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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/11/2024, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1164 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1164 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BARTOLOMEI SAVERIO (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. BARTOLOMEI SAVERIO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 11/07/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 16.07.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
pagina 1 di 3 -ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Rimini, in data 28/11/1998, tra i SIg.
e , iscritto al n. 145 parte I del registro dello stato civile dell'anno 1998; Parte_1 Parte_2
B) Dichiarare che la SI.ra perde il cognome che aveva acquisito per effetto del Parte_1 Pt_2
matrimonio;
C) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza nel registro dello stato civile.
D) Disporre che il sig. versi un assegno a titolo di contributo del mantenimento del figlio Parte_2
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e che continuerà a vivere con la Per_1 madre pari ad € 350,00 mensili da corrispondere direttamente al figlio a mezzo bonifico bancario alle coordinare che verranno comunicate, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data dall'anno successivo alla data della pubblicazione della presente sentenza e fino al completo raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio stesso oltre alle spese straordinarie concernenti il medesimo da corrispondersi in misura paritetica del 50% tra i genitori.
E) Determinare e porre a carico di un assegno divorzile dell'importo di € 50,00 mensili Parte_1
(per 12 mensilità) da versarsi in favore di entro il giorno 5 di ogni tramite accredito in c/c Parte_2
alle coordinate che verranno comunicate dallo stesso e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
F) Accertare e dichiarare, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, l'assunzione dell'obbligo al trasferimento a titolo gratuito della nuda proprietà in favore del pagina 2 di 3 figlio da parte di entrambi i genitori ricorrenti per la quota parte di loro proprietà e la riserva CP_1
del diritto di usufrutto in loro favore sulla medesima quota dei beni immobili di seguito descritti:
porzione immobiliare facente parte di fabbricato sito in comune di Rimini Viale XXIII Settembre 1845,
n. 2, posto al piano rialzato attualmente censita al Catasto Fabbricati di tale Partita 1033702 Foglio 65: particella 212 sub 9 Via Umago n. 3 piani S -T Z.C. 1 Cat. A/2 Cl. 3 Vani 5 R.C.
1.322.500 con annessa corte distinta al Catasto Terreni quale Ente Urbano al foglio 65 particella 1443 di mq. 96 ora vani 7 R.C.
€ 956,22 (variazione toponomastica viale XXIII settembre, n. 2 piano S1 – T)
G ) autorizzare il notaio rogante ad eseguire le suddette formalità in esenzione dagli oneri fiscali ai sensi della legge 74/87 successive modifiche ed integrazioni;
H) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 Parte_2
il 28.11.1998 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza (Atto n. 145 Parte I Anno 1998 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 7.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1164 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BARTOLOMEI SAVERIO (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. BARTOLOMEI SAVERIO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 11/07/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 16.07.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
pagina 1 di 3 -ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Rimini, in data 28/11/1998, tra i SIg.
e , iscritto al n. 145 parte I del registro dello stato civile dell'anno 1998; Parte_1 Parte_2
B) Dichiarare che la SI.ra perde il cognome che aveva acquisito per effetto del Parte_1 Pt_2
matrimonio;
C) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza nel registro dello stato civile.
D) Disporre che il sig. versi un assegno a titolo di contributo del mantenimento del figlio Parte_2
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e che continuerà a vivere con la Per_1 madre pari ad € 350,00 mensili da corrispondere direttamente al figlio a mezzo bonifico bancario alle coordinare che verranno comunicate, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data dall'anno successivo alla data della pubblicazione della presente sentenza e fino al completo raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio stesso oltre alle spese straordinarie concernenti il medesimo da corrispondersi in misura paritetica del 50% tra i genitori.
E) Determinare e porre a carico di un assegno divorzile dell'importo di € 50,00 mensili Parte_1
(per 12 mensilità) da versarsi in favore di entro il giorno 5 di ogni tramite accredito in c/c Parte_2
alle coordinate che verranno comunicate dallo stesso e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
F) Accertare e dichiarare, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, l'assunzione dell'obbligo al trasferimento a titolo gratuito della nuda proprietà in favore del pagina 2 di 3 figlio da parte di entrambi i genitori ricorrenti per la quota parte di loro proprietà e la riserva CP_1
del diritto di usufrutto in loro favore sulla medesima quota dei beni immobili di seguito descritti:
porzione immobiliare facente parte di fabbricato sito in comune di Rimini Viale XXIII Settembre 1845,
n. 2, posto al piano rialzato attualmente censita al Catasto Fabbricati di tale Partita 1033702 Foglio 65: particella 212 sub 9 Via Umago n. 3 piani S -T Z.C. 1 Cat. A/2 Cl. 3 Vani 5 R.C.
1.322.500 con annessa corte distinta al Catasto Terreni quale Ente Urbano al foglio 65 particella 1443 di mq. 96 ora vani 7 R.C.
€ 956,22 (variazione toponomastica viale XXIII settembre, n. 2 piano S1 – T)
G ) autorizzare il notaio rogante ad eseguire le suddette formalità in esenzione dagli oneri fiscali ai sensi della legge 74/87 successive modifiche ed integrazioni;
H) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 Parte_2
il 28.11.1998 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza (Atto n. 145 Parte I Anno 1998 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 7.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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