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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 433/2025
Udienza del 01/07/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
letti gli atti difensivi delle parti ed i documenti prodotti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 433/2025 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Russomanno
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio Pileggi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa. Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 433/2025
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 19/02/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio la Controparte_1 impugnando il licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera del 02/01/2025 ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. e dell'art. 54 del CCNL
Energia e Petrolio.
1.1. Dalla contestazione disciplinare del 03/12/2024 (allegata al ricorso), richiamata nel provvedimento impugnato, si evince:
- che la Società apprendeva, da articoli di stampa online, di “una condanna a 4 anni e 20 giorni di detenzione a carico del sig.
[...]
di , emessa dalla Corte D'Appello di Catanzaro in Pt_1 Persona_1 relazione all'operazione antimafia “Anteo””;
- che la Società aveva chiesto, qualora non si trattasse di un caso di omonimia, di essere informata dei reati accertati e ascritti al ricorrente, da ultimo con la sentenza della Corte D'Appello di Catanzaro menzionata nei suddetti articoli di stampa;
- che a seguito di reiterazione della richiesta, in data 25 novembre
2024, l'Avv. Russomanno trasmetteva finalmente copia della sentenza di primo grado e del dispositivo della sentenza d'appello, oltre che copia del ricorso della Procura della Repubblica di Catanzaro avverso la sentenza di primo grado e della memoria difensiva dell'Avv.
Russomanno;
- che dal dispositivo della sentenza risultava che la Corte d'Appello di Catanzaro, all'udienza del 23 ottobre 2024, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Catanzaro, ed in accoglimento del ricorso della
Procura della Repubblica, aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 47 e 51, esclusa per entrambi i reati la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/90 e, per l'effetto, aveva rideterminato la pena in anni quattro e giorni venti di reclusione ed € 17.433,00 di multa.
Tanto premesso, la Società resistente contestava, nella medesima Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 433/2025
lettera del 03/12/2024, «i fatti di cui ai suddetti capi di imputazione, per la loro rilevanza sul piano del rapporto di lavoro, ed il danno all'immagine causato alla Società, trattandosi di condotta di detenzione
e spaccio di droga, che implica l'inevitabile contatto con ambienti criminali (come del resto si evince dalle sentenze penali), e ciò anche indipendentemente dall'esito definitivo del giudizio penale, considerate anche le mansioni di assistente di cantiere in relazione ad appalti e subappalti nel settore della produzione di energia eolica e fotovoltaica da ultimo affidateLe.
Quanto al capo di imputazione n. 47, per avere in data 8 gennaio
2018, in Torre di Ruggiero, ceduto a cinque grammi Parte_2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina per la successiva cessione a terzi e per avere, nella medesima circostanza, offerto a Pt_2
l'acquisto di un quantitativo pari a Kg. 1 di sostanza
[...] stupefacente del tipo marijuana».
La datrice di lavoro contestava al ricorrente, inoltre, «di non avere mai informato prima la Società delle vicende relative al suddetto procedimento penale (rinvio a giudizio, condanna in primo grado, condanna in appello), benché, ai fini della richiesta di aspettativa non retribuita del 7 luglio 2021, Lei avesse comunicato, tramite legale, di essere stato attinto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ad ipotesi di reato relativa a spaccio di sostanze stupefacenti».
1.2. Il ricorrente ha quindi articolato i seguenti motivi di impugnazione:
i) tardività della contestazione disciplinare – violazione del principio di tempestività;
ii) insussistenza dei presupposti per giungere al licenziamento disciplinare - insussistenza della violazione sulla informativa - non gravità del fatto.
1.3. Ha quindi concluso per la declaratoria di nullità/illegittimità del licenziamento e che, per l'effetto, la Società resistente venga
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 433/2025
condannata alla sua reintegrazione nel posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
2. Si è costituita la che ha Controparte_1 concluso per il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
4. Con riferimento all'eccezione di tardività/intempestività della contestazione disciplinare, il ricorrente lamenta che già con comunicazione rivolta al datore di lavoro (PLT), inoltrata nel periodo maggio/luglio 2021, e dunque sin nell'immediatezza del fatto, solo allora conosciuto dal ricorrente, aveva dato atto (al predetto datore di lavoro) dell'avvio del procedimento penale in questione a suo carico, mentre la contestazione disciplinare veniva poi mossa solo nel Contr dicembre 2024 da che aveva incorporato la società PLT.
4.1. Si deve però rilevare - come evidenziato da parte resistente – che la contestazione disciplinare è stata formulata in relazione alla condanna penale intervenuta in grado di appello ed è rispetto a tale evento (o fatto nuovo) che si deve valutare la tempestività della contestazione.
