 00026967 30 000.
2. Compensa le spese.
Avellino, lì 7.2.2024
Giudice del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
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