Il ricorrente era stato infatti condannato, in primo grado, alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione (sentenza del G.i.p. di Catanzaro n.
78/2023 del 13/03/2023, emessa all'esito del giudizio abbreviato).
La Corte d'Appello, con la sentenza del 23/10/2024, su ricorso del
P.M., ha riformato la sentenza emessa in primo grado, rideterminando la pena in anni 4 e giorni 20 di reclusione.
È pacifico ed incontestato, poi, che il dispositivo della sentenza della
Corte emesso il 23/10/2024 (doc. n. 8 allegato alla memoria di
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 433/2025
costituzione della resistente), sia stato fornito alla Società resistente in data 25/11/2024.
È di tutta evidenza, quindi, che, se rapportata alla (ben più consistente) condanna intervenuta in appello in data 23/10/2024 (ma resa nota solo il mese successivo), la contestazione, avanzata in data
03/12/2024, è tutt'altro che intempestiva, non rilevando che il datore di lavoro nulla abbia eccepito fino alla condanna di primo grado.
Si tratta, infatti, di condanne non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente diverse (la Corte d'Appello, a differenza del G.i.p., ha infatti escluso la configurabilità della lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990), il che giustifica la reazione del datore di lavoro a seguito di tale fatto nuovo: la contestazione è quindi intervenuta a pochi giorni di distanza dal ricevimento del dispositivo della sentenza emessa in grado di appello, il che esclude radicalmente la tardività/intempestività lamentata dal ricorrente.
4.2. In ordine alla legittimità del licenziamento intimato pur in assenza di una condanna definitiva, la Suprema Corte ha poi statuito che: «La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso;
tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva reputato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore - condannato, sia pure con sentenza non passata in giudicato, per produzione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti - sul rilievo che tale contegno, presupponendo
l'inevitabile contatto con ambienti criminali, pregiudicasse l'immagine dell'azienda, aggiudicataria di pubblici appalti)» (Cass. ord. n.
28368/2021; in senso conf., più recentemente: Cass. n. 267/2024).
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 433/2025
La Suprema Corte ha altresì osservato che “il ragionamento impugnatorio riferito alla applicabilità del principio di presunzione di innocenza sancito dalla norma fondamentale, non si conforma ai dicta della giurisprudenza di legittimità, da ribadirsi in questa sede, alla stregua dei quali il principio costituzionale della presunzione di innocenza attiene alle garanzie relative all'esercizio dell'azione penale
e non può quindi trovare applicazione analogica o estensiva in sede di giurisdizione civile, con riguardo alla materia delle obbligazioni e dei contratti”, aggiungendo che “in particolare, detta presunzione non osta all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa per comportamenti del lavoratore che possano altresì integrare gli estremi del reato, qualora i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza che sia necessario, in tale evenienza, attendere la sentenza definitiva di condanna, restando privo di rilievo che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo in siffatta ipotesi”
(Cass. ord. n. 28368/2021 cit., che richiama anche Cass. n.
13955/2014 e n. 18513/2016).
4.3. Né vi è dubbio alcuno sulla gravità delle condotte valutate in sede penale, tenuto conto sia della natura dei reati contestati sia dell'entità della pena (superiore, seppur di poco, a quattro anni di reclusione).
Appare, infatti, evidente che tali reati presuppongano un inevitabile contatto con ambienti criminali: si consideri, in particolare, la condotta di offerta di vendita di 1 Kg di hashish e quella di cessione (a titolo gratuito) di 1 Kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, contestata al capo 47 delle imputazioni, apparendo scarsamente improbabile che simili quantitativi possano essere procurati in autonomia e senza rapporti, seppur occasionali, con la criminalità organizzata.
4.4. Inconferente è, dunque, il richiamo, nella memoria difensiva
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 433/2025
depositata da parte ricorrente in data 19/06/2025, alla pronuncia della
Suprema Corte n. 7793/2025, poiché in quella fattispecie “gli episodi di spaccio contestati ed accertati erano stati ritenuti, in sede penale, di lieve entità”, mentre nella vicenda in esame la Corte d'Appello ha escluso la configurabilità della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.
5. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito atteso che il licenziamento sarebbe legittimo quand'anche fondato sulla sola condanna intervenuta in sede penale, non incidendo la eventuale insussistenza della violazione degli obblighi informativi (e, quindi, la eventuale infondatezza della relativa contestazione).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore della resistente Controparte_1
che si liquidano nella somma di euro 1.500,00 per
[...] soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 1° luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 01/07/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
letti gli atti difensivi delle parti ed i documenti prodotti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 433/2025 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Russomanno
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio Pileggi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa. Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 433/2025
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 19/02/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio la Controparte_1 impugnando il licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera del 02/01/2025 ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. e dell'art. 54 del CCNL
Energia e Petrolio.
1.1. Dalla contestazione disciplinare del 03/12/2024 (allegata al ricorso), richiamata nel provvedimento impugnato, si evince:
- che la Società apprendeva, da articoli di stampa online, di “una condanna a 4 anni e 20 giorni di detenzione a carico del sig.
[...]
di , emessa dalla Corte D'Appello di Catanzaro in Pt_1 Persona_1 relazione all'operazione antimafia “Anteo””;
- che la Società aveva chiesto, qualora non si trattasse di un caso di omonimia, di essere informata dei reati accertati e ascritti al ricorrente, da ultimo con la sentenza della Corte D'Appello di Catanzaro menzionata nei suddetti articoli di stampa;
- che a seguito di reiterazione della richiesta, in data 25 novembre
2024, l'Avv. Russomanno trasmetteva finalmente copia della sentenza di primo grado e del dispositivo della sentenza d'appello, oltre che copia del ricorso della Procura della Repubblica di Catanzaro avverso la sentenza di primo grado e della memoria difensiva dell'Avv.
Russomanno;
- che dal dispositivo della sentenza risultava che la Corte d'Appello di Catanzaro, all'udienza del 23 ottobre 2024, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Catanzaro, ed in accoglimento del ricorso della
Procura della Repubblica, aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 47 e 51, esclusa per entrambi i reati la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/90 e, per l'effetto, aveva rideterminato la pena in anni quattro e giorni venti di reclusione ed € 17.433,00 di multa.
Tanto premesso, la Società resistente contestava, nella medesima Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 433/2025
lettera del 03/12/2024, «i fatti di cui ai suddetti capi di imputazione, per la loro rilevanza sul piano del rapporto di lavoro, ed il danno all'immagine causato alla Società, trattandosi di condotta di detenzione
e spaccio di droga, che implica l'inevitabile contatto con ambienti criminali (come del resto si evince dalle sentenze penali), e ciò anche indipendentemente dall'esito definitivo del giudizio penale, considerate anche le mansioni di assistente di cantiere in relazione ad appalti e subappalti nel settore della produzione di energia eolica e fotovoltaica da ultimo affidateLe.
Quanto al capo di imputazione n. 47, per avere in data 8 gennaio
2018, in Torre di Ruggiero, ceduto a cinque grammi Parte_2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina per la successiva cessione a terzi e per avere, nella medesima circostanza, offerto a Pt_2
l'acquisto di un quantitativo pari a Kg. 1 di sostanza
[...] stupefacente del tipo marijuana».
La datrice di lavoro contestava al ricorrente, inoltre, «di non avere mai informato prima la Società delle vicende relative al suddetto procedimento penale (rinvio a giudizio, condanna in primo grado, condanna in appello), benché, ai fini della richiesta di aspettativa non retribuita del 7 luglio 2021, Lei avesse comunicato, tramite legale, di essere stato attinto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ad ipotesi di reato relativa a spaccio di sostanze stupefacenti».
1.2. Il ricorrente ha quindi articolato i seguenti motivi di impugnazione:
i) tardività della contestazione disciplinare – violazione del principio di tempestività;
ii) insussistenza dei presupposti per giungere al licenziamento disciplinare - insussistenza della violazione sulla informativa - non gravità del fatto.
1.3. Ha quindi concluso per la declaratoria di nullità/illegittimità del licenziamento e che, per l'effetto, la Società resistente venga
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 433/2025
condannata alla sua reintegrazione nel posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
2. Si è costituita la che ha Controparte_1 concluso per il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
4. Con riferimento all'eccezione di tardività/intempestività della contestazione disciplinare, il ricorrente lamenta che già con comunicazione rivolta al datore di lavoro (PLT), inoltrata nel periodo maggio/luglio 2021, e dunque sin nell'immediatezza del fatto, solo allora conosciuto dal ricorrente, aveva dato atto (al predetto datore di lavoro) dell'avvio del procedimento penale in questione a suo carico, mentre la contestazione disciplinare veniva poi mossa solo nel Contr dicembre 2024 da che aveva incorporato la società PLT.
4.1. Si deve però rilevare - come evidenziato da parte resistente – che la contestazione disciplinare è stata formulata in relazione alla condanna penale intervenuta in grado di appello ed è rispetto a tale evento (o fatto nuovo) che si deve valutare la tempestività della contestazione.
Il ricorrente era stato infatti condannato, in primo grado, alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione (sentenza del G.i.p. di Catanzaro n.
78/2023 del 13/03/2023, emessa all'esito del giudizio abbreviato).
La Corte d'Appello, con la sentenza del 23/10/2024, su ricorso del
P.M., ha riformato la sentenza emessa in primo grado, rideterminando la pena in anni 4 e giorni 20 di reclusione.
È pacifico ed incontestato, poi, che il dispositivo della sentenza della
Corte emesso il 23/10/2024 (doc. n. 8 allegato alla memoria di
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 433/2025
costituzione della resistente), sia stato fornito alla Società resistente in data 25/11/2024.
È di tutta evidenza, quindi, che, se rapportata alla (ben più consistente) condanna intervenuta in appello in data 23/10/2024 (ma resa nota solo il mese successivo), la contestazione, avanzata in data
03/12/2024, è tutt'altro che intempestiva, non rilevando che il datore di lavoro nulla abbia eccepito fino alla condanna di primo grado.
Si tratta, infatti, di condanne non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente diverse (la Corte d'Appello, a differenza del G.i.p., ha infatti escluso la configurabilità della lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990), il che giustifica la reazione del datore di lavoro a seguito di tale fatto nuovo: la contestazione è quindi intervenuta a pochi giorni di distanza dal ricevimento del dispositivo della sentenza emessa in grado di appello, il che esclude radicalmente la tardività/intempestività lamentata dal ricorrente.
4.2. In ordine alla legittimità del licenziamento intimato pur in assenza di una condanna definitiva, la Suprema Corte ha poi statuito che: «La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso;
tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva reputato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore - condannato, sia pure con sentenza non passata in giudicato, per produzione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti - sul rilievo che tale contegno, presupponendo
l'inevitabile contatto con ambienti criminali, pregiudicasse l'immagine dell'azienda, aggiudicataria di pubblici appalti)» (Cass. ord. n.
28368/2021; in senso conf., più recentemente: Cass. n. 267/2024).
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 433/2025
La Suprema Corte ha altresì osservato che “il ragionamento impugnatorio riferito alla applicabilità del principio di presunzione di innocenza sancito dalla norma fondamentale, non si conforma ai dicta della giurisprudenza di legittimità, da ribadirsi in questa sede, alla stregua dei quali il principio costituzionale della presunzione di innocenza attiene alle garanzie relative all'esercizio dell'azione penale
e non può quindi trovare applicazione analogica o estensiva in sede di giurisdizione civile, con riguardo alla materia delle obbligazioni e dei contratti”, aggiungendo che “in particolare, detta presunzione non osta all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa per comportamenti del lavoratore che possano altresì integrare gli estremi del reato, qualora i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza che sia necessario, in tale evenienza, attendere la sentenza definitiva di condanna, restando privo di rilievo che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo in siffatta ipotesi”
(Cass. ord. n. 28368/2021 cit., che richiama anche Cass. n.
13955/2014 e n. 18513/2016).
4.3. Né vi è dubbio alcuno sulla gravità delle condotte valutate in sede penale, tenuto conto sia della natura dei reati contestati sia dell'entità della pena (superiore, seppur di poco, a quattro anni di reclusione).
Appare, infatti, evidente che tali reati presuppongano un inevitabile contatto con ambienti criminali: si consideri, in particolare, la condotta di offerta di vendita di 1 Kg di hashish e quella di cessione (a titolo gratuito) di 1 Kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, contestata al capo 47 delle imputazioni, apparendo scarsamente improbabile che simili quantitativi possano essere procurati in autonomia e senza rapporti, seppur occasionali, con la criminalità organizzata.
4.4. Inconferente è, dunque, il richiamo, nella memoria difensiva
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 433/2025
depositata da parte ricorrente in data 19/06/2025, alla pronuncia della
Suprema Corte n. 7793/2025, poiché in quella fattispecie “gli episodi di spaccio contestati ed accertati erano stati ritenuti, in sede penale, di lieve entità”, mentre nella vicenda in esame la Corte d'Appello ha escluso la configurabilità della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.
5. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito atteso che il licenziamento sarebbe legittimo quand'anche fondato sulla sola condanna intervenuta in sede penale, non incidendo la eventuale insussistenza della violazione degli obblighi informativi (e, quindi, la eventuale infondatezza della relativa contestazione).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore della resistente Controparte_1
che si liquidano nella somma di euro 1.500,00 per
[...] soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 1° luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